mercoledì 19 maggio 2010

Miscellanea


Eusebio di Cesarea

(265-340)



VITA DI COSTANTINO

II Il come egli provvedesse affinché il genere umano vivesse nella felicità, lo si potrà desumere dall'esempio di una sola misura di utilità, pubblica, che fu applicata ovunque e che è ben nota ancora oggi. Egli infatti detrasse la quarta parte delle tasse annue da pagare sui terreni e ne fece dono agli stessi proprietari delle terre, e così, a conti fatti, questa detrazione annua sortiva l'effetto che ogni quattro anni i possessori di terre fossero esenti dalle tasse. Questo provvedimento fu stabilito per legge ed ebbe valore anche per il tempo a venire, non solo per quanti erano allora proprietari, ma anche per i loro figli e per i loro discendenti, e rese a costoro indimenticabile e duratura la generosità dell'imperatore. III Inoltre, poiché altri contestavano i censimenti delle terre avvenuti ai tempi dei precedenti imperatori, accusandoli di aver reso più pesanti le imposte sulle loro terre, anche in questo caso, con un provvedimento dettato da senso di giustizia, inviò nuovamente i funzionari incaricati della ripartizione delle imposte per concedere le esenzioni a chi le avesse richieste. IV Quando l'imperatore dirimeva controversie giudiziarie, affinché la parte che, a suo giudizio, era risultata perdente non si ritirasse meno soddisfatta di quella vincente, era solito beneficare gli sconfitti a proprie spese, ora con possedimenti ora con danaro, facendo in modo che il perdente fosse altrettanto soddisfatto di chi aveva vinto la causa, dal momento che gli era toccato l'onore di trovarsi al suo cospetto, infatti gli sembrava che non fosse ammissibile che chiunque si fosse trovato di fronte a un così grande imperatore se ne congedasse rattristato e addolorato. In tal modo dunque entrambi i contendenti risolvevano la controversia con volti sereni e sorridenti, e la magnanimità del sovrano suscitava l'ammirazione di tutti.



[A cura di Laura Franco, Rizzoli, BUR, 2009, p.349]





Rassegna di notizie

- Diritto tributario, diritto penale, diritto del lavoro:

CASSAZIONE TRIBUTARIA:

INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI MANODOPERA OCCORRE VERIFICARE TUTTI GLI ELEMENTI



La Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall'Agenzia delle Entrate "contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia che ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro avvisi di accertamento per omesso versamento di ritenute di acconto IRPEF, fondati sul presupposto dell'esistenza di un appalto di manodopera, in violazione dell'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960".



Secondo la Cassazione il primo motivo di ricorso formulato dalla ricorrente è manifestamente fondato. In particolare, la ricorrente ha censurato "la sentenza impugnata per aver escluso il ricorrere di interposizione fittizia di manodopera solo con riguardo al criterio presuntivo di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, non ritenendo provato che le imprese subappaltatrici avessero utilizzato attrezzature e capitali dell'impresa appaltatrice, e non anche verificando la sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dal primo comma della stessa norma, quali l'effettiva autonomia negoziale della subappaltatrice e la sussistenza di struttura e capitali adeguati all'importanza dell'opera".



La Cassazione ricorda il proprio orientamento secondo cui "l'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione, da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli (Cass. 16788/06)".



(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 4 maggio 2010, n.10685).



- Diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile:

CASSAZIONE SU CIVILI:

IMPUGNAZIONE DEL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO



In materia di preavviso di fermo amministrativo, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 10672/2009, hanno stabilito che "Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448".



Secondo le Sezioni Unite, il medesimo principio vale, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie. Ne deriva che la tesi della non impugnabilità del preavviso non può trovare accoglimento. In sostanza, le Sezioni Unite ribadiscono che "il destinatario del preavviso ha un interesse specifico e diretto alla controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base del preannunciato provvedimento cautelare".



(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 7 maggio 2010, n.11087).



- Diritto processuale civile:

CASSAZIONE CIVILE:

ABUSO DEL PROCESSO NELLA RICHIESTA DI EQUO INDENNIZZO PER ECCESSIVA DURATA



Configura un abuso del processo la condotta dei ricorrenti che pur essendo stati parti di una medesima procedura iniziata nell'aprile del 1993 avanti al TAR del Lazio (avendo proposto un'identica domanda concernente l'adeguamento triennale dell'indennità giudiziaria) e pertanto essendo la domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo per l'eccessiva durata di tale procedura basata sullo stesso presupposto giuridico e fattuale, hanno proposto nello stesso ristretto arco temporale dieci distinti ricorsi alla Corte d'appello competente con il patrocinio del medesimo difensore.



Secondo la Cassazione "Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di merito non può essere seguito il criterio propugnato dalla difesa dei ricorrenti secondo il quale, essendo stati proposti distinti ricorsi ex lege n. 89/2001, riuniti dalla Corte d'appello solo in esito alla discussione in camera di consiglio, spetterebbero gli onorari e i diritti distintamente per ogni procedimento fino al momento della riunione".



Queste le motivazioni dell'ordinanza.



"La giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di affrontare il tema dell'utilizzo dello strumento processuale con modalità tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessità o anche solo apprezzabile vantaggio per il creditore ma anche da interferire con il funzionamento dell'apparato giudiziario ed ha ritenuto una tale condotta lesiva sia del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, sia contraria ai principi del giusto processo in quanto la inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto inflattivo confliggente con l'obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 della Costituzione (Sent. Sezioni Unite, 15 novembre 2007, n. 23726).



Tali principi, pur enunciati in tema di rapporti negoziali, possono trovare applicazione anche in fattispecie quali quella in esame laddove l'evento causativo del danno e quindi giustificativo della pretesa sia identico come unico sia il soggetto che ne deve rispondere e plurimi soli i danneggiati i quali, dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto così dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni ed avere sostanzialmente tenuto la stessa condotta in fase di richiesta dell'indennizzo agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale e proponendo domande connesse per l'oggetto e per il titolo, instaurano singolarmente procedimenti diversificati pur destinati inevitabilmente (come puntualmente avvenuto nella fattispecie) alla riunione.



Una tale condotta, che è priva di alcuna apprezzabile motivazione e incongrua rispetto alla rilevate modalità di gestione sostanzialmente unitaria delle comuni pretese, contrasta innanzitutto con l'inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all'esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell'agente, danno che nella fattispecie graverebbe sullo Stato debitore a causa dell'aumento degli oneri processuali: ma contrasta altresì e soprattutto con il principio costituzionalizzato del giusto processo inteso come processo di ragionevole durata (55.UV. n. 23726/07, sopra citata) posto che la proliferazione oggettivamente non necessaria dei procedimenti incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria a causa dell'inflazione delle attività che comporta con la conseguenza di un generale allungamento dei tempi processuali".



