giovedì 16 luglio 2009

Dottrina - La cessione del Credito in generale e nella R.C.A.


La cessione del credito in generale e nella R.C.A.
venerdì 10 luglio 2009
Alberto Rossi


LA CESSIONE DEL CREDITO
IN GENERALE E NELLA R.C.A.
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Relazione del Dott. Alberto Rossi, GdP di Roma
- Roma, 20 novembre 2008 -

2° Seminario di Diritto Assicurativo
Roma, 18 settembre - 20 novembre 2008



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LA CESSIONE DEL CREDITO
IN GENERALE E NELLA R.C.A.

(Relazione del Dott. Alberto Rossi, GdP di Roma)
-Roma, 20 novembre 2008-

PARTE GENERALE
(Articoli 1260/1267 cod. civ.)

IL CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO

1) la cessione del credito è un contratto di norma bilaterale (creditore originario e cessionario), ossia SI PERFEZIONA “anche senza il consenso del debitore” (art. 1260 c.c.);
in tal caso la cessione HA EFFETTO nei confronti del debitore solo a seguito (articolo 1264 cod. civ.):
a) della sua accettazione;
b) della notificazione della cessione; il termine “notificazione” deve intendersi nel suo più ampio significato di qualsiasi “attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario” (così Cass. n. 28300/2005); ne consegue che la notificazione prevista dall’articolo 1264 c.c. è un atto a forma libera (Cass. n. 20143/2005, 9761/2005, 7919/2004, 1510/2001, 10788/1999, 4774/1998), anche se a volte la giurisprudenza richiede il requisito minimo della forma scritta (Cass. nn. 798/2001, 8387/1997); non è necessaria la sottoscrizione del notificante, laddove sia certa la sua provenienza (Cass. n. 7919/2004) e la comunicazione può indifferentemente provenire dal cedente o dal cessionario (Cass. n. 9761/2005); non è necessario che la notificazione avvenga mediante allegazione del contratto di cessione, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi essenziali (sempre Cass. n. 9761/2005 e Cass. n. 13954/2006); gli effetti previsti dall’articolo 1264 c.c. si producono anche direttamente con la citazione in giudizio (Cass. nn. 7013/1988, 4077/1990, 14610/2004, 20143/2005, 5997/2006); esistono poi norme speciali di legge che disciplinano forme di pubblicità che mirano a portare cumulativamente a conoscenza di tutti i debitori l’intervenuta cessione dei crediti: è il caso previsto dall’articolo 58, comma 2 del d.lgs. n. 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria), che prevede l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione ad una banca di un’azienda o un ramo di azienda o comunque di una serie di rapporti giuridici in blocco; Secondo la Cassazione la pubblicazione nella G.U. rende immediatamente efficace la cessione dei crediti nei confronti della generalità dei debitori, senza che vi sia bisogno di provvedere alla notifica della cessione ad ogni singolo debitore (Cass. n. 5997/2006)
c) nel caso in cui il debitore sia comunque venuto a conoscenza della cessione (onere della prova a carico del cessionario), se paga il credito al cedente non è liberato (comma 2).
2) ad efficacia traslativa,
a) di norma il contratto di cessione determina immediatamente (giurisprudenza consolidata) il trasferimento della titolarità del diritto di credito, restando, eventualmente, differito il solo effetto della opponibilità al debitore, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 1264 c.c., di un trasferimento del diritto già perfezionatosi (cfr. Cass. nn. 13954/2006, 283000/2005, 1312/2005, 7919/2004, 20548/2004, 1510/2001, ma già in tal senso Cass. n. 3887/1975); da ciò deriva la facoltà in capo al cessionario di cedere a sua volta il credito ancor prima della notifica della cessione al debitore; diversa è l’ipotesi, disciplinata dall’art. 1265 c.c., in cui il credito sia contestualmente ceduto dal creditore originario (o dal suo cessionario) a più persone; in tal caso prevale la cessione che è stata notificata per prima al debitore, ovvero quella che è stata accettata per prima dal debitore medesimo con data certa, anche se posteriore alle altre cessioni.
