giovedì 11 dicembre 2008

Art. 21 Cost. e diritto di cronaca e di critica


CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392 - (578)
Internet,diffamazione,libertà di parola,legge stampa,libertà di critica,comunità online

"I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. "
...
"Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e comprensibile."
Osserva La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27.9.2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto A. A., con la formula il fatto non costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in danno della ...spa, con riferimento alla pubblicazione sul sito www.....com del contenuto di una denunzia presentata alla AG nei confronti della predetta spa (corredata da una foto dello stabilimento), contenente "in neretto" la frase "anche ...scarica cancerogeni nel lago", oltre al sottotitolo "denunziata l'azienda per aver camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento".
Ricorre per cassazione -ovviamente ai soli fini civili- il difensore della PC ...spa e deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione di legge.
Innanzitutto, la sentenza di appello non dà nessun conto dell'iter logico seguito e della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo grado, di talché la sentenza di appello singolarmente manca del suo "oggetto". In secondo luogo, la Corte di merito non ha chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai sensi dell'art 596 c.p. (exceptio veritatis), ovvero ex art 51 c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla violazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p., che era quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a carico dei responsabili della ...(al più poteva essere effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A. non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente riferito della presentazione di una denunzia, ma che, essendo proprio ella l'autrice della stessa, la aveva diffusa sul web per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica, della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione delle acque inquinanti).
In terzo luogo (e in ogni caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben conosceva i parametri tabellari che la ...doveva rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo quando si legge in sentenza, la stessa non avrebbe assunto le opportune in formazioni prima di diffondere via internet la notizia, b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a contraddittorietà della motivazione, atteso che, per il corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata). Quindi va verificata l'osservanza del parametro della continenza. Ebbene l'imputata, una volta sporta la sua denunzia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente offensive. Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante l'art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella ipotesi ex art. 51 medesimo codice, l'onere di provare la verità del fatto grava interamente sull'imputato.
Infine, per completezza, la ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denunzia presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist. Verbania, ha emesso pronunzia di assoluzione nei confronti del direttore dello stabilimento ...perché il fatto non costituisce reato (sentenza passata in giudicato). Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Vanno tuttavia premesse alcune precisazioni.
La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca.
Sulla base di tale preventiva considerazione, va da sé che la sfera di operatività della c.d. exceptio veritatis risulta notevolmente ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto riferito costituisce comunque presupposto del corretto esercizio del diritto di cronaca (ASN 200544395- RV 232877 e altre) e, con le dovute precisazioni, anche di quello di critica (ASN 200512807-RV 231696), dall'altro, che due dei casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui al l'art. 596 cp (addebito a PU per fatto attinente alla sue funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono -il più delle volte- gli estremi del requisito della rilevanza sociale, che come è noto, costituisce (unitamente -appunto- alla verità del narrato e alla continenza della espressione) conditio sine qua per l'efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica.
Orbene, la sentenza impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità della A., tra l'applicazione della disciplina ex art. 596 e quella ex art 51 c.p., optando, alla fine -correttamente- per quest'ultima.
Infatti, se è vero quel che si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che l'imputata, immettendo "in rete" le notizie di cui al capo di imputazione) intendeva sostanzialmente rendere una informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di tutti coloro che -in un arco temporale più o meno ampio- si sarebbero collegati con il "sito" di .... La A. dunque si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e, dato "il taglio" delle notizie, come riportato in sentenza, anche quello di critica.
Tanto premesso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondete alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di "decenza espressiva".
Ebbene, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la motivazione appare incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese, dopo avere, per molte pagine, illustrato l'aspetto tecnico della vicenda, con particolare riferimento all'inquadramento delle sostanze prodotte dalla spa ...come scarto di lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l'avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella terzultima pagina della sentenza infatti si legge: "..manca invero la prova certa ...che corrisponda al vero che il trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione dell'acqua di lavorazione e quindi all'abbassamento surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell'art. 9 citato e invero..... risulta che l'acqua di raffreddamento immessa nel reattore era fondamentale al controllo del processo per evitare l'effetto run away di polimerizzazione, ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento andavano a finire ecc..".
Per altro, la pagina successiva si apre, al primo capoverso, con l'espressione "che in relazione al trattamento dei reflui, l'appellante abbia assunto precise informazioni...ecc.", espressione che, non solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte territoriale, in ultima analisi, affermi -come sarebbe necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo - o neghi - come apparirebbe dalla interpretazione letterale- che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i dovuti accertamenti.
