venerdì 9 gennaio 2015

Danni da smottamento: è configurabile la responsabilità da omessa custodia?





Danni da smottamento: è configurabile la responsabilità da omessa custodia?
Con sentenza n. 24513 del 18 novembre 2014, la seconda sezione della S.C. si sofferma, in particolare, sulla natura giuridica della responsabilità di tipo extracontrattuale prevista dall'art. 2051 c.c. (riconducibile all'omessa vigilanza delle cose tenute in custodia), correlandola alla peculiare fattispecie concreta dei danni causati da movimenti franosi ad immobili ubicati in una zona in declivio e sottoposti ad altri.
Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 18/11/2014, n. 24513
Il caso e la soluzioneI proprietari di un complesso condominiale, sottoposto ad altro immobile nell’ambito di una zona collinare e, quindi, ubicato in declivio, convenivano in giudizio – con azione nunciatoria – la titolare della proprietà soprastante per l’ottenimento della sua condanna all’esecuzione delle opere idonee ad impedire i movimenti franosi verso il basso ed al risarcimento dei danni ad essi ricollegabili.
All’esito del giudizio di merito (anticipato da una tutela in via urgente), la domanda veniva accolta in primo grado con sentenza poi confermata a conclusione del giudizio di appello.
L’ente soccombente proponeva ricorso per cassazione, che, tuttavia, veniva rigettato, sulla scorta dell’adeguatezza della motivazione e della conformità a diritto della sentenza impugnata.     
Impatti pratico-operativi
La sentenza selezionata è degna di rilievo perché affronta la tematica della responsabilità da custodia con riferimento ai danni conseguenti a smottamenti nei rapporti tra immobili costruiti in una zona pendente.
In via generale occorre ricordare che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Nella sentenza in commento si è, altresì, sottolineato che l'attività di vigilanza e di prevenzione di eventi dannosi costituisce il contenuto di un vero e proprio obbligo che il citato art. 2051 c.c. pone a carico di chi ha la disponibilità di una cosa ed a favore dei consociati, anche con particolare riferimento ai proprietari di immobili sottostanti ubicati in una zona in declivio, salvo la prova del caso fortuito.
Pertanto, nella fattispecie concretamente esaminata, essendo rimasta esclusa tale prova, è stata confermata la sentenza di appello con la quale era stata adeguatamente accertata la totale assenza di attività manutentive da parte dell’ente proprietario dell’immobile soprastante, senza che, oltretutto, potesse riconoscersi alcun concorso causale alla circostanza che l’immobile degli attori fosse stato realizzato in parziale difformità rispetto al progetto originariamente approvato, poiché la relativa porzione – asseritamente illegittima – era risultata insistente su una fascia di terreno che non aveva subìto dissesti per effetto della realizzazione dell’inerente costruzione.

Aldo Carrato
Tratto da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer


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