b) in alcuni casi l’effetto traslativo è differito in un momento successivo: come nel caso della cessione di un credito futuro, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 6192/2008, 26664/2007, 17590/2005, 16826/2005, 11612/2004, 4930/2003, 1510/2001, Cass. n. 184/1966) specie in ambito di crediti nascenti da rapporti di lavoro (ad es. trattamento di fine rapporto) e da rapporti finanziari (cessione di crediti di impresa, presenti e futuri – vedasi factoring); in tal caso l’effetto traslativo è differito all’insorgenza del credito (cfr. Cass. n. 28300/2005); l’articolo 3 della legge n. 52/1991 sulla “disciplina della cessione dei crediti di impresa” prevede espressamente la possibilità di cessione di crediti futuri, ossia la cessione di crediti “ancor prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno”;
c) diversa è, di contro, l’ipotesi in cui le parti si impegnino alla cessione futura di uno o più crediti già esistenti, negozio avente natura tipicamente obbligatoria, assimilabile al contratto preliminare, ed estraneo alla fattispecie di cui agli articoli 1260 ss. c.c.
3) “a titolo oneroso o gratuito” (art. 1260, comma 1, c.c.).
La cessione del credito è caratterizzata dalla atipicità della causa (cd. negozio a causa variabile). Può integrare una compravendita (con relativa applicabilità degli articoli 1470 ss. c.c.), un negozio solutorio (ad esempio la cessione di un credito in luogo dell’adempimento ex articolo 1198 c.c.), una donazione, un negozio indiretto od anche un negozio misto con pluralità di cause (cfr. Cass. n. 4213/1980), ove l’effetto traslativo tipico della compravendita si accompagna alla causa del mandato, ad una causa atipica di garanzia od altro (vedasi Cass. ss.uu. n. 28269/2005, e Cass. nn. 16383/2006, 13253/2006, 4796/2001, 3797/1999, 3004/1973, 1518/1964, 1244/1963, queste ultime già evidenziavano che il codice civile, nel disciplinare il contratto di cessione del credito, si è soffermato sugli effetti giuridici del negozio, omettendo volutamente di tipizzarne la causa). L’individuazione della causa del contratto rileva, ovviamente, ai fini della precisa individuazione delle norme di legge applicabili.
Fra le varie tipologie di contratti atipici di cessione del credito, d’uso diffuso è il già citato contratto di factoring, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 1260 ss. cod. civ., le disposizioni previste dai contratti tipici dei quali presenti profili causali comuni, nonchè le disposizioni speciali previste dalla legge n. 52/1991 sulla “disciplina della cessione dei crediti di impresa”, il factoring è un contratto oneroso a causa mista, mediante il quale un imprenditore cede, pro solvendo o pro soluto, tutti o parte dei propri crediti di impresa, anche futuri, ad altro imprenditore, di norma una banca o un impresa finanziaria; la dottrina e la giurisprudenza individuano nel factoring una combinazione di una pluralità di cause tipiche o atipiche: vendita, finanziamento, causa di garanzia e mandato. Vertendosi nell’ambito dell’atipicità del contratto, l’individuazione delle cause prevalenti e delle norme applicabili non può che avvenire in concreto, sulla base delle clausole contenute nel contratto.
4) L’oggetto della cessione del credito disciplinata dagli articoli 1260 ss. c.c. è UN DIRITTO DI CREDITO.
