venerdì 3 settembre 2010

Le modifiche al codice della strada

Codice della strada, una circolare spiega le novità in vigore dal 30 luglio


Circolare Ministero Interno 30.07.2010


La Polizia di Stato fornisce indicazioni operative sulle prime norme già in vigore della legge n. 120/2010 (le altre sono dicventate operative il 13 agosto 2010).
 
Per agevolare gli operatori di Polizia, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha diramato una circolare con le prime disposizioni operative relative alle norme già in vigore, di cui la circolare stessa fornisce schede riepilogative con il testo coordinato dell'articolo di legge, le novità introdotte e la loro spiegazione.

Sono operative dal 30 luglio alcune delle norme che modificano il Codice della strada introdotte recentemente dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ('Disposizioni in materia di sicurezza stradale'), che è entrata in vigore il 13 agosto 2010.

Si tratta, in sintesi, delle disposizioni che più incidono, attraverso l'inasprimento delle sanzioni, sui livelli di sicurezza stradale e sul fronte di prevenzione degli incidenti: sono quelle sulla guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sulla revoca della patente, sulla circolazione dei ciclomotori, sull'uso delle cinture di sicurezza, sull'utilizzo di lenti o altri apparecchi durante la guida (modifiche agli articoli 97, 126-bis, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219,e 219-bis del Codice della strada).

Tra le novità di maggiore impatto già in vigore, c'è la tolleranza zero sull'assunzione di alcool da parte di neopatentati (con patente da meno di 3 anni), minori di 21 anni e persone che svolgono a livello professionale attività di trasporto di persone o cose. Inoltre, non potrà più ottenere la patente chi per due volte ha causato un incidente con una lesione colposa. Il 50% delle entrate delle sanzioni per eccesso di velocità dovranno essere utilizzate per la manutenzione delle strade.




da Altalex, 24 agosto 2010. Nota di Cesira Cruciani.






MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 30 luglio 2010
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E Dipartimento Pubblica Sicurezza PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO




OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche agli articoli 97, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219 e 219-bis del Codice della Strada, in vigore dal 30 luglio 2010. Prime disposizioni operative.


A ...omissis...


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010 -Suppl. Ordinario n.171, è stata pubblicata la legge 29.7.2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale."






La nuova normativa, che ha lo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale, prevede significative modifiche a numerose disposizioni del Codice della Strada e di alcune norme correlate.
Salvo quelle per cui è stato previsto che l'entrata in vigore sia differita nel tempo, anche in ragione della necessità di emanazione di specifiche norme attuative, le disposizioni della legge in argomento entreranno in vigore, dal prossimo 13 agosto 2010.
Tuttavia, per alcune di esse (1), in ragione della particolare rilevanza per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale che sono destinate ad apportare, è stata prevista l'entrata in vigore a decorrere dal gIOrno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, per fornire con tempestività agli operatori di polizia una visione complessiva degli interventi normativi, in vigore dal 30 luglio 2010, sono state predisposte e allegate alla presente circolare schede riepilogative delle principali novità corredate, per facilità di consultazione, del testo degli articoli del codice della strada in oggetto indicati, coordinato con le modifiche intervenute (all. 1).
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le necessarie istruzioni per le altre norme del codice della strada e delle leggi correlate, oggetto di interventi di modifica con la legge 120/20 l O, che entreranno in vigore dal 13 agosto p.v..


1. Interventi relativi alla guida di ciclomotori


Le disposizioni degli articoli 14 e 28 della L. 120/20 l O prevedono un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i conducenti dei quadricicli leggeri (c.d. minicar) e degli altri ciclomotori che tengono condotte di guida scorrette.
In particolare, l'art. 14 della L. 120/2010, intervenendo sull'articolo 97 C.d.S., ha aumentato le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.

L'art. 28 della L.120/2010, modificando l'articolo 172 C.d.S., ha esteso al conducente e al passeggero di quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (c.d. minicar) l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo ai soggetti a bordo di tali veicoli, dotati sin dall' origine di cinture di sicurezza secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002.

L'art. 29 della L.1201201 O, che interviene sull'articolo 173 C.d.S., ha stabilito che i conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, debbano fame uso durante la guida, estendendo ad essi le sanzioni già previste per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.
 
