Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.
martedì 27 ottobre 2009
Quando il Notaio è Responsabile: tempi e prescrizione
Quando il Notaio è Responsabile: tempi e prescrizione
mercoledì 7 ottobre 2009
Copertura Rischio e Contratto non rientrante tra i tipi riservati ad una professione con albi
Consulenza,legale,lavoro,atipico,assicurazione,copertura,rischio,civilefonte:http://www.iusetnorma.it/news_giurisprudenza/giurisprudenza/cass-321-08-09n18912.htm Commento: http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=956:cass-civ-sez-iii-31-agosto-2009-n-18912-professioni-intellettuali&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100 "Tutti i motivi indicati sono incentrati sulla questione se la coperture assicurativa comprendesse anche l'attività prestata dal ricorrente, di predisposizione di un contratto di locazione, che non rientra certamente nell'attività tipica del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la L. 11 gennaio 1979, n. 12. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro; si precisava quindi che tale garanzia si estendeva anche alla consulenza fiscale e tributaria," ... "la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti" |
Copertura Rischio e Contratto non rientrante tra i tipi riservati ad una professione con albi
Consulenza,legale,lavoro,atipico,assicurazione,copertura,rischio,civilefonte:http://www.iusetnorma.it/news_giurisprudenza/giurisprudenza/cass-321-08-09n18912.htm Commento: http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=956:cass-civ-sez-iii-31-agosto-2009-n-18912-professioni-intellettuali&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100 "Tutti i motivi indicati sono incentrati sulla questione se la coperture assicurativa comprendesse anche l'attività prestata dal ricorrente, di predisposizione di un contratto di locazione, che non rientra certamente nell'attività tipica del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la L. 11 gennaio 1979, n. 12. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro; si precisava quindi che tale garanzia si estendeva anche alla consulenza fiscale e tributaria," ... "la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti" |
giovedì 27 agosto 2009
le nuove tabelle di Milano "cumulano" danno biologico e danno morale
Un’altra smentita delle Sezioni Unite 26972/2008: le nuove tabelle di Milano “cumulano” danno biologico e danno morale
Dopo l’intervento del d.P.R. 37/2009 – che ha continuato a cumulare, in via risarcitoria, danno morale e danno biologico – è la volta di una nuova smentita delle SS.UU. dell’11 novembre 2008 n. 26972, in punto di rapporti tra danno biologico e danno morale nella fase della restaurazione della persona nella fase liquidatoria.
L’osservatorio per la giustizia civile di Milano ha depositato, in data 22 maggio 2009, le nuove tabelle “2009” per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale1.
Il tavolo dei lavori, preso atto della inadeguatezza dei valori monetati utilizzati nella liquidazione del cd. danno biologico, alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite, propone laliquidazione congiunta di:
Danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
Danno non patrimoniale conseguente alle medesimi lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione
Vale a dire, precisa l’Osservatorio, la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
Cd. danno biologico standard
Cd. personalizzazione del danno biologico
Cd. danno morale
Altrimenti detto: DB + DM = danno non patrimoniale2.
L’osservatorio ha, così, proposto di partire dai valori monetari medi, cui dovere sommare una percentuale di aumento di tali valori laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
La struttura delle nuove tabelle è, quindi, la seguente:
Individuano, in primis, un nuovo valore del cd. punto, relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, ovvero il cd. danno biologico permanente.
Individuano un aumento per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, di una percentuale ponderata:
Lesioni dall’1% al 9%: aumento fisso del 25%;
Lesioni dal 10 al 34%: aumento dal 26% al 50%
Lesioni dal 35% al 100%, aumento fisso del 50%
Individuano, infine, una percentuale massima di aumento da utilizzarsi in via di cd. personalizzazione.
Struttura delle tabelle
Punto biologico | Aumento | Punto danno non patrimoniale | Aumento personalizzato |
Valore monetario per danno biologico | Aumento % sul danno biologico a titolo di danno morale | Danno biologico + danno morale | Eventuale aumento |
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, è chiaro come la tesi della somatizzazione sia stata respinta dall’Osservatorio: il danno biologico non assorbe il danno morale.
Si tratta, in realtà, dell’interpretazione “autentica” che le sezioni semplici vanno offrendo delleSS.UU. 26972/2008; basta citare la recentissima decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti):
“i danni morali consequenziali (…) restano estranei alla definizione complessa del danno biologico”
Sono, allora, da considerare inadeguate quelle prassi assicurative che vanno proponendo, tout court, una liquidazione del solo danno alla salute senza tenere in considerazione la lesione dell’integrità morale.
Sui criteri proposto dall’Osservatorio milanese, il dibattito è aperto.
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1 Tabelle disponibili su Diritto&Giustizia.
2 In termini esattamente identici a quanto sancito da d.P.R. 37/2009.
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