Truffa processuale e sinistri stradali
lunedì 23 febbraio 2009
Tribunale di Nola Penale, sentenza del 10 febbraio 2009
Penale -"falsi" incidenti stradali-
TRUFFA PROCESSUALE E SINISTRI STRADALI
[Tribunale Penale di Nola, Giudice dell’Udienza preliminare dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza del 10.02.2009]
(massima a cura dell’Avv. Angelo Pignatelli)
in www.iussit.eu
AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E CONTESTUALE INVITO A RENDERE INTERROGATORIO: ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE – È TALE
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L’avviso di conclusione delle indagini non costituisce atto interruttivo della prescrizione, non essendo esso menzionato nel tassativo elenco contenuto nell’art. 160 c.p. ed atteso che l’avvertimento all’indagato, in esso contenuto, della facoltà di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio è cosa diversa dall’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio menzionato dal succitato art. 160 c.p. come atto interruttivo della prescrizione.
Nel caso di specie, il menzionato avviso di conclusione delle indagini, non si limita ad avvertire gli indagati della facoltà di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio, ma contiene, alla pagina 16, un espresso invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, con tanto di indicazione di date per ciascun indagato: tale espresso invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, seppure contenuto formalmente nell’avviso di conclusione delle indagini, consiste pertanto in tutto e per tutto nell’invito indicato nel comma 2 dell’art. 160 c.p. come atto interruttivo della prescrizione.
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CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO E PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO
NEL CORSO DELL’UDIENZA PRELIMINARE EX ART. 129 COMMA II C.P.P.
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La regola sancita dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p., prevede che una formula liberatoria nel merito può prevalere sulla mera declaratoria di estinzione del reato solo se dagli atti acquisiti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato: laddove, invece, in presenza di situazioni di incertezza, di ambiguità, passibili di diverse interpretazioni e foriere di soluzioni “aperte”, dovrà necessariamente prevalere la mera declaratoria di estinzione del reato in quanto l’obbligo per il giudice, sancito dal comma 2 dell’art. 530 c.p.p., di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità vale solo per il dibattimento e solo allorquando è stata portata a compimento l’intera istruzione dibattimentale (tra le tante vedi, ad esempio, Cass., sez. 5, n° 44280/05, massima pubblicata su Guida al diritto n° 24/06).
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TRUFFA PROCESSUALE IN MATERIA DI SINISTRI STRADALI:
NON CONFIGURABILITÀ DEL REATO PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO DELL’ATTO DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE
Non integra gli estremi della truffa processuale ex art. art. 640 c.p. per mancanza del requisito (implicito, ma pur tuttavia pacificamente ritenuto imprescindibile elemento costitutivo del reato di truffa) dell’atto di disposizione patrimoniale: invero, pur assumendosi che il giudice possa essere tratto in inganno dagli artifizi e raggiri posti in essere da una parte del giudizio, resta il fatto che l’atto che il giudice compie come conseguenza di tali artifizi e raggiri non è un atto di disposizione patrimoniale bensì è l’emissione di una sentenza (o, comunque, di un provvedimento giurisdizionale), la quale, pur andando ad incidere sul patrimonio di una parte processuale, non è un atto di disposizione patrimoniale, ma è invece l’espressione di un potere, quale quello giurisdizionale, di natura eminentemente pubblicistica, la cui finalità è l’attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti. (vedi, in tal senso, tra le pronunce più recenti, Cass., sez. 5, 6.6.1996, n° 7346, Schiavone; Cass., sez. 6, 6.11.1996, Ortis; Cass., sez. 6, 2.12.1999, n° 4026; Cass., sez. 2, n° 42333/07, ques’ultima pubblicata su Guida al diritto n° 48/07)
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[Tribunale Penale di Nola, Giudice dell’Udienza preliminare dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo, sentenza di non luogo a procedere emessa il 10.02.2009]
TRIBUNALE PENALE DI NOLA
(…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito della udienza preliminare osserva questo giudice quanto segue.
La vicenda oggetto del presente processo riguarda il deprecabile e non raro fenomeno dei “falsi” incidenti stradali, inscenati da parti, avvocati e faccendieri vari per lucrare, ai danni delle assicurazioni, somme di denaro a titolo di risarcimento, ottenute ai danni degli enti di assicurazione a volte in via stragiudiziale sulla base della sola – mendace - denuncia di sinistro, altre volte ricorrendo alla via giudiziale, con il conforto di false testimonianze e di falsi certificati medici.
