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giovedì 4 febbraio 2010

Giochi scommesse e diritto comunitario

ORDINANZA N. 2993 UD. 10 NOVEMBRE 2009 - DEPOSITO DEL 25 GENNAIO 2010


LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) – GIOCO E SCOMMESSE - ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE DELL'A.A.M.S. E SENZA LICENZA DI P.S. -


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.
Testo Completo: Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 25 gennaio 2010
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini)






Giochi scommesse e diritto comunitario

ORDINANZA N. 2993 UD. 10 NOVEMBRE 2009 - DEPOSITO DEL 25 GENNAIO 2010

LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) – GIOCO E SCOMMESSE - ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE DELL'A.A.M.S. E SENZA LICENZA DI P.S. -

COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.
Testo Completo: Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 25 gennaio 2010
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini)



lunedì 25 gennaio 2010

Somministrazione di cibi e bevande

Somministrazione di cibi e bevande: il TAR Torino impone la liberalizzazione







TAR Piemonte-Torino, sez. II, ordinanza 05.09.2009 n° 696 (Paolo Fortina)









Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è un provvedimento che ha stabilito un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista: i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande.













Ispirazione di tale normativa è, da un lato, la stessa Costituzione Italiana (in particolare gli articoli 41 e 117) e dall’altra il Trattato istitutivo della Comunità europea (in particolare gli articoli 43, 49, 81, 82 e 86). Ed in effetti destava non poco stupore il fatto che un Comune potesse decidere che in una determinata zona potessero esistere solamente, per esempio, due ristoranti e un bar: da un lato, infatti, non si capisce quale potrebbe essere la capacità di analisi economica di una pubblica amministrazione in merito ai cangianti fabbisogni (anche frivoli) della popolazione, ma dall’altro è indubbio che l’esistenza di un numero limitato di licenze per un dato territorio non ha fatto che rinsaldare rendite di posizione godute da chi le licenze già le possedeva, affatto preoccupato di offrire il miglior servizio possibile a fronte della certezza di poter godere dello sbarramento all’ingresso di potenziali concorrenti.













Con il decreto Bersani, dunque, lo sbarramento viene spazzato via. La norma è chiarissima (art. 3, commi 3 e 4, D.L. 223/2006): “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.













Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”













La chiarezza delle norma farebbe pensare ad una sua semplice ed immediata applicazione.













Così non è stato. Evidentemente la lobby dei commercianti ha avuto il suo peso nel permettere, nella sostanza, una chiara disapplicazione della normativa.













L’escamotage architettato è stato relativamente semplice quanto efficace: poiché la Bersani stabilisce che comunque la normativa regionale (e a cascata, dunque, quella provinciale e comunale) si dovevano adeguare… l’idea è stata quella di rimandare sine die detto l’adeguamento, continuando, nel frattempo, ad applicare il contingentamento: senza un nuovo regolamento, veniva risposto al cittadino che voleva aprire un’attività in una zona (ancora) contingentata, non è possibile rilasciare alcuna nuova autorizzazione.













E l’escamotage ha funzionato, per tutto il Piemonte, per almeno due anni.













Fino a quando un cittadino di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, esasperato dall’ennesimo diniego del suo Comune a concedergli l’autorizzazione ad aprire un ristorante, ha voluto fare un passo in più, incaricando il proprio legale del compito di rappresentare al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte l’anomalia della liberalizzazione… ingessata.













Presentato il ricorso, narrati i fatti, il TAR si è pronunciato in modo lapidario: «l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006». Dunque il provvedimento di diniego alla somministrazione di cibi e bevande opposto dal Comune di Borgo San Dalmazzo è illegittimo e va annullato.













Infatti, prosegue la Corte, «l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della l.r. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato d.l. 223».













La pronuncia è innovativa per il Piemonte (si consideri che ogni Regione ha la sua disciplina peculiare in materia) ma non è la prima in tal senso sul panorama nazionale.













Ad esempio si contano sentenze analoghe in Lombardia (Ordinanza TAR Lombardia, Sez. IV, 12 novembre 2007, n. 6259 e Ordinanza TAR Lombardia, Sez. VI, del 26 marzo 2008, n. 475) di cui quest'ultima già confermata dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza del 10 febbraio 2009, n. 2808.













(Altalex, 19 gennaio 2010. Nota di Paolo Fortina)

































somministrazione

cibi

bevande

liberalizzazione

Paolo Fortina

























T.A.R.