In conclusione: "Al riscontrato abuso dello strumento processuale non può tuttavia conseguire la sanzione dell'inammissibilità dei ricorsi, posto che non è l'accesso in sé allo strumento che è illegittimo ma le modalità con cui è avvenuto, ma comporta l'eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi dell'abuso e quindi, nella fattispecie, la valutazione dell'onere delle spese come se unico fosse stato il procedimento fin dall'origine".



(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Ordinanza 3 maggio 2010, n.10634).



- Diritto della privacy, diritto delle comunicazioni:

AGENZIA ENTRATE:

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IN CASO DI TRIANGOLAZIONE INTRACOMUNITARIA



L'Agenzia ha ricordato che: "In proposito si osserva che la ratio della norma sulle triangolazioni è quella di evitare che una cessione interna fra due operatori nazionali (nel caso in esame "A" e "B") possa beneficiare della non imponibilità. Tale evenienza si realizzerebbe qualora i beni transitassero materialmente dal cedente ("A") al cessionario ("B") in quanto quest'ultimo ne acquisirebbe la disponibilità".



Nel caso di specie "Il quesito riguarda la corretta interpretazione della disposizione citata nella parte, in particolare, nella quale fa dipendere la non imponibilità delle due fatturazioni (dalla società "A" alla società "B" e da quest'ultima alla società "C") dalla circostanza che i beni siano trasportati o spediti in altro stato membro "a cura o a nome del cedente"".



Secondo l'Agenzia, pertanto, "a parziale rettifica della prassi precedente (ris. n. 115 del 2001 e ris. n. 51 del 1995) l'operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario ("B") stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente. In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente ("A") senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio delle disposizioni in materia".



(Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Risoluzione 13 maggio 2010, n.35/E: Regime di non imponibilità in caso di triangolazione intracomunitaria).




Caio Svetonio Tranquillo

(70-126)



VITE DEI CESARI

Domiziano



VIII. Amministrò scrupolosamente ed attivamente la giustizia, spesso anche nel Foro, in via straordinaria, davanti al suo seggio. Annullò le sentenze dei centumviri viziate da interessi politici. Ammonì spesso i giudici delle cause d'indennizzo a non accontentarsi di argomentazioni cavillose. Inflisse nota d'infamia ai giudici venali ed ai loro consiglieri.



Fece accusare di concussione dai tribuni della plebe un edile disonesto e richiese al senato giudici contro di lui. Tanta cura mise inoltre nel punire i magistrati urbani e i governatori delle province, che non se ne ebbero mai né di più moderati né di più giusti. E sì che più tardi ne vedemmo moltissimi incriminati per misfatti di ogni genere.



3 Assuntosi inoltre il compito di moralizzare i costumi, tolse ai cittadini la libertà di assistere promiscuamente agli spettacoli teatrali dagli scranni dei cavalieri; ritirò dalla circolazione scritti infamanti e pubblicamente divulgati in cui si colpivano uomini e donne insigni, e tacciò gli autori d'ignominia. Espulse dal senato un ex questore preso dalla passione della recitazione e della danza. Proibi alle donne disonorate l'uso della lettiga e il diritto di ricevere legati ed eredità. Cancellò dall'albo dei giudici un cavaliere romano che aveva nuovamente sposato la moglie, già ripudiata sotto accusa di adulterio. Condannò, secondo la legge Scantinia *, alcuni cittadini di entrambi gli ordini.



4 Punì severamente e in vari modi l'immoralità delle vergini vestali, di cui anche il padre e il fratello non si erano occupati, prima con la condanna a morte, poi secondo l'antica procedura **. Alle sorelle Ocellate ed a Varronilla diede infatti la facoltà di scegliere liberamente il genere di morte, condannando alla relegazione i loro seduttori; ma ordinò di seppellire viva Cornelia, la maggiore delle vestali, già un tempo assolta e poi, dopo un lungo intervallo, nuovamente accusata e dichiarata colpevole, e di fustigarne a morte i seduttori in comizio, ad eccezione di un ex pretore cui concesse l'esilio, poiché la causa appariva dubbia ed incerti gli interrogatori; l'uomo aveva infatti confessato solo sotto tortura.





* Lex Scantinia de nefanda Venere, contro la sodomia (N.d.C.).

** Le vestali colpevoli venivano per antica legge sepolte vive (N.d.C.).



[Traduzione di Annamaria Rindi, Milano, Edizioni per il Club del Libro, 1962, pp.473-4].



Focus

- Diritto d'autore, diritto dell'informazione, diritto privato, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni:

CASSAZIONE CIVILE:

IL DANNO PER ILLECITA PUBBLICAZIONE DELL'IMMAGINE ALTRUI VA PROVATO



La Corte di Cassazione è partita ricordando il proprio recente principio di diritto, secondo cui "L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento anche dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui abbia fornito la prova. In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dell'autore dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri enunciati dall'art. 158, comma secondo, della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto di autore» (Cass. n. 12433 del 2008)".



La Cassazione condivide il suddetto principio "pur con alcune precisazioni, rimaste nella citata decisione non formulate".



"Alla luce delle precisazioni che si verranno facendo, il detto principio non può, nella specie, giustificare la chiesta cassazione della sentenza, in quanto la sua applicazione supporrebbe che in questa sede si fosse fatta constare dalla ricorrente l'esistenza nel giudizio di merito di una situazione che ne avrebbe giustificato la sua applicazione secondo le varie e gradate ipotesi in esso espresse. Tale situazione supponeva che la ricorrente avesse allegato e, quindi, individuato danni patrimoniali idonei ad essere liquidati secondo il criterio indicato dalla citata decisione. Tali danni, da intendersi come c.d. danni conseguenza dell'evento lesivo costituito dall'utilizzazione indebita delle fotografie, avrebbero potuto identificarsi in un pregiudizio allo sviluppo della carriera futura e, quindi, nei suoi riflessi economici (come, ad esempio, per l'impossibilità di girare talune tipologie di films, perché non in sintonia con l'apparizione di foto di nudo) oppure nella perdita di specifiche occasioni di lavoro in ragione del discredito arrecato dalla pubblicazione delle foto oppure ancora nella perdita di occasioni di lavoro determinata proprio dall'impossibilità di sfruttare le fotografie in quanto ritraenti la Tizia nuda. Solo in via ultimativa, avrebbero potuto identificarsi nella perdita dell'utilità economica che le società convenute avrebbero dovuto corrispondere alla Tizia per l'utilizzo delle foto, se dalla stessa consentito".



