martedì 31 agosto 2010

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo: Il modello F24 - istruzioni per la compilazione

a cura di Antonio Gigliotti


 
La Circolare 29/E del 3 Giugno 2010



La Circolare n. 29/E del 3 giugno 2010 dell’Agenzia delle Entrate, da istruzioni per procedere correttamente alla compilazione del modello F24. Nello specifico, vengono date istruzioni per l'indicazione dei dati nei casi particolari di compensazione dell'Iva, come nell'ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo o in presenza di operazioni straordinarie. Nella circolare vengono inoltre affrontate altre problematiche in merito alle compensazioni, in quanto per accedere alle stesse è fondamentale non compiere errori.






Limiti di compensabilità


Compensazioni “Interne” o “Esterne”


Ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro, (fissati dall'articolo 10 del d. l. n. 78 del 2009), non si computano le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo (compensazioni cc. dd. “interne"). Il quesito che viene posto è se, ai fini del raggiungimento dei predetti limiti di compensabilità, le compensazioni proposte nei seguenti esempi possano esse re considerate "interne" oppure, diversamente, debbano essere considerate "esterne”.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del raggiungimento dei limiti di 10mila e 1 5mila euro non si tiene conto delle compensazioni interne (lo chiarisce anche la circolare n.1/2010) se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale.

Pertanto, rilevano nel computo, le compensazioni in cui il credito utilizzato è relativo a un periodo successivo a quello del debito, per le quali non c'è la possibilità di indicazione nella dichiarazione.


Esempio n. 1


6037 – 2010 a credito (Credito iva II Trimestre)


6001- 2010 a debito versato in ritardo con ravvedimento


- Nell’esempio, il credito relativo al secondo trimestre del 2010 è relativo ad un periodo successivo rispetto al debito periodico riferito al mese di gennaio dello stesso anno.


Esempio n. 2


6036 - 2010 a credito (credito Iva I trimestre)


6099 – 2009 a debito versato in ritardo con ravvedimento


- In questo esempio, il credito relativo al primo trimestre del 2010 è relativo ad un periodo successivo rispetto al debito riferito all'imposta dovuta a saldo per l'anno 2009.


Per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, pertanto esse devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Ne consegue che, entrambe, rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 e 15.000 euro.


Possibilità di configurare una compensazione interna per il codice 6099.


Compensazione interna


Non concorrerebbe invece al raggiungimento dei predetti limiti l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito annuale relativo al 2009 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2009) per il pagamento del saldo annuale relativo all'anno successivo (codice tributo 6099, anno di riferimento 2010).
Tale forma di "detrazione" troverebbe infatti esposizione alternativa nel quadro VL della dichiarazione Iva 2011.

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