Randagismo, Comune, responsabilità, sussistenza, precisazioni
Giudice di Pace Fasano, sentenza 07.01.2010 n° 2
Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, in materia di prevenzione del randagismo, che ha attribuito all’Asl territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. (1)
(1) Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 dicembre 2005, n. 27001 e Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8137.
(Fonte: Massimario.it - 3/2010. Si ringrazia Ottavio Carparelli)
Giudice di Pace di Fasano
Sentenza 7 gennaio 2010, n. 2
(G.P.: Dott. Avv. Giovanni Quaranta)
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Fasano (BR)
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Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 1455 dell’anno 2007
TRA
- C. S., elettivamente domiciliata in Fasano alla via C. Alberto n. 6, c/o lo studio dell’avv. Oronzo DE LEONARDIS, che la rappresenta e difende;
PARTE ATTRICE
CONTRO
- A.S.L. BR – Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del suo legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Piccinni n.33, c/o lo studio dell’avv. Luigi DI LEO, che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
NONCHE’
- Comune di Fasano (Br), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Fasano, P.zza Ciaia, Palazzo Municipale; rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio CARPARELLI, dirigente dell’Avvocatura Comunale;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e, pertanto, si deve accogliere.
Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva della convenuta: infatti, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass. N. 8137/2009).
La Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto con la legge n. 281/1991 (“legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”), ha approvato la L.R. n. 12/1995 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, laddove con l’art. 6 si dispone che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”, da ricoverarsi, una volta catturati, presso canili per i quali, l’art. 6 prevede che “I Comuni … provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani …”.
Trattandosi, nella fattispecie, di lesioni provocate da un cane randagio, direttamente ricollegabili ad una condotta omissiva di chi era obbligato al recupero (cioè all’ASL succeduta alle USL ex d.lgs. n. 502/92) e dovendosi escludere, come si vedrà, una responsabilità del Comune, anche per omessa custodia di detto cane nell’esistente canile, ne consegue, come prima detto, la esclusiva legittimazione passiva della convenuta.
Quanto al merito:
Premesso che ex art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e che ex art. 115 c.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione la prove proposte dalle parti, parte attrice ha fornito valida prova sulla esclusiva responsabilità della convenuta.
E’ risultato certo che in data 25/06/2007 alle ore 15,00 circa l’attrice, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore condotto da Sacco Lucio, la via Appia di Torre Canne, veniva morsa al piede sinistro da un cane randagio, che le provocava lesioni, per le quali ora chiede un risarcimento di € 1.018,00 oltre interessi e spese.
Tanto è risultato provato a mezzo del teste Sacco, il quale, ha confermato la dinamica del fatto, come dedotto in citazione, senza contraddizioni od incongruenze, in mancanza di prova contraria, aggiungendo di avere accompagnato l’attrice in Ospedale a mezzo di un veicolo di un suo conoscente.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il piede indicato come morso, nel Referto medico, è il sinistro e non il destro, per cui, alcuna contraddizione c’è con quanto riferito dall’attrice in sede di interrogatorio formale.
Inoltre, quest’ultima coerentemente afferma di aver visto il cane senza collare mentre transitava sul ciclomotore, prima di perdere i sensi, che detto cane rincorreva, essendo stata, quindi, in grado di scorgerlo chiaramente, come, del resto, risulta avere dichiarato il Sacco.
Le ferite al piede dell’attrice, rilevate al Pronto Soccorso, come da referto in atti, sono state rilevate, sia pure come esiti cicatriziali, dal C.T.U. dott. Giuseppe Maggi, il quale, le ha ritenute compatibili con l’evento traumatico da morso di cane.
Il cane risulta descritto dal teste come “di media altezza, pelo di media lunghezza, di colore bianco con macchie marroncine ed era privo di collare. Ricordo di non avere mai visto nessuno dar da mangiare al suddetto cane. Ricordo di avere visto detto cane sempre solo …”, e ciò in chiara corrispondenza con quanto dichiarato dall’attrice “Non sono in grado di dire di chi fosse il cane, ma ricordo di averli visto altre volte, … sempre solo e senza collare, non ho mai visto nessuno che gli desse da mangiare”.
Pertanto, mentre parte attrice, in ottemperanza al 1° comma dell’art. 2697 cod. civ., ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio assunto, e cioè che il cane appariva randagio, senza collare e senza padrone, la convenuta, ai sensi del 2° comma, non ha provato la esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi che assume, e cioè, ad es. che detto cane un padrone lo avesse, o lo avesse avuto (in tali casi dovendone rispondere quest’ultimo ex art. 2052 cod. civ.), al contrario, è emersa la condotta omissiva dell’ASL, eziologicamente collegata all’evento dannoso de qua, consistente nel non aver provveduto autonomamente, come possibile nell’anno 2006 (cfr. deposizione Pinto), ad azioni concretamente finalizzate alla prevenzione del randagismo, e , quindi, alla cattura di quel cane, che pure da diversi giorni risultava aggirarsi nella zona di via Appia a Torre Canne.
