Avv. Azzeccagarbugli

Blog di diritto e poesia. Il diritto è quella scienza che aiuta a comporre i bisogni dell'uomo nelle relazioni interpersonali. la poesia è quell'arte che, comunicando con parole scritte, aiuta a conoscersi nel profondo.

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lunedì 12 gennaio 2015

NEWS DALLA SUPREMA CORTE: COMODATO ED ESIGENZE FAMILIARI

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 21 novembre 2014, n. 24838 - Presidente
Finocchiaro – Rel. Lanzillo
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7 settembre 2009 V.A.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare
risolto il contratto di comodato avente ad oggetto un appartamento in Roma, di sua proprietà, che
nel 1996 aveva lasciato in uso al figlio, G.D. , che lo abitava con i genitori, allorché si è trasferita
con il marito in (omissis) .
Ha dedotto di avere necessità di abitare personalmente l'immobile, essendo rimasta vedova e non in
condizione di vivere sola in località isolata, ove trovasi la casa in (omissis) , ma di non averne
potuto ottenere la restituzione dal figlio e dalla nuora, T.M.L. , che hanno adibito l'appartamento ad
abitazione coniugale.
I convenuti hanno resistito alla domanda.
Il G. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva poiché è sopraggiunto provvedimento
del giudice di separazione fra i coniugi, con assegnazione alla moglie della casa coniugale e della
custodia dei figli.
La T. ha eccepito trattarsi di comodato destinato ad un determinato uso (abitazione coniugale), non
soggetto a scioglimento prima della cessazione dell'uso medesimo, non sussistendone le condizioni.
Il Tribunale ha accolto la domanda attrice e ha ordinato il rilascio dell'appartamento.
Proposto appello dalla T. , a cui ha resistito l'appellata ed ha aderito il G. , con sentenza 12 giugno -
4 luglio 2012 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la
domanda di scioglimento del contratto e di restituzione dell'immobile, con la motivazione che il
comodato era stato concesso perché la casa venisse adibita a residenza della famiglia e che le
ragioni addotte dalla V. non giustificano la domanda di restituzione ai sensi dell'art. 1809 cod. civ..
Con atto notificato il 24 gennaio 2013 la V. propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati
da memoria.
Resiste la T. con controricorso.
Il G. non ha depositato difese.
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo, denunciando violazione degli art. 1803 e 1809 cod. civ., omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia
arbitrariamente ed in mancanza di ogni elemento di prova — ed anzi, in contrasto con le risultanze
probatorie - ritenuto che il comodato sia stato concesso per adibire la casa ad abitazione della
famiglia. Assume essersi invece trattato di un comodato in precario, concesso nel 1996 al solo G.D.
, all'epoca celibe.
Solo nel 1998, dopo il matrimonio con la T. , il comodatario aveva di sua iniziativa adibito
l'immobile a residenza coniugale.
Rileva la ricorrente che la Corte di appello ha dato atto che il rapporto è iniziato nel 1996, due anni
prima che il G. contraesse matrimonio, quando ancora non sussistevano esigenze familiari e che, a
fronte di ciò, sarebbe stato onere dei comodatari dimostrare che l'uso era stato concesso in
previsione del matrimonio: dimostrazione che nella specie è mancata.
2.- Con il secondo motivo denuncia ancora violazione degli art. 1803, 1804, 1809 e 2733 cod. civ.,
115, 116 e 228 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella
parte in cui la Corte di appello ha escluso la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento del
rapporto, ai sensi dell'art. 1809 2 comma cod. civ., pur nella denegata ipotesi in cui lo si ritenga a
tempo determinato.
3.- Debbono essere preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla
resistente.
Il ricorso è stato tempestivamente proposto con atto notificato il 24 gennaio 2013, entro i sei mesi
dal deposito della sentenza impugnata, dovendosi applicare anche alle cause in tema di locazione e
comodato la sospensione feriale dei termini processuali. La circostanza che le regole processuali
della locazione coincidano (peraltro non del tutto) con quelle che regolano il rito del lavoro non ha
nulla a che fare con le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini, sospensione dalla quale
sono esonerate solo le controversie espressamente elencate dall'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario
30 gennaio 1941, richiamato dall'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, fra le quali non rientrano quelle
in tema di locazione e comodato.
Neppure è applicabile alla controversia in oggetto, quanto alle denunce di vizio di motivazione, il
nuovo testo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotto con d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in
legge 7 agosto 2012 n. 134, norma applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 54 d.l. cit.),
cioè alle sentenze depositate dal giorno 11 settembre 2012 in avanti, mentre la sentenza impugnata
in questa sede è stata pubblicata il 4 luglio 2012.
5.- Nel merito i due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati.
La motivazione della sentenza impugnata è manifestamente contraddittoria, quindi inidonea a
giustificare la decisione, nella parte in cui ha accertato che la concessione in uso dell'immobile ha
avuto inizio nel 1996 e che il matrimonio del comodatario è stato contratto solo nel dicembre del
1998 (cfr. sentenza, pag. 3 e 5), e ciò nonostante ha ritenuto che il comodato sia stato concesso per
"adibire l'immobile a residenza coniugale", in mancanza di ogni supporto probatorio anche solo
presuntivo a conferma di una tale circostanza: anche in considerazione del fatto che l'uso
dell'abitazione da parte del G. , all'epoca celibe e convivente con i genitori, ha avuto inizio in via di
mero fatto e senza alcuna formalizzazione, a seguito del trasferimento altrove dei genitori stessi.
Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per
cui si protraggano le esigenze familiari (Cass. civ. S.U. 21 luglio 2004 n. 13603 e successive) si
riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una
tale destinazione: ma nessuna prova del genere è stata menzionata dalla sentenza di appello.
Si ricorda che, con il contratto di comodato, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto di
uso del bene proprio e che, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di un'effettiva
volontà di assoggettare il bene a vincoli e a destinazioni d'uso particolarmente gravosi - qual è
quello di cui qui si tratta - non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata.
Nel dubbio, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il
sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui
beni.
Deve essere invece interpretata ed applicata con larghezza la norma che autorizza il comodante a
chiedere la restituzione del bene concesso gratuitamente in uso: soprattutto, si ripete, quando si tratti
di bene immobile e quando vengano prospettate esigenze abitative personali: per di più facenti capo
ad una persona anziana, sola e bisognosa di cure; per di più a fronte di un'utilizzazione gratuita già
protrattasi per anni.
