lunedì 9 febbraio 2009

Ancora sull'anatocismo: onere della prova e determinatezza del credito

Anatocismo, onere probatorio ed indeterminatezza del credito bancario
Tribunale Catania, sez. IV civile, sentenza 01.06.2008

Banca - anatocismo - onere probatorio - indeterminatezza del credito bancario [TU n. 385/1993]
In forza del disposto, di cui all’art. 119 TU n. 385/1993, la banca può sì ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto, ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori, ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.
In mancanza di documentazione bancaria probatoria, il credito della banca resta indeterminato sia nell'an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca.
Una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione; giacché, solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale, nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca; mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto (depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284 c.c. e le valute contabili).

(Fonte: Altalex Massimario 5/2009. Massima a cura di Rosanna Cafaro)
Tribunale di Catania
Sezione IV Civile
Sentenza 1 giugno 2008 n. 2795
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Benedetto Paternò Raddusa, Giudice della Quarta Sezione civile,
ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr 11039/03 R.G. avente ad oggetto
condannatorio
promossa da
….. spa,
in persona del legale rappresentante pro tempore
con la difesa degli avvocati Rosanna Cafaro e Nunzio Santi Di Paola
Attrice
CONTRO
Unicredit Banca D'Impresa spa ,
in persona del legale rappresentante pro tempore ,
con la difesa dell'avvocato Nino Giannitto
Convenuta e chiamante
E nei confronti di
……….
e ………………
con la difesa degli avvocati Rosanna Cafaro e Nunzio Santi Di Paola
Terzi chiamati
All'udienza del 13/11/07 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale e la causa veniva spedita a sentenza previo decorso del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17/11/03 la …. spa conveniva in giudizio la Unicredit Banca D'Impresa spa all'uopo evidenziando : di essere titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca convenuta; che in virtù del detto contratto la convenuta aveva ottenuto il pagamento di interessi debitori in misura superiore a quella di legge in violazione del disposto di cui all'art 1284 c.c., in assenza di una precisa determinazione scritta in tal senso, all'uopo avvalendosi illegittimamente del riferimento agli usi su piazza e provvedendo, altresì , alla capitalizzazione trimestrale dei detti accessori , in contrasto al disposto di cui all'art 1283 c.c.; ancora che il contratto prevedeva l'applicazione della ed valuta d'uso, previsione anch'essa viziata da indeterminatezza oltre che della commissione di massimo scoperto , anche qui in assenza di apposita previsione contrattuale; infine, che risultavano superati i tassi soglia di cui alla legge 108/96. In conseguenza di siffatte invalidità parziali deduceva, quindi che andava rivisitato il saldo del rapporto in questione e condannata la convenuta al pagamento del saldo attivo emerso in esito a siffatta rivisitazione quale restituzione delle somme versate in eccedenza lungo il corso del rapporto.
Iscritta la causa a ruolo si costituiva la banca convenuta che contestava, in fatto e diritto, le ragioni poste a fondamento della domanda negando la sussistenza della invalidità parziali addotte dall'attore; deduceva per contro la presenza di un saldo debitore relativo al conto in oggetto per complessivi euro 860.870,31 oltre interessi.
Instava, quindi, in riconvenzionale per la condanna dell'importo portato dal saldo del conto maggiorato degli interessi ai danni della attrice oltre che dei fideiussori …. e … nei cui confronti chiedeva ex art 269 c.p.c. di estendere il contraddittorio.
Autorizzata la chiamata, e notificata la relativa citazione si costituivano i fideiussori … e …. che concludevano per la reiezione della richiesta di condanna articolata nei loro confronti.
Acquisita la documentazione in atti, nel corso del giudizio veniva disposta una Ctu.
Indi sulle risultanze della detta relazione e sulle conclusioni delle parti, la causa veniva spedita a Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della …. spa è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini meglio precisati da qui a poco; la domanda della convenuta ai danni della attrice in riconvenzionale e dei chiamati va rigettata integralmente.
Giova segnalare, in punto di fatto, come costituisca un dato incontroverso quello in forza al quale il rapporto di conto che oggi occupa il Tribunale è stato stipulato dalla …. spa con la banca convenuta ben prima della data del 2/11/1993, momento - cui risale il primo degli estratti conto allegati in giudizio. Più precisamente, l'attrice - in citazione e nella consulenza di parte allegata - afferma che il rapporto ebbe a sorgere qualche anno prima del 1992 senza che siffatta circostanza sia stata mai
oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. Del resto e peraltro, nell'elaborato tecnico di parte convenuta si fa riferimento (senza per la verità riportare poi i singoli dati contabili probabilmente per non essere più la banca in possesso dei relativi estratti in linea capitale e scalari) al 16/12/90 quale momento di decorrenza del rapporto.
Sempre in fatto va altresì evidenziato che non risulta allegata la lettera contratto relativa al rapporto in esame senza che ciò abbia tuttavia influito sulla validità in se del rapporto, trattandosi di contratto, per quanto sopra evidenziato, stipulato prima della entrata in vigore della legge 154/92, momento dal quale è sorto l'obbligo di forma scritta imposto ex lege (peraltro sanzionato a pena di nullità rilevabile dal solo cliente).
Infine, la difesa della convenuta ha allegato in atti due lettere, sottoscritte per adesione dalla correntista , risalenti , rispettivamente, al 28 Ottobre 1999 ed al 19 aprile 2001, in seno alle quali risulta stabilito per iscritto il saggio di interesse debitore convenzionale diretto a regolamentare il conto in esame.
La attrice, nel fondare la propria richiesta diretta alla rivisitazione della movimentazione del conto, ha dedotto tutta una serie di nullità parziali o comunque di applicazioni non riscontrate sul piano dell'accordo negoziale, accertate solo in parte in esito al processo in esame.
E, così, quanto al saggio degli interessi debitori, ha lamentato la violazione del tasso soglia via via previsto a far data dalla entrata in vigore della legge 108/96; ma è tuttavia noto che, a parere di questo Tribunale, la citata disposizione legislativa deve ritenersi non retroattiva e quindi non applicabile ai contratti, come quello di specie, precedenti alla vigenza della stessa alla luce di quanto precisato dalla legge di interpretazione autentica nr 24/01.
Sempre con riferimento agli interessi debitori parte attrice lamenta, stavolta fondatamente, la applicazione, lungo il corso del rapporto, di interessi in misura superiore al saggio di legge; ancora, afferma, che in via di prassi i medesimi accessori venivano capitalizzati trimestralmente; infine lamenta la applicazione di cms e di valute differenti da quelle legate alla data contabile delle rispettive operazioni in mancanza di apposite previsioni negoziali in tal senso.
Poco da dire sulla prima contestazione, atteso che la applicazione di un saggio di interesse debitore, diverso e maggiore rispetto a quello di legge prevede, ex art. 1284 c.c., la apposita convenzione scritta in tal senso assunta dalle parti . E nella specie, in mancanza del contratto, quantomeno sino alla lettera sopra citata dell'ottobre 1999, non poteva essere applicato al rapporto altro saggio di interesse diverso da quello di legge con conseguente sostituzione automatica.
Parimenti, non si poteva procedere alla capitalizzazione degli accessori in questione per non incorrere nel divieto di anatocismo di cui all'art 1283 c.c. avuto riguardo a quanto ormai affermato, in via consolidata, dalla giurisprudenza sul tema della Corte regolatrice ( in ordine alla quale basta rifarsi a Cass. SS. UU. 21095/04 ).
Infine , in assenza di apposita previsione negoziale in tal senso, non potevano essere computate le CMS (quantomeno, come per gli interessi, sino alla lettera dell'ottobre 1999) né considerate valute diverse da quelle della contabile riferibile a ciascuna operazione.
Alla luce di siffatte situazioni occorreva quindi, sulla base della documentazione in atti, procedere, tramite apposita indagine tecnica, ad una rivisitazione della movimentazione del conto operata sostituendo al saggio di interesse debitore quello via via applicato lungo il corso del rapporto sino al primo momento di determinazione scritta; omettendo di operare la capitalizzazione dei medesimi accessori e di computare le CMS e di applicare valute diverse da quelle di cui alla contabile. E cosi facendo si é pervenuti ad un saldo finale del conto avente un segno negativo, perché a debito del correntista per euro 872.208,38 (si guardi la relazione del CTU all'uopo acquisita).
Siffatto risultato processuale, se per un verso paralizza definitivamente la pretesa della attrice diretta ad ottenere, in esito alla rivisitazione del conto, il pagamento del saldo in eccedenza all'uopo riscontrato (assorbendo in se, peraltro, ogni ulteriore approfondimento motivato dalle contestazioni di parte convenuta), per altro verso non può essere utilizzato al fine di fondare la statuizione di condanna invocata dalla convenuta a danno della correntista e dei fideiussori.
Si è detto che per pervenire ad una esatta determinazione del saldo finale del conto corrente che occupa è stato necessario procedere ad una rielaborazione della movimentazione del rapporto emendandola delle situazioni di invalidità riscontrate.
Ed é di tutta evidenza che siffatta ricostruzione contabile trovava un imprescindibile momento di riscontro probatorio negli estratti di movimentazione del conto, giacché solo attraverso una rivisitazione dei risultati aritmetici del conto può correttamente pervenirsi alla individuazione del saldo, positivo o negativo, del rapporto siccome rideterminato in nome delle regole correttive imposte oggi dall'intervento giudiziale .
Nella specie, malgrado la stipula del rapporto che occupa risalga, per quanto già osservato, verosimilmente al dicembre del 1990, risultano tuttavia allegati estratti a far data dal 2 novembre 1993 rimanendo per contro probatoriamente scoperto il periodo relativo alla movimentazione tra la data di accensione del rapporto e quella del 1 novembre 1993 (quasi un triennio).
Ora, ad opinione del decidente
l'accoglimento della domanda di condanna articolata dalla banca presuppone la positiva allegazione di tutti gli elementi probatori utili alla dimostrazione degli elementi costitutivi della relativa pretesa;
nella specie, in esito alle accertate invalidità negoziali e alla riscontrata necessità di procedere ad una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione, giacché solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto ( depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284cc e le valute contabili);
l'esigenza di una integrale e continuativa ricostruzione dei saldi secondo le regole correttive sopra segnalate e quindi l'allegazione, a cura ed onere della banca, di tutti gli estratti riepilogativi, dall'inizio alla fine del rapporto, non sembra intaccata dal disposto di cui all'art 119 TU 385/93 in forza del quale la banca può si ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.
In coerenza a quanto sopra esposto deve pervenirsi alla reiezione anche della domanda di condanna articolata dalla banca. E' infatti evidente che l’indagine tecnica realizzata dal Ctu, caduta su un arco temporale che non coincide con il periodo di integrale svolgimento del rapporto perviene ad un risultato, il saldo passivo del conto così come indicato in relazione, che non può ritenersi appagante ai fini dell'accoglimento della relativa pretesa giacché prende le mosse da un punto di partenza (il saldo ricavabile dal primo degli estratti conto allegati, peraltro a debito per la considerevole cifra di £. 230.772.407) che non trova alcun conforto documentale proprio perché mancano gli altri (e preesistenti) estratti riepilogativi che ne costituiscono illogico presupposto.
Ne viene che il credito della banca, resta indeterminato sia nell'an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca (attrice in riconvenzionale) si da provocare la reiezione della relativa domanda in parte qua siccome articolata ai danni della correntista e dei chiamati.
Concludendo, la domanda della società attrice va accolta limitatamente alla sola declaratoria delle invalidità parziali del rapporto di conto riscontrate nel corso del giudizio e, per altro verso, rigettata quanto alla richiesta di condanna articolata ai danni della convenuta sul presupposto di siffatte invalidità avuto riguardo al fatto che l'indagine espletata, pur con i limiti di attendibilità già sopra segnalati, ha comunque portato ad un risultato debitorio per la correntista.
La domanda della convenuta, articolata in riconvenzionale ai danni della attrice e dei chiamati va rigettata, perchè non adeguatamente supportata sul piano probatorio.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, quelle di consulenza, liquidate come in istruttoria, vengono definitivamente poste a carico di entrambe i contraddittori in solido tra loro.

