lunedì 10 maggio 2010

Demolizione e Ricostruzione: quando basta la DIA

Demolizione e ricostruzione senza modifiche, intervento con DIA

 
Tribunale del Riesame di Napoli, ordinanza del 13 febbraio 2009

 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA MODIFICHE PLANOVOLUMETRICHE O DI SAGOMA - NON NECESSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
[Tribunale del Riesame di Napoli, Sez. XII , dott.ssa Anna Elisa De Tollis Presidente, dott.ssa Diana Bottillo Giudice est., dott.ssa Alessandra Cantone Giudice, ordinanza del 13 febbraio 2009 - N.8138/2007 R.G.N.R. PM Trib. Nola - N.2745/2008 R.I.M.C.]
EDILIZIA

Opere di ristrutturazione consistenti nella ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma in zona non vincolata – esclusione della necessità di permesso a costruire costituendo intervento eseguibile con mera D.I.A., come tale, non soggetto alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.
_______________________________________________
T R I B U N A L E D I N A P O L I

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

DODICESIMA SEZIONE PENALE

Il Tribunale, nelle persone dei signori Magistrati:

dott.ssa Anna Elisa De Tollis - Presidente

dott.ssa Diana Bottillo - Giudice est.

dott.ssa Alessandra Cantone - Giudice

ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A
Sull’appello depositato in data 2.12.2008 nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Nola in data 18.11.2008, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 13.08.2007 avente ad oggetto il manufatto ubicato in XXX in Via …, meglio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007.
Letti gli atti trasmessi dall’autorità procedente pervenuti il 5/12/2008, a seguito della camera di consiglio del 13.02.2009, sciogliendo la riserva

O S S E R V A

Con ordinanza emessa in data 18.11.2008, il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Nola rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo del fabbricato di proprietà dell’odierno istante sito in XXX, evidenziando la persistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo della necessità di valutare nel corso dell’istruttoria dibattimentale la effettiva consistenza del manufatto realizzato rispetto a quello preesistente oggetto di demolizione e ricostruzione.

Avverso tale ordinanza la difesa proponeva ritualmente appello, insistendo per la richiesta di restituzione del manufatto argomentando in merito al mantenimento ingiustificato del vincolo reale sulla scorta della relazione favorevole del geometra …. dell’U.T.C. di XXX.
All’odierna udienza, il difensore, riportandosi ai motivi di appello che illustrava, ne chiedeva l’accoglimento.
Il Tribunale riservava la decisione in camera di consiglio.

L’appello è fondato e va pertanto disposto il dissequestro dell’immobile.
Deve premettersi che il Tribunale in funzione di appello cautelare, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento impositivo della misura, bensì soltanto a controllare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari (cfr. sul punto Cass. Sez. I 13.02-28.05.1996, Cotugno, in Cass. Pen. 1997 n. 1720; Sez. I 23.11.1995, Tripodi, in Cass. Pen. 1997 n. 685; Sez. III 20.10.1995, Pardi, in Foro it. 1996, II, c. 419; Sez. II 22.02.1995, Martucci, in C.E.D. Cass. n. 201863).

Ciò premesso, si osserva che, ai sensi dell’art.321 c.p.p., i presupposti che legittimano il sequestro preventivo consistono nel fumus boni iuris, ovvero l’astratta configurabilità di un reato e nel periculum in mora, ovverossia il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, da intendersi non quale generica ed astratta eventualità, bensì quale concreta possibilità desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto che la cosa assuma carattere strumentale rispetto all’aggravamento e prosecuzione del reato o alla agevolazione di altri reati (cfr.tra le altre Cass.pen.sez.VI°21/07/1999 nr.806).

Va rimarcato che nel procedimento incidentale, il controllo del giudice concerne la conformità dell’impugnato provvedimento alle norme che impongono o consentono l’emissione ed il mantenimento della misura di cautela, nonché la attuale ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non si estende anche alla fondatezza in sé dell’imputazione che è invece oggetto del procedimento principale, salvo il caso della palese ed eclatante difformità tra fattispecie reale e fattispecie legale. In altri termini, la verifica dell’antigiuridicità penale del fatto va compiuta sul piano dell’apparenza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell’ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla ipotizzabilità in astratto della configurabilità del reato (cfr. tra le altre Cass., SS.UU., n. 23 del 29.1.97; Cass. pen. sez. VI, 5/08/1999 nr.2672).

Tanto premesso, appaiono condivisibili le argomentazioni difensive illustrate nei motivi depositati a sostegno del proposto gravame.

Ricostruendo sinteticamente la vicenda in esame, in data 10/08/2007 la P.G. procedeva al sequestro dell’immobile di proprietà dell’istante sito in XXX essendo stati eseguiti lavori di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato in cemento armato, in difformità dalla D.I.A. nr. …/2006 che prevedeva viceversa la demolizione dei solai di copertura e di parte della muratura perimetrale. La P.G. dava altresì atto dello spostamento di una rampa di accesso al piano seminterrato e del mancato deposito dei calcoli al genio civile.

In data 7/11/2007 veniva presentata istanza di D.I.A. in sanatoria con allegato progetto e, con nota nr.prot.35175 del 12.12.2007, l’ufficio tecnico del Comune di XXX dichiarava la procedibilità della D.I.A. ex artt.22 e 23 D.P.R.380/2001 all’esito della relazione istruttoria del responsabile del procedimento geometra …..

Sulla scorta di tale relazione favorevole, veniva chiesto dal proprietario il dissequestro dell’immobile. Con ordinanza del 18.11.2008, il Giudice monocratico rigettava la richiesta di dissequestro ritenendo indispensabile accertare in sede istruttoria la coincidenza della volumetria realizzata con quella del fabbricato preesistente.

Con nota riepilogativa prot. …. del 19.09.2008, il responsabile del procedimento amministrativo geometra …, appartenente al Settore A. T. del Comune di XXX attestava che:

-l'intervento richiesto con la D,LA. n. …/06 consiste nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente con la stessa superficie, volume e sagoma.