Piemonte - Torino













Sezione II













Ordinanza 5 settembre 2009, n. 696













REPUBBLICA ITALIANA





















Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte





















(Sezione Seconda)













ha pronunciato la presente





















ORDINANZA













Sul ricorso numero di registro generale 885 del 2009, proposto da:













P. C., rappresentato e difeso dall' avv. P. Fortina;













contro













Comune di Borgo San Dalmazzo;













Regione Piemonte;













per l'annullamento,













previa sospensione dell'efficacia,













- della nota prot. n. 07276 dell'8 maggio 2009, consegnata a mani del signor C. in data 11 maggio 2009, con la quale il Responsabile dell'ufficio commercio del Comune di Borgo San Dalmazzo, con riferimento alla domanda di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, presentata in data 9 aprile 2009 ha comunicato che: "la stessa non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, l'apertura di nuovi esercizi è ammessa soltanto se nella zona interessata esiste una disponibilità numerica utile per attivare l'iniziativa. [...] fino all'adozione degli atti normativi di cui al citato articolo 8, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 2 Legge 25/96 relative alla fissazione da parte dei comuni del parametro numerico .....";













- del regolamento del Comune di Borgo San Dalmazzo rubricato "disciplina in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato il 30 settembre 2004, con il verbale di delibera del Consiglio comunale n. 52/2004;













- delle norme di cui alla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 rubricata "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" con particolare riferimento all'art. 27 comma 6 della medesima legge;













- nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti suddetti, e per il risarcimento del danno ingiusto.













Visto il ricorso con i relativi allegati;













Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;













Visti gli atti tutti della causa;













Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;













Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 il dott. Richard Goso e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;













Considerato che il ricorso, ad un primo esame, appare assistito da apprezzabili elementi di fumus in quanto:













- l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006;













- l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della l.r. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato d.l. 223.













Ritenuto che l’esecuzione del provvedimento impugnato, mediante il quale viene precluso l’esercizio dell’attività imprenditoriale del ricorrente, cagioni allo stesso pregiudizi gravi e irreparabili.













P.Q.M.













Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato in principalità.













La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.













Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 con l'intervento dei magistrati:













Franco Bianchi, Presidente Richard Goso, Primo Referendario, Estensore Ofelia Fratamico, Referendario













DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05/09/2009.







Somministrazione di cibi e bevande

Somministrazione di cibi e bevande: il TAR Torino impone la liberalizzazione



TAR Piemonte-Torino, sez. II, ordinanza 05.09.2009 n° 696 (Paolo Fortina)




Il c.d. decreto Bersani (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è un provvedimento che ha stabilito un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista: i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande.






Ispirazione di tale normativa è, da un lato, la stessa Costituzione Italiana (in particolare gli articoli 41 e 117) e dall’altra il Trattato istitutivo della Comunità europea (in particolare gli articoli 43, 49, 81, 82 e 86). Ed in effetti destava non poco stupore il fatto che un Comune potesse decidere che in una determinata zona potessero esistere solamente, per esempio, due ristoranti e un bar: da un lato, infatti, non si capisce quale potrebbe essere la capacità di analisi economica di una pubblica amministrazione in merito ai cangianti fabbisogni (anche frivoli) della popolazione, ma dall’altro è indubbio che l’esistenza di un numero limitato di licenze per un dato territorio non ha fatto che rinsaldare rendite di posizione godute da chi le licenze già le possedeva, affatto preoccupato di offrire il miglior servizio possibile a fronte della certezza di poter godere dello sbarramento all’ingresso di potenziali concorrenti.






Con il decreto Bersani, dunque, lo sbarramento viene spazzato via. La norma è chiarissima (art. 3, commi 3 e 4, D.L. 223/2006): “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.






Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”






La chiarezza delle norma farebbe pensare ad una sua semplice ed immediata applicazione.






Così non è stato. Evidentemente la lobby dei commercianti ha avuto il suo peso nel permettere, nella sostanza, una chiara disapplicazione della normativa.






L’escamotage architettato è stato relativamente semplice quanto efficace: poiché la Bersani stabilisce che comunque la normativa regionale (e a cascata, dunque, quella provinciale e comunale) si dovevano adeguare… l’idea è stata quella di rimandare sine die detto l’adeguamento, continuando, nel frattempo, ad applicare il contingentamento: senza un nuovo regolamento, veniva risposto al cittadino che voleva aprire un’attività in una zona (ancora) contingentata, non è possibile rilasciare alcuna nuova autorizzazione.






E l’escamotage ha funzionato, per tutto il Piemonte, per almeno due anni.






