mercoledì 24 febbraio 2010

Riceviamo e gentilmente pubblichiamo .... una breve carrellata di sentenze su proprietà e possesso

Proprietà - Possesso - Successione - Divisione

domenica 25 febbraio 2007

PROPRIETA' - POSSESSO - SUCCESSIONE - DIVISIONE (Sentenze Tribunale Nola da iussit.it, fino al 24.02.07)




PROPRIETA' - POSSESSO - SUCCESSIONE - DIVISIONE



(Sentenze Tribunale di Nola fino al 24.02.07)



pubblicate da : www.iussit.it



.



24.02.07 - Denuncia di nuova opera dopo la riforma del c.p.c. - Atto emulativo - Reclamo [Tribunale di Nola , decisoni di ott. e dic. 2006]



14.02.07 - Reintegra nel possesso di fondo occupato d'urgenza - giurisdizione - assenza di animus spoliandi - (…) [Tribunale di Nola, ordinanza]


 
14.01.07 - Risoluzione per inadempimento. Domanda di risoluzione ordinaria - gravità dell'inadempimento, valutazione (mancato pagamento, entro 30 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza) - dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine di trenta giorni - pubblicazione della decisione - comunicazione -offerta reale - esperibilità dell'azione di risoluzione - azione di risoluzione per grave inadempimento - azione di risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale - mutatio libelli - emendatio - condizione sospensiva - ammissibilità della cd. pronuncia condizionata - domanda riconvenzionale di convalida dell'offerta reale - offerta formale - deposito - breve ritardo nell'adempimento della prestazione - principio di buona fede [Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, sentenza del 5 maggio 2004]



26.12.06 - Condominio - Necessità esecuzione lavori su parti comuni - art. 700 c.p.c. - inammissibilità - Reclamo ex art 669/13 c.p.c. - rigetto [Tribunale di Nola, Dott. Giuliano Perpetua Presidente - Dott. Enrico Quaranta Giudice-Relatore ed estensore - Dott. ssa Ubalda Macrì Giudice, ordinanza del 26.07.2006]



26.09.06 - Azione di rivendicazione - condanna al rilascio di immobile: accertamento della proprietà dell'immobile - contratto preliminare - contratto definitivo - descrizione immobile senza riferimenti catastali - altri elementi (descrizione minuziosa dei vani, corrispondenza prezzo tra preliminare e contratto definitivo) - sufficienza - diritto al rilascio - abusiva occupazione - diritto al risarcimento [Tribunale di Nola, Giudice Dott.ssa Rosanna De Rosa, sentenza del 21.02.2006]



08.06.06 - Denunzia di danno temuto- Ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. - Eliminazione o messa in sicurezza di canna fumaria di esercizio panetteria - sostituzione di canna fumaria in corso di giudizio - cessata materia del contendere - pronuncia di rigetto - soccombenza virtuale - statuizione sulle spese, compensazione parziale - rilevanza del comportamento tenuto da parte resistente - valore della controversia [Tribunale di Nola, ordinanza del 07.03.2005, G.D. Dott. Francesco Notaro]



20.03.06 - Possesso - Servitù di passaggio . Estensione del giudicato possessorio - ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. - per problemi attuativi sorti in sede di attuazione dell'interdetto possessorio per l'apposizione di una catena che impedisce l'esercizio della servitù -[Tribunale di Nola, ordinanza del 14.09.2005 - Dott. Raffaele Califano, Presidente relatore - Dott.ssa Marina Tafuri, Giudice - Dott.ssa Laura Alfano, Giudice]



30.01.06 - Edilizia - violazione di distanze - giurisdizione. Costruzione a confine eseguita dalla P.A.: violazione di distanze - approvazione progetti di opere pubbliche da parte di competenti organi - dichiarazione pubblica utilità - equivalenza - difetto di giurisdizione del giudice ordinario. [Tribunale di Nola, sentenza del 27.09.2005- G.U. Dott. Giovanni Scotto di Carlo]



30.12.05 - Possesso - Azione di reintegrazione - Parcheggio autovettura - reintegra nel posto auto : assenza di possesso uti dominus - animus possidendi - apprensione della res - atteggiamento di tolleranza del proprietario - servitù di parcheggio - atipicità - sommarietà ambulatorietà - utilità - apparenza - realità - fase interdittale - sommarietà dell'accertamento [ Tribunale di Nola, ordinanza del 27 settembre 2005 - Dott. Giuliano Perpetua, Presidente - Dott. Giovanni Scotto Di Carlo, Giudice - Dott. Francesco Notaro, Giudice Rel. Est.]



