Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.
venerdì 27 marzo 2009
Il leasing e lo IAS 17
Il leasing e lo IAS 17
giovedì 26 marzo 2009
presunzione iuris tantum di coincidenza del termine di esecuzione delle opere con quello in cui ne è accertata l'esecuzione
DATA DI ESECUZIONE DELLE OPERE – ONERE A CARICO DELL’IMPUTATO
Tribunale Penale di Nola, Giudice Monocratico, Dr.ssa Daniela Critelli, sentenza depositata il 23 febbraio 2009]
Massima
In assenza di una prova rigorosa della retrodatazione degli illeciti, il cui onere grava sull’imputato (che è il solo a poter concretamente allegare i relativi elementi), il termine di esecuzione delle opere va ritenuto coincidente con quello in cui ne è stata accertata l’esecuzione. (cfr. Cass. N. 10562/00)
presunzione iuris tantum di coincidenza del termine di esecuzione delle opere con quello in cui ne è accertata l'esecuzione
DATA DI ESECUZIONE DELLE OPERE – ONERE A CARICO DELL’IMPUTATO
Tribunale Penale di Nola, Giudice Monocratico, Dr.ssa Daniela Critelli, sentenza depositata il 23 febbraio 2009]
Massima
In assenza di una prova rigorosa della retrodatazione degli illeciti, il cui onere grava sull’imputato (che è il solo a poter concretamente allegare i relativi elementi), il termine di esecuzione delle opere va ritenuto coincidente con quello in cui ne è stata accertata l’esecuzione. (cfr. Cass. N. 10562/00)
Infortunistica stradale ed omessa integrazione del contraddittorio
Rca. GdP, omessa integrazione contraddittorio, nullità sentenza
sabato 21 marzo 2009
Tribunale di Nola, sentenza (appello) del 9 dicembre 2008
Risarcimento danni – Rca
GIUDIZIO DI APPELLO IN TEMA DI INFORTUNISTICA STRADALE - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL G.D.P. NEI CONFRONTI DI LITISCONSORTE NECESSARIO - OBBLIGO DI RIMESSIONE DEL GIUDICE DI APPELLO
[Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 9 dicembre 2008]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Meviox Axx, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado, dall’avv.to ….., con cui elettivamente domicilia in ….,
CONTRO
Tiziox Gxx e Tiziox Rxx , rappresentati e difesi dall’avv. …., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con cui elettivamente domicilia …..;
XXXX Ass.ni s.p.a., contumace;
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
KKKK Ass.ni s.c.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa , giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione di primo grado, dall’avv. ….., con cui elettivamente domicilia ….,
dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono
.
Con atto di citazione regolarmente notificato Meviox Axx , premettendo che in data 26.10.2002 si verificava un incidente tra il motoveicolo Piaggio tg. …. di proprietà di Tiziox Rxx e il veicolo Fiat Fiorino tg. …. di proprietà di esso attore e che la responsabilità dell’incidente era da ascriversi in via esclusiva al motoveicolo, conveniva in giudizio Tiziox Rxx e la sua compagnia di assicurazione XXXX s.p.a., al fine di vedersi risarcire il danno materiale arrecato al suo mezzo.
Oltre a costituirsi i convenuti per resistere alla domanda, in prime cure produceva comparsa di intervento volontario autonomo Tiziox Gxx, il quale, nella sua qualità di conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro, adduceva la responsabilità esclusiva del mezzo Fiat Fiorino e reclamava anch’egli, dal canto suo, congruo risarcimento.
Sennonchè , sin da principio proprio Tiziox Gxx invocava di estendere il contraddittorio, mediante relativo ordine di integrazione, nei confronti della società MMMM Auto s.p.a., in quanto quest’ultima, a dispetto di quanto affermato da Meviox Axx, risultava dal certificato PRA prodotto in atti, l’unica proprietaria del veicolo asseritamente responsabile al momento del sinistro.
Ma il G.d.P. non ordinava alcuna integrazione del contraddittorio.
Anzi, il G.d.P. di Nola, con sentenza n. 1771/2006 emessa in data 26.6.2006, rigettava la domanda attorea, oltre a quella dell’interventore Tiziox Gxx, in quanto “esisteva precedente giudicato”.
