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martedì 27 ottobre 2009

News e varie ... di rilevanza giuridica e anche politica

Rassegna di notizie







- Diritto costituzionale, procedura penale:





CORTE COSTITUZIONALE:





NO ALLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE PER LE ALTE CARICHE DELLO STATO













La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato).













Sotto un primo profilo la Consulta ha affermato che:













- "Il problema dell’individuazione dei limiti quantitativi e qualitativi delle prerogative assume una particolare importanza nello Stato di diritto, perché, da un lato, come già rilevato da questa Corte, «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione» (sentenza n. 24 del 2004) e, dall’altro, gli indicati istituti di protezione non solo implicano necessariamente una deroga al suddetto principio, ma sono anche diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, potendo incidere sulla funzione politica propria dei diversi organi. Questa complessiva architettura istituzionale, ispirata ai princípi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina delle prerogative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario alterare né in peius né in melius.













Tale conclusione, dunque, non deriva dal riconoscimento di una espressa riserva di legge costituzionale in materia, ma dal fatto che le suddette prerogative sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale. Tali sono, ad esempio, le norme che attengono alle funzioni connesse alle alte cariche considerate dalla norma denunciata, come: l’art. 68 Cost., il quale prevede per i parlamentari (e, quindi, anche per i Presidenti delle Camere) alcune prerogative sostanziali e processuali in relazione sia a reati funzionali (primo comma) sia a reati anche extrafunzionali (secondo e terzo comma); l’art. 90 Cost., il quale prevede l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; l’art. 96 Cost., il quale prevede per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri, anche se cessati dalla carica, la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale".













Sotto un secondo profilo, la Consulta ha argomentato come segue:













- "La denunciata sospensione è, infatti, derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi e, in particolare, ai reati extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve, in particolare, in una evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora piú generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.).













È ben vero che il principio di uguaglianza comporta che, se situazioni uguali esigono uguale disciplina, situazioni diverse possono richiedere differenti discipline. Tuttavia, in base alla giurisprudenza di questa Corte citata al punto 7.3.1., deve ribadirsi che, nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o un componente di un organo costituzionale e si alleghi, quale ragione giustificatrice di essa, l’esigenza di proteggere le funzioni di quell’organo, si rende necessario che un tale ius singulare abbia una precisa copertura costituzionale. Si è visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette prerogative è regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide sull’equilibrio dei poteri dello Stato e contribuisce a connotare l’identità costituzionale dell’ordinamento.













Le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da alterare il complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire, rispettivamente, alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti, la funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di indirizzo politico ed amministrativo (art. 95 Cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares".













La Corte ha così concluso: "la sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia".













(Corte Costituzionale, Sentenza 19 ottobre 2009, n.262: Sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato - Incostituzionalità).













- Diritto processuale civile, diritto della responsabilità civile e risarcimento dei danni:





CASSAZIONE CIVILE:





RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO DI SOGGETTO NON PRODUTTIVO DI REDDITO













La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla risarcibilità e sulle modalità di liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età.













La Corte afferma innanzitutto che “è indubbia la validità generale (e quindi anche nelle fattispecie come quella in esame) del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita la liquidazione equitativa del danno solo se quest’ultimo è provato (o non è contestato) nella sua esistenza e non dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso ammontare”.













Secondo la Corte “il modo con cui tali due principi sono stati applicati ha talora condotto a rendere in sostanza la liquidabilità del danno in questione meramente teorica ma non concretamente realizzabile in pratica”, e aggiunge “È in realtà ovvio che è (quasi) sempre impossibile dare la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno futuro; infatti, persino se il danneggiato produceva un reddito al momento del sinistro, l’evoluzione successiva della sua capacità di produrlo (ovviamente nell’eventualità che il sinistro medesimo non si fosse verificato) può essere oggetto solo di un giudizio prognostico meramente probabilistico (potrebbe infatti persino accadere che in concreto tale capacità venga successivamente a mancare) basato su presunzioni; la più importante e basilare delle quali è certamente costituita dall’entità del reddito già prodotto. È palese che tale impossibilità è ancora più evidente nell’ipotesi di danneggiato che al momento del sinistro non produceva reddito, in quanto in tal caso viene meno pure quell’elemento presuntivo che è costituito dall’entità del reddito già prodotto”.













Tuttavia, “Ciò non significa però che tale danneggiato debba sempre e comunque restare privato (applicando un errato “rigore” interpretativo che porterebbe in concreto ad escludere sempre la liquidabilità in questione) del risarcimento del danno patrimoniale; che ben può essere liquidato invece in base ad una corretta interpretazione della normativa in questione (in particolare in tema di presunzioni). Va precisato a questo punto che è nell’ordine naturale delle cose che un soggetto ancora in età scolastica, qualora non abbia particolari deficienze, in futuro produrrà un reddito. Si potrà discutere in ordine all’entità di tale presumibile reddito futuro in relazione agli elementi prognostici offerti, con riferimento allo specifico soggetto in questione, dalle risultanze processuali della particolare causa di cui si tratta”.