P.Q.M.
il Dott. Benedetto Paternò Raddusa, Giudice della IV sezione civile del Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, in parziale accoglimento della domanda articolata dalla … spa, dichiara la nullità del contratto di conto corrente stipulato tra l'attrice e la convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa siccome individuato in motivazione per violazione del disposto di cui agli artt 1284 c.c. ( sino alla data del 28/10/99) e 1283 c.c. e per il resto rigetta
• la domanda di condanna articolata dalla …. spa ai danni della convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa
• la domanda di condanna formulata dalla convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa ai danni della attrice …. spa e dei chiamati … e ….
Compensa tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente a carico delle stesse ed in solido tra loro le spese di consulenza.
Così deciso in Catania il 23 maggio 2008.
Depositato in segreteria il 1 giugno 2008.

Ancora sull'anatocismo: onere della prova e determinatezza del credito

Anatocismo, onere probatorio ed indeterminatezza del credito bancario
Tribunale Catania, sez. IV civile, sentenza 01.06.2008

Banca - anatocismo - onere probatorio - indeterminatezza del credito bancario [TU n. 385/1993]
In forza del disposto, di cui all’art. 119 TU n. 385/1993, la banca può sì ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto, ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori, ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.
In mancanza di documentazione bancaria probatoria, il credito della banca resta indeterminato sia nell'an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca.
Una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione; giacché, solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale, nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca; mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto (depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284 c.c. e le valute contabili).