-l’intervento rientra nella tipologia della ristrutturazione edilizia ed è subordinato a D.I.A. ex art.22 comma 3 lettera b) D.P.R. 380/01 ed ai sensi della Circolare 7 agosto 2003 n.4174 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

-In data 7/11/2007 nr.prot…., risulta presentata istanza di D.I.A. in sanatoria n. ../07 la quale sana le difformità riscontrate di cui al verbale di sequestro del 10/08/2007.

-In data 23.11.2007 risulta effettuato il deposito in sanatoria dei calcoli strutturali al Genio Civile di N..

- In data 12.12.2007 è stata rilasciata la procedibilità per la D.I.A. in sanatoria con nota prot. n. …/2007.
Ricostruita sinteticamente la cronologia degli eventi che hanno riguardato l’immobile in esame, a parere di questo Collegio, devono ritenersi cessate le esigenze cautelari che giustificano il mantenimento attuale del vincolo reale sul fabbricato.

Ed invero, in base al disposto dell’art.22 del D.P.R.380/2001, la ristrutturazione edilizia in zona non sottoposta ai vincoli ambientali non necessita di permesso a costruire bensì rientra tra gli interventi eseguibili con mera D.I.A., come tali, non soggetti alle sanzioni penali ma alle sole sanzioni amministrative.

Nella nozione di ristrutturazione che non necessita di titolo concessorio, deve ricomprendersi anche la demolizione e ricostruzione di un immobile senza modifiche planovolumetriche o di sagoma.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr.tra le altre sentenza sez. 5° n. 23668 del 26/04/2005)

“L'entrata in vigore dell'art. 1, comma sesto, Legge 21 dicembre 2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30 giugno 2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti. Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44 comma primo, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del T.U. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma terzo, cod. pen., in base alle sanzioni poste dalla Legge n. 47 del 1985, più favorevole. (In motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31 lett.d) Legge 5 agosto 1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli artt. 48 Legge n. 457 cit. e 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonchè delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 Legge n. 47 del 1985 e 4 D.L.5 ottobre 1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purchè non comportassero modifiche dei prospetti).

Quanto alla qualificazione dell’intervento demolitorio (sentenza sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007):

“In materia edilizia, rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'organismo edilizio preesistente purchè con la medesima volumetria e sagoma. Ne consegue che, ove il risultato finale dell'attività demolitoria-ricostruttiva non coincida, per volumetria o sagoma, con il manufatto preesistente, l'intervento deve essere qualificato come "nuova costruzione" e necessita del permesso di costruire, non essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività”.

Ciò premesso, nel caso di specie, si verte nell’ipotesi di un intervento edilizio di integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato in difformità dalla originaria D.I.A. che prevedeva la parziale demolizione.

Orbene, la demolizione integrale del fabbricato preesistente e la sua ricostruzione senza modifiche planovolumetriche o della sagoma rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia assentibili con mera D.I.A. che non necessitano di permesso a costruire e non assumono, quindi, rilevanza penale.

In relazione all’immobile in esame, il proprietario presentava richiesta di D.I.A. in sanatoria (atteso l’intervento integralmente demolitorio in luogo dell’abbattimento parziale originariamente progettato), favorevolmente valutata dall’ufficio tecnico. Ed infatti, dagli atti del procedimento (cfr. nota prot. … del 12.12.2007 e nota prot. … del 19.09.2008 a firma del responsabile del procedimento geometra …), si evince la D.I.A. in sanatoria ha coperto le difformità riscontrate in sede di sequestro meglio descritte nel verbale del 10.08.2007. Al riguardo va evidenziato che il geometra …, nella sua qualità di responsabile del procedimento che ha effettuato la relazione istruttoria nella pratica edilizia in esame, ha dato atto della efficacia sanante della D.I.A. nr. …/07 per le difformità riscontrate all’atto del sequestro tant’è che veniva dichiarata favorevolmente la procedibilità della stessa. Attestava, inoltre, che le opere eseguite (tra cui deve intendersi anche lo spostamento segnalato nel verbale di sequestro della rampa di accesso al piano seminterrato dal lato sud al lato sud-est, evidentemente di entità modesta e del tutto trascurabile o magari funzionale alla stessa ricostruzione del fabbricato in cemento armato), rientrano tra gli interventi realizzabili mediante semplice D.I.A. e che il fabbricato è stato ricostruito fedelmente rispettando la superficie, sagoma e volumetria di quello precedente demolito, dando atto, infine dell’avvenuto deposito dei calcoli al Genio Civile.

In altri termini, sulla scorta di quanto attestato dall’ufficio tecnico del Comune di XXX., il manufatto in parola, pur essendo stato demolito integralmente (in difformità dalla D.I.A. originaria), è stato in ogni caso ricostruito fedelmente senza modifiche degne di rilievo sotto il profilo planovolumetrico o della sagoma, peraltro in zona non vincolata, sicchè si verte nell’ipotesi degli interventi di ristrutturazione privi di rilevanza penale.

L’attestazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di XXX di conformità dell’immobile ricostruito a quello preesistente oggetto di demolizione, a parere di questo Collegio, supera ogni perplessità manifestata dal Giudice impugnato sulla consistenza del fabbricato e sulla sua coincidenza con il manufatto originario, attese le preventive verifiche progettuali e dello stato dei luoghi operate dall’U.T.C. nell’ambito del procedimento amministrativo avviato con la denuncia di inizio attività e confluite nella relazione istruttoria firmata dal geometra …..

La D.I.A. in sanatoria avente ad oggetto l’intervento edilizio descritto nel verbale di sequestro del 10.08.2007 e valutata favorevolmente dall’U.T.C., consente di ritenere cessate le esigenze cautelari che avevano giustificato l’adozione del vincolo reale sull’immobile, non potendosi ritenersi attuale o concreto il pericolo che la libera disponibilità dell’immobile possa indurre la protrazione del reato urbanistico o aggravarne le conseguenze.

