mercoledì 11 novembre 2009

proprietà della casa coniugale in regime di separazione dei beni: l'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su terreno di esclusiva proprietà dell'altro - se non fornisce prova scritta di un'eventuale simulazione producendo il contratto dissimulato redatto x iscritto

Proprietà della casa coniugale, regime di separazione dei beni, "comunione di fatto"







Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.10.2009 n° 21637 (Claudio Vantaggiato)





L'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su un terreno di esclusiva proprietà dell'altro coniuge se, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni. In tal senso si è espressa la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21637 del 12 ottobre 2009.











La questione nasce dalla domanda di una ex moglie volta a vedersi riconoscere appunto la proprietà di un mezzo della casa di civile abitazione, essendo quest'ultima edificata su un terreno formalmente intestato all'altro coniuge ma in realtà (a dire della ex moglie) acquistato in “comunione di fatto” da entrambi i coniugi.











Il Tribunale adito in primo grado rigetta la domanda rilevando in particolare che, durante il matrimonio, i coniugi erano in separazione dei beni e che comunque la parte attrice non aveva dato prova della presunta simulazione del contratto di acquisto del terreno in favore del solo ex marito.











La Corte d'appello investita del gravame conferma la pronuncia di primo grado, rilevando che, incontestata la scelta dei coniugi in favore del regime patrimoniale di separazione dei coniugi, l'appellante non aveva dato prova della presunta “comunione di fatto” intervenuta tra i coniugi, non avendo fornito prova scritta (stante il divieto di prova orale della simulazione ex art. 1417 c.c.) della asserita simulazione relativa per interposizione fittizia di persona all'atto di acquisto del terreno (su cui poi era stata costruita la casa) in favore del solo ex marito, non potendo assolvere a tale onere la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli. Né la circostanza che l'ex moglie godesse della casa e pagasse le relative tasse, aggiunge la Corte territoriale adita, consentiva di rivendicare l'acquisto della proprietà in comunione, attenendo le dette circostanze al regime di vita dei coniugi e al relativo contributo economico per le esigenze familiari.











La ex moglie ricorre in Cassazione osservando che, pur potendosi sostenere che la costruzione della casa abitativa su suolo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi non rientra nella comunione di cui all'art. 159 c.c., tuttavia l'ex marito aveva attribuito la proprietà di un mezzo della detta casa tramite dichiarazione resa in forma scritta in sede di ricorso per separazione, circostanza poi comprovata dal contegno processuale dell' ex marito (non essendo comparso all'interrogatorio formale deferito, ex artt. 116 e 232 c.p.c.).







La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che, in ordine alla dimostrazione della dissimulazione della cointestazione ai coniugi del terreno su cui era stata costruita la casa abitativa, la Corte d'appello si è attenuta correttamente al principio già espresso dal Giudice di legittimità (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.02.2008, n° 4071) secondo cui la prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona in un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, incontra non solo i limiti legali dell'ammissibilità della prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) ma anche i più rigorosi limiti di cui all'art. 1414, II comma, c.c. (se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma) nonché dell'art. 2725 c.c. (Quando secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (smarrimento incolpevole del relativo documento). La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.).







Pertanto, trattandosi di prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale deferito non poteva supplire alla mancanza della prova scritta.











E' opportuno evidenziare peraltro che la ricorrente, come si è detto, aveva censurato anche la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, del ricorso per separazione, con il quale l'ex marito aveva riconosciuto alla ex moglie (in forma scritta) appunto il 50% della proprietà della casa abitativa, ma tale doglianza viene ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione, non avendo osservato la ricorrente l'onere di riportare specificamente nel motivo di censura il contenuto del ricorso per separazione (ben potendo quest'ultimo contenere l'atto negoziale di trasferimento immobiliare a causa atipica, cfr. Tribunale Salerno, Sez. I, 4 luglio 2006, in Redazione Giuffrè, 2006; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516 in Guida al Diritto, 2006), violando così il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.















(Altalex, 3 novembre 2009. Nota di Claudio Vantaggiato)















proprietà della casa coniugale in regime di separazione dei beni: l'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su terreno di esclusiva proprietà dell'altro - se non fornisce prova scritta di un'eventuale simulazione producendo il contratto dissimulato redatto x iscritto

Proprietà della casa coniugale, regime di separazione dei beni, "comunione di fatto"



Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.10.2009 n° 21637 (Claudio Vantaggiato)


L'ex coniuge non può rivendicare la proprietà di una quota della casa abitativa edificata su un terreno di esclusiva proprietà dell'altro coniuge se, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni. In tal senso si è espressa la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21637 del 12 ottobre 2009.