(Fonte: Altalex Massimario 5/2009. Massima a cura di Rosanna Cafaro)
Tribunale di Catania
Sezione IV Civile
Sentenza 1 giugno 2008 n. 2795
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Benedetto Paternò Raddusa, Giudice della Quarta Sezione civile,
ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr 11039/03 R.G. avente ad oggetto
condannatorio
promossa da
….. spa,
in persona del legale rappresentante pro tempore
con la difesa degli avvocati Rosanna Cafaro e Nunzio Santi Di Paola
Attrice
CONTRO
Unicredit Banca D'Impresa spa ,
in persona del legale rappresentante pro tempore ,
con la difesa dell'avvocato Nino Giannitto
Convenuta e chiamante
E nei confronti di
……….
e ………………
con la difesa degli avvocati Rosanna Cafaro e Nunzio Santi Di Paola
Terzi chiamati
All'udienza del 13/11/07 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale e la causa veniva spedita a sentenza previo decorso del termine per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17/11/03 la …. spa conveniva in giudizio la Unicredit Banca D'Impresa spa all'uopo evidenziando : di essere titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca convenuta; che in virtù del detto contratto la convenuta aveva ottenuto il pagamento di interessi debitori in misura superiore a quella di legge in violazione del disposto di cui all'art 1284 c.c., in assenza di una precisa determinazione scritta in tal senso, all'uopo avvalendosi illegittimamente del riferimento agli usi su piazza e provvedendo, altresì , alla capitalizzazione trimestrale dei detti accessori , in contrasto al disposto di cui all'art 1283 c.c.; ancora che il contratto prevedeva l'applicazione della ed valuta d'uso, previsione anch'essa viziata da indeterminatezza oltre che della commissione di massimo scoperto , anche qui in assenza di apposita previsione contrattuale; infine, che risultavano superati i tassi soglia di cui alla legge 108/96. In conseguenza di siffatte invalidità parziali deduceva, quindi che andava rivisitato il saldo del rapporto in questione e condannata la convenuta al pagamento del saldo attivo emerso in esito a siffatta rivisitazione quale restituzione delle somme versate in eccedenza lungo il corso del rapporto.
Iscritta la causa a ruolo si costituiva la banca convenuta che contestava, in fatto e diritto, le ragioni poste a fondamento della domanda negando la sussistenza della invalidità parziali addotte dall'attore; deduceva per contro la presenza di un saldo debitore relativo al conto in oggetto per complessivi euro 860.870,31 oltre interessi.
Instava, quindi, in riconvenzionale per la condanna dell'importo portato dal saldo del conto maggiorato degli interessi ai danni della attrice oltre che dei fideiussori …. e … nei cui confronti chiedeva ex art 269 c.p.c. di estendere il contraddittorio.
Autorizzata la chiamata, e notificata la relativa citazione si costituivano i fideiussori … e …. che concludevano per la reiezione della richiesta di condanna articolata nei loro confronti.
Acquisita la documentazione in atti, nel corso del giudizio veniva disposta una Ctu.
Indi sulle risultanze della detta relazione e sulle conclusioni delle parti, la causa veniva spedita a Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della …. spa è solo parzialmente fondata e va accolta nei termini meglio precisati da qui a poco; la domanda della convenuta ai danni della attrice in riconvenzionale e dei chiamati va rigettata integralmente.
Giova segnalare, in punto di fatto, come costituisca un dato incontroverso quello in forza al quale il rapporto di conto che oggi occupa il Tribunale è stato stipulato dalla …. spa con la banca convenuta ben prima della data del 2/11/1993, momento - cui risale il primo degli estratti conto allegati in giudizio. Più precisamente, l'attrice - in citazione e nella consulenza di parte allegata - afferma che il rapporto ebbe a sorgere qualche anno prima del 1992 senza che siffatta circostanza sia stata mai
oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. Del resto e peraltro, nell'elaborato tecnico di parte convenuta si fa riferimento (senza per la verità riportare poi i singoli dati contabili probabilmente per non essere più la banca in possesso dei relativi estratti in linea capitale e scalari) al 16/12/90 quale momento di decorrenza del rapporto.
Sempre in fatto va altresì evidenziato che non risulta allegata la lettera contratto relativa al rapporto in esame senza che ciò abbia tuttavia influito sulla validità in se del rapporto, trattandosi di contratto, per quanto sopra evidenziato, stipulato prima della entrata in vigore della legge 154/92, momento dal quale è sorto l'obbligo di forma scritta imposto ex lege (peraltro sanzionato a pena di nullità rilevabile dal solo cliente).
Infine, la difesa della convenuta ha allegato in atti due lettere, sottoscritte per adesione dalla correntista , risalenti , rispettivamente, al 28 Ottobre 1999 ed al 19 aprile 2001, in seno alle quali risulta stabilito per iscritto il saggio di interesse debitore convenzionale diretto a regolamentare il conto in esame.
La attrice, nel fondare la propria richiesta diretta alla rivisitazione della movimentazione del conto, ha dedotto tutta una serie di nullità parziali o comunque di applicazioni non riscontrate sul piano dell'accordo negoziale, accertate solo in parte in esito al processo in esame.
E, così, quanto al saggio degli interessi debitori, ha lamentato la violazione del tasso soglia via via previsto a far data dalla entrata in vigore della legge 108/96; ma è tuttavia noto che, a parere di questo Tribunale, la citata disposizione legislativa deve ritenersi non retroattiva e quindi non applicabile ai contratti, come quello di specie, precedenti alla vigenza della stessa alla luce di quanto precisato dalla legge di interpretazione autentica nr 24/01.
Sempre con riferimento agli interessi debitori parte attrice lamenta, stavolta fondatamente, la applicazione, lungo il corso del rapporto, di interessi in misura superiore al saggio di legge; ancora, afferma, che in via di prassi i medesimi accessori venivano capitalizzati trimestralmente; infine lamenta la applicazione di cms e di valute differenti da quelle legate alla data contabile delle rispettive operazioni in mancanza di apposite previsioni negoziali in tal senso.
Poco da dire sulla prima contestazione, atteso che la applicazione di un saggio di interesse debitore, diverso e maggiore rispetto a quello di legge prevede, ex art. 1284 c.c., la apposita convenzione scritta in tal senso assunta dalle parti . E nella specie, in mancanza del contratto, quantomeno sino alla lettera sopra citata dell'ottobre 1999, non poteva essere applicato al rapporto altro saggio di interesse diverso da quello di legge con conseguente sostituzione automatica.
Parimenti, non si poteva procedere alla capitalizzazione degli accessori in questione per non incorrere nel divieto di anatocismo di cui all'art 1283 c.c. avuto riguardo a quanto ormai affermato, in via consolidata, dalla giurisprudenza sul tema della Corte regolatrice ( in ordine alla quale basta rifarsi a Cass. SS. UU. 21095/04 ).
Infine , in assenza di apposita previsione negoziale in tal senso, non potevano essere computate le CMS (quantomeno, come per gli interessi, sino alla lettera dell'ottobre 1999) né considerate valute diverse da quelle della contabile riferibile a ciascuna operazione.
Alla luce di siffatte situazioni occorreva quindi, sulla base della documentazione in atti, procedere, tramite apposita indagine tecnica, ad una rivisitazione della movimentazione del conto operata sostituendo al saggio di interesse debitore quello via via applicato lungo il corso del rapporto sino al primo momento di determinazione scritta; omettendo di operare la capitalizzazione dei medesimi accessori e di computare le CMS e di applicare valute diverse da quelle di cui alla contabile. E cosi facendo si é pervenuti ad un saldo finale del conto avente un segno negativo, perché a debito del correntista per euro 872.208,38 (si guardi la relazione del CTU all'uopo acquisita).
Siffatto risultato processuale, se per un verso paralizza definitivamente la pretesa della attrice diretta ad ottenere, in esito alla rivisitazione del conto, il pagamento del saldo in eccedenza all'uopo riscontrato (assorbendo in se, peraltro, ogni ulteriore approfondimento motivato dalle contestazioni di parte convenuta), per altro verso non può essere utilizzato al fine di fondare la statuizione di condanna invocata dalla convenuta a danno della correntista e dei fideiussori.
Si è detto che per pervenire ad una esatta determinazione del saldo finale del conto corrente che occupa è stato necessario procedere ad una rielaborazione della movimentazione del rapporto emendandola delle situazioni di invalidità riscontrate.
Ed é di tutta evidenza che siffatta ricostruzione contabile trovava un imprescindibile momento di riscontro probatorio negli estratti di movimentazione del conto, giacché solo attraverso una rivisitazione dei risultati aritmetici del conto può correttamente pervenirsi alla individuazione del saldo, positivo o negativo, del rapporto siccome rideterminato in nome delle regole correttive imposte oggi dall'intervento giudiziale .
Nella specie, malgrado la stipula del rapporto che occupa risalga, per quanto già osservato, verosimilmente al dicembre del 1990, risultano tuttavia allegati estratti a far data dal 2 novembre 1993 rimanendo per contro probatoriamente scoperto il periodo relativo alla movimentazione tra la data di accensione del rapporto e quella del 1 novembre 1993 (quasi un triennio).
Ora, ad opinione del decidente
l'accoglimento della domanda di condanna articolata dalla banca presuppone la positiva allegazione di tutti gli elementi probatori utili alla dimostrazione degli elementi costitutivi della relativa pretesa;
nella specie, in esito alle accertate invalidità negoziali e alla riscontrata necessità di procedere ad una rideterminazione del saldo finale del conto, acquisisce, proprio al fine della dimostrazione dei momenti costitutivi della pretesa, una fondamentale importanza l'allegazione di tutti gli estratti riepilogativi del conto, dalla apertura alla definizione, giacché solo attraverso una compiuta ed integrale rivalutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può coerentemente pervenirsi all'accertamento dell'ipotetico saldo debitorio finale nel quale si concreta la domanda di adempimento della banca mentre, per converso, la parziale allegazione degli estratti impedisce una corretta ricostruzione dei rapporti di dare e avere cristallizzati in conto ( depurati della capitalizzazione e delle cms e computati con la sostituzione automatica di cui all'art 1284cc e le valute contabili);
l'esigenza di una integrale e continuativa ricostruzione dei saldi secondo le regole correttive sopra segnalate e quindi l'allegazione, a cura ed onere della banca, di tutti gli estratti riepilogativi, dall'inizio alla fine del rapporto, non sembra intaccata dal disposto di cui all'art 119 TU 385/93 in forza del quale la banca può si ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta.
In coerenza a quanto sopra esposto deve pervenirsi alla reiezione anche della domanda di condanna articolata dalla banca. E' infatti evidente che l’indagine tecnica realizzata dal Ctu, caduta su un arco temporale che non coincide con il periodo di integrale svolgimento del rapporto perviene ad un risultato, il saldo passivo del conto così come indicato in relazione, che non può ritenersi appagante ai fini dell'accoglimento della relativa pretesa giacché prende le mosse da un punto di partenza (il saldo ricavabile dal primo degli estratti conto allegati, peraltro a debito per la considerevole cifra di £. 230.772.407) che non trova alcun conforto documentale proprio perché mancano gli altri (e preesistenti) estratti riepilogativi che ne costituiscono illogico presupposto.
Ne viene che il credito della banca, resta indeterminato sia nell'an (giacché nulla esclude che la rideterminazione dei saldi secondo le correzioni imposte dalla presente statuizione volta che si prendano le mosse dalla data di instaurazione del rapporto, possa portare anche ad un azzeramento del debito se non addirittura ad invertire il segno del rapporto) che soprattutto nel quantum per un fatto processualmente ascrivibile alla banca (attrice in riconvenzionale) si da provocare la reiezione della relativa domanda in parte qua siccome articolata ai danni della correntista e dei chiamati.
Concludendo, la domanda della società attrice va accolta limitatamente alla sola declaratoria delle invalidità parziali del rapporto di conto riscontrate nel corso del giudizio e, per altro verso, rigettata quanto alla richiesta di condanna articolata ai danni della convenuta sul presupposto di siffatte invalidità avuto riguardo al fatto che l'indagine espletata, pur con i limiti di attendibilità già sopra segnalati, ha comunque portato ad un risultato debitorio per la correntista.
La domanda della convenuta, articolata in riconvenzionale ai danni della attrice e dei chiamati va rigettata, perchè non adeguatamente supportata sul piano probatorio.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, quelle di consulenza, liquidate come in istruttoria, vengono definitivamente poste a carico di entrambe i contraddittori in solido tra loro.