Né si può ragionevolmente sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga) che oggetto della notizia immessa "in rete" fosse la esistenza di una denunzia (circostanza sicuramente vera), e non anche la verità dei fatti denunziati, dal momento che, come segnalato dalla ricorrente PC, il soggetto che presentò la denunzia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talché la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione "notarile" della esistenza di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa (oltre che delle considerazioni della denunziante).
Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e comprensibile.
Si impone dunque annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno riservate "al definitivo" Giudice di rinvio è il giudice civile di appello competente per valore.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Art. 21 Cost. e diritto di cronaca e di critica


CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392 - (578)
Internet,diffamazione,libertà di parola,legge stampa,libertà di critica,comunità online

"I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. "
...
"Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e comprensibile."
Osserva La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27.9.2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto A. A., con la formula il fatto non costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in danno della ...spa, con riferimento alla pubblicazione sul sito www.....com del contenuto di una denunzia presentata alla AG nei confronti della predetta spa (corredata da una foto dello stabilimento), contenente "in neretto" la frase "anche ...scarica cancerogeni nel lago", oltre al sottotitolo "denunziata l'azienda per aver camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento".
Ricorre per cassazione -ovviamente ai soli fini civili- il difensore della PC ...spa e deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione di legge.
Innanzitutto, la sentenza di appello non dà nessun conto dell'iter logico seguito e della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo grado, di talché la sentenza di appello singolarmente manca del suo "oggetto". In secondo luogo, la Corte di merito non ha chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai sensi dell'art 596 c.p. (exceptio veritatis), ovvero ex art 51 c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla violazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p., che era quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a carico dei responsabili della ...(al più poteva essere effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A. non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente riferito della presentazione di una denunzia, ma che, essendo proprio ella l'autrice della stessa, la aveva diffusa sul web per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica, della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione delle acque inquinanti).
In terzo luogo (e in ogni caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben conosceva i parametri tabellari che la ...doveva rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo quando si legge in sentenza, la stessa non avrebbe assunto le opportune in formazioni prima di diffondere via internet la notizia, b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a contraddittorietà della motivazione, atteso che, per il corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata). Quindi va verificata l'osservanza del parametro della continenza. Ebbene l'imputata, una volta sporta la sua denunzia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente offensive. Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante l'art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella ipotesi ex art. 51 medesimo codice, l'onere di provare la verità del fatto grava interamente sull'imputato.
Infine, per completezza, la ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denunzia presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist. Verbania, ha emesso pronunzia di assoluzione nei confronti del direttore dello stabilimento ...perché il fatto non costituisce reato (sentenza passata in giudicato). Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Vanno tuttavia premesse alcune precisazioni.
La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca.
Sulla base di tale preventiva considerazione, va da sé che la sfera di operatività della c.d. exceptio veritatis risulta notevolmente ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto riferito costituisce comunque presupposto del corretto esercizio del diritto di cronaca (ASN 200544395- RV 232877 e altre) e, con le dovute precisazioni, anche di quello di critica (ASN 200512807-RV 231696), dall'altro, che due dei casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui al l'art. 596 cp (addebito a PU per fatto attinente alla sue funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono -il più delle volte- gli estremi del requisito della rilevanza sociale, che come è noto, costituisce (unitamente -appunto- alla verità del narrato e alla continenza della espressione) conditio sine qua per l'efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica.
Orbene, la sentenza impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità della A., tra l'applicazione della disciplina ex art. 596 e quella ex art 51 c.p., optando, alla fine -correttamente- per quest'ultima.
Infatti, se è vero quel che si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che l'imputata, immettendo "in rete" le notizie di cui al capo di imputazione) intendeva sostanzialmente rendere una informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di tutti coloro che -in un arco temporale più o meno ampio- si sarebbero collegati con il "sito" di .... La A. dunque si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e, dato "il taglio" delle notizie, come riportato in sentenza, anche quello di critica.
Tanto premesso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondete alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di "decenza espressiva".
Ebbene, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la motivazione appare incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese, dopo avere, per molte pagine, illustrato l'aspetto tecnico della vicenda, con particolare riferimento all'inquadramento delle sostanze prodotte dalla spa ...come scarto di lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l'avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella terzultima pagina della sentenza infatti si legge: "..manca invero la prova certa ...che corrisponda al vero che il trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione dell'acqua di lavorazione e quindi all'abbassamento surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell'art. 9 citato e invero..... risulta che l'acqua di raffreddamento immessa nel reattore era fondamentale al controllo del processo per evitare l'effetto run away di polimerizzazione, ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento andavano a finire ecc..".
