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martedì 28 ottobre 2008

L'Atto di trasferimento di quote di S.R.L.: ecco le novità!!!!

Trasferimento di quote di S.r.l.: le prime indicazioni operative
Agenzia Entrate , circolare 17.10.2008 n° 58


L’imposizione dell’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo.
E' quanto chiarisce la Circolare 17 ottobre 2008, n. 58 con la quale l'Agenzia delle Entrate illustra la nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata secondo quanto previsto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare, prima della tassazione degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, dovrà essere verificata la validità del documento informatico depositato per la registrazione, il rispetto delle regole tecniche per la sua formazione, per la sottoscrizione digitale e per la validazione temporale secondo i criteri di seguito indicati. L’ufficio deve constatare che:
il documento non sia stato modificato dopo la firma;
il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di certificazione (CA) inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;
il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;
la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.
Inoltre alla richiesta di registrazione (possibile presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate) dovrà essere allegata la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro (168,00 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento) e dell’imposta di bollo (14,62 euro sia per l’originale informatico sia per l’esemplare cartaceo).
(Altalex, 21 ottobre 2008)

Agenzia delle Entrate Anno 2008
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 ottobre 2008, n. 58/E
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. – Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Prime indicazioni operative

1. Premessa
L’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.In particolare, stabilisce che gli atti in questione possano essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. La disposizione fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.L’art. 36, comma 1 bis, comporta quindi una modalità di trasferimento di quote sociali alternativa a quella stabilita dall’art. 2470, secondo comma, del codice civile.Considerato il richiamo contenuto nella citata disposizione alla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, si coglie l’occasione per illustrare le prime linee operative che gli uffici dovranno seguire per la tassazione di atti della specie.2. Richiesta di registrazione del documento informatico
Come indicato in premessa, l’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge n. 112 in argomento, nel disciplinare questa nuova modalità di trasferimento delle quote sociali, fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.Lo specifico riferimento al regime fiscale di tassazione evidenzia la volontà del legislatore di estendere il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui al citato art. 2470, secondo comma, del codice civile, agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale.Di conseguenza, questi atti debbono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito T.U.R.).In attesa della predisposizione di un’apposita procedura telematica per la registrazione dei contratti in oggetto e per il relativo pagamento, l’imposizione dell’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato digitalmente dai contraenti 1, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo.Ai fini dell’individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale al momento dell’apposizione, a cura delle parti, dell’ultima firma digitale. Allo scopo di semplificare il controllo dell’ufficio sull’avvenuto rispetto del termine, è auspicabile che la data del contratto coincida con quella risultante dalla marca temporale.2 Alla richiesta di registrazione, che può essere eseguita presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate3, le parti debbono unire la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro, nella misura fissa di 168,00 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento4, e dell’imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro sia per l’originale informatico sia per l’esemplare cartaceo, secondo le disposizioni vigenti.Si ricorda a tal fine che il codice tributo da indicare nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di registro è il 109T; per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, il codice negozio da riportare nel Mod. 69 è il 1114.Sono obbligate a richiedere la registrazione esclusivamente le parti contraenti5, le quali hanno facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati o di altri soggetti dotati di procura speciale conferita ex art. 63, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.3. Verifica del documento informatico
L’art. 4, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale6 prevede che“ogni atto e documento (possa) essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”; il successivo art. 20 sancisce poi i principi che il documento informatico sottoscritto digitalmente deve rispettare.Ne vengono, in particolare, regolate la validità e la rilevanza agli effetti di legge, la riconducibilità all’autore del documento stesso sottoscritto con firma digitale, l’integrità e l’immodificabilità del contenuto.In applicazione delle suddette disposizioni, prima della tassazione degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, dovrà essere verificata la validità del documento informatico depositato per la registrazione, il rispetto delle regole tecniche per la sua formazione, per la sottoscrizione digitale e per la validazione temporale secondo i criteri di seguito indicati.In particolare, l’ufficio deve constatare che:1. Il documento non sia stato modificato dopo la firma;2. Il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di certificazione (CA) inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;3. Il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;4. Il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;5. La marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.Le verifiche sopra elencate possono essere eseguite utilizzando le risorse rese disponibili sul portale PAGE, area “Assistenza”, sezione “Applicazioni”, voce “Firma digitale”.Tale voce si riferisce ad una pagina web che funge da punto di riferimento per quanto riguarda la firma digitale e la marca temporale nell’ambito dell’Agenzia delle entrate ed a tal fine è costantemente aggiornata.Da essa è infatti possibile scaricare il software per la verifica automatica dei requisiti da 1 a 4 sopra elencati delle firme digitali, da installare sulle postazioni di lavoro presso le quali gli uffici riceveranno gli atti in argomento per la registrazione. Sempre nella predetta pagina web sono disponibili i riferimenti di alcuni servizi on-line di verifica delle firme digitali e delle marche temporali, nonché esempi di verifica delle medesime.L’installazione del software sarà curato dai gestori di rete locali secondo le direttive già impartite dalla competente Direzione Centrale Amministrazione. Si evidenzia che il software di verifica delle firme digitali sarà a breve aggiornato anche al fine di consentire il riscontro delle marche temporali. Pertanto, nelle more dell’adeguamento del suddetto software, la verifica della marca temporale sarà eseguita mediante uno dei predetti servizi on–line.Qualora vengano riscontrate irregolarità nel contenuto del documento informatico, della firma digitale o della marca temporale, gli uffici non potranno accettare il deposito del documento stesso in quanto non conforme a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale.4. Registrazione del documento informatico
Terminata la fase preliminare di controllo illustrata al precedente paragrafo, per consentire la materiale registrazione, l’ufficio procederà alla stampa di una copia, utile anche per le finalità di archiviazione del documento informatico.Verificata la corrispondenza degli esemplari cartacei al documento informatico, l’ufficio ne attesterà poi la conformità in tutte le componenti ai sensi dell’art. 23, comma 2bis, del codice dell’amministrazione digitale7 e procederà alla liquidazione e registrazione dell’atto, apponendo sui supporti cartacei gli estremi della registrazione e la quietanza delle somme riscosse8.Sull’esemplare cartaceo depositato dal richiedente la registrazione, verrà applicato uno dei contrassegni attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. L’altro contrassegno dovrà essere apposto sulla copia stampata dall’ufficio.Al contribuente va restituito uno degli esemplari autenticati dell’atto; l’altro esemplare e il supporto di memorizzazione contenente il documento informatico rimarranno invece archiviati presso l’ufficio.Le Direzioni Regionali adotteranno le opportune iniziative, anche di carattere organizzativo, per la corretta applicazione di quanto stabilito con la presente circolare.
______________
1 Per il formato dell’atto firmato digitalmente, la circolare Unioncamere - Camere di Commercio D’Italia n. 14288 del 22 settembre 2008 precisa che sarà accettato dagli uffici del registro delle imprese sia il PDF/A sia il TIFF.
2 Analoga indicazione è contenuta nella citata circolare Unioncamere.3 Art. 9, comma 2, del T.U.R.4 Cfr risoluzione n. 225 del 5 giugno 2008, che precisa che nel caso in cui l’atto di cessione di quote sociali riguardi distinte disposizioni negoziali non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di tali disposizioni è assoggettata ad autonoma tassazione in base all’art. 11 della Tariffa allegata al T.U.R. che prevede la corresponsione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro.
5 art. 10, comma 1, lettera a) del T.U.R.6 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
7 In particolare occorrerà attestare l’apposizione delle sottoscrizioni digitali e della marca temporale.8 a norma dell’art. 16 del T.U.R.

L'Atto di trasferimento di quote di S.R.L.: ecco le novità!!!!

Trasferimento di quote di S.r.l.: le prime indicazioni operative
Agenzia Entrate , circolare 17.10.2008 n° 58


L’imposizione dell’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo.
E' quanto chiarisce la Circolare 17 ottobre 2008, n. 58 con la quale l'Agenzia delle Entrate illustra la nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata secondo quanto previsto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare, prima della tassazione degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, dovrà essere verificata la validità del documento informatico depositato per la registrazione, il rispetto delle regole tecniche per la sua formazione, per la sottoscrizione digitale e per la validazione temporale secondo i criteri di seguito indicati. L’ufficio deve constatare che:
il documento non sia stato modificato dopo la firma;
il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di certificazione (CA) inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;
il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;
la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.
Inoltre alla richiesta di registrazione (possibile presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate) dovrà essere allegata la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro (168,00 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento) e dell’imposta di bollo (14,62 euro sia per l’originale informatico sia per l’esemplare cartaceo).
(Altalex, 21 ottobre 2008)

Agenzia delle Entrate Anno 2008
Agenzia delle Entrate, Circolare 17 ottobre 2008, n. 58/E
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. – Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Prime indicazioni operative

1. Premessa
L’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.In particolare, stabilisce che gli atti in questione possano essere sottoscritti in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed essere depositati entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, comma 2 quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. La disposizione fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.L’art. 36, comma 1 bis, comporta quindi una modalità di trasferimento di quote sociali alternativa a quella stabilita dall’art. 2470, secondo comma, del codice civile.Considerato il richiamo contenuto nella citata disposizione alla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, si coglie l’occasione per illustrare le prime linee operative che gli uffici dovranno seguire per la tassazione di atti della specie.2. Richiesta di registrazione del documento informatico
Come indicato in premessa, l’art. 36, comma 1 bis, del decreto legge n. 112 in argomento, nel disciplinare questa nuova modalità di trasferimento delle quote sociali, fa “salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.Lo specifico riferimento al regime fiscale di tassazione evidenzia la volontà del legislatore di estendere il trattamento fiscale delle partecipazioni societarie con sottoscrizione autentica di cui al citato art. 2470, secondo comma, del codice civile, agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale.Di conseguenza, questi atti debbono intendersi soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (di seguito T.U.R.).In attesa della predisposizione di un’apposita procedura telematica per la registrazione dei contratti in oggetto e per il relativo pagamento, l’imposizione dell’atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata sottoscritto digitalmente deve aver luogo mediante presentazione ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate del modello di richiesta di registrazione (Mod. 69), allegando allo stesso il supporto di memorizzazione (es: CD o DVD) dell’atto firmato digitalmente dai contraenti 1, unitamente ad un esemplare in formato cartaceo.Ai fini dell’individuazione del termine per la richiesta di registrazione, il documento informatico dovrà essere munito di marcatura temporale al momento dell’apposizione, a cura delle parti, dell’ultima firma digitale. Allo scopo di semplificare il controllo dell’ufficio sull’avvenuto rispetto del termine, è auspicabile che la data del contratto coincida con quella risultante dalla marca temporale.2 Alla richiesta di registrazione, che può essere eseguita presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate3, le parti debbono unire la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro, nella misura fissa di 168,00 euro per ciascuna disposizione negoziale contenuta nel documento4, e dell’imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro sia per l’originale informatico sia per l’esemplare cartaceo, secondo le disposizioni vigenti.Si ricorda a tal fine che il codice tributo da indicare nel modello F23 per il pagamento dell’imposta di registro è il 109T; per gli atti di trasferimento della piena proprietà delle partecipazioni, il codice negozio da riportare nel Mod. 69 è il 1114.Sono obbligate a richiedere la registrazione esclusivamente le parti contraenti5, le quali hanno facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati o di altri soggetti dotati di procura speciale conferita ex art. 63, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.3. Verifica del documento informatico
L’art. 4, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale6 prevede che“ogni atto e documento (possa) essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa”; il successivo art. 20 sancisce poi i principi che il documento informatico sottoscritto digitalmente deve rispettare.Ne vengono, in particolare, regolate la validità e la rilevanza agli effetti di legge, la riconducibilità all’autore del documento stesso sottoscritto con firma digitale, l’integrità e l’immodificabilità del contenuto.In applicazione delle suddette disposizioni, prima della tassazione degli atti di trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata sottoscritti con firma digitale, dovrà essere verificata la validità del documento informatico depositato per la registrazione, il rispetto delle regole tecniche per la sua formazione, per la sottoscrizione digitale e per la validazione temporale secondo i criteri di seguito indicati.In particolare, l’ufficio deve constatare che:1. Il documento non sia stato modificato dopo la firma;2. Il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di certificazione (CA) inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori;3. Il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;4. Il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato;5. La marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.Le verifiche sopra elencate possono essere eseguite utilizzando le risorse rese disponibili sul portale PAGE, area “Assistenza”, sezione “Applicazioni”, voce “Firma digitale”.Tale voce si riferisce ad una pagina web che funge da punto di riferimento per quanto riguarda la firma digitale e la marca temporale nell’ambito dell’Agenzia delle entrate ed a tal fine è costantemente aggiornata.Da essa è infatti possibile scaricare il software per la verifica automatica dei requisiti da 1 a 4 sopra elencati delle firme digitali, da installare sulle postazioni di lavoro presso le quali gli uffici riceveranno gli atti in argomento per la registrazione. Sempre nella predetta pagina web sono disponibili i riferimenti di alcuni servizi on-line di verifica delle firme digitali e delle marche temporali, nonché esempi di verifica delle medesime.L’installazione del software sarà curato dai gestori di rete locali secondo le direttive già impartite dalla competente Direzione Centrale Amministrazione. Si evidenzia che il software di verifica delle firme digitali sarà a breve aggiornato anche al fine di consentire il riscontro delle marche temporali. Pertanto, nelle more dell’adeguamento del suddetto software, la verifica della marca temporale sarà eseguita mediante uno dei predetti servizi on–line.Qualora vengano riscontrate irregolarità nel contenuto del documento informatico, della firma digitale o della marca temporale, gli uffici non potranno accettare il deposito del documento stesso in quanto non conforme a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale.4. Registrazione del documento informatico
Terminata la fase preliminare di controllo illustrata al precedente paragrafo, per consentire la materiale registrazione, l’ufficio procederà alla stampa di una copia, utile anche per le finalità di archiviazione del documento informatico.Verificata la corrispondenza degli esemplari cartacei al documento informatico, l’ufficio ne attesterà poi la conformità in tutte le componenti ai sensi dell’art. 23, comma 2bis, del codice dell’amministrazione digitale7 e procederà alla liquidazione e registrazione dell’atto, apponendo sui supporti cartacei gli estremi della registrazione e la quietanza delle somme riscosse8.Sull’esemplare cartaceo depositato dal richiedente la registrazione, verrà applicato uno dei contrassegni attestante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. L’altro contrassegno dovrà essere apposto sulla copia stampata dall’ufficio.Al contribuente va restituito uno degli esemplari autenticati dell’atto; l’altro esemplare e il supporto di memorizzazione contenente il documento informatico rimarranno invece archiviati presso l’ufficio.Le Direzioni Regionali adotteranno le opportune iniziative, anche di carattere organizzativo, per la corretta applicazione di quanto stabilito con la presente circolare.
______________
1 Per il formato dell’atto firmato digitalmente, la circolare Unioncamere - Camere di Commercio D’Italia n. 14288 del 22 settembre 2008 precisa che sarà accettato dagli uffici del registro delle imprese sia il PDF/A sia il TIFF.
2 Analoga indicazione è contenuta nella citata circolare Unioncamere.3 Art. 9, comma 2, del T.U.R.4 Cfr risoluzione n. 225 del 5 giugno 2008, che precisa che nel caso in cui l’atto di cessione di quote sociali riguardi distinte disposizioni negoziali non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di tali disposizioni è assoggettata ad autonoma tassazione in base all’art. 11 della Tariffa allegata al T.U.R. che prevede la corresponsione dell’imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro.
5 art. 10, comma 1, lettera a) del T.U.R.6 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
7 In particolare occorrerà attestare l’apposizione delle sottoscrizioni digitali e della marca temporale.8 a norma dell’art. 16 del T.U.R.

mercoledì 1 ottobre 2008

Imposta di registro: Edificabilità di fatto e di diritto


Imposta di registro: basta l’edificabilità "di fatto"
Terreni con edificabifita` «di fatto»
Rischio rincari per il Registro

Ai fini dell`imposta di registro va considerata edificabile e quindi di valore maggiore rispetto all`area agricola, sia l`area cosi` qualificata nella pianificazione urbanistica comunale (cosiddetta edificabilita` di ``diritto``) sia l`area che sia ``di fatto`` edificabile, per tale intendendosi quella la cui edificabilita` possa essere ricavata «in modo indiretto dall`esistenza di una situazione concreta da considerare in rapporto a una serie di elementi oggettivi» collegati con lo sviluppo urbanistico della zona.
E` quanto ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 9131 del 19 aprile 2006, ove e` stata ritenuta edificabile un`area sulla quale era stata eretta una costruzione in modo completamente abusivo.
Il caso. La vicenda ha origine nel 1986 (!) quando viene registrata la compravendita di un`area il cui dichiarato carattere agricolo venne poi contestato dall`amministrazione finanziaria sul presupposto che si sarebbe invece trattato di un suolo edificatorio in zona di sviluppo edilizio a carattere residenziale balneare.
L`edificabilita` ``di fatto``. Secondo la Cassazione, se e` vero che l`abusivita` di una costruzione non e` di per se` idonea a trasformare in edificatoria la natura del terreno su cui sorge, una data area puo` purtuttavia avere una vocazione edificatoria (anche se essa non sia prevista nello strumento urbanistico) in quanto la sua edificabilita` (variamente definibile come ``non programmata``, ``fattuale`` o ``potenziale``) sia evidenziata attraverso la constatazione «di una serie di fatti indici» che sono costituiti, ad esempio: a) dalla vicinanza del centro abitato; b) dallo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti; c) dall`esistenza di servizi pubblici essenziali; d) dalla presenza di opere di urbanizzazione primaria; e) il collegamento con i centri urbani gia` organizzati.
Insomma dalla esistenza di un qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.
Le fonti legislative dell`edificabilita` di fatto. D`altronde, secondo la Corte suprema, l`edificabilita` ``di fatto`` e` ben conosciuta nella legislazione vigente, in quanto essa e` presa in considerazione sia nell`ambito della disciplina della base imponibile dell`Ici (articolo 2, comma 1, lettera b del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504) sia al fine della determinazione dell`indennita` di espropriazione (articolo 5-bis, comma 3, legge 8 agosto 1992 n. 359 e articolo 37, comma 5, Dpr 8 giugno 2001 n. 327).
Le conseguenze per l`imposta di registro. La Cassazione ha cosi` ritenuto nel caso specifico di applicare la maggiore imposta di registro prevista per le aree edificabili. Ma la portata della decisione e` assai piu` ampia. Questa sentenza determina infatti molto sconcerto nell`intricatissima vicenda dell`individuazione del concetto di area edificabile.
Occorre ricordare che ai fini Ici e` di recente intervenuto il comma 16 dell`articolo 11-quaterdecies, del Dl n. 203/2005, per il quale si considera comunque edificabile il terreno inserito nel piano regolatore generale indipendentemente dall`adozione dello strumento attuativo. Invece, nell`ultimo intervento della Cassazione in tema di Ici (sentenza 21644 del 16 novembre 2004) si era ritenuto non sufficiente l`inserimento di un`area nel piano regolatore generale poiche` la possibilita` di edificare non e` in tal caso effettiva e concreta.
D`altro lato, ai fini dell`imposta di registro, secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio (sezione VIII, sentenza 194 del 23 febbraio 2006) per l`edificabilita` dei terreni non e` indispensabile che sia stato adottato un piano di lottizzazione; ``basta`` che l`area sia qualificata come edificabile nel piano regolatore generale.
A dire il vero, se in campo Ici la legge contempla l`edificabilita` ``di fatto``, nell`ambito del registro l`articolo 52 del Dpr 131/86 si esprime nel senso che sono da ritenere edificabili (e quindi a essi non si applica il sistema dei moltiplicatori ma quello del valore venale) «i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria»: insomma, nell`ambito del registro non sembra esserci spazio per l`edificabilita` ``di fatto``, cio` di cui la Cassazione pare essersi dimenticata.

Imposta di registro: Edificabilità di fatto e di diritto


Imposta di registro: basta l’edificabilità "di fatto"
Terreni con edificabifita` «di fatto»
Rischio rincari per il Registro

Ai fini dell`imposta di registro va considerata edificabile e quindi di valore maggiore rispetto all`area agricola, sia l`area cosi` qualificata nella pianificazione urbanistica comunale (cosiddetta edificabilita` di ``diritto``) sia l`area che sia ``di fatto`` edificabile, per tale intendendosi quella la cui edificabilita` possa essere ricavata «in modo indiretto dall`esistenza di una situazione concreta da considerare in rapporto a una serie di elementi oggettivi» collegati con lo sviluppo urbanistico della zona.
E` quanto ritenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 9131 del 19 aprile 2006, ove e` stata ritenuta edificabile un`area sulla quale era stata eretta una costruzione in modo completamente abusivo.
Il caso. La vicenda ha origine nel 1986 (!) quando viene registrata la compravendita di un`area il cui dichiarato carattere agricolo venne poi contestato dall`amministrazione finanziaria sul presupposto che si sarebbe invece trattato di un suolo edificatorio in zona di sviluppo edilizio a carattere residenziale balneare.
L`edificabilita` ``di fatto``. Secondo la Cassazione, se e` vero che l`abusivita` di una costruzione non e` di per se` idonea a trasformare in edificatoria la natura del terreno su cui sorge, una data area puo` purtuttavia avere una vocazione edificatoria (anche se essa non sia prevista nello strumento urbanistico) in quanto la sua edificabilita` (variamente definibile come ``non programmata``, ``fattuale`` o ``potenziale``) sia evidenziata attraverso la constatazione «di una serie di fatti indici» che sono costituiti, ad esempio: a) dalla vicinanza del centro abitato; b) dallo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti; c) dall`esistenza di servizi pubblici essenziali; d) dalla presenza di opere di urbanizzazione primaria; e) il collegamento con i centri urbani gia` organizzati.
Insomma dalla esistenza di un qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica.
Le fonti legislative dell`edificabilita` di fatto. D`altronde, secondo la Corte suprema, l`edificabilita` ``di fatto`` e` ben conosciuta nella legislazione vigente, in quanto essa e` presa in considerazione sia nell`ambito della disciplina della base imponibile dell`Ici (articolo 2, comma 1, lettera b del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504) sia al fine della determinazione dell`indennita` di espropriazione (articolo 5-bis, comma 3, legge 8 agosto 1992 n. 359 e articolo 37, comma 5, Dpr 8 giugno 2001 n. 327).
Le conseguenze per l`imposta di registro. La Cassazione ha cosi` ritenuto nel caso specifico di applicare la maggiore imposta di registro prevista per le aree edificabili. Ma la portata della decisione e` assai piu` ampia. Questa sentenza determina infatti molto sconcerto nell`intricatissima vicenda dell`individuazione del concetto di area edificabile.
Occorre ricordare che ai fini Ici e` di recente intervenuto il comma 16 dell`articolo 11-quaterdecies, del Dl n. 203/2005, per il quale si considera comunque edificabile il terreno inserito nel piano regolatore generale indipendentemente dall`adozione dello strumento attuativo. Invece, nell`ultimo intervento della Cassazione in tema di Ici (sentenza 21644 del 16 novembre 2004) si era ritenuto non sufficiente l`inserimento di un`area nel piano regolatore generale poiche` la possibilita` di edificare non e` in tal caso effettiva e concreta.
D`altro lato, ai fini dell`imposta di registro, secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio (sezione VIII, sentenza 194 del 23 febbraio 2006) per l`edificabilita` dei terreni non e` indispensabile che sia stato adottato un piano di lottizzazione; ``basta`` che l`area sia qualificata come edificabile nel piano regolatore generale.
A dire il vero, se in campo Ici la legge contempla l`edificabilita` ``di fatto``, nell`ambito del registro l`articolo 52 del Dpr 131/86 si esprime nel senso che sono da ritenere edificabili (e quindi a essi non si applica il sistema dei moltiplicatori ma quello del valore venale) «i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria»: insomma, nell`ambito del registro non sembra esserci spazio per l`edificabilita` ``di fatto``, cio` di cui la Cassazione pare essersi dimenticata.

martedì 30 settembre 2008

Giurisprudenza Tributaria: Le pronunce più recenti

ICI - il contribuente può chiedere una diversa classificazione catastale se il classamento non risulta più attuale
Imposta comunale sulla pubblicità - esposizione della targa - è dovuta l'imposta quando la targa è esposta in un luogo aperto al pubblico
Affidamento - E' illegittima l'esclusione di una società in nome collettivo da una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a causa del fatto che l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000, prescrive la forma della società di capitali
Servizi pubblici locali - Provincia - Titolarita' responsabilita' servizio idrico e attivita' di gestione - Non sussiste - Possibilita' di impugnare innanzi al g.a. le delibere degli enti locali consorziati - Va esclusa
Impugnativa delle delibere comunali relative alla gestione del servizio idrico integrato
Processo tributario - Prova
Accertamento tributario - Accertamento catastale - Determinazione della rendita catastale
ICI - Rendita catastale - Revisione della rendita proposta oltre i termini previsti dal DM n. 701/1994 - Non perentorietà del termine di un anno
Contenzioso - Giurisdizione - Giudice amministrativo domanda di risarcimento del danno Corte di Cassazione
Decentramento delle funzioni catastali ai comuni
Affidamento - le società miste costituite da enti locali non possono svolgere attività imprenditoriali c.d. extraterritoriali, assumendo il ruolo di esecutori di appalti pubblici indetti da altre stazioni appaltanti pubbliche (diverse dagli enti locali che hanno dato vita alle società miste)
ICI - Detrazione abitazione principale - Classamento dell'unità interessata nella categoria delle abitazioni
Contenzioso - udienza di trattazione - omessa comunicazione - violazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992 - nullità della sentenza pronunciata dal giudice
ICI - Fabbricati rurali - Cooperative agricole - Classamento dell'immobile - Destinazione industriale o agricola
ICI - Impugnazione della rendita catastale - art. 74 ,comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Società partecipate da regioni ed enti locali - Disciplina ex art.13 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Limitazioni nello svolgimento di attività e nella definizione oggetto sociale - Violazione potestà normativa regionale - Va esclusa - Afferenza all'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza - Competenza statale esclusiva - Legittimità costituzionale - Va affermata - Ragioni
Tassa sugli autoveicoli - manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39/1953 nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del DM 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), sollevata in ordine alla omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo
Contenzioso tributario - Art. 70 del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità
Appalti - Sorte del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione
ICI - La valutazione deve tener conto della diversa possibilità edificatoria

Giurisprudenza Tributaria: Le pronunce più recenti

ICI - il contribuente può chiedere una diversa classificazione catastale se il classamento non risulta più attuale
Imposta comunale sulla pubblicità - esposizione della targa - è dovuta l'imposta quando la targa è esposta in un luogo aperto al pubblico
Affidamento - E' illegittima l'esclusione di una società in nome collettivo da una procedura di gara per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani a causa del fatto che l'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000, prescrive la forma della società di capitali
Servizi pubblici locali - Provincia - Titolarita' responsabilita' servizio idrico e attivita' di gestione - Non sussiste - Possibilita' di impugnare innanzi al g.a. le delibere degli enti locali consorziati - Va esclusa
Impugnativa delle delibere comunali relative alla gestione del servizio idrico integrato
Processo tributario - Prova
Accertamento tributario - Accertamento catastale - Determinazione della rendita catastale
ICI - Rendita catastale - Revisione della rendita proposta oltre i termini previsti dal DM n. 701/1994 - Non perentorietà del termine di un anno
Contenzioso - Giurisdizione - Giudice amministrativo domanda di risarcimento del danno Corte di Cassazione
Decentramento delle funzioni catastali ai comuni
Affidamento - le società miste costituite da enti locali non possono svolgere attività imprenditoriali c.d. extraterritoriali, assumendo il ruolo di esecutori di appalti pubblici indetti da altre stazioni appaltanti pubbliche (diverse dagli enti locali che hanno dato vita alle società miste)
ICI - Detrazione abitazione principale - Classamento dell'unità interessata nella categoria delle abitazioni
Contenzioso - udienza di trattazione - omessa comunicazione - violazione dell'art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992 - nullità della sentenza pronunciata dal giudice
ICI - Fabbricati rurali - Cooperative agricole - Classamento dell'immobile - Destinazione industriale o agricola
ICI - Impugnazione della rendita catastale - art. 74 ,comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342
Società partecipate da regioni ed enti locali - Disciplina ex art.13 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Limitazioni nello svolgimento di attività e nella definizione oggetto sociale - Violazione potestà normativa regionale - Va esclusa - Afferenza all'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza - Competenza statale esclusiva - Legittimità costituzionale - Va affermata - Ragioni
Tassa sugli autoveicoli - manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del d.P.R. n. 39/1953 nonché della tariffa A ad esso allegata, e dell'art. 1 del DM 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), sollevata in ordine alla omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressività in diminuzione dell'imposta in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo
Contenzioso tributario - Art. 70 del Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità
Appalti - Sorte del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione
ICI - La valutazione deve tener conto della diversa possibilità edificatoria

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