P.Q.M.
il Dott. Benedetto Paternò Raddusa, Giudice della IV sezione civile del Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore istanza, in parziale accoglimento della domanda articolata dalla … spa, dichiara la nullità del contratto di conto corrente stipulato tra l'attrice e la convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa siccome individuato in motivazione per violazione del disposto di cui agli artt 1284 c.c. ( sino alla data del 28/10/99) e 1283 c.c. e per il resto rigetta
• la domanda di condanna articolata dalla …. spa ai danni della convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa
• la domanda di condanna formulata dalla convenuta Unicredit Banca D'Impresa spa ai danni della attrice …. spa e dei chiamati … e ….
Compensa tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente a carico delle stesse ed in solido tra loro le spese di consulenza.
Così deciso in Catania il 23 maggio 2008.
Depositato in segreteria il 1 giugno 2008.

Illegittimià degli incarici conferiti al dipendente con procedura interna con criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni

Appalti pubblici, incarichi di progettazione e direzione dei lavori, consulenti esterni
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 22.10.2008 n° 5175

Appalti pubblici - incarichi di progettazione e direzione dei lavori - consulenti esterni - dipendenti ufficio tecnico del Comune - procedure di affidamento - criteri di remunerazione - differente regime [art. 17, L. 109/1994]

In tema di appalti pubblici, gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori possono essere conferiti dalle stazioni appaltanti sia a dipendenti sia a professionisti esterni, secondo un regime diverso quanto ai meccanismi di affidamento e di remunerazione.
Ne deriva l'illegittimita dell'incarico conferito al dipendente con procedura di affidamento interna, ma secondo i criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni.
(Fonte: Altalex Massimario 41/2008. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto e nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 1 luglio - 22 ottobre 2008, n. 5175
(Presidente Varrone - Relatore Atzeni)