Né l’intervento determina un aggravio del carico urbanistico trattandosi di un fabbricato preesistente demolito e ricostruito fedelmente senza aumenti volumetrici.

Il proposto appello va pertanto accolto.

Consegue la pronuncia liberatoria sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Letto l’art. 322 bis c.p.p.

ACCOGLIE

l’appello proposto nell’interesse di Tizio avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo del Giudice Monocratico del Tribunale di Nola del 18.11.2008 e per l’effetto, dispone il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del manufatto sito in XXX, di cui al decreto di sequestro del 10.08.2007.

Dichiara non dovute dall’appellante le spese della presente procedura incidentale.

Delega per l’esecuzione della presente ordinanza gli Uff.li di P.G. in servizio presso il Comando polizia municipale di XXX.

Manda alla Cancelleria per l’esecuzione e gli adempimenti di rito.

Cosi deciso in Napoli, nella camera, di consiglio del 13.02.2009

Il Presidente

dott.ssa Anna Elisa De Tollis

Il Giudice Estensore

dott.ssa Diana Bottillo







sabato 24 aprile 2010

Condominio e violazioni del decoro architettonico dell'edificio

Come contestare la violazione del decoro architettonico. La lesione a seguita di deliberazione assembleare e quella conseguente all’uso individuale ex art. 1102 c.c.: i rimedi.


Il codice civile non definisce il concetto di decoro architettonico.
L’art. 1120 c.c. si limita ad affermare che sono vietate le innovazioni deliberate dall’assemblea dei condomini che alterano il decoro architettonico dello stabile condominiale.


Per comprendere che cosa debba intendersi per decoro, quindi, è necessario fare riferimento alla definizione elaborata dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte di Cassazione per decoro " deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007). Si tratta di un bene comune rintracciabile non solamente negli edifici di particolare importanza storico artistica ma in tutte le costruzioni nella quali sia riconoscibile “ una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ex multis Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).


In sostanza tanto il “palazzo rinascimentale”, tanto “l’edificio popolare” possono avere una linea architettonica caratterizzante.
La valutazione di ciò è questione rimessa alla valutazione del giudice chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta alterazione, che deve sostanziarsi “ in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).


L’intervento lesivo del decoro architettonico non è solamente quello deliberato dall’assemblea, ben potendo lo stesso essere il frutto dell’opera compiuta dal singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c.
In relazione ad una fattispecie relativa all’utilizzo individuale della cosa comune, ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che “ l'installazione da parte di un condomino di una canna fumaria in appoggio nel muro perimetrale di un edificio, è attività lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102 c.c. e, come tale non richiede né interpello né consenso degli altri condomini; non vi è dubbio, tuttavia, che detta collocazione comporti una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, purché non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, non ne alteri il decoro architettonico” (così Trib. Bari 1 ottobre 2007 n. 2219, in senso conf. Cass. 22 luglio 2005 n. 15379).
Chiarito ciò è utile comprendere come il comproprietario, che ritiene alterato il decoro dell’edificio, possa agire per la tutela dei propri diritti.


Al riguardo è necessario distinguere le due ipotesi sopradescritte.


Deliberazione assembleare cui segue un’alterazione del decoro architettonico


In questo caso il condomino potrà agire in due modi:


a)preventivamente, impugnando le decisione dell’assise condominiale cercando di ottenerne la sospensione per evitare che l’intervento sia effettivamente apprestato. Poiché l’alterazione del decoro è vietata dalla legge, la deliberazione dovrebbe essere considerata nulla e quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche dal condomino inizialmente favorevole (su quest’ultimo punto si veda Cass. 19 marzo 2010 n. 6714);


b)successivamente, impugnando la delibera (nulla) e chiedendo contestualmente la rimozione dell’opera eseguita.
Lesione del decoro a seguito di intervento ex art. 1102 c.c.
In questo caso sarà il singolo condominio, o anche l’amministratore, che ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c. “ deve disciplinare l'uso delle cose comuni”, a poter agire in giudizio per chiedere l’accertamento dell’alterazione del decoro e la conseguente rimozione dell’opera.
Poiché, come si è detto innanzi, l’intervento del singolo ex art. 1102 c.c. , salvo diversa disposizione regolamentare, non necessita di preventiva autorizzazione assembleare si tratterà quasi sempre di un’azione successiva e non, come nel caso d’impugnazione della deliberazione, di tutela preventiva.
Avv. Azzeccagabugli










Condominio e violazioni del decoro architettonico dell'edificio

Come contestare la violazione del decoro architettonico. La lesione a seguita di deliberazione assembleare e quella conseguente all’uso individuale ex art. 1102 c.c.: i rimedi.

Il codice civile non definisce il concetto di decoro architettonico.
L’art. 1120 c.c. si limita ad affermare che sono vietate le innovazioni deliberate dall’assemblea dei condomini che alterano il decoro architettonico dello stabile condominiale.

Per comprendere che cosa debba intendersi per decoro, quindi, è necessario fare riferimento alla definizione elaborata dalla giurisprudenza.
Secondo la Corte di Cassazione per decoro " deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. 851 del 2007). Si tratta di un bene comune rintracciabile non solamente negli edifici di particolare importanza storico artistica ma in tutte le costruzioni nella quali sia riconoscibile “ una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne caratterizzi la fisionomia” (così, ex multis Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).

In sostanza tanto il “palazzo rinascimentale”, tanto “l’edificio popolare” possono avere una linea architettonica caratterizzante.
La valutazione di ciò è questione rimessa alla valutazione del giudice chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta alterazione, che deve sostanziarsi “ in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell’intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l’innovazione viene posta in essere”(così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).

