giovedì 13 novembre 2008

Estinzione del reato e confisca "obbligatoria"

06.11.2008
Sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato e possibilità di disporre la misura
Le Sezioni Unite precisano i rapporti fra primo e secondo comma dell'art. 240 c. p. ai fini della confiscabilità della res in assenza di una sentenza di condanna.
Cassazione penale Sentenza, Sez. SS.UU., 15/10/2008, n. 38834

Le Sezioni Unite hanno affrontato la questione della confiscabilità o meno delle cose costituenti il prezzo del reato anche nel caso in cui vi sia una pronuncia di estinzione del reato. Infatti nella giurisprudenza di legittimità era discusso se, in base al combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma 2, c.p., la confisca obbligatoria prevista dal secondo comma dell'art. 240 C.P. potesse essere disposta in ipotesi diverse da quelle previste dal n. 2 del secondo comma dell'art. 240 c.p., ed in particolare se possa riguardare anche le cose costituenti il "prezzo" del reato pur in assenza di condanna.
Alcune decisioni si erano infatti poste sulla scia della affermazione delle Sezioni Unite 25 marzo 1993 n. 5, Carlea, che aveva evidenziato che se e vero che 1'estinzione del reato non impedisce 1'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, e pure vero che la applicazione deve essere resa possibile dalle norme che regolano specificamente la misura, e che se invece questa applicazione non e possibile non lo può diventare solo perché essa in via generale non e esclusa (in questo senso Cass. n. 1502 del 1990, in Ced cass 184292 e più di recente Cass. sez. VI, 19 febbraio 2008, Console).
Di contrario avviso si è mostrata altra giurisprudenza che ha valorizzato la non estensibilità alle misure di sicurezza patrimoniali della esclusione delle stesse in caso di estinzione del reato o della pena (e tra queste la decisione n. 5262 del 2000, Todesco, in Ced Cass 220007 e quella n. 6160 del 2005 della sezione quinta, ivi, 231173).
Le Sezioni Unite hanno ripercorso la motivazione della sentenza Carlea, condividendone il nucleo centrale e soffermandosi in particolare sull’avverbio “sempre” contenuto nel testo dell’art. 240 c.p., interpretato come preclusivo per una valutazione discrezionale del giudice nel potere di disporre la confisca, e sottolineando come l’espressione “è sempre ordinata” inserita nel secondo comma dell’art. 240 c.p. si contrapponga a quella “può ordinare” posta al primo comma, ma fatto salvo il presupposto che ciò possa avvenire solo “nel caso di condanna”, come fissato dallo stesso primo comma, con la sola deroga per le cose di cui al n. 2 del secondo comma.
La Corte ha inoltre osservando che l’art. 236 c.p., utilizzato dai sostenitori di una diversa soluzione, formuli un principio di carattere generale, che lascia, poi, libero il legislatore di stabilire i casi in cui tale effetto impeditivo si produce anche con riferimento alla confisca, giungendo pertanto ad affermare che la confisca delle cose costituenti il prezzo del reato, prevista obbligatoriamente dall’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., non può essere disposta nel caso di estinzione del reato.

Alfredo Montagna, sost. proc. gen. Corte di Cassazione
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008

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