27.11.05 - Possesso/Detenzione - Azione di reintegrazione. Tutela della detenzione ( reintegra nell'appartamento) : animus detinendi - titolo - rilevanza sul piano probatorio - relazione di fatto con la cosa. - [Tribunale di Nola, ordinanza del 25.02.2005, G.D. Dott. Raffaele Califano]



11.11.05 - Possesso. Tutela della detenzione (parcheggio autovettura - reintegra nel posto auto) : animus detinendi - titolo - validità ed efficacia - non necessità - rilevanza sul piano probatorio - relazione di fatto con la cosa - mancanza dello ius detinendi - conseguenze in sede petitoria. [Tribunale di Nola, ordinanza dell' 11 novembre 2004, G.D. Dott. Raffaele Califano]



01.09.05 - Contratto preliminare di compravendita, inadempimento. Acquisto appartamento con mutuo agevolato ai sensi della l. 457/98 – inadempimenti – prezzo, variazioni, questione di invalidità del contratto - lavori di ultinazione affidati a nuova società – eccezioni – opponibilità - tardività – invito ad adempiere - certificato di abitabilità – transazione, efficacia. [ Tribunale di Nola, sentenza del 20.04.2004]

.

21.07.05 - Difetto di giurisdizione. Richiesta restituzione immobile sociale (cooperativa) - qualità di socio – controversie (devoluzione, ai sensi art. 131 r.d. 1165/38, alle Commissioni di vigilanza con possibilità di impugnazione successiva innanzi al G.A) – difetto di giurisdizione del G.O. – sussistenza. [Tribunale di Nola, sentenza del 15/7/04]



Divisione ereditaria: provvedimento ex art. 700 c.p.c. per autorizzazione di atti conservativi a causa di un condividente: ammisssibilità - caratteri e natura giuridica dell'atto conservativo - differenza con atti di amministrazione ed atti di utilizzazione della res comune ex art. 1102 c.c.. [Tribunale di Nola, ordinanza del 08.03.2005]



Successione ereditaria. >>Differenza tra legato e disposizione di erede: interpretazione soggettiva ed oggettiva della scheda; rinuncia al legato: effetti.

>>Divisio inter liberos: fonte: 734 cc – caratteri della disposizione – differenze con 733 cc – natura ed effetti della disposizione: attribuzione diretta all’erede e quindi mancanza di comunione – frutti e rendiconto: nessun diritto.

>>Azione di riduzione: caratteri e presupposti (verifica della lesione di legittima) - azione personale: effetti sotto il profilo processuale - effetti sotto il profilo sostanziale: la restituzione - frutti: onere probatorio, limiti di decorrenza solo dalla domanda giudiziale. [Tribunale di Nola, sentenza del 09.03.2005]



CONTRATTO PRELIMINARE, inadempimento, risoluzione. Ai sensi dell’art. 1346 cc l’oggetto del contratto dev’essere determinato o determinabile; ai sensi dell’art. 1482 cc il compratore può sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali e può far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale se la cosa non è liberata il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno; ai sensi dell’art. 1455 cc il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della determinazione dell’immobile oggetto della vendita, i dati catastali hanno valore soltanto sussidiario e la loro inesattezza non è rilevante qualora l’immobile sia stato precisamente individuato con l’indicazione dei confini o con altri elementi idonei ad identificarlo con precisione. La non avvenuta cancellazione dell’ipoteca nei termini per la stipula del contratto non può essere considerato inadempimento di gravità tale da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto se non esperendo previamente la specifica procedura di messa in mora prevista dall’art. 1482 cc. Accettare di riunirsi innanzi al notaio per stipula del definitivo in data successiva a quella precedentemente fissata, sta ad indicare implicitamente la concessione di una proroga al termine per la stipula del rogito. Tribunale di Nola, sentenza del 11.05.04



MUTUO, mancata erogazione – danni - non sussistenza. Stipula preliminare per acquisto immobile - Richiesta mutuo - Mancato pagamento assegni - Segnalazione alla Centrale Rischi – Rifiuto erogazione prestito Spetta al cliente della banca che assuma l'illegittimità della segnalazione "a sofferenza" del proprio nominativo alla centrale dei rischi dare la prova di aver subito in conseguenza di ciò un pregiudizio. Tribunale di Nola, sentenza del 20.01.04

CONTRATTI. Contratto preliminare di vendita, risoluzione.Il promittente acquirente non è tenuto ad osservare i termini di decadenza di cui all'art.1495 cc per la denuncia dei vizi della cosa venduta. Vertendosi in ipotesi di contratto preliminare di vendita caratterizzato dalla mancanza dell'effetto traslativo non trovano applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, che hanno come presupposto l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene. Sussiste l'inadempimento grave nel caso in cui i vizi dell'immobile siano tali da rendere il bene offerto del tutto difforme rispetto a quello promesso in vendita ed inidoneo ad essere utilizzato come abitazione. Tribunale di Nola, sentenza del 15.09.2004



