Quando prende in consegna il veicolo, il conducente deve indicare sul foglio di registrazione la data, il suo nominativo, la targa, il chilometraggio indicato dal contachilometri prima dell’inizio del primo viaggio, il luogo dove si trova. Soprattutto se si trova all’estero deve controllare che l’apparecchio indichi l’ora legale del paese di immatricolazione del veicolo.
Dopo aver introdotto il foglio nel cronotachigrafo, il conducente deve azionare i dispositivi di commutazione a seconda che debba registrare i tempi di guida, gli altri tempi di lavoro, le interruzioni ed i periodi di riposo, ovvero i tempi di disponibilità.
Poiché il disco è legato al conducente e non al veicolo, nel caso di cambio del veicolo il conducente deve portare con sé il proprio disco e deve conservare sul mezzo che ha in consegna tutti i fogli della settimana in corso e l’ultimo foglio della settimana precedente o dell’ultima settimana in cui ha lavorato, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato. Se il cambio di veicolo avviene nel corso dell’utilizzazione di un foglio, il conducente deve riportare sul medesimo la targa del nuovo veicolo preso in consegna, la lettura del contachilometri del veicolo che lascia e quella del contachilometri del veicolo che prende in consegna, nonché l’ora del cambio del veicolo.
In caso di guasto del cronotachigrafo, il datore deve farlo riparare al più presto, se il ritorno in sede non può avvenire entro una settimana, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.
Durante il periodo del guasto, il conducente deve riportare le indicazioni dei diversi gruppi di tempi sul disco o su altro foglio da accludere al foglio di registrazione.
5. Quali sono gli obblighi e le responsabilità che fanno capo a datori e conducenti
Il datore deve organizzare il lavoro in modo tale che i conducenti si attengano alle regole relative ai tempi di guida e di riposo, egli deve equipaggiare i suoi veicoli di apparecchi di controllo conformi e in buon stato di funzionamento e tenere aggiornati i documenti di controllo manoscritti. Il datore deve consegnare ad ogni conducente un numero sufficiente di dischi nuovi conformi all’apparecchio e deve conservare i dischi per un periodo di un anno e darne copia ai conducenti se vengono richieste.
Gli autotrasportatori possono essere responsabili delle infrazioni commesse dai loro autisti dipendenti.
I conducenti[16] devono rispettare i tempi di guida e di riposo, devono assicurarsi del buon funzionamento dell’apparecchio di controllo, non devono in nessun caso né circolare con l’apparecchio aperto, né utilizzare più dischi per la stessa giornata, o dischi non adatti al modello installato sul veicolo, né sovrastampare il disco.
Se l’infrazione risulta di sola colpa del conducente, egli può essere l’unico responsabile.
I verbali di infrazione vengono comunicati alla Provincia settore Mobilità e Trasporti, Albo Autotrasporti, in particolare al Comitato Provinciale Albo il quale, considerato anche il precedente verbale, potrebbe decidere di comminare una sanzione, possibile "ammonizione" che non implicherebbe nessun procedimento se non quello di avere un "precedente" per eventuali future infrazioni. I casi i cui il Comitato Provinciale dell'Albo può comminare sanzioni sono diversi, tra i più gravi vanno annoverati: mancanza di requisiti morali, finanziari e professionali; violazione alle norme tariffarie; sovraccarico; violazione alle assicurazioni obbligatorie; violazione al contratto di lavoro dei dipendenti; violazione alle norme sul cronotachigrafo. Tali infrazioni possono essere rilevate direttamente dall'Albo e dagli organi di Polizia. La tipologia delle sanzioni: ammonimento, censura, sospensione da 1 a 6 mesi, radiazione dall'Albo.
6. Cosa si può sapere dalla lettura del disco, sanzioni irrogate e principio di solidarietà
Dal disco si rileva: l’orario di partenza del veicolo, l’ora di arrivo, i km percorsi (per differenza tra gli iniziali e terminali della giornata), la distanza percorsa (digramma interno), la velocità (diagramma esterno), le soste effettuate (linea continua sottile), i tempi di guida e di riposo, il luogo di partenza e quello di arrivo, il nome del conducente e la targa del veicolo
L’articolo 179 del Codice della strada, prevede una serie di violazioni che possono essere commesse nell’uso del cronotachigrafo e dischi. Le principali violazioni che vengono sanzionate riguardano: a) veicolo circolante senza cronotachigrafo; b) veicolo che circola con cronotachigrafo non rispondente alle caratteristiche previste; c) veicolo che circola con cronotachigrafo non funzionante; d) mancato inserimento nel cronotachigrafo del disco.