Il principio generale è quello della CEDIBILITA’ DI TUTTI I DIRITTI DI CREDITO, salvi i divieti di legge:
a) di norma la cessione riguarda il credito pecuniario;
- nascente da un rapporto di natura contrattuale;
- nascente da altre fonte di obbligazione (legge, atto unilaterale, fatto illecito..); è pacificamente ammessa la cessione di crediti di natura risarcitoria, sia da responsabilità contrattuale (Cass. nn. 2812/1986, 13765/2007), sia da responsabilità aquiliana (Cass. ss.uu. n. 4823/1986, Cass. nn. 916/1980, 21192/2004, 13676/2006); ne deriva che la liquidità non costituisce un requisito essenziale per la cedibilità del credito (i crediti risarcitori sono tipicamente crediti di valore, ossia commisurati al valore del bene danneggiato, da valutare in sede extragiudiziale o giudiziale, e quindi, di norma, sono crediti non liquidi)
- è altresì ammessa la cessione di diritti di credito nascenti da atti amministrativi: ad esempio, il credito indennitario derivante dal decreto di espropriazione forzata (Cass. n. 5541/2004);
- non è necessaria l’esigibilità del credito, che può essere ceduto ancor prima della sua scadenza (cfr. Cass. n. 2591/2006, 14852/2001); in tal caso il foro alternativo ai sensi degli articoli 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. è il luogo del domicilio del creditore cessionario al tempo della scadenza del credito, se non è diversamente previsto dal contratto o dagli usi e sempre che ciò non determini un particolare aggravio per il debitore, il quale può, in tal caso, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1182, cod. civ., eseguire il pagamento presso il proprio domicilio, previa dichiarazione al creditore cessionario (vedasi richiamata giurisprudenza);
- sono parimente ammesse le cessioni di crediti soggetti a termine o condizione sospensiva (Cass. n. 184/1966) o risolutiva (Cass. nn. 6446/1996, 6399/1996, 6400/1996, 5506/1980);
- come già rilevato, non è neppure richiesta l’esistenza del credito al tempo della cessione (cessione di crediti futuri);
- dalle considerazioni sopra evidenziate, corroborate da giurisprudenza consolidata, si evince che, anche se il credito è APPARENTEMENTE INCERTO, perchè CONTROVERSO nell’an o nel quantum debeatur, esso può essere liberamente ceduto: in realtà, sotto il profilo sostanziale-statico, un diritto sussiste o non sussiste; solo sotto il profilo processuale-dinamico, in presenza di contestazioni sollevate dal presunto debitore, può parlarsi di incertezza del diritto, connaturata alla stessa dinamica del processo: se tutti i diritti fossero incontestati, infatti, la stessa ragione di esistere del processo, quale strumento di risoluzione delle controversie, verrebbe meno.
b) è astrattamente ipotizzabile anche la cessione di diritti di credito non pecuniari, salvi gli specifici divieti di legge (vedasi punto c). In concreto, la casistica giurisprudenziale, al di fuori dei crediti pecuniari, è limitata agli obblighi di consegna o riconsegna di beni mobili o immobili nascenti da contratti traslativi o di godimento (ad esempio, sulla cedibilità del diritto alla riconsegna della cosa data in comodato si veda Cass. n. 11980/1990);
c) DIVIETI DI CESSIONE (articolo 1260, comma 1, c.c.):
c1) “carattere strettamente personale” del credito (obbligazioni cd. “intuitu personae”); il divieto di cessione si fonda sulla circostanza che la cessione si perfezione a prescindere dalla volontà del debitore; ne consegue che la natura personale va valutata con riferimento alla prestazione ricadente sul debitore:
- obbligazioni di facere infungibili: prestazioni di lavoro subordinato o autonomo/professionale, per le quali è ovviamente necessario il consenso del prestatore d’opera; quanto al lavoro subordinato, le norme sulla mobilità integrano una cessione del contratto; così, ad esempio, in materia di cd. “mobilità volontaria” di cui al previgente articolo 33 del d.lgs. 29/1993 sul pubblico impiego, la Cassazione (ss.uu. n. 26420/2006) ha individuato una fattispecie di cessione del contratto, ritenendo, fra l’altro, illegittima la pretesa di un nuovo periodo di prova da parte del nuovo datore di lavoro; l’attuale art. 30 del d.lgs. 165/2001 (che ha sostituito, abrogandola, la previgente normativa) espressamente definisce il passaggio di personale da un’amministrazione ad altra, quale “cessione del contratto di lavoro”;
non sono infungibili le cd. “prestazioni di materia” (articolo 2223 c.c.) nelle quali la fornitura di materia prevalga sulla prestazione di opera, con relativa ammissibilità della cessione del credito; si pensi al caso di acquisto di un bene materiale da assemblare come un arredo di casa, dove l’opera di montaggio in sé non presenti particolari difficoltà.
- diritti legali di prelazione su beni immobili o ereditari (ad esempio il diritto di prelazione dell’affittuario coltivatore diretto sul fondo, o del locatore di immobile urbano, o del coerede sulla quota ereditaria), ove di norma il diritto è connaturato a particolari esigenze di tutela dell’interesse del creditore (l’affittuario, il locatore, l’erede), con relativa eccezionale limitazione della libertà negoziale del debitore;
- diritto di riscatto del venditore nella vendita con patto di riscatto (Cass. n. 4921/1979, 6963/1988; contra Cass. n. 1895/1975);
- diritto di opzione per l’acquisto del bene oggetto del contratto di leasing (Cass. n. 25125/2006);
- è di contro dubbia la cedibilità di crediti risarcitori nascenti dalla lesione di un diritto fondamentale della persona (danno biologico), considerato che la natura personalissima del diritto leso non comporta automaticamente la natura strettamente personale dell’obbligazione risarcitoria, avente consistenza pecuniaria; l’unico precedente in materia riconosce implicitamente la cedibilità anche del credito risarcitorio per danno biologico (Cass. n. 8168/1991).
c2) “vietato dalla legge”:
- credito alimentare (articolo 447 c.c.); il divieto è stato limitato dalla giurisprudenza ai crediti alimentari che hanno origine nella legge, mentre è ammessa la cessione del credito alimentare di natura convenzionale (Cass. n. 10362/1997)
- fattispecie varie di conflitto di interesse: a) articolo 1261 c.c. (divieto di cessione in favore di magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, avvocati, notai relativamente a crediti sui quali è sorta contestazione davanti l’autorità giudiziaria cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni); b) credito del minore rispetto all’esercente la patria potestà ed al tutore (articoli 323, comma 3 e 378, comma 4 c.c.); c) divieti speciali di comprare previsti dall’articolo 1471 c.c. (dell’amministratore di un bene appartenente ad un ente pubblico; del pubblico ufficiale rispetto ai beni venduti in ragione del suo ufficio; di coloro che per legge o per atto della pubblica autorità - ad es. curatore fallimentare - amministrano beni altrui; del mandatario rispetto al bene che è stato incaricato di vendere).
5. Salvo che non sia diversamente previsto da speciali disposizioni di legge, la forma del contratto di cessione è libera.
L’eventuale stipula del contratto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata rende, però, immediatamente opponibile al creditore cedente l’intervenuta cessione (fede pubblica dell’atto) ed integra prova piena dell’intervenuta cessione nel processo (vedasi oltre).
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NATURA GIURIDICA DELLA CESSIONE