L’indagine, che è consistita essenzialmente in attività di intercettazione telefonica nonché nell’acquisizione e nell’esame di documentazione varia, è compendiata, in principal modo, in due informative, quella datata 2.4.2001 (che ha fatto seguito ad una informativa preliminare del 14.11.2000) e quella datata 14.11.2001.
L’estinzione per prescrizione
Essendosi giunti solo nel gennaio 2007 agli avvisi di conclusione delle indagini, per una serie di reati commessi nell’ambito della vicenda che qui ci occupa già è stata dichiarata la prescrizione dal G.I.P. con decreto di archiviazione, mentre su altri reati, come si dirà da qui a poco, la prescrizione deve essere rilevata in questa sede.
Va subito detto che, sebbene la richiesta di rinvio a giudizio sia datata 21.10.2008, non è maturata per alcun reato la prescrizione ordinaria, atteso che l’avviso di conclusione delle indagini è datato 23.1.2007 e contiene un espresso invito agli imputati a rendere interrogatorio dinanzi al P.M.
E’ ben vero che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n° 21833/07, Codrut, hanno sancito il condivisibile principio che l’avviso di conclusione delle indagini non costituisce atto interruttivo della prescrizione, non essendo esso menzionato nel tassativo elenco contenuto nell’art. 160 c.p. ed atteso che l’avvertimento all’indagato, in esso contenuto, della facoltà di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio è cosa diversa dall’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio menzionato dal succitato art. 160 c.p. come atto interruttivo della prescrizione (perché in questo secondo caso è il pubblico ministero che invita l’indagato a presentarsi, mentre nel primo caso la presentazione al pubblico ministero viene lasciata ad una iniziativa spontanea dell’indagato, che viene per l’appunto avvisato di avere tale facoltà).
Tuttavia nel caso di specie, come si è già accennato, il menzionato avviso di conclusione delle indagini non si limita ad avvertire gli indagati della facoltà di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero di chiedere di essere sottoposti ad interrogatorio, ma contiene, alla pagina 16, un espresso invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, con tanto di indicazione di date per ciascun indagato: tale espresso invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere interrogatorio, seppure contenuto formalmente nell’avviso di conclusione delle indagini, consiste pertanto in tutto e per tutto nell’invito indicato nel comma 2 dell’art. 160 c.p. come atto interruttivo della prescrizione.
Ciò premesso, va tuttavia detto che per alcuni reati è comunque oramai maturata anche la prescrizione massima, da calcolare secondo i più favorevoli termini dettati dalla formulazione dell’art. 157 c.p. risultante a seguito delle modifiche apportate dalla L. n° 251/2005.
In particolare, quanto al reato associativo di cui al capo A) dell’imputazione, la condotta di promotore è contestata al solo XX, mentre a tutti gli altri imputati è contestata la sola partecipazione.
Orbene, la pena massima per la mera partecipazione all’associazione è, ai sensi del comma 2 dell’art. 416 c.p., di anni cinque di reclusione, motivo per il quale il tempo massimo necessario a prescrivere è pari, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell’art. 157 c.p. e del comma 2 dell’art. 161 c.p., ad anni sette e mesi sei, ed è quindi integralmente decorso al 29.10.2008 (la richiesta di rinvio a giudizio è pervenuta in Tribunale solo in data 23.10.2008, per cui non è stato possibile fissare l’udienza preliminare prima del decorso del detto termine), atteso che l’esistenza della associazione è contestata fino al 29.4.2001 (data fino alla quale si sono svolte le intercettazioni telefoniche che ne hanno documentato l’esistenza; la precisa individuazione nel tempo della durata della permanenza preclude al giudice la possibilità, salvo modifiche dell’imputazione, di tener conto di un eventuale ulteriore protrarsi della condotta criminosa: cfr., sul punto, ad esempio, Cass., sez. 6, n° 36696/08, massima pubblicata su Guida al diritto n° 42/08; Cass., sez. 3, n° 21996/05, massima pubblicata su Guida al diritto n° 39/05) ed irrilevante essendo, ai sensi del comma 2 dell’art. 157 c.p., l’aggravante di cui al comma 5 dell’art. 416 c.p.
Ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato contestato al capo A) dell’imputazione in relazione agli imputati …., …., …, …, …., …, ….
Per gli imputati …, …., …., …, …., …., ai quali pure viene contestata la partecipazione all’associazione, si deve invece pervenire ad una pronuncia di non luogo a procedere con formula di merito in quanto, per le ragioni che verranno sviluppate nel paragrafo successivo, gli elementi per sostenere la tesi di una loro compartecipazione all’associazione sono particolarmente carenti, se non del tutto assenti.
Va precisato che non si intende sostenere che per gli imputati in relazione ai quali ci si è limitati ad una declaratoria di prescrizione vi fossero elementi sufficienti per pervenire, all’esito di un giudizio di merito, ad una pronuncia di colpevolezza, bensì solamente che, in presenza di una accertata causa di estinzione del reato, vale la regola sancita dal comma 2 dell’art. 129 c.p.p., alla luce del quale una formula liberatoria nel merito può prevalere sulla mera declaratoria di estinzione del reato solo se dagli atti acquisiti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato: laddove, invece, in presenza di situazioni di incertezza, di ambiguità, passibili di diverse interpretazioni e foriere di soluzioni “aperte”, dovrà necessariamente prevalere la mera declaratoria di estinzione del reato in quanto l’obbligo per il giudice, sancito dal comma 2 dell’art. 530 c.p.p., di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità vale solo per il dibattimento e solo allorquando è stata portata a compimento l’intera istruzione dibattimentale (tra le tante vedi, ad esempio, Cass., sez. 5, n° 44280/05, massima pubblicata su Guida al diritto n° 24/06).
Va dichiarata la prescrizione anche del delitto di falsità ideologica in atto pubblico (ammesso che tale possa essere qualificato il certificato medico di cui si parla nell’imputazione) contestato al capo O) agli imputati XX e N.P., atteso che la pena edittale massima per tale reato è di anni sei di reclusione, e che pertanto il tempo massimo necessario a prescrivere è pari, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell’art. 157 c.p. e del comma 2 dell’art. 161 c.p., ad anni sette e mesi sei, ed è quindi integralmente decorso al 2.8.2008, essendosi consumato il reato in data 2.2.2001.
L’analisi delle posizioni per le quali gli elementi a comprova della partecipazione al delitto associativo risultano particolarmente carenti
Ci si riferisce agli imputati …, .., …, …, …, …,
Quanto all’imputato BB si legge alla pagina 121 dell’informativa del 2.4.2001 che “P.C. è uno dei legali cui XX affida numerose pratiche”; e che “Il numero della pratiche a lui affidate è sicuramente notevole”.
Ma si legge pure che: “Dal solo ascolto telefonico non sono emersi chiari elementi di prova circa la natura illecita delle pratiche trattate, eccezion fatta per quella citata al par. 2” (cd. caso n° 7).
Orbene, appare evidente che la (presunta) illiceità di una sola pratica trattata (altre pratiche illecite curate dal P. non sono state individuate nemmeno nella successiva informativa del 14.11.2001) non è sufficiente, alla luce dell’assenza di elementi di prova circa la natura illecita anche di altre pratiche trattate, a far ritenere il P. compartecipe dell’associazione a delinquere: la mancanza di una accertata ripetizione delle condotte delittuose fa venire meno uno dei criteri fondamentali per valutare la partecipazione ad un’associazione a delinquere, ed il voler giungere alla conclusione che il P. fosse parte integrante di tale associazione solo perché il XX gli affidava numerose pratiche finisce per essere un mero assioma accusatorio, tenuto conto che non si può certo sostenere in maniera del tutto tautologica ed apodittica che, solo perché il G.G. curava e predisponeva (anche) pratiche per falsi incidenti stradali, tutte le pratiche da costui affidate ai suoi legali di fiducia fossero false.