Prosegue la Cassazione "rileva il Collegio che quando la lesione del diritto all'immagine è stata arrecata dalla pubblicazione di fotografie che non si dovevano pubblicare perché la persona fotografata non era d'accordo per la pubblicazione, il fatto che l'interesse della persona che è stato leso sia rappresentato proprio dal particolare aspetto del diritto all'immagine rappresentato dal tener riservata la rappresentazione fotografica e ad escluderne la fruibilità da parte di terzi, e, dunque, la conseguente certezza che la persona non avrebbe commercializzato la rappresentazione fotografica, non è di per sé ostativo a che quella persona possa allegare l'esistenza di un danno rappresentato dall'utilità che avrebbe potuto conseguire se chi ha utilizzato indebitamente le fotografie avesse dovuto pagare il suo consenso. E' sufficiente osservare che, appartenendo la scelta della pubblicazione delle fotografie esclusivamente alla persona fotografata ed essendo scelta suscettibile di ripensamento nel tempo, se del caso anche in dipendenza delle vicende della professione od anche soltanto dell'evoluzione dei tempi, ad escludere che si configuri come danno conseguenza il non aver ottenuto l'utilità che sarebbe derivata dal prezzo del consenso non sarebbe potuta valere la scelta fatta al momento dell'utilizzazione di non volere la pubblicazione delle foto. Ritenere altrimenti, sarebbe contrario alla stessa logica di una situazione personalissima come quella del diritto all'immagine, che non si cristallizza nell'atteggiarsi della volontà del soggetto in un dato momento, ma, proprio per la sua natura, dev'essere a lui garantita anche nella possibilità ch'egli nel tempo possa mutare convincimento ed indirizzarsi altrimenti.



Ciò chiarito, si deve rilevare che tutte le ipotesi di possibile danno patrimoniale innanzi indicate o talune di esse o anche soltanto l'ultima di esse avrebbero dovuto, comunque, essere oggetto di allegazione da parte della Tizia. Inenerendo il danno patrimoniale conseguenza dell'illecito rappresentato dall'utilizzazione indebita dell'immagine, quale danno evento, all'ambito dei fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni, esso dev'essere allegato dal soggetto leso e non può certo essere individuato ed introdotto d'ufficio da parte del giudice e ciò nemmeno attraverso il potere di liquidazione equitativa del danno, di cui all'art. 2056 c.c., giacché questo potere concerne la quantificazione del danno e non l'individuazione del danno.



Nella specie nel ricorso (tanto nell'illustrare il motivo, quanto indirettamente nelle allegazioni con cui si enuncia il fatto sostanziale e processuale), non si dice alcunché in ordine a quelle che erano state le allegazioni della Tizia in punto di individuazione del danno patrimoniale. In tale situazione la cassazione della sentenza, là dove ha motivato il disconoscimento del danno patrimoniale anzitutto "nel non avere minimamente l'appellante provato la sussistenza" ed in secondo luogo "l'entità di un nocumento di carattere patrimoniale", non appare in alcun modo possibile, perché la carenza di individuazione di quella che era la situazione in punto di alIegazioni a sostegno della domanda risarcitoria del danno patrimoniale prospettata dalla Tizia impedisce di apprezzare la motivazione qui censurata come motivazione che, pur di fronte ad allegazioni di danno patrimoniale come quelle sopra ipotizzate e, in ultima analisi, di un'allegazione come danno patrimoniale del danno da perdita dell'utilità che avrebbe assicurato un pagamento del consenso alla pubblicazione delle foto, si è rifiutata di riconoscere l'esistenza del danno".



In conclusione: "lnvero, se non si sa quel era stato il danno patrimoniale lamentato con la domanda, non è possibile in alcun modo valutare la correttezza dell'affermazione della sentenza impugnata che esso non era stato provato nell'an (e, subordinatarnente, nel quantum)".



(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 6 maggio 2010, n.10957).





Gilbert Keith Chesterton

(1874-1936)



IL PUGNALE ALATO E ALTRI RACCONTI

La strana reclusione della vecchia signora

Ma infine giunse il momento che sapevo esser quello delle rivelazioni illuminanti, il momento dei brindisi e dei discorsi. Tra un levarsi di canti e d'applausi, Basil Grant si alzò in piedi.



«Signori» disse «è usanza di questa associazione che il presidente entrante apra i brindisi non già con una frase generica d'augurio, ma invitando a turno i membri a rendere un breve resoconto della loro professione. A quell'intervento si brinda e a tutti quelli che seguono. E mio compito, quale membro più anziano, iniziare illustrando l'attività che mi consente l'onore di appartenere a questo club. Anni fa, gentili signori, io ero un giudice e in quell'ufficio cercavo di fare del mio meglio per rendere giustizia e amministrare la legge. Ma a poco a poco cominciai a rendermi conto che nell'esercizio delle mie funzioni io in realtà non rasentavo neppure l'orlo della giustizia. Sedevo sul trono dei potenti, vestivo di porpora e di ermellino, pure se piccolo, modesto e vano era il posto che occupavo. Dovevo seguire la norma tanto quanto un postino e con tutto il mio oro e il mio rosso valevo quanto lui. Giorno dopo giorno sfilavano davanti a me casi la cui ferrea logica di tensioni e passioni io dovevo fingere di mitigare con stupide pene detentive e stupidi risarcimenti di danni, mentre sapevo benissimo alla luce del mio naturale buon senso che sarebbero serviti molto meglio allo scopo un bacio o una frustata, qualche parola di spiegazione o un duello o una vacanza in montagna. Così, a mano a mano che in me cresceva questa convinzione, cresceva anche il senso di una colossale inutilità. Ogni parola che veniva pronunciata in aula, fosse un bisbiglio o una bestemmia, mi pareva avesse più rapporto con la vita di tutte quelle che io ero chiamato a dire. E venne il momento in cui pubblicamente denunciai tutte queste finzioni, fui giudicato pazzo e mi ritirai dalla vita pubblica.»



Qualcosa nell'atmosfera della sala mi diceva che Rupert e io non eravamo i soli ad ascoltare affascinati questa dichiarazione.



