lunedì 10 maggio 2010

Demolizione e Ricostruzione: quando basta la DIA

Demolizione e ricostruzione senza modifiche, intervento con DIA

 
Tribunale del Riesame di Napoli, ordinanza del 13 febbraio 2009

 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA MODIFICHE PLANOVOLUMETRICHE O DI SAGOMA - NON NECESSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
[Tribunale del Riesame di Napoli, Sez. XII , dott.ssa Anna Elisa De Tollis Presidente, dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., dott.ssa Alessandra Cantone Giudice, ordinanza del 13 febbraio 2009 - N.8138/2007 R.G.N.R. PM Trib. Nola - N.2745/2008 R.I.M.C.]
EDILIZIA

Opere di ristrutturazione consistenti nella ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma in zona non vincolata – esclusione della necessità di permesso a costruire costituendo intervento eseguibile con mera D.I.A., come tale, non soggetto alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.
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T R I B U N A L E D I N A P O L I

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

DODICESIMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale, nelle persone dei signori Magistrati:

dott.ssa Anna Elisa De Tollis - Presidente

dott.ssa Diana Bottillo - Giudice est.

dott.ssa Alessandra Cantone - Giudice

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A
Sull’appello depositato in data 2.12.2008 nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola in data 18.11.2008, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 13.08.2007 avente ad oggetto il manufatto ubicato in XXX in Via …, meglio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti il 5/12/2008, a seguito della camera di consiglio del 13.02.2009, sciogliendo la riserva

O S S E R V A

Con ordinanza emessa in data 18.11.2008, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo del fabbricato di proprietà dell’odierno istante sito in XXX, evidenziando la persistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo della necessità di valutare nel corso dell’istruttoria dibattimentale la effettiva consistenza del manufatto realizzato rispetto a quello preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione.

Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ritualmente appello, insistendo per la richiesta di restituzione del manufatto argomentando in merito al mantenimento ingiustificato del vincolo reale sulla scorta della relazione favorevole del geometra …. dell’U.T.C. di XXX.
All’odierna udienza, il difensore, riportandosi ai motivi di appello che illustrava, ne chiedeva l’accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione in camera di consiglio.

L’appello è fondato e va pertanto disposto il dissequestro dell’immobile.
Deve premettersi che il Tribunale in funzione di appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impositivo della misura, bensì soltanto a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. sul punto Cass. Sez. I 13.02-28.05.1996, Cotugno, in Cass. Pen. 1997 n. 1720; Sez. I 23.11.1995, Tripodi, in Cass. Pen. 1997 n. 685; Sez. III 20.10.1995, Pardi, in Foro it. 1996, II, c. 419; Sez. II 22.02.1995, Martucci, in C.E.D. Cass. n. 201863).

Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806).

Va rimarcato che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672).

Tanto premesso, appaiono condivisibili le argomentazioni difensive illustrate nei motivi depositati a sostegno del proposto gravame.

Ricostruendo sinteticamente la vicenda in esame, in data 10/08/2007 la P.G. procedeva al sequestro dell’immobile di proprietà dell’istante sito in XXX essendo stati eseguiti lavori di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato in cemento armato, in difformità dalla D.I.A. nr. …/2006 che prevedeva viceversa la demolizione dei solai di copertura e di parte della muratura perimetrale. La P.G. dava altresì atto dello spostamento di una rampa di accesso al piano seminterrato e del mancato deposito dei calcoli al genio civile.

In data 7/11/2007 veniva presentata istanza di D.I.A. in sanatoria con allegato progetto e, con nota nr.prot.35175 del 12.12.2007, l’ufficio tecnico del Comune di XXX dichiarava la procedibilità della D.I.A. ex artt.22 e 23 D.P.R.380/2001 all’esito della relazione istruttoria del responsabile del procedimento geometra …..

Sulla scorta di tale relazione favorevole, veniva chiesto dal proprietario il dissequestro dell’immobile. Con ordinanza del 18.11.2008, il Giudice monocratico rigettava la richiesta di dissequestro ritenendo indispensabile accertare in sede istruttoria la coincidenza della volumetria realizzata con quella del fabbricato preesistente.

Con nota riepilogativa prot. …. del 19.09.2008, il responsabile del procedimento amministrativo geometra …, appartenente al Settore A. T. del Comune di XXX attestava che:

-l'intervento richiesto con la D,LA. n. …/06 consiste nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente con la stessa superficie, volume e sagoma.

-l’intervento rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia ed è subordinato a D.I.A. ex art.22 comma 3 lettera b) D.P.R. 380/01 ed ai sensi della Circolare 7 agosto 2003 n.4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

-In data 7/11/2007 nr.prot…., risulta presentata istanza di D.I.A. in sanatoria n. ../07 la quale sana le difformità riscontrate di cui al verbale di sequestro del 10/08/2007.

-In data 23.11.2007 risulta effettuato il deposito in sanatoria dei calcoli strutturali al Genio Civile di N..

- In data 12.12.2007 è stata rilasciata la procedibilità per la D.I.A. in sanatoria con nota prot. n. …/2007.
Ricostruita sinteticamente la cronologia degli eventi che hanno riguardato l’immobile in esame, a parere di questo Collegio, devono ritenersi cessate le esigenze cautelari che giustificano il mantenimento attuale del vincolo reale sul fabbricato.