Praticamente speculare è la posizione dell’imputato ZZ in relazione al quale si legge alla pagina 132 dell’informativa del 14.11.2001 che “dei quattro legali ai quali XX affida le pratiche dei propri clienti, l’avvocato ZZ è sicuramente colui con il quale ha contatti meno frequenti. Per Z., inoltre, nel servizio di ascolto telefonico non sono state individuate, a differenza degli altri legali, evidenti pratiche truffaldine, a parte quella citata al paragrafo 2 caso n° 11...” (si tratta della vicenda trasfusa nel capo P dell’imputazione).
Appare, allora, evidente che per l’A. devono essere ribadite tutte le considerazioni già effettuate per il P., trattandosi poi di una assoluta illazione della P.G., del tutto priva di riscontri, quella che l’A., in quanto collaboratore dell’avvocato KK, fiduciario delle Generali S.p.A., agisse a favore del G. quale agevolatore che operava all’interno delle fila nemiche attraverso un classico doppio gioco.
Discorso non dissimile vale per l’imputata R.T. alla quale viene contestata la partecipazione all’associazione a delinquere con il ruolo di consulente medico - legale di parte alla quale il XX ricorreva per le pratiche di infortunistica da lui curate.
Tuttavia, come chiaramente si legge alla pagina 151 dell’informativa del 2.4.2001, l’unica vicenda in cui la predetta è coinvolta è quella relativa a tale DDD, indicata nella predetta informativa come “caso 5” (illustrato alle pagine 33 e seguenti) e trasfusa nel capo H) dell’imputazione (e null’altro viene evidenziato nella successiva informativa del 14.11.2001).
Appare, allora, anche in questo caso evidente che la (presunta) compartecipazione ad un’unica pratica illecita non è sufficiente a fare ritenere la T. soggetto organicamente partecipe dell’associazione a delinquere, tanto più che, come si evidenzia alla già richiamata pagina 151 dell’informativa, dalle intercettazioni espletate non è emerso alcun contatto telefonico tra la T. ed il G. laddove è noto che uno dei criteri per stabilire l’esistenza di una partecipazione a delinquere è proprio quello dei continui contatti tra i soggetti agenti.
Quanto all’imputato L.M. risulta dalle informative che egli stipula per conto del XX polizze assicurative - auto; e dall’esame delle intercettazioni l’unica telefonata di (apparente) interesse è quella n° 926 del 9.1.2001, riportata alla pagina 26 dell’informativa del 2.4.2001, che attiene alla pratica sospetta oggetto del capo E) dell’imputazione, dalla quale conversazione telefonica risulta solo che il M. fornisce al G. il nome del testimone (rivelatosi falso a seguito delle indagini espletate) Mi. Se. ma dalla quale risulta anche che, a sua volta, al M. tale nome è stato fornito da D.C., cliente del M. (come evidenziato anche alla pagina 29 della predetta informativa, dove si legge: “...come si rileva dalla telefonata n° 926 ut. 081/8237763 del 9.1.2001, è stato proprio lui – il C. – a fornire il nome del testimone a M. L.”).
Ebbene, non si vede da che cosa possa desumersi che il M. dovesse essere a conoscenza della falsità del testimone indicatogli dal suo cliente, né tanto meno si vede come si possa desumere il suo ruolo di compartecipe dell’associazione dal fatto che egli stipulasse pratiche per conto del G..
Quanto all’imputato A.C. la sua posizione è delineata alle pagine 201 e seguenti dell’informativa del 14.11.2001, dove vengono riportate alcune conversazioni telefoniche (ben poche, tra l’altro) dalle quali si desume che egli procaccia al XX. clienti per stipulare polizze assicurative nonché per pratiche di infortunistica stradale.
Ma è di tutta evidenza che la circostanza che il C. sia un procacciatore di clienti per il G. è un elemento del tutto neutro in quanto per nessuna pratica specifica di quelle procacciate dal C. vi sono indizi di falsità e non si può certo sostenere in maniera del tutto tautologica ed apodittica che, solo perché il G. curava e predisponeva (anche) pratiche per falsi incidenti stradali, tutte le pratiche al G. procacciate e dal G. curate fossero false e che tutti coloro che gli procuravano le pratiche fossero complici dell’associazione a delinquere.