«Insomma, scoprii che non potevo essere di alcuna utilità. Mi offrii allora privatamente come giudice puramente morale per risolvere questioni puramente morali. In breve tempo questo tribunale d'onore non ufficiale, sempre mantenuto rigorosamente segreto, ebbe un successo strepitoso in tutta la società. Davanti a me non si intentano processi per quelle inezie di tipo pratico di cui nessuno si preoccupa. No, gli imputati vengono processati per quei reati che veramente rendono impossibile la convivenza. Vengono processati per egoismo e vanità smodata, per maldicenza e tirchieria nei confronti degli amici e dei dipendenti. Naturalmente questo tribunale non ha nessun potere coercitivo. L'adempimento delle pene dipende esclusivamente dall'onore delle signore e dei gentiluomini coinvolti nel caso, compresi i colpevoli. Ma se sapeste con quale precisione i nostri ordini sono sempre stati eseguiti, vi meravigliereste. Solo recentemente ne ho avuto uno splendido esempio. Un'anziana signorina di South Kensington, che avevo condannato alla reclusione in isolamento per aver con le sue calunnie causato la rottura d'un fidanzamento, ha recisamente rifiutato di lasciare la prigione, sebbene alcune persone, animate dalle migliori intenzioni, fossero inopportunamente giunte a salvarla».

[Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2003, pp.112-114].












Athos Vianelli



FATTI E VICENDE DELLO STUDIO BOLOGNESE



Il seguente episodio mi sembra particolarmente atto a porre in risalto lo Studio bolognese ed i suoi docenti.



A sentenziare sulle divergenze sorte tra l'imperatore Federico Barbarossa, Milano ed altre città lombarde furono chiamati alla Dieta di Roncaglia, nel novembre del 1158, i più illustri docenti dello Studio di Bologna, interpreti delle leggi e del diritto romano: Bulgaro, Martino Gossia, Jacopo ed Ugo di Porta Ravegnana, tutti allievi di Irnerio. Interrogati in "quella solenne assemblea essi, salvo Martino che seguiva la scuola del Graziano ed era perciò fautore del diritto canonico, riconobbero la potestà dell'impero sopra i regni, i ducati, i marchesati, le contee, i consolati, le zecche, i dazi, le gabelle, i porti, i mulini, le pescagioni e la caccia.



I dottori dello Studio bolognese furono allora fraintesi, ed i loro nomi furono a torto maledetti perché la sentenza, come fu dimostrato, era giusta, coscienziosa e di pieno diritto. Essi, infatti, posta l'esistenza di diritto dell'imperatore quale continuazione ideale della tradizione romana, e considerato che senza l'impero non era possibile, a quei tempi, formarsi un concetto di ordinamento politico e sociale, sentenziando che tutto cadeva sotto la potestà dell'imperatore, centro della federazione di tutti i popoli, erano perfettamente nelle norme fondamentali del diritto.



Essi avevano però stabilito, così facendo, un principio di massima e non una condizione di fatto; infatti quando Federico credette di avere la facoltà di manomettere il diritto altrui, prendendo alla lettera una sentenza che stabiliva una massima, il legista Bulgaro dallo Studio di Bologna fu pronto ad ammonirlo «come egli non fosse padrone quanto alla proprietà».



Il metodo d'insegnamento bolognese era inteso, sostanzialmente, ad inculcare negli scolari una conoscenza dei testi fondamentali che loro consentisse di farne riferimento ogni qual volta si presentassero casi consimili nella pratica corrente. Questo metodo, che ebbe quale precursore Irnerio e che caratterizzò il costume italico d'insegnamento, è il cosidetto metodo dialettico che cercherò di riassumere nelle poche righe che seguono.



L'insegnante faceva in primo luogo una descrizione sommaria del contenuto del testo giuridico, suddiviso per titoli o capitoli, prima di effettuare la lettura. In un secondo tempo egli ricercava ed enunciava i casi che erano oggetto della legge; passava in seguito a leggere il testo commentandolo grammaticamente ed apportandovi eventuali chiarimenti al fine di rendere la lezione più comprensibile; ripeteva poi brevemente i casi della legge ponendoli bene in rilievo e centrandoli chiaramente; sollevava infine, secondo il metodo del "pro et contra", le contraddizioni apparenti, le distinzioni e le questioni più sottili e pratiche che si potevano dedurre dalla legge medesima, proponendo le sue personali soluzioni. In questo modo, a poco a poco, il pensiero del legislatore ricostruito ed interpretato, così come l'immensa vastità del "Corpus iuris civilis" - spesso male ordinato -, venivano inquadrati logicamente. Il metodo bolognese procedeva dal caso particolare e perveniva alle conclusioni generali; dallo studio dei casi singoli, il maestro si elevava per gradi alle leggi generali o regole del diritto.



[Athos Vianelli, Fatti e vicende dello studio bolognese, Tamari Editori, Bologna, 1961, pp.24-25]






lunedì 10 maggio 2010

Demolizione e Ricostruzione: quando basta la DIA

Demolizione e ricostruzione senza modifiche, intervento con DIA


 
Tribunale del Riesame di Napoli, ordinanza del 13 febbraio 2009


 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA MODIFICHE PLANOVOLUMETRICHE O DI SAGOMA - NON NECESSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
[Tribunale del Riesame di Napoli, Sez. XII , dott.ssa Anna Elisa De Tollis Presidente, dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., dott.ssa Alessandra Cantone Giudice, ordinanza del 13 febbraio 2009 - N.8138/2007 R.G.N.R. PM Trib. Nola - N.2745/2008 R.I.M.C.]
EDILIZIA


Opere di ristrutturazione consistenti nella ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma in zona non vincolata – esclusione della necessità di permesso a costruire costituendo intervento eseguibile con mera D.I.A., come tale, non soggetto alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.
_______________________________________________
T R I B U N A L E D I N A P O L I


Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri


DODICESIMA SEZIONE PENALE


Il Tribunale, nelle persone dei signori Magistrati:


dott.ssa Anna Elisa De Tollis - Presidente


dott.ssa Diana Bottillo - Giudice est.


dott.ssa Alessandra Cantone - Giudice


ha emesso la seguente


O R D I N A N Z A
Sull’appello depositato in data 2.12.2008 nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola in data 18.11.2008, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 13.08.2007 avente ad oggetto il manufatto ubicato in XXX in Via …, meglio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti il 5/12/2008, a seguito della camera di consiglio del 13.02.2009, sciogliendo la riserva


O S S E R V A


Con ordinanza emessa in data 18.11.2008, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo del fabbricato di proprietà dell’odierno istante sito in XXX, evidenziando la persistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo della necessità di valutare nel corso dell’istruttoria dibattimentale la effettiva consistenza del manufatto realizzato rispetto a quello preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione.


Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ritualmente appello, insistendo per la richiesta di restituzione del manufatto argomentando in merito al mantenimento ingiustificato del vincolo reale sulla scorta della relazione favorevole del geometra …. dell’U.T.C. di XXX.
All’odierna udienza, il difensore, riportandosi ai motivi di appello che illustrava, ne chiedeva l’accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione in camera di consiglio.


L’appello è fondato e va pertanto disposto il dissequestro dell’immobile.
Deve premettersi che il Tribunale in funzione di appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impositivo della misura, bensì soltanto a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. sul punto Cass. Sez. I 13.02-28.05.1996, Cotugno, in Cass. Pen. 1997 n. 1720; Sez. I 23.11.1995, Tripodi, in Cass. Pen. 1997 n. 685; Sez. III 20.10.1995, Pardi, in Foro it. 1996, II, c. 419; Sez. II 22.02.1995, Martucci, in C.E.D. Cass. n. 201863).


Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806).


Va rimarcato che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672).


Tanto premesso, appaiono condivisibili le argomentazioni difensive illustrate nei motivi depositati a sostegno del proposto gravame.


Ricostruendo sinteticamente la vicenda in esame, in data 10/08/2007 la P.G. procedeva al sequestro dell’immobile di proprietà dell’istante sito in XXX essendo stati eseguiti lavori di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato in cemento armato, in difformità dalla D.I.A. nr. …/2006 che prevedeva viceversa la demolizione dei solai di copertura e di parte della muratura perimetrale. La P.G. dava altresì atto dello spostamento di una rampa di accesso al piano seminterrato e del mancato deposito dei calcoli al genio civile.


In data 7/11/2007 veniva presentata istanza di D.I.A. in sanatoria con allegato progetto e, con nota nr.prot.35175 del 12.12.2007, l’ufficio tecnico del Comune di XXX dichiarava la procedibilità della D.I.A. ex artt.22 e 23 D.P.R.380/2001 all’esito della relazione istruttoria del responsabile del procedimento geometra …..


Sulla scorta di tale relazione favorevole, veniva chiesto dal proprietario il dissequestro dell’immobile. Con ordinanza del 18.11.2008, il Giudice monocratico rigettava la richiesta di dissequestro ritenendo indispensabile accertare in sede istruttoria la coincidenza della volumetria realizzata con quella del fabbricato preesistente.


Con nota riepilogativa prot. …. del 19.09.2008, il responsabile del procedimento amministrativo geometra …, appartenente al Settore A. T. del Comune di XXX attestava che:


-l'intervento richiesto con la D,LA. n. …/06 consiste nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente con la stessa superficie, volume e sagoma.


-l’intervento rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia ed è subordinato a D.I.A. ex art.22 comma 3 lettera b) D.P.R. 380/01 ed ai sensi della Circolare 7 agosto 2003 n.4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


-In data 7/11/2007 nr.prot…., risulta presentata istanza di D.I.A. in sanatoria n. ../07 la quale sana le difformità riscontrate di cui al verbale di sequestro del 10/08/2007.


-In data 23.11.2007 risulta effettuato il deposito in sanatoria dei calcoli strutturali al Genio Civile di N..


- In data 12.12.2007 è stata rilasciata la procedibilità per la D.I.A. in sanatoria con nota prot. n. …/2007.
Ricostruita sinteticamente la cronologia degli eventi che hanno riguardato l’immobile in esame, a parere di questo Collegio, devono ritenersi cessate le esigenze cautelari che giustificano il mantenimento attuale del vincolo reale sul fabbricato.


Ed invero, in base al disposto dell’art.22 del D.P.R.380/2001, la ristrutturazione edilizia in zona non sottoposta ai vincoli ambientali non necessita di permesso a costruire bensì rientra tra gli interventi eseguibili con mera D.I.A., come tali, non soggetti alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.


Nella nozione di ristrutturazione che non necessita di titolo concessorio, deve ricomprendersi anche la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma.


Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr.tra le altre sentenza sez. 5° n. 23668 del 26/04/2005)


“L'entrata in vigore dell'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30 giugno 2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti. Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44 comma primo, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in base alle sanzioni poste dalla Legge n. 47 del 1985, più favorevole. (In motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett.d) Legge 5 agosto 1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli artt. 48 Legge n. 457 cit. e 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonchè delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 Legge n. 47 del 1985 e 4 D.L.5 ottobre 1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purchè non comportassero modifiche dei prospetti).


Quanto alla qualificazione dell’intervento demolitorio (sentenza sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007):


“In materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività”.


Ciò premesso, nel caso di specie, si verte nell’ipotesi di un intervento edilizio di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato in difformità dalla originaria D.I.A. che prevedeva la parziale demolizione.


Orbene, la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione senza modifiche planovolumetriche o della sagoma rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con mera D.I.A. che non necessitano di permesso a costruire e non assumono, quindi, rilevanza penale.


In relazione all’immobile in esame, il proprietario presentava richiesta di D.I.A. in sanatoria (atteso l’intervento integralmente demolitorio in luogo dell’abbattimento parziale originariamente progettato), favorevolmente valutata dall’ufficio tecnico. Ed infatti, dagli atti del procedimento (cfr. nota prot. … del 12.12.2007 e nota prot. … del 19.09.2008 a firma del responsabile del procedimento geometra …), si evince la D.I.A. in sanatoria ha coperto le difformità riscontrate in sede di sequestro meglio descritte nel verbale del 10.08.2007. Al riguardo va evidenziato che il geometra …, nella sua qualità di responsabile del procedimento che ha effettuato la relazione istruttoria nella pratica edilizia in esame, ha dato atto della efficacia sanante della D.I.A. nr. …/07 per le difformità riscontrate all’atto del sequestro tant’è che veniva dichiarata favorevolmente la procedibilità della stessa. Attestava, inoltre, che le opere eseguite (tra cui deve intendersi anche lo spostamento segnalato nel verbale di sequestro della rampa di accesso al piano seminterrato dal lato sud al lato sud-est, evidentemente di entità modesta e del tutto trascurabile o magari funzionale alla stessa ricostruzione del fabbricato in cemento armato), rientrano tra gli interventi realizzabili mediante semplice D.I.A. e che il fabbricato è stato ricostruito fedelmente rispettando la superficie, sagoma e volumetria di quello precedente demolito, dando atto, infine dell’avvenuto deposito dei calcoli al Genio Civile.