In particolare, osservava il Giudice di Pace che “con (precedente) sentenza n. 1310/2004 il G.d.P. già si era pronunciato in merito alla controversia e perciò , in applicazione del principio del ne bis in idem, il Giudice non poteva esaminare nel merito la domanda del Meviox e quella dell’interventore”.
Con atto di citazione notificato in data 7 e 9 marzo 2007 Meviox Axx proponeva appello avverso la predetta pronuncia.
Deduceva la parte che la decisione era stata erronea in quanto la sentenza n. 1310/2004, asseritamente preclusiva dell’esame del merito della lite, era in realtà intervenuta tra Tiziox Rxx e la MMMM Auto s.p.a. (unitamente alla Verona KKKK s.p.a.), onde non gli era opponibile ex art. 2909 c.c., non essendo stato esso appellante parte di quel giudizio.
Dal che si insisteva nella delibazione del merito della domanda, unitamente all’accoglimento della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.6.2007 si costituivano Tiziox Rxx e Tiziox Gxx.
E quest’ultimo, rilevando che il Giudice di prime cure aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell’effettiva proprietaria del Fiat Fiorino tg. ….., cioè la società MMMM s.p.a., avanzava appello incidentale per la rimessione al primo giudice della controversia ex art. 354 c.p.c., laddove solo in tal modo anch’egli avrebbe potuto vedersi esaminare correttamente la sua domanda risarcitoria.
La comparsa di appello incidentale era poi fatta notificare ritualmente anche alla XXXX Ass.ni s.p.a. ed alla KKKK Ass.ni s.p.a. in quanto inizialmente contumaci.
All’esito della notifica, si costituiva la sola KKKK s.p.a., che si associava alle deduzioni del Meviox quale suo consorte di lite.
L’appello incidentale è fondato, assorbendo in via di pregiudizialità logico-giuridica ogni ulteriore statuizione.
Emergeva, invero, in termini inequivoci dagli atti di causa (certificato PRA) che al momento del sinistro (ottobre 2002) l’autoveicolo Fiat Fiorino tg. …. risultava intestato alla società MMMM Auto s.p.a.
Ed è noto che le risultanze del pubblico registro automobilistico avevano il valore quantomeno di una presunzione semplice in ordine alla corrispondente titolarità del mezzo, presunzione che poteva essere vinta con ogni mezzo di prova da parte di colui che, di contro, reclamasse di essere proprietario dello stesso (Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 2006, n. 21055).
Sennonchè, nessuna diversa prova documentale era offerta a riguardo dall’attore Meviox Axx , che si era qualificato titolare del mezzo in questione.
Sicchè, essendo stata avanzata una domanda risarcitoria da Tiziox Gxx (interventore) secondo cui la responsabilità esclusiva del sinistro andava imputata al Fiat Fiorino tg. …., una volta già costituita la compagnia di quest’ultimo mezzo , cioè la KKKK Ass.ni s.p.a. (in atti), avrebbe certamente dovuto integrarsi il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con l’unico soggetto che appariva il necessario legittimato passivo della pretesa avanzata dall’interventore.
Tanto, però, non era fatto ed in tal modo il G.d.P. cadeva in errore, non solo perché non teneva conto delle risultanze documentali predette, ma anche perché delibava in ordine alla portata di un giudicato precedente sulla sua controversia senza dapprima far cristallizzare validamente il rapporto processuale su cui ci si doveva pronunciare.
Invero, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, comma 1, legge n. 990 del 1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), cioè il proprietario del veicolo, che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che la domanda (nella specie, atto di intervento) sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non evocata in giudizio , ex art. 102, comma 2, c.p.c.
Ne consegue, ancora, che la sentenza con la quale il primo Giudice dichiarava erroneamente la domanda inammissibile o improcedibile, non può che andare annullata ex art. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. , per essere la lite rimessa nuovamente in prime cure (Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2001, n. 15892).
Spese compensate attesa la natura della pronuncia.
- Accoglie l’appello incidentale e, rilevata la nullità della sentenza n. 1771/2006 emessa in data 26.6.2006 dal G.d.P. di Nola, dispone la rimessione della causa davanti al primo Giudice;
- Spese interamente compensate;
Così deciso in NOLA il 9.12.2008; si provveda all’immediato deposito in cancelleria.