L’intervento lesivo del decoro architettonico non è solamente quello deliberato dall’assemblea, ben potendo lo stesso essere il frutto dell’opera compiuta dal singolo condomino ai sensi dell’art. 1102 c.c.
In relazione ad una fattispecie relativa all’utilizzo individuale della cosa comune, ad esempio, la giurisprudenza ha affermato che “ l'installazione da parte di un condomino di una canna fumaria in appoggio nel muro perimetrale di un edificio, è attività lecita rientrante nell'uso della cosa comune, previsto dall'art. 1102 c.c. e, come tale non richiede né interpello né consenso degli altri condomini; non vi è dubbio, tuttavia, che detta collocazione comporti una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, purché non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, non ne alteri il decoro architettonico” (così Trib. Bari 1 ottobre 2007 n. 2219, in senso conf. Cass. 22 luglio 2005 n. 15379).
Chiarito ciò è utile comprendere come il comproprietario, che ritiene alterato il decoro dell’edificio, possa agire per la tutela dei propri diritti.

Al riguardo è necessario distinguere le due ipotesi sopradescritte.

Deliberazione assembleare cui segue un’alterazione del decoro architettonico

In questo caso il condomino potrà agire in due modi:

a)preventivamente, impugnando le decisione dell’assise condominiale cercando di ottenerne la sospensione per evitare che l’intervento sia effettivamente apprestato. Poiché l’alterazione del decoro è vietata dalla legge, la deliberazione dovrebbe essere considerata nulla e quindi impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, anche dal condomino inizialmente favorevole (su quest’ultimo punto si veda Cass. 19 marzo 2010 n. 6714);

b)successivamente, impugnando la delibera (nulla) e chiedendo contestualmente la rimozione dell’opera eseguita.
Lesione del decoro a seguito di intervento ex art. 1102 c.c.
In questo caso sarà il singolo condominio, o anche l’amministratore, che ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c. “ deve disciplinare l'uso delle cose comuni”, a poter agire in giudizio per chiedere l’accertamento dell’alterazione del decoro e la conseguente rimozione dell’opera.
Poiché, come si è detto innanzi, l’intervento del singolo ex art. 1102 c.c. , salvo diversa disposizione regolamentare, non necessita di preventiva autorizzazione assembleare si tratterà quasi sempre di un’azione successiva e non, come nel caso d’impugnazione della deliberazione, di tutela preventiva.
Avv. Azzeccagabugli





venerdì 16 aprile 2010

Se la deliberazione è legittima il decreto ingiuntivo dell'amministratore è inopponibile

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
Cass. civ. Sez. Unite Sentenza del 18/12/2009 n. 26629


Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate.






Se la deliberazione è legittima il decreto ingiuntivo dell'amministratore è inopponibile

Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali,
Cass. civ. Sez. Unite Sentenza del 18/12/2009 n. 26629

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza poter esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate.



tabelle millesimali ed obblighi di pulizia sui proprietari dei negozi

Contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento, obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi
Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27392


Nel caso in cui vi sia un contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento condominiale (nel caso di specie, imposizione dell'obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi situati nello stabile, oltre che ai condomini), la prima va considerata prevalente sulle seconde laddove l'opzione ermeneutica del regolamento condominiale fondata sul mero dato letterale palesemente non collimi con la reale intenzione delle parti.


tabelle millesimali ed obblighi di pulizia sui proprietari dei negozi

Contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento, obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi
Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2009, n. 27392

Nel caso in cui vi sia un contrasto fra l'intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme del regolamento condominiale (nel caso di specie, imposizione dell'obbligo di pagamento delle spese di pulizia e manutenzione anche ai proprietari dei negozi situati nello stabile, oltre che ai condomini), la prima va considerata prevalente sulle seconde laddove l'opzione ermeneutica del regolamento condominiale fondata sul mero dato letterale palesemente non collimi con la reale intenzione delle parti.

Piano terra: l'ascensore si paga !!!

I proprietari degli appartamenti posti al piano terra che non usufruiscono dell'ascensore sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
Trib. civ.Salerno, sez. I, 3 novembre 2009


In assenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, sussistendo una presunzione di condominialità dell’ascensore, e dovendo le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, essere ripartite tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dagli artt. 1123 e 1124 c.c., a nulla vale la considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto.

Piano terra: l'ascensore si paga !!!

I proprietari degli appartamenti posti al piano terra che non usufruiscono dell'ascensore sono tenuti a contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
Trib. civ.Salerno, sez. I, 3 novembre 2009

In assenza di un regolamento contrattuale o convenzionale che stabilisca criteri derogatori, sussistendo una presunzione di condominialità dell’ascensore, e dovendo le spese di manutenzione dello stesso, sia ordinarie che straordinarie, essere ripartite tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dagli artt. 1123 e 1124 c.c., a nulla vale la considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto.

lunedì 22 marzo 2010

Dischi cronotachigrafi: disciplina e controlli

Dott.ssa Anna Rita Caruso



[Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministero del Lavoro si precisa che le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza]




Sommario


1. Regolamentazione normativa dei dischi cronotachigrafi: le fonti


2. Come calcolare il periodo di guida giornaliero, il riposo giornaliero e settimanale


3. Come vanno completati i dischi dal conducente e quando devono essere sostituti e conservati


4. Quali adempimenti vanno effettuati quando il conducente prende in consegna il veicolo e quando cambia mezzo


5. Quali sono gli obblighi e le responsabilità che fanno capo a datori e ai conducenti


6. Cosa si può sapere dalla lettura del disco, sanzioni irrogate e principio di solidarietà


7. Casi in cui si procede a segnalazione alla DPL provinciale da parte della Polizia stradale e casi di intervento diretto della DPL


 


1. Regolamentazione normativa dei dischi cronotachigrafi: le fonti


 
Le norme in materia di tempi di guida[1] rispecchiano l’esigenza di uniformare la condotta delle imprese di trasporto su strada, dal momento che sono ispirate ad una concezione di controllo prevalentemente tecnico[2] sull’operato degli autisti.
L’art. 174 del Codice della strada fa riferimento al Regolamento CEE 3820/85[3] e 3821/85 in vigore fin dal 29 settembre 1986[4], tale regolamento si applica ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e con velocità superiore a 30 km orari[5].
I cronotachigrafi necessari per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo indicano e registrano la velocità, le distanze ed i tempi di lavoro. L'utilizzo dei cronotachigrafi si basa sulle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, pubblicato in data 11 aprile 2006 in GU dell'Unione Europea, il quale ha abrogato il vecchio Regolamento CEE n. 3820/85 del 20 dicembre 1985.
Mentre fino al 2006 i dati sono stati registrati usando un disco cartaceo, i mezzi immatricolati dal 1 maggio 2006 in poi devono essere dotati di cronotachigrafo digitale.
Più recentemente è intervenuta la Circ. Min. infrastrutture e trasporti del 20 luglio 2004, n. 563/MOT1[6] che ha disciplinato l’installazione del tachigrafo digitale, disciplina poi integrata dalla Circ. Min. Interno 8 settembre 2005 che ha poi prorogata l’installazione al maggio 2006[7].
Si consideri anche il Decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144[8], disciplinante i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE, i controlli da effettuarsi sono descritti dall’allegato I al decreto stesso.
In realtà le fonti sono estremamente complesse e deve essere effettuata necessariamente una lettura integrata per poter comprendere appieno la problematica. Le fonti si distinguono in comunitarie[9], italiane[10], prassi amministrativa[11] e da ultimo anche la giurisprudenza[12] che ha contribuito a far luce in numerosi casi interpretativi dubbi.




2. Come calcolare il periodo di guida giornaliero, il riposo giornaliero e settimanale




Il tempo di guida compreso fra due riposi non deve superare 9 ore, ma per massimo due volte la settimana, può essere esteso a 10 ore.
Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale; ne consegue che in un periodo settimanale il numero massimo delle ore di guida è di 56 infatti, 6x9= 54 più 2 ore = 56.

In un periodo di due settimane consecutive, il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore, pertanto se in una settimana si sono fatte 56 ore di guida, la settimana successiva se ne potranno fare solo 34, infatti 90 meno 56 = 34.

Dopo una guida di quattro ore e mezzo, il conducente deve interrompersi per 45 minuti che può essere sostituita da pause di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalate nel periodo di guida di quattro ore e mezza.

In una classica ipotesi didattica la guida potrebbe essere del seguente tenore: a) guida per 4 ore e 30, quindi stop per 45 minuti, altre 4 ore e 30 minuti, quindi riposo per 11 ore oppure, b) guida per 4 ore e 30 con pause interne di 15 minuti + 30 minuti per un totale di 45 minuti all’interno delle 4 ore e 30; quindi altre 4 ore e 30 consecutive, riposo per 11 ore. Questa interruzione quindi può essere frazionata in un periodo di sosta di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalato nel periodo di guida in modo da totalizzare 45 minuti.

Durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le interruzioni stesse non possono essere mai utilizzate come riposo giornaliero.

Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore nel corso di due settimane consecutive. Si comprende come, in caso di necessità, le ore di guida giornaliere possono passare da 9 a 10 ore, per non più di due giorni nella settimana, ma nella settimana successiva le ore di guida complessive di quel conducente dovranno essere ridotte di due ore, perché il numero totale di ore di guida in un periodo di due settimane consecutive non può mai superare 90 ore.

Il riposo settimanale è fissato in 45 ore consecutive. Questo periodo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente, oppure può essere ridotto ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. In questi casi, le ore di riposo non godute devono essere recuperate prima della fine della terza settimana successiva.

Il riposo giornaliero in 24 ore deve essere di 11 ore consecutive riducibili a 9 ore solo tre volte in una settimana. La riduzione deve essere recuperata prima della fine della settimana successiva.

Il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, di cui almeno uno deve essere di 8 ore consecutive, in questo caso però il riposo giornaliero deve essere di 12 ore e non è riducibile.

Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo esclusivamente se questo è provvisto di cuccetta ed è in sosta.

Nel caso di presenza di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Pertanto durante le 22 ore i due devono alternarsi e guidare ciascuno per 4 ore e 30 per quattro step, cui si aggiungono i 45 minuti di pausa alla fine di ogni step, infine sono obbligatorie 8 ore di fermo del veicolo.

In deroga al regolamento il conducente può proseguire il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato. In tal caso deve annotare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni del regolamento.


 
Tabella riepilogativa



Calcolo tempi cronotachigrafici


 
controlli tempo max deroghe-note


guida in 24 ore 9 ore 10 ore max 2 volte alla settimana


guida in 6 periodi da 24 ore (settimana) 54 ore 56 se le ore sono 10


guida in 2 settimane (12 periodi) 90 ore se prima settima 56 ore, seconda settimana solo 34 ore


pausa ogni 4,30 ore 45 minuti 15 minuti + 30 all'interno delle 4,30 ore


riposo in 24 ore 11 ore 9 ore max 3 volte a settimana (ore mancanti da recuperare entro fine settimana successiva)


riposo in 24 ore 8 ore + 4


 
riposo in una settimana


45 ore 36 ore se interno al veicolo, 24 se fuori (ore mancanti da recuperare entro fine terza settimana successiva)