La Cassazione ha così elaborato questo principio di diritto (nel solco di un ormai consolidato filone interpretativo): “In tema di risarcimento di danno patrimoniale subito da una persona minore o comunque in età giovanile, qualora sia accertata non una “micro permanente” ma una percentuale superiore di invalidità permanente, la mera circostanza che il soggetto danneggiato, all’epoca dell’incidente, non avesse una specifica capacità professionale e non svolgesse attività lavorativa non autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base di ciò e senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche, deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell’orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell’educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro; ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest’ultima; nonché di ogni altra circostanza rilevante (ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare che il minore, da quel particolare tipo di invalidità, non risentirà alcun danno o risentirà danni minori rispetto a quelli prospettati). In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l’uno o l’altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata”.













(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, 30 settembre 2009, n.20943: Risarcimento danno futuro del giovane).













- Diritto immobiliare, del condominio e dei diritti reali, diritto processuale civile:





CASSAZIONE CIVILE:





PARCHEGGIO PERTINENZIALE NEL SOTTOSUOLO CONDOMINIALE













La Cassazione ha giudicato del tutto corrette le motivazioni e le conclusioni ha cui è pervenuta la Corte d'appello in un giudizio relativo alla realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo del condominio.













In particolare:





- la sottrazione del sottosuolo comune al pari uso di tutti i condomini per la edificazione di autorimesse di proprietà esclusiva di una parte di essi trova giustificazione nel disposto dell'articolo 9 della legge 122/1989;





- la detta norma si riferisce esclusivamente al sottosuolo o ai locali siti al piano terreno e non ad altri beni comuni;





- il richiamo al secondo comma dell'articolo 1120 c.c. operato dall'articolo 9 della legge 122/1989 è riferibile solo ai beni comuni diversi dal sottosuolo;





- è possibile realizzare box sotterranei - previa delibera condominiale approvata con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 c.c. - pur se in numero inferiore a quello della totalità dei condomini non potendo i condomini dissenzienti impedire tale realizzazione voluta invece dalla maggioranza dei partecipanti al condominio;





- è lecito l'uso del sottosuolo per frazioni corrispondenti alle singole autorimesse pertinenziali da realizzare - con esclusione di qualsiasi uso su ciascuna porzione da parte di tutti gli altri condomini - purché venga rispettato il pari diritto sul sottosuolo comune in capo ai condomini contrari o rimasti estranei all'innovazione di tale bene comune;





- tale rispetto è assicurato ove il numero delle autorimesse sotterranee realizzate sia inferiore al numero delle unità di proprietà esclusiva ed ove sia possibile per i condomini dissenzienti "senza restrizioni o difficoltà maggiori di quelle degli altri condomini", dotare "le loro unità di analoghe autorimesse pertinenziali sotterranee".













La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.













(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 18 settembre 2009, n.20254).













- Diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto commerciale, diritto del lavoro:





MINISTERO LAVORO:





IL FRANCHISING PER LE AZIENDE DI SERVIZI













Il Ministero del Lavoro ha risposto ad una istanza di interpello formulata dalla Confcommercio in ordine alla applicazione del contratto di franchising di alla L. n. 129/2004 alle aziende di servizi e alla gestione dei relativi rapporti di lavoro instaurati dal franchisor e dal franchisee.













Innanzitutto il Ministero non si ravvisa motivi per escludere il ricorso al franchising da parte di soggetti che svolgono attività nel settore dei servizi. Quanto alla gestione dei rapporti di lavoro facenti capo al franchisor ed al franchisee, il Ministero afferma che il franchisee o il franchisor soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro alla stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale. "Ne deriva, in capo al franchisor e al franchisee, la piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro alle rispettive dipendenze e la responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori individualmente per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie organizzazioni. L’appartenenza alla rete di franchising infatti non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro anche quando, elementi che in altre circostanze potrebbero essere ritenuti sintomatici di una unicità di impresa trovino invece adeguato e razionale riscontro in un genuino rapporto di franchising. Da ciò discende, inoltre, che i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro (franchisor ovvero franchisee) che, unico responsabile del rapporto di lavoro, rimane altresì unico destinatario di cause o rivendicazioni eventualmente avanzate dai propri dipendenti".





(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Interpello 12 ottobre 2009, n.73: Il franchising per le aziende di servizi).















News e varie ... di rilevanza giuridica e anche politica

Rassegna di notizie



- Diritto costituzionale, procedura penale:


CORTE COSTITUZIONALE:


NO ALLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE PER LE ALTE CARICHE DELLO STATO






La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 (Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato).






Sotto un primo profilo la Consulta ha affermato che:






- "Il problema dell’individuazione dei limiti quantitativi e qualitativi delle prerogative assume una particolare importanza nello Stato di diritto, perché, da un lato, come già rilevato da questa Corte, «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione» (sentenza n. 24 del 2004) e, dall’altro, gli indicati istituti di protezione non solo implicano necessariamente una deroga al suddetto principio, ma sono anche diretti a realizzare un delicato ed essenziale equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, potendo incidere sulla funzione politica propria dei diversi organi. Questa complessiva architettura istituzionale, ispirata ai princípi della divisione dei poteri e del loro equilibrio, esige che la disciplina delle prerogative contenuta nel testo della Costituzione debba essere intesa come uno specifico sistema normativo, frutto di un particolare bilanciamento e assetto di interessi costituzionali; sistema che non è consentito al legislatore ordinario alterare né in peius né in melius.