2. INTERVENTI IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA
 
L'articolo 33 della L. 120/2010 ha apportato significative modifiche all' articolo 186 C.d. S. (guida in stato di ebbrezza alcolica) ed ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chi guida dopo aver assunto bevande alcoliche (art. 186-bis C.d.S) da parte di alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d'incidente.
 
2.1. Guida dopo aver assunto bevande alcoliche da parte di alcune categorie di conducenti (art. 186-bis C.d.S)


Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, C.d.S. ha affermato il principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche:


a) giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;


b) neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;


c) conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;


d) tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;


e) conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d. S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.


Il controllo del tasso alcolemico può essere effettuato, nei riguardi dei conducenti sopra citati, secondo le procedure e con gli strumenti indicati dall'articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S..

Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 glI, i controlli etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 186-bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell'aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l'impiego dell'etilometro a fini di raccolta della prova.

La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti sopraindindicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 glI, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 155,00 a Euro 624,00 (art.l86-bis, c.2, C.d.S.). La stessa viene raddoppiata, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.; non è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie ed è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopraindindicati, poiché riscontrati con tasso alcolemico inferiore a 0,5 glI, non viene sottratto alla disponibilità del conducente.

2.2. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per i conducenti di cui all'articolo 186-bis C.d.S.
 
Quando uno dei soggetti richiamati dall'art. 186-bis C.d.S. rifiuti di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all' art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le sanzioni penali di cui all'art. 186, comma 2, letto c), C.d.S. (ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l'accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all'art. 186, c.7, C.d.S, il Prefetto, con l'ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S., dispone l'obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'articolo 119, cA, C.d.S. che deve avvenire nel tennine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del comma 8 dell'art. 186 C.d.S.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all'art.186-bis C.d.S. non detennina la decurtazione di punti dalla patente di guida.
 
2.3. Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni



Ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, fenna restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell'articolo 2 della L. 689/1981, è stata prevista l'applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida.

Infatti, l'accertamento dell'assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.

Per consentire la concreta applicazione, di tale misura l'accertamento definitivo degli illeciti amministrativi o dei reati di cui agli artt.186 e 186bis C.d.S. deve essere segnalato al competente Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. La procedura e le modalità di trasmissione di tale segnalazione saranno oggetto di disposizioni operative concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 
2.4. Novità in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d. S.)


Con la modifica apportata alla letto a) del comma 2 dell'art. 186 C.d.S., viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 glI e non oltre 0,8 glI, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000, della quale è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.202 C.d.S.
La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l'illecito è commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 186-bis C.d.S..
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di lO punti dalla patente.
Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 glI. In particolare:


• è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;


• è raddoppiato il periodo di fermo amminIstrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;


• è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 glI ed il conducente abbia provocato un incidente stradale;


• per i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall'art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;


• nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla letto d) dell'art. 186-bis, c.2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
 
2.5. Confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso aIcolemico oltre 1,5 g/l o in caso di rifiuto di accertamenti.



Conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.196 del 26.5.20 l 0, la confisca del veicolo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolico oltre 1,5 g/l, di cui all'art.186, comma 2, letto c), C.d.S., nonché per il rifiuto di effettuare accertamenti di cui all'art. 186, comma 7, e art. 186-bis, comma 6, C.d.S. non è più qualificata come misura di sicurezza patrimoniale.

Tale circostanza, unitamente all'espresso rinvio alle nuove disposizioni dell'art.224-ter C.d. S., introdotto dall'articolo 44 della L. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione dell'art. 186, comma 2, letto c), C.d.S., induce a ritenere che la confisca di cui si parla abbia assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati.

Di conseguenza, nei casi soprarichiamati, ai fini del sequestro del veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all'art.213 C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma l dell'art. 224-ter C.d.S, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 213 C.d.S, che consentono l'affidamento della custodia del veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di polizia che accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.

Dopo la condanna per i reati sopraindicati, secondo le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S., il veicolo sequestrato è oggetto di confisca con provvedimento del Prefetto.
 
2.6 Applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza.



L'art.186, comma 2 bis, C.d.S. prevede che sia disposto il fermo amministrativo del veicolo condotto dal conducente in stato di ebbrezza alcolica che abbia provocato un incidente stradale.

Per effetto delle nuove disposizioni del citato art. 224-ter C.d.S, è stato previsto al momento dell'accertamento dell'illecito possa provvedere all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo. A tal fine, l'art. 224-ter, stabilisce che l'operatore di polizia stradale provveda a disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni mentre il restante periodo di fermo sarà disposto dal giudice con la sentenza di condanna.