riposo in caso di 2 autisti ogni 30 ore


8 ore di fermo


la guida va alternata per ciascuno con 4 step da 4,30




3. Come vanno completati i dischi dal conducente, quando devono essere sostituti e conservati


 
Al momento dell’inserimento del foglio di registrazione il conducente deve inserire le seguenti indicazioni: cognome e nome; data e luogo all’inizio e alla fine del viaggio; numero di targa del veicolo preso in consegna; in caso di cambio del veicolo il nuovo numero di targa; i km segnati dal contachilometri alla partenza; i km segnati dal contachilometri all’arrivo; in caso di cambio del veicolo i km del primo e del secondo veicolo.
Il conducente deve essere in grado di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli dei quindici giorni precedenti.
Durante il periodo del guasto dell’apparecchio, le registrazioni dei gruppi dei tempi devono essere riportati manualmente a cura del conducente nella parte posteriore del foglio di registrazione.
I dischi di registrazione vanno sostituiti nel cronotachigrafo ogni 24 ore e non alle ore 24.00 di ogni giorno. Infatti il riferimento a periodo di guida e riposo va effettuato all’arco di 24 ore dall’inizio della guida e non con riferimento al giorno solare, parimenti il riposo settimanale va effettuato nel periodo tra le 0,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica.
Il datore deve consegnare ai conducenti un numero sufficiente di dischi omologati ed atti ad essere utilizzati con l’apparecchio installato sul veicolo. L’impresa deve conservare[13] i fogli per almeno un anno dalla loro utilizzazione[14]. I conducenti non devono utilizzare fogli di registrazione sporchi o deteriorati, in caso di deterioramento di un foglio in corso di utilizzazione, occorre sostituirlo con uno nuovo che va allegato a quello sostituito. I fogli vanno utilizzati a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo e deve essere sostituito dopo 24 ore o quando il conducente riprende servizio.

La Corte di Cassazione[15] ha poi stabilito che l’omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione è sanzionata dall’art. 19 della legge n. 727/78 per ciascun giorno lavorativo. La Corte Suprema ha statuito che l'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui guidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.


 


4. Quali adempimenti vanno effettuati quando il conducente prende in consegna il veicolo e quando cambia mezzo.


 
Quando prende in consegna il veicolo, il conducente deve indicare sul foglio di registrazione la data, il suo nominativo, la targa, il chilometraggio indicato dal contachilometri prima dell’inizio del primo viaggio, il luogo dove si trova. Soprattutto se si trova all’estero deve controllare che l’apparecchio indichi l’ora legale del paese di immatricolazione del veicolo.

Dopo aver introdotto il foglio nel cronotachigrafo, il conducente deve azionare i dispositivi di commutazione a seconda che debba registrare i tempi di guida, gli altri tempi di lavoro, le interruzioni ed i periodi di riposo, ovvero i tempi di disponibilità.

Poiché il disco è legato al conducente e non al veicolo, nel caso di cambio del veicolo il conducente deve portare con sé il proprio disco e deve conservare sul mezzo che ha in consegna tutti i fogli della settimana in corso e l’ultimo foglio della settimana precedente o dell’ultima settimana in cui ha lavorato, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato. Se il cambio di veicolo avviene nel corso dell’utilizzazione di un foglio, il conducente deve riportare sul medesimo la targa del nuovo veicolo preso in consegna, la lettura del contachilometri del veicolo che lascia e quella del contachilometri del veicolo che prende in consegna, nonché l’ora del cambio del veicolo.

In caso di guasto del cronotachigrafo, il datore deve farlo riparare al più presto, se il ritorno in sede non può avvenire entro una settimana, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Durante il periodo del guasto, il conducente deve riportare le indicazioni dei diversi gruppi di tempi sul disco o su altro foglio da accludere al foglio di registrazione.


 


5. Quali sono gli obblighi e le responsabilità che fanno capo a datori e conducenti




Il datore deve organizzare il lavoro in modo tale che i conducenti si attengano alle regole relative ai tempi di guida e di riposo, egli deve equipaggiare i suoi veicoli di apparecchi di controllo conformi e in buon stato di funzionamento e tenere aggiornati i documenti di controllo manoscritti. Il datore deve consegnare ad ogni conducente un numero sufficiente di dischi nuovi conformi all’apparecchio e deve conservare i dischi per un periodo di un anno e darne copia ai conducenti se vengono richieste.
Gli autotrasportatori possono essere responsabili delle infrazioni commesse dai loro autisti dipendenti.

I conducenti[16] devono rispettare i tempi di guida e di riposo, devono assicurarsi del buon funzionamento dell’apparecchio di controllo, non devono in nessun caso né circolare con l’apparecchio aperto, né utilizzare più dischi per la stessa giornata, o dischi non adatti al modello installato sul veicolo, né sovrastampare il disco.

Se l’infrazione risulta di sola colpa del conducente, egli può essere l’unico responsabile.

I verbali di infrazione vengono comunicati alla Provincia settore Mobilità e Trasporti, Albo Autotrasporti, in particolare al Comitato Provinciale Albo il quale, considerato anche il precedente verbale, potrebbe decidere di comminare una sanzione, possibile "ammonizione" che non implicherebbe nessun procedimento se non quello di avere un "precedente" per eventuali future infrazioni. I casi i cui il Comitato Provinciale dell'Albo può comminare sanzioni sono diversi, tra i più gravi vanno annoverati: mancanza di requisiti morali, finanziari e professionali; violazione alle norme tariffarie; sovraccarico; violazione alle assicurazioni obbligatorie; violazione al contratto di lavoro dei dipendenti; violazione alle norme sul cronotachigrafo. Tali infrazioni possono essere rilevate direttamente dall'Albo e dagli organi di Polizia. La tipologia delle sanzioni: ammonimento, censura, sospensione da 1 a 6 mesi, radiazione dall'Albo.