Ed invero, in base al disposto dell’art.22 del D.P.R.380/2001, la ristrutturazione edilizia in zona non sottoposta ai vincoli ambientali non necessita di permesso a costruire bensì rientra tra gli interventi eseguibili con mera D.I.A., come tali, non soggetti alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.

Nella nozione di ristrutturazione che non necessita di titolo concessorio, deve ricomprendersi anche la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr.tra le altre sentenza sez. 5° n. 23668 del 26/04/2005)

“L'entrata in vigore dell'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30 giugno 2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti. Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44 comma primo, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in base alle sanzioni poste dalla Legge n. 47 del 1985, più favorevole. (In motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett.d) Legge 5 agosto 1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli artt. 48 Legge n. 457 cit. e 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonchè delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 Legge n. 47 del 1985 e 4 D.L.5 ottobre 1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purchè non comportassero modifiche dei prospetti).

Quanto alla qualificazione dell’intervento demolitorio (sentenza sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007):

“In materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività”.

Ciò premesso, nel caso di specie, si verte nell’ipotesi di un intervento edilizio di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato in difformità dalla originaria D.I.A. che prevedeva la parziale demolizione.

Orbene, la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione senza modifiche planovolumetriche o della sagoma rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con mera D.I.A. che non necessitano di permesso a costruire e non assumono, quindi, rilevanza penale.

In relazione all’immobile in esame, il proprietario presentava richiesta di D.I.A. in sanatoria (atteso l’intervento integralmente demolitorio in luogo dell’abbattimento parziale originariamente progettato), favorevolmente valutata dall’ufficio tecnico. Ed infatti, dagli atti del procedimento (cfr. nota prot. … del 12.12.2007 e nota prot. … del 19.09.2008 a firma del responsabile del procedimento geometra …), si evince la D.I.A. in sanatoria ha coperto le difformità riscontrate in sede di sequestro meglio descritte nel verbale del 10.08.2007. Al riguardo va evidenziato che il geometra …, nella sua qualità di responsabile del procedimento che ha effettuato la relazione istruttoria nella pratica edilizia in esame, ha dato atto della efficacia sanante della D.I.A. nr. …/07 per le difformità riscontrate all’atto del sequestro tant’è che veniva dichiarata favorevolmente la procedibilità della stessa. Attestava, inoltre, che le opere eseguite (tra cui deve intendersi anche lo spostamento segnalato nel verbale di sequestro della rampa di accesso al piano seminterrato dal lato sud al lato sud-est, evidentemente di entità modesta e del tutto trascurabile o magari funzionale alla stessa ricostruzione del fabbricato in cemento armato), rientrano tra gli interventi realizzabili mediante semplice D.I.A. e che il fabbricato è stato ricostruito fedelmente rispettando la superficie, sagoma e volumetria di quello precedente demolito, dando atto, infine dell’avvenuto deposito dei calcoli al Genio Civile.

In altri termini, sulla scorta di quanto attestato dall’ufficio tecnico del Comune di XXX., il manufatto in parola, pur essendo stato demolito integralmente (in difformità dalla D.I.A. originaria), è stato in ogni caso ricostruito fedelmente senza modifiche degne di rilievo sotto il profilo planovolumetrico o della sagoma, peraltro in zona non vincolata, sicchè si verte nell’ipotesi degli interventi di ristrutturazione privi di rilevanza penale.

L’attestazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di XXX di conformità dell’immobile ricostruito a quello preesistente oggetto di demolizione, a parere di questo Collegio, supera ogni perplessità manifestata dal Giudice impugnato sulla consistenza del fabbricato e sulla sua coincidenza con il manufatto originario, attese le preventive verifiche progettuali e dello stato dei luoghi operate dall’U.T.C. nell’ambito del procedimento amministrativo avviato con la denuncia di inizio attività e confluite nella relazione istruttoria firmata dal geometra …..

La D.I.A. in sanatoria avente ad oggetto l’intervento edilizio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007 e valutata favorevolmente dall’U.T.C., consente di ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano giustificato l’adozione del vincolo reale sull’immobile, non potendosi ritenersi attuale o concreto il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa indurre la protrazione del reato urbanistico o aggravarne le conseguenze.

Né l’intervento determina un aggravio del carico urbanistico trattandosi di un fabbricato preesistente demolito e ricostruito fedelmente senza aumenti volumetrici.

Il proposto appello va pertanto accolto.

Consegue la pronuncia liberatoria sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Letto l’art. 322 bis c.p.p.

ACCOGLIE

l’appello proposto nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo del Giudice Monocratico del Tribunale di Nola del 18.11.2008 e per l’effetto, dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del manufatto sito in XXX, di cui al decreto di sequestro del 10.08.2007.

Dichiara non dovute dall’appellante le spese della presente procedura incidentale.

Delega per l’esecuzione della presente ordinanza gli Uff.li di P.G. in servizio presso il Comando polizia municipale di XXX.

Manda alla Cancelleria per l’esecuzione e gli adempimenti di rito.

Cosi deciso in Napoli, nella camera, di consiglio del 13.02.2009

Il Presidente

dott.ssa Anna Elisa De Tollis

Il Giudice Estensore

dott.ssa Diana Bottillo







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