Sul seguente ricorso in appello n. 7271/2003, proposto dal Comune di Force in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici e Sergio Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 38controil Ministero dei Lavori Pubblici in persona del Ministro in carica e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Servizio Ispettivo, Settore Vigilanza, Accertamenti, Ispezioni, Area Geografica Marche e Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliatiper l’annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo per le Marche n. 203/2003 in data 31 marzo 2003, resa inter partes;Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv.to Del Vecchio e l’avv.to dello Stato Greco;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per le Marche il Comune di Force in persona del Sindaco in carica impugnava la delibera n. 149 in data 29/5/2002 con la quale il Consiglio dell’Autorità per i Lavori Pubblici, interessata dall’esposto di alcuni consiglieri di minoranza del predetto Comune, aveva accertato profili di illegittimità nell’affidamento di incarichi di progettazione e di direzioni di lavori ad un libero professionista, responsabile del procedimento legato al Comune da rapporto di lavoro autonomo assimilabile nella sostanza a quello di dipendente (collaborazione coordinata e continuativa) ed affermato che la stessa Amministrazione non aveva operato in conformità alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del D.P.R. 554/1999 con riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza nelle procedure di selezione dei soggetti esterni, censurando pertanto il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme in materia di affidamento di servizi di ingegneria.Lamentava:1. - Violazione della seconda preposizione del primo periodo del 6° comma dell’art. 4 della legge n. 109/94 e succ. mod. in riferimento al contenuto della determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 a cura dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativa alla “individuazione della nozione di «chiunque vi abbia interesse» per le richieste di ispezione”;violazione dell’art. 3 e dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in riferimento al contenuto della ridetta determinazione dell’Autorità n. 11/99 per difetto di legittimazione attiva in capo ad “alcuni consiglieri di minoranza” che hanno richiesto l’intervento ispettivo ed in riferimento alla violazione degli artt. 42, 43, 44, 48 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché per difetto assoluto di interesse e di motivazione della richiesta;violazione dell’art. 4, comma 4° della legge n. 109/94 in riferimento alla violazione dell’art. 1 della stessa legge per incompetenza dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ad interventi che esulano dalle materie per le quali l’organo è stato creato nonché per scopi diversi da quelli per i quali esso organo è stato demandato ad apprestare tutela;eccesso di potere sotto più profili (del difetto di motivazione, della carenza dei presupposti della falsa rappresentazione della realtà, dell’ingiustizia manifesta);2. - violazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in riferimento alla violazione dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e della circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. 448; eccesso di potere sotto più profili.Chiedeva quindi l’annullamento della deliberazione impugnata unitamente ove occorra, agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, la relazione redatta dal Servizio Ispettivo e l’atto di regolazione in data 8 novembre 1999.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per le Marche respingeva il ricorso.Avverso la predetta sentenza insorge il Comune di Force in persona del Sindaco in carica, chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.In data 3 luglio 2008 è stato depositato il dispositivo (n. 523/2008: respinge).
Diritto
1. L’appello è infondato.Il Comune, odierno appellante, a suo tempo ha conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, un incarico per l’espletamento di prestazioni di natura tecnica ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolgendo le mansioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale; l’incarico, per sua natura a termine, è stato più volte prorogato.Il Comune ha poi affidato allo stesso architetto, di solito congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.Alcuni consiglieri di minoranza di quel Comune hanno segnalato i fatti appena riassunti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.Quest’ultima ha aperto istruttoria ai sensi dell’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha accertato l’illegittimità dell’operato del Comune per violazione delle norme in materia di conferimento di servizi di ingegneria ed architettura con particolare riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza da garantire nella selezione dei soggetti esterni, censurando il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme relative, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti.Il suddetto provvedimento è stato impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo per le Marche, che ha respinto il ricorso, e la questione viene ora portata all’attenzione della Sezione.La difesa erariale sostiene l’inammissibilità del gravame negando il contenuto provvedimentale degli atti impugnati.La questione - riguardo alla quale appaiono condivisibili le osservazioni dei primi giudici - può essere assorbita, in quanto le ragioni dell’appellante sono infondate nel merito.2. Il Comune appellante sostiene in primo luogo che l’Autorità con propria determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 ha stabilito che costituisce utile presupposto per avviare le proprie istruttorie la segnalazione di soggetti titolari di interesse ad intervenire.Siffatto interesse non potrebbe essere riconosciuto in capo ai consiglieri comunali di minoranza, che agiscono sulla base del proprio interesse politico ad opporsi all’operato dell’amministrazione per il cui il procedimento di cui si discute sarebbe stato iniziato senza un valido presupposto.La tesi non può essere condivisa.L’Autorità in base all’art. 4, quarto comma lett. a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, aveva il compito di vigilare affinché fosse assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici e sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagine campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei medesimi.Lo svolgimento dei suddetti compiti costituiva per l’Autorità un obbligo, non una mera facoltà.L’adempimento del suddetto obbligo non era, evidentemente, condizionato dall’iniziativa di terzi, per cui palesemente l’Autorità era legittimata ad agire d’ufficio.L’assunto è rafforzato dall’art. 4, sesto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, giustamente richiamato dai primi giudici, il quale espressamente stabilisce che l’Autorità esercita i propri poteri ispettivi anche sulla base della segnalazione di chiunque vi abbia interesse, in tal modo evidenziando che tali segnalazioni costituiscono solo uno dei possibili atti d’impulso.Osserva, quindi, il collegio che la determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 costituisce lo strumento in base al quale l’Autorità seleziona le segnalazioni ricevute, individuando quelle alle quali attribuire maggiore credibilità; non può peraltro costituire lo strumento mediante il quale l’Autorità possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi.Il riferimento all’interesse del quale deve essere portatore l’autore della segnalazione non può quindi essere inteso nei termini stretti nei quali l’interesse legittima la proposizione di ricorsi alla giurisdizione amministrativa, costituendo un semplice strumento di valutazione preventiva della serietà della segnalazione stessaOsserva, inoltre, il collegio che l’esigenza di razionalizzazione che ha ispirato la determinazione di cui ora si tratta recede di fronte all’obbligo, dell’Autorità, di assolvere i propri obblighi.Di conseguenza l’Autorità di fronte ad una segnalazione seria e circostanziata deve intervenire, nell’assolvimento della sua missione istituzionale, anche se la stessa proviene da soggetto il cui interesse nella vicenda debba essere accertato.3. Il Comune appellante obietta peraltro che la vicenda esula dall’ambito dei poteri dell’Autorità, in quanto non avente direttamente ad oggetto lavori pubblici ma un incarico conferito ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.Tale ricostruzione non è esatta.Il problema evidenziato nella presente fattispecie è costituito dalla possibilità di conferire a collaboratore incaricato ai sensi del richiamato art. 110 incarichi libero professionali, nonché del regime eventualmente applicabile.Potrebbe essere affermato che i poteri dell’Autorità attengono all’affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici, mentre non comprendono le problematiche relative all’affidamento ed esecuzione degli incarichi di progettazione e direzione lavori, ma tale prospettazione non sarebbe condivisibile.Invero, anche il momento della progettazione e della direzione dei lavori attiene all’economicità dei lavori pubblici, ed i meccanismi di assegnazione dei relativi incarichi soggiacciono agli stessi principi che presiedono all’assegnazione dei contratti di appalto, per cui giustamente l’Autorità ha ritenuto li ha ricompresi nel proprio ambito di cognizione.4. Infine, l’appellante contesta l’esattezza dei rilievi formulati dall’Autorità.La tesi non può essere condivisa.In base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti potevano affidare gli incarichi di cui si tratta (oltre che con alcuni sistemi che ora interessano) a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione.Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.Gli incarichi interni vengono affidati qualora venga riscontrata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 17, quarto comma, della legge 109, più volte citata, e sono retribuiti secondo la disciplina di cui all’art. 18.Nel caso di specie il Comune appellante ha affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura.Il Comune ha quindi confuso i due regimi, giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.Il Comune nega che l’incaricato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possa essere assoggettato al regime proprio dei dipendenti, ed afferma che comunque tale valutazione non rientra nei compiti dell’Autorità.Quest’ultima osservazione deve essere disattesa in quanto l’Autorità ha delibato la configurazione del rapporto intercorrente fra il professionista di cui ora si discute ed il Comune come presupposto incidentale delle proprie valutazioni in ordine all’attività di gestione dei lavori pubblici.Nel merito, l’osservazione dell’Autorità deve essere condivisa.Nel caso di specie il Comune appellante ha conferito al professionista di cui si discute l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, e quindi lo ha incardinato nell’ambito della propria struttura, attribuendogli i compiti, le responsabilità ed i poteri propri di tale collocazione.Giustamente quindi l’Autorità ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del suddetto professionista deve avvenire nel rispetto della normativa dettata per l’affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti.Il Comune, come già sottolineato, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalità riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.La suddetta confusione di procedimenti ha quindi portato a conferire incarichi esterni sulla base di un mero intuitus personae.Le osservazioni dell’Autorità devono, pertanto, essere condivise.5. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell’appellata, di spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Illegittimià degli incarici conferiti al dipendente con procedura interna con criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni

Appalti pubblici, incarichi di progettazione e direzione dei lavori, consulenti esterni
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 22.10.2008 n° 5175

Appalti pubblici - incarichi di progettazione e direzione dei lavori - consulenti esterni - dipendenti ufficio tecnico del Comune - procedure di affidamento - criteri di remunerazione - differente regime [art. 17, L. 109/1994]

In tema di appalti pubblici, gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori possono essere conferiti dalle stazioni appaltanti sia a dipendenti sia a professionisti esterni, secondo un regime diverso quanto ai meccanismi di affidamento e di remunerazione.
Ne deriva l'illegittimita dell'incarico conferito al dipendente con procedura di affidamento interna, ma secondo i criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni.
(Fonte: Altalex Massimario 41/2008. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto e nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 1 luglio - 22 ottobre 2008, n. 5175
(Presidente Varrone - Relatore Atzeni)