Tale conclusione, dunque, non deriva dal riconoscimento di una espressa riserva di legge costituzionale in materia, ma dal fatto che le suddette prerogative sono sistematicamente regolate da norme di rango costituzionale. Tali sono, ad esempio, le norme che attengono alle funzioni connesse alle alte cariche considerate dalla norma denunciata, come: l’art. 68 Cost., il quale prevede per i parlamentari (e, quindi, anche per i Presidenti delle Camere) alcune prerogative sostanziali e processuali in relazione sia a reati funzionali (primo comma) sia a reati anche extrafunzionali (secondo e terzo comma); l’art. 90 Cost., il quale prevede l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione; l’art. 96 Cost., il quale prevede per il Presidente del Consiglio dei ministri e per i ministri, anche se cessati dalla carica, la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, secondo modalità stabilite con legge costituzionale".






Sotto un secondo profilo, la Consulta ha argomentato come segue:






- "La denunciata sospensione è, infatti, derogatoria rispetto al regime processuale comune, perché si applica solo a favore dei titolari di quattro alte cariche dello Stato, con riferimento ai processi instaurati nei loro confronti, per imputazioni relative a tutti gli ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi e, in particolare, ai reati extrafunzionali, cioè estranei alle attività inerenti alla carica. La deroga si risolve, in particolare, in una evidente disparità di trattamento delle alte cariche rispetto a tutti gli altri cittadini che, pure, svolgono attività che la Costituzione considera parimenti impegnative e doverose, come quelle connesse a cariche o funzioni pubbliche (art. 54 Cost.) o, ancora piú generalmente, quelle che il cittadino ha il dovere di svolgere, al fine di concorrere al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.).






È ben vero che il principio di uguaglianza comporta che, se situazioni uguali esigono uguale disciplina, situazioni diverse possono richiedere differenti discipline. Tuttavia, in base alla giurisprudenza di questa Corte citata al punto 7.3.1., deve ribadirsi che, nel caso in cui la differenziazione di trattamento di fronte alla giurisdizione riguardi il titolare o un componente di un organo costituzionale e si alleghi, quale ragione giustificatrice di essa, l’esigenza di proteggere le funzioni di quell’organo, si rende necessario che un tale ius singulare abbia una precisa copertura costituzionale. Si è visto, infatti, che il complessivo sistema delle suddette prerogative è regolato da norme di rango costituzionale, in quanto incide sull’equilibrio dei poteri dello Stato e contribuisce a connotare l’identità costituzionale dell’ordinamento.






Le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i Presidenti e i componenti di detti organi non sono tali da alterare il complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire, rispettivamente, alle Camere e al Governo, e non ai loro Presidenti, la funzione legislativa (art. 70 Cost.) e la funzione di indirizzo politico ed amministrativo (art. 95 Cost.). Non è, infatti, configurabile una preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del Governo, ma si limita a mantenerne l’unità, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri e ricopre, perciò, una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares".






La Corte ha così concluso: "la sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un’evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa, dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia".






(Corte Costituzionale, Sentenza 19 ottobre 2009, n.262: Sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato - Incostituzionalità).






- Diritto processuale civile, diritto della responsabilità civile e risarcimento dei danni:


CASSAZIONE CIVILE:


RISARCIMENTO DEL DANNO FUTURO DI SOGGETTO NON PRODUTTIVO DI REDDITO






La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla risarcibilità e sulle modalità di liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane (o giovanissima) età.






La Corte afferma innanzitutto che “è indubbia la validità generale (e quindi anche nelle fattispecie come quella in esame) del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita la liquidazione equitativa del danno solo se quest’ultimo è provato (o non è contestato) nella sua esistenza e non dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso ammontare”.






Secondo la Corte “il modo con cui tali due principi sono stati applicati ha talora condotto a rendere in sostanza la liquidabilità del danno in questione meramente teorica ma non concretamente realizzabile in pratica”, e aggiunge “È in realtà ovvio che è (quasi) sempre impossibile dare la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno futuro; infatti, persino se il danneggiato produceva un reddito al momento del sinistro, l’evoluzione successiva della sua capacità di produrlo (ovviamente nell’eventualità che il sinistro medesimo non si fosse verificato) può essere oggetto solo di un giudizio prognostico meramente probabilistico (potrebbe infatti persino accadere che in concreto tale capacità venga successivamente a mancare) basato su presunzioni; la più importante e basilare delle quali è certamente costituita dall’entità del reddito già prodotto. È palese che tale impossibilità è ancora più evidente nell’ipotesi di danneggiato che al momento del sinistro non produceva reddito, in quanto in tal caso viene meno pure quell’elemento presuntivo che è costituito dall’entità del reddito già prodotto”.






Tuttavia, “Ciò non significa però che tale danneggiato debba sempre e comunque restare privato (applicando un errato “rigore” interpretativo che porterebbe in concreto ad escludere sempre la liquidabilità in questione) del risarcimento del danno patrimoniale; che ben può essere liquidato invece in base ad una corretta interpretazione della normativa in questione (in particolare in tema di presunzioni). Va precisato a questo punto che è nell’ordine naturale delle cose che un soggetto ancora in età scolastica, qualora non abbia particolari deficienze, in futuro produrrà un reddito. Si potrà discutere in ordine all’entità di tale presumibile reddito futuro in relazione agli elementi prognostici offerti, con riferimento allo specifico soggetto in questione, dalle risultanze processuali della particolare causa di cui si tratta”.