Il fermo amministrativo provvisorio è disposto secondo le procedure dell'art. 214 C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, anche in questo caso, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 214 C.d.S, non potrà essere disposto l'affidamento della custodia del veicolo al trasgressore ma gli operatori di polizia che accertano l'illecito in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.



3. INTERVENTI IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI STUPEFACENTI
 
Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità.

In particolare:

• è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;


• è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;


• per i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. le pene previste dall'art.187 C.d.S. sono aumentate da un terzo alla metà;


• nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla letto d) dell'art. 186-bis C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida.


3.1 Accertamento dello stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti

Significative novità in materia di accertamenti analitici sono state introdotte con la nuova previsione dell'art. 187, comma 2 bis, C.d.S. per rilevare chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La nuova norma ha infatti previsto che, qualora le prove non invasive forniscano esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossico logici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale procedenti.

La nuova disposizione sarà operativa solo dopo l'emanazione di un Decreto interministeriale che determini le caratteristiche degli apparecchi per l'analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.

Per effetto della completa riformulazione del comma 3 dell'art. 187 C.d.S, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell' effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La nuova previsione, perciò, che ha escluso la necessità di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici, prevista dalla precedente formulazione della norma, lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati.
 
3.2 Confisca del veicolo in caso di guida in stato di alterazione o in caso di rifiuto di accertamenti.
 
Come accade per gli illeciti puniti dall'art. 186 C.d.S. richiamati al punto 2.3. della presente circolare, anche in caso di guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativi accertamenti, la confisca del veicolo appartenente al conducente, che ha commesso gli illeciti indicati, ha assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria. Per il relativo sequestro, perciò, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S., secondo le modalità di cui al richiamato punto 2.3 della presente.


4. APPLICAZIONE DELL'ART. 219-BIS C.D.S. AI CONDUCENTI DI VEICOLI CHE NON RICHIEDONO LA PATENTE.


L'articolo 43 della L. 120/2010, modificando l'art. 219-bis C.d.S, ha soppresso la previsione contenuta nella precedente formulazione della stessa norma, secondo la quale le misure della sospensione, della revoca o del ritiro della patente nonché la decurtazione di punti, potevano essere applicate al conducente titolare di patente anche quando la violazione da cui le misure discendevano era stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


per IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*****

...omissis...

______________


(1) Si tratta delle modifiche che riguardano gli articoli 97, 126-bis (limitatamente alla decurtazione dei punti per artt. 186, 186-bis e 187), 172, 173, 186, 187, 219 e 219-bis C.d.S. Interessato dall'immediata entrata in vigore è, altresì, la nuova disposizione dell'art. 186-bis C.d.S. (guida in stato di ebbrezza per alcune categorie di conducenti).






Le modifiche al codice della strada

Codice della strada, una circolare spiega le novità in vigore dal 30 luglio

Circolare Ministero Interno 30.07.2010

La Polizia di Stato fornisce indicazioni operative sulle prime norme già in vigore della legge n. 120/2010 (le altre sono dicventate operative il 13 agosto 2010).
 
Per agevolare gli operatori di Polizia, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha diramato una circolare con le prime disposizioni operative relative alle norme già in vigore, di cui la circolare stessa fornisce schede riepilogative con il testo coordinato dell'articolo di legge, le novità introdotte e la loro spiegazione.
Sono operative dal 30 luglio alcune delle norme che modificano il Codice della strada introdotte recentemente dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ('Disposizioni in materia di sicurezza stradale'), che è entrata in vigore il 13 agosto 2010.
Si tratta, in sintesi, delle disposizioni che più incidono, attraverso l'inasprimento delle sanzioni, sui livelli di sicurezza stradale e sul fronte di prevenzione degli incidenti: sono quelle sulla guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sulla revoca della patente, sulla circolazione dei ciclomotori, sull'uso delle cinture di sicurezza, sull'utilizzo di lenti o altri apparecchi durante la guida (modifiche agli articoli 97, 126-bis, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219,e 219-bis del Codice della strada).
Tra le novità di maggiore impatto già in vigore, c'è la tolleranza zero sull'assunzione di alcool da parte di neopatentati (con patente da meno di 3 anni), minori di 21 anni e persone che svolgono a livello professionale attività di trasporto di persone o cose. Inoltre, non potrà più ottenere la patente chi per due volte ha causato un incidente con una lesione colposa. Il 50% delle entrate delle sanzioni per eccesso di velocità dovranno essere utilizzate per la manutenzione delle strade.


da Altalex, 24 agosto 2010. Nota di Cesira Cruciani.