Sul seguente ricorso in appello n. 7271/2003, proposto dal Comune di Force in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici e Sergio Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 38controil Ministero dei Lavori Pubblici in persona del Ministro in carica e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Servizio Ispettivo, Settore Vigilanza, Accertamenti, Ispezioni, Area Geografica Marche e Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliatiper l’annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo per le Marche n. 203/2003 in data 31 marzo 2003, resa inter partes;Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv.to Del Vecchio e l’avv.to dello Stato Greco;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per le Marche il Comune di Force in persona del Sindaco in carica impugnava la delibera n. 149 in data 29/5/2002 con la quale il Consiglio dell’Autorità per i Lavori Pubblici, interessata dall’esposto di alcuni consiglieri di minoranza del predetto Comune, aveva accertato profili di illegittimità nell’affidamento di incarichi di progettazione e di direzioni di lavori ad un libero professionista, responsabile del procedimento legato al Comune da rapporto di lavoro autonomo assimilabile nella sostanza a quello di dipendente (collaborazione coordinata e continuativa) ed affermato che la stessa Amministrazione non aveva operato in conformità alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del D.P.R. 554/1999 con riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza nelle procedure di selezione dei soggetti esterni, censurando pertanto il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme in materia di affidamento di servizi di ingegneria.Lamentava:1. - Violazione della seconda preposizione del primo periodo del 6° comma dell’art. 4 della legge n. 109/94 e succ. mod. in riferimento al contenuto della determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 a cura dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativa alla “individuazione della nozione di «chiunque vi abbia interesse» per le richieste di ispezione”;violazione dell’art. 3 e dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in riferimento al contenuto della ridetta determinazione dell’Autorità n. 11/99 per difetto di legittimazione attiva in capo ad “alcuni consiglieri di minoranza” che hanno richiesto l’intervento ispettivo ed in riferimento alla violazione degli artt. 42, 43, 44, 48 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché per difetto assoluto di interesse e di motivazione della richiesta;violazione dell’art. 4, comma 4° della legge n. 109/94 in riferimento alla violazione dell’art. 1 della stessa legge per incompetenza dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ad interventi che esulano dalle materie per le quali l’organo è stato creato nonché per scopi diversi da quelli per i quali esso organo è stato demandato ad apprestare tutela;eccesso di potere sotto più profili (del difetto di motivazione, della carenza dei presupposti della falsa rappresentazione della realtà, dell’ingiustizia manifesta);2. - violazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in riferimento alla violazione dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e della circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. 448; eccesso di potere sotto più profili.Chiedeva quindi l’annullamento della deliberazione impugnata unitamente ove occorra, agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, la relazione redatta dal Servizio Ispettivo e l’atto di regolazione in data 8 novembre 1999.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per le Marche respingeva il ricorso.Avverso la predetta sentenza insorge il Comune di Force in persona del Sindaco in carica, chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.In data 3 luglio 2008 è stato depositato il dispositivo (n. 523/2008: respinge).
Diritto
1. L’appello è infondato.Il Comune, odierno appellante, a suo tempo ha conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, un incarico per l’espletamento di prestazioni di natura tecnica ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolgendo le mansioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale; l’incarico, per sua natura a termine, è stato più volte prorogato.Il Comune ha poi affidato allo stesso architetto, di solito congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.Alcuni consiglieri di minoranza di quel Comune hanno segnalato i fatti appena riassunti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.Quest’ultima ha aperto istruttoria ai sensi dell’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha accertato l’illegittimità dell’operato del Comune per violazione delle norme in materia di conferimento di servizi di ingegneria ed architettura con particolare riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza da garantire nella selezione dei soggetti esterni, censurando il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme relative, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti.Il suddetto provvedimento è stato impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo per le Marche, che ha respinto il ricorso, e la questione viene ora portata all’attenzione della Sezione.La difesa erariale sostiene l’inammissibilità del gravame negando il contenuto provvedimentale degli atti impugnati.La questione - riguardo alla quale appaiono condivisibili le osservazioni dei primi giudici - può essere assorbita, in quanto le ragioni dell’appellante sono infondate nel merito.2. Il Comune appellante sostiene in primo luogo che l’Autorità con propria determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 ha stabilito che costituisce utile presupposto per avviare le proprie istruttorie la segnalazione di soggetti titolari di interesse ad intervenire.Siffatto interesse non potrebbe essere riconosciuto in capo ai consiglieri comunali di minoranza, che agiscono sulla base del proprio interesse politico ad opporsi all’operato dell’amministrazione per il cui il procedimento di cui si discute sarebbe stato iniziato senza un valido presupposto.La tesi non può essere condivisa.L’Autorità in base all’art. 4, quarto comma lett. a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, aveva il compito di vigilare affinché fosse assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici e sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagine campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei medesimi.Lo svolgimento dei suddetti compiti costituiva per l’Autorità un obbligo, non una mera facoltà.L’adempimento del suddetto obbligo non era, evidentemente, condizionato dall’iniziativa di terzi, per cui palesemente l’Autorità era legittimata ad agire d’ufficio.L’assunto è rafforzato dall’art. 4, sesto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, giustamente richiamato dai primi giudici, il quale espressamente stabilisce che l’Autorità esercita i propri poteri ispettivi anche sulla base della segnalazione di chiunque vi abbia interesse, in tal modo evidenziando che tali segnalazioni costituiscono solo uno dei possibili atti d’impulso.Osserva, quindi, il collegio che la determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 costituisce lo strumento in base al quale l’Autorità seleziona le segnalazioni ricevute, individuando quelle alle quali attribuire maggiore credibilità; non può peraltro costituire lo strumento mediante il quale l’Autorità possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi.Il riferimento all’interesse del quale deve essere portatore l’autore della segnalazione non può quindi essere inteso nei termini stretti nei quali l’interesse legittima la proposizione di ricorsi alla giurisdizione amministrativa, costituendo un semplice strumento di valutazione preventiva della serietà della segnalazione stessaOsserva, inoltre, il collegio che l’esigenza di razionalizzazione che ha ispirato la determinazione di cui ora si tratta recede di fronte all’obbligo, dell’Autorità, di assolvere i propri obblighi.Di conseguenza l’Autorità di fronte ad una segnalazione seria e circostanziata deve intervenire, nell’assolvimento della sua missione istituzionale, anche se la stessa proviene da soggetto il cui interesse nella vicenda debba essere accertato.3. Il Comune appellante obietta peraltro che la vicenda esula dall’ambito dei poteri dell’Autorità, in quanto non avente direttamente ad oggetto lavori pubblici ma un incarico conferito ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.Tale ricostruzione non è esatta.Il problema evidenziato nella presente fattispecie è costituito dalla possibilità di conferire a collaboratore incaricato ai sensi del richiamato art. 110 incarichi libero professionali, nonché del regime eventualmente applicabile.Potrebbe essere affermato che i poteri dell’Autorità attengono all’affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici, mentre non comprendono le problematiche relative all’affidamento ed esecuzione degli incarichi di progettazione e direzione lavori, ma tale prospettazione non sarebbe condivisibile.Invero, anche il momento della progettazione e della direzione dei lavori attiene all’economicità dei lavori pubblici, ed i meccanismi di assegnazione dei relativi incarichi soggiacciono agli stessi principi che presiedono all’assegnazione dei contratti di appalto, per cui giustamente l’Autorità ha ritenuto li ha ricompresi nel proprio ambito di cognizione.4. Infine, l’appellante contesta l’esattezza dei rilievi formulati dall’Autorità.La tesi non può essere condivisa.In base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti potevano affidare gli incarichi di cui si tratta (oltre che con alcuni sistemi che ora interessano) a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione.Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.Gli incarichi interni vengono affidati qualora venga riscontrata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 17, quarto comma, della legge 109, più volte citata, e sono retribuiti secondo la disciplina di cui all’art. 18.Nel caso di specie il Comune appellante ha affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura.Il Comune ha quindi confuso i due regimi, giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.Il Comune nega che l’incaricato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possa essere assoggettato al regime proprio dei dipendenti, ed afferma che comunque tale valutazione non rientra nei compiti dell’Autorità.Quest’ultima osservazione deve essere disattesa in quanto l’Autorità ha delibato la configurazione del rapporto intercorrente fra il professionista di cui ora si discute ed il Comune come presupposto incidentale delle proprie valutazioni in ordine all’attività di gestione dei lavori pubblici.Nel merito, l’osservazione dell’Autorità deve essere condivisa.Nel caso di specie il Comune appellante ha conferito al professionista di cui si discute l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, e quindi lo ha incardinato nell’ambito della propria struttura, attribuendogli i compiti, le responsabilità ed i poteri propri di tale collocazione.Giustamente quindi l’Autorità ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del suddetto professionista deve avvenire nel rispetto della normativa dettata per l’affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti.Il Comune, come già sottolineato, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalità riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.La suddetta confusione di procedimenti ha quindi portato a conferire incarichi esterni sulla base di un mero intuitus personae.Le osservazioni dell’Autorità devono, pertanto, essere condivise.5. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell’appellata, di spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