La Cassazione ha così elaborato questo principio di diritto (nel solco di un ormai consolidato filone interpretativo): “In tema di risarcimento di danno patrimoniale subito da una persona minore o comunque in età giovanile, qualora sia accertata non una “micro permanente” ma una percentuale superiore di invalidità permanente, la mera circostanza che il soggetto danneggiato, all’epoca dell’incidente, non avesse una specifica capacità professionale e non svolgesse attività lavorativa non autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base di ciò e senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche, deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell’orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell’educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro; ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest’ultima; nonché di ogni altra circostanza rilevante (ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare che il minore, da quel particolare tipo di invalidità, non risentirà alcun danno o risentirà danni minori rispetto a quelli prospettati). In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l’uno o l’altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata”.






(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, 30 settembre 2009, n.20943: Risarcimento danno futuro del giovane).






- Diritto immobiliare, del condominio e dei diritti reali, diritto processuale civile:


CASSAZIONE CIVILE:


PARCHEGGIO PERTINENZIALE NEL SOTTOSUOLO CONDOMINIALE






La Cassazione ha giudicato del tutto corrette le motivazioni e le conclusioni ha cui è pervenuta la Corte d'appello in un giudizio relativo alla realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo del condominio.






In particolare:


- la sottrazione del sottosuolo comune al pari uso di tutti i condomini per la edificazione di autorimesse di proprietà esclusiva di una parte di essi trova giustificazione nel disposto dell'articolo 9 della legge 122/1989;


- la detta norma si riferisce esclusivamente al sottosuolo o ai locali siti al piano terreno e non ad altri beni comuni;


- il richiamo al secondo comma dell'articolo 1120 c.c. operato dall'articolo 9 della legge 122/1989 è riferibile solo ai beni comuni diversi dal sottosuolo;


- è possibile realizzare box sotterranei - previa delibera condominiale approvata con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 c.c. - pur se in numero inferiore a quello della totalità dei condomini non potendo i condomini dissenzienti impedire tale realizzazione voluta invece dalla maggioranza dei partecipanti al condominio;


- è lecito l'uso del sottosuolo per frazioni corrispondenti alle singole autorimesse pertinenziali da realizzare - con esclusione di qualsiasi uso su ciascuna porzione da parte di tutti gli altri condomini - purché venga rispettato il pari diritto sul sottosuolo comune in capo ai condomini contrari o rimasti estranei all'innovazione di tale bene comune;


- tale rispetto è assicurato ove il numero delle autorimesse sotterranee realizzate sia inferiore al numero delle unità di proprietà esclusiva ed ove sia possibile per i condomini dissenzienti "senza restrizioni o difficoltà maggiori di quelle degli altri condomini", dotare "le loro unità di analoghe autorimesse pertinenziali sotterranee".






La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.






(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 18 settembre 2009, n.20254).






- Diritto dei contratti e delle obbligazioni, diritto commerciale, diritto del lavoro:


MINISTERO LAVORO:


IL FRANCHISING PER LE AZIENDE DI SERVIZI






Il Ministero del Lavoro ha risposto ad una istanza di interpello formulata dalla Confcommercio in ordine alla applicazione del contratto di franchising di alla L. n. 129/2004 alle aziende di servizi e alla gestione dei relativi rapporti di lavoro instaurati dal franchisor e dal franchisee.






Innanzitutto il Ministero non si ravvisa motivi per escludere il ricorso al franchising da parte di soggetti che svolgono attività nel settore dei servizi. Quanto alla gestione dei rapporti di lavoro facenti capo al franchisor ed al franchisee, il Ministero afferma che il franchisee o il franchisor soggiacciono alle vigenti disposizioni in materia di rapporti di lavoro alla stregua di ogni altro soggetto di natura imprenditoriale. "Ne deriva, in capo al franchisor e al franchisee, la piena e assoluta titolarità del potere direttivo sulla forza lavoro alle rispettive dipendenze e la responsabilità esclusiva di ciascuno degli imprenditori individualmente per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relativi ai rapporti di lavoro utilizzati nelle proprie organizzazioni. L’appartenenza alla rete di franchising infatti non incide sui normali criteri di imputazione dei rapporti di lavoro anche quando, elementi che in altre circostanze potrebbero essere ritenuti sintomatici di una unicità di impresa trovino invece adeguato e razionale riscontro in un genuino rapporto di franchising. Da ciò discende, inoltre, che i diritti dei lavoratori possono essere esercitati esclusivamente nei confronti del proprio datore di lavoro (franchisor ovvero franchisee) che, unico responsabile del rapporto di lavoro, rimane altresì unico destinatario di cause o rivendicazioni eventualmente avanzate dai propri dipendenti".


