Sul termine di impugnazione del titolo edificatorio
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 06.02.2008 n° 322 (Alessandro Del Dotto)
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 06.02.2008 n° 322 (Alessandro Del Dotto)
Concessione edilizia – proprietario confinante – impugnazione – dies a quo – termine conclusivo dei lavori
Il proprietario, confinate con immobile oggetto di ristrutturazione, è legittimato ad agire in giudizio nei termini di legge che decorrano dal momento conclusivo, e non da quello iniziale di realizzazione dell’opera, in quanto è solo con il completamento dell'opera che si può compiutamente valutare se agire o meno in sede giurisdizionale. (1)
(1) In tema di modifica della volumetria, si veda Corte d'Appello Potenza,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello n. 4916/2001 e n. 5120/2001 proposti da:
1) R.G. n. 4916/2001: COMUNE DI CESENATICO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto Graziosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio Grez, in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, Palazzo IV, scala B.
CONTRO
i Sigg.ri F. L., L. e M. in proprio e anche come eredi di T. C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gaetano Rossi e Luigi Onofri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Via Niccolò Piccolomini, n. 34.
E NEI CONFRONTI DI
X. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
2) R.G. n. 5120/2001: X. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Chiola e Paolo Tellerini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, Via della Camilluccia, n. 785;
CONTRO
i Sigg.ri F. L., L.e M. in proprio e anche come eredi di T. C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gaetano Rossi e Luigi Onofri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, in Roma, Via Niccolò Piccolomini, n. 34.
E NEI CONFRONTI DI
COMUNE DI CESENATICO, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n. 373/2000 del 17.03.2000.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007, il Consigliere Nicola Russo;
Uditi gli avv.ti Graziosi e Onofri;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La causa concerne la legittimità della concessione edilizia n. 220 del 1994, rilasciata dal Comune di Cesenatico a favore della X. s.r.l. ai fini della ristrutturazione di un immobile sito alla Via Mazzini (civici 28, 30, 32) e contestata dai confinanti signori F..
Ritenuta la tempestività del gravame, il TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sez. II, lo ha accolto con sentenza n. 337/2000 sotto il duplice profilo che l'intervento aveva comportato una vietata immutazione della facciata dell'edificio preesistente nonché un non consentito recupero di superfici (da una superfetazione soggetta a demolizione).
La sentenza è stata gravata con distinti appelli sia dal Comune di Cesenatico che dalla X. s.r.l.
Si sono costituiti gli appellati i quali insistono, previa riunione, per la reiezione.
La causa è passata in decisione all'udienza del 18 dicembre 2007.
DIRITTO
Gli appelli, riguardando la medesima sentenza, vanno riuniti. Gli stessi risultano infondati.
Tanto il Comune quanto la parte privata reiterano l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo, sostenendo che a tal fine non si sarebbe potuta assumere, quale momento determinante, la data di ultimazione dei lavori, dovendosi invece far riferimento, quanto meno per ciò che concerne la censura relativa alla immodificabilità della facciata, al relativo (anteriore) completamento.
Rileva il Collegio che l'eccezione di tardività, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa e questa deve essere fornita dalla parte che la formula. Una tale prova nella specie non risulta raggiunta ed è anzi da escludere, già su un piano teorico, che il privato confinante debba seguire giorno per giorno i lavori che si svolgono sul fondo finitimo perché in relazione ad ogni step dell'attività edificatoria decorrerebbe un autonomo termine di impugnazione. Ritiene infatti il Collegio che è solo con il completamento dell'opera (nel corso della quale sono sempre possibili una serie di varianti) che il privato confinante può compiutamente valutare se gravarsi o meno in sede giurisdizionale. E poiché, nel caso considerato, l'impugnazione è certamente tempestiva con riferimento alla data di ultimazione del manufatto, la sentenza di primo grado non merita alcuna censura sul punto.
Questa, peraltro, merita conferma anche nel merito. Circa la censura riguardante la (non consentita) modifica della facciata dell'edificio in questione, il Comune, prima ancora che la sua infondatezza, ne prospetta l'inammissibilità sostenendo che la relativa denuncia si risolverebbe in un atto emulativo poiché il vicino non ne riceverebbe alcun pregiudizio. L'eccezione è infondata giacché, nella materia considerata, il pregiudizio (e quindi l'interesse ad agire) coincidono con la violazione della prescrizione.
Dal punto di vista sostanziale, nessuna delle argomentazioni delle parti appellanti è idonea a superare il rilievo, accertato dal TAR con apposita attività istruttoria, che il vincolo di facciata del quale era stata lamentata la violazione era esistente alla data di rilascio della concessione edilizia sicché esso non avrebbe potuto essere disapplicato dalla Commissione edilizia.
Non diversa sorte meritano gli appelli relativamente al capo della sentenza che riguarda il recupero della volumetria della superfetazione demolita. Sul punto è assorbente la considerazione che la superficie oggetto di recupero, per essere riutilizzata nel nuovo progetto, avrebbe dovuto essere abitabile, in tal modo a parere del Collegio dovendosi interpretare la definizione resa dalla prescrizione urbanistica A3.
La peculiarità della vicenda consente di derogare dalla regola della soccombenza e di far luogo alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, riunisce i ricorsi e li respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2007, con l'intervento dei signori:
CLAUDIO MARCHITIELLO Presidente
MARCO LIPARI Consigliere
CARO LUCREZIO MONTICELLI Consigliere
MARZIO BRANCA Consigliere
NICOLA RUSSO Consigliere est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Nicola Russo F.to Claudio Marchitiello
IL SEGRETARIO
F.to Cinzia Giglio
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6-02-2008.