lunedì 25 gennaio 2010

Somministrazione di cibi e bevande

Somministrazione di cibi e bevande: il TAR Torino impone la liberalizzazione



TAR Piemonte-Torino, sez. II, ordinanza 05.09.2009 n° 696 (Paolo Fortina)




Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è un provvedimento che ha stabilito un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista: i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande.






Ispirazione di tale normativa è, da un lato, la stessa Costituzione Italiana (in particolare gli articoli 41 e 117) e dall’altra il Trattato istitutivo della Comunità europea (in particolare gli articoli 43, 49, 81, 82 e 86). Ed in effetti destava non poco stupore il fatto che un Comune potesse decidere che in una determinata zona potessero esistere solamente, per esempio, due ristoranti e un bar: da un lato, infatti, non si capisce quale potrebbe essere la capacità di analisi economica di una pubblica amministrazione in merito ai cangianti fabbisogni (anche frivoli) della popolazione, ma dall’altro è indubbio che l’esistenza di un numero limitato di licenze per un dato territorio non ha fatto che rinsaldare rendite di posizione godute da chi le licenze già le possedeva, affatto preoccupato di offrire il miglior servizio possibile a fronte della certezza di poter godere dello sbarramento all’ingresso di potenziali concorrenti.






Con il decreto Bersani, dunque, lo sbarramento viene spazzato via. La norma è chiarissima (art. 3, commi 3 e 4, D.L. 223/2006): “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.






Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”






La chiarezza delle norma farebbe pensare ad una sua semplice ed immediata applicazione.






Così non è stato. Evidentemente la lobby dei commercianti ha avuto il suo peso nel permettere, nella sostanza, una chiara disapplicazione della normativa.






L’escamotage architettato è stato relativamente semplice quanto efficace: poiché la Bersani stabilisce che comunque la normativa regionale (e a cascata, dunque, quella provinciale e comunale) si dovevano adeguare… l’idea è stata quella di rimandare sine die detto l’adeguamento, continuando, nel frattempo, ad applicare il contingentamento: senza un nuovo regolamento, veniva risposto al cittadino che voleva aprire un’attività in una zona (ancora) contingentata, non è possibile rilasciare alcuna nuova autorizzazione.






E l’escamotage ha funzionato, per tutto il Piemonte, per almeno due anni.






Fino a quando un cittadino di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, esasperato dall’ennesimo diniego del suo Comune a concedergli l’autorizzazione ad aprire un ristorante, ha voluto fare un passo in più, incaricando il proprio legale del compito di rappresentare al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte l’anomalia della liberalizzazione… ingessata.






Presentato il ricorso, narrati i fatti, il TAR si è pronunciato in modo lapidario: «l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006». Dunque il provvedimento di diniego alla somministrazione di cibi e bevande opposto dal Comune di Borgo San Dalmazzo è illegittimo e va annullato.






Infatti, prosegue la Corte, «l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della l.r. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato d.l. 223».






La pronuncia è innovativa per il Piemonte (si consideri che ogni Regione ha la sua disciplina peculiare in materia) ma non è la prima in tal senso sul panorama nazionale.






Ad esempio si contano sentenze analoghe in Lombardia (Ordinanza TAR Lombardia, Sez. IV, 12 novembre 2007, n. 6259 e Ordinanza TAR Lombardia, Sez. VI, del 26 marzo 2008, n. 475) di cui quest'ultima già confermata dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza del 10 febbraio 2009, n. 2808.






(Altalex, 19 gennaio 2010. Nota di Paolo Fortina)
















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Paolo Fortina












T.A.R.






Piemonte - Torino






Sezione II






Ordinanza 5 settembre 2009, n. 696






REPUBBLICA ITALIANA










Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte










(Sezione Seconda)






ha pronunciato la presente










ORDINANZA






Sul ricorso numero di registro generale 885 del 2009, proposto da:






P. C., rappresentato e difeso dall' avv. P. Fortina;






contro






Comune di Borgo San Dalmazzo;






Regione Piemonte;






per l'annullamento,






previa sospensione dell'efficacia,






- della nota prot. n. 07276 dell'8 maggio 2009, consegnata a mani del signor C. in data 11 maggio 2009, con la quale il Responsabile dell'ufficio commercio del Comune di Borgo San Dalmazzo, con riferimento alla domanda di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, presentata in data 9 aprile 2009 ha comunicato che: "la stessa non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, l'apertura di nuovi esercizi è ammessa soltanto se nella zona interessata esiste una disponibilità numerica utile per attivare l'iniziativa. [...] fino all'adozione degli atti normativi di cui al citato articolo 8, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 2 Legge 25/96 relative alla fissazione da parte dei comuni del parametro numerico .....";






- del regolamento del Comune di Borgo San Dalmazzo rubricato "disciplina in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato il 30 settembre 2004, con il verbale di delibera del Consiglio comunale n. 52/2004;






- delle norme di cui alla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 rubricata "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" con particolare riferimento all'art. 27 comma 6 della medesima legge;






- nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti suddetti, e per il risarcimento del danno ingiusto.






Visto il ricorso con i relativi allegati;






Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;






Visti gli atti tutti della causa;






Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;






Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 il dott. Richard Goso e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;






Considerato che il ricorso, ad un primo esame, appare assistito da apprezzabili elementi di fumus in quanto:






- l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006;






- l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della l.r. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato d.l. 223.






Ritenuto che l’esecuzione del provvedimento impugnato, mediante il quale viene precluso l’esercizio dell’attività imprenditoriale del ricorrente, cagioni allo stesso pregiudizi gravi e irreparabili.






P.Q.M.






Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato in principalità.






La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.






Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 con l'intervento dei magistrati:






Franco Bianchi, Presidente Richard Goso, Primo Referendario, Estensore Ofelia Fratamico, Referendario






DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05/09/2009.



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