Per altro, la pagina successiva si apre, al primo capoverso, con l'espressione "che in relazione al trattamento dei reflui, l'appellante abbia assunto precise informazioni...ecc.", espressione che, non solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte territoriale, in ultima analisi, affermi -come sarebbe necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo - o neghi - come apparirebbe dalla interpretazione letterale- che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i dovuti accertamenti.
Né si può ragionevolmente sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga) che oggetto della notizia immessa "in rete" fosse la esistenza di una denunzia (circostanza sicuramente vera), e non anche la verità dei fatti denunziati, dal momento che, come segnalato dalla ricorrente PC, il soggetto che presentò la denunzia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talché la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione "notarile" della esistenza di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa (oltre che delle considerazioni della denunziante).
Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e comprensibile.
Si impone dunque annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno riservate "al definitivo" Giudice di rinvio è il giudice civile di appello competente per valore.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

mercoledì 3 dicembre 2008

Gli effetti dell'adozione di un nuovo piano regolatore nei confronti dei piani di lottizzazione già approvati

Sugli effetti del piano regolatore sopravvenuto
TAR Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 07.07.2008 n° 2882
Il T.A.R. Lombardia – Milano si pronuncia circa gli effetti dell’adozione e dell’approvazione di un nuovo piano regolatore nei confronti dei piani di lottizzazione già approvati.
I giudici lombardi, preliminarmente, ricordano che la giurisprudenza ha assunto due diversi indirizzi:
1) Il primo orientamento, considerato prevalente, attribuisce al piano regolatore sopravvenuto, contrastante con la convenzione di lottizzazione, natura di provvedimento di secondo grado con cui l'amministrazione manifesta, anche non esplicitamente, l'intenzione di recedere dalla precedente convenzione di lottizzazione ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173, secondo cui "una variante al piano regolatore che muti la destinazione di parti di aree interessate da una lottizzazione equivale ad una revoca unilaterale della convenzione").
Ciò comporta che "a tutela delle legittime aspettative dei proprietari, la relativa delibera va motivata specificamente con la valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla nuova destinazione e la situazione soggettiva del privato, anche prefigurando se esistano possibilità di conseguire l'obiettivo di pubblico interesse con soluzioni alternative, capaci di escludere o di contenere la lesione dell'affidamento suscitato dalla lottizzazione" (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173; in tal senso anche Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2827).
2) L’altro orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6170), invece, ritiene che i rapporti tra piano di lottizzazione e P.R.G. sopravvenuto siano disciplinati dall’art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, secondo il quale, "decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso".
“Da tale norma sarebbe possibile desumere un ulteriore principio riguardante il caso in cui le previsioni di un sopravvenuto piano regolatore generale vadano a ‘sovrapporsi’ su quelle del precedente piano attuativo. L’Autorità urbanistica può modificare le specifiche prescrizioni dello strumento attuativo, in base a una motivata valutazione dello stato dei luoghi e delle posizioni venutesi a consolidare e su cui si va ad incidere.”
“Se tale modifica è effettuata con una variante speciale, nulla quaestio: prevalgono le prescrizioni disposte con la variante al piano regolatore, approvata proprio per incidere su quelle desumibili dallo strumento attuativo. Nel caso di approvazione di una variante generale al piano regolatore generale, o vi è un espresso e specifico richiamo alle prescrizioni del precedente strumento attuativo su cui si intenda incidere, oppure – in assenza di tale richiamo – tale approvazione è irrilevante per la perdurante efficacia delle prescrizioni del piano attuativo.”
Dopo aver effettuato l’excursus de quo, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente e, pertanto, sostiene che la nuova pianificazione generale dell’area in contrasto totale o parziale con la lottizzazione precedente comporta la revoca implicita della convenzione di lottizzazione, con la conseguenza che il titolo edilizio rilasciato dopo l’adozione del nuovo piano ed in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche è illegittimo.
(Altalex, 11 novembre 2008. Nota di
Francesco Logiudice)
T.A.R.
Lombardia - Milano
Sezione II
Sentenza 7 luglio 2008, n. 2882
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3458/1992, proposto da A. C., rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Tanzarella e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazza Velasca, 5
contro il
Comune di Trezzano Rosa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,
e nei confronti di
Centro X. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Asti e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana, 63
per l’annullamento
- della concessione edilizia n. 81/91, rilasciata dal Sindaco del Comune di Trezzano Rosa in data 28 ottobre 1991, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso.