MINISTERO DELL'INTERNO, CIRCOLARE 30 luglio 2010
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E Dipartimento Pubblica Sicurezza PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO


OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche agli articoli 97, 172, 173, 186, 186-bis, 187, 219 e 219-bis del Codice della Strada, in vigore dal 30 luglio 2010. Prime disposizioni operative.

A ...omissis...

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29.7.2010 -Suppl. Ordinario n.171, è stata pubblicata la legge 29.7.2010, n.120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale."



La nuova normativa, che ha lo scopo di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale, prevede significative modifiche a numerose disposizioni del Codice della Strada e di alcune norme correlate.
Salvo quelle per cui è stato previsto che l'entrata in vigore sia differita nel tempo, anche in ragione della necessità di emanazione di specifiche norme attuative, le disposizioni della legge in argomento entreranno in vigore, dal prossimo 13 agosto 2010.
Tuttavia, per alcune di esse (1), in ragione della particolare rilevanza per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale che sono destinate ad apportare, è stata prevista l'entrata in vigore a decorrere dal gIOrno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, per fornire con tempestività agli operatori di polizia una visione complessiva degli interventi normativi, in vigore dal 30 luglio 2010, sono state predisposte e allegate alla presente circolare schede riepilogative delle principali novità corredate, per facilità di consultazione, del testo degli articoli del codice della strada in oggetto indicati, coordinato con le modifiche intervenute (all. 1).
Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le necessarie istruzioni per le altre norme del codice della strada e delle leggi correlate, oggetto di interventi di modifica con la legge 120/20 l O, che entreranno in vigore dal 13 agosto p.v..

1. Interventi relativi alla guida di ciclomotori

Le disposizioni degli articoli 14 e 28 della L. 120/20 l O prevedono un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio per i conducenti dei quadricicli leggeri (c.d. minicar) e degli altri ciclomotori che tengono condotte di guida scorrette.
In particolare, l'art. 14 della L. 120/2010, intervenendo sull'articolo 97 C.d.S., ha aumentato le sanzioni pecuniarie per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella attualmente prevista e per chi circola con un ciclomotore alterato ovvero munito di una targa i cui dati non siano chiaramente visibili.
L'art. 28 della L.120/2010, modificando l'articolo 172 C.d.S., ha esteso al conducente e al passeggero di quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa (c.d. minicar) l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. La disposizione si applica solo ai soggetti a bordo di tali veicoli, dotati sin dall' origine di cinture di sicurezza secondo le prescrizioni di cui alla direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002.
L'art. 29 della L.1201201 O, che interviene sull'articolo 173 C.d.S., ha stabilito che i conducenti di ciclomotori per i quali, al momento del rilascio del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, siano previsti adattamenti o protesi, debbano fame uso durante la guida, estendendo ad essi le sanzioni già previste per i conducenti di veicoli con simili prescrizioni iscritte sulla patente di guida.
 
2. INTERVENTI IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA
 
L'articolo 33 della L. 120/2010 ha apportato significative modifiche all' articolo 186 C.d. S. (guida in stato di ebbrezza alcolica) ed ha introdotto una nuova fattispecie che punisce chi guida dopo aver assunto bevande alcoliche (art. 186-bis C.d.S) da parte di alcune categorie di conducenti più esposte a rischio d'incidente.
 
2.1. Guida dopo aver assunto bevande alcoliche da parte di alcune categorie di conducenti (art. 186-bis C.d.S)

Il nuovo articolo 186-bis, comma 1, C.d.S. ha affermato il principio secondo cui ad alcune categorie di conducenti è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche:

a) giovani di età inferiore a 21 anni, anche se alla guida di veicoli che non richiedono la patente di guida;

b) neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;

c) conducenti che esercitino di professione l'attività di trasporto di persone o cose su strada in servizio di piazza, taxi ovvero di noleggio con conducente;

d) tutti coloro che si trovino alla guida di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;

e) conducenti di autoveicoli, comprese le autovetture, che effettuino il traino di un rimorchio (esclusi i carrelli appendice di cui all'articolo 56, comma 4, C.d. S.), quando la massa complessiva del complesso veicolare così formato superi il peso di kg 3.500. La previsione normativa è estesa, perciò, anche ai conducenti che effettuino il traino di caravan o di rimorchi T.A.T.S. di cui all'articolo 56, comma 2, lettere e) ed f), C.d.S. quando la massa del complesso veicolare superi tale limite.

