venerdì 26 settembre 2008

Mandato d'arresto Europeo (decisione quadro 2002/584/GAI): il concetto comunitario di dimora privilegia la tesi sostanzialista


25.09.2008
La distinzione tra 'dimora' e 'residenza' secondo la Corte di giustizia CE

La Corte di Giustizia chiarisce il concetto di “dimora” contenuto nella decisione sul mandato di arresto europeo, offrendo al giudice nazionale dei criteri applicativi in caso di esercizio del rifiuto di concessione del mandato di esecuzione della pena.

Corte di Giustizia Sentenza 17/07/2008, n. C-66/08, K

Il giudice tedesco invita la Corte di Giustizia a chiarire il concetto di 'dimora' contenuto nella decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo.
In virtù di tale decisione, gli Stati membri devono dare esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco.
L’art. 4, punto 6 della decisione menzionata prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo in virtù del quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto, qualora “la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno”.
La necessità di chiarire il significato del termine “dimora” sorge presso l’autorità giudiziaria tedesca, a seguito della richiesta di consegna di un imputato polacco, già detenuto in Germania.
Il dubbio nasce quando, a seguito del mancato consenso dell’imputato alla propria consegna all’autorità polacca, il giudice si trova a dover valutare la reale sussistenza del presupposto della dimora.
L’imputato in questione infatti, risulta privo di dimora abituale in Germania, non ha alcun legame familiare né rapporto economico con tale Stato ed inoltre, durante la sua breve permanenza si è dedicato essenzialmente a commettere dei reati.
l giudice tedesco si domanda se la posizione del cittadino polacco possa essere ricondotta al concetto di dimora o residenza.
La Corte di Giustizia chiarisce innanzitutto che i due concetti non possono essere liberamente interpretati dalle autorità nazionali, in quanto la loro definizione deve essere univoca su tutto il territorio comune.
Ciò posto, il giudice comunitario afferma che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva; «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di collegamento con tale Stato di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza.
Per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di desumere che tale persona dimori nello Stato in questione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare una valutazione complessiva di un certo numero di elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona ricercata.
La Corte suggerisce a tal fine di prendere in considerazione la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.
Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di CassinoTratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2008

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