La questione nasce dalla domanda di una ex moglie volta a vedersi riconoscere appunto la proprietà di un mezzo della casa di civile abitazione, essendo quest'ultima edificata su un terreno formalmente intestato all'altro coniuge ma in realtà (a dire della ex moglie) acquistato in “comunione di fatto” da entrambi i coniugi.





Il Tribunale adito in primo grado rigetta la domanda rilevando in particolare che, durante il matrimonio, i coniugi erano in separazione dei beni e che comunque la parte attrice non aveva dato prova della presunta simulazione del contratto di acquisto del terreno in favore del solo ex marito.





La Corte d'appello investita del gravame conferma la pronuncia di primo grado, rilevando che, incontestata la scelta dei coniugi in favore del regime patrimoniale di separazione dei coniugi, l'appellante non aveva dato prova della presunta “comunione di fatto” intervenuta tra i coniugi, non avendo fornito prova scritta (stante il divieto di prova orale della simulazione ex art. 1417 c.c.) della asserita simulazione relativa per interposizione fittizia di persona all'atto di acquisto del terreno (su cui poi era stata costruita la casa) in favore del solo ex marito, non potendo assolvere a tale onere la mancata risposta del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli. Né la circostanza che l'ex moglie godesse della casa e pagasse le relative tasse, aggiunge la Corte territoriale adita, consentiva di rivendicare l'acquisto della proprietà in comunione, attenendo le dette circostanze al regime di vita dei coniugi e al relativo contributo economico per le esigenze familiari.





La ex moglie ricorre in Cassazione osservando che, pur potendosi sostenere che la costruzione della casa abitativa su suolo di esclusiva proprietà di uno dei coniugi non rientra nella comunione di cui all'art. 159 c.c., tuttavia l'ex marito aveva attribuito la proprietà di un mezzo della detta casa tramite dichiarazione resa in forma scritta in sede di ricorso per separazione, circostanza poi comprovata dal contegno processuale dell' ex marito (non essendo comparso all'interrogatorio formale deferito, ex artt. 116 e 232 c.p.c.).



La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando che, in ordine alla dimostrazione della dissimulazione della cointestazione ai coniugi del terreno su cui era stata costruita la casa abitativa, la Corte d'appello si è attenuta correttamente al principio già espresso dal Giudice di legittimità (da ultimo, Cassazione civile, sez. II, sentenza 19.02.2008, n° 4071) secondo cui la prova della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona in un contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, incontra non solo i limiti legali dell'ammissibilità della prova testimoniale (artt. 2721 e ss. c.c.) ma anche i più rigorosi limiti di cui all'art. 1414, II comma, c.c. (se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma) nonché dell'art. 2725 c.c. (Quando secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (smarrimento incolpevole del relativo documento). La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.).



Pertanto, trattandosi di prova della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare, la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale deferito non poteva supplire alla mancanza della prova scritta.





E' opportuno evidenziare peraltro che la ricorrente, come si è detto, aveva censurato anche la mancata considerazione, da parte della Corte d'appello, del ricorso per separazione, con il quale l'ex marito aveva riconosciuto alla ex moglie (in forma scritta) appunto il 50% della proprietà della casa abitativa, ma tale doglianza viene ritenuta inammissibile dalla Corte di Cassazione, non avendo osservato la ricorrente l'onere di riportare specificamente nel motivo di censura il contenuto del ricorso per separazione (ben potendo quest'ultimo contenere l'atto negoziale di trasferimento immobiliare a causa atipica, cfr. Tribunale Salerno, Sez. I, 4 luglio 2006, in Redazione Giuffrè, 2006; Cass. Civ., Sez. I, 12 aprile 2006, n. 8516 in Guida al Diritto, 2006), violando così il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.







(Altalex, 3 novembre 2009. Nota di Claudio Vantaggiato)







Dopo il rogito il condominio non può più chiedere spese

Il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile







Corte di cassazione, Sez. II Civ., Sentenza del 9/11/2009 n. 23686





In tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.