Il controllo del tasso alcolemico può essere effettuato, nei riguardi dei conducenti sopra citati, secondo le procedure e con gli strumenti indicati dall'articolo 186, commi 3, 4 e 5, C.d.S..
Nelle more della fornitura di strumenti precursori in grado di rilevare tassi alcolemici inferiori a 0,5 glI, i controlli etilometrici nei riguardi dei conducenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 186-bis, comma 1, C.d.S. saranno effettuati utilizzando gli etilometri in dotazione. Sarà necessario, però, che al termine della prima prova, che rileva e quantifica la presenza di alcol nell'aria espirata, si proceda a successive due prove con il medesimo strumento, secondo le prescrizioni già oggi in vigore per l'impiego dell'etilometro a fini di raccolta della prova.
La conduzione di un veicolo, da parte di uno dei soggetti sopraindindicati, dopo aver ingerito bevande alcoliche in quantità tale da determinare un tasso alcolemico compreso tra 0,0 e 0,5 glI, costituisce illecito amministrativo e comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 155,00 a Euro 624,00 (art.l86-bis, c.2, C.d.S.). La stessa viene raddoppiata, qualora il conducente abbia provocato un incidente stradale. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 C.d.S.; non è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie ed è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.
Il veicolo condotto da uno dei soggetti sopraindindicati, poiché riscontrati con tasso alcolemico inferiore a 0,5 glI, non viene sottratto alla disponibilità del conducente.
2.2. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per i conducenti di cui all'articolo 186-bis C.d.S.
 
Quando uno dei soggetti richiamati dall'art. 186-bis C.d.S. rifiuti di effettuare le prove o gli accertamenti sulla persona di cui all' art. 186, commi 3, 4 o 5, C.d.S., è punito con le sanzioni penali di cui all'art. 186, comma 2, letto c), C.d.S. (ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000, arresto da sei mesi ad un anno), aumentate da un terzo alla metà, nonché con la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Diversamente da quanto previsto per tutti gli altri conducenti che rifiutino l'accertamento alcolimetrico (art. 186, c.7, C.d.S.), qualora la confisca non possa essere applicata perché il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Anche per tale illecito, come previsto per il reato di cui all'art. 186, c.7, C.d.S, il Prefetto, con l'ordinanza con cui applica la sospensione provvisoria della patente ai sensi dell'art.223 C.d.S., dispone l'obbligo per il conducente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'articolo 119, cA, C.d.S. che deve avvenire nel tennine di sessanta giorni, secondo le prescrizioni del comma 8 dell'art. 186 C.d.S.
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti per i casi di cui all'art.186-bis C.d.S. non detennina la decurtazione di punti dalla patente di guida.
 
2.3. Divieto di conseguire la patente per i conducenti minorenni

Ai conducenti minori di anni diciotto, trovati alla guida di un veicolo dopo aver assunto bevande alcoliche, fenna restando la loro irresponsabilità per gli illeciti amministrativi correlati alla violazione degli artt. 186-bis ed 186 comma 1, lett. a), C.d.S., dei quali rispondono il genitore o il tutore secondo le regole generali dell'articolo 2 della L. 689/1981, è stata prevista l'applicazione di una misura interdittiva del rilascio della patente di guida.
Infatti, l'accertamento dell'assunzione di alcolici comporta, per questi conducenti, un ritardo nel conseguimento della patente di categoria B: il conducente non potrà conseguire la patente prima del compimento del diciannovesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l; il termine si sposta al compimento del ventunesimo anno di età, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.
Per consentire la concreta applicazione, di tale misura l'accertamento definitivo degli illeciti amministrativi o dei reati di cui agli artt.186 e 186bis C.d.S. deve essere segnalato al competente Ufficio del Dipartimento dei Trasporti Terrestri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. La procedura e le modalità di trasmissione di tale segnalazione saranno oggetto di disposizioni operative concordate con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 
2.4. Novità in tema di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d. S.)