VISTO il ricorso principale;
VISTO l’atto di costituzione della società controinteressata;
VISTI atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 28.05.2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è proprietario, nel Comune di Trezzano Rosa, di un terreno contiguo ad un’area di proprietà della società Centro X., sulla quale sono state realizzate opere edili a seguito del rilascio della concessione edilizia 18 maggio 1991. Ritenendo che le opere fossero in contrasto con il p.r.g. e con le NTA dello stesso il ricorrente si rivolgeva in data 30 maggio 1992 al Comune affinchè verificasse la legittimità delle opere realizzate. In data 13 giugno 1992 il Comune ha dato risposta al ricorrente affermando la piena conformità delle opere realizzate al p.l. residenziale - commerciale approvato con la deliberazione di giunta municipale 2 febbraio 1988 n. 29 in conformità al p.r.g. vigente all’atto dell’approvazione del piano di lottizzazione.
Contro il citato provvedimento insorge l’attuale ricorrente per i seguenti motivi. I) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 10 L. 1150/1942; eccesso di potere per illogicità, assurdità manifesta, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, travisamento. Il ricorrente evidenzia che la concessione edilizia impugnata è stata rilasciata dopo l’adozione del nuovo piano regolatore, avvenuta con deliberazione 23 ottobre 1990 n. 28. La variante al piano regolatore prevede la formazione di una strada a fondo cieco nell’ambito della lottizzazione e stabilisce che le distanze delle nuove costruzioni dai confini di proprietà sia non inferiore a 5 metri misurate a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione anche se aperta (art. 2.17 NTA). Sia le distanze che la destinazione dell’area previste dal progetto approvato con la concessione edilizia, invece, si pongono in contrasto con la variante al piano regolatore anche se sono conformi alle norme in materia di distanze ed alle destinazioni previste nel p.r.g. del 1975 e nel piano di lottizzazione. La concessione edilizia sarebbe quindi illegittima per il ricorrente in quanto in contrasto con le norme di salvaguardia del nuovo piano regolatore. II) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 28 L. 1150/1942); eccesso di potere per illogicità, assurdità, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti. Secondo il ricorrente l’art. 28 della L. 1150/1942 subordina la lottizzazione alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico al fine di rendere i nuovi insediamenti residenziali conformi all’assetto generale del territorio previsto nel p.r.g.. La suddetta conformità deve essere garantita anche qualora il piano regolatore venga adottato successivamente all’approvazione del piano di lottizzazione e sostituisca il pregresso p.r.g. al quale il p.l. aveva fatto riferimento. Ne consegue che il rilascio della concessione edilizia impugnata costituisce, con riferimento alle distanze ed alla destinazione di zona, una illegittima modifica del piano regolatore adottato dal Comune.
L’amministrazione non si è costituita mentre la società controinteressata si è costituita solo formalmente.
All’udienza pubblica del 28 maggio 2008 la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la concessione edilizia impugnata è stata rilasciata in contrasto con il piano regolatore adottato in data 23 ottobre 1990 n. 28. In particolare la nuova costruzione prevista nella concessione edilizia non rispetta la distanza dai confini di proprietà di 5 metri calcolata a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e si pone in contrasto con la previsione di una strada a fondo cieco nell’ambito della lottizzazione.
Il motivo merita accoglimento.
Dall’analisi della documentazione in atti risulta chiaro che sia il ricorrente che l’amministrazione sono concordi nel riconoscere che il titolo abilitativo edilizio rilasciato era conforme al piano di lottizzazione approvato, mentre il ricorrente prova che esso è stato rilasciato in contrasto con il piano regolatore adottato dal Comune.
Circa gli effetti dell’adozione e dell’approvazione di un nuovo piano regolatore nei confronti dei piani di lottizzazione già approvati, la giurisprudenza assume due diversi indirizzi.
La giurisprudenza prevalente attribuisce al piano regolatore sopravvenuto contrastante con la convenzione di lottizzazione natura di provvedimento di secondo grado, con cui l'amministrazione manifesta, anche non esplicitamente, l'intenzione di recedere dalla precedente convenzione di lottizzazione ( ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173, secondo il quale “una variante al piano regolatore che muti la destinazione di parti di aree interessate da una lottizzazione equivale ad una revoca unilaterale della convenzione”). Ciò comporta che “a tutela delle legittime aspettative dei proprietari, la relativa delibera va motivata specificamente con la valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla nuova destinazione e la situazione soggettiva del privato, anche prefigurando se esistano possibilità di conseguire l'obiettivo di pubblico interesse con soluzioni alternative, capaci di escludere o di contenere la lesione dell'affidamento suscitato dalla lottizzazione” (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173; in tal senso anche Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2827).