Dopo il rogito il condominio non può più chiedere spese

Il condominio non può chiedere le spese deliberate dopo il rogito notarile



Corte di cassazione, Sez. II Civ., Sentenza del 9/11/2009 n. 23686


In tema di condominio una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà dell’immobile di proprietà esclusiva, l’alienante perde la qualità di condomino e, poiché l’obbligo di pagamento degli oneri condominiali ex art. 1104 c.c. è collegato al rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, alla perdita di quella qualità, consegue che non possa essere chiesto né emesso nei suoi confronti il decreto ingiuntivo.

lunedì 9 novembre 2009

VARIE SU FINANZA & TRIBUTI









Normativa





Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 8/10/2009





Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009, dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009





Decreto Presidente Consiglio Ministri 30/9/2009





Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56





Giurisprudenza





Ordinanza Corte Costituzionale 6/11/2009 n. 284





Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome - Il complesso delle spese finali di ciascuna Regione ordinaria non può essere superiore per gli anni 2009, 2010 e 2011 al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente opportunamente corretto - Determinazione del complesso delle spese finali quale somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti - Sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti dallo Stato





Ordinanza Corte Costituzionale 6/11/2009 n. 291





Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista nullità delle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Art. 36, c. 4 ter, secondo periodo, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, legge di conversione 28/02/2008, n. 31





Interrogazione parlamentare 20/10/2009 n. 5-01970





IRAP - esenzione - applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona





Interrogazione parlamentare 20/10/2009 n. 5-01972





Tariffa di Igiene Ambientale - inapplicabilità dell'IVA - Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009





Corte di Cassazione Civile 16/10/2009 n. 21970





ICI - Base imponibile - rendita presunta - avviso di liquidazione o avviso di accertamento - procedura dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504





Corte di Cassazione Civile 14/10/2009 n. 21774





Imposta comunale sulla pubblicità - Tariffa speciale - applicazione se la strada è classificata in categoria speciale





Ordinanza Corte di Cassazione Civile 30/9/2009 n. 21026





Notificazione dell'avviso di accertamento - A mezzo posta





Prassi





Comunicato Ministero dell'interno 2/11/2009





Pagamento terza rata contributo ordinario 2009 per enti inadempienti - al 30 settembre 2009 - con la presentazione delle certificazioni di bilancio

VARIE SU FINANZA & TRIBUTI





Normativa


Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 8/10/2009


Anticipazione ai comuni interessati dagli eventi tellurici del 6 aprile 2009, dei tributi di spettanza sospesi per effetto dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009


Decreto Presidente Consiglio Ministri 30/9/2009


Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56


Giurisprudenza


Ordinanza Corte Costituzionale 6/11/2009 n. 284


Bilancio e contabilità pubblica - Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome - Il complesso delle spese finali di ciascuna Regione ordinaria non può essere superiore per gli anni 2009, 2010 e 2011 al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente opportunamente corretto - Determinazione del complesso delle spese finali quale somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle spese per la sanità e delle spese per la concessione di crediti - Sospensione del potere delle Regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti dallo Stato


Ordinanza Corte Costituzionale 6/11/2009 n. 291


Riscossione delle imposte - Ricorso avverso cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento - Nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e del procedimento di emissione e di notificazione della cartella di pagamento - Prevista nullità delle sole cartelle di pagamento emesse in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 - Art. 36, c. 4 ter, secondo periodo, del decreto legge 31/12/2007, n. 248, legge di conversione 28/02/2008, n. 31


Interrogazione parlamentare 20/10/2009 n. 5-01970


IRAP - esenzione - applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona


Interrogazione parlamentare 20/10/2009 n. 5-01972


Tariffa di Igiene Ambientale - inapplicabilità dell'IVA - Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009


Corte di Cassazione Civile 16/10/2009 n. 21970


ICI - Base imponibile - rendita presunta - avviso di liquidazione o avviso di accertamento - procedura dell'art. 11 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504


Corte di Cassazione Civile 14/10/2009 n. 21774


Imposta comunale sulla pubblicità - Tariffa speciale - applicazione se la strada è classificata in categoria speciale


Ordinanza Corte di Cassazione Civile 30/9/2009 n. 21026


Notificazione dell'avviso di accertamento - A mezzo posta


Prassi


Comunicato Ministero dell'interno 2/11/2009


Pagamento terza rata contributo ordinario 2009 per enti inadempienti - al 30 settembre 2009 - con la presentazione delle certificazioni di bilancio

mercoledì 4 novembre 2009

"Potere dello Scudo Fiscale .... vieni a me!": Ecco il nuovo modello

Scudo fiscale: disponibile il modello di dichiarazione aggiornato















Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, a seguito delle indicazioni del D.L. n. 103/2009 e per effetto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 43/2009.