Con la modifica apportata alla letto a) del comma 2 dell'art. 186 C.d.S., viene depenalizzata la condotta di chi guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 glI e non oltre 0,8 glI, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.000, della quale è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.202 C.d.S.
La sanzione amministrativa è aumentata di un terzo se l'illecito è commesso da uno dei soggetti indicati dall'art. 186-bis C.d.S..
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di lO punti dalla patente.
Sono state, inoltre, inasprite le sanzioni previste per chi guida un veicolo con tasso alcolemico superiore a 0,8 glI. In particolare:

• è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;

• è raddoppiato il periodo di fermo amminIstrativo del veicolo, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale;

• è disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 glI ed il conducente abbia provocato un incidente stradale;

• per i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. che hanno provocato incidenti stradali, le pene previste dall'art. 186, comma 2, lett. b) e c) sono aumentate da un terzo alla metà;

• nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla letto d) dell'art. 186-bis, c.2, C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
 
2.5. Confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso aIcolemico oltre 1,5 g/l o in caso di rifiuto di accertamenti.

Conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.196 del 26.5.20 l 0, la confisca del veicolo prevista per i casi di guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolico oltre 1,5 g/l, di cui all'art.186, comma 2, letto c), C.d.S., nonché per il rifiuto di effettuare accertamenti di cui all'art. 186, comma 7, e art. 186-bis, comma 6, C.d.S. non è più qualificata come misura di sicurezza patrimoniale.
Tale circostanza, unitamente all'espresso rinvio alle nuove disposizioni dell'art.224-ter C.d. S., introdotto dall'articolo 44 della L. 120/2010 conseguente alla nuova formulazione dell'art. 186, comma 2, letto c), C.d.S., induce a ritenere che la confisca di cui si parla abbia assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria degli illeciti penali sopraindicati.
Di conseguenza, nei casi soprarichiamati, ai fini del sequestro del veicolo, trovano applicazione le procedure di cui all'art.213 C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma l dell'art. 224-ter C.d.S, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 213 C.d.S, che consentono l'affidamento della custodia del veicolo sequestrato al trasgressore, gli operatori di polizia che accertano gli illeciti in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.
Dopo la condanna per i reati sopraindicati, secondo le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S., il veicolo sequestrato è oggetto di confisca con provvedimento del Prefetto.
 
2.6 Applicazione del fermo amministrativo in caso di guida in stato di ebbrezza.

L'art.186, comma 2 bis, C.d.S. prevede che sia disposto il fermo amministrativo del veicolo condotto dal conducente in stato di ebbrezza alcolica che abbia provocato un incidente stradale.
Per effetto delle nuove disposizioni del citato art. 224-ter C.d.S, è stato previsto al momento dell'accertamento dell'illecito possa provvedere all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo. A tal fine, l'art. 224-ter, stabilisce che l'operatore di polizia stradale provveda a disporre il fermo provvisorio del veicolo per 30 giorni mentre il restante periodo di fermo sarà disposto dal giudice con la sentenza di condanna.
Il fermo amministrativo provvisorio è disposto secondo le procedure dell'art. 214 C.d.S, in quanto compatibili. Tuttavia, anche in questo caso, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 214 C.d.S, non potrà essere disposto l'affidamento della custodia del veicolo al trasgressore ma gli operatori di polizia che accertano l'illecito in argomento dovranno sempre provvedere ad affidarlo ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis C.d.S. (custodi-acquirenti), ovvero, in mancanza, ad uno dei soggetti autorizzati dal Prefetto ad effettuare la custodia amministrativa ai sensi del D.P.R. 571/1982.

3. INTERVENTI IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI STUPEFACENTI
 
Anche in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, si registrano numerose novità.
In particolare:
• è aumentato (da tre a sei mesi) il minimo editale della pena prevista per chi guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti;

• è disposta la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di alterazione abbia provocato un incidente stradale;

• per i conducenti di cui all'art. 186-bis C.d.S. le pene previste dall'art.187 C.d.S. sono aumentate da un terzo alla metà;

• nei confronti dei conducenti di veicoli commerciali di cui alla letto d) dell'art. 186-bis C.d.S., è sempre disposta la revoca della patente di guida.