 
6. Cosa si può sapere dalla lettura del disco, sanzioni irrogate e principio di solidarietà


 
Dal disco si rileva: l’orario di partenza del veicolo, l’ora di arrivo, i km percorsi (per differenza tra gli iniziali e terminali della giornata), la distanza percorsa (digramma interno), la velocità (diagramma esterno), le soste effettuate (linea continua sottile), i tempi di guida e di riposo, il luogo di partenza e quello di arrivo, il nome del conducente e la targa del veicolo
L’articolo 179 del Codice della strada, prevede una serie di violazioni che possono essere commesse nell’uso del cronotachigrafo e dischi. Le principali violazioni che vengono sanzionate riguardano: a) veicolo circolante senza cronotachigrafo; b) veicolo che circola con cronotachigrafo non rispondente alle caratteristiche previste; c) veicolo che circola con cronotachigrafo non funzionante; d) mancato inserimento nel cronotachigrafo del disco.
Per ciascuna di queste infrazioni è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo viene raddoppiato nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.
Inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi e la perdita di 10 punti sulla patente.
Nel caso sia stato accertato il mancato funzionamento del cronotachigrafo o la sua manomissione, viene disposto l’obbligo a regolare l’apparecchio entro un termine di 10 giorni.
Qualora il conducente e il titolare dell’autorizzazione o della licenza non siano la stessa persona, l’obbligo della regolarizzare lo strumento deve avvenire entro un congruo tempo.
Il titolare della licenza o dell’autorizzazione che nel corso di un anno incorre in tre violazioni relative alla manomissione del cronotachigrafo incorre nella sospensione dell’autorizzazione o della licenza relativa al veicolo interessato per il periodo di un anno.
Dovendo sintetizzare i comportamenti passibili di sanzione e semplificando al massimo, possiamo dire che vi sono sanzioni che riguardano la durata della guida, l’interruzione e i riposi (art. 174 C.d.s.). Dette violazioni possono essere a carico del conducente, a carico degli altri membri dell’equipaggio e altresì a carico dell’impresa.


- Guida giornaliera al massimo 9 ore, in sei giorni 54 ore (deroga 10 ore al giorno solo 2 volte alla settimana);


- Riposo settimanale di 45 ore dopo 6 periodi di guida da 9 ore ciascuno (12 periodi se trasporti internazionali);


- Guida massima di 90 ore in due settimane;


- Interruzione di 45 minuti ogni 4 ore e 30 minuti, i 45 minuti possono essere frazionati in 15 + 30 minuti all’interno delle 4.30;


- Riposo di 11 ore in 24 ore, se il periodo massimo di guida è 9 ore, dopo 9 ore occorrerà un riposo di 11 (minimo 10 ore solo 3 volte alla settimana);


- Se vi sono 2 conducenti il periodo di sosta del veicolo deve essere di 8 ore.




Analoghe violazioni possono essere riscontrate anche in veicoli non muniti di cronotachigrafo (art. 178 C.d.s.), anche in questo caso sono previste a carico del conducente e degli altri membri dell’equipaggio, nonché a carico dell’impresa.
Altre violazioni possono riguardare direttamente il cronotachigrafo (Art. 179 NCS e legge n. 727/1978) e possono essere sia a carico del conducente che dell’impresa sia per quelle collegate all’apparecchio che ai dischi.
La Circ. Ministero dell'interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 ribadisce il principio di solidarietà in funzione del quale conducente e proprietario del veicolo rispondono in solido delle eventuali violazioni amministrative riscontrate dagli organi di vigilanza.
Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997).
In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.
Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)








7. Casi in cui si procede a segnalazione alla DPL provinciale da parte della Polizia stradale e casi di intervento diretto della DPL


Sono sanzionati direttamente dalla polizia stradale e comunicate alla DPL territoriale le seguenti violazioni: mancata esibizione dei dischi, superamento o mancata effettuazione del periodo massimo di guida giornaliero-settimanale, omissione delle prescritte pause, cronotachigrafo mancante, non omologato, non funzionante o alterato, omesso inserimento del foglio, messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o non omologato, mancata annotazione manuale delle attività di guida e di riposo con veicolo avente cronotachigrafo non funzionante, omissioni o irregolarità sui fogli di registrazione.
La sanzioni vengono applicate direttamente dalla DPL a seguito di controlli sull’impresa nei seguenti casi: mancata conservazione dei dischi cronotachigrafo/dati di almeno un anno dalla data di utilizzazione, mancata osservanza delle prescrizioni regolamentari sul lavoro.
È la stessa legge n. 727/1978, d’altra parte, che, dopo aver affidato agli organi di polizia stradale il compito di vigilare sull’applicazione della presente legge (art. 7, comma 1), stabilisce che i fogli di registrazione sono altresì soggetti al controllo dell’Ispettorato del lavoro.
La disposizione prevede uno spettro di elementi più vasto per le verifiche svolte dagli Ispettori del lavoro, in considerazione del periodo di guida preso in esame (normalmente più ampio rispetto a quello verificato su strada dagli organi di polizia) e della specifica finalità attribuita ai controlli nelle imprese, riferibile principalmente alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori. Mentre infatti per i controlli su strada la norma (art. 4, Dm 12.7.1995) prevede che i controlli vengano effettuati dal personale di polizia stradale sui periodi di guida giornalieri (interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri) e sul corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo, nel caso dei controlli nei locali delle imprese si stabilisce (art. 6) che, in aggiunta agli elementi già previsti dall’art. 5, l’organo di controllo verifichi anche i seguenti elementi: a) periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti periodi di riposo; b) limitazione bisettimanale dei periodi di guida; c) compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri e settimanali; d) uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.


[1] Predisposte dal legislatore Comunitario attraverso i Regolamenti Cee nn. 3820 e 3821/1985.


[2] Cfr. M. Roccella - T.Treu, Diritto del lavoro della Comunità Europea, Cedam, Padova, 1992, p. 261, dove si sottolinea come tali norme in materia di orario di lavoro siano state adottate dalla Comunità nel settore dei trasporti su strada nell’ambito della politica comune dei trasporti prevista dal Trattato.


[3] Il Regolamento 3820/85 prevede le seguenti definizioni:


1) “trasporti su strada”: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico di un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;


2) “veicoli”: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi;


3) “conducente”: chiunque sia addetto alla guida di un veicolo anche per un breve periodo o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare;


4) “settimana”: il periodo tra le ore 0,00 del lunedì e le ore 24 della domenica;


5) “riposo”:ogni periodo ininterrotto di almeno un’ora, durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;


6) “peso massimo autorizzato”: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;


7) “servizi regolari viaggiatori”: i trasporti nazionali ed internazionali effettuati con autobus.


