L’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari
Cass. civ., sez. V, 29 ottobre 2008, n. 25902
Ai fini dell'applicabilità dell'imposta comunale sugli immobili, La Suprema Corte, attraverso la sentenza in esame ha disposto che, il contemporaneo utilizzo di più di un'unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte le unità coinvolte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale.Pertanto l’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari, distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale da parte del contribuente.Per i giudici la definizione di abitazione principale ( rigettando la risoluzione 6/2002 del Dipartimento per le politiche fiscali) non richiede l’unicità del fabbricato, quanto la sussistenza della specifica destinazione d’uso agevolata.Unico limite all'agevolazione è costituito dal fatto che il complesso immobiliare non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma (la prova del) l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. Di conseguenza, tale principio dovrebbe valere anche agli effetti dell’esenzione Ici prevista per l’abitazione principale dal periodo di imposta 2008 dal D.L. n.93/08.