Fino a quando un cittadino di Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo, esasperato dall’ennesimo diniego del suo Comune a concedergli l’autorizzazione ad aprire un ristorante, ha voluto fare un passo in più, incaricando il proprio legale del compito di rappresentare al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte l’anomalia della liberalizzazione… ingessata.






Presentato il ricorso, narrati i fatti, il TAR si è pronunciato in modo lapidario: «l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006». Dunque il provvedimento di diniego alla somministrazione di cibi e bevande opposto dal Comune di Borgo San Dalmazzo è illegittimo e va annullato.






Infatti, prosegue la Corte, «l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della l.r. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato d.l. 223».






La pronuncia è innovativa per il Piemonte (si consideri che ogni Regione ha la sua disciplina peculiare in materia) ma non è la prima in tal senso sul panorama nazionale.






Ad esempio si contano sentenze analoghe in Lombardia (Ordinanza TAR Lombardia, Sez. IV, 12 novembre 2007, n. 6259 e Ordinanza TAR Lombardia, Sez. VI, del 26 marzo 2008, n. 475) di cui quest'ultima già confermata dal Consiglio di Stato, con la nota sentenza del 10 febbraio 2009, n. 2808.






(Altalex, 19 gennaio 2010. Nota di Paolo Fortina)
















somministrazione
cibi
bevande
liberalizzazione
Paolo Fortina












T.A.R.






Piemonte - Torino






Sezione II






Ordinanza 5 settembre 2009, n. 696






REPUBBLICA ITALIANA










Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte










(Sezione Seconda)






ha pronunciato la presente










ORDINANZA






Sul ricorso numero di registro generale 885 del 2009, proposto da:






P. C., rappresentato e difeso dall' avv. P. Fortina;






contro






Comune di Borgo San Dalmazzo;






Regione Piemonte;






per l'annullamento,






previa sospensione dell'efficacia,






- della nota prot. n. 07276 dell'8 maggio 2009, consegnata a mani del signor C. in data 11 maggio 2009, con la quale il Responsabile dell'ufficio commercio del Comune di Borgo San Dalmazzo, con riferimento alla domanda di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, presentata in data 9 aprile 2009 ha comunicato che: "la stessa non può essere accolta in quanto ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, l'apertura di nuovi esercizi è ammessa soltanto se nella zona interessata esiste una disponibilità numerica utile per attivare l'iniziativa. [...] fino all'adozione degli atti normativi di cui al citato articolo 8, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 2 Legge 25/96 relative alla fissazione da parte dei comuni del parametro numerico .....";






- del regolamento del Comune di Borgo San Dalmazzo rubricato "disciplina in materia di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" approvato il 30 settembre 2004, con il verbale di delibera del Consiglio comunale n. 52/2004;






- delle norme di cui alla legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006 rubricata "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" con particolare riferimento all'art. 27 comma 6 della medesima legge;






- nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti suddetti, e per il risarcimento del danno ingiusto.






Visto il ricorso con i relativi allegati;






Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;






Visti gli atti tutti della causa;






Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;






Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 il dott. Richard Goso e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;






Considerato che il ricorso, ad un primo esame, appare assistito da apprezzabili elementi di fumus in quanto:






- l’impugnato diniego di autorizzazione si fonda sulle disposizioni del regolamento comunale la cui efficacia, almeno per quanto concerne le limitazioni numeriche all’insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del d.l. n. 223/2006;






- l’esigenza di approntare nuovi criteri per l’insediamento delle attività, derivante dalle previsioni della l.r. Piemonte n. 38/2006, parimenti richiamata dal provvedimento impugnato, non può frapporsi sine die alla realizzazione delle finalità di liberalizzazione della concorrenza nel settore che, in coerenza con i principi dell’ordinamento comunitario, sono state espressamente sancite dal menzionato d.l. 223.






Ritenuto che l’esecuzione del provvedimento impugnato, mediante il quale viene precluso l’esercizio dell’attività imprenditoriale del ricorrente, cagioni allo stesso pregiudizi gravi e irreparabili.






P.Q.M.






Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, accoglie l’istanza cautelare in epigrafe e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato in principalità.






La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.






Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 04/09/2009 con l'intervento dei magistrati:






Franco Bianchi, Presidente Richard Goso, Primo Referendario, Estensore Ofelia Fratamico, Referendario






DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05/09/2009.



domenica 17 gennaio 2010

News in breve

Ambiente







Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane





Comunicato





















Banche





Modifica del saggio di interesse legale





Decreto 4 dicembre 2009





















Banche - Tutela del Consumatore





Parte la sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà





















Condominio





Condominio: annullabili (e non nulle) le delibere assunte senza quorum





Corte di Cassazione 23 novembre 2009













Quando gli oneri condominiali sono a carico dell'acquirente





Corte di Cassazione 9 novembre 2009





















Contratti





Valide le "riserve" del costruttore inserite nell'atto di vendita





Corte di Cassazione 9 dicembre 2009













Lecito incamerare la caparra se la proposta di acquisto non viene onorata





Corte di Cassazione 9 dicembre 2009













Vendita: nessuna formalità per la dichiarazione di nomina





Corte di Cassazione 30 ottobre 2009





















Edilizia agevolata





Individuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, let. f) del Piano nazionale di edilizia abitativa...





Decreto 18 novembre 2009





















Enti locali - Trasporti





Comuni in salvo. Legittimi i tempi stretti per gli impianti semaforici





Corte di Cassazione 9 dicembre 2009





















Enti locali





Il Comune non pulisce le strade? Occorre ricorrere al TAR





Corte di Cassazione 23 novembre 2009





















Fisco - Legge finanziaria





Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)





Legge 23 dicembre 2009 n. 191





















Locazione





Oneri condominiali a carico del locatore, fermo restando il regresso verso il conduttore





Corte di Cassazione 9 dicembre 2009





















P.A.





Attuazione dell'art. 4 della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici





Decreto Legislativo 20 dicembre 2009













Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione...





Decreto Legislativo 1 dicembre 2009





















Regione Calabria





Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria





LR 5 novembre 2009





















Regione Marche





Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati





LR 12 ottobre 2009













Regione Puglia





Integrazioni alla LR 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'art. 7 della LR 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)





LR 16 ottobre 2009





















Professione





Non commette reato il professionista che usa il software pirata





Corte di Cassazione 22 dicembre 2009





















Trasporti - Enti locali





Limitazioni alla circolazione stradale ... per l'anno 2010 nei giorni festivi... per veicoli superiore a 7,5 tonnellate





Decreto 18 dicembre 2009





















Tutela del consumatore





Al via la class action





















Urbanistica





Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative





Circolare 11 dicembre 2009

News in breve

Ambiente



Bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane


Comunicato










Banche


Modifica del saggio di interesse legale


Decreto 4 dicembre 2009










Banche - Tutela del Consumatore


Parte la sospensione dei mutui per le famiglie in difficoltà










Condominio


Condominio: annullabili (e non nulle) le delibere assunte senza quorum


Corte di Cassazione 23 novembre 2009






Quando gli oneri condominiali sono a carico dell'acquirente


Corte di Cassazione 9 novembre 2009










Contratti


Valide le "riserve" del costruttore inserite nell'atto di vendita


Corte di Cassazione 9 dicembre 2009






Lecito incamerare la caparra se la proposta di acquisto non viene onorata


Corte di Cassazione 9 dicembre 2009






Vendita: nessuna formalità per la dichiarazione di nomina


Corte di Cassazione 30 ottobre 2009










Edilizia agevolata


Individuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, let. f) del Piano nazionale di edilizia abitativa...


Decreto 18 novembre 2009










Enti locali - Trasporti


Comuni in salvo. Legittimi i tempi stretti per gli impianti semaforici


Corte di Cassazione 9 dicembre 2009










Enti locali


Il Comune non pulisce le strade? Occorre ricorrere al TAR


Corte di Cassazione 23 novembre 2009










Fisco - Legge finanziaria


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)


Legge 23 dicembre 2009 n. 191










Locazione


Oneri condominiali a carico del locatore, fermo restando il regresso verso il conduttore


Corte di Cassazione 9 dicembre 2009










P.A.


Attuazione dell'art. 4 della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici


Decreto Legislativo 20 dicembre 2009






Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione...


Decreto Legislativo 1 dicembre 2009










Regione Calabria


Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria


LR 5 novembre 2009










Regione Marche


Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati


LR 12 ottobre 2009






Regione Puglia


Integrazioni alla LR 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'art. 7 della LR 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)


LR 16 ottobre 2009










Professione


Non commette reato il professionista che usa il software pirata


Corte di Cassazione 22 dicembre 2009










Trasporti - Enti locali


Limitazioni alla circolazione stradale ... per l'anno 2010 nei giorni festivi... per veicoli superiore a 7,5 tonnellate


Decreto 18 dicembre 2009










Tutela del consumatore


Al via la class action










Urbanistica


Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative


Circolare 11 dicembre 2009

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...