[4] Il primo Regolamento comunitario organico in materia di tempi di guida risale al 1969 (Reg. n. 543/69/Cee), mentre il dispositivo di controllo viene istituito con il Regolamento n. 1463/70/Cee.


[5] Con l’eccezione dei veicoli utilizzati per servizi pubblici, emergenze o usi medici, di quelli che trasportano materiale per circhi, beni per uso privato, latte raccolto presso le fattorie ed infine dei veicoli sottoposti a prove su strada e dei carri attrezzati. Per il trasporto privato di rifiuti differenziati è obbligatorio l'utilizzo del cronotachigrafo, infatti solo i veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (nettezza urbana) sono esenti da tale obbligo.


Qualora i veicoli siano classificati ad "uso speciale" non è obbligatorio il cronotachigrafo.


In sintesi le esenzioni previste dal Regolamento 3820/85 sono le seguenti:


1) veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso di rimorchi o semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;


2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che in base al loro tipo di costruzione possono trasportare nove persone al massimo, compreso il conducente;


3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 km;


4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 km orari;


5) veicoli delle forze armate e della polizia, espurgo dei pozzi neri, nettezza urbana, e altri servizi di pubblica utilità;


6) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie;


7) veicoli adibiti al trasporto non commerciale di beni per uso privato.


[6] Regolamento (CE) n. 2135/98 e regolamento (CE) n. 1360/2002.


[7] Circ. Min. interno 21 giugno 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3.


[8] In attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE.


[9] Regolamento n. 543/69/Cee (G.U.C.E. n. L 77 del 29 marzo 1969); Accordo Europeo 1° luglio 1970 (Aets); Regolamento del 20 luglio 1970, n. 1463/70/Cee; Direttiva Consiglio Ue n. 98/76/Ce; Regolamento n. 2828/77/Cee; Regolamento n. 2829/77/Cee (G.U.C.E. n. L 334 del 24 dicembre 1977); Regolamento del 20 dicembre 1985 n. 3820/85/Cee (G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985); Regolamento del 20 dicembre 1985 n. 3821/85/Cee (G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985); Direttiva Consiglio Ue del 23 novembre 1988, n. 88/599/Cee (G.U.C.E. n. L 13 del 13 febbraio 1989); Regolamento del 24 settembre 1998, n. 2135/98/Ce (G.U.C.E. n. L 274 del 9 ottobre 1998); Regolamento del 13 giugno 2002, n. 1360/2002/Ce; Direttiva Consiglio Ue 2002/15/Ce (G.U.C.E. n. L 80 del 23 marzo 2002); Regolamento n. 432/2004/Ce; Regolamento del 15 marzo 2006, n. 561/2006 (G.U.C.E. n. L 102 del 11 aprile 2006).


[10] Legge n. 298/1974; Legge 6 marzo 1976, n. 112, di ratifica dell’accordo Europea 1° lulgio 1970 (G.U. 17 aprile 1976, n. 102); Legge 13 novembre 1978, n. 727 (G.U. 23 novembre 1978, n. 328); Legge n. 24 novembre 1981, n. 689; Dl 6 febbraio 1987, n. 16, conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132; Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. 18 maggio 1992, n. 114);
Decreto ministeriale 4 gennaio 1995 (G.U. 9 gennaio 1995, n. 6); Decreto interministeriale 12 luglio 1995 (G.U. n. 262 del 9 novembre 1995); Decreto ministeriale 20 dicembre 1996 (G.U. 28 dicembre 1996, n. 303); Decreto ministeriale 22 dicembre 1998 (G.U. 28 dicembre 1998, n. 301); Decreto ministeriale 29 dicembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303); Dlgs n. 395/2000; Decreto ministeriale 24 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304); Dlgs n. 66/2003; Dl 27 giugno 2003, n. 151, conv. in legge 1° agosto 2003, n. 241; Decreto ministeriale 22 dicembre 2004 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305); Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006 (G.U. 12 aprile 2006).


[11] Circolare Ministero del lavoro 15 maggio 1995, n. 57; Circolare Ministero del lavoro 9 febbraio 1996, n. 11; Lettera circolare Ministero del lavoro 18 marzo 1999, prot. n. VII/II/226/B13; Circolare Ministero dell’interno 30 dicembre 2004, n. 300.


[12] Corte di Giustizia Ce, sez. I, 28 settembre 2000, n. 193; Corte di Giustizia Ce, sez. V, 18 gennaio 2001, n. 297; Corte di Cassazione, civ. sez. I, n. 13364/2003; Corte di Cassazione, civ. sez. i, n. 17779/2003.


[13] In ogni caso dischi del cronotachigrafo vanno conservati sul veicolo per i primi 8 giorni e in azienda per un anno. La normativa, oltre all'art.179 del C.d.S., è il regolamento del consiglio delle Comunità Europee n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985, G.U.C.E. n. L370 del 31.12.85.


[14] L'art.179.2.4 del Testo Unico, cita testualmente: "l'impresa è tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno". In caso di impossibilità di esibire i dischi ricorre la violazione dell'art. 19 della Legge 727/78, che prevede una sanzione amministrativa pari a Euro 40,95 per ogni giorno mancante di ciascun veicolo.


[15] Cass. Civile sentenza n. 17073 del 3 Agosto 2007.


[16] Età minima dei conducenti addetti ai trasporti: 1) trasporto di merci con veicoli di peso massimo autorizzato inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti; 2) per tutti gli altri veicoli, 21 anni compiuti; 3) conducenti di veicoli per il trasporto di viaggiatori 21 anni compiuti.
Pubblicato su filodiritto il 12.03.10




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