Quanto, infine, all’imputato A.G. va evidenziato che non solo non risulta alcuna sua partecipazione ad alcuna pratica sospetta, ma anche che l’unica telefonata intercettata intercorsa tra di lui ed il XX è quella riportata alla pagina 208 dell’informativa del 14.11.2001, dalla quale emerge esclusivamente che egli deve portare un qualcosa al XX (qualcosa che il G.A. ha in numero di tre o quattro e che il XX pretende invece di avere nel numero di una decina): ma ciò posto, che si tratti di “documenti verosimilmente acquisiti in modo illecito e utili al XX .per la sua attività” ed il desumerne quindi la partecipazione del G.A. all’associazione a delinquere finiscono per essere delle vere e proprie illazioni della P.G.
La mancanza di querela
Il maggior numero di imputazioni consiste in varie ipotesi di truffa, consumate o tentate, ipotizzate come commesse ai danni delle imprese assicuratrici attraverso una serie di artifizi e raggiri, rivolti alle imprese assicuratrici stesse nonché al giudice di pace ed aventi lo scopo di far apparire come avvenuti sinistri stradali in realtà inesistenti.
Va subito detto che, rispetto all’ipotesi di induzione in errore del giudice di pace, le contestazioni sono chiaramente riconducibili all’ambito della cosiddetta truffa processuale, la quale, secondo la giurisprudenza assolutamente predominante della Suprema Corte (applicata già più volte anche dallo scrivente giudice), non integra gli estremi dell’illecito penale, non rientrando essa nella previsione dell’art. 640 c.p. per mancanza del requisito (implicito, ma pur tuttavia pacificamente ritenuto imprescindibile elemento costitutivo del reato di truffa) dell’atto di disposizione patrimoniale: invero, pur assumendosi che il giudice possa essere tratto in inganno dagli artifizi e raggiri posti in essere da una parte del giudizio, resta il fatto che l’atto che il giudice compie come conseguenza di tali artifizi e raggiri non è un atto di disposizione patrimoniale bensì è l’emissione di una sentenza (o, comunque, di un provvedimento giurisdizionale), la quale, pur andando ad incidere sul patrimonio di una parte processuale, non è un atto di disposizione patrimoniale, ma è invece l’espressione di un potere, quale quello giurisdizionale, di natura eminentemente pubblicistica, la cui finalità è l’attuazione di norme giuridiche e la risoluzione dei conflitti (vedi, in tal senso, tra le pronunce più recenti, Cass., sez. 5, 6.6.1996, n° 7346, Schiavone; Cass., sez. 6, 6.11.1996, Ortis; Cass., sez. 6, 2.12.1999, n° 4026; Cass., sez. 2, n° 42333/07, ques’ultima pubblicata su Guida al diritto n° 48/07).
Tuttavia nei fatti nel caso di specie contestati è ricompresa anche l’attività rivolta a tentare di indurre in errore le stesse imprese di assicurazione (che non possono ovviamente sapere, per conoscenza diretta, se nella realtà gli incidenti denunciati si siano verificati o meno) sull’effettivo verificarsi del sinistro: attività concretizzatasi nell’inoltro di mendaci denunce di sinistri e di messe in mora, ai sensi degli artt. 5 del d.l. n° 857/1976, convertito in L. n° 39/77, e 22 della L. n° 990/69 (norme vigenti all’epoca dei fatti), nonché nell’ulteriore artifizio della presentazione di mendaci querele per lesioni ed omissione di soccorso aventi lo scopo di rafforzare l’idea dell’effettivo verificarsi del sinistro; il tutto al fine di tentare di ottenere dalle imprese di assicurazione, già in via stragiudiziale e spontanea, il risarcimento dei presunti danni.
Attualmente il denunciare all’impresa di assicurazione un sinistro non accaduto integra lo specifico delitto previsto dal comma 2 dell’art. 642 c.p. nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n° 273 del 12.12.2002; ma non appare discutibile che prima dell’introduzione di tale specifico reato il comportamento sopra descritto avesse tutti i requisiti per rientrare nel paradigma della truffa, consumata o tentata a seconda dell’effettivo conseguimento o meno dell’indennizzo, rispetto alla quale, infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass., sez. 6, n° 2506 del 13.11.2003) non dubita che la fattispecie di cui all’art. 642 c.p. costituisca un’ipotesi speciale (punita con pena più grave).
