venerdì 18 aprile 2008

IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA C.E.

In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia CE, la Corte ha fissato con precisione i relativi presupposti affermando che:

- il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato C.E., presuppone: che la questione interpretativa riguardi norme comunitarie, che la stessa sia rilevante ai fini della decisione e che sussistano effettivi dubbi sulla interpretazione, essendo il rinvio inutile (o non obbligato) quando
l'interpretazione della norma sia evidente o il senso della stessa sia già stato chiarito da precedenti pronunce della C.G.C.E.. Pertanto, non deve sottoporsi all'interpretazione della Corte l'art. 24 del Regolamento C.E. n. 44 del 2001 in relazione alla possibilità per la parte, la cui eccezione di difetto di giurisdizione sia stata respinta in primo grado, di riproporla in appello senza dover esercitare mezzi di impugnazione, atteso che l'art. 24 cit. disciplina l'accettazione tacita di competenza e non il rigetto di una eccezione espressa di incompetenza e, come ha chiarito la C.G.C.E. (sent. 15 novembre 1983, Duijnstee) in relazione all'art. 19 della Convenzione di Bruxelles, riprodotto dall'art. 25 Reg., solo se la controversia rientra tra le ipotesi di competenza esclusiva, il giudice nazionale deve dichiararsi incompetente d'ufficio “anche se la norma processuale limita l'indagine del giudice nell'ambito di un ricorso per cassazione ai mezzi dedotti dalle parti”: dal che si deduce a contrariis che nelle altre ipotesi restano ferme per il giudice dell'impugnazione le limitazioni all'indagine derivanti dall'applicazione delle norme nazionali (Sezioni Unite, sentenza n. 12067);

- il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quantunque obbligatorio per i giudizi di ultima istanza, presuppone che la questione interpretativa controversa abbia rilevanza in relazione al thema decidendum sottoposto all'esame del giudice nazionale ed alle norme interne che lo disciplinano; è stato, pertanto, ritenuto irrilevante il quesito – per cui la parte sollecitava il rinvio pregiudiziale – relativo al se la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 lett c) Conv. Bruxelles “debba essere valutata in capo ai brokers” o “ai contraenti finali”, avendo accertato che non esisteva un uso internazionale consolidato in materia di deroga alla giurisdizione e che i brokers intervenuti nella procedura contrattuale avevano svolto un ruolo di mediatori senza assumere la rappresentanza delle parti (Sezioni Unite, ordinanza n. 8095);

- non può essere disposto il rinvio pregiudiziale di una causa alla Corte di Giustizia, ex art. 234 trattato CE, deducendo che una norma interna (nella specie, l'art. 4 della legge n. 460 del 1987) sia invalida perché fissa una sanzione sproporzionata rispetto alla regola di condotta imposta da un regolamento comunitario, non configurandosi in tal caso alcun conflitto tra diritto interno e diritto comunitario, in quanto, una volta che un regolamento comunitario abbia imposto un obbligo di condotta, demandandone la sanzione ai singoli ordinamenti nazionali, rientra nella discrezionalità del legislatore statale determinare la qualità e la misura della sanzione, e tale scelta è insindacabile in relazione all'ordinamento comunitario sotto il profilo dell'eccessività della sanzione (sentenza n. 11125);

- è inammissibile l'istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 del Trattato U.E. per la risoluzione di questioni di interpretazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (nella specie, in materia di diritto alla traduzione degli atti del procedimento di espulsione in una lingua conosciuta), non potendo ritenersi che le disposizioni della predetta Convenzione costituiscano parte integrante del diritto comunitario (sentenza n. 6978).


La Corte ha, infine, rimesso alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 234 Trattato CE, la questione –relativa a un giudizio civile instaurato nei confronti di un parlamentare europeo e avente ad oggetto l'esperimento di un'azione risarcitoria per diffamazione a carico di un magistrato - se, nell'ipotesi di inerzia di detto parlamentare, che non si avvalga dei poteri attribuitigli dall'art. 6, comma secondo, del Regolamento del Parlamento europeo di richiedere direttamente al Presidente la difesa dei privilegi e delle immunità, il giudice avanti al quale penda la causa sia comunque tenuto a richiedere a tale Presidente la revoca dell'immunità, ai fini della prosecuzione del procedimento e dell'adozione della decisione, ovvero, se in difetto della comunicazione da parte dello stesso Parlamento europeo di voler difendere le immunità e i privilegi del parlamentare (analogamente a quanto avviene in applicazione dell'art. 68 Cost. per i parlamentari nazionali), il giudice avanti al quale pende la causa civile possa decidere sull'esistenza o meno della prerogativa, avuto riguardo alle condizioni concrete del caso di specie (ordinanza interlocutoria n. 7734).

Tratto da:
C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
U F F I C I O D E L M A S S I M A R I O
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RASSEGNA DELLA
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
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LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI CIVILI
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
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ANNO 2007
Roma – gennaio 2008

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