In altri termini, sulla scorta di quanto attestato dall’ufficio tecnico del Comune di XXX., il manufatto in parola, pur essendo stato demolito integralmente (in difformità dalla D.I.A. originaria), è stato in ogni caso ricostruito fedelmente senza modifiche degne di rilievo sotto il profilo planovolumetrico o della sagoma, peraltro in zona non vincolata, sicchè si verte nell’ipotesi degli interventi di ristrutturazione privi di rilevanza penale.


L’attestazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di XXX di conformità dell’immobile ricostruito a quello preesistente oggetto di demolizione, a parere di questo Collegio, supera ogni perplessità manifestata dal Giudice impugnato sulla consistenza del fabbricato e sulla sua coincidenza con il manufatto originario, attese le preventive verifiche progettuali e dello stato dei luoghi operate dall’U.T.C. nell’ambito del procedimento amministrativo avviato con la denuncia di inizio attività e confluite nella relazione istruttoria firmata dal geometra …..


La D.I.A. in sanatoria avente ad oggetto l’intervento edilizio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007 e valutata favorevolmente dall’U.T.C., consente di ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano giustificato l’adozione del vincolo reale sull’immobile, non potendosi ritenersi attuale o concreto il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa indurre la protrazione del reato urbanistico o aggravarne le conseguenze.


Né l’intervento determina un aggravio del carico urbanistico trattandosi di un fabbricato preesistente demolito e ricostruito fedelmente senza aumenti volumetrici.


Il proposto appello va pertanto accolto.


Consegue la pronuncia liberatoria sulle spese.


PER QUESTI MOTIVI


Letto l’art. 322 bis c.p.p.


ACCOGLIE


l’appello proposto nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo del Giudice Monocratico del Tribunale di Nola del 18.11.2008 e per l’effetto, dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del manufatto sito in XXX, di cui al decreto di sequestro del 10.08.2007.


Dichiara non dovute dall’appellante le spese della presente procedura incidentale.


Delega per l’esecuzione della presente ordinanza gli Uff.li di P.G. in servizio presso il Comando polizia municipale di XXX.


Manda alla Cancelleria per l’esecuzione e gli adempimenti di rito.


Cosi deciso in Napoli, nella camera, di consiglio del 13.02.2009


Il Presidente


dott.ssa Anna Elisa De Tollis


Il Giudice Estensore


dott.ssa Diana Bottillo














Demolizione e Ricostruzione: quando basta la DIA

Demolizione e ricostruzione senza modifiche, intervento con DIA

 
Tribunale del Riesame di Napoli, ordinanza del 13 febbraio 2009

 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA MODIFICHE PLANOVOLUMETRICHE O DI SAGOMA - NON NECESSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
[Tribunale del Riesame di Napoli, Sez. XII , dott.ssa Anna Elisa De Tollis Presidente, dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., dott.ssa Alessandra Cantone Giudice, ordinanza del 13 febbraio 2009 - N.8138/2007 R.G.N.R. PM Trib. Nola - N.2745/2008 R.I.M.C.]
EDILIZIA

Opere di ristrutturazione consistenti nella ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma in zona non vincolata – esclusione della necessità di permesso a costruire costituendo intervento eseguibile con mera D.I.A., come tale, non soggetto alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.
_______________________________________________
T R I B U N A L E D I N A P O L I

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

DODICESIMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale, nelle persone dei signori Magistrati:

dott.ssa Anna Elisa De Tollis - Presidente

dott.ssa Diana Bottillo - Giudice est.

dott.ssa Alessandra Cantone - Giudice

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A
Sull’appello depositato in data 2.12.2008 nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola in data 18.11.2008, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 13.08.2007 avente ad oggetto il manufatto ubicato in XXX in Via …, meglio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti il 5/12/2008, a seguito della camera di consiglio del 13.02.2009, sciogliendo la riserva

O S S E R V A

Con ordinanza emessa in data 18.11.2008, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo del fabbricato di proprietà dell’odierno istante sito in XXX, evidenziando la persistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo della necessità di valutare nel corso dell’istruttoria dibattimentale la effettiva consistenza del manufatto realizzato rispetto a quello preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione.

Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ritualmente appello, insistendo per la richiesta di restituzione del manufatto argomentando in merito al mantenimento ingiustificato del vincolo reale sulla scorta della relazione favorevole del geometra …. dell’U.T.C. di XXX.
All’odierna udienza, il difensore, riportandosi ai motivi di appello che illustrava, ne chiedeva l’accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione in camera di consiglio.

L’appello è fondato e va pertanto disposto il dissequestro dell’immobile.
Deve premettersi che il Tribunale in funzione di appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impositivo della misura, bensì soltanto a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. sul punto Cass. Sez. I 13.02-28.05.1996, Cotugno, in Cass. Pen. 1997 n. 1720; Sez. I 23.11.1995, Tripodi, in Cass. Pen. 1997 n. 685; Sez. III 20.10.1995, Pardi, in Foro it. 1996, II, c. 419; Sez. II 22.02.1995, Martucci, in C.E.D. Cass. n. 201863).

Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806).

Va rimarcato che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672).

Tanto premesso, appaiono condivisibili le argomentazioni difensive illustrate nei motivi depositati a sostegno del proposto gravame.

Ricostruendo sinteticamente la vicenda in esame, in data 10/08/2007 la P.G. procedeva al sequestro dell’immobile di proprietà dell’istante sito in XXX essendo stati eseguiti lavori di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato in cemento armato, in difformità dalla D.I.A. nr. …/2006 che prevedeva viceversa la demolizione dei solai di copertura e di parte della muratura perimetrale. La P.G. dava altresì atto dello spostamento di una rampa di accesso al piano seminterrato e del mancato deposito dei calcoli al genio civile.

In data 7/11/2007 veniva presentata istanza di D.I.A. in sanatoria con allegato progetto e, con nota nr.prot.35175 del 12.12.2007, l’ufficio tecnico del Comune di XXX dichiarava la procedibilità della D.I.A. ex artt.22 e 23 D.P.R.380/2001 all’esito della relazione istruttoria del responsabile del procedimento geometra …..

Sulla scorta di tale relazione favorevole, veniva chiesto dal proprietario il dissequestro dell’immobile. Con ordinanza del 18.11.2008, il Giudice monocratico rigettava la richiesta di dissequestro ritenendo indispensabile accertare in sede istruttoria la coincidenza della volumetria realizzata con quella del fabbricato preesistente.

Con nota riepilogativa prot. …. del 19.09.2008, il responsabile del procedimento amministrativo geometra …, appartenente al Settore A. T. del Comune di XXX attestava che:

-l'intervento richiesto con la D,LA. n. …/06 consiste nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente con la stessa superficie, volume e sagoma.