Il Giudice
dott. Alfonso Scermino
(Allegato al verbale d’udienza del 9.12.2008)
www.iussit.eu
Infortunistica stradale ed omessa integrazione del contraddittorio
Rca. GdP, omessa integrazione contraddittorio, nullità sentenza
sabato 21 marzo 2009
Tribunale di Nola, sentenza (appello) del 9 dicembre 2008
Risarcimento danni – Rca
GIUDIZIO DI APPELLO IN TEMA DI INFORTUNISTICA STRADALE - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL G.D.P. NEI CONFRONTI DI LITISCONSORTE NECESSARIO - OBBLIGO DI RIMESSIONE DEL GIUDICE DI APPELLO
[Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 9 dicembre 2008]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Meviox Axx, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto di citazione di primo grado, dall’avv.to ….., con cui elettivamente domicilia in ….,
CONTRO
Tiziox Gxx e Tiziox Rxx , rappresentati e difesi dall’avv. …., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, con cui elettivamente domicilia …..;
XXXX Ass.ni s.p.a., contumace;
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
KKKK Ass.ni s.c.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentata e difesa , giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione di primo grado, dall’avv. ….., con cui elettivamente domicilia ….,
dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono
.
Con atto di citazione regolarmente notificato Meviox Axx , premettendo che in data 26.10.2002 si verificava un incidente tra il motoveicolo Piaggio tg. …. di proprietà di Tiziox Rxx e il veicolo Fiat Fiorino tg. …. di proprietà di esso attore e che la responsabilità dell’incidente era da ascriversi in via esclusiva al motoveicolo, conveniva in giudizio Tiziox Rxx e la sua compagnia di assicurazione XXXX s.p.a., al fine di vedersi risarcire il danno materiale arrecato al suo mezzo.
Oltre a costituirsi i convenuti per resistere alla domanda, in prime cure produceva comparsa di intervento volontario autonomo Tiziox Gxx, il quale, nella sua qualità di conducente del motoveicolo coinvolto nel sinistro, adduceva la responsabilità esclusiva del mezzo Fiat Fiorino e reclamava anch’egli, dal canto suo, congruo risarcimento.
Sennonchè , sin da principio proprio Tiziox Gxx invocava di estendere il contraddittorio, mediante relativo ordine di integrazione, nei confronti della società MMMM Auto s.p.a., in quanto quest’ultima, a dispetto di quanto affermato da Meviox Axx, risultava dal certificato PRA prodotto in atti, l’unica proprietaria del veicolo asseritamente responsabile al momento del sinistro.
Ma il G.d.P. non ordinava alcuna integrazione del contraddittorio.
Anzi, il G.d.P. di Nola, con sentenza n. 1771/2006 emessa in data 26.6.2006, rigettava la domanda attorea, oltre a quella dell’interventore Tiziox Gxx, in quanto “esisteva precedente giudicato”.
In particolare, osservava il Giudice di Pace che “con (precedente) sentenza n. 1310/2004 il G.d.P. già si era pronunciato in merito alla controversia e perciò , in applicazione del principio del ne bis in idem, il Giudice non poteva esaminare nel merito la domanda del Meviox e quella dell’interventore”.
Con atto di citazione notificato in data 7 e 9 marzo 2007 Meviox Axx proponeva appello avverso la predetta pronuncia.
Deduceva la parte che la decisione era stata erronea in quanto la sentenza n. 1310/2004, asseritamente preclusiva dell’esame del merito della lite, era in realtà intervenuta tra Tiziox Rxx e la MMMM Auto s.p.a. (unitamente alla Verona KKKK s.p.a.), onde non gli era opponibile ex art. 2909 c.c., non essendo stato esso appellante parte di quel giudizio.
Dal che si insisteva nella delibazione del merito della domanda, unitamente all’accoglimento della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.6.2007 si costituivano Tiziox Rxx e Tiziox Gxx.
E quest’ultimo, rilevando che il Giudice di prime cure aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti dell’effettiva proprietaria del Fiat Fiorino tg. ….., cioè la società MMMM s.p.a., avanzava appello incidentale per la rimessione al primo giudice della controversia ex art. 354 c.p.c., laddove solo in tal modo anch’egli avrebbe potuto vedersi esaminare correttamente la sua domanda risarcitoria.