giovedì 5 febbraio 2009

Colpa in vigilando, casus fortuitus et causalis nexus

Cassazione civile sez. III 30 ottobre 2008 n. 26051 - (884)

Condominio,risarcimento danni,parti comuni,allagamento,immobili,civile

Fonte del testo e della sintesi: avv. Gallucci, http://www.civile.it/condominio

"Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. "

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(…), in persona del legale rappresentante pro tempore (…), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato (…), giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell'amministratore pro tempore C.A., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio
dell'avvocato (…), difeso dagli avvocati (…), giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2466/04 della Corte d'Appello di NAPOLI,
quarta sezione civile, emessa il 9/07/04, depositata il 21/07/04,
R.G. 1294/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Con atto di citazione notificato nell'aprile 1991 la (…) s.p.a.
conveniva in giudizio il condominio di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che gli allagamenti non erano dovuti a sua incuria o colpa, bensì alla cattiva realizzazione della rete fognaria proprio da parte della Ice Snei. Chiedeva di conseguenza la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli per azione temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 agosto 2001, rigettava la domanda di parte attrice condannandola alle spese processuali.
Proponeva appello la soccombente deducendo la mancata contestazione, nei termini di legge, dei difetti nella costruzione della rete fognaria; la errata valutazione delle cause degli allagamenti, la mancata considerazione del comportamento omissivo del condominio, l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi a seguito del rifacimento della condotta fognaria di proprietà del comune, l'ampiezza del lasso di tempo trascorso dall'epoca della realizzazione delle fogne condominiali, i risultati della consulenza di parte, la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.. Aggiungeva l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto di quale fosse il sistema di costruzione delle fogne al momento della loro realizzazione e che, nella liquidazione delle spese del giudizio, non aveva preso in considerazione la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La Ice Snei chiedeva perciò di accogliere la sua domanda proposta in primo grado, previo eventuale rinnovo della C.t.u..
Il Condominio chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la (…) al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.
Proponeva ricorso per cassazione la (…).
Resisteva con controricorso il Condominio di (OMISSIS).
Con l'unico motivo del ricorso la (…) s.p.a. denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1667, 1669, 2051 e 2697 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5".
Illustrando il motivo la ricorrente afferma che la Corte di merito, pur avendo correttamente sussunto la fattispecie concreta nell'ambito della norma di cui all'art. 2051 c.c., la ha poi erroneamente interpretata non considerando: a) che il dovere di custodia dell'immobile grava sullo stesso Condominio, quale ente di gestione della proprietà condominiale; b) che non possono essere equiparati caso fortuito e fatto del danneggiato.
Come ha più volte affermato questa Corte, prosegue parte ricorrente, il dovere di custodire, vigilare e mantenerne il controllo sulla cosa in modo da impedire che essa arrechi danni ai terzi incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico cosa stessa; e tale soggetto può vincere la presunzione di colpa a suo carico solo dimostrando che 1 ' evento dannoso sia derivato da caso fortuito; il fatto del terzo acquista efficacia di fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. solo quando nella determinazione dell'evento dannoso risulti dotato di impulso causale autonomo rispetto alla sfera d'azione del custode e si presenti per il custode stesso imprevedibile ed inevitabile. Il condominio, prosegue la (…), pur essendo a conoscenza dei dedotti difetti delle fogne, non ha mai fatto nulla per eliminarli ed ha così violato gli obblighi di custodia, manutenzione e riparazione degli elementi potenzialmente dannosi verso i terzi che gli derivavano dal rapporto con l'immobile.
In senso contrario la Corte distrettuale, considerato che gli allagamenti si verificarono nonostante il Condominio avesse provveduto nel corso degli anni a frequenti espurghi della fogna, è giunta alla conclusione che fu la cattiva realizzazione dell'impianto da parte della società costruttrice a causare i ripetuti inconvenienti: altrimenti, precisa la Corte, l'eliminazione dell'intasamento occasionale mediante l'espurgo avrebbe ripristinato il regolare funzionamento, dell'impianto stesso. Nessuna "rottura" della fogna addebitabile al custode è stata dunque dimostrata in corso causa, nè rilevata dai due C.T.U. che si sono susseguiti nell'esaminare i luoghi e le cause dei danni lamentati.
Gli argomenti della Corte distrettuale sono convincenti. Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno è perciò lo stesso condominio che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorchè tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile 2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507). La responsabilità del condominio nei confronti del terzo non esclude però che il custode possa rivalersi nei confronti del costruttore (Cass., 2^, 25 marzo 1991, n. 3209; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236;
Cass, 20 agosto 2003, n. 12219).
In questo processo il costruttore ha agito nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dei guasti all'impianto fognario. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata il condominio, in quanto custode dell'impianto, deve essere considerato responsabile di tali danni e tale sua responsabilità verso i terzi non può essere esclusa dalla pur accertata responsabilità del costruttore. Il costruttore non è però un terzo qualsiasi bensì il soggetto contro il quale il condominio ha diritto di rivalersi.
La (…) nell'atto di citazione chiedeva "condannarsi esso Condominio al risarcimento dei danni" in suo favore. Considerato che il costruttore è responsabile nei confronti del Condominio, il ricorso del ricorrente non può che essere respinto.
Va peraltro osservato che il condominio ha adempiuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalità tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti (Cass., 13 gennaio 1982, n. 182).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008

Colpa in vigilando, casus fortuitus et causalis nexus

Cassazione civile sez. III 30 ottobre 2008 n. 26051 - (884)

Condominio,risarcimento danni,parti comuni,allagamento,immobili,civile

Fonte del testo e della sintesi: avv. Gallucci, http://www.civile.it/condominio

"Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. "

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(…), in persona del legale rappresentante pro tempore (…), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato (…), giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell'amministratore pro tempore C.A., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio
dell'avvocato (…), difeso dagli avvocati (…), giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2466/04 della Corte d'Appello di NAPOLI,
quarta sezione civile, emessa il 9/07/04, depositata il 21/07/04,
R.G. 1294/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Con atto di citazione notificato nell'aprile 1991 la (…) s.p.a.
conveniva in giudizio il condominio di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che gli allagamenti non erano dovuti a sua incuria o colpa, bensì alla cattiva realizzazione della rete fognaria proprio da parte della Ice Snei. Chiedeva di conseguenza la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli per azione temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 agosto 2001, rigettava la domanda di parte attrice condannandola alle spese processuali.
Proponeva appello la soccombente deducendo la mancata contestazione, nei termini di legge, dei difetti nella costruzione della rete fognaria; la errata valutazione delle cause degli allagamenti, la mancata considerazione del comportamento omissivo del condominio, l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi a seguito del rifacimento della condotta fognaria di proprietà del comune, l'ampiezza del lasso di tempo trascorso dall'epoca della realizzazione delle fogne condominiali, i risultati della consulenza di parte, la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.. Aggiungeva l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto di quale fosse il sistema di costruzione delle fogne al momento della loro realizzazione e che, nella liquidazione delle spese del giudizio, non aveva preso in considerazione la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La Ice Snei chiedeva perciò di accogliere la sua domanda proposta in primo grado, previo eventuale rinnovo della C.t.u..
Il Condominio chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la (…) al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.
Proponeva ricorso per cassazione la (…).
Resisteva con controricorso il Condominio di (OMISSIS).
Con l'unico motivo del ricorso la (…) s.p.a. denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1667, 1669, 2051 e 2697 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5".
Illustrando il motivo la ricorrente afferma che la Corte di merito, pur avendo correttamente sussunto la fattispecie concreta nell'ambito della norma di cui all'art. 2051 c.c., la ha poi erroneamente interpretata non considerando: a) che il dovere di custodia dell'immobile grava sullo stesso Condominio, quale ente di gestione della proprietà condominiale; b) che non possono essere equiparati caso fortuito e fatto del danneggiato.
Come ha più volte affermato questa Corte, prosegue parte ricorrente, il dovere di custodire, vigilare e mantenerne il controllo sulla cosa in modo da impedire che essa arrechi danni ai terzi incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico cosa stessa; e tale soggetto può vincere la presunzione di colpa a suo carico solo dimostrando che 1 ' evento dannoso sia derivato da caso fortuito; il fatto del terzo acquista efficacia di fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. solo quando nella determinazione dell'evento dannoso risulti dotato di impulso causale autonomo rispetto alla sfera d'azione del custode e si presenti per il custode stesso imprevedibile ed inevitabile. Il condominio, prosegue la (…), pur essendo a conoscenza dei dedotti difetti delle fogne, non ha mai fatto nulla per eliminarli ed ha così violato gli obblighi di custodia, manutenzione e riparazione degli elementi potenzialmente dannosi verso i terzi che gli derivavano dal rapporto con l'immobile.
In senso contrario la Corte distrettuale, considerato che gli allagamenti si verificarono nonostante il Condominio avesse provveduto nel corso degli anni a frequenti espurghi della fogna, è giunta alla conclusione che fu la cattiva realizzazione dell'impianto da parte della società costruttrice a causare i ripetuti inconvenienti: altrimenti, precisa la Corte, l'eliminazione dell'intasamento occasionale mediante l'espurgo avrebbe ripristinato il regolare funzionamento, dell'impianto stesso. Nessuna "rottura" della fogna addebitabile al custode è stata dunque dimostrata in corso causa, nè rilevata dai due C.T.U. che si sono susseguiti nell'esaminare i luoghi e le cause dei danni lamentati.
Gli argomenti della Corte distrettuale sono convincenti. Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno è perciò lo stesso condominio che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorchè tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile 2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507). La responsabilità del condominio nei confronti del terzo non esclude però che il custode possa rivalersi nei confronti del costruttore (Cass., 2^, 25 marzo 1991, n. 3209; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236;
Cass, 20 agosto 2003, n. 12219).
In questo processo il costruttore ha agito nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dei guasti all'impianto fognario. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata il condominio, in quanto custode dell'impianto, deve essere considerato responsabile di tali danni e tale sua responsabilità verso i terzi non può essere esclusa dalla pur accertata responsabilità del costruttore. Il costruttore non è però un terzo qualsiasi bensì il soggetto contro il quale il condominio ha diritto di rivalersi.
La (…) nell'atto di citazione chiedeva "condannarsi esso Condominio al risarcimento dei danni" in suo favore. Considerato che il costruttore è responsabile nei confronti del Condominio, il ricorso del ricorrente non può che essere respinto.
Va peraltro osservato che il condominio ha adempiuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalità tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti (Cass., 13 gennaio 1982, n. 182).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008

lunedì 2 febbraio 2009

cassazione Sezioni Unite del 14 gennaio 2009 n. 533: Dopo la risoluzione non più il recesso


Caparra confirmatoria, risoluzione, risarcimento, recesso


martedì 27 gennaio 2009
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009

Contratti

PRELIMINARE DI VENDITA – CAPARRA CONFIRMATORIA
.
Proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
.

QUESTIONI:
RELAZIONE DI ACCESSORIETA’, COMPLEMENTARIETA’, (IN)DIPENDENZA, INTERCORRENTE TRA LE AZIONI RISOLUTORIO/RISARCITORIA E LE AZIONI RECESSO/RITENZIONE DELLA CAPARRA – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI RECESSO – RAPPORTI TRA RISOLUZIONE EX LEGE, RINUNCIA ALL’EFFETTO RISOLUTORIO (IN IPOTESI DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E SUCCESSIVA “RITRATTAZIONE” DOPO L’INUTILE DECORSO DEL TERMINE), RECESSO – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE E AZIONE VOLTA ALLA RITENZIONE DELLA CAPARRA – PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE DI RITENZIONE DELLA CAPARRA IN ASSENZA DI AZIONE RISARCITORIA, A PRESCINDERE DAL RIMEDIO CADUCATORIO PRESCELTO (RISOLUZIONE/RECESSO)
.
. [Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009]
.
(Fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it)
.
.
.
Nella Sentenza
.
a)- I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilimente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b)- L’azione di risoluzione avente natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest’ultimo aspetto, la trasformazione dell’azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c)- Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell’una nell’altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d)- La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e)- I rapporti tra l’azione di risarcimento integrale e l’azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f)- La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove. >


Per saperne di più (alla fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it):

Massima
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2347
.
Testo Sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/553.pdf

cassazione Sezioni Unite del 14 gennaio 2009 n. 533: Dopo la risoluzione non più il recesso


Caparra confirmatoria, risoluzione, risarcimento, recesso


martedì 27 gennaio 2009
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009

Contratti

PRELIMINARE DI VENDITA – CAPARRA CONFIRMATORIA
.
Proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
.

QUESTIONI:
RELAZIONE DI ACCESSORIETA’, COMPLEMENTARIETA’, (IN)DIPENDENZA, INTERCORRENTE TRA LE AZIONI RISOLUTORIO/RISARCITORIA E LE AZIONI RECESSO/RITENZIONE DELLA CAPARRA – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI RECESSO – RAPPORTI TRA RISOLUZIONE EX LEGE, RINUNCIA ALL’EFFETTO RISOLUTORIO (IN IPOTESI DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E SUCCESSIVA “RITRATTAZIONE” DOPO L’INUTILE DECORSO DEL TERMINE), RECESSO – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE E AZIONE VOLTA ALLA RITENZIONE DELLA CAPARRA – PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE DI RITENZIONE DELLA CAPARRA IN ASSENZA DI AZIONE RISARCITORIA, A PRESCINDERE DAL RIMEDIO CADUCATORIO PRESCELTO (RISOLUZIONE/RECESSO)
.
. [Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009]
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(Fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it)
.
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Nella Sentenza
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a)- I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilimente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b)- L’azione di risoluzione avente natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest’ultimo aspetto, la trasformazione dell’azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c)- Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell’una nell’altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d)- La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e)- I rapporti tra l’azione di risarcimento integrale e l’azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f)- La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove. >


Per saperne di più (alla fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it):

Massima
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2347
.
Testo Sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/553.pdf

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...