-l’intervento rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia ed è subordinato a D.I.A. ex art.22 comma 3 lettera b) D.P.R. 380/01 ed ai sensi della Circolare 7 agosto 2003 n.4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

-In data 7/11/2007 nr.prot…., risulta presentata istanza di D.I.A. in sanatoria n. ../07 la quale sana le difformità riscontrate di cui al verbale di sequestro del 10/08/2007.

-In data 23.11.2007 risulta effettuato il deposito in sanatoria dei calcoli strutturali al Genio Civile di N..

- In data 12.12.2007 è stata rilasciata la procedibilità per la D.I.A. in sanatoria con nota prot. n. …/2007.
Ricostruita sinteticamente la cronologia degli eventi che hanno riguardato l’immobile in esame, a parere di questo Collegio, devono ritenersi cessate le esigenze cautelari che giustificano il mantenimento attuale del vincolo reale sul fabbricato.

Ed invero, in base al disposto dell’art.22 del D.P.R.380/2001, la ristrutturazione edilizia in zona non sottoposta ai vincoli ambientali non necessita di permesso a costruire bensì rientra tra gli interventi eseguibili con mera D.I.A., come tali, non soggetti alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.

Nella nozione di ristrutturazione che non necessita di titolo concessorio, deve ricomprendersi anche la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr.tra le altre sentenza sez. 5° n. 23668 del 26/04/2005)

“L'entrata in vigore dell'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30 giugno 2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti. Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44 comma primo, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in base alle sanzioni poste dalla Legge n. 47 del 1985, più favorevole. (In motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett.d) Legge 5 agosto 1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli artt. 48 Legge n. 457 cit. e 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonchè delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 Legge n. 47 del 1985 e 4 D.L.5 ottobre 1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purchè non comportassero modifiche dei prospetti).

Quanto alla qualificazione dell’intervento demolitorio (sentenza sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007):

“In materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività”.

Ciò premesso, nel caso di specie, si verte nell’ipotesi di un intervento edilizio di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato in difformità dalla originaria D.I.A. che prevedeva la parziale demolizione.

Orbene, la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione senza modifiche planovolumetriche o della sagoma rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con mera D.I.A. che non necessitano di permesso a costruire e non assumono, quindi, rilevanza penale.

In relazione all’immobile in esame, il proprietario presentava richiesta di D.I.A. in sanatoria (atteso l’intervento integralmente demolitorio in luogo dell’abbattimento parziale originariamente progettato), favorevolmente valutata dall’ufficio tecnico. Ed infatti, dagli atti del procedimento (cfr. nota prot. … del 12.12.2007 e nota prot. … del 19.09.2008 a firma del responsabile del procedimento geometra …), si evince la D.I.A. in sanatoria ha coperto le difformità riscontrate in sede di sequestro meglio descritte nel verbale del 10.08.2007. Al riguardo va evidenziato che il geometra …, nella sua qualità di responsabile del procedimento che ha effettuato la relazione istruttoria nella pratica edilizia in esame, ha dato atto della efficacia sanante della D.I.A. nr. …/07 per le difformità riscontrate all’atto del sequestro tant’è che veniva dichiarata favorevolmente la procedibilità della stessa. Attestava, inoltre, che le opere eseguite (tra cui deve intendersi anche lo spostamento segnalato nel verbale di sequestro della rampa di accesso al piano seminterrato dal lato sud al lato sud-est, evidentemente di entità modesta e del tutto trascurabile o magari funzionale alla stessa ricostruzione del fabbricato in cemento armato), rientrano tra gli interventi realizzabili mediante semplice D.I.A. e che il fabbricato è stato ricostruito fedelmente rispettando la superficie, sagoma e volumetria di quello precedente demolito, dando atto, infine dell’avvenuto deposito dei calcoli al Genio Civile.

In altri termini, sulla scorta di quanto attestato dall’ufficio tecnico del Comune di XXX., il manufatto in parola, pur essendo stato demolito integralmente (in difformità dalla D.I.A. originaria), è stato in ogni caso ricostruito fedelmente senza modifiche degne di rilievo sotto il profilo planovolumetrico o della sagoma, peraltro in zona non vincolata, sicchè si verte nell’ipotesi degli interventi di ristrutturazione privi di rilevanza penale.

L’attestazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di XXX di conformità dell’immobile ricostruito a quello preesistente oggetto di demolizione, a parere di questo Collegio, supera ogni perplessità manifestata dal Giudice impugnato sulla consistenza del fabbricato e sulla sua coincidenza con il manufatto originario, attese le preventive verifiche progettuali e dello stato dei luoghi operate dall’U.T.C. nell’ambito del procedimento amministrativo avviato con la denuncia di inizio attività e confluite nella relazione istruttoria firmata dal geometra …..

La D.I.A. in sanatoria avente ad oggetto l’intervento edilizio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007 e valutata favorevolmente dall’U.T.C., consente di ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano giustificato l’adozione del vincolo reale sull’immobile, non potendosi ritenersi attuale o concreto il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa indurre la protrazione del reato urbanistico o aggravarne le conseguenze.

Né l’intervento determina un aggravio del carico urbanistico trattandosi di un fabbricato preesistente demolito e ricostruito fedelmente senza aumenti volumetrici.

Il proposto appello va pertanto accolto.

Consegue la pronuncia liberatoria sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Letto l’art. 322 bis c.p.p.

ACCOGLIE

l’appello proposto nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo del Giudice Monocratico del Tribunale di Nola del 18.11.2008 e per l’effetto, dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del manufatto sito in XXX, di cui al decreto di sequestro del 10.08.2007.

Dichiara non dovute dall’appellante le spese della presente procedura incidentale.

Delega per l’esecuzione della presente ordinanza gli Uff.li di P.G. in servizio presso il Comando polizia municipale di XXX.

Manda alla Cancelleria per l’esecuzione e gli adempimenti di rito.

Cosi deciso in Napoli, nella camera, di consiglio del 13.02.2009

Il Presidente

dott.ssa Anna Elisa De Tollis

Il Giudice Estensore

dott.ssa Diana Bottillo







sabato 24 aprile 2010

Condominio e violazioni del decoro architettonico dell'edificio

Come contestare la violazione del decoro architettonico. La lesione a seguita di deliberazione assembleare e quella conseguente all’uso individuale ex art. 1102 c.c.: i rimedi.