Per ciascuna di queste infrazioni è prevista una sanzione pecuniaria il cui importo viene raddoppiato nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.
Inoltre è prevista la sospensione della patente di guida da 15 giorni a tre mesi e la perdita di 10 punti sulla patente.
Nel caso sia stato accertato il mancato funzionamento del cronotachigrafo o la sua manomissione, viene disposto l’obbligo a regolare l’apparecchio entro un termine di 10 giorni.
Qualora il conducente e il titolare dell’autorizzazione o della licenza non siano la stessa persona, l’obbligo della regolarizzare lo strumento deve avvenire entro un congruo tempo.
Il titolare della licenza o dell’autorizzazione che nel corso di un anno incorre in tre violazioni relative alla manomissione del cronotachigrafo incorre nella sospensione dell’autorizzazione o della licenza relativa al veicolo interessato per il periodo di un anno.
Dovendo sintetizzare i comportamenti passibili di sanzione e semplificando al massimo, possiamo dire che vi sono sanzioni che riguardano la durata della guida, l’interruzione e i riposi (art. 174 C.d.s.). Dette violazioni possono essere a carico del conducente, a carico degli altri membri dell’equipaggio e altresì a carico dell’impresa.
- Guida giornaliera al massimo 9 ore, in sei giorni 54 ore (deroga 10 ore al giorno solo 2 volte alla settimana);
- Riposo settimanale di 45 ore dopo 6 periodi di guida da 9 ore ciascuno (12 periodi se trasporti internazionali);
- Guida massima di 90 ore in due settimane;
- Interruzione di 45 minuti ogni 4 ore e 30 minuti, i 45 minuti possono essere frazionati in 15 + 30 minuti all’interno delle 4.30;
- Riposo di 11 ore in 24 ore, se il periodo massimo di guida è 9 ore, dopo 9 ore occorrerà un riposo di 11 (minimo 10 ore solo 3 volte alla settimana);
- Se vi sono 2 conducenti il periodo di sosta del veicolo deve essere di 8 ore.
Analoghe violazioni possono essere riscontrate anche in veicoli non muniti di cronotachigrafo (art. 178 C.d.s.), anche in questo caso sono previste a carico del conducente e degli altri membri dell’equipaggio, nonché a carico dell’impresa.
Altre violazioni possono riguardare direttamente il cronotachigrafo (Art. 179 NCS e legge n. 727/1978) e possono essere sia a carico del conducente che dell’impresa sia per quelle collegate all’apparecchio che ai dischi.
La Circ. Ministero dell'interno 22 maggio 2001, n. M/2413/19 ribadisce il principio di solidarietà in funzione del quale conducente e proprietario del veicolo rispondono in solido delle eventuali violazioni amministrative riscontrate dagli organi di vigilanza.
Il vincolo di solidarietà nell'adempimento di un obbligo, in altri termini, ha una funzione di garanzia del "credito" in quanto ne rende più agevole la soddisfazione pratica e ne rafforza la possibilità di realizzazione. Al riguardo, anzi, la giurisprudenza ha ritenuto che l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è solo quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì anche quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 172 del 10 gennaio 1997).
In questo quadro, anche se il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione è sottoposto ad un'autonoma disciplina sanzionatoria, egli è tenuto a rispondere, in via solidale, anche della infrazione commessa dal conducente.
Né in questo caso, lo stesso proprietario, risulta più gravemente sanzionato, in quanto egli può esercitare il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione (art. 196, comma 4, del Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.)
7. Casi in cui si procede a segnalazione alla DPL provinciale da parte della Polizia stradale e casi di intervento diretto della DPL
Sono sanzionati direttamente dalla polizia stradale e comunicate alla DPL territoriale le seguenti violazioni: mancata esibizione dei dischi, superamento o mancata effettuazione del periodo massimo di guida giornaliero-settimanale, omissione delle prescritte pause, cronotachigrafo mancante, non omologato, non funzionante o alterato, omesso inserimento del foglio, messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o non omologato, mancata annotazione manuale delle attività di guida e di riposo con veicolo avente cronotachigrafo non funzionante, omissioni o irregolarità sui fogli di registrazione.