Alla stregua di tali emergenze deve, quindi, affermarsi la responsabilità della convenuta ASL, dovendosi escludere la responsabilità della regione, stante l’emanazione della cit. L.R. n. 12/95.
Deve, tuttavia, dichiararsi la infondatezza della chiamata in causa, da parte della convenuta, del Comune di Fasano: infatti, in presenza della legge regionale anzidetta con la quale è stata affidata all’ASL territorialmente competente, in particolare ai suoi servizi veterinari, la lotta al randagismo, sarà la sola ASL stessa a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi (cfr. in tal senso Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009).
A maggior ragione, in considerazione del fatto che il Comune di Fasano ha predisposto e mantenuto funzionale il canile fin dal marzo 2001, come riferito dai testi Carrieri e Virgilio, così come previsto dal cit. art. 6 della legge regionale n. 12/95, adempiendo, in tal maniera, all’obbligo impostogli in materia, ed escludendo, così, una responsabilità solidale con l’ASL (cfr. Cass. n. 10638/2002).
Gli Ermellini hanno infatti disposto con la predetta sent. n. 8137/2009 in un caso analogo, che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.
Non rileva a giustificare una responsabilità del Comune il richiamo all’art. 2 della L.R. n. 26/2006, in base al quale “Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”, stante l’evidente incongruenza e apoditticità della norma, in cui il riferimento agli eventuali danni non risulta provenire da una univoca fonte legislativa di responsabilità dei Comuni, in materia.
Ed inoltre, anche perché il periodo che contiene detto art. 2 fa riferimento soltanto ad attività demandate alle ASL, e poiché queste ultime risultano avere una configurazione giuridica autonoma, non essendo considerate più strutture operative dei Comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per la erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, risulta reciso il cordone ombelicale fra Comuni ed USL prima esistente, con la conseguente ultroneità dell’inciso normativo ora detto.
Quanto ai danni fisici, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta al dr. Maggi ha chiarito a questo giudice l’esatta entità delle lesioni subite dalla ricorrente: l’Ausiliare, infatti, ritenendo compatibile con l’occorso sinistro la “FLC piede sinistro da morso di cane”, ha valutato il protrarsi della conseguente malattia per gg. 8 di invalidità totale, di gg. 24 di invalidità parziale al 50%.
Non essendoci motivi per disattendere tali conclusioni, il giudicante le fa proprie, così determinando il relativo danno risarcibile, comprensivo dell’aumento del 30% della invalidità temporanea, per danno morale, come più avanti si dirà:
- I.T.T. di gg. 8 x € 42,48 + 30% = € 442,00
- I.T.P. 50% di gg. 24 x € 21,24 + 30% = € 663,00
per un totale, quindi, di € 1.105,00 da contenersi entro il limite della domanda, pari ad € 1.018,00.
- Quanto al dedotto danno morale:
le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Quindi, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all’idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, come affermato da ben 4 pronunce gemelle delle SS.UU. (26972–26973–26974-26975 dell’11/11/08 le quali si riportano espressamente alle precedenti n. 8827/2003– 8828/2003), che può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente qualificati.
In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente psichica, in quanto “Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” (26972/08)
Poiché la lesione è in re ipsa , ne discende che incombe al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza.
In particolare le sentenze gemelle, pur avendo ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l’integrale risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva.
D’altronde nel senso della reviviscenza della categoria del danno morale, sia pure nella sua anzidetta accezione, depone la sentenza successiva della S.C. n. 29191 del 12/12/2008, secondo cui: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, …deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”.
La recente sentenza n. 479 del 13/01/2009 ha ribadito sostanzialmente tale assunto, affermando che il danno morale deve essere risarcito come danno non patrimoniale, secondo equità circostanziata in relazione alla gravità del danno cagionato.
Valorizzando, pertanto, anche la componente di sofferenza del pregiudizio biologico, è d’uopo maggiorare del 30% gli importi relativi a quest’ultimo danno temporaneo.
Inoltre, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore…sono dovuti interessi e rivalutazione…” (Cass. 5234/2006).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice di pace di Fasano, in persona del dr. Giovanni Quaranta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. S. nei confronti della ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, così provvede:
DICHIARA il sinistro per cui è causa verificato per responsabilità e colpa ascrivibili esclusivamente alla ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nel contempo dichiarando il difetto di legittimazione passiva del chiamato Comune di Fasano;
CONDANNA per l’effetto, l’ ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi al pagamento in favore di C. S. della somma di €. 1.018,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
CONDANNA, inoltre, l’ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore di C. S., liquidate nella complessiva somma di €. 1.590,00 di cui €.600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti ed €. 290,00 per borsuali e c.t.u., oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.
CONDANNA, inoltre, ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate nella complessiva somma di €. 1300,00 di cui €. 600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti, oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.
Così deciso in Fasano addì 31/12/2009
Il Giudice di Pace
(dr. Giovanni Quaranta)
Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2010.
Il Cancelliere B3
(Agnese D’Arienzo)