(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Interpello 12 ottobre 2009, n.73: Il franchising per le aziende di servizi).







venerdì 23 ottobre 2009

Riforme e Controriforme: Giustizia






Il Pdl apre il cantiere giustizia





Data Pubblicazione 21/10/2009 







Articolo tratto da: Il Sole 24 Ore 











Riforme. Si intensifica il pressing di Berlusconi, forse già oggi il prima incontro tra Ghedini e Bongiorno                                                                         
Mancino auspica larghe intese - Dal Csm pratica a tutela di Mesiano                
La decisione sul Lodo Alfa- no aveva scatenato la tempesta nel centrodestra; la motivazione della sentenza, invece, è accolta con poche parole, come quelle di Gaetano Quaglierello, vicecapogruppo Pdl al Senato: «Le motivazioni della i Corte non modificano il severo giudizio espresso il giorno della decisione. Anzi, se possibile, lo rafforzano». Ormai, nei piani alti di Governo e maggioranza si parla solo delle riforme da presentare. Il pressing in questo senso di Silvio Berlusconi sugli alleati è molto forte. A cominciare dalla giustizia, su cui aleggia lo spettro di uno sciopero dei magistrati: processo penale, separazione delle carriere, diversa composizione del Csm e della Consulta, prescrizione, obbligatorietà dell’azione penale. «Le riforme non vanno minacciate ma pensate e discusse», avverte il vicepresidente del Csm Nicola Mancino in un’intervista a Famiglia cristiana, auspicando «larghe intese», solo in mancanza delle quali si applica «il principio di maggioranza». Il numero due del Csm è favorevole a una «netta distinzione» tra giudici e Pm, ma non allo sdoppiamento del Consiglio, «uno sotto la presidenza del Capo dello Stato e, anche se lo si nega, l’altro sotto il dominio dell’Esecutivo». E proprio a palazzo dei Marescialli, ieri, è stata votata all’unanimità, in commissione, la pratica a tutela del giudice Raimondo Mesiano, che ha condannato la Fininvest a 750 milioni di euro in favore della Cir e che per quella sentenza è stato accusato dal premier Silvio Berlusconi («è un’enormità giuridica») e dai capigruppo Pdl («disegno eversivo»). Nel fascicolo del Csm sono finiti anche il video mandato in onda da Canale 5,in cui Mesiano è «spiato» in una giornata qualunque e, a più riprese, è definito stravagante» dal conduttore della trasmissione, nonché gli articoli «denigratori» pubblicati dal Giornale contro il magistrato. La pratica non è solo a tutela di Mesiano, ma soprattutto «della credibilità della giustizia civile», si fa notare al Csm, dove a sollecitarne l’apertura è stato Pino Berruti di Unicost insieme ai togati di tutte le correnti e ai due laici di centrosinistra Vacca e Volpi. Contrari i laici Pdl, che si accingono a dare battaglia. Il caso dovrebbe andare in plenum già oggi, con procedura d’urgenza, non appena il presidente della Repubblica avrà dato il suo via libera. Gianfranco Anedda, laico Pdl, è convinto che Napolitano si opporrà in quanto la pratica Mesiano «è contraria al nuovo regolamento che il Csm si è dato su invito del Capo dello Stato», poiché «non è a difesa dell’istituzione, ma di un singolo». Non la pensa così l’Anm, che nei giorni scorsi ha scritto a Napolitano proprio per segnalargli il crescendo di tensione verificatosi dopo le sentenze su Lodo Alfano e su Lodo Mondadori: «decisioni non condivise dalla politica», ha ribadito il segretario Giuseppe Cascini, e che perciò hanno determinato «violente aggressioni» verso i magistrati e la Consulta, aggiungendo a ciò la «minaccia» di «riforme punitive». Cioè quelle in cantiere nella maggioranza. In settimana, forse già oggi, Niccolò Ghedini e Giulia Bongiorno — “delegati” da Berlusconi e Fini - faranno il punto della situazione sulle priorità da dare alle riforme, sia ordinarie che costituzionali. Tra le prime, ci sono quelle già in Parlamento — intercettazioni e processo penale — mentre le seconde sono ancora da presentare. Ieri anche il finiano Italo Bocchino, numero due del Pdl alla Camera, ha ribadito che i cardini» della riforma sono la separazione delle carriere, la modifica del Csm e una riflessione sull’obbligatorietà dell’azione penale e ha confermato l’intenzione di far procedere la giustizia parallelamente — non più in coda — alle altre. «L’improvvisa furia riformatrice del Governo dopo mesi di immobilismo e, guarda caso, dopo la sentenza sul Lodo Alfano ci insospettisce», commenta Michele Vietti dell’Udc. Che mette le mani avanti: «Se saranno riforme utili ai cittadini-utenti daremo il nostro contributo, se serviranno solo al premier no». D.St.                                                                                                                  