In conseguenza della cessione del credito il cessionario subentra a titolo particolare nella stessa posizione giuridica del cedente.
Tuttavia non è configurabile una surrogazione vera e propria nel caso in cui il credito abbia origine in un contratto.
Da una parte il cessionario assume la stessa posizione giuridica del cedente limitatamente al rapporto giuridico obbligatorio ceduto; di contro il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni nascenti dal contratto che ha dato origine al credito, laddove il cessionario può avvalersi solo delle previsioni contrattuali che incidono sulla validità ed efficacia del credito ceduto, nonché sulla sua esigibilità (quanto agli accessori, in particolare alle garanzie reali e personali, vedasi quanto espressamente previsto dall’articolo 1263 cod. civ.).
Singolare, in tal senso, è la situazione che si viene a creare nel caso in cui nel contratto che ha dato origine all’obbligazione ceduta si rinvenga una clausola compromissoria. Secondo una giurisprudenza oramai consolidata, infatti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario la suddetta clausola, ma quest’ultimo non può avvalersene (vedasi Cass. SS.UU. n. 12616/1998 e, da ultimo, Cass. nn. 24681/2006 e 6809/2007). Nella sostanza il cessionario è comunque costretto ad adire l’autorità giudiziaria nel caso di inadempimento del debitore, non potendosi avvalere della clausola compromissoria, ed al debitore ceduto compete in via esclusiva la facoltà di decidere se opporre o meno in giudizio la clausola compromissoria. La Cassazione, con la recente sentenza n. 6809/2007, ha escluso che il suddetto orientamento ingeneri dubbi di legittimità costituzionale, anche se, da una parte, al creditore non è lasciata altra scelta se non quella di adire l’autorità giudiziaria, non potendosi avvalere della clausola compromissoria, con il rischio di essere condannato al rimborso delle spese di lite in virtù della soccombenza; d’altra parte, il debitore ceduto, il quale legittimamente si avvalga della clausola compromissoria, rischia a sua volta di subire un pregiudizio da un’eventuale pronuncia di compensazione delle spese.
Ricade, ovviamente, sul cessionario, l’onere di provare l’esistenza del credito ed il suo ammontare. A tal fine l’articolo 1262 cod. civ. prevede che: “Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso”
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PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. nn. 4919/1987, 14610/2004, 20143/2005, 13253/2006) ricade, parimenti, sul creditore cessionario l’onere di provare il perfezionamento della cessione del credito:
a) se la cessione del credito è stata stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la fede pubblica dell’atto integra prova piena della volontà delle parti;
b) laddove la cessione del credito sia stata stipulata con scrittura privata semplice, acquista un rilievo fondamentale (ai sensi dell’articolo 2697, comma 1 e dell’articolo 2729, comma 1, codi. Civ.) il possesso dei documenti inerenti l’insorgenza e la consistenza del credito (il contratto, dichiarazioni scritte del debitore, eventuali rapporti di pubbliche autorità, fotografie, etc..); la scrittura privata semplice, infatti, in tanto costituisce prova piena dell’intervenuta cessione, ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile, in quanto la sottoscrizione del creditore cedente sia legalmente riconosciuta in giudizio ai sensi dell’articolo 215 c.p.c.; se il creditore cedente non è parte in causa, la sola scrittura privata non integra prova piena.
Sempre secondo la già richiamata giurisprudenza il creditore cessionario non deve provare il rapporto sottostante che intercorre fra di lui ed il creditore cedente, al quale il debitore è estraneo e disinteressato.
Non sussiste, in ogni caso, il litisconsorzio necessario del creditore cedente, salvo che il debitore contesti espressamente la stessa validità ed esistenza della cessione del credito (cfr. Cass. nn. 1250/1969, 3554/1971, 12091/1992, 1110/1995, 8173/1997, 1510/2001, 12972/2004, 16383/2006, 26662/2007).
Tuttavia il giudice può ordinare la chiamata in causa del creditore cedente ai sensi dell’articolo 107 c.p.c. (chiamata iussu iudicis) al fine di rendere a questi opponibile la scrittura privata semplice e prevenire future controversie, l’opposizione del terzo, o conflitto di giudicati.
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ACCESSORI DEL CREDITO

