giovedì 16 luglio 2009

Cessione del credito Risarcitorio al terzo: eccezioni proponibili


Cessione credito risarcitorio (da incidente stradale) a un terzo
venerdì 10 luglio 2009
* * *
Cassazione, Sez. III Civ., ordinanza del 13 maggio 2009
Cessione del credito

CESSIONE DEL CREDITO RISARCITORIO DEL DANNEGGIATO
(DA INCIDENTE STRADALE) A UN TERZO.
AMMISSIBILITA’ - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL TERZO – SUSSISTE

[Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza depositata il 13 maggio 2009]







Nell’Ordinanza:
.
>>… in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa allo stesso tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato perché esamini la controversia in applicazione del seguente principio di diritto: - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato a agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso>.


Cessione del credito Risarcitorio al terzo: eccezioni proponibili


Cessione credito risarcitorio (da incidente stradale) a un terzo
venerdì 10 luglio 2009
* * *
Cassazione, Sez. III Civ., ordinanza del 13 maggio 2009
Cessione del credito

CESSIONE DEL CREDITO RISARCITORIO DEL DANNEGGIATO
(DA INCIDENTE STRADALE) A UN TERZO.
AMMISSIBILITA’ - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL TERZO – SUSSISTE

[Cassazione, Sezione III Civile, ordinanza depositata il 13 maggio 2009]







Nell’Ordinanza:
.
>>… in accoglimento del proposto ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa allo stesso tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato perché esamini la controversia in applicazione del seguente principio di diritto: - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi – il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato a agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria per l’accertamento della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso>.


martedì 14 luglio 2009

Il Piano Casa: ecco le leggi regionali

Piano Casa
1.Governo e riqualificazione solidale del territorio
Regione Emilia Romagna Deliberazione 30 giugno 2009
2.Interventi della Regione per ilriavvio delle attvità edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile
Regione Marche Proposta legge regionale 29 giugno 2009
3.Norme per i governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riquaificazione del patrimonio edilizio esistente
Regione Umbria - 26 giugno 2009
4.Schema legge regionale recante "misure urgenti per rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la mitigazione del rischio sismico, e per la semplificazione amministrativa"
Regione Puglia 7 maggio 2009
5.Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche
Regione Campania 27 maggio 2009 nonchè
Regione Valle D'Aosta - Schema di decreto legge 16 aprile 2009

Il Piano Casa: ecco le leggi regionali

Piano Casa
1.Governo e riqualificazione solidale del territorio
Regione Emilia Romagna Deliberazione 30 giugno 2009
2.Interventi della Regione per ilriavvio delle attvità edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile
Regione Marche Proposta legge regionale 29 giugno 2009
3.Norme per i governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riquaificazione del patrimonio edilizio esistente
Regione Umbria - 26 giugno 2009
4.Schema legge regionale recante "misure urgenti per rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la mitigazione del rischio sismico, e per la semplificazione amministrativa"
Regione Puglia 7 maggio 2009
5.Misure urgenti in materia di edilizia, urbanistica ed opere pubbliche
Regione Campania 27 maggio 2009 nonchè
Regione Valle D'Aosta - Schema di decreto legge 16 aprile 2009

martedì 30 giugno 2009

Riscatto immobili abitativi: "valore normale" senza riduzione


Immobili abitativi in leasing, il riscatto avviene al "valore normale": Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 22 giugno 2009, n. 163, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle operazioni di riscatto di immobili di tipo abitativo in leasing.
In particolare, l'Agenzia ha richiamato la Circolare n. 12/2007 riferita agli immobili strumentali precisando che ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche la base imponibile degli immobili abitativi da riscattare al termine del contratto di leasing è pari al c.d. "valore normale", costituito dal prezzo di riscatto del bene, aumentato dei canoni di leasing depurati della componente finanziaria.
Le riduzioni delle imposte ipocatastali e lo scomputo dell'imposta di registro, diversamente, ai sensi dell'articolo 35, D.L. n. 223/2006 sono agevolazioni riferite esclusivamente ai fabbricati strumentali.

Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 27.6.2009

Riscatto immobili abitativi: "valore normale" senza riduzione


Immobili abitativi in leasing, il riscatto avviene al "valore normale": Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 22 giugno 2009, n. 163, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alle operazioni di riscatto di immobili di tipo abitativo in leasing.
In particolare, l'Agenzia ha richiamato la Circolare n. 12/2007 riferita agli immobili strumentali precisando che ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, anche la base imponibile degli immobili abitativi da riscattare al termine del contratto di leasing è pari al c.d. "valore normale", costituito dal prezzo di riscatto del bene, aumentato dei canoni di leasing depurati della componente finanziaria.
Le riduzioni delle imposte ipocatastali e lo scomputo dell'imposta di registro, diversamente, ai sensi dell'articolo 35, D.L. n. 223/2006 sono agevolazioni riferite esclusivamente ai fabbricati strumentali.

Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 27.6.2009

lunedì 29 giugno 2009

Rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici: la confisca relativa è quella penale di cui all'art. 240 c.p.

SENTENZA N. 21499 UD. 13 MAGGIO 2009 - DEPOSITO DEL 22 MAGGIO 2009



CIRCOLAZIONE STRADALE – RIFIUTO DI SOTTOPORSI AI TEST ALCOLIMETRICI – CONFISCA DEL VEICOLO – NATURA DELLA MISURA

La Corte ha chiarito che la confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma settimo, cod. strada, per il caso di condanna per il reato di rifiuto a sottoporsi ai test alcolimetrici, è misura di carattere penale e non amministrativa, come rivela il rinvio operato dalla norma in questione alla analoga disposizione contenuta nel secondo comma lett. c) del medesimo articolo in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, la quale, a sua volta, richiama l’art. 240, comma secondo, cod. pen.

Testo Completo:
Sentenza n. 21499 del 13 maggio 2009 - depositata il 22 maggio 2009
(Sezione Quarta Penale, Presidente A. S. Rizzo, Relatore G. Maisano)

Rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici: la confisca relativa è quella penale di cui all'art. 240 c.p.

SENTENZA N. 21499 UD. 13 MAGGIO 2009 - DEPOSITO DEL 22 MAGGIO 2009



CIRCOLAZIONE STRADALE – RIFIUTO DI SOTTOPORSI AI TEST ALCOLIMETRICI – CONFISCA DEL VEICOLO – NATURA DELLA MISURA

La Corte ha chiarito che la confisca del veicolo prevista dall’art. 186, comma settimo, cod. strada, per il caso di condanna per il reato di rifiuto a sottoporsi ai test alcolimetrici, è misura di carattere penale e non amministrativa, come rivela il rinvio operato dalla norma in questione alla analoga disposizione contenuta nel secondo comma lett. c) del medesimo articolo in relazione alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza, la quale, a sua volta, richiama l’art. 240, comma secondo, cod. pen.

Testo Completo:
Sentenza n. 21499 del 13 maggio 2009 - depositata il 22 maggio 2009
(Sezione Quarta Penale, Presidente A. S. Rizzo, Relatore G. Maisano)

Omessa "visura": il Notaio è responsabile



SENTENZA N. 11569 DEL 19 MAGGIO 2009



RESPONSABILITA' DEL NOTAIO PER OMESSO ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DI FALLITO DI UNA DELLE PARTI DELL'ATTO