Secondo altro indirizzo (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007 n. 6170), invece, i rapporti tra piano di lottizzazione e P.R.G. sopravvenuto sono disciplinati dall’art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, per il quale, "decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso". Da tale norme sarebbe possibile desumere “un ulteriore principio riguardante il caso in cui le previsioni di un sopravvenuto piano regolatore generale vadano a ‘sovrapporsi’ su quelle del precedente piano attuativo. L’Autorità urbanistica può modificare le specifiche prescrizioni dello strumento attuativo, in base a una motivata valutazione dello stato dei luoghi e delle posizioni venutesi a consolidare e su cui si va ad incidere. Se tale modifica è effettuata con una variante speciale, nulla quaestio: prevalgono le prescrizioni disposte con la variante al piano regolatore, approvata proprio per incidere su quelle desumibili dallo strumento attuativo. Nel caso di approvazione di una variante generale al piano regolatore generale, o vi è un espresso e specifico richiamo alle prescrizioni del precedente strumento attuativo su cui si intenda incidere, oppure – in assenza di tale richiamo – tale approvazione è irrilevante per la perdurante efficacia delle prescrizioni del piano attuativo. Sotto tale aspetto, va rimarcato che il piano regolatore generale – nel riferirsi in senso dinamico alle parti del territorio da pianificare in dettaglio – di per sé non incide sulle previsioni del precedente strumento attuativo (anche se non più eseguibile per il decorso del tempo), poiché quest’ultimo ha stabilmente determinato l’assetto definitivo e di dettaglio della parte del territorio in considerazione. Pertanto, anche per la localizzazione degli edifici, le prescrizioni del piano esecutivo (malgrado la scadenza del termine decennale) continuano ad essere rilevanti per coloro che – non avendo ancora realizzato le costruzioni - intendano tardivamente chiedere il titolo abilitativo (nel vigore dello strumento urbanistico sopravvenuto, ove questo ugualmente consenta la nuova costruzione)”.
Il collegio ritiene di aderire all’orientamento prevalente, secondo il quale la nuova pianificazione generale dell’area in contrasto totale o parziale con la lottizzazione precedente comporta la revoca implicita della convenzione di lottizzazione, con la conseguenza che il titolo edilizio rilasciato dopo l’adozione del nuovo piano ed in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche è illegittimo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo in quanto con esso il ricorrente reitera, sotto altra forma, le stesse doglianze relative al contrasto tra il titolo edilizio ed il piano regolatore adottato, già esitate con il primo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Trezzano Rosa al pagamento a favore del ricorrente delle spese ed onorari di causa che liquida in via forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2008, con l’intervento dei signori magistrati:
MARIO AROSIO Presidente
SILVANA BINI Consigliere
ALBERTO DI MARIO Ref., estensore
Il presidente L’estensore

Gli effetti dell'adozione di un nuovo piano regolatore nei confronti dei piani di lottizzazione già approvati

Sugli effetti del piano regolatore sopravvenuto
TAR Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 07.07.2008 n° 2882
Il T.A.R. Lombardia – Milano si pronuncia circa gli effetti dell’adozione e dell’approvazione di un nuovo piano regolatore nei confronti dei piani di lottizzazione già approvati.
I giudici lombardi, preliminarmente, ricordano che la giurisprudenza ha assunto due diversi indirizzi:
1) Il primo orientamento, considerato prevalente, attribuisce al piano regolatore sopravvenuto, contrastante con la convenzione di lottizzazione, natura di provvedimento di secondo grado con cui l'amministrazione manifesta, anche non esplicitamente, l'intenzione di recedere dalla precedente convenzione di lottizzazione ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173, secondo cui "una variante al piano regolatore che muti la destinazione di parti di aree interessate da una lottizzazione equivale ad una revoca unilaterale della convenzione").
Ciò comporta che "a tutela delle legittime aspettative dei proprietari, la relativa delibera va motivata specificamente con la valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla nuova destinazione e la situazione soggettiva del privato, anche prefigurando se esistano possibilità di conseguire l'obiettivo di pubblico interesse con soluzioni alternative, capaci di escludere o di contenere la lesione dell'affidamento suscitato dalla lottizzazione" (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173; in tal senso anche Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2827).
2) L’altro orientamento (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007, n. 6170), invece, ritiene che i rapporti tra piano di lottizzazione e P.R.G. sopravvenuto siano disciplinati dall’art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, secondo il quale, "decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso".
“Da tale norma sarebbe possibile desumere un ulteriore principio riguardante il caso in cui le previsioni di un sopravvenuto piano regolatore generale vadano a ‘sovrapporsi’ su quelle del precedente piano attuativo. L’Autorità urbanistica può modificare le specifiche prescrizioni dello strumento attuativo, in base a una motivata valutazione dello stato dei luoghi e delle posizioni venutesi a consolidare e su cui si va ad incidere.”