Per accessori del credito devono intendersi, come specificato dal comma 1, dell’articolo 1263 c.c., in primo luogo i privilegi e le garanzie personali e reali del credito (per il pegno, ai fini della consegna del bene occorre il consenso del costituente – comma 2); le garanzie sono trasferite al cessionario per effetto della cessione; nella nozione “altri accessori” la giurisprudenza ricomprende, altresì, il danno da mora (cfr. Cass. n. 9823/1999).
Non sono ricompresi nella cessione, salvo patto contrario, i frutti scaduti, ivi compresi gli interessi nel caso di cessione di un credito pecuniario; come precisato dalla richiamata giurisprudenza (Cass. n. 9823/1999) sono esclusi solo i cd. interessi di pieno diritto, ossia quelli che costituiscono l’effetto diretto della scadenza del credito (articolo 1282 c.c.), ferma la possibilità del creditore di provare il danno da mora
Non sono, altresì, ricomprese le spese legali liquidate in favore del creditore cedente, nel caso in cui questi abbia dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del credito ed il cessionario sia rimasto estraneo al processo (Cass. n. 21107/2005, 3998/2006)

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OBBLIGHI DI GARANZIA DEL CEDENTE

1. La garanzia dell’esistenza del credito al tempo della cessione (articolo 1266 cod. civ.) è dovuta nel solo caso di cessione a titolo oneroso; la garanzia può essere esclusa dall’accordo delle parti, salvo che l’inesistenza del credito dipenda da fatto proprio del cedente.
La natura dispositiva della norma conferma l’ammissibilità della cessione anche a titolo oneroso di un credito futuro, ossia non ancora esistente al tempo della cessione;
In caso di cessione a titolo gratuito, il cedente è tenuto esclusivamente alla garanzia per evizione prevista in materia di donazione (articolo 797 cod. civ.).
2. Se non è diversamente pattuito, il cedente non è tenuto a garantire la solvenza del debitore (cessione pro soluto) – art. 1267 c.c.
Laddove il cedente garantisca la solvenza del debitore (cessione pro solvendo), il cedente risponde nei limiti di quanto ha ricevuto, oltre agli interessi, al rimborso delle spese sostenute dal cessionario ed al risarcimento del danno.
La garanzia cessa se l’insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario (il quale, ad esempio, ha lasciato prescrivere il credito per sua inerzia).
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PARTE SPECIALE
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LA CESSIONE DEL CREDITO NELLA R.C.A.
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Come già accennato, l’unico precedente di Cassazione ammette la cedibilità del credito risarcitorio per danno alla persona (danno biologico in primis), in materia di responsabilità verso terzi per circolazione di veicoli a motore e natanti (Cass. n. 8168/1991).
A maggior ragione deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro la facoltà di cedere il credito per il danno materiale cagionato al suo veicolo in favore del carrozziere che ha proceduto alle riparazioni, pratica negoziale, peraltro, assai diffusa, che determina un contenzioso di una certa consistenza dinanzi al GdP.
In sede di osservazioni generali sull’istituto della cessione del credito già sono state fornite alcune risposte alle principali questioni che tale istituto ha ingenerato negli operatori del diritto:
1. E’ ammessa la cessione del credito risarcitorio;
2. Il credito ceduto non deve essere, di conseguenza, necessariamente liquido;
3. Pur non essendo richiesta l’esigibilità ai fini della cessione del credito, il credito da fatto illecito è immediatamente esigibile (mora ex re ai sensi dell’articolo 1219, comma 2, numero 1, del codice civile);
4. L’incertezza del diritto di credito azionato inerisce esclusivamente l’aspetto processuale della controversia; sotto il profilo sostanziale la pretesa o è fondata (per intero o parzialmente) o è infondata ed il giudice, nel pronunciare la sentenza, si limita a fotografare una realtà giuridica certa ab origine anche se contestata nell’ambito della dinamica del processo;
Sempre sulla base delle osservazioni articolate in sede di analisi dell’istituto della cessione del credito in generale, possono già formularsi delle conclusioni in materia di r.c.a.:
1. Il contratto di cessione del credito è a forma libera;
2. Perché sia configurabile una cessione del credito nel contratto deve essere previsto, in maniera non equivoca, il trasferimento del diritto in favore dell’autoriparatore; in proposito si rileva che, da un esame di vari modelli di cessione del credito visionati sulla rete Internet, non è possibile ricostruire un contratto tipo di cessione del credito in favore del carrozziere, rinvenendosi modelli in cui, spesso, la causa del mandato integra o si sovrappone alla funzione traslativa vera e propria;
3. La legittimazione processuale attiva, in conseguenza della notificazione della cessione, spetta in via esclusiva al cessionario, ossia al carrozziere;
4. Il cessionario deve, in primo luogo, provare la cessione del credito, mediante deposito in giudizio della scrittura privata autenticata, ovvero, in caso di scrittura privata semplice, mediante allegazione della documentazione relativa al sinistro (rapporti di pubbliche autorità, modello c.a.i., foto del veicolo, fotocopia della carta di circolazione, etc..) che comprovi, ai sensi dell’articolo 2729, comma 1, c.c. (presunzione de facto), l’intervenuta cessione per possesso dei documenti probatori del credito;
5. Il cessionario è surrogato, ad ogni effetto, nella posizione giuridica del danneggiato, con la conseguenza che su di lui ricadono gli stessi oneri probatori ricadenti sul creditore originario in ordine all’an ed al quantum debeatur;
6. Nel caso in cui l’assicuratore convenuto contesti l’esistenza o la validità della cessione del credito, il giudice è tenuto (litisconsorzio necessario) ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore cedente;
7. Il giudice, al di fuori dell’ipotesi della carenza di prova della cessione del credito, che determina la soccombenza del presunto cessionario, può ordinare ex art. 107 c.p.c. la chiamata in causa del creditore cedente al fine di rendere a questi opponibile la scrittura privata semplice e prevenire controversie future o conflitti di giudicato;
8. Il cessionario ha, altresì, diritto al risarcimento del danno da mora del debitore;
9. Stante la natura tipicamente onerosa della cessione del credito (in pagamento del prezzo per le riparazioni eseguite sul veicolo) il cedente, ossia il danneggiato, è tenuto, salvo patto contrario, a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione, ossia la fondatezza della sua pretesa per responsabilità esclusiva della controparte; ne consegue che, in assenza di diversa previsione nel contratto, nel caso in cui il cessionario perda la causa per fatto a lui non imputabile, il cedente è tenuto al pagamento in favore del carrozziere del prezzo per le riparazioni eseguite, degli interessi e delle spese legali sostenute nel processo;
10. Quanto alla garanzia sulla solvenza del debitore, essa viene meno se la mancata realizzazione del credito è dovuta a negligenza del cessionario (ad esempio prescrizione del credito o liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice nell’inerzia del cessionario);
Ulteriori conclusioni si ricavano dalle disposizioni del Codice Civile e del Codice delle Assicurazioni sulla r.c.a.:
1. La necessità di porre in essere attività stragiudiziale per la definizione bonaria del sinistro comporta l’onere del carrozziere cessionario, in sede di consegna dei documenti relativi al veicolo ed al sinistro, di farsi autorizzare dal cedente al trattamento dei suoi dati personali al solo fine del soddisfacimento del credito;
2. Gli obblighi del cedente non si esauriscono con la consegna della documentazione in suo possesso relativa al sinistro, ma comprendono, specie nel caso in cui si instauri un processo, una costante collaborazione con il cessionario ai fini del raggiungimento della prova della fondatezza della pretesa risarcitoria (ad esempio fornendo nominativi ed indirizzi di eventuali testimoni o informazioni utili sullo stato del luogo del sinistro);
3. Al cessionario sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al creditore originario, in particolare l’eventuale eccezione di improponibilità della domanda ai sensi dell’articolo 145 del Codice delle Assicurazioni;
4. La messa in mora della compagnia assicurativa da parte del danneggiato, nel rispetto delle modalità previste dal Codice delle Assicurazioni, e la relativa decorrenza del termine fissato dall’art. 145 per iniziare la causa producono effetto anche in favore del carrozziere cessionario del credito, il quale può immediatamente adire l’autorità giudiziaria;
5. Di contro, una volta che la cessione è stata notificata, o comunque accettata dal debitore, l’unico soggetto legittimato a trattare la pratica, anche in sede stragiudiziale ed ai fini della proponibilità della domanda, è il carrozziere cessionario; se, nel momento in cui la cessione viene notificata, la pratica per la definizione bonaria della controversia era stata aperta ma non erano ancora decorsi i termini per la sua definizione, ritengo che l’intera procedura stragiudiziale debba iniziare da capo, essendo subentrato un nuovo interlocutore;
6. Quanto agli oneri probatori inerenti l’an debeatur, se l’accadimento è provato o non controverso, il cessionario può avvalersi, in assenza di prova piena della responsabilità della controparte, della presunzione di pari colpa stabilita dall’articolo 2054, comma 2, c.c.;
7. Quanto agli oneri probatori inerenti il quantum debeatur l’articolo 1226 cod. civ., richiamato dall’articolo 2056 cod. civ., sulla liquidazione equitativa del danno, riguarda la sola ipotesi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, laddove, di contro, il danno all’autoveicolo può essere precisamente provato sia in ordine alle riparazioni resesi necessarie (documentazione fotografica, perizia di parte, eventuale rapporto di pubblica autorità intervenuta nel luogo del sinistro) che ai loro costi (esistono prezziari comunemente applicati dalle case costruttrici e dalle compagnie assicurative in sede di liquidazione del danno). In tal senso sarebbe opportuno che alla necessaria documentazione comprovante il danno (fotografie, rapporti di pubbliche autorità, perizie di parte) l’attore provveda ad allegare apposito prezziario di uso comune su piazza (circostanza che avviene assai raramente nei processi instaurati dinanzi al GdP). Di contro la fattura, quale documento formato direttamente dal titolare del credito, da sé sola ha una valenza probatoria minima, se non nulla.
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CESSIONE DEL CREDITO E SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
EX ARTICOLO 1916 C.C.
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Quanto ai rapporti fra la cessione del credito e la surrogazione dell’assicuratore ex articolo 1916 c.c. si rinvengono numerose sentenze che assimilano i due istituti, con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 1264 cod. civ., norma spesso espressamente richiamata da alcune sentenze della Cassazione che si sono pronunciate relativamente al diritto di surroga dell’assicuratore ex articolo 1916 c.c., obblighi di comunicazione necessari affinchè la surrogazione produca effetti nei confronti del terzo responsabile; in particolare l’assicuratore deve comunicare al terzo responsabile, affinchè la surrogazione produca effetti nei suoi confronti, l’avvenuto pagamento dell’indennizzo e la volontà di avvalersi della surroga (cfr. Cass. nn. 1869/1980, 3277/1981, 10597/1995, 12101/2003, 9469/2004, 22883/2004, 24806/2005); anche con riguardo all’articolo 1263 sugli accessori spettanti al cessionario si rinvengono richiami giurisprudenziali in materia di surrogazione dell’assicuratore ex art. 1916 c.c. (vedasi Cass. n. 5575/1984); sull’opponibilità al surrogante delle stesse eccezioni opponibili al surrogato, incluse le eccezioni processuali, la sussistenza dei presupposti legittimanti la surrogazione, nonché la fondatezza della pretesa risarcitoria vedasi, rispettivamente, Cass. nn. 8168/1991, 468/1997 e 25182/2007.
In ogni caso, la surroga dell’assicuratore prevista dall’articolo 1916 c.c. trova la sua fonte diretta nella legge ed in ciò si differenzia in maniera netta dall’istituto della cessione del credito, che, al contrario, integra un contratto a causa variabile.

Roma, 20 novembre 2008
Dott. Alberto Rossi
(GdP di Roma)

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