venerdì 11 giugno 2010

In ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle predette immissioni e i danni derivati alla sua salute(10/06/2010)Cassazione Civile, Sezione III, 10 dicembre 2009 n. 25820

I rumori molesti provenienti dai vicini, anche se eccedono la normale tollerabilità, non sempre garantiscono alla vittima il diritto al risarcimento del danno.

Nella sentenza si legge:
"Nonostante alcune oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute da immissioni sonore, ritiene il Collegio che nel caso di specie l'attuale ricorrente avesse l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle immissioni e i danni derivati alla sua salute.

La Corte territoriale ha correttamente osservato che la accertata intollerabilità delle immissioni non esonerava affatto il molestato dall'onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri "fastidi" naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.

La decisione della Corte romana e' del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non e' riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne' il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa" - in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale - permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. 12 giugno 2008 n. 15814).

In termini più generali può affermarsi che il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno - conseguenza e non già un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato "in re ipsa"."
In ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute, il danneggiato ha l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle predette immissioni e i danni derivati alla sua salute(10/06/2010)Cassazione Civile, Sezione III, 10 dicembre 2009 n. 25820
I rumori molesti provenienti dai vicini, anche se eccedono la normale tollerabilità, non sempre garantiscono alla vittima il diritto al risarcimento del danno.
Nella sentenza si legge:
"Nonostante alcune oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla possibilità di configurare il danno "in re ipsa" arrecato alla salute da immissioni sonore, ritiene il Collegio che nel caso di specie l'attuale ricorrente avesse l'onere di provare - in concreto - la effettiva nocività delle immissioni e i danni derivati alla sua salute.
La Corte territoriale ha correttamente osservato che la accertata intollerabilità delle immissioni non esonerava affatto il molestato dall'onere di provare una specifica compromissione patologica della sua salute, non potendosi identificare detta compromissione nei meri "fastidi" naturalmente conseguenti alle immissioni moleste.
La decisione della Corte romana e' del tutto in linea con il consolidato insegnamento di questa Corte, per il quale nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non e' riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso ne' il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro. Ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno "in re ipsa" - in cui la presunzione si riferisce solo all'"an debeatur" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'"id quod plerumque accidit") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale - permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario (Cass. 12 giugno 2008 n. 15814).
In termini più generali può affermarsi che il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno - conseguenza e non già un danno-evento, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai essere considerato "in re ipsa"."

lunedì 7 giugno 2010

I diversi tipi di ravvedimento


 
a cura Salvina Morina e Tonino Morina






Sono diversi i tipi di ravvedimento individuati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Con il ravvedimento, i contribuenti possono sanare:


· il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo; attenzione: il ravvedimento è possibile solo per i tributi; non si possono cioè sanare i mancati pagamenti dei contributi Inps, anche se si versano con lo stesso modello F24;


· le violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso; ad esempio, l’omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze;


· gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo; le irregolarità sanabili sono di due tipi:


a) errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta; la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;


b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile; la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 10 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;


· la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.






Entro 90 giorni la sanzione minima di 258 euro si riduce a un dodicesimo


I contribuenti che presentano l’Unico entro 90 giorni dalla scadenza possono valersi del ravvedimento spontaneo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009. La lettera c) del suo comma 1 dispone: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza … ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omissione della prese ntazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ….”.
I diversi tipi di ravvedimento

 
a cura Salvina Morina e Tonino Morina



Sono diversi i tipi di ravvedimento individuati dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Con il ravvedimento, i contribuenti possono sanare:

· il mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo; attenzione: il ravvedimento è possibile solo per i tributi; non si possono cioè sanare i mancati pagamenti dei contributi Inps, anche se si versano con lo stesso modello F24;

· le violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso; ad esempio, l’omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze;

· gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo; le irregolarità sanabili sono di due tipi:

a) errori rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta; la sanzione del 30 per cento della maggiore imposta dovuta o del minor credito usato si riduce al 3 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute a norma degli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73; ad esempio, omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta ovvero di indebite deduzioni dall’imponibile; la sanzione del 100% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante si riduce al 10 per cento a condizione che, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, venga presentata la dichiarazione integrativa e venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle imposte dovute e degli interessi;

· la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.



Entro 90 giorni la sanzione minima di 258 euro si riduce a un dodicesimo

I contribuenti che presentano l’Unico entro 90 giorni dalla scadenza possono valersi del ravvedimento spontaneo previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall’articolo 16 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul supplemento ordinario n. 14/L alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009. La lettera c) del suo comma 1 dispone: “La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza … ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l’omissione della prese ntazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ….”.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...