Post

Ai fini della valida costituzione del condominio non servono particolari formalità

Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 29 maggio 2009, n. 416 Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità come il rilascio del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti, la nomina dell'amministratore, l'approvazione del regolamento o la determinazione delle quote millesimali, essendo tali attività solo strumenti alla gestione del condominio medesimo il quale nasce invece ipso iure nel momento in cui il proprietario di un immobile suscettibile di frazionamento, poiché diviso in piani o porzioni di piano, alieni a terzi la prima unità passibile di utilizzazione autonoma e separata.

Ai fini della valida costituzione del condominio non servono particolari formalità

Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 29 maggio 2009, n. 416 Ai fini della valida costituzione del condominio non è necessario che siano adempiute particolari formalità come il rilascio del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti, la nomina dell'amministratore, l'approvazione del regolamento o la determinazione delle quote millesimali, essendo tali attività solo strumenti alla gestione del condominio medesimo il quale nasce invece ipso iure nel momento in cui il proprietario di un immobile suscettibile di frazionamento, poiché diviso in piani o porzioni di piano, alieni a terzi la prima unità passibile di utilizzazione autonoma e separata.
Studi di settore, difesa allargata Data Pubblicazione 29/9/2009 Articolo tratto da: Italia Oggi I risultati dell'attività degli osservatori regionali e le conseguenze sul piano applicativo Indagini e provvedimenti locali arma in più per il contribuente Dalla lettura delle relazioni sull'attività svolta dagli osservatori regionali per gli studi di settore nell'anno 2008 nuova linfa per il contraddittorio. Sono molti infatti gli spunti e le problematiche che emergono e che possono essere prese in esame dai contribuenti e dai loro consulenti al fine di limitare le pretese del fisco. Anche quando i lavori svolti dall'osservatorio regionale non sono sfociati in un vero e proprio provvedimento che limita o sospende l'applicazione degli studi di settore per un certo periodo e per una certa zona del territorio della regione, il solo fatto che questo organismo abbia recepito e svolto indagini conoscitive su certi particolari fenomeni e criticità esistenti può costituire arg...
Studi di settore, difesa allargata Data Pubblicazione 29/9/2009 Articolo tratto da: Italia Oggi I risultati dell'attività degli osservatori regionali e le conseguenze sul piano applicativo Indagini e provvedimenti locali arma in più per il contribuente Dalla lettura delle relazioni sull'attività svolta dagli osservatori regionali per gli studi di settore nell'anno 2008 nuova linfa per il contraddittorio. Sono molti infatti gli spunti e le problematiche che emergono e che possono essere prese in esame dai contribuenti e dai loro consulenti al fine di limitare le pretese del fisco. Anche quando i lavori svolti dall'osservatorio regionale non sono sfociati in un vero e proprio provvedimento che limita o sospende l'applicazione degli studi di settore per un certo periodo e per una certa zona del territorio della regione, il solo fatto che questo organismo abbia recepito e svolto indagini conoscitive su certi particolari fenomeni e criticità esistenti può cos...
La tabella INAIL per l’attuale valutazione civilistica del danno biologico Tribunale Montepulciano, sentenza 19.06.2009 n° 149 ( Calogero Lo Giudice ) La causa, decisa dal Tribunale di Montepulciano il 19/6/2009 con la sentenza n.149/2009, desta anzitutto interesse per la ripartizione del  quantum  risarcitorio tra Inail e lavoratore infortunato, in seguito all’orientamento recentemente espresso dalle SS.UU. in tema di danno non patrimoniale (nn. 26972, 26973, 26974, 26975/2008) e in applicazione delle riconsiderate Tabelle milanesi per la liquidazione del danno derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla   perdita del rapporto parentale (Tabelle 2009). Nella specie, si trattava di decidere della pretesa risarcitoria di parte attrice e di quella surrogatoria dell’Inail, in relazione alle lesioni all’occhio sinistro subite dal lavoratore infortunato nell’incidente stradale avvenuto il 25/6/2002. Per il CTU – come si legge nella sentenza – l’attore, “  in ...
La tabella INAIL per l’attuale valutazione civilistica del danno biologico Tribunale Montepulciano, sentenza 19.06.2009 n° 149 ( Calogero Lo Giudice ) La causa, decisa dal Tribunale di Montepulciano il 19/6/2009 con la sentenza n.149/2009, desta anzitutto interesse per la ripartizione del  quantum  risarcitorio tra Inail e lavoratore infortunato, in seguito all’orientamento recentemente espresso dalle SS.UU. in tema di danno non patrimoniale (nn. 26972, 26973, 26974, 26975/2008) e in applicazione delle riconsiderate Tabelle milanesi per la liquidazione del danno derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla   perdita del rapporto parentale (Tabelle 2009). Nella specie, si trattava di decidere della pretesa risarcitoria di parte attrice e di quella surrogatoria dell’Inail, in relazione alle lesioni all’occhio sinistro subite dal lavoratore infortunato nell’incidente stradale avvenuto il 25/6/2002. Per il CTU – come si legge nella sentenza – l’attore, “ ...