lunedì 22 marzo 2010

Dischi cronotachigrafi: disciplina e controlli
Dott.ssa Anna Rita Caruso

[Ai sensi della circolare del 18 Marzo 2004 del Ministero del Lavoro si precisa che le considerazioni contenute nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell’autrice e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza]


Sommario

1. Regolamentazione normativa dei dischi cronotachigrafi: le fonti

2. Come calcolare il periodo di guida giornaliero, il riposo giornaliero e settimanale

3. Come vanno completati i dischi dal conducente e quando devono essere sostituti e conservati

4. Quali adempimenti vanno effettuati quando il conducente prende in consegna il veicolo e quando cambia mezzo

5. Quali sono gli obblighi e le responsabilità che fanno capo a datori e ai conducenti

6. Cosa si può sapere dalla lettura del disco, sanzioni irrogate e principio di solidarietà

7. Casi in cui si procede a segnalazione alla DPL provinciale da parte della Polizia stradale e casi di intervento diretto della DPL

 

1. Regolamentazione normativa dei dischi cronotachigrafi: le fonti

 
Le norme in materia di tempi di guida[1] rispecchiano l’esigenza di uniformare la condotta delle imprese di trasporto su strada, dal momento che sono ispirate ad una concezione di controllo prevalentemente tecnico[2] sull’operato degli autisti.
L’art. 174 del Codice della strada fa riferimento al Regolamento CEE 3820/85[3] e 3821/85 in vigore fin dal 29 settembre 1986[4], tale regolamento si applica ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e con velocità superiore a 30 km orari[5].
I cronotachigrafi necessari per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo indicano e registrano la velocità, le distanze ed i tempi di lavoro. L'utilizzo dei cronotachigrafi si basa sulle disposizioni del Regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, pubblicato in data 11 aprile 2006 in GU dell'Unione Europea, il quale ha abrogato il vecchio Regolamento CEE n. 3820/85 del 20 dicembre 1985.
Mentre fino al 2006 i dati sono stati registrati usando un disco cartaceo, i mezzi immatricolati dal 1 maggio 2006 in poi devono essere dotati di cronotachigrafo digitale.
Più recentemente è intervenuta la Circ. Min. infrastrutture e trasporti del 20 luglio 2004, n. 563/MOT1[6] che ha disciplinato l’installazione del tachigrafo digitale, disciplina poi integrata dalla Circ. Min. Interno 8 settembre 2005 che ha poi prorogata l’installazione al maggio 2006[7].
Si consideri anche il Decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 144[8], disciplinante i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE, i controlli da effettuarsi sono descritti dall’allegato I al decreto stesso.
In realtà le fonti sono estremamente complesse e deve essere effettuata necessariamente una lettura integrata per poter comprendere appieno la problematica. Le fonti si distinguono in comunitarie[9], italiane[10], prassi amministrativa[11] e da ultimo anche la giurisprudenza[12] che ha contribuito a far luce in numerosi casi interpretativi dubbi.


2. Come calcolare il periodo di guida giornaliero, il riposo giornaliero e settimanale


Il tempo di guida compreso fra due riposi non deve superare 9 ore, ma per massimo due volte la settimana, può essere esteso a 10 ore.
Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri il conducente deve prendere un periodo di riposo settimanale; ne consegue che in un periodo settimanale il numero massimo delle ore di guida è di 56 infatti, 6x9= 54 più 2 ore = 56.
In un periodo di due settimane consecutive, il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore, pertanto se in una settimana si sono fatte 56 ore di guida, la settimana successiva se ne potranno fare solo 34, infatti 90 meno 56 = 34.
Dopo una guida di quattro ore e mezzo, il conducente deve interrompersi per 45 minuti che può essere sostituita da pause di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalate nel periodo di guida di quattro ore e mezza.
In una classica ipotesi didattica la guida potrebbe essere del seguente tenore: a) guida per 4 ore e 30, quindi stop per 45 minuti, altre 4 ore e 30 minuti, quindi riposo per 11 ore oppure, b) guida per 4 ore e 30 con pause interne di 15 minuti + 30 minuti per un totale di 45 minuti all’interno delle 4 ore e 30; quindi altre 4 ore e 30 consecutive, riposo per 11 ore. Questa interruzione quindi può essere frazionata in un periodo di sosta di almeno 15 minuti + 30 minuti, intercalato nel periodo di guida in modo da totalizzare 45 minuti.
Durante le interruzioni il conducente non può eseguire altri lavori e le interruzioni stesse non possono essere mai utilizzate come riposo giornaliero.
Il periodo complessivo di guida non deve superare 90 ore nel corso di due settimane consecutive. Si comprende come, in caso di necessità, le ore di guida giornaliere possono passare da 9 a 10 ore, per non più di due giorni nella settimana, ma nella settimana successiva le ore di guida complessive di quel conducente dovranno essere ridotte di due ore, perché il numero totale di ore di guida in un periodo di due settimane consecutive non può mai superare 90 ore.
Il riposo settimanale è fissato in 45 ore consecutive. Questo periodo può essere ridotto ad un minimo di 36 ore se preso nel luogo di stazionamento abituale del veicolo o nella sede del conducente, oppure può essere ridotto ad un minimo di 24 ore consecutive se preso fuori da tali luoghi. In questi casi, le ore di riposo non godute devono essere recuperate prima della fine della terza settimana successiva.
Il riposo giornaliero in 24 ore deve essere di 11 ore consecutive riducibili a 9 ore solo tre volte in una settimana. La riduzione deve essere recuperata prima della fine della settimana successiva.
Il riposo giornaliero può essere anche suddiviso in due o tre periodi nell’arco delle 24 ore, di cui almeno uno deve essere di 8 ore consecutive, in questo caso però il riposo giornaliero deve essere di 12 ore e non è riducibile.
Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo esclusivamente se questo è provvisto di cuccetta ed è in sosta.
Nel caso di presenza di due conducenti a bordo del veicolo, nell’arco di 30 ore, ciascuno di essi deve avere un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Pertanto durante le 22 ore i due devono alternarsi e guidare ciascuno per 4 ore e 30 per quattro step, cui si aggiungono i 45 minuti di pausa alla fine di ogni step, infine sono obbligatorie 8 ore di fermo del veicolo.
In deroga al regolamento il conducente può proseguire il viaggio per poter raggiungere il luogo di sosta appropriato. In tal caso deve annotare sul foglio di registrazione del cronotachigrafo il genere ed il motivo della deroga alle disposizioni del regolamento.

 
Tabella riepilogativa

Calcolo tempi cronotachigrafici

 
controlli tempo max deroghe-note

guida in 24 ore 9 ore 10 ore max 2 volte alla settimana

guida in 6 periodi da 24 ore (settimana) 54 ore 56 se le ore sono 10

guida in 2 settimane (12 periodi) 90 ore se prima settima 56 ore, seconda settimana solo 34 ore

pausa ogni 4,30 ore 45 minuti 15 minuti + 30 all'interno delle 4,30 ore

riposo in 24 ore 11 ore 9 ore max 3 volte a settimana (ore mancanti da recuperare entro fine settimana successiva)

riposo in 24 ore 8 ore + 4

 
riposo in una settimana

45 ore 36 ore se interno al veicolo, 24 se fuori (ore mancanti da recuperare entro fine terza settimana successiva)

riposo in caso di 2 autisti ogni 30 ore

8 ore di fermo

la guida va alternata per ciascuno con 4 step da 4,30


3. Come vanno completati i dischi dal conducente, quando devono essere sostituti e conservati

 
Al momento dell’inserimento del foglio di registrazione il conducente deve inserire le seguenti indicazioni: cognome e nome; data e luogo all’inizio e alla fine del viaggio; numero di targa del veicolo preso in consegna; in caso di cambio del veicolo il nuovo numero di targa; i km segnati dal contachilometri alla partenza; i km segnati dal contachilometri all’arrivo; in caso di cambio del veicolo i km del primo e del secondo veicolo.
Il conducente deve essere in grado di esibire i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli dei quindici giorni precedenti.
Durante il periodo del guasto dell’apparecchio, le registrazioni dei gruppi dei tempi devono essere riportati manualmente a cura del conducente nella parte posteriore del foglio di registrazione.
I dischi di registrazione vanno sostituiti nel cronotachigrafo ogni 24 ore e non alle ore 24.00 di ogni giorno. Infatti il riferimento a periodo di guida e riposo va effettuato all’arco di 24 ore dall’inizio della guida e non con riferimento al giorno solare, parimenti il riposo settimanale va effettuato nel periodo tra le 0,00 del lunedì e le ore 24,00 della domenica.
Il datore deve consegnare ai conducenti un numero sufficiente di dischi omologati ed atti ad essere utilizzati con l’apparecchio installato sul veicolo. L’impresa deve conservare[13] i fogli per almeno un anno dalla loro utilizzazione[14]. I conducenti non devono utilizzare fogli di registrazione sporchi o deteriorati, in caso di deterioramento di un foglio in corso di utilizzazione, occorre sostituirlo con uno nuovo che va allegato a quello sostituito. I fogli vanno utilizzati a partire dal momento in cui il conducente prende in consegna il veicolo e deve essere sostituito dopo 24 ore o quando il conducente riprende servizio.
La Corte di Cassazione[15] ha poi stabilito che l’omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione è sanzionata dall’art. 19 della legge n. 727/78 per ciascun giorno lavorativo. La Corte Suprema ha statuito che l'impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, come emerge dall'art. 15 comma secondo del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione «per ciascun giorno in cui guidano» e che si riferisce, quindi, all'obbligo di conservazione di ciascun foglio che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.

 

4. Quali adempimenti vanno effettuati quando il conducente prende in consegna il veicolo e quando cambia mezzo.

 
Quando prende in consegna il veicolo, il conducente deve indicare sul foglio di registrazione la data, il suo nominativo, la targa, il chilometraggio indicato dal contachilometri prima dell’inizio del primo viaggio, il luogo dove si trova. Soprattutto se si trova all’estero deve controllare che l’apparecchio indichi l’ora legale del paese di immatricolazione del veicolo.
Dopo aver introdotto il foglio nel cronotachigrafo, il conducente deve azionare i dispositivi di commutazione a seconda che debba registrare i tempi di guida, gli altri tempi di lavoro, le interruzioni ed i periodi di riposo, ovvero i tempi di disponibilità.
Poiché il disco è legato al conducente e non al veicolo, nel caso di cambio del veicolo il conducente deve portare con sé il proprio disco e deve conservare sul mezzo che ha in consegna tutti i fogli della settimana in corso e l’ultimo foglio della settimana precedente o dell’ultima settimana in cui ha lavorato, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato. Se il cambio di veicolo avviene nel corso dell’utilizzazione di un foglio, il conducente deve riportare sul medesimo la targa del nuovo veicolo preso in consegna, la lettura del contachilometri del veicolo che lascia e quella del contachilometri del veicolo che prende in consegna, nonché l’ora del cambio del veicolo.
In caso di guasto del cronotachigrafo, il datore deve farlo riparare al più presto, se il ritorno in sede non può avvenire entro una settimana, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
Durante il periodo del guasto, il conducente deve riportare le indicazioni dei diversi gruppi di tempi sul disco o su altro foglio da accludere al foglio di registrazione.

 

5. Quali sono gli obblighi e le responsabilità che fanno capo a datori e conducenti


Il datore deve organizzare il lavoro in modo tale che i conducenti si attengano alle regole relative ai tempi di guida e di riposo, egli deve equipaggiare i suoi veicoli di apparecchi di controllo conformi e in buon stato di funzionamento e tenere aggiornati i documenti di controllo manoscritti. Il datore deve consegnare ad ogni conducente un numero sufficiente di dischi nuovi conformi all’apparecchio e deve conservare i dischi per un periodo di un anno e darne copia ai conducenti se vengono richieste.
Gli autotrasportatori possono essere responsabili delle infrazioni commesse dai loro autisti dipendenti.
I conducenti[16] devono rispettare i tempi di guida e di riposo, devono assicurarsi del buon funzionamento dell’apparecchio di controllo, non devono in nessun caso né circolare con l’apparecchio aperto, né utilizzare più dischi per la stessa giornata, o dischi non adatti al modello installato sul veicolo, né sovrastampare il disco.
Se l’infrazione risulta di sola colpa del conducente, egli può essere l’unico responsabile.
I verbali di infrazione vengono comunicati alla Provincia settore Mobilità e Trasporti, Albo Autotrasporti, in particolare al Comitato Provinciale Albo il quale, considerato anche il precedente verbale, potrebbe decidere di comminare una sanzione, possibile "ammonizione" che non implicherebbe nessun procedimento se non quello di avere un "precedente" per eventuali future infrazioni. I casi i cui il Comitato Provinciale dell'Albo può comminare sanzioni sono diversi, tra i più gravi vanno annoverati: mancanza di requisiti morali, finanziari e professionali; violazione alle norme tariffarie; sovraccarico; violazione alle assicurazioni obbligatorie; violazione al contratto di lavoro dei dipendenti; violazione alle norme sul cronotachigrafo. Tali infrazioni possono essere rilevate direttamente dall'Albo e dagli organi di Polizia. La tipologia delle sanzioni: ammonimento, censura, sospensione da 1 a 6 mesi, radiazione dall'Albo.


 
6. Cosa si può sapere dalla lettura del disco, sanzioni irrogate e principio di solidarietà

 
Dal disco si rileva: l’orario di partenza del veicolo, l’ora di arrivo, i km percorsi (per differenza tra gli iniziali e terminali della giornata), la distanza percorsa (digramma interno), la velocità (diagramma esterno), le soste effettuate (linea continua sottile), i tempi di guida e di riposo, il luogo di partenza e quello di arrivo, il nome del conducente e la targa del veicolo
L’articolo 179 del Codice della strada, prevede una serie di violazioni che possono essere commesse nell’uso del cronotachigrafo e dischi. Le principali violazioni che vengono sanzionate riguardano: a) veicolo circolante senza cronotachigrafo; b) veicolo che circola con cronotachigrafo non rispondente alle caratteristiche previste; c) veicolo che circola con cronotachigrafo non funzionante; d) mancato inserimento nel cronotachigrafo del disco.
Per ciascuna di queste infrazioni è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo viene raddoppiato nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.
Inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi e la perdita di 10 punti sulla patente.
Nel caso sia stato accertato il mancato funzionamento del cronotachigrafo o la sua manomissione, viene disposto l’obbligo a regolare l’apparecchio entro un termine di 10 giorni.
Qualora il conducente e il titolare dell’autorizzazione o della licenza non siano la stessa persona, l’obbligo della regolarizzare lo strumento deve avvenire entro un congruo tempo.
Il titolare della licenza o dell’autorizzazione che nel corso di un anno incorre in tre violazioni relative alla manomissione del cronotachigrafo incorre nella sospensione dell’autorizzazione o della licenza relativa al veicolo interessato per il periodo di un anno.
Dovendo sintetizzare i comportamenti passibili di sanzione e semplificando al massimo, possiamo dire che vi sono sanzioni che riguardano la durata della guida, l’interruzione e i riposi (art. 174 C.d.s.). Dette violazioni possono essere a carico del conducente, a carico degli altri membri dell’equipaggio e altresì a carico dell’impresa.

- Guida giornaliera al massimo 9 ore, in sei giorni 54 ore (deroga 10 ore al giorno solo 2 volte alla settimana);

- Riposo settimanale di 45 ore dopo 6 periodi di guida da 9 ore ciascuno (12 periodi se trasporti internazionali);

- Guida massima di 90 ore in due settimane;

- Interruzione di 45 minuti ogni 4 ore e 30 minuti, i 45 minuti possono essere frazionati in 15 + 30 minuti all’interno delle 4.30;

- Riposo di 11 ore in 24 ore, se il periodo massimo di guida è 9 ore, dopo 9 ore occorrerà un riposo di 11 (minimo 10 ore solo 3 volte alla settimana);

- Se vi sono 2 conducenti il periodo di sosta del veicolo deve essere di 8 ore.


Analoghe violazioni possono essere riscontrate anche in veicoli non muniti di cronotachigrafo (art. 178 C.d.s.), anche in questo caso sono previste a carico del conducente e degli altri membri dell’equipaggio, nonché a carico dell’impresa.
Altre violazioni possono riguardare direttamente il cronotachigrafo (Art. 179 NCS e legge n. 727/1978) e possono essere sia a carico del conducente che dell’impresa sia per quelle collegate all’apparecchio che ai dischi.
La Circ. Ministero dell'interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 ribadisce il principio di solidarietà in funzione del quale conducente e proprietario del veicolo rispondono in solido delle eventuali violazioni amministrative riscontrate dagli organi di vigilanza.
Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997).
In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.
Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)




7. Casi in cui si procede a segnalazione alla DPL provinciale da parte della Polizia stradale e casi di intervento diretto della DPL

Sono sanzionati direttamente dalla polizia stradale e comunicate alla DPL territoriale le seguenti violazioni: mancata esibizione dei dischi, superamento o mancata effettuazione del periodo massimo di guida giornaliero-settimanale, omissione delle prescritte pause, cronotachigrafo mancante, non omologato, non funzionante o alterato, omesso inserimento del foglio, messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o non omologato, mancata annotazione manuale delle attività di guida e di riposo con veicolo avente cronotachigrafo non funzionante, omissioni o irregolarità sui fogli di registrazione.
La sanzioni vengono applicate direttamente dalla DPL a seguito di controlli sull’impresa nei seguenti casi: mancata conservazione dei dischi cronotachigrafo/dati di almeno un anno dalla data di utilizzazione, mancata osservanza delle prescrizioni regolamentari sul lavoro.
È la stessa legge n. 727/1978, d’altra parte, che, dopo aver affidato agli organi di polizia stradale il compito di vigilare sull’applicazione della presente legge (art. 7, comma 1), stabilisce che i fogli di registrazione sono altresì soggetti al controllo dell’Ispettorato del lavoro.
La disposizione prevede uno spettro di elementi più vasto per le verifiche svolte dagli Ispettori del lavoro, in considerazione del periodo di guida preso in esame (normalmente più ampio rispetto a quello verificato su strada dagli organi di polizia) e della specifica finalità attribuita ai controlli nelle imprese, riferibile principalmente alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori. Mentre infatti per i controlli su strada la norma (art. 4, Dm 12.7.1995) prevede che i controlli vengano effettuati dal personale di polizia stradale sui periodi di guida giornalieri (interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri) e sul corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo, nel caso dei controlli nei locali delle imprese si stabilisce (art. 6) che, in aggiunta agli elementi già previsti dall’art. 5, l’organo di controllo verifichi anche i seguenti elementi: a) periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti periodi di riposo; b) limitazione bisettimanale dei periodi di guida; c) compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri e settimanali; d) uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.

[1] Predisposte dal legislatore Comunitario attraverso i Regolamenti Cee nn. 3820 e 3821/1985.

[2] Cfr. M. Roccella - T.Treu, Diritto del lavoro della Comunità Europea, Cedam, Padova, 1992, p. 261, dove si sottolinea come tali norme in materia di orario di lavoro siano state adottate dalla Comunità nel settore dei trasporti su strada nell’ambito della politica comune dei trasporti prevista dal Trattato.

[3] Il Regolamento 3820/85 prevede le seguenti definizioni:

1) “trasporti su strada”: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico di un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;

2) “veicoli”: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi;

3) “conducente”: chiunque sia addetto alla guida di un veicolo anche per un breve periodo o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare;

4) “settimana”: il periodo tra le ore 0,00 del lunedì e le ore 24 della domenica;

5) “riposo”:ogni periodo ininterrotto di almeno un’ora, durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

6) “peso massimo autorizzato”: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;

7) “servizi regolari viaggiatori”: i trasporti nazionali ed internazionali effettuati con autobus.

[4] Il primo Regolamento comunitario organico in materia di tempi di guida risale al 1969 (Reg. n. 543/69/Cee), mentre il dispositivo di controllo viene istituito con il Regolamento n. 1463/70/Cee.

[5] Con l’eccezione dei veicoli utilizzati per servizi pubblici, emergenze o usi medici, di quelli che trasportano materiale per circhi, beni per uso privato, latte raccolto presso le fattorie ed infine dei veicoli sottoposti a prove su strada e dei carri attrezzati. Per il trasporto privato di rifiuti differenziati è obbligatorio l'utilizzo del cronotachigrafo, infatti solo i veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (nettezza urbana) sono esenti da tale obbligo.

Qualora i veicoli siano classificati ad "uso speciale" non è obbligatorio il cronotachigrafo.

In sintesi le esenzioni previste dal Regolamento 3820/85 sono le seguenti:

1) veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso di rimorchi o semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;

2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che in base al loro tipo di costruzione possono trasportare nove persone al massimo, compreso il conducente;

3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 km;

4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 km orari;

5) veicoli delle forze armate e della polizia, espurgo dei pozzi neri, nettezza urbana, e altri servizi di pubblica utilità;

6) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie;

7) veicoli adibiti al trasporto non commerciale di beni per uso privato.

[6] Regolamento (CE) n. 2135/98 e regolamento (CE) n. 1360/2002.

[7] Circ. Min. interno 21 giugno 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3.

[8] In attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE.

[9] Regolamento n. 543/69/Cee (G.U.C.E. n. L 77 del 29 marzo 1969); Accordo Europeo 1° luglio 1970 (Aets); Regolamento del 20 luglio 1970, n. 1463/70/Cee; Direttiva Consiglio Ue n. 98/76/Ce; Regolamento n. 2828/77/Cee; Regolamento n. 2829/77/Cee (G.U.C.E. n. L 334 del 24 dicembre 1977); Regolamento del 20 dicembre 1985 n. 3820/85/Cee (G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985); Regolamento del 20 dicembre 1985 n. 3821/85/Cee (G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985); Direttiva Consiglio Ue del 23 novembre 1988, n. 88/599/Cee (G.U.C.E. n. L 13 del 13 febbraio 1989); Regolamento del 24 settembre 1998, n. 2135/98/Ce (G.U.C.E. n. L 274 del 9 ottobre 1998); Regolamento del 13 giugno 2002, n. 1360/2002/Ce; Direttiva Consiglio Ue 2002/15/Ce (G.U.C.E. n. L 80 del 23 marzo 2002); Regolamento n. 432/2004/Ce; Regolamento del 15 marzo 2006, n. 561/2006 (G.U.C.E. n. L 102 del 11 aprile 2006).

[10] Legge n. 298/1974; Legge 6 marzo 1976, n. 112, di ratifica dell’accordo Europea 1° lulgio 1970 (G.U. 17 aprile 1976, n. 102); Legge 13 novembre 1978, n. 727 (G.U. 23 novembre 1978, n. 328); Legge n. 24 novembre 1981, n. 689; Dl 6 febbraio 1987, n. 16, conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132; Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. 18 maggio 1992, n. 114);
Decreto ministeriale 4 gennaio 1995 (G.U. 9 gennaio 1995, n. 6); Decreto interministeriale 12 luglio 1995 (G.U. n. 262 del 9 novembre 1995); Decreto ministeriale 20 dicembre 1996 (G.U. 28 dicembre 1996, n. 303); Decreto ministeriale 22 dicembre 1998 (G.U. 28 dicembre 1998, n. 301); Decreto ministeriale 29 dicembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303); Dlgs n. 395/2000; Decreto ministeriale 24 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304); Dlgs n. 66/2003; Dl 27 giugno 2003, n. 151, conv. in legge 1° agosto 2003, n. 241; Decreto ministeriale 22 dicembre 2004 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305); Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006 (G.U. 12 aprile 2006).

[11] Circolare Ministero del lavoro 15 maggio 1995, n. 57; Circolare Ministero del lavoro 9 febbraio 1996, n. 11; Lettera circolare Ministero del lavoro 18 marzo 1999, prot. n. VII/II/226/B13; Circolare Ministero dell’interno 30 dicembre 2004, n. 300.

[12] Corte di Giustizia Ce, sez. I, 28 settembre 2000, n. 193; Corte di Giustizia Ce, sez. V, 18 gennaio 2001, n. 297; Corte di Cassazione, civ. sez. I, n. 13364/2003; Corte di Cassazione, civ. sez. i, n. 17779/2003.

[13] In ogni caso dischi del cronotachigrafo vanno conservati sul veicolo per i primi 8 giorni e in azienda per un anno. La normativa, oltre all'art.179 del C.d.S., è il regolamento del consiglio delle Comunità Europee n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985, G.U.C.E. n. L370 del 31.12.85.

[14] L'art.179.2.4 del Testo Unico, cita testualmente: "l'impresa è tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno". In caso di impossibilità di esibire i dischi ricorre la violazione dell'art. 19 della Legge 727/78, che prevede una sanzione amministrativa pari a Euro 40,95 per ogni giorno mancante di ciascun veicolo.

[15] Cass. Civile sentenza n. 17073 del 3 Agosto 2007.

[16] Età minima dei conducenti addetti ai trasporti: 1) trasporto di merci con veicoli di peso massimo autorizzato inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti; 2) per tutti gli altri veicoli, 21 anni compiuti; 3) conducenti di veicoli per il trasporto di viaggiatori 21 anni compiuti.
Pubblicato su filodiritto il 12.03.10


Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non si applica alla s.r.l.


Cassazione civile , sez. I, sentenza 13.01.2010 n° 403 (Aurelio Schiavone)




Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non può essere sollecitato per le società a responsabilità limitata dotate (sia facoltativamente che necessariamente) del collegio dei sindaci.

E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 403 depoistata il 13 gennaio scorso.

Anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 la disciplina del controllo giudiziario era inserita nel Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, all’art. 2409 c.c., ossia fra le disposizioni dettate con specifico riferimento alla società per azioni. Nonostante ciò, l’ambito di applicazione della denuncia al tribunale era più esteso. Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione operava per tutte le società di capitali. Infatti, la dottrina[1] concordava sull’esperibilità del procedimento di controllo giudiziario a fronte delle irregolarità gestionali poste in essere dagli amministratori di società a responsabilità limitata, in considerazione dell’esplicito richiamo operato dal 4° comma del previgente art. 2488 c.c.: “anche quando manca il collegio sindacale, si applica l’art. 2409 c.c.”. Peraltro, nelle società a responsabilità limitata non dotate di collegio sindacale, ciascuno dei soci aveva il diritto di ottenere dagli amministratori della società informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali, ai sensi del vecchio testo dell’art. 2489 c.c.. Così, ogni socio disponeva della facoltà di esercitare un autonomo potere di controllo sulla gestione, peraltro meno incisivo di quello messo in opera dal collegio dei sindaci. Tuttavia, anche nel caso in cui mancasse il collegio dei sindaci, una minoranza qualificata di soci aveva la facoltà di promuovere il controllo giudiziario sull’amministrazione della società a responsabilità limitata, ai sensi del previgente art. 2409 c.c..

Il campo di applicazione dell’istituto del controllo giudiziario è mutato con l’entrata in vigore della riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. L’art. 2409 c.c. è ancora collocato nel Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile e, naturalmente, il controllo giudiziario si applica alla società per azioni. Peraltro, il sindacato giudiziario sulla gestione continua ad operare anche nell’ambito della società in accomandita per azioni. Tanto è vero che l’odierno art. 2454 c.c. riproduce il testo del previgente art. 2464 c.c., estendendo così il controllo giudiziario, disciplinato dal nuovo art. 2409 c.c., alla società in accomandita per azioni.

Diversamente, nessuna delle norme del novellato codice civile prevede espressamente l’applicabilità del procedimento di controllo giudiziario alla società a responsabilità limitata, prima indiscussa grazie all’esplicito rinvio operato dall’ultimo comma del vecchio testo dell’art. 2488 c.c.[2].

Secondo quanto si ricava dai lavori preparatori alla riforma del diritto delle società[3], il legislatore della novella ha consapevolmente escluso la società a responsabilità limitata dal novero degli enti privati assoggettabili al sindacato giudiziario sulle irregolarità gestionali, così come disciplinato dall’attuale testo dell’art. 2409 c.c..

La restrizione del campo operativo del controllo giudiziario è stata introdotta nel nuovo diritto societario in ragione del fatto che a ciascun socio è stato ora conferito il potere di esperire l’azione sociale di responsabilità e di chiedere la revoca cautelare degli amministratori in caso di gravi irregolarità ai sensi del 3° comma del nuovo art. 2476 c.c..

È questa un’innovazione di fondamentale rilevo, dato che, prima della riforma, solo l’assemblea dei soci poteva deliberare l’azione di responsabilità o la revoca degli amministratori e solo i soci di minoranza, che rappresentassero almeno il decimo del capitale sociale, potevano attivare lo strumento della denuncia al tribunale.

Inoltre, a tutti i soci sono stati attribuiti penetranti poteri ispettivi nella gestione sociale.

Il 2° comma del nuovo testo dell’art. 2476 c.c. prevede infatti che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Si tratta di un potere di controllo più ampio di quello previsto dal vecchio testo dell’art. 2489 c.c. nell’ipotesi in cui mancasse il collegio dei sindaci. E ciò non solo in ragione del fatto che questi diritti spettano ora ai soci di tutte le società a responsabilità limitata, incluse quelle dotate di collegio sindacale[4].

Infatti, l’attuale ordinamento giuridico attribuisce a ciascun socio il diritto di consultare i libri sociali direttamente ma anche a mezzo di professionisti di fiducia appositamente nominati. D’altro canto, tale facoltà riguarda in generale i documenti relativi all’amministrazione[5]. Tanto che il diritto di ispezione concerne sia l’andamento generale della gestione che le singole operazioni, ossia tutto quanto attiene alla gestione della società.

Ciò è quanto emerge dal n. 11, Della società a responsabilità limitata, della Relazione governativa[6] al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: “ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società. Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità (…); [dunque] è sembrato logico che sulla base di questa soluzione divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall’art. 2409 c.c. Esse infatti sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori”.

In buona sostanza, l’obiettivo del legislatore è stato quello di privatizzare il controllo sulla società a responsabilità limitata a favore di ciascun socio con l’eliminazione di intrusioni esterne e, in particolare, con l’elisione di qualsiasi ingerenza o controllo di stampo giudiziario[7].

Invero, la citata Relazione governativa chiarisce che “si tratta di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali, [e quindi si è voluto] fornire ai soci uno strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i conflitti interni alla società”.

È fuor di dubbio, dunque, che l’intento del legislatore è stato quello di escludere la possibilità di estendere il sindacato giudiziario alla società a responsabilità limitata: un ulteriore riscontro vi è nel novellato art. 92, 1° comma, disp. att. c.c. La norma prevede infatti che il decreto con cui il tribunale adito nomina l’amministratore giudiziario, ai sensi del 4° comma dell’attuale art. 2409 c.c., priva l’imprenditore dell’amministrazione della società, e puntualizza che esso si riferisce alle “società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice” civile, cioè alla società per azioni ed alla società in accomandita per azioni.

Tuttavia, sulla base di queste considerazioni e nonostante l’espressa intenzione del legislatore, parte della dottrina[8] ritiene che il sindacato giudiziario sulle irregolarità amministrative trovi ancora applicazione nelle società a responsabilità limitata di maggiori dimensioni, ossia laddove la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria (si tratta dell’ipotesi in cui il capitale sociale della società a responsabilità limitata non sia inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni, ovvero del caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c.). Questa parte della dottrina fonda le proprie argomentazioni sul rinvio operato dal 4° comma dell’art. 2477 c.c. Tale norma prevede infatti che quando l’elezione del collegio sindacale è necessaria, ai sensi del 2° e del 3° comma dell’art. 2477 c.c., “si applicano le disposizioni in tema di società per azioni”. Invero, l’organo di controllo della società per azioni è disciplinato dagli artt. 2397 e segg. c.c., fra i quali è inserito il nuovo art. 2409 c.c..

Tuttavia, in proposito, deve sottolinearsi che il legislatore della novella del 2003 ha innovato profondamente la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo un insieme autonomo ed organico di norme, nel quale i rinvii alla disciplina della società per azioni non costituiscono più la regola, ma l’eccezione[9]. Di conseguenza, il rinvio alle norme che disciplinano il collegio sindacale della società per azioni, ossia agli artt. 2397 e segg. c.c., non opera per l’art. 2409 c.c., perché non più compatibile con l’attuale modello della società a responsabilità limitata, ispirata ad un controllo tutto privatistico. Al riguardo, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha infatti sostituito al sindacato giudiziario il potere di chiedere la revoca degli amministratori, in caso di gravi irregolarità e in sede di azione di responsabilità, attribuito a ciascun socio (si veda il 3° comma del nuovo testo dell’art. 2476 c.c.).

La Corte di Cassazione ha infatti statuito che un’interpretazione estensiva dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. dotate necessariamente del collegio dei sindaci non appare condivisibile per diversi motivi, e segnatamente: - per la genericità del richiamo contenuto nell’art. 2477 c.c. alle disposizioni dettate in tema di società per azioni; - per l’espressa e specifica indicazione dettata dal legislatore in senso contrario; - per le analitiche argomentazioni svolte a sostegno dell’opzione effettuata nella relazione al testo normativo; - per il contrasto che si verrebbe a determinare fra un eventuale potere riconosciuto al collegio sindacale di sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2409 c.c. e la collocazione attribuita alla società a responsabilità limitata, non più delineata come una società per azioni di più modeste dimensioni, nell’ambito del sistema societario nel suo complesso.

In proposito va invero considerato che il giudizio di superfluità e contraddittorietà del ricorso al procedimento all’art. 2409 nelle società a responsabilità limitata è ancorato al palese intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci.

Ciò trova riscontro: - nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l’andamento degli affari sociali, - nel loro diritto di procedere all’ispezione dei libri sociali e dei documenti, - nella riconosciuta legittimazione a proporre l’azione sociale di responsabilità, - nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari, - nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni, - nell’attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili (artt. 2476, 2477 c.c.), anziché su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l’attenzione del collegio sindacale delle società per azioni.

Oltremodo, il legislatore ha successivamente disposto all’art. 8 del d.lgs. 37/2004, modificativo del decreto attuativo della riforma societaria, che alle società sportive di cui all’art. 10, l. 23.3.1981, n. 91 si applica l’art. 2409 c.c., pur se aventi forme di società a responsabilità limitata, disposizione che trova fondamento e presupposto nel convincimento che, diversamente, l’articolo in questione non sarebbe stato applicabile alle società sportive a responsabilità limitata.

Il rinvio alle disposizioni in tema di società per azioni dettato dall’art. 2477, ult. comma, c.c. in tema di società a responsabilità limitata, va quindi interpretato come richiamo ai requisiti professionali, alle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei sindaci stabilite dagli artt. 2397 e segg. c.c., nonché alle rispettive funzioni e ai poteri indicati dagli artt. 2403 e segg. c.c., ma non può certamente valere ad assegnare loro il potere di sollecitare il controllo giudiziario in relazione a ravvisate irregolarità gestionali, a ciò ostando non solo la formulazione letterale delle disposizioni vigenti e l’intenzione del legislatore, ma anche i diversi connotati attribuiti alle società a responsabilità limitata rispetto a quelle per azioni, con la riforma organica delle società di capitali di cui al d.lgs. n. 6/2003.

(Altalex, 15 marzo 2010. Nota di Aurelio Schiavone)





[1] In giurisprudenza si vedano, ad esempio, Trib. Napoli, 14 marzo 1996, in Società, 1996, pag. 712; Trib. Roma, 4 dicembre 1995, in Giust. civ., 1996, pag. 1819. Sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 2409 c.c., la maggior parte della dottrina propendeva per l’applicabilità dell’istituto del controllo giudiziario alle società di capitali diverse dalla società per azioni: si vedano, a tal proposito, G. U. Tedeschi, Il controllo giudiziario sull’amministrazione delle società di capitali, Cedam, Padova, 1965, pag. 558; V. Vitrò, Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffré, Milano, 1992, pag. 2 e segg.; per una rassegna critica di giurisprudenza e dottrina, si vedano B. Quatraro, E. Tosi, Il controllo giudiziario delle società, rassegna critica di dottrina e giurisprudenza sull’art. 2409 c.c., ed. II, Giuffré, Milano, 1997, pag. 213 e seg..

[2] Disposizione non più confermata dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

[3] Si veda a tal proposito il n. 11 della Relazione di accompagnamento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in Riv. soc., 2003, pag. 150 e seg..

[4] Così Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società: società di capitali e cooperative, a cura di F. Vella, G. Olivieri, G. Presti, Il Mulino, Bologna, 2003, pag. 262.

[5] Sul potere di ciascun socio di controllare la gestione sociale, si veda L. De Angelis, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, pag. 484, che mette in evidenza l’ampiezza della norma, dato che tra “i documenti relativi all’amministrazione” (si veda il 2° comma dell’art. 2476 c.c.) sono compresi anche “i contratti e gli accordi, per quanto di natura riservata, la corrispondenza, i verbali di accertamento, di constatazione o di commina di sanzioni elevate a carico della società, gli atti giudiziari che la riguardino, memorie e pareri di professionisti, la documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la società stessa sia parte”.

Si veda, a tal proposito, anche S. Ambrosini, sub art. 2476 c.c., in Società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, vol. III, artt. 2449 – 2510 c.c., Jovene, Napoli, 2004, pag. 1586 e seg..

[6] Relazione governativa al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, in Riv. soc., 2003, pag. 113 e segg., a pag. 151.

[7] Così A. Patelli, A. Marcinkiewicz, Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l., commento ad App. Trieste, 5 novembre 2004, Trib. Bologna, 21 ottobre 2004, Trib. Lecce, 16 luglio 2004, Trib. Roma, 6 luglio 2004 e Trib. Udine, 1 luglio 2004, in Società, 2005, pag. 369 e segg. Nello stesso senso anche M. Arato, Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti, ivi, 2004, pag. 1194 e segg., Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società, cit., pag. 267.

[8] Favorevoli all’estensione, in via interpretativa, dell’ambito di applicazione della denuncia al tribunale per gravi irregolarità alle società a responsabilità limitata quando la nomina del collegio dei sindaci è obbligatoria, ai sensi del 2° e del 3° comma dell’attuale art. 2477 c.c., risultano E. Dalmotto, Denunzia al tribunale, in Il nuovo processo societario, commentario al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c., diretto da S. Chiarloni, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2004, pag. 1223 e segg.; F. Mainetti, sub art. 2409 c.c., in Il nuovo diritto societario, vol. II, commentario al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, pag. 930 e segg.; L. Nazzicone, Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, fattispecie e rito dopo la riforma societaria, Giuffré, Milano, 2005, pag. 36 e segg.; Id., La denuncia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: le novità della riforma societaria, in Società, 2003, pag. 1079; Id., sub art. 2409 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, vol. V, Giuffré, Milano, 2003, pag. 306; G. C. M. Rivolta, Profili della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Banca, borsa e tit. cred., 2003, pag. 691.

Di opinione contraria, invece, S. Ambrosini, op. cit., pag. 293, secondo cui il dato testuale dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. è “troppo labile”, dato che “il rinvio alle norme sulla società per azioni non sembra potersi intendere che nei limiti della compatibilità”, e che l’obiettivo perseguito dal legislatore della riforma “è in effetti quello di una privatizzazione dei controlli nella società a responsabilità limitata”. Nello stesso senso anche A. Patelli, A. Marcinkiewicz, op. cit., pag. 370, che sostengono che “il dato testuale lasciato dal legislatore della novella è debole grimaldello, incapace di scardinare da solo il nuovo sistema e di sovvertire la dichiarata ratio ad esso sottesa”. Si vedano, inoltre, M. Bussoletti, Il procedimento ex art. 2409 c.c., in Riv. soc., 2003, pag. 1228; G. Domenichini, sub art. 2409 c.c., in Società di capitali, artt. 2380 – 2448 c.c., vol. II, a cura di G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, pag. 785; Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto societario, cit., pag. 266 e seg.; R. Rordorf, I sistemi di amministrazione e controllo, in Società, 2003, pag. 672.

[9] Per C.Cost., sent. 29.12.2005, n. 481, in www.cortecostituzionale.it, “l’art. 2, lettera f), [della legge di delega alla riforma del diritto societario (3 ottobre 2001, n. 366)] che fissa il principio generale per cui le società a responsabilità limitata e le società per azioni devono costituire due modelli distinti, principio cui fa da corollario la previsione, per le prime, di un autonomo ed organico complesso di norme ed una impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella adottata dal codice civile.
Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non si applica alla s.r.l.

Cassazione civile , sez. I, sentenza 13.01.2010 n° 403 (Aurelio Schiavone)


Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non può essere sollecitato per le società a responsabilità limitata dotate (sia facoltativamente che necessariamente) del collegio dei sindaci.
E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 403 depoistata il 13 gennaio scorso.
Anteriormente alla riforma attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 la disciplina del controllo giudiziario era inserita nel Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, all’art. 2409 c.c., ossia fra le disposizioni dettate con specifico riferimento alla società per azioni. Nonostante ciò, l’ambito di applicazione della denuncia al tribunale era più esteso. Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione operava per tutte le società di capitali. Infatti, la dottrina[1] concordava sull’esperibilità del procedimento di controllo giudiziario a fronte delle irregolarità gestionali poste in essere dagli amministratori di società a responsabilità limitata, in considerazione dell’esplicito richiamo operato dal 4° comma del previgente art. 2488 c.c.: “anche quando manca il collegio sindacale, si applica l’art. 2409 c.c.”. Peraltro, nelle società a responsabilità limitata non dotate di collegio sindacale, ciascuno dei soci aveva il diritto di ottenere dagli amministratori della società informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali, ai sensi del vecchio testo dell’art. 2489 c.c.. Così, ogni socio disponeva della facoltà di esercitare un autonomo potere di controllo sulla gestione, peraltro meno incisivo di quello messo in opera dal collegio dei sindaci. Tuttavia, anche nel caso in cui mancasse il collegio dei sindaci, una minoranza qualificata di soci aveva la facoltà di promuovere il controllo giudiziario sull’amministrazione della società a responsabilità limitata, ai sensi del previgente art. 2409 c.c..
Il campo di applicazione dell’istituto del controllo giudiziario è mutato con l’entrata in vigore della riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. L’art. 2409 c.c. è ancora collocato nel Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile e, naturalmente, il controllo giudiziario si applica alla società per azioni. Peraltro, il sindacato giudiziario sulla gestione continua ad operare anche nell’ambito della società in accomandita per azioni. Tanto è vero che l’odierno art. 2454 c.c. riproduce il testo del previgente art. 2464 c.c., estendendo così il controllo giudiziario, disciplinato dal nuovo art. 2409 c.c., alla società in accomandita per azioni.
Diversamente, nessuna delle norme del novellato codice civile prevede espressamente l’applicabilità del procedimento di controllo giudiziario alla società a responsabilità limitata, prima indiscussa grazie all’esplicito rinvio operato dall’ultimo comma del vecchio testo dell’art. 2488 c.c.[2].
Secondo quanto si ricava dai lavori preparatori alla riforma del diritto delle società[3], il legislatore della novella ha consapevolmente escluso la società a responsabilità limitata dal novero degli enti privati assoggettabili al sindacato giudiziario sulle irregolarità gestionali, così come disciplinato dall’attuale testo dell’art. 2409 c.c..
La restrizione del campo operativo del controllo giudiziario è stata introdotta nel nuovo diritto societario in ragione del fatto che a ciascun socio è stato ora conferito il potere di esperire l’azione sociale di responsabilità e di chiedere la revoca cautelare degli amministratori in caso di gravi irregolarità ai sensi del 3° comma del nuovo art. 2476 c.c..
È questa un’innovazione di fondamentale rilevo, dato che, prima della riforma, solo l’assemblea dei soci poteva deliberare l’azione di responsabilità o la revoca degli amministratori e solo i soci di minoranza, che rappresentassero almeno il decimo del capitale sociale, potevano attivare lo strumento della denuncia al tribunale.
Inoltre, a tutti i soci sono stati attribuiti penetranti poteri ispettivi nella gestione sociale.
Il 2° comma del nuovo testo dell’art. 2476 c.c. prevede infatti che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Si tratta di un potere di controllo più ampio di quello previsto dal vecchio testo dell’art. 2489 c.c. nell’ipotesi in cui mancasse il collegio dei sindaci. E ciò non solo in ragione del fatto che questi diritti spettano ora ai soci di tutte le società a responsabilità limitata, incluse quelle dotate di collegio sindacale[4].
Infatti, l’attuale ordinamento giuridico attribuisce a ciascun socio il diritto di consultare i libri sociali direttamente ma anche a mezzo di professionisti di fiducia appositamente nominati. D’altro canto, tale facoltà riguarda in generale i documenti relativi all’amministrazione[5]. Tanto che il diritto di ispezione concerne sia l’andamento generale della gestione che le singole operazioni, ossia tutto quanto attiene alla gestione della società.
Ciò è quanto emerge dal n. 11, Della società a responsabilità limitata, della Relazione governativa[6] al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6: “ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l’amministrazione della società. Da questa soluzione consegue coerentemente il potere di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità (…); [dunque] è sembrato logico che sulla base di questa soluzione divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall’art. 2409 c.c. Esse infatti sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori”.
In buona sostanza, l’obiettivo del legislatore è stato quello di privatizzare il controllo sulla società a responsabilità limitata a favore di ciascun socio con l’eliminazione di intrusioni esterne e, in particolare, con l’elisione di qualsiasi ingerenza o controllo di stampo giudiziario[7].
Invero, la citata Relazione governativa chiarisce che “si tratta di una disciplina che corrisponde alla prospettiva secondo cui viene accentuato il significato contrattuale dei rapporti sociali, [e quindi si è voluto] fornire ai soci uno strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i conflitti interni alla società”.
È fuor di dubbio, dunque, che l’intento del legislatore è stato quello di escludere la possibilità di estendere il sindacato giudiziario alla società a responsabilità limitata: un ulteriore riscontro vi è nel novellato art. 92, 1° comma, disp. att. c.c. La norma prevede infatti che il decreto con cui il tribunale adito nomina l’amministratore giudiziario, ai sensi del 4° comma dell’attuale art. 2409 c.c., priva l’imprenditore dell’amministrazione della società, e puntualizza che esso si riferisce alle “società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice” civile, cioè alla società per azioni ed alla società in accomandita per azioni.
Tuttavia, sulla base di queste considerazioni e nonostante l’espressa intenzione del legislatore, parte della dottrina[8] ritiene che il sindacato giudiziario sulle irregolarità amministrative trovi ancora applicazione nelle società a responsabilità limitata di maggiori dimensioni, ossia laddove la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria (si tratta dell’ipotesi in cui il capitale sociale della società a responsabilità limitata non sia inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni, ovvero del caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c.). Questa parte della dottrina fonda le proprie argomentazioni sul rinvio operato dal 4° comma dell’art. 2477 c.c. Tale norma prevede infatti che quando l’elezione del collegio sindacale è necessaria, ai sensi del 2° e del 3° comma dell’art. 2477 c.c., “si applicano le disposizioni in tema di società per azioni”. Invero, l’organo di controllo della società per azioni è disciplinato dagli artt. 2397 e segg. c.c., fra i quali è inserito il nuovo art. 2409 c.c..
Tuttavia, in proposito, deve sottolinearsi che il legislatore della novella del 2003 ha innovato profondamente la disciplina della società a responsabilità limitata, prevedendo un insieme autonomo ed organico di norme, nel quale i rinvii alla disciplina della società per azioni non costituiscono più la regola, ma l’eccezione[9]. Di conseguenza, il rinvio alle norme che disciplinano il collegio sindacale della società per azioni, ossia agli artt. 2397 e segg. c.c., non opera per l’art. 2409 c.c., perché non più compatibile con l’attuale modello della società a responsabilità limitata, ispirata ad un controllo tutto privatistico. Al riguardo, il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha infatti sostituito al sindacato giudiziario il potere di chiedere la revoca degli amministratori, in caso di gravi irregolarità e in sede di azione di responsabilità, attribuito a ciascun socio (si veda il 3° comma del nuovo testo dell’art. 2476 c.c.).
La Corte di Cassazione ha infatti statuito che un’interpretazione estensiva dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. dotate necessariamente del collegio dei sindaci non appare condivisibile per diversi motivi, e segnatamente: - per la genericità del richiamo contenuto nell’art. 2477 c.c. alle disposizioni dettate in tema di società per azioni; - per l’espressa e specifica indicazione dettata dal legislatore in senso contrario; - per le analitiche argomentazioni svolte a sostegno dell’opzione effettuata nella relazione al testo normativo; - per il contrasto che si verrebbe a determinare fra un eventuale potere riconosciuto al collegio sindacale di sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2409 c.c. e la collocazione attribuita alla società a responsabilità limitata, non più delineata come una società per azioni di più modeste dimensioni, nell’ambito del sistema societario nel suo complesso.
In proposito va invero considerato che il giudizio di superfluità e contraddittorietà del ricorso al procedimento all’art. 2409 nelle società a responsabilità limitata è ancorato al palese intento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci.
Ciò trova riscontro: - nel diritto dei soci di ottenere notizie dagli amministratori circa l’andamento degli affari sociali, - nel loro diritto di procedere all’ispezione dei libri sociali e dei documenti, - nella riconosciuta legittimazione a proporre l’azione sociale di responsabilità, - nella possibilità di ottenere in tale sede provvedimenti cautelari, - nella predisposizione di un sistema idoneo a risolvere i conflitti societari interni, - nell’attribuzione al collegio sindacale di compiti di controllo incentrati più sui profili contabili (artt. 2476, 2477 c.c.), anziché su quelli di corretta gestione e di legalità, rispetto ai quali deve essere invece concentrata l’attenzione del collegio sindacale delle società per azioni.
Oltremodo, il legislatore ha successivamente disposto all’art. 8 del d.lgs. 37/2004, modificativo del decreto attuativo della riforma societaria, che alle società sportive di cui all’art. 10, l. 23.3.1981, n. 91 si applica l’art. 2409 c.c., pur se aventi forme di società a responsabilità limitata, disposizione che trova fondamento e presupposto nel convincimento che, diversamente, l’articolo in questione non sarebbe stato applicabile alle società sportive a responsabilità limitata.
Il rinvio alle disposizioni in tema di società per azioni dettato dall’art. 2477, ult. comma, c.c. in tema di società a responsabilità limitata, va quindi interpretato come richiamo ai requisiti professionali, alle cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei sindaci stabilite dagli artt. 2397 e segg. c.c., nonché alle rispettive funzioni e ai poteri indicati dagli artt. 2403 e segg. c.c., ma non può certamente valere ad assegnare loro il potere di sollecitare il controllo giudiziario in relazione a ravvisate irregolarità gestionali, a ciò ostando non solo la formulazione letterale delle disposizioni vigenti e l’intenzione del legislatore, ma anche i diversi connotati attribuiti alle società a responsabilità limitata rispetto a quelle per azioni, con la riforma organica delle società di capitali di cui al d.lgs. n. 6/2003.
(Altalex, 15 marzo 2010. Nota di Aurelio Schiavone)


[1] In giurisprudenza si vedano, ad esempio, Trib. Napoli, 14 marzo 1996, in Società, 1996, pag. 712; Trib. Roma, 4 dicembre 1995, in Giust. civ., 1996, pag. 1819. Sotto il vigore del vecchio testo dell’art. 2409 c.c., la maggior parte della dottrina propendeva per l’applicabilità dell’istituto del controllo giudiziario alle società di capitali diverse dalla società per azioni: si vedano, a tal proposito, G. U. Tedeschi, Il controllo giudiziario sull’amministrazione delle società di capitali, Cedam, Padova, 1965, pag. 558; V. Vitrò, Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffré, Milano, 1992, pag. 2 e segg.; per una rassegna critica di giurisprudenza e dottrina, si vedano B. Quatraro, E. Tosi, Il controllo giudiziario delle società, rassegna critica di dottrina e giurisprudenza sull’art. 2409 c.c., ed. II, Giuffré, Milano, 1997, pag. 213 e seg..
[2] Disposizione non più confermata dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
[3] Si veda a tal proposito il n. 11 della Relazione di accompagnamento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in Riv. soc., 2003, pag. 150 e seg..
[4] Così Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società: società di capitali e cooperative, a cura di F. Vella, G. Olivieri, G. Presti, Il Mulino, Bologna, 2003, pag. 262.
[5] Sul potere di ciascun socio di controllare la gestione sociale, si veda L. De Angelis, Amministrazione e controllo nelle società a responsabilità limitata, in Riv. soc., 2003, pag. 484, che mette in evidenza l’ampiezza della norma, dato che tra “i documenti relativi all’amministrazione” (si veda il 2° comma dell’art. 2476 c.c.) sono compresi anche “i contratti e gli accordi, per quanto di natura riservata, la corrispondenza, i verbali di accertamento, di constatazione o di commina di sanzioni elevate a carico della società, gli atti giudiziari che la riguardino, memorie e pareri di professionisti, la documentazione relativa a procedimenti contenziosi di cui la società stessa sia parte”.
Si veda, a tal proposito, anche S. Ambrosini, sub art. 2476 c.c., in Società di capitali, commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, vol. III, artt. 2449 – 2510 c.c., Jovene, Napoli, 2004, pag. 1586 e seg..
[6] Relazione governativa al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, in Riv. soc., 2003, pag. 113 e segg., a pag. 151.
[7] Così A. Patelli, A. Marcinkiewicz, Il nuovo controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. sulle s.r.l., commento ad App. Trieste, 5 novembre 2004, Trib. Bologna, 21 ottobre 2004, Trib. Lecce, 16 luglio 2004, Trib. Roma, 6 luglio 2004 e Trib. Udine, 1 luglio 2004, in Società, 2005, pag. 369 e segg. Nello stesso senso anche M. Arato, Il controllo individuale dei soci e il controllo legale dei conti, ivi, 2004, pag. 1194 e segg., Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto delle società, cit., pag. 267.
[8] Favorevoli all’estensione, in via interpretativa, dell’ambito di applicazione della denuncia al tribunale per gravi irregolarità alle società a responsabilità limitata quando la nomina del collegio dei sindaci è obbligatoria, ai sensi del 2° e del 3° comma dell’attuale art. 2477 c.c., risultano E. Dalmotto, Denunzia al tribunale, in Il nuovo processo societario, commentario al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c., diretto da S. Chiarloni, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2004, pag. 1223 e segg.; F. Mainetti, sub art. 2409 c.c., in Il nuovo diritto societario, vol. II, commentario al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, pag. 930 e segg.; L. Nazzicone, Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, fattispecie e rito dopo la riforma societaria, Giuffré, Milano, 2005, pag. 36 e segg.; Id., La denuncia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: le novità della riforma societaria, in Società, 2003, pag. 1079; Id., sub art. 2409 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, vol. V, Giuffré, Milano, 2003, pag. 306; G. C. M. Rivolta, Profili della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Banca, borsa e tit. cred., 2003, pag. 691.
Di opinione contraria, invece, S. Ambrosini, op. cit., pag. 293, secondo cui il dato testuale dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. è “troppo labile”, dato che “il rinvio alle norme sulla società per azioni non sembra potersi intendere che nei limiti della compatibilità”, e che l’obiettivo perseguito dal legislatore della riforma “è in effetti quello di una privatizzazione dei controlli nella società a responsabilità limitata”. Nello stesso senso anche A. Patelli, A. Marcinkiewicz, op. cit., pag. 370, che sostengono che “il dato testuale lasciato dal legislatore della novella è debole grimaldello, incapace di scardinare da solo il nuovo sistema e di sovvertire la dichiarata ratio ad esso sottesa”. Si vedano, inoltre, M. Bussoletti, Il procedimento ex art. 2409 c.c., in Riv. soc., 2003, pag. 1228; G. Domenichini, sub art. 2409 c.c., in Società di capitali, artt. 2380 – 2448 c.c., vol. II, a cura di G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, Jovene, Napoli, 2004, pag. 785; Associazione Disiano Preite, Il nuovo diritto societario, cit., pag. 266 e seg.; R. Rordorf, I sistemi di amministrazione e controllo, in Società, 2003, pag. 672.
[9] Per C.Cost., sent. 29.12.2005, n. 481, in www.cortecostituzionale.it, “l’art. 2, lettera f), [della legge di delega alla riforma del diritto societario (3 ottobre 2001, n. 366)] che fissa il principio generale per cui le società a responsabilità limitata e le società per azioni devono costituire due modelli distinti, principio cui fa da corollario la previsione, per le prime, di un autonomo ed organico complesso di norme ed una impostazione della disciplina radicalmente divergente da quella adottata dal codice civile.

Guida in stato d'ebbrezza. focus su qualche pronuncia

Guida in stato di ebbrezza e provvedimenti provvisori sulla patente


Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.10.2009 n° 22844 (Cesira Cruciani)


Nella sentenza 28 ottobre 2009, n. 22844 della Sezione II civile, decisa dalla Suprema Corte, si è nuovamente affrontato il tema della sindacabilità dei provvedimenti provvisori di sospensione e del ritiro della patente, in conseguenza della commissione del reato di guida in stato di ebbrezza art. 186, C.d.S..
La condotta contemplata dall'art. 186 C.d.S. costituisce un fatto penalmente rilevante, cui può conseguire, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione della patente di guida. La contestazione dell’illecito previsto sia dall’art. 186 che dall’art. 187, C.d.S. provoca l’inoltro al Prefetto del rapporto, ai fini dell’applicazione delle misure provvisorie e cautelari di competenza.
Avverso il provvedimento del Prefetto può essere proposta opposizione al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l’infrazione, secondo quanto previsto dalla Legge 689/81 (che costituisce la legge regolatrice in generale per l’opposizione a tutte le sanzioni amministrative). Così dispone l’ultimo comma dell’art. 223 C.d.S. che rimanda all’art. 205, C.d.S..
D'altra parte esula dall'ambito del procedimento disciplinato dalla L. n. 689/1981, e dei relativi poteri del giudice di pace, non soltanto l'annullamento del verbale di accertamento concernente tale condotta, redatto a fini penali, ma anche l'accertamento della esistenza del reato ipotizzato nel verbale stesso che è devoluta al giudice penale, essendo, invece, la competenza del giudice di pace limitata alla verifica della legittimità della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e quindi, all'accertamento della sussistenza del fatto contestato solo nei limiti in cui tale accertamento sia funzionale alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa, atteso che in presenza dell'accertamento compiuto dai verbalizzanti della suddetta ipotesi di reato il Prefetto è tenuto, ai sensi dell'art. 223 C.d.S., comma 3, a disporre la misura cautelare della sospensione della patente di guida, a differenza dell'ipotesi di cui al secondo comma della norma citata in cui il provvedimento di sospensione postula la verifica di fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ai reati denunciati ai sensi dell'art. 222 C.d.S., commi 2 e 3 (casi in cui dalla violazione amministrativa siano derivati danni alle persone).






(Altalex, 10 marzo 2010. Nota di Cesira Cruciani)






SEZIONE II CIVILE
Sentenza 28 ottobre 2009, n. 22844
Svolgimento del processo


La Prefettura di Rovigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 9 gennaio 2004 con la quale il giudice di pace di Rovigo, in accoglimento parziale della opposizione avanzata da F.R. avverso il verbale di contravvenzione elevatogli dalla Polizia Stradale di quella città per violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida sotto l'influenza di alcool, sospendeva la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida disposta con detto verbale fino all'accertamento del reato e all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente disposta dal giudice in sede penale.
L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 186, 204 bis, 216 e 223 C.d.S., e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.
Osserva parte ricorrente che essendo stata l'opposizione proposta contro il ritiro della patente il quale, previsto dall'art. 223 C.d.S., comma 3, non costituisce sanzione amministrativa accessoria, il giudice di pace non sarebbe competente.
Ritiene poi censurabile la gravata sentenza anche nel merito non avendo essa fatto alcun cenno ai motivi per i quali non erano stati considerati i comportamenti sintomatici dell'ebbrezza da alcool per quanto indicati nel verbale.
Il ricorso è infondato.
Correttamente il giudice di pace ha ritenuto la propria competenza in ordine alla impugnazione da parte del F. del provvedimento di ritiro della patente di guida operato dagli agenti accertatori al momento dalla contestazione della violazione dell'art. 186 C.d.S., comma 2, per guida in stato di ebbrezza alcolica, conformemente a giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi l'ordinanza della Sezione 2^ n. 14932 del 2005, nonchè, da ultimo, S.U. sent. n. 2519 del 2006).
Del tutto generiche sono poi da considerarsi le censure di merito proposte dalla ricorrente Prefettura di Rovigo a fronte delle argomentazioni del giudice "a quo" in ordine al prudente dubbio da lui manifestato sul la legittimità del ritiro del documento di guida, posto che la documentazione agli atti aveva attestato che in effetti si erano verificate in sede di accertamento disfunzioni (l'apparecchio etilometro aveva dovuto essere più volte attivato per entrare in funzione,con risultati peraltro contestati in "toto" dall'opponente in quanto esagerati) e irregolarità (il risultato dell'alcooltest non era stato mostrato al conducente, nè gli era stato consegnato il tagliando come prescritto dal punto 4 dell'art. 379 reg. C.d.S.)
Alla stregua delle svolte considerazioni i proposto ricorso va respinto, mentre non vi e luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...