PROPRIETA'. Denunzia di nuova opera. Servitù, vedute, distanze. Esperibilità della tutela possessoria per il proprietario dell'edificio che abbia acquisito il diritto di avere e di esercitare vedute ai sensi dell'art.907 c.c. - proponibilità di eccezioni petitorie in sede possessoria - temperamenti - diritto a edificare sul confine o in aderenza - criterio della prevenzione - pericolosità dell'opera - normativa antisismica - adeguamento - sospensione della costruzione - demolizione e arretramento trave di fondazione di fabbricato in costruzione.Tribunale di Nola, ordinanza del 02.03.04



PROPRIETA'. Provvedimenti cautelari. Distanze, vedute. La regolare concessione edilizia è irrilevante ai fini della valutazione dei diritti dei terzi; essa non può comprimerli arbitrariamente - vanno rispettate le distanze previste dallo strumento urbanistico vigente - il diritto di costruire in aderenza può essere utilizzato anche superando in altezza il fabbricato finitimo - la scelta che spetta al preveniente di costruire sul confine è definitiva e resta ferma anche per le sopraelevazioni - la finestra aperta nel torrino scala ha tutte le caratteristiche di una veduta e impone il rispetto della distanza - il torrino scala non può qualificarsi volume tecnico - Sussistono le condizioni per la sospensione dell'opera. Tribunale di Nola, ordinanza del 04.11.03



PROPRIETA'. Azione di nunciazione. La violazione delle norme edilizie costituisce illecito civile ai sensi dell'art.872 c.c., sanzionato con la condanna al risarcimento dei danni causati. Sussiste il diritto a chiedere la riduzione in pristino, art.957 c.c. - le norme del piano regolatore non tendono soltanto a realizzare il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico ma sono integrative dell'art.873 c.c. , disciplinano anche i rapporti intersoggettivi di vicinato e i limiti legali della proprietà, art.872 - la concessione edilizia non può autorizzare comportamenti lesivi dell'altrui diritto di proprietà - sussiste la giurisdizione del G.O. quando non si tratta di atti amministrativi o di potestà pubbliche - gli edifici insistenti in zone urbanisticamente non omogenee sono soggetti a due diversi regimi di distanze costruttive - ai fini della proponibilità dell'azione l'opera si considera terminata quando l'intero edificio è completato - la concessione in sanatoria mentre rileva per le conseguenze penali e amministrative, non rileva per quelle civili - il piano seminterrato dell'edificio non totalmente interrato è tenuto al rispetto delle distanze di costruzione la violazione della volumetria non consente la demolizione dell'opera ma solo il risarcimento del danno - la distanza di rispetto dalle strade pubbliche non rientra nelle distanze tra edifici o confini alieni tutelate dall'art.873 c.c. . Tribunale di Nola, ordinanza del 19.02.04



OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA di suoli. Difetto di giurisdizione del G.O. - Nell’occupazione di porzioni di fondi – attigue (e ulteriori rispetto) a quelle oggetto di occupazione legittima - con mezzi, materiali ed opere funzionali e collegate, all’esecuzione dell’opera pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (artt. 34 e 35 d.lgs. N.80 del 1998; art. 7 legge n.205/2000). Tribunale di Nola, sentenza del 06.5.2004



DIVISIONE EREDITARIA. Incompatibilità tra domanda di divisione e domanda di usucapione - domanda riconvenzionale svolta in via subordinata rispetto a domanda principale: trasformazione in sede di conclusioni in riconvenzionale piena - mutatio: inammissibilità- miglioramenti a beni della massa da parte di alcuni dei condividenti: diritto a rimborso delle spese sostenute e non all'aumento di valore della cosa migliorata - inapplicabilità art. 1150 c.c. - natura di diritto di credito della pretesa ai miglioramenti - onere probatorio sull'an e sul quantum a carico del richiedente - inammissibilità di detto accertamento al ctu. Tribunale di Nola, sentenza del 04.11.03



CONTRATTI. Risoluzione di contratto preliminare di compravendita. Previsione di diritto di recesso a carico di una sola parte per il caso di mancata approvazione del piano regolatore nei termini – condizione risolutiva ammissibile - contratto stipulato allo scopo di acquisire un’area edificabile - mancata approvazione nei termini del piano regolatore - esercizio del diritto di recesso – dichiarazione di risoluzione per recesso del promittente acquirente – restituzione delle somme ricevute. Tribunale di Nola, sentenza, 20.03.01



RETROCESSIONE DI IMMOBILE L’espropriazione per pubblica utilità costituisce atto di gestione del territorio che rientra nella nozione di urbanistica. L’art. 34 d.lgs. 31.3.98 n.80 (confermato da art.3, comma 7, L.205/00, e successivamente da dpr 8.6.01 n.327) è applicabile agli atti dei soggetti equiparati alla P.A. – Se l’opera pubblica è stata realizzata in maniera più limitata si versa in ipotesi di retrocessione parziale. Va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Tribunale di Nola, sentenza, 22.11.01 (lancio 22.12.03)



CONTRATTI. Multiproprietà. Risoluzione contrattuale di preliminare di acquisto di quota di godimento turnario - Competenza territoriale - Luogo della conclusione del contratto - Competenza territoriale ex art.10 d.lgs 9.11.98 n.427 - Mandato senza rappresentanza - Presunzione di agire per se stesso - Mancanza dei requisiti previsti dal d.lgs.427/98 - Diritto di recesso senza penalità - Termini - Sussistenza - Risoluzione per inadempimento - Effetto retroattivo. Tribunale di Nola, sentenza, 09.01.2003 (lancio 01.12.03)



DIVISIONE EREDITARIA. Scrittura privata sottoscritta da tutti gli eredi – Riconoscimento della sottoscrizione – Divisione bonaria - Validità – Contratto a effetti obbligatori - Esclusione - Attribuibilità immediata della proprietà delle quote – Presenza di immobili abusivi - Validità della scrittura – Inapplicabilità dell’art.17 L. 28 febbraio 1985 n. 47. Tribunale di Nola, sentenza, 27.3.02 (lancio, 21.11.03)



NOTAIO, omissione visure ipotecarie e catastali - Responsabilità - Atto pubblico - Dispensa orale dall'effettuazione delle visure - Irrilevanza - Procura rilasciata a nuovo difensore su foglio singolo - Validità. Tribunale di Nola, sentenza, 11.07.00 (lancio, 14.11.03)



TESTAMENTO, annullamento. Incapacità naturale del testatore – Nullità del testamento - Devoluzioni subordinate a condizione – Mancato avveramento della condizione - Inefficacia - Successione legittima. Tribunale di Nola, sentenza del 9.7.2003.



PROPRIETA’, servitù, azione negatoria. Servitù di passaggio - Non sussiste - Esistenza accesso - Servitù coattiva - Mancanza presupposti - Usucapione - Mancanza requisiti - Danni per illegittimo passaggio - Servitù di veduta - Esercizio affaccio - Opere visibili e permanenti - Decorso del termine - Usucapione - Sussiste - Tribunale di Nola, sentenzadel 8.7.2003 .



POSSESSO , Reintegra Tribunale di Nola sentenza n.259/03 . Giudizio possessorio - Sezione specializzata agraria - Incompetenza - Sussistenza



OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA. Risarcimento danni. Tribunale di Nola, Sez. II Civ., sentenza n. 256/03. Difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del giudice amministrativo (art. 34 D.Lgs. 80/98, art. 7 L. n.205/2000)



CONTRATTI. Tribunale di Nola, Sez. II civ., 29.05.2002, sentenza . Rescissione contratto di compravendita. Sproporzione tra valore di vendita e valore effettivo del bene venduto - Stato di bisogno (non coincidenza con indigenza, deficienza di mezzi pecuniari) - Consapevolezza dello stato di bisogno da parte dell'acquirente - Sussistenza - Art.1448 cc.



POSSESSO. - Tribunale Nola, Sez. II civ., Collegio, 20.02.2002 ordinanza . Servitù di passaggio - Azione di reintegra - Rigetto - Reclamo al Collegio ex at. 669 tredicies c.p.c.- Restringimento stradina di accesso - Mancanza della volontà del possessore - Spoglio parziale - Sussistenza

Mediazione obbligatoria: anche x i sinistri. ecco il decreto Legislativo. prossimamente in G.U.

La Mediazione sarà obbligatoria. Il Governo ha approvato D.Lgs.


lunedì 22 febbraio 2010


Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 L. 69/09 , approvato il 19 febbraio 2010


Processo civile


Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione


di tutte le controversie in materia civile e commerciale

La Mediazione sarà obbligatoria

Il Governo, in data 19 febbraio 2010 ha approvato D.Lgs.


Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 Legge 69/2009


(in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)


Alcune NOVITA’:


>>-Sarà annullabile e non nullo il contratto tra l'Avvocato che ha omesso di fornire l'informativa ed il proprio cliente;


>>-Tra le materie obbligatorie verrà ricompresa anche la Responsabilità civile auto;


>>-L'esperimento del tentativo di mediazione diventerà obbligatorio, nelle materie per cui è previsto, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della norma;


>>-L’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza


>>-Il mediatore non sarà obbligato a formulare un'ipotesi conciliativa se non su istanza concorde delle parti


>>-Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio


>>-Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Mediazione obbligatoria: anche x i sinistri. ecco il decreto Legislativo. prossimamente in G.U.

La Mediazione sarà obbligatoria. Il Governo ha approvato D.Lgs.

lunedì 22 febbraio 2010

Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 L. 69/09 , approvato il 19 febbraio 2010

Processo civile

Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione

di tutte le controversie in materia civile e commerciale
La Mediazione sarà obbligatoria
Il Governo, in data 19 febbraio 2010 ha approvato D.Lgs.

Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 Legge 69/2009

(in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Alcune NOVITA’:

>>-Sarà annullabile e non nullo il contratto tra l'Avvocato che ha omesso di fornire l'informativa ed il proprio cliente;

>>-Tra le materie obbligatorie verrà ricompresa anche la Responsabilità civile auto;

>>-L'esperimento del tentativo di mediazione diventerà obbligatorio, nelle materie per cui è previsto, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della norma;

>>-L’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza

>>-Il mediatore non sarà obbligato a formulare un'ipotesi conciliativa se non su istanza concorde delle parti

>>-Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio

>>-Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

giovedì 18 febbraio 2010

I CONTRATTI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA C.C.V.:


INTERMEDIARIO ED ORGANIZZAIZONE E RELATIVO REGIME DI RESPONSABILITA’








Tra i cc.dd. contratti di viaggio si annovera, in primo luogo, quello cd. d’intermediario di viaggio previsto dall’art. 1, n. 3., della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (di seguito, C.c.v.), resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, che così lo definisce:


“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.


Accanto al citato contratto d’intermediario, la C.C.V. prevede, nell’ambito dei contratti di viaggio (art. 1, n.1), il contratto di organizzazione di viaggio, così definito dall’art. 1, n. 1.:


“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca”.


Deriva da quanto detto che:


a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente;


b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome proprio,


Per quel che riguarda il regime risarcitorio del contratto d’intermediazione, l’art. 17 della C.c.v. esonera da responsabilità l’intermediario per danni che derivassero dal contratto che egli stipula con l’organizzatore di viaggi, ovvero con i fornitori dei servizi separati:


«Qualunque contratto – dispone il citato art. 17 –, stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è come se fosse stato concluso dal viaggiatore».


A tale norma, fa eco l’art. 22, comma 3, che così dispone:


«L’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto».


In tal modo, il rapporto tra consumatore ed intermediario viene assimilato al mandato con rappresentanza, ed ogni rischio d’inadempimento legato al servizio turistico viene sopportato soltanto dal fornitore, e non già dall’intermediario.


Cfr., sul punto, Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004 (in Foro It., 2004, I, 2555):


“La riconducibilità del rapporto tra turista e venditore od intermediario al contratto di mandato, cui generalmente si accompagna il potere di rappresentanza, è stata costantemente affermata in giurisprudenza e trova significative conferme normative (cfr. art. 17 C.c.v., secondo il quale qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati è come se fosse stato concluso dal viaggiatore);


In base all’art. 22., comma 3, C.c.v, a seguito dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto, il viaggiatore danneggiato potrà avanzare le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti dell’organizzatore o del prestatore del singolo servizio».


Conf., Trib. Palermo 5 ottobre 2006:


«Il contratto di intermediazione di viaggio, in base al quale il venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio, va configurato come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato».


Nell’intermediazione di viaggio, quindi, il viaggiatore che lamenti l’inadempimento dei servizi turistici non potrà giammai agire nei confronti dell’intermediario, responsabile soltanto per l’inadempimento al contratto interno di mandato, ma solo ed esclusivamente nei confronti del fornitore (Giud. pace Acireale 21 agosto 2006), ovvero extracontrattuale per il caso in cui i disguidi forieri di danno ingiusto siano imputabili a dolo o colpa di un dato soggetto (Trib. Torino, 21 novembre 2003).


Ad ogni buon conto, questo il regime di responsabilità da illecito legato al contratto d’ organizzazione di viaggio (art. 1, n. 2, C.c.v.), regolato dall’art. 13 della C.c.v.:


«L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente».


Su tale ultimo punto, si consideri che l’unanime giurisprudenza, perché l’organizzatore vada esente da responsabilità nella scelta del terzo fornitore del servizio al turista, ritiene necessario e sufficiente che il primo si avvalga di una struttura idonea ad assicurare al turista il servizio promesso, nel che si esaurisce il suo compito (cfr. ex plurr., Cass. 6 novembre 1996 n. 9643).


In particolare, Trib. Milano 11 dicembre 2003 ha esentato da colpa l’organizzatore per inadempienze del vettore, considerato che il compito del primo si era esaurito con l’aver esso provveduto, per un viaggio a Cuba, alla scelta di un vettore radicato sul territorio quale la compagnia di linea cubana.


In termini, Cass., 24 maggio 1997 n. 4636:


«La normativa ex artt. 14, e 15 l. 1084/1977 non configura, certamente, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio turistico,, dato che egli non assume un’obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, ma di esecuzione della prestazione secondo diligenza» (nella specie, è stato negato il risarcimento dei danni nei confronti dell’operatore turistico per danni al turista in un sinistro su taxi, non potendo configurarsi il conducente di quest’ultimo né dipendente né commesso dell’operatore turistico).


Ancora, atteso che la responsabilità ex artt. 13 C.c.v. è una responsabilità per colpa, e non già oggettiva, la giurisprudenza ritiene che, secondo i principi generali, spetterebbe all’attore provare l’operato negligente, imprudente e/o imperito del terzo fornitore:


Cfr., sul punto, Cass. 27 giugno 2007 n. 14837:


«In tema di contratto di viaggio turistico - disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 -, la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore del viaggio che affidi a terzi l'esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l'organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l'esecuzione del servizio. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull'autobus messo a disposizione dall'organizzazione, condotto dall'autista da questa prescelto, a causa dell'incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti».




I CONTRATTI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA C.C.V.:

INTERMEDIARIO ED ORGANIZZAIZONE E RELATIVO REGIME DI RESPONSABILITA’




Tra i cc.dd. contratti di viaggio si annovera, in primo luogo, quello cd. d’intermediario di viaggio previsto dall’art. 1, n. 3., della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (di seguito, C.c.v.), resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, che così lo definisce:

“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.

Accanto al citato contratto d’intermediario, la C.C.V. prevede, nell’ambito dei contratti di viaggio (art. 1, n.1), il contratto di organizzazione di viaggio, così definito dall’art. 1, n. 1.:

“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca”.

Deriva da quanto detto che:

a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente;

b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome proprio,

Per quel che riguarda il regime risarcitorio del contratto d’intermediazione, l’art. 17 della C.c.v. esonera da responsabilità l’intermediario per danni che derivassero dal contratto che egli stipula con l’organizzatore di viaggi, ovvero con i fornitori dei servizi separati:

«Qualunque contratto – dispone il citato art. 17 –, stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è come se fosse stato concluso dal viaggiatore».

A tale norma, fa eco l’art. 22, comma 3, che così dispone:

«L’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto».

In tal modo, il rapporto tra consumatore ed intermediario viene assimilato al mandato con rappresentanza, ed ogni rischio d’inadempimento legato al servizio turistico viene sopportato soltanto dal fornitore, e non già dall’intermediario.

Cfr., sul punto, Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004 (in Foro It., 2004, I, 2555):

“La riconducibilità del rapporto tra turista e venditore od intermediario al contratto di mandato, cui generalmente si accompagna il potere di rappresentanza, è stata costantemente affermata in giurisprudenza e trova significative conferme normative (cfr. art. 17 C.c.v., secondo il quale qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati è come se fosse stato concluso dal viaggiatore);

In base all’art. 22., comma 3, C.c.v, a seguito dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto, il viaggiatore danneggiato potrà avanzare le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti dell’organizzatore o del prestatore del singolo servizio».

Conf., Trib. Palermo 5 ottobre 2006:

«Il contratto di intermediazione di viaggio, in base al quale il venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio, va configurato come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato».

Nell’intermediazione di viaggio, quindi, il viaggiatore che lamenti l’inadempimento dei servizi turistici non potrà giammai agire nei confronti dell’intermediario, responsabile soltanto per l’inadempimento al contratto interno di mandato, ma solo ed esclusivamente nei confronti del fornitore (Giud. pace Acireale 21 agosto 2006), ovvero extracontrattuale per il caso in cui i disguidi forieri di danno ingiusto siano imputabili a dolo o colpa di un dato soggetto (Trib. Torino, 21 novembre 2003).

Ad ogni buon conto, questo il regime di responsabilità da illecito legato al contratto d’ organizzazione di viaggio (art. 1, n. 2, C.c.v.), regolato dall’art. 13 della C.c.v.:

«L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente».

Su tale ultimo punto, si consideri che l’unanime giurisprudenza, perché l’organizzatore vada esente da responsabilità nella scelta del terzo fornitore del servizio al turista, ritiene necessario e sufficiente che il primo si avvalga di una struttura idonea ad assicurare al turista il servizio promesso, nel che si esaurisce il suo compito (cfr. ex plurr., Cass. 6 novembre 1996 n. 9643).

In particolare, Trib. Milano 11 dicembre 2003 ha esentato da colpa l’organizzatore per inadempienze del vettore, considerato che il compito del primo si era esaurito con l’aver esso provveduto, per un viaggio a Cuba, alla scelta di un vettore radicato sul territorio quale la compagnia di linea cubana.

In termini, Cass., 24 maggio 1997 n. 4636:

«La normativa ex artt. 14, e 15 l. 1084/1977 non configura, certamente, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio turistico,, dato che egli non assume un’obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, ma di esecuzione della prestazione secondo diligenza» (nella specie, è stato negato il risarcimento dei danni nei confronti dell’operatore turistico per danni al turista in un sinistro su taxi, non potendo configurarsi il conducente di quest’ultimo né dipendente né commesso dell’operatore turistico).

Ancora, atteso che la responsabilità ex artt. 13 C.c.v. è una responsabilità per colpa, e non già oggettiva, la giurisprudenza ritiene che, secondo i principi generali, spetterebbe all’attore provare l’operato negligente, imprudente e/o imperito del terzo fornitore:

Cfr., sul punto, Cass. 27 giugno 2007 n. 14837:

«In tema di contratto di viaggio turistico - disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 -, la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore del viaggio che affidi a terzi l'esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l'organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l'esecuzione del servizio. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull'autobus messo a disposizione dall'organizzazione, condotto dall'autista da questa prescelto, a causa dell'incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti».


giovedì 11 febbraio 2010

Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009



Segnalazione alla centrale rischi


Art. 700 c.p.c.


Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (Centrale d'allarme interbancario)

- Rigetto per mancanza disponibilità -



[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009]


TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE


Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007,

-considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata;

-rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009;

-che, al momento in cui i due assegni in questione sono stati staccati, l’assegno a favore della Meviax, tratto su altro istituto di credito, con il quale era stata ricostituita la provvista, sebbene precedentemente negoziato, difettava della cd. disponibilità;

-considerato che, infatti, nel caso in cui venga versato assegno da accreditare sul proprio conto, per prassi bancaria occorre che la banca verifichi il buon fine dell’operazione nei tempi previsti e resi noti tramite adeguate forme di pubblicità, prima che il correntista possa disporre delle relative somme;

-che l’onere di vigilare sulla presenza della provvista durante tutto il tempo per la presentazione utile al pagamento, non può che gravare sulla parte che ha emesso l’assegno;

-che, infatti, l’art.2 della legge n.386 del 1990 fa riferimento proprio alla presentazione in tempo utile del titolo, di tal che è necessario che sia garantita la presenza della provvista per l’intero periodo, ben potendosi verificare che questo sia presentato dal suo beneficiario sollecitamente per il pagamento;

-rilevato che nel caso in esame la resistente ha evidenziato che gli assegni sono stati presentati il 2.2.2009, in epoca in cui difettava la disponibilità della somma relativa all’assegno con cui era stata ricostituita la provvista, sicché i titoli sono stati pagati soltanto in data 11.2.2009, pertanto in ritardo e con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione, circostanza che avrebbe potuto portare anche al protesto immediato dell’assegno;

-che le annotazioni da parte dell’istituto di credito avvengono tramite una procedura informatizzata che assicura un elevato grado di verosimiglianza dei dati annotati;

-considerato che è certamente possibile offrire la prova del contrario, ma che, in base al principio di vicinanza della prova e in considerazione della circostanza che trattandosi di titoli non trasferibili, la persona del presentatore, beneficiario degli assegni, era ben conosciuta dalla ricorrente, tale onere gravava sulla Meviax, mentre non è stata fornita alcuna utile indicazione riguardo ai testi informatori e alla loro conoscenza della data di prima presentazione;

-che, nella specie, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al mancato pagamento di titoli presentati per l’incasso e successivamente ritirati, deve ritenersi che, stante le finalità spiccatamente pubblicistiche della disciplina di cui alla legge n.386 del 1990, non possa stimarsi illegittima la segnalazione alla CAI in mancanza del pagamento delle penali e degli accessori previsti dall’art.8, secondo le modalità e le forme vincolanti dettate dalla medesima disposizione, incentrandosi la verifica della presenza della provvista, al momento di presentazione del titolo;

-che anche i bonifici effettuati dalla Meviax a tal fine non possono ritenersi ‘efficaci’, non essendo stati vincolati a vantaggio del portatore dell’assegno, come richiesto dal comma 2 del citato art.2, unica modalità che permette di far ritenere la somma uscita dalla disponibilità di colui che lo ha ordinato a favore del bonificato;

-considerato, sotto altro profilo, che, anche volendo stimare illegittime le segnalazioni relative agli assegni emessi il 30.1.2009, non potrebbero ritenersi illegittime le ulteriori segnalazioni, sebbene il mancato pagamento degli assegni successivamente emessi trovassero origine dalla pregressa procedura, asseritamente ritenuta illegittima;

-che, infatti, in presenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, la ricorrente, ritenendola illegittima, avrebbe dovuto comunque attivare i rimedi previsti dall’ordinamento, se del caso provvedendo poi ad avanzare richiesta risarcitoria alla banca resistente per i danni eventualmente prodottisi, desistendo, però, nel frattempo dall’emettere titoli che, a quel punto, ontologicamente non sarebbero stati pagati per difetto di autorizzazione, con ogni conseguenza in ordine all’interesse pubblicistico volto a “proteggere e favorire l’utilizzazione dei titoli di credito, agevolando la speditezza e l’efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche”;

-considerato, infine, che la particolarità in fatto della situazione venutasi a determinare, valutata unitamente ad evidenti ragioni di equità, induce a compensare integralmente le spese della fase


P.Q.M.


Rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese tra le parti;


Nola, 29 luglio 2009


Il Giudice


dott. Francesco Notaro

Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009

Segnalazione alla centrale rischi

Art. 700 c.p.c.

Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (Centrale d'allarme interbancario)
- Rigetto per mancanza disponibilità -

[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009]

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007,
-considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata;
-rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009;
-che, al momento in cui i due assegni in questione sono stati staccati, l’assegno a favore della Meviax, tratto su altro istituto di credito, con il quale era stata ricostituita la provvista, sebbene precedentemente negoziato, difettava della cd. disponibilità;
-considerato che, infatti, nel caso in cui venga versato assegno da accreditare sul proprio conto, per prassi bancaria occorre che la banca verifichi il buon fine dell’operazione nei tempi previsti e resi noti tramite adeguate forme di pubblicità, prima che il correntista possa disporre delle relative somme;
-che l’onere di vigilare sulla presenza della provvista durante tutto il tempo per la presentazione utile al pagamento, non può che gravare sulla parte che ha emesso l’assegno;
-che, infatti, l’art.2 della legge n.386 del 1990 fa riferimento proprio alla presentazione in tempo utile del titolo, di tal che è necessario che sia garantita la presenza della provvista per l’intero periodo, ben potendosi verificare che questo sia presentato dal suo beneficiario sollecitamente per il pagamento;
-rilevato che nel caso in esame la resistente ha evidenziato che gli assegni sono stati presentati il 2.2.2009, in epoca in cui difettava la disponibilità della somma relativa all’assegno con cui era stata ricostituita la provvista, sicché i titoli sono stati pagati soltanto in data 11.2.2009, pertanto in ritardo e con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione, circostanza che avrebbe potuto portare anche al protesto immediato dell’assegno;
-che le annotazioni da parte dell’istituto di credito avvengono tramite una procedura informatizzata che assicura un elevato grado di verosimiglianza dei dati annotati;
-considerato che è certamente possibile offrire la prova del contrario, ma che, in base al principio di vicinanza della prova e in considerazione della circostanza che trattandosi di titoli non trasferibili, la persona del presentatore, beneficiario degli assegni, era ben conosciuta dalla ricorrente, tale onere gravava sulla Meviax, mentre non è stata fornita alcuna utile indicazione riguardo ai testi informatori e alla loro conoscenza della data di prima presentazione;
-che, nella specie, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al mancato pagamento di titoli presentati per l’incasso e successivamente ritirati, deve ritenersi che, stante le finalità spiccatamente pubblicistiche della disciplina di cui alla legge n.386 del 1990, non possa stimarsi illegittima la segnalazione alla CAI in mancanza del pagamento delle penali e degli accessori previsti dall’art.8, secondo le modalità e le forme vincolanti dettate dalla medesima disposizione, incentrandosi la verifica della presenza della provvista, al momento di presentazione del titolo;
-che anche i bonifici effettuati dalla Meviax a tal fine non possono ritenersi ‘efficaci’, non essendo stati vincolati a vantaggio del portatore dell’assegno, come richiesto dal comma 2 del citato art.2, unica modalità che permette di far ritenere la somma uscita dalla disponibilità di colui che lo ha ordinato a favore del bonificato;
-considerato, sotto altro profilo, che, anche volendo stimare illegittime le segnalazioni relative agli assegni emessi il 30.1.2009, non potrebbero ritenersi illegittime le ulteriori segnalazioni, sebbene il mancato pagamento degli assegni successivamente emessi trovassero origine dalla pregressa procedura, asseritamente ritenuta illegittima;
-che, infatti, in presenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, la ricorrente, ritenendola illegittima, avrebbe dovuto comunque attivare i rimedi previsti dall’ordinamento, se del caso provvedendo poi ad avanzare richiesta risarcitoria alla banca resistente per i danni eventualmente prodottisi, desistendo, però, nel frattempo dall’emettere titoli che, a quel punto, ontologicamente non sarebbero stati pagati per difetto di autorizzazione, con ogni conseguenza in ordine all’interesse pubblicistico volto a “proteggere e favorire l’utilizzazione dei titoli di credito, agevolando la speditezza e l’efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche”;
-considerato, infine, che la particolarità in fatto della situazione venutasi a determinare, valutata unitamente ad evidenti ragioni di equità, induce a compensare integralmente le spese della fase

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese tra le parti;

Nola, 29 luglio 2009

Il Giudice

dott. Francesco Notaro

martedì 9 febbraio 2010

Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico



(09/02/2010)



Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286



Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto
Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico

(09/02/2010)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286

Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune



(09/02/2010)



T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565



Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.).

Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...