La sanzioni vengono applicate direttamente dalla DPL a seguito di controlli sull’impresa nei seguenti casi: mancata conservazione dei dischi cronotachigrafo/dati di almeno un anno dalla data di utilizzazione, mancata osservanza delle prescrizioni regolamentari sul lavoro.
È la stessa legge n. 727/1978, d’altra parte, che, dopo aver affidato agli organi di polizia stradale il compito di vigilare sull’applicazione della presente legge (art. 7, comma 1), stabilisce che i fogli di registrazione sono altresì soggetti al controllo dell’Ispettorato del lavoro.
La disposizione prevede uno spettro di elementi più vasto per le verifiche svolte dagli Ispettori del lavoro, in considerazione del periodo di guida preso in esame (normalmente più ampio rispetto a quello verificato su strada dagli organi di polizia) e della specifica finalità attribuita ai controlli nelle imprese, riferibile principalmente alle esigenze di tutela psicofisica dei lavoratori. Mentre infatti per i controlli su strada la norma (art. 4, Dm 12.7.1995) prevede che i controlli vengano effettuati dal personale di polizia stradale sui periodi di guida giornalieri (interruzioni di lavoro e periodi di riposo giornalieri) e sul corretto funzionamento dell’apparecchio di controllo, nel caso dei controlli nei locali delle imprese si stabilisce (art. 6) che, in aggiunta agli elementi già previsti dall’art. 5, l’organo di controllo verifichi anche i seguenti elementi: a) periodi di riposo settimanali e periodi di guida tra detti periodi di riposo; b) limitazione bisettimanale dei periodi di guida; c) compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri e settimanali; d) uso dei fogli di registrazione e/o organizzazione dei periodi di lavoro dei conducenti.
[1] Predisposte dal legislatore Comunitario attraverso i Regolamenti Cee nn. 3820 e 3821/1985.
[2] Cfr. M. Roccella - T.Treu, Diritto del lavoro della Comunità Europea, Cedam, Padova, 1992, p. 261, dove si sottolinea come tali norme in materia di orario di lavoro siano state adottate dalla Comunità nel settore dei trasporti su strada nell’ambito della politica comune dei trasporti prevista dal Trattato.
[3] Il Regolamento 3820/85 prevede le seguenti definizioni:
1) “trasporti su strada”: qualsiasi spostamento su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico di un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
2) “veicoli”: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi;
3) “conducente”: chiunque sia addetto alla guida di un veicolo anche per un breve periodo o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all’occorrenza guidare;
4) “settimana”: il periodo tra le ore 0,00 del lunedì e le ore 24 della domenica;
5) “riposo”:ogni periodo ininterrotto di almeno un’ora, durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
6) “peso massimo autorizzato”: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
7) “servizi regolari viaggiatori”: i trasporti nazionali ed internazionali effettuati con autobus.
[4] Il primo Regolamento comunitario organico in materia di tempi di guida risale al 1969 (Reg. n. 543/69/Cee), mentre il dispositivo di controllo viene istituito con il Regolamento n. 1463/70/Cee.
[5] Con l’eccezione dei veicoli utilizzati per servizi pubblici, emergenze o usi medici, di quelli che trasportano materiale per circhi, beni per uso privato, latte raccolto presso le fattorie ed infine dei veicoli sottoposti a prove su strada e dei carri attrezzati. Per il trasporto privato di rifiuti differenziati è obbligatorio l'utilizzo del cronotachigrafo, infatti solo i veicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (nettezza urbana) sono esenti da tale obbligo.
Qualora i veicoli siano classificati ad "uso speciale" non è obbligatorio il cronotachigrafo.
In sintesi le esenzioni previste dal Regolamento 3820/85 sono le seguenti:
1) veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso di rimorchi o semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
2) veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori che in base al loro tipo di costruzione possono trasportare nove persone al massimo, compreso il conducente;
3) veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 km;
4) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 km orari;
5) veicoli delle forze armate e della polizia, espurgo dei pozzi neri, nettezza urbana, e altri servizi di pubblica utilità;
6) veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie;
7) veicoli adibiti al trasporto non commerciale di beni per uso privato.
[6] Regolamento (CE) n. 2135/98 e regolamento (CE) n. 1360/2002.
[7] Circ. Min. interno 21 giugno 2006, n. 300/A/1/51124/111/20/3.
[8] In attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE.