3.1 Accertamento dello stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti
Significative novità in materia di accertamenti analitici sono state introdotte con la nuova previsione dell'art. 187, comma 2 bis, C.d.S. per rilevare chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
La nuova norma ha infatti previsto che, qualora le prove non invasive forniscano esito positivo, ovvero quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossico logici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale ovvero su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario nominato ausiliario di polizia giudiziaria degli organi di polizia stradale procedenti.
La nuova disposizione sarà operativa solo dopo l'emanazione di un Decreto interministeriale che determini le caratteristiche degli apparecchi per l'analisi dei campioni prelevati, nonché le modalità di effettuazione delle stesse.
Per effetto della completa riformulazione del comma 3 dell'art. 187 C.d.S, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell' effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La nuova previsione, perciò, che ha escluso la necessità di una visita medica correlata al prelievo di liquidi biologici, prevista dalla precedente formulazione della norma, lascia intendere che lo stato di alterazione dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere provato anche solo sulla base dei positivi riscontri analitici di laboratorio sui campioni prelevati.
 
3.2 Confisca del veicolo in caso di guida in stato di alterazione o in caso di rifiuto di accertamenti.
 
Come accade per gli illeciti puniti dall'art. 186 C.d.S. richiamati al punto 2.3. della presente circolare, anche in caso di guida in stato di alterazione dopo aver assunto stupefacenti, ovvero in caso di rifiuto dei relativi accertamenti, la confisca del veicolo appartenente al conducente, che ha commesso gli illeciti indicati, ha assunto la natura di sanzione amministrativa accessoria. Per il relativo sequestro, perciò, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 224-ter C.d.S., secondo le modalità di cui al richiamato punto 2.3 della presente.

4. APPLICAZIONE DELL'ART. 219-BIS C.D.S. AI CONDUCENTI DI VEICOLI CHE NON RICHIEDONO LA PATENTE.

L'articolo 43 della L. 120/2010, modificando l'art. 219-bis C.d.S, ha soppresso la previsione contenuta nella precedente formulazione della stessa norma, secondo la quale le misure della sospensione, della revoca o del ritiro della patente nonché la decurtazione di punti, potevano essere applicate al conducente titolare di patente anche quando la violazione da cui le misure discendevano era stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

per IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
*****
...omissis...
______________

(1) Si tratta delle modifiche che riguardano gli articoli 97, 126-bis (limitatamente alla decurtazione dei punti per artt. 186, 186-bis e 187), 172, 173, 186, 187, 219 e 219-bis C.d.S. Interessato dall'immediata entrata in vigore è, altresì, la nuova disposizione dell'art. 186-bis C.d.S. (guida in stato di ebbrezza per alcune categorie di conducenti).



martedì 31 agosto 2010

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo: Il modello F24 - istruzioni per la compilazione

a cura di Antonio Gigliotti


 
La Circolare 29/E del 3 Giugno 2010



La Circolare n. 29/E del 3 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate, da istruzioni per procedere correttamente alla compilazione del modello F24. Nello specifico, vengono date istruzioni per l'indicazione dei dati nei casi particolari di compensazione dell'Iva, come nell'ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo o in presenza di operazioni straordinarie. Nella circolare vengono inoltre affrontate altre problematiche in merito alle compensazioni, in quanto per accedere alle stesse è fondamentale non compiere errori.






Limiti di compensabilità


Compensazioni “Interne” o “Esterne”


Ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro, (fissati dall'articolo 10 del d. l. n. 78 del 2009), non si computano le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo (compensazioni cc. dd. “interne"). Il quesito che viene posto è se, ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di compensabilità, le compensazioni proposte nei seguenti esempi possano esse re considerate "interne" oppure, diversamente, debbano essere considerate "esterne”.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del raggiungimento dei limiti di 10mila e 1 5mila euro non si tiene conto delle compensazioni interne (lo chiarisce anche la circolare n.1/2010) se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale.

Pertanto, rilevano nel computo, le compensazioni in cui il credito utilizzato è relativo a un periodo successivo a quello del debito, per le quali non c'è la possibilità di indicazione nella dichiarazione.


Esempio n. 1


6037 – 2010 a credito (Credito iva II Trimestre)


6001- 2010 a debito versato in ritardo con ravvedimento


- Nell’esempio, il credito relativo al secondo trimestre del 2010 è relativo ad un periodo successivo rispetto al debito periodico riferito al mese di gennaio dello stesso anno.