La comparsa di appello incidentale era poi fatta notificare ritualmente anche alla XXXX Ass.ni s.p.a. ed alla KKKK Ass.ni s.p.a. in quanto inizialmente contumaci.
All’esito della notifica, si costituiva la sola KKKK s.p.a., che si associava alle deduzioni del Meviox quale suo consorte di lite.
L’appello incidentale è fondato, assorbendo in via di pregiudizialità logico-giuridica ogni ulteriore statuizione.
Emergeva, invero, in termini inequivoci dagli atti di causa (certificato PRA) che al momento del sinistro (ottobre 2002) l’autoveicolo Fiat Fiorino tg. …. risultava intestato alla società MMMM Auto s.p.a.
Ed è noto che le risultanze del pubblico registro automobilistico avevano il valore quantomeno di una presunzione semplice in ordine alla corrispondente titolarità del mezzo, presunzione che poteva essere vinta con ogni mezzo di prova da parte di colui che, di contro, reclamasse di essere proprietario dello stesso (Cassazione civile , sez. I, 28 settembre 2006, n. 21055).
Sennonchè, nessuna diversa prova documentale era offerta a riguardo dall’attore Meviox Axx , che si era qualificato titolare del mezzo in questione.
Sicchè, essendo stata avanzata una domanda risarcitoria da Tiziox Gxx (interventore) secondo cui la responsabilità esclusiva del sinistro andava imputata al Fiat Fiorino tg. …., una volta già costituita la compagnia di quest’ultimo mezzo , cioè la KKKK Ass.ni s.p.a. (in atti), avrebbe certamente dovuto integrarsi il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con l’unico soggetto che appariva il necessario legittimato passivo della pretesa avanzata dall’interventore.
Tanto, però, non era fatto ed in tal modo il G.d.P. cadeva in errore, non solo perché non teneva conto delle risultanze documentali predette, ma anche perché delibava in ordine alla portata di un giudicato precedente sulla sua controversia senza dapprima far cristallizzare validamente il rapporto processuale su cui ci si doveva pronunciare.
Invero, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, comma 1, legge n. 990 del 1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), cioè il proprietario del veicolo, che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che la domanda (nella specie, atto di intervento) sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non evocata in giudizio , ex art. 102, comma 2, c.p.c.
Ne consegue, ancora, che la sentenza con la quale il primo Giudice dichiarava erroneamente la domanda inammissibile o improcedibile, non può che andare annullata ex art. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c. , per essere la lite rimessa nuovamente in prime cure (Cassazione civile , sez. III, 17 dicembre 2001, n. 15892).
Spese compensate attesa la natura della pronuncia.
- Accoglie l’appello incidentale e, rilevata la nullità della sentenza n. 1771/2006 emessa in data 26.6.2006 dal G.d.P. di Nola, dispone la rimessione della causa davanti al primo Giudice;
- Spese interamente compensate;
Così deciso in NOLA il 9.12.2008; si provveda all’immediato deposito in cancelleria.
Il Giudice
dott. Alfonso Scermino
(Allegato al verbale d’udienza del 9.12.2008)
www.iussit.eu
sabato 21 marzo 2009
Concessionari della sosta: basta con le multe fuori dalle strisce blu
19.03.2009
Concessionari della sosta, stop alle multe fuori dalle strisce blu
La Cassazione a Sezioni Unite
pone la parola "fine" a una questione che si trascinava da tempo. Il personale
dipendente dalla società che ha in concessione le aree di parcheggio non può
elevare contravvenzioni su tutta l'area in gestione.
Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 09/03/2009, n. 5621
Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento, delle violazioni in mrateria di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree ogetto di concessione.
La legge 23 dicembre 999 n. 488, all’ari 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art, 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs.. 30 aprile 192, n° 285, ari 12. comma I, tett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento cori l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile. Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura,da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. no 157 dcl 2001).
Peraltro, l’ari 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (alt. 12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 74.2005, n°7336).
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel conflitto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle ar oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai tini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a dispone .la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’ari. 158, comma 2, lett. b). c) e d) (ari. 68. comma 3, cit..), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o bi seconda fila, 11 legislatore, ne! disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istltuzionalmente attribuite., le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando , come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dci veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso. La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette all’ari. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si base su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della conceessionaria che, pur se sussistendo, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.
Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch’essi concordare con La tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell’altro da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009
Concessionari della sosta: basta con le multe fuori dalle strisce blu
19.03.2009
Concessionari della sosta, stop alle multe fuori dalle strisce blu
La Cassazione a Sezioni Unite
pone la parola "fine" a una questione che si trascinava da tempo. Il personale
dipendente dalla società che ha in concessione le aree di parcheggio non può
elevare contravvenzioni su tutta l'area in gestione.
Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 09/03/2009, n. 5621
Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento, delle violazioni in mrateria di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree ogetto di concessione.
La legge 23 dicembre 999 n. 488, all’ari 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art, 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di pevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs.. 30 aprile 192, n° 285, ari 12. comma I, tett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento cori l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile. Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura,da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi (Corte cost. ord. no 157 dcl 2001).
Peraltro, l’ari 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (alt. 12 C, d. s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 74.2005, n°7336).
Tale conclusione trova ulteriore conferma nel conflitto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle ar oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati. Di preminente valore ai tini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a dispone .la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’ari. 158, comma 2, lett. b). c) e d) (ari. 68. comma 3, cit..), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o bi seconda fila, 11 legislatore, ne! disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istltuzionalmente attribuite., le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando , come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dci veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso. La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette all’ari. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si base su di un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della conceessionaria che, pur se sussistendo, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.
Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch’essi concordare con La tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso di sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell’altro da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).
Tratto da Quotidiano Ipsoa 2009
parità di trattamento e legittime disparità
Parità di trattamento e legittime disparità
Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.
Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07
Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.
Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
parità di trattamento e legittime disparità
Parità di trattamento e legittime disparità
Il diritto nazionale può prevedere talune forme
di disparità di trattamento fondate sull'età, qualora siano 'oggettivamente e
ragionevolmente' giustificate da una finalità legittima, quale la politica del
lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.
Corte Giust. CE Sentenza 05/03/2009, n. C-388/07
Mentre in Italia si discute sulle disparità di trattamento fondate sul sesso (si ricorderà che lo scorso novembre la Corte ha stabilito che, avendo fissato un limite di età pensionabile diverso per uomini e donne, la legge italiana opera una discriminazione tra i sessi), il giudice comunitario si pronuncia in merito alle disparità fondate sull’età.
L’art. 6 della direttiva 2000/78/CE, la quale garantisce la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevede che gli Stati membri possono stabilire che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano discriminazione, ove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima (come ad es. obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale), e sia dimostrato che i mezzi di conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
L’art. 6 elenca una serie di casi di disparità di trattamento che possono essere giustificati.
Secondo il diritto inglese, i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro, ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possono essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo.
Il giudice inglese si domanda se la direttiva deve essere interpretata nel senso che essa imponga agli Stati membri di adottare un elenco delle diverse tipologie di discriminazioni potenzialmente giustificate.
Dopo aver ricordato che la direttiva, a differenza del regolamento, impone degli obiettivi che gli Stati membri possono raggiungere con i mezzi che ritengono più opportuni, la Corte dichiara che la direttiva 2000/78/CE non impone di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate.
Essa consente di derogare al principio di parità di trattamento in presenza di finalità legittime di politica sociale, come quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale.
Le finalità che giustificano un’eventuale deroga al divieto di discriminazione fondata sull’età non devono necessariamente essere contenute in un elenco puntuale. Sarà infatti il giudice nazionale stabilire di volta in volta se la normativa interna che pone la disparità risponda effettivamente ad una legittima finalità e se i mezzi prescelti siano appropriati e necessari al fine da raggiungere.
Giuditta Merone, avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Cassino
linea dura contro i pirati della strada
Linea dura contro i “pirati della strada”
E’ applicabile la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo, già resosi responsabile di numerosi incidenti stradali, il quale abbia investito, uccidendola, una passante.
Tribunale Milano, Ordinanza 02/03/2009
Giro di vite contro chi colposamente provoca incidenti stradali dall’esito letale.
