mercoledì 7 ottobre 2009

Copertura Rischio e Contratto non rientrante tra i tipi riservati ad una professione con albi















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fonte:



http://www.iusetnorma.it/news_giurisprudenza/giurisprudenza/cass-321-08-09n18912.htm

Commento:

http://www.telediritto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=956:cass-civ-sez-iii-31-agosto-2009-n-18912-professioni-intellettuali&catid=92:angolo-del-professionista&Itemid=100



"Tutti i motivi indicati sono incentrati sulla questione se la coperture assicurativa comprendesse anche l'attività prestata dal ricorrente, di predisposizione di un contratto di locazione, che non rientra certamente nell'attività tipica del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la L. 11 gennaio 1979, n. 12. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro; si precisava quindi che tale garanzia si estendeva anche alla consulenza fiscale e tributaria,"

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"la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti"







La Sezione Lavoro



Svolgimento del processo

**** conveniva in giudizio davanti alla Pretura di Siena ****, consulente del lavoro, per essere risarcita delle somme che era stata costretta a pagare a tale **** (ex conduttore di un immobile di sua proprietà) per colpa professionale del convenuto stesso, il quale aveva predisposto il contratto di locazione che prevedeva clausole nulle perchè in violazione della normativa sull'equo canone; la parte attrice era stata condannata a pagare la somma di L. 27.363.129, nonchè quella di L. 1.500.000 al proprio legale.

Il **** si costituiva chiamando in garanzia la ****.

Con sentenza 14 maggio 2001 il Tribunale di Siena condannava il **** al pagamento della somma suddetta, oltre interessi; condannava inoltre la **** a tenere indenne il **** per quanto era stato condannato a pagare alla ****.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 24 maggio 2004, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal **** nei confronti della **** e condannava il soccombente alle spese di ambedue i gradi.

Propone ricorso per cassazione **** con quattro motivi.

La **** non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d'Appello aveva ritenuto che la redazione di un contratto di locazione non fosse propria della professione di consulente del lavoro: poichè non è prevista alcuna riserva per una categoria di professionisti, che siano abilitati alla redazione di detto contratto; la valutazione della sentenza impugnata sarebbe erronea.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle norme sulla interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c. e segg.), nella parte in cui era stata esclusa la copertura assicurativa per l'attività suddetta. Tale attività non soltanto non sarebbe vietata, ma rientrerebbe comunque nella previsione della polizza, tenuto conto che si tratta di clausole predisposte dalla compagnia su modulo della stessa predisposto e quindi non sarebbe ammessa una interpretazione limitativa e restrittiva.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto cioè della L. 11 gennaio 1979, n. 12, artt. 2 e 13,che disciplina le materie riservate alla competenza dei consulenti del lavoro, tra le quali si ricorso ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente ... e per quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in genere.

Con il quarto motivo si denuncia l'errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, giacchè la sentenza impugnata aveva omesso di dare alcuna giustificazione sulla esclusione della attività professionale del consulente del lavoro della redazione di contratti di locazione.

Tutti i motivi indicati sono incentrati sulla questione se la coperture assicurativa comprendesse anche l'attività prestata dal ricorrente, di predisposizione di un contratto di locazione, che non rientra certamente nell'attività tipica del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la L. 11 gennaio 1979, n. 12. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro; si precisava quindi che tale garanzia si estendeva anche alla consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale. Si rammenta poi che la L. n. 12 del 1979, art. 2, prevede che il consulente del lavoro svolga per conto del datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente nonchè ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Del tutto ineccepibile risulta quindi la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata, secondo la quale la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia nè nelle attività tipiche previste per il consulente del lavoro, nè nella previsione contrattuale della polizza assicurativa di cui sopra.

Il ricorso merita quindi rigetto; nulla per le spese poichè la Milano Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese.



P.Q.M.



La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2009.

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