Con la sentenza n. 11569 del 2009 la Corte si è occupata della vicenda di un notaio che, chiamato a stipulare un contratto di mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto di un immobile, aveva omesso di rilevare che il mutuatario era stato dichiarato fallito da ben sette anni. In conseguenza di ciò, la quota di sua spettanza dell’immobile concesso in garanzia al mutuante era stata venduta all’incanto nel corso della procedura fallimentare. Il mutuante di conseguenza ha convenuto in giudizio il notaio rogante, allegando che, ove questi l’avesse informato della qualità di fallito del mutuatario, avrebbe evitato di erogare il mutuo e di perdere il relativo credito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata tale domanda, sul presupposto che il principale effetto del fallimento è la limitazione della capacità del fallito di disporre dei propri beni: dunque una “incapacità” ex lege che il notaio, al quale la legge impone di verificare la capacità delle parti, è tenuto ad accertare, a meno che non dimostri che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto sapere dell’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

Testo Completo:
Sentenza n. 11569 del 19 maggio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore G. Federico)

Omessa "visura": il Notaio è responsabile



SENTENZA N. 11569 DEL 19 MAGGIO 2009



RESPONSABILITA' DEL NOTAIO PER OMESSO ACCERTAMENTO DELLA QUALITA' DI FALLITO DI UNA DELLE PARTI DELL'ATTO

Con la sentenza n. 11569 del 2009 la Corte si è occupata della vicenda di un notaio che, chiamato a stipulare un contratto di mutuo ipotecario finalizzato all’acquisto di un immobile, aveva omesso di rilevare che il mutuatario era stato dichiarato fallito da ben sette anni. In conseguenza di ciò, la quota di sua spettanza dell’immobile concesso in garanzia al mutuante era stata venduta all’incanto nel corso della procedura fallimentare. Il mutuante di conseguenza ha convenuto in giudizio il notaio rogante, allegando che, ove questi l’avesse informato della qualità di fallito del mutuatario, avrebbe evitato di erogare il mutuo e di perdere il relativo credito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata tale domanda, sul presupposto che il principale effetto del fallimento è la limitazione della capacità del fallito di disporre dei propri beni: dunque una “incapacità” ex lege che il notaio, al quale la legge impone di verificare la capacità delle parti, è tenuto ad accertare, a meno che non dimostri che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto sapere dell’esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

Testo Completo:
Sentenza n. 11569 del 19 maggio 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore G. Federico)

passaggio con semaforo giallo o rosso: indeterminatezza dell'addebito

Cassazione sez II civile n. 9888 del 27 aprile 2009


Contravvenzioni,circolazione stradale,semaforo,rosso,giallo,auto
"Occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto al ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con la luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 C.d.S., comma 10, risultare non sempre vietato.
...
Si e' di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorche' accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 146 C.d.S., comma 3."


FATTO E DIRITTO
Il Comune di Castellammare di Stabia impugna la sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia n. 2922 del 2005, che accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno intimato, PI.Fe. , avverso il verbale redatto dalla Polizia municipale di quel Comune n. (OMESSO), relativa alla contestata violazione dell'articolo 146 C.d.S. (prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla).
Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, rilevando che il verbale conteneva una contestazione contraddittoria, poiche' veniva contestato il transito con luce gialla o rossa.
L'odierno ricorrente articola quattro motivi di ricorso con i quali deduce la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 1 e articoli 41 e 46 C.d.S., nonche' la violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 23, articoli 2699, 2700 e 2697 c.c., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e infine la violazione e falsa applicazione degli articoli 45 e 201 C.d.S. e dell'articolo 192 reg. att. C.d.S..
Parte intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex articolo 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorso e' infondato va respinto.
Occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto al ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con la luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 C.d.S., comma 10, risultare non sempre vietato.
Occorre, altresi', osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest'ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l'arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra.
Si e' di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorche' accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 146 C.d.S., comma 3.
Di conseguenza il primo motivo di ricorso e' da ritenersi manifestamente infondato, mentre i rimanenti risultano inammissibili per difetto di concreta rilevanza. Infatti, occorre rilevare che la "ratio decidendi" sopra esaminata e di per se' sola sufficiente a sorreggere la decisione di accoglimento dell'opposizione.
Il ricorso e' manifestamente infondato e va respinto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...