[9] Regolamento n. 543/69/Cee (G.U.C.E. n. L 77 del 29 marzo 1969); Accordo Europeo 1° luglio 1970 (Aets); Regolamento del 20 luglio 1970, n. 1463/70/Cee; Direttiva Consiglio Ue n. 98/76/Ce; Regolamento n. 2828/77/Cee; Regolamento n. 2829/77/Cee (G.U.C.E. n. L 334 del 24 dicembre 1977); Regolamento del 20 dicembre 1985 n. 3820/85/Cee (G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985); Regolamento del 20 dicembre 1985 n. 3821/85/Cee (G.U.C.E. n. L 370 del 31 dicembre 1985); Direttiva Consiglio Ue del 23 novembre 1988, n. 88/599/Cee (G.U.C.E. n. L 13 del 13 febbraio 1989); Regolamento del 24 settembre 1998, n. 2135/98/Ce (G.U.C.E. n. L 274 del 9 ottobre 1998); Regolamento del 13 giugno 2002, n. 1360/2002/Ce; Direttiva Consiglio Ue 2002/15/Ce (G.U.C.E. n. L 80 del 23 marzo 2002); Regolamento n. 432/2004/Ce; Regolamento del 15 marzo 2006, n. 561/2006 (G.U.C.E. n. L 102 del 11 aprile 2006).
[10] Legge n. 298/1974; Legge 6 marzo 1976, n. 112, di ratifica dell’accordo Europea 1° lulgio 1970 (G.U. 17 aprile 1976, n. 102); Legge 13 novembre 1978, n. 727 (G.U. 23 novembre 1978, n. 328); Legge n. 24 novembre 1981, n. 689; Dl 6 febbraio 1987, n. 16, conv. in legge 30 marzo 1987, n. 132; Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (G.U. 18 maggio 1992, n. 114);
Decreto ministeriale 4 gennaio 1995 (G.U. 9 gennaio 1995, n. 6); Decreto interministeriale 12 luglio 1995 (G.U. n. 262 del 9 novembre 1995); Decreto ministeriale 20 dicembre 1996 (G.U. 28 dicembre 1996, n. 303); Decreto ministeriale 22 dicembre 1998 (G.U. 28 dicembre 1998, n. 301); Decreto ministeriale 29 dicembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303); Dlgs n. 395/2000; Decreto ministeriale 24 dicembre 2002 (G.U. 30 dicembre 2002, n. 304); Dlgs n. 66/2003; Dl 27 giugno 2003, n. 151, conv. in legge 1° agosto 2003, n. 241; Decreto ministeriale 22 dicembre 2004 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305); Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2006 (G.U. 12 aprile 2006).
[11] Circolare Ministero del lavoro 15 maggio 1995, n. 57; Circolare Ministero del lavoro 9 febbraio 1996, n. 11; Lettera circolare Ministero del lavoro 18 marzo 1999, prot. n. VII/II/226/B13; Circolare Ministero dell’interno 30 dicembre 2004, n. 300.
[12] Corte di Giustizia Ce, sez. I, 28 settembre 2000, n. 193; Corte di Giustizia Ce, sez. V, 18 gennaio 2001, n. 297; Corte di Cassazione, civ. sez. I, n. 13364/2003; Corte di Cassazione, civ. sez. i, n. 17779/2003.
[13] In ogni caso dischi del cronotachigrafo vanno conservati sul veicolo per i primi 8 giorni e in azienda per un anno. La normativa, oltre all'art.179 del C.d.S., è il regolamento del consiglio delle Comunità Europee n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985, G.U.C.E. n. L370 del 31.12.85.
[14] L'art.179.2.4 del Testo Unico, cita testualmente: "l'impresa è tenuta a conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per almeno un anno". In caso di impossibilità di esibire i dischi ricorre la violazione dell'art. 19 della Legge 727/78, che prevede una sanzione amministrativa pari a Euro 40,95 per ogni giorno mancante di ciascun veicolo.
[15] Cass. Civile sentenza n. 17073 del 3 Agosto 2007.
[16] Età minima dei conducenti addetti ai trasporti: 1) trasporto di merci con veicoli di peso massimo autorizzato inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti; 2) per tutti gli altri veicoli, 21 anni compiuti; 3) conducenti di veicoli per il trasporto di viaggiatori 21 anni compiuti.
Pubblicato su filodiritto il 12.03.10