venerdì 21 novembre 2008

NEWS DAL GIUDICE DI PACE


Giudice di Pace di Milano sentenza n. 7101 del 11 marzo 2008 -

Notifiche sanzioni amministrative a mezzo società privata
In evidenza: E' inesistente la notificazione del verbale di sanzione amministrativa ove al procedimento notificatorio non prenda parte alcun agente notificatore in quanto le attività ex lege a questo spettanti ex art. 3 l. 820/82 sono state delegate ad una società privata - inviata tramite web

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Milano della sezione IX Dott. Mariagiovanna Serloreti ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA

Nella causa 14607/07 promossa con ricorso depositato in data 27.2.07 da XXX, rappresentato e difeso dal Dott. XXX
- Ricorrente
Contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da funzionari delegati della Polizia Municipale
- Resistente
Oggetto: opposizione a verbale n. XXX
Conclusioni delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.2.07 il Signor XXX proponeva opposizione avverso il verbale in oggetto, chiedendone l’annullamento. All’udienza fissata compariva il di lui figlio XXX nonché il legale del ricorrente il quale si riportava ai propri atti. Nessuno compariva per il Comune che, costituitosi concludeva per il rigetto dell’opposizione. Il Giudice, fatte precisare le conclusioni, ritenuta matura la causa per la decisione dava immediata lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il Giudice, dato atto che in relazione al primo motivo indicato nel ricorso e riguardante la non correttezza della procedura relativa alla redazione e notifica del verbale di contestazione opposto, il ricorrente sostiene che, in specie, nel procedimento notificatorio sia mancata la fase di trasmissione ex art. 3 l. 820/82 è riservata esclusivamente all’agente notificatore; che il verbale opposto non è mai stato nella disponibilità di alcun agente notificatore – ossia uno di quei soggetti individuati dall’art. 201 c.d.s. – in quanto tale fase è stata delegata a Poste Italiane che provvedevano a stampare il verbale e provvedevano a quegli adempimenti che per legge spettano esclusivamente all’agente notificatore (inserimento della copia nella busta, consegna all’ufficio postale) sostituendosi così al Comune di Milano; che pertanto la notificazione è avvenuta in maniera difforme dal procedimento previsto dalla legge in quanto è mancata la fase di trasmissione di esclusiva competenza dell’agente notificatore totalmente delegata a funzionari delle Poste; che, di conseguenza la notifica del verbale opposto sia inesistente in conformità dell’orientamento della Corte di Cassazione per la quale la notificazione è valida solo se effettuata nelle forme e con le modalità specificatamente previste; ritenuti validi e assorbenti i motivi su esposti dal ricorrente m ne accoglie l’opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in via equitativa , in dispositivo. Con distrazione a favore del Dott. XXX antistatario.
PQM
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il verbale n. XXX;
Condanna il Comune di Milano alla rifusione , in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida, in via equitativa, in complessivi € 150,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore antistatario Dott. XXX.
Così deciso in Milano, 21 gennaio 2008.
Il Giudice di Pace
Dott. Prof. Maria Giovanna Serloreti
La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria oggi 11 marzo 2008.
Il Cancelliere
Tags: notifica, sanzioni amministrative, società privata giudice pace milano multe inesistenza, nullità, opposizione,circolazione stradale,contravvenzioni

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