Il codice civile non definisce il concetto di decoro architettonico.
L’art. 1120 c.c. si limita ad affermare che sono vietate le innovazioni deliberate dall’assemblea dei condomini che alterano il decoro architettonico dello stabile condominiale.


Per comprendere che cosa debba intendersi per decoro, quindi, è necessario fare riferimento alla definizione elaborata dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte di Cassazione per decoro " deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007). Si tratta di un bene comune rintracciabile non solamente negli edifici di particolare importanza storico artistica ma in tutte le costruzioni nella quali sia riconoscibile “ una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ex multis Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).


In sostanza tanto il “palazzo rinascimentale”, tanto “l’edificio popolare” possono avere una linea architettonica caratterizzante.
La valutazione di ciò è questione rimessa alla valutazione del giudice chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta alterazione, che deve sostanziarsi “ in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).


L’intervento lesivo del decoro architettonico non è solamente quello deliberato dall’assemblea, ben potendo lo stesso essere il frutto dell’opera compiuta dal singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c.
In relazione ad una fattispecie relativa all’utilizzo individuale della cosa comune, ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che “ l'installazione da parte di un condomino di una canna fumaria in appoggio nel muro perimetrale di un edificio, è attività lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102 c.c. e, come tale non richiede né interpello né consenso degli altri condomini; non vi è dubbio, tuttavia, che detta collocazione comporti una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, purché non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, non ne alteri il decoro architettonico” (così Trib. Bari 1 ottobre 2007 n. 2219, in senso conf. Cass. 22 luglio 2005 n. 15379).
Chiarito ciò è utile comprendere come il comproprietario, che ritiene alterato il decoro dell’edificio, possa agire per la tutela dei propri diritti.


Al riguardo è necessario distinguere le due ipotesi sopradescritte.


Deliberazione assembleare cui segue un’alterazione del decoro architettonico


In questo caso il condomino potrà agire in due modi:


a)preventivamente, impugnando le decisione dell’assise condominiale cercando di ottenerne la sospensione per evitare che l’intervento sia effettivamente apprestato. Poiché l’alterazione del decoro è vietata dalla legge, la deliberazione dovrebbe essere considerata nulla e quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche dal condomino inizialmente favorevole (su quest’ultimo punto si veda Cass. 19 marzo 2010 n. 6714);


b)successivamente, impugnando la delibera (nulla) e chiedendo contestualmente la rimozione dell’opera eseguita.
Lesione del decoro a seguito di intervento ex art. 1102 c.c.
In questo caso sarà il singolo condominio, o anche l’amministratore, che ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c. “ deve disciplinare l'uso delle cose comuni”, a poter agire in giudizio per chiedere l’accertamento dell’alterazione del decoro e la conseguente rimozione dell’opera.
Poiché, come si è detto innanzi, l’intervento del singolo ex art. 1102 c.c. , salvo diversa disposizione regolamentare, non necessita di preventiva autorizzazione assembleare si tratterà quasi sempre di un’azione successiva e non, come nel caso d’impugnazione della deliberazione, di tutela preventiva.
Avv. Azzeccagabugli










Condominio e violazioni del decoro architettonico dell'edificio

Come contestare la violazione del decoro architettonico. La lesione a seguita di deliberazione assembleare e quella conseguente all’uso individuale ex art. 1102 c.c.: i rimedi.

Il codice civile non definisce il concetto di decoro architettonico.
L’art. 1120 c.c. si limita ad affermare che sono vietate le innovazioni deliberate dall’assemblea dei condomini che alterano il decoro architettonico dello stabile condominiale.

Per comprendere che cosa debba intendersi per decoro, quindi, è necessario fare riferimento alla definizione elaborata dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte di Cassazione per decoro " deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007). Si tratta di un bene comune rintracciabile non solamente negli edifici di particolare importanza storico artistica ma in tutte le costruzioni nella quali sia riconoscibile “ una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ex multis Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).

In sostanza tanto il “palazzo rinascimentale”, tanto “l’edificio popolare” possono avere una linea architettonica caratterizzante.
La valutazione di ciò è questione rimessa alla valutazione del giudice chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta alterazione, che deve sostanziarsi “ in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

L’intervento lesivo del decoro architettonico non è solamente quello deliberato dall’assemblea, ben potendo lo stesso essere il frutto dell’opera compiuta dal singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c.
In relazione ad una fattispecie relativa all’utilizzo individuale della cosa comune, ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che “ l'installazione da parte di un condomino di una canna fumaria in appoggio nel muro perimetrale di un edificio, è attività lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102 c.c. e, come tale non richiede né interpello né consenso degli altri condomini; non vi è dubbio, tuttavia, che detta collocazione comporti una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, purché non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, non ne alteri il decoro architettonico” (così Trib. Bari 1 ottobre 2007 n. 2219, in senso conf. Cass. 22 luglio 2005 n. 15379).
Chiarito ciò è utile comprendere come il comproprietario, che ritiene alterato il decoro dell’edificio, possa agire per la tutela dei propri diritti.

Al riguardo è necessario distinguere le due ipotesi sopradescritte.

Deliberazione assembleare cui segue un’alterazione del decoro architettonico

In questo caso il condomino potrà agire in due modi:

a)preventivamente, impugnando le decisione dell’assise condominiale cercando di ottenerne la sospensione per evitare che l’intervento sia effettivamente apprestato. Poiché l’alterazione del decoro è vietata dalla legge, la deliberazione dovrebbe essere considerata nulla e quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche dal condomino inizialmente favorevole (su quest’ultimo punto si veda Cass. 19 marzo 2010 n. 6714);

b)successivamente, impugnando la delibera (nulla) e chiedendo contestualmente la rimozione dell’opera eseguita.
Lesione del decoro a seguito di intervento ex art. 1102 c.c.
In questo caso sarà il singolo condominio, o anche l’amministratore, che ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c. “ deve disciplinare l'uso delle cose comuni”, a poter agire in giudizio per chiedere l’accertamento dell’alterazione del decoro e la conseguente rimozione dell’opera.
Poiché, come si è detto innanzi, l’intervento del singolo ex art. 1102 c.c. , salvo diversa disposizione regolamentare, non necessita di preventiva autorizzazione assembleare si tratterà quasi sempre di un’azione successiva e non, come nel caso d’impugnazione della deliberazione, di tutela preventiva.
Avv. Azzeccagabugli





venerdì 16 aprile 2010

Se la deliberazione è legittima il decreto ingiuntivo dell'amministratore è inopponibile

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
Cass. civ. Sez. Unite Sentenza del 18/12/2009 n. 26629


Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate.






Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...