“Se tale modifica è effettuata con una variante speciale, nulla quaestio: prevalgono le prescrizioni disposte con la variante al piano regolatore, approvata proprio per incidere su quelle desumibili dallo strumento attuativo. Nel caso di approvazione di una variante generale al piano regolatore generale, o vi è un espresso e specifico richiamo alle prescrizioni del precedente strumento attuativo su cui si intenda incidere, oppure – in assenza di tale richiamo – tale approvazione è irrilevante per la perdurante efficacia delle prescrizioni del piano attuativo.”
Dopo aver effettuato l’excursus de quo, il Collegio aderisce all’orientamento prevalente e, pertanto, sostiene che la nuova pianificazione generale dell’area in contrasto totale o parziale con la lottizzazione precedente comporta la revoca implicita della convenzione di lottizzazione, con la conseguenza che il titolo edilizio rilasciato dopo l’adozione del nuovo piano ed in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche è illegittimo.
(Altalex, 11 novembre 2008. Nota di
Francesco Logiudice)
T.A.R.
Lombardia - Milano
Sezione II
Sentenza 7 luglio 2008, n. 2882
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3458/1992, proposto da A. C., rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Tanzarella e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazza Velasca, 5
contro il
Comune di Trezzano Rosa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito,
e nei confronti di
Centro X. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Asti e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Romana, 63
per l’annullamento
- della concessione edilizia n. 81/91, rilasciata dal Sindaco del Comune di Trezzano Rosa in data 28 ottobre 1991, nonché di ogni altro atto o provvedimento alla stessa preordinato, conseguente o comunque connesso.
VISTO il ricorso principale;
VISTO l’atto di costituzione della società controinteressata;
VISTI atti e documenti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 28.05.2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente è proprietario, nel Comune di Trezzano Rosa, di un terreno contiguo ad un’area di proprietà della società Centro X., sulla quale sono state realizzate opere edili a seguito del rilascio della concessione edilizia 18 maggio 1991. Ritenendo che le opere fossero in contrasto con il p.r.g. e con le NTA dello stesso il ricorrente si rivolgeva in data 30 maggio 1992 al Comune affinchè verificasse la legittimità delle opere realizzate. In data 13 giugno 1992 il Comune ha dato risposta al ricorrente affermando la piena conformità delle opere realizzate al p.l. residenziale - commerciale approvato con la deliberazione di giunta municipale 2 febbraio 1988 n. 29 in conformità al p.r.g. vigente all’atto dell’approvazione del piano di lottizzazione.
Contro il citato provvedimento insorge l’attuale ricorrente per i seguenti motivi. I) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 10 L. 1150/1942; eccesso di potere per illogicità, assurdità manifesta, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, travisamento. Il ricorrente evidenzia che la concessione edilizia impugnata è stata rilasciata dopo l’adozione del nuovo piano regolatore, avvenuta con deliberazione 23 ottobre 1990 n. 28. La variante al piano regolatore prevede la formazione di una strada a fondo cieco nell’ambito della lottizzazione e stabilisce che le distanze delle nuove costruzioni dai confini di proprietà sia non inferiore a 5 metri misurate a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione anche se aperta (art. 2.17 NTA). Sia le distanze che la destinazione dell’area previste dal progetto approvato con la concessione edilizia, invece, si pongono in contrasto con la variante al piano regolatore anche se sono conformi alle norme in materia di distanze ed alle destinazioni previste nel p.r.g. del 1975 e nel piano di lottizzazione. La concessione edilizia sarebbe quindi illegittima per il ricorrente in quanto in contrasto con le norme di salvaguardia del nuovo piano regolatore. II) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (art. 28 L. 1150/1942); eccesso di potere per illogicità, assurdità, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti. Secondo il ricorrente l’art. 28 della L. 1150/1942 subordina la lottizzazione alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico al fine di rendere i nuovi insediamenti residenziali conformi all’assetto generale del territorio previsto nel p.r.g.. La suddetta conformità deve essere garantita anche qualora il piano regolatore venga adottato successivamente all’approvazione del piano di lottizzazione e sostituisca il pregresso p.r.g. al quale il p.l. aveva fatto riferimento. Ne consegue che il rilascio della concessione edilizia impugnata costituisce, con riferimento alle distanze ed alla destinazione di zona, una illegittima modifica del piano regolatore adottato dal Comune.
L’amministrazione non si è costituita mentre la società controinteressata si è costituita solo formalmente.