Così puntualizzato il motivo per il quale non è possibile in relazione alle truffe in contestazione pervenire ad una declaratoria di inconfigurabilità del reato, va comunque per esse ritenuta la procedibilità a querela e conseguentemente rilevata la mancanza della stessa.
Nei capi di imputazione tali truffe vengono contestate come aggravate ai sensi del comma 2 n° 1 dell’art. 640 c.p., il che renderebbe il reato procedibile d’ufficio ai sensi dell’ultimo comma del medesimo articolo.
Va tuttavia rilevato che, pur essendo le richieste di risarcimento destinate in ultima analisi a gravare (dopo l’anticipazione delle somme ad opera dell’impresa designata ai sensi dell’art. 20 della L. n° 990/69, nella fattispecie le Generali S.p.A.) sulla Consap S.p.A. - gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada - ai sensi dell’art. 19 della L. n° 990/69 (vigente all’epoca dei fatti), ciononostante la truffa non può essere qualificata come perpetrata ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.
Infatti, la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio che, allorquando la truffa è commessa ai danni di società aventi natura giuridica di enti di diritto privato, quali sono le società per azioni (e quindi la Consap S.p.A.), l’aggravante in esame non è configurabile nonostante che tali società siano partecipate o costituite dallo Stato o da altri enti pubblici e gestiscano un pubblico servizio (cfr. Cass., sez. 2, n° 7226 del 7.2.2006; Cass., sez. 2, 28 gennaio 2005, n° 8771; Cass., sez. 2, n° 8797 dell’11.2.2003, quest’ultima in relazione alle Poste Italiane S.p.A.; Cass., sez. 2, n° 5028 del 17.3.1999, in relazione alle Ferrovie dello Stato; Cass., sez. 1, 23 marzo 1987, Lucarelli).
L’inconfigurabilità della aggravante prevista dal n° 1 del comma 2 dell’art. 640 c.p. comporta il venir meno della procedibilità d’ufficio, e la conseguente necessità della querela, nel caso di specie mancante, con conseguente declaratoria di non luogo a procedere in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione: B) – imputati .. .. .. (in questo caso l’ipotesi di truffa non è stata nemmeno perpetrata contro le Generali S.p.A., e per il tramite di essa contro la Consap S.p.A., bensì contro la Toro Assicurazioni); D) imputati .. .. ..; F) - imputati; H) - imputati; L) - imputati (per tale reato l’aggravante non è stata nemmeno contestata); N) - imputati (anche per tale reato l’aggravante non è stata nemmeno contestata); P) imputati
In relazione a quest’ultimo reato va puntualizzato che insussistente è anche l’aggravante di cui all’art. 111 c.p. comma 2, che, come qualsiasi aggravante, sarebbe anch’essa idonea, se configurabile, a rendere il delitto di truffa perseguibile a querela ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 640 c.p.
Invero, non si vede come si possa sostenere che sia stato determinato a commettere il reato anche il minore D.G., figlio dell’imputato C. se è vero come è vero che egli, al contrario, non ha partecipato in alcun modo alla commissione dell’episodio criminoso, atteso che anche se le lesioni di cui si chiedeva il risarcimento erano state asseritamente da lui subite, tuttavia l’iniziativa di intraprendere la richiesta di risarcimento del danno è stata presa dal padre e gli atti a ciò necessari sono stati sottoscritti dal padre e dalla madre quali esercenti la patria potestà (vedi le pagine 18 e seguenti dell’informativa datata 14.11.2001, nonché il fascicoletto contenente gli atti relativi all’episodio in questione, rinvenibile nel faldone 4).
La mancanza di querela deve essere rilevata anche in relazione al reato contestato al capo I) dell’imputazione agli imputati XX, BB. e C.G.: infatti, il reato di cui all’art. 485 c.p. è punibile, ai sensi dell’art. 493/bis c.p., esclusivamente a querela di parte, fatta salva la sola ipotesi della falsificazione del testamento olografo: querela nel caso di specie mancante.
Va precisato, infine, che la mancanza di una condizione di procedibilità dell’azione penale impedisce (a differenza dell’ipotesi di sussistenza di una causa estintiva del reato, rispetto alla quale deve prevalere, se risultante dagli atti, un proscioglimento nel merito) qualsiasi valutazione sulla effettiva sussistenza della prova della penale responsabilità dell’imputato, essendo tale mancanza di condizione di procedibilità, per la sua stessa natura, ostativa ad un qualsiasi addentrarsi nei fatti di causa (Cass., sez. 3, n° 3445/95).