Esempio n. 2


6036 - 2010 a credito (credito Iva I trimestre)


6099 – 2009 a debito versato in ritardo con ravvedimento


- In questo esempio, il credito relativo al primo trimestre del 2010 è relativo ad un periodo successivo rispetto al debito riferito all'imposta dovuta a saldo per l'anno 2009.


Per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, pertanto esse devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Ne consegue che, entrambe, rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro.


Possibilità di configurare una compensazione interna per il codice 6099.


Compensazione interna


Non concorrerebbe invece al raggiungimento dei predetti limiti l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito annuale relativo al 2009 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2009) per il pagamento del saldo annuale relativo all'anno successivo (codice tributo 6099, anno di riferimento 2010).
Tale forma di "detrazione" troverebbe infatti esposizione alternativa nel quadro VL della dichiarazione Iva 2011.

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo: Il modello F24 - istruzioni per la compilazione

a cura di Antonio Gigliotti

 
La Circolare 29/E del 3 Giugno 2010

La Circolare n. 29/E del 3 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate, da istruzioni per procedere correttamente alla compilazione del modello F24. Nello specifico, vengono date istruzioni per l'indicazione dei dati nei casi particolari di compensazione dell'Iva, come nell'ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo o in presenza di operazioni straordinarie. Nella circolare vengono inoltre affrontate altre problematiche in merito alle compensazioni, in quanto per accedere alle stesse è fondamentale non compiere errori.



Limiti di compensabilità

Compensazioni “Interne” o “Esterne”

Ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro, (fissati dall'articolo 10 del d. l. n. 78 del 2009), non si computano le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo (compensazioni cc. dd. “interne"). Il quesito che viene posto è se, ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di compensabilità, le compensazioni proposte nei seguenti esempi possano esse re considerate "interne" oppure, diversamente, debbano essere considerate "esterne”.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del raggiungimento dei limiti di 10mila e 1 5mila euro non si tiene conto delle compensazioni interne (lo chiarisce anche la circolare n.1/2010) se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale.
Pertanto, rilevano nel computo, le compensazioni in cui il credito utilizzato è relativo a un periodo successivo a quello del debito, per le quali non c'è la possibilità di indicazione nella dichiarazione.

Esempio n. 1

6037 – 2010 a credito (Credito iva II Trimestre)

6001- 2010 a debito versato in ritardo con ravvedimento

- Nell’esempio, il credito relativo al secondo trimestre del 2010 è relativo ad un periodo successivo rispetto al debito periodico riferito al mese di gennaio dello stesso anno.

Esempio n. 2

6036 - 2010 a credito (credito Iva I trimestre)

6099 – 2009 a debito versato in ritardo con ravvedimento

- In questo esempio, il credito relativo al primo trimestre del 2010 è relativo ad un periodo successivo rispetto al debito riferito all'imposta dovuta a saldo per l'anno 2009.

Per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, pertanto esse devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Ne consegue che, entrambe, rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro.

Possibilità di configurare una compensazione interna per il codice 6099.

Compensazione interna

Non concorrerebbe invece al raggiungimento dei predetti limiti l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito annuale relativo al 2009 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2009) per il pagamento del saldo annuale relativo all'anno successivo (codice tributo 6099, anno di riferimento 2010).
Tale forma di "detrazione" troverebbe infatti esposizione alternativa nel quadro VL della dichiarazione Iva 2011.

venerdì 30 luglio 2010

Danno allacasalinga: Quantum est??? Dice la Cassazione .....

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito dalla casalinga





Richiamando alcune precedenti pronunce, la Cassazione ha elaborato due principi in materia di risarcimento del danno della casalinga:

1) "Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art.1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art.2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente" (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);

2) "Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquitazione equitativa del danno patrimoniale, conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).


(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni)

Danno allacasalinga: Quantum est??? Dice la Cassazione .....

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito dalla casalinga


Richiamando alcune precedenti pronunce, la Cassazione ha elaborato due principi in materia di risarcimento del danno della casalinga:
1) "Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art.1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art.2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente" (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004);
2) "Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquitazione equitativa del danno patrimoniale, conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005).

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni)

venerdì 23 luglio 2010

RIORDINO PROCESSO AMMINISTRATIVO
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7.7.2010 –supplemento ordinario n. 148- il Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 avente ad oggetto il riordino delle norme sul processo amministrativo. Il testo ufficiale e completo è qui disponibile:

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...