All’udienza pubblica del 28 maggio 2008 la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la concessione edilizia impugnata è stata rilasciata in contrasto con il piano regolatore adottato in data 23 ottobre 1990 n. 28. In particolare la nuova costruzione prevista nella concessione edilizia non rispetta la distanza dai confini di proprietà di 5 metri calcolata a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra (anche se aperta) e si pone in contrasto con la previsione di una strada a fondo cieco nell’ambito della lottizzazione.
Il motivo merita accoglimento.
Dall’analisi della documentazione in atti risulta chiaro che sia il ricorrente che l’amministrazione sono concordi nel riconoscere che il titolo abilitativo edilizio rilasciato era conforme al piano di lottizzazione approvato, mentre il ricorrente prova che esso è stato rilasciato in contrasto con il piano regolatore adottato dal Comune.
Circa gli effetti dell’adozione e dell’approvazione di un nuovo piano regolatore nei confronti dei piani di lottizzazione già approvati, la giurisprudenza assume due diversi indirizzi.
La giurisprudenza prevalente attribuisce al piano regolatore sopravvenuto contrastante con la convenzione di lottizzazione natura di provvedimento di secondo grado, con cui l'amministrazione manifesta, anche non esplicitamente, l'intenzione di recedere dalla precedente convenzione di lottizzazione ( ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173, secondo il quale “una variante al piano regolatore che muti la destinazione di parti di aree interessate da una lottizzazione equivale ad una revoca unilaterale della convenzione”). Ciò comporta che “a tutela delle legittime aspettative dei proprietari, la relativa delibera va motivata specificamente con la valutazione comparativa tra l'interesse pubblico alla nuova destinazione e la situazione soggettiva del privato, anche prefigurando se esistano possibilità di conseguire l'obiettivo di pubblico interesse con soluzioni alternative, capaci di escludere o di contenere la lesione dell'affidamento suscitato dalla lottizzazione” (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 173; in tal senso anche Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2827).
Secondo altro indirizzo (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2007 n. 6170), invece, i rapporti tra piano di lottizzazione e P.R.G. sopravvenuto sono disciplinati dall’art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942, per il quale, "decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso". Da tale norme sarebbe possibile desumere “un ulteriore principio riguardante il caso in cui le previsioni di un sopravvenuto piano regolatore generale vadano a ‘sovrapporsi’ su quelle del precedente piano attuativo. L’Autorità urbanistica può modificare le specifiche prescrizioni dello strumento attuativo, in base a una motivata valutazione dello stato dei luoghi e delle posizioni venutesi a consolidare e su cui si va ad incidere. Se tale modifica è effettuata con una variante speciale, nulla quaestio: prevalgono le prescrizioni disposte con la variante al piano regolatore, approvata proprio per incidere su quelle desumibili dallo strumento attuativo. Nel caso di approvazione di una variante generale al piano regolatore generale, o vi è un espresso e specifico richiamo alle prescrizioni del precedente strumento attuativo su cui si intenda incidere, oppure – in assenza di tale richiamo – tale approvazione è irrilevante per la perdurante efficacia delle prescrizioni del piano attuativo. Sotto tale aspetto, va rimarcato che il piano regolatore generale – nel riferirsi in senso dinamico alle parti del territorio da pianificare in dettaglio – di per sé non incide sulle previsioni del precedente strumento attuativo (anche se non più eseguibile per il decorso del tempo), poiché quest’ultimo ha stabilmente determinato l’assetto definitivo e di dettaglio della parte del territorio in considerazione. Pertanto, anche per la localizzazione degli edifici, le prescrizioni del piano esecutivo (malgrado la scadenza del termine decennale) continuano ad essere rilevanti per coloro che – non avendo ancora realizzato le costruzioni - intendano tardivamente chiedere il titolo abilitativo (nel vigore dello strumento urbanistico sopravvenuto, ove questo ugualmente consenta la nuova costruzione)”.
Il collegio ritiene di aderire all’orientamento prevalente, secondo il quale la nuova pianificazione generale dell’area in contrasto totale o parziale con la lottizzazione precedente comporta la revoca implicita della convenzione di lottizzazione, con la conseguenza che il titolo edilizio rilasciato dopo l’adozione del nuovo piano ed in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche è illegittimo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo in quanto con esso il ricorrente reitera, sotto altra forma, le stesse doglianze relative al contrasto tra il titolo edilizio ed il piano regolatore adottato, già esitate con il primo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Trezzano Rosa al pagamento a favore del ricorrente delle spese ed onorari di causa che liquida in via forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2008, con l’intervento dei signori magistrati:
MARIO AROSIO Presidente
SILVANA BINI Consigliere
ALBERTO DI MARIO Ref., estensore
Il presidente L’estensore
Finanziaria 2009: il testo approvato dalla Camera
Disegno di legge approvato dalla Camera 13.11.2008 n° 1713

La manovra finanziaria per il 2009 sarà composta da soli 3 articoli ed una serie di saldi e tabelle: è quanto il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2008.