Il delitto di falsa testimonianza contestato a N.I. al capo G) dell’imputazione
A N.I. viene contestato di aver reso falsa testimonianza a favore di tale G.C. in una causa da costui intentata nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Gli elementi emersi in relazione a tale vicenda sono evidenziati alle pagine 31 e 32 dell’informativa del 2.4.2001, dalle quali si evince che non è stata intercettata alcuna conversazione telefonica che veda lo Iossa come soggetto colloquiante e dalle quali emerge, inoltre, che l’unico elemento sul quale si dovrebbe basare in giudizio l’accusa di falsa testimonianza nei confronti dello I. è la seguente frase, pronunciata dal XX. nei confronti del C. che lo aveva chiamato perché preoccupato di un’eventuale convocazione da parte dei carabinieri: “Eh...vi chiameranno, ma voi sapete la poesia qual’è...e gliela ripetete...con la bicicletta andavo verso … e una macchina mi ha pigliato e mi ha buttato per aria...”.
Orbene, appare ictu oculi evidente l’insussistenza di una qualche seria possibilità a che in dibattimento si possa giungere ad una condanna dello I. per falsa testimonianza in virtù puramente e semplicemente della suddetta frase, che è stata pronunciata tra soggetti diversi dallo I., che ha avuto ad oggetto ciò che il C. (e non lo I.) avrebbe dovuto dire in caso di convocazione da parte dei carabinieri e che, per quanto di contenuto sospetto, non può essere univocamente interpretata nel senso di una sicura falsità dell’incidente del C., potendosi anche sostenere che il C. fosse preoccupato del fatto in sé di essere convocato dai carabinieri e che il G. abbia inteso rassicurarlo.
P.Q.M.
Letto l’art. 425 c.p.p., dichiara il non luogo a procedere:
1) nei confronti degli imputati .. .. in relazione al reato loro ascritto al capo A) dell’imputazione perché estinto per prescrizione;
2) nei confronti degli imputati ..in relazione al reato loro ascritto al capo A) dell’imputazione per non aver commesso il fatto;
3) nei confronti degli imputati… in relazione al reato loro ascritto al capo B) dell’imputazione per mancanza di querela, esclusa la configurabilità dell’aggravante contestata;
4) nei confronti degli imputati …in relazione al reato loro ascritto al capo C) dell’imputazione per mancanza di querela, esclusa la configurabilità dell’aggravante contestata;
5) nei confronti degli imputati …in relazione al reato loro ascritto al capo D) dell’imputazione per mancanza di querela, esclusa la configurabilità dell’aggravante contestata;
6) nei confronti degli imputati …in relazione al reato loro ascritto al capo E) dell’imputazione per mancanza di querela, esclusa la configurabilità dell’aggravante contestata;
7) nei confronti degli imputati …in relazione al reato loro ascritto al capo F) dell’imputazione per mancanza di querela, esclusa la configurabilità dell’aggravante contestata;
8) nei confronti di … in relazione al reato a lui ascritto al capo G) dell’imputazione perché il fatto non sussiste;
9) nei confronti degli imputati …in relazione al reato loro ascritto al capo H) dell’imputazione per mancanza di querela, esclusa la configurabilità dell’aggravante contestata;
10) nei confronti degli imputati …in relazione al reato loro ascritto al capo I) dell’imputazione per mancanza di querela;
11) nei confronti degli imputati…in relazione al reato loro ascritto al capo L) dell’imputazione per mancanza di querela;
12) nei confronti degli imputati …in relazione al reato loro ascritto al capo N) dell’imputazione per mancanza di querela;
13) nei confronti degli imputati… in relazione al reato loro ascritto al capo O) dell’imputazione perché estinto per prescrizione;
14) nei confronti degli imputati… in relazione al reato loro ascritto al capo P) dell’imputazione per mancanza di querela, esclusa la configurabilità delle aggravanti contestate.
Nola, 10.2.2009
Il Giudice della Udienza Preliminare
Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo