Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94. (09A09801)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:
Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari
Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori volontari
Ordinanze dei sindaci
1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale formalizza la propria volonta' di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.
Convenzioni
Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego
Revoca dell'iscrizione
Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati
Formazione
Norme transitorie
Roma, 8 agosto 2009
Il Ministro : Maroni
ALLEGATO
Prosecuzione dell'attività per le "ronde" già in vigore, necessità dell'iscrizione in un elenco provinciale effettuata dal Prefetto, gruppi di massimo 3 persone con funzioni di esclusiva osservazione e segnalazione alle forze di polizia.
Queste alcune delle precisazioni operative del DM 8 agosto 2009 emanato dal Ministero dell'Interno per gli "osservatori volontari", in attuazione della legge sulla sicurezza 94/2009 . Nel decreto si indica anche la divisa/casacca ammessa e l'obbligo di portare documenti di riconoscimento. Assoluto divieto di portare oggetti atti ad offendere.
Le convenzioni con i comuni indicheranno zone e orari di attività degli "osservatori".
Altalex, 12 agosto 2009