Ecco le principali novità:













il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010);





rimpatrio e regolarizzazione possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate: in questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse;





il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito;





il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009 in una società costituita nello stesso Paese e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.





Si segnala che sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato la precedente versione del modello prima della pubblicazione del Provvedimento di cui sopra.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009















"Potere dello Scudo Fiscale .... vieni a me!": Ecco il nuovo modello

Scudo fiscale: disponibile il modello di dichiarazione aggiornato







Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha modificato il modello di dichiarazione riservata delle attività emerse e le relative istruzioni, a seguito delle indicazioni del D.L. n. 103/2009 e per effetto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 43/2009.






Ecco le principali novità:






il termine per le operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione è stato anticipato al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 15 aprile 2010);


rimpatrio e regolarizzazione possono ora essere effettuati anche dalle imprese controllate o collegate: in questo caso gli effetti del rimpatrio si producono in capo ai partecipanti, nei limiti degli importi delle attività emerse;


il rimpatrio può essere perfezionato in una data diversa dal 15 dicembre, nel caso in cui, per cause non imputabili al dichiarante, non sia possibile compiere le operazioni di rientro nel termine prestabilito;


il rientro delle attività patrimoniali si estende anche ai beni immobili tramite il cosiddetto "rimpatrio giuridico", consistente nel conferimento delle attività illegalmente detenute alla data del 5 agosto 2009 in una società costituita nello stesso Paese e, di conseguenza, nel rimpatrio delle partecipazioni.


Si segnala che sono fatti salvi gli effetti per i contribuenti che hanno utilizzato la precedente versione del modello prima della pubblicazione del Provvedimento di cui sopra.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009







Rimborsi pregressi IRAP del 10 %: EEvvai con i click ..... :-0

Click day per il rimborso IRAP: Provvedimento delle Entrate















Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine del click-day per il rimborso pregresso del 10% dell'IRAP con la seguente novità: viene introdotto un programma di trasmissione telematica del modello su base regionale. Le prime regioni interessate sono Molise, Basilicata e Calabria dal 17 novembre 2009 mentre l'ultima sarà la Lombardia l'11 dicembre 2009.













Il rimborso verrà effettuato prioritariamente in relazione alle richieste relative ai periodi più remoti e, per ogni periodo, secondo l'ordine cronologico di presentazione del modello di rimborso.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Rimborsi pregressi IRAP del 10 %: EEvvai con i click ..... :-0

Click day per il rimborso IRAP: Provvedimento delle Entrate







Con Provvedimento 28 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fissato il nuovo termine del click-day per il rimborso pregresso del 10% dell'IRAP con la seguente novità: viene introdotto un programma di trasmissione telematica del modello su base regionale. Le prime regioni interessate sono Molise, Basilicata e Calabria dal 17 novembre 2009 mentre l'ultima sarà la Lombardia l'11 dicembre 2009.






Il rimborso verrà effettuato prioritariamente in relazione alle richieste relative ai periodi più remoti e, per ogni periodo, secondo l'ordine cronologico di presentazione del modello di rimborso.














Fonte: www.seac.it


Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Studi di Settore: Contribuente .... Attento !!!!!

Studi di settore sufficienti: Sentenza CTR Roma















Con Sentenza n. 113/09, la Commissione territoriale regionale di Roma ha stabilito, in contrasto con l'orientamento recente della Corte di Cassazione, che l'accertamento da studi di settore è una forma di controllo idoneo e sufficiente a fondare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.













Gli studi di settore infatti, che si basano su tecniche statistiche derivanti da dati di comune esperienza, concretizzano una presunzione relativa, superabile da parte del contribuente solo attraverso la dimostrazione dell'infondatezza degli stessi mediante idonea prova contraria.





























Fonte: www.seac.it





Articolo pubblicato in data 30.10.2009

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...