Il provvedimento rimanda infatti alla manovra triennale d'estate (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) contenente le disposizioni per i prossimi 3 anni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria.
In particolare, vengono previste misure per:
contrattazione collettiva nazionale (stanziamento di ulteriori 1.560 milioni di euro);
settore agricolo (aliquota Irap all'1,9% confermatain via definitiva);
autotrasporto (indennità autotrasportatori e tasse automobilistiche);
fondi ed enti previdenziali (adeguamento dei trasferimenti dallo Stato);
riscaldamento (zone svantaggiate e coltivazione in serra);
ristrutturazioni edilizie (iva e irpef per ristrutturazioni della casa, agevolazioni sulla ricostruzione/ristrutturazione di edifici colpiti dal terremoto del Belice);
scuola (19% per l'asilo nido);
insegnanti (detrazione del 19% e fino a 500 euro per aggiornamento professionale autonomo);
trasporto pubblico (detrazione del 19% degli abbonamenti fino a 250 euro l'anno).
(Altalex, 14 novembre 2008)
Tributario Finanziaria 2009
DISEGNO DI LEGGE recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2009)
(Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2008)
Art. 1.Risultati differenziali.
1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro ed in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro ed in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro ed in 3.100 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
Art. 2.Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico.
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo previsto dall'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nel 2009 e di 9,5 milioni di euro nel 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'importo da erogare non può superare il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali i relativi oneri sono posto a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono aggiunte le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla venditadel patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito»;
d) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento»;
e) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
35-ter. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto»;
b) alla lettera b) le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parale: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto.
35-bis. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.
Art. 3.Fondi e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
TABELLE(omissis)
Finanziaria 2009: il testo approvato dalla Camera
Disegno di legge approvato dalla Camera 13.11.2008 n° 1713

La manovra finanziaria per il 2009 sarà composta da soli 3 articoli ed una serie di saldi e tabelle: è quanto il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2008.
Il provvedimento rimanda infatti alla manovra triennale d'estate (Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) contenente le disposizioni per i prossimi 3 anni in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria.
In particolare, vengono previste misure per:
contrattazione collettiva nazionale (stanziamento di ulteriori 1.560 milioni di euro);
settore agricolo (aliquota Irap all'1,9% confermatain via definitiva);
autotrasporto (indennità autotrasportatori e tasse automobilistiche);
fondi ed enti previdenziali (adeguamento dei trasferimenti dallo Stato);
riscaldamento (zone svantaggiate e coltivazione in serra);
ristrutturazioni edilizie (iva e irpef per ristrutturazioni della casa, agevolazioni sulla ricostruzione/ristrutturazione di edifici colpiti dal terremoto del Belice);
scuola (19% per l'asilo nido);
insegnanti (detrazione del 19% e fino a 500 euro per aggiornamento professionale autonomo);
trasporto pubblico (detrazione del 19% degli abbonamenti fino a 250 euro l'anno).
(Altalex, 14 novembre 2008)
Tributario Finanziaria 2009
DISEGNO DI LEGGE recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2009)
(Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2008)
Art. 1.Risultati differenziali.
1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009.
2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro ed in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro ed in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro ed in 3.100 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 217.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nel 2009 rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.
Art. 2.Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico.
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
5. Per l'anno 2009 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi d'imposta successivi.
7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.
8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.
9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.
10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.
15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera a) e nella lettera b) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e nella medesima lettera b), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo previsto dall'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.
17. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:
a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;
b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
18. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.
19. Per l'anno 2009, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.
21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nel 2009 e di 9,5 milioni di euro nel 2010.
22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:
a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera a), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera b).
24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera a), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2007 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;
b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;
c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.
27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
33. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'importo da erogare non può superare il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione per l'anno 2008 dell'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali i relativi oneri sono posto a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono aggiunte le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse relative alla venditadel patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito»;
d) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento»;
e) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
35-ter. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto»;
b) alla lettera b) le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parale: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto.
35-bis. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario, e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del CIPE, il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento a favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento a favore delle aree del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione in Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.
Art. 3.Fondi e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2009-2011, restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2009 e del triennio 2009-2011, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2009, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
TABELLE(omissis)

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