Con l’ordinanza in esame, ampiamente ripresa dai media, accogliendo la richiesta del p.m., il g.i.p. del tribunale di Milano ha applicato la misura degli arresti domiciliari al conducente di un motociclo che, lo scorso 23 febbraio, superando da destra un pullman, aveva mortalmente investito una ragazza, la quale stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.
Nel caso di specie, vanno evidenziate altre peculiarità: da un lato, il repentino allontanamento dell’indagato dal nosocomio, prima che i medici lo prendessero in carico, effettuando anche gli opportuni accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche; dall’altro, la circostanza che, dal 2001 al 2008, l’indagato si era reso responsabile di (quanto meno) cinque incidenti stradali, in alcuni casi mentre era alla guida di veicoli di proprietà di terzi, contrassegnati da una sua condotta in violazione di norme del c.d.s. e, in un caso, anche non ottemperando all'obbligo di fermarsi in caso di incidente stradale.
Di particolare interesse è la motivazione del provvedimento in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura.
Il g.i.p. ha dato atto della delicatezza della questione concernente «la valutazione circa la sussistenza di esigenze cautelari e segnatamente di esigenze di tutela sociale in materia di reati colposi (…), proprio in ragione della natura colposa - e quindi presumibilmente occasionale - dei reati stessi».
E tuttavia, ha chiarito il g.i.p. – in maniera a nostro avviso condivisibile – ciò non esclude «che determinate circostanze possono rivelare una attitudine costante del reo a tenere comportamenti che violano norme di prudenza generiche o specifiche. In tal caso, nulla vieta di considerare concreto e attuale il pericolo di reiterazione di condotte colpose, una volta accertata la sistematica noncuranza delle regole che disciplinano la convivenza civile».
Nel caso di specie il g.i.p. ha proprio valorizzato le circostanze del caso concreto, e cioè: il numero di incidenti stradali provocati dall’indagato negli ultimi otto anni, nonché delle infrazioni al c.d.s. che «costituiscono comunque comportamenti pericolosi, come parlare al telefono cellulare durante la marcia e non arrestarsi al semaforo rosso»; la condotta tenuta dall’indagato tenuta dopo il ricovero al pronto soccorso, dal quale si era repentinamente allontanato.
A fronte di questi elementi, il giudice ha ritenuto inadeguata l’applicazione di misure di carattere reale, ovvero di misure amministrative, le quali non sarebbero state in grado di prevenire, in concreto, «ulteriori condotte colpose e comportamenti pericolosi dell'indagato».
Di qui, dunque, l’applicazione di una misura cautelare personale, in grado di preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, individuata negli arresti domiciliari.
Si tratta di una conclusione cui aderire. In primo luogo, si deve sottolineare che nulla osta alla configurabilità del pericolo di reiterazione del reato con riguardo ai delitti colposi; colposità non è sinonimo di occasionalità, ben potendo ipotizzarsi soggetti che sistematicamente si comportano, in determinati ambiti, violando le più comuni regole di diligenza.
La stessa Cassazione, peraltro, in un caso omicidio colposo per colpa professionale, ha ritenuto passibile di prognosi di reiterazione in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionista operava e al comportamento da questi tenuto nel caso oggetto di giudizio (così Cass., Sez. IV 29.7.1994).
Si tratta di un problema di motivazione: il giudice deve indicare elementi concreti da cui desumere il pericolo di reiterazione, ciò che – come si è visto – è avvenuto nel caso in esame.
In secondo luogo, negli ultimi tempi il legislatore ha mostrato di voler irrobustire l’apparato sanzionatorio nei confronti dei “pirati della strada”. Il recente d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla l. n. 125 del 2008, ha inciso, tra l’altro, proprio sull’art. 589, comma 2, c.p., elevando da cinque a sette anni il massimo edittale previsto per l’omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; peraltro, già la L. n. 102 del 2006 aveva elevato innalzato il minimo edittale da uno a due anni di reclusione, ricorrendo l’aggravante in esame.
Pene ancor più severe – reclusione da tre a dieci anni - da sono previste dal comma 3 dell’art. 589 c.p. nel caso in cui l’omicidio sia colposamente commesso da persona che, al momento del fatto, si trovava in stato di ebbrezza alcolica in relazione alla quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Ancora l’art. 590 bis c.p. pone una deroga al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stabilendo che le aggravanti di cui si discute non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Stefano Corbetta
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