Riforme e Controriforme: Giustizia


Il Pdl apre il cantiere giustizia


Data Pubblicazione 21/10/2009 



Articolo tratto da: Il Sole 24 Ore 





Riforme. Si intensifica il pressing di Berlusconi, forse già oggi il prima incontro tra Ghedini e Bongiorno                                                                         
Mancino auspica larghe intese - Dal Csm pratica a tutela di Mesiano                
La decisione sul Lodo Alfa- no aveva scatenato la tempesta nel centrodestra; la motivazione della sentenza, invece, è accolta con poche parole, come quelle di Gaetano Quaglierello, vicecapogruppo Pdl al Senato: «Le motivazioni della i Corte non modificano il severo giudizio espresso il giorno della decisione. Anzi, se possibile, lo rafforzano». Ormai, nei piani alti di Governo e maggioranza si parla solo delle riforme da presentare. Il pressing in questo senso di Silvio Berlusconi sugli alleati è molto forte. A cominciare dalla giustizia, su cui aleggia lo spettro di uno sciopero dei magistrati: processo penale, separazione delle carriere, diversa composizione del Csm e della Consulta, prescrizione, obbligatorietà dell’azione penale. «Le riforme non vanno minacciate ma pensate e discusse», avverte il vicepresidente del Csm Nicola Mancino in un’intervista a Famiglia cristiana, auspicando «larghe intese», solo in mancanza delle quali si applica «il principio di maggioranza». Il numero due del Csm è favorevole a una «netta distinzione» tra giudici e Pm, ma non allo sdoppiamento del Consiglio, «uno sotto la presidenza del Capo dello Stato e, anche se lo si nega, l’altro sotto il dominio dell’Esecutivo». E proprio a palazzo dei Marescialli, ieri, è stata votata all’unanimità, in commissione, la pratica a tutela del giudice Raimondo Mesiano, che ha condannato la Fininvest a 750 milioni di euro in favore della Cir e che per quella sentenza è stato accusato dal premier Silvio Berlusconi («è un’enormità giuridica») e dai capigruppo Pdl («disegno eversivo»). Nel fascicolo del Csm sono finiti anche il video mandato in onda da Canale 5,in cui Mesiano è «spiato» in una giornata qualunque e, a più riprese, è definito stravagante» dal conduttore della trasmissione, nonché gli articoli «denigratori» pubblicati dal Giornale contro il magistrato. La pratica non è solo a tutela di Mesiano, ma soprattutto «della credibilità della giustizia civile», si fa notare al Csm, dove a sollecitarne l’apertura è stato Pino Berruti di Unicost insieme ai togati di tutte le correnti e ai due laici di centrosinistra Vacca e Volpi. Contrari i laici Pdl, che si accingono a dare battaglia. Il caso dovrebbe andare in plenum già oggi, con procedura d’urgenza, non appena il presidente della Repubblica avrà dato il suo via libera. Gianfranco Anedda, laico Pdl, è convinto che Napolitano si opporrà in quanto la pratica Mesiano «è contraria al nuovo regolamento che il Csm si è dato su invito del Capo dello Stato», poiché «non è a difesa dell’istituzione, ma di un singolo». Non la pensa così l’Anm, che nei giorni scorsi ha scritto a Napolitano proprio per segnalargli il crescendo di tensione verificatosi dopo le sentenze su Lodo Alfano e su Lodo Mondadori: «decisioni non condivise dalla politica», ha ribadito il segretario Giuseppe Cascini, e che perciò hanno determinato «violente aggressioni» verso i magistrati e la Consulta, aggiungendo a ciò la «minaccia» di «riforme punitive». Cioè quelle in cantiere nella maggioranza. In settimana, forse già oggi, Niccolò Ghedini e Giulia Bongiorno — “delegati” da Berlusconi e Fini - faranno il punto della situazione sulle priorità da dare alle riforme, sia ordinarie che costituzionali. Tra le prime, ci sono quelle già in Parlamento — intercettazioni e processo penale — mentre le seconde sono ancora da presentare. Ieri anche il finiano Italo Bocchino, numero due del Pdl alla Camera, ha ribadito che i cardini» della riforma sono la separazione delle carriere, la modifica del Csm e una riflessione sull’obbligatorietà dell’azione penale e ha confermato l’intenzione di far procedere la giustizia parallelamente — non più in coda — alle altre. «L’improvvisa furia riformatrice del Governo dopo mesi di immobilismo e, guarda caso, dopo la sentenza sul Lodo Alfano ci insospettisce», commenta Michele Vietti dell’Udc. Che mette le mani avanti: «Se saranno riforme utili ai cittadini-utenti daremo il nostro contributo, se serviranno solo al premier no». D.St.                                                                                                                  


Le intercettazioni telefoniche: focus sui dibattiti parlamentari






Intercettazioni e avvocati - Sì al Senato entro metà dicembre
Data Pubblicazione 21/10/2009 



Articolo tratto da: 
Il Corriere della Sera 





Il piano della maggioranza Berselli: basta rinvii sulle nuove regole

«Più poteri ai legali». Alfano vede il presidente della Commissione giustizia

ROMA — L’appuntamento era stato fissato la scorsa settimana e dunque è soltanto un caso che si siano incontrati il giorno dopo il deposito della sentenza sul cosiddetto «Lodo Alfano». Ma l’accordo concluso tra il Guardasigilli Angelino Alfano e il presidente della Commissione giustizia del Senato Filippo Berselli rischia di rendere ancor più incandescente il dibattito sulla giustizia. Perché al centro del colloquio c’era la tabella di marcia da seguire per arrivare all’approvazione dei provvedimenti tuttora all’esame di palazzo Madama. E la scelta è caduta sui due disegni di legge ritenuti indispensabili per potèr poi cambiare le regole dei processi penali, così come vuole il premier Silvio Berlusconi. Dunque si comincia dalla riforma dell’ordine forense e dalle intercettazioni. Si andrà veloce, quasi di corsa. Berselli non lo nasconde, anche se con i suoi collaboratori rivendica il merito di aver preso tèmpo proprio sulla riforma più ampia, rilanciata dopo la bocciatura del Lodo, quasi a dover rappresentare una ritorsione nei confronti dei giudici. Sono stati diversi gli esponenti della maggioranza, in testa il presidente della Camera Gianfranco Fini, a mostrarsi contrari alla separazione delle carriere dei magistrati e ad affrontare in tempi stretti modifiche più profonde. Ma il capo del governo e lo stesso Alfano vogliono dare comunque un segnale forte e dunque si procede, cominciando proprio dagli avvocati, ma soprattutto avendo la garanzia che il provvedimento sulle intercettazion-i diventerà legge entro la fine del 2009. «Per metà dicembre - conferma Berselli - entrambi i provvedimenti saranno licenziati». Agli inizi di questo stesso mese si terrà a Rimini «11 salone della Giustizia», di cui Berselli è promotore. Ministri e parlamentari, magistrati e responsabili delle forze di polizia, si ritroveranno davanti ai cittadini per parlare di processi, di sicurezza, di riforme, di carcere. Una vera e propria fiera che nelle intenzioni di chi l’ha organizzata «dovrà essere terreno di incontro», ma che invece rischia di trasformarsi nella platea di uno scontro sempre più duro. Per quella data «gli avvocati avranno ottenuto più poteri per bilanciare quello che già hanno i pubblici ministeri», come conferma lo stesso senatore prima di confermare quale sia il vero obiettivo di queste norme in cantiere: «Arriveremo a una vera parità tra le parti del processo, senza che ci possano essere mai più sbilanciamenti». Proprio quello che Berlusconi ha evidenziato più volte come «una necessità». A seguire si approverà il testo delle intercettazioni. La materia è scivolosa e i rilievi del capo dello Stato — che nel luglio scorso convinsero i presidenti delle Camere a far slittare la discussione all’autunno — dovranno essere tenuti in conto. «Sentiremo il parere del procuratore nazionale Antimafia Piero Grasso — chiarisce Berselli — e subito dopo disporremo i termini per la presentazione degli emendamenti. Ma non ci saranno pause, perché questi tre disegni di legge sono parte di una stessa riforma e non si può continuare a rinviare». Il nodo da sciogliere, per quanto riguarda il provvedimento sulle intercettazioni, rimane quello degli «evidenti indizi di colpevolezza» necessari per poter disporre l’ascolto ambientale o dei telefoni degli indagati. Nel luglio scorso, dopo che il testo era stato approvato alla Camera grazie alla mozione di fiducia posta dal governo, Alfano aveva mostrato «apertura» rispetto alle perplessità del capo dello Stato spiegando che «si possono fare modifiche». Era il momento della distensione e del dialogo, anche con l’opposizione. La bocciatura del Lodo ha fatto cambiare atteggiamento al governo, come più volte ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio. Adesso l’intenzione è quella di procedere spediti, «anche da soli», come hanno sottolineano diversi parlamentari del Pdl. La volontà di Alfano era quella di cominciare dalla riforma del processo penale, ma Berselli ha frenato, sia pur soltanto sui tempi. E alla fine il patto è stato suggellato. Fiorenza Sarzanini



Le intercettazioni telefoniche: focus sui dibattiti parlamentari


Intercettazioni e avvocati - Sì al Senato entro metà dicembre
Data Pubblicazione 21/10/2009 

Articolo tratto da: 
Il Corriere della Sera 


Il piano della maggioranza Berselli: basta rinvii sulle nuove regole
«Più poteri ai legali». Alfano vede il presidente della Commissione giustizia
ROMA — L’appuntamento era stato fissato la scorsa settimana e dunque è soltanto un caso che si siano incontrati il giorno dopo il deposito della sentenza sul cosiddetto «Lodo Alfano». Ma l’accordo concluso tra il Guardasigilli Angelino Alfano e il presidente della Commissione giustizia del Senato Filippo Berselli rischia di rendere ancor più incandescente il dibattito sulla giustizia. Perché al centro del colloquio c’era la tabella di marcia da seguire per arrivare all’approvazione dei provvedimenti tuttora all’esame di palazzo Madama. E la scelta è caduta sui due disegni di legge ritenuti indispensabili per potèr poi cambiare le regole dei processi penali, così come vuole il premier Silvio Berlusconi. Dunque si comincia dalla riforma dell’ordine forense e dalle intercettazioni. Si andrà veloce, quasi di corsa. Berselli non lo nasconde, anche se con i suoi collaboratori rivendica il merito di aver preso tèmpo proprio sulla riforma più ampia, rilanciata dopo la bocciatura del Lodo, quasi a dover rappresentare una ritorsione nei confronti dei giudici. Sono stati diversi gli esponenti della maggioranza, in testa il presidente della Camera Gianfranco Fini, a mostrarsi contrari alla separazione delle carriere dei magistrati e ad affrontare in tempi stretti modifiche più profonde. Ma il capo del governo e lo stesso Alfano vogliono dare comunque un segnale forte e dunque si procede, cominciando proprio dagli avvocati, ma soprattutto avendo la garanzia che il provvedimento sulle intercettazion-i diventerà legge entro la fine del 2009. «Per metà dicembre - conferma Berselli - entrambi i provvedimenti saranno licenziati». Agli inizi di questo stesso mese si terrà a Rimini «11 salone della Giustizia», di cui Berselli è promotore. Ministri e parlamentari, magistrati e responsabili delle forze di polizia, si ritroveranno davanti ai cittadini per parlare di processi, di sicurezza, di riforme, di carcere. Una vera e propria fiera che nelle intenzioni di chi l’ha organizzata «dovrà essere terreno di incontro», ma che invece rischia di trasformarsi nella platea di uno scontro sempre più duro. Per quella data «gli avvocati avranno ottenuto più poteri per bilanciare quello che già hanno i pubblici ministeri», come conferma lo stesso senatore prima di confermare quale sia il vero obiettivo di queste norme in cantiere: «Arriveremo a una vera parità tra le parti del processo, senza che ci possano essere mai più sbilanciamenti». Proprio quello che Berlusconi ha evidenziato più volte come «una necessità». A seguire si approverà il testo delle intercettazioni. La materia è scivolosa e i rilievi del capo dello Stato — che nel luglio scorso convinsero i presidenti delle Camere a far slittare la discussione all’autunno — dovranno essere tenuti in conto. «Sentiremo il parere del procuratore nazionale Antimafia Piero Grasso — chiarisce Berselli — e subito dopo disporremo i termini per la presentazione degli emendamenti. Ma non ci saranno pause, perché questi tre disegni di legge sono parte di una stessa riforma e non si può continuare a rinviare». Il nodo da sciogliere, per quanto riguarda il provvedimento sulle intercettazioni, rimane quello degli «evidenti indizi di colpevolezza» necessari per poter disporre l’ascolto ambientale o dei telefoni degli indagati. Nel luglio scorso, dopo che il testo era stato approvato alla Camera grazie alla mozione di fiducia posta dal governo, Alfano aveva mostrato «apertura» rispetto alle perplessità del capo dello Stato spiegando che «si possono fare modifiche». Era il momento della distensione e del dialogo, anche con l’opposizione. La bocciatura del Lodo ha fatto cambiare atteggiamento al governo, come più volte ha annunciato lo stesso presidente del Consiglio. Adesso l’intenzione è quella di procedere spediti, «anche da soli», come hanno sottolineano diversi parlamentari del Pdl. La volontà di Alfano era quella di cominciare dalla riforma del processo penale, ma Berselli ha frenato, sia pur soltanto sui tempi. E alla fine il patto è stato suggellato. Fiorenza Sarzanini

martedì 12 maggio 2009

Referendum sulla legge elettorale: Per capirci qualcosa ....

Referendum sulla legge elettorale del 21 giugno 2009: i tre quesiti
D.P.R. 30.04.2009, G.U. 30.04.2009

E' il 21 giugno 2009 la data che il Consiglio dei Ministri proporrà al Capo dello Stato per la nuova indizione delle tre consultazioni referendarie a seguito dell’entrata in vigore della Legge 28 aprile 2009, n. 40 la quale ha stabilito che i referendum abrogativi da tenersi nel 2009 abbiano luogo in una domenica compresa fra il 15 ed il 30 giugno.
I tre quesiti referendari sono contenuti in altrettanti D.P.R. 30 aprile 2009 pubblicati in Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2009, n. 99 e riguardano:
premio di maggioranza nazionale per la Camera dei deputati (abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste);
premio di maggioranza regionale per il Senato (abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste);
disciplina della candidature (abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione).

(Altalex, 8 maggio 2009)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 2009
Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (09A04964)
(GU n. 99 del 30-4-2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;Visto il proprio decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008, con il quale e' stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;Visti i propri decreti, in data 6 febbraio 2008, n. 19 e n. 20, relativi, rispettivamente, allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla convocazione dei comizi per le elezioni delle nuove Camere;Considerato che, di conseguenza, il referendum popolare indetto con il predetto decreto 5 febbraio 2008 e' stato automaticamente sospeso, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 34, secondo e terzo comma, della citata legge n. 352 del 1970;Vista la legge 28 aprile 2009, n. 40, recante disciplina transitoria per lo svolgimento dei referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2009;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto:
E' nuovamente indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», limitatamente alle seguenti parti: art. 14-bis, comma 1: «I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.»; art. 14-bis, comma 2: «La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14.Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.»; art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: «I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.»;art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: «1, 2 e»; art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: «dei collegamenti ammessi»; art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: «Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «alle coalizioni e»; art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «non collegate»;art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: «, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «delle coalizioni e»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «non collegate»; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: «di ciascuna coalizione»; art. 83, comma 1, numero 2): «2)determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonche' la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): «a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «non collegate»; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: «, nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: «le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»;art. 83, comma 1, numero 6): «6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche' la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;»;art. 83, comma 1, numero 7): «7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al n. 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi gia' individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «varie coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:«per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:«coalizione di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: «coalizioni o»; art. 83, comma 1, numero 9): «9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: «la coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole:«coalizione di liste o»; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole:«di tutte le liste della coalizione o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste e»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 83, comma 4: «L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.»;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «numero 6),»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «e 9)»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizione di liste o»; art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: «coalizioni di liste o»; art. 84, comma 3:«Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.»; art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: «e 3»; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: «, 3».I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 giugno 2009, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno di lunedi' 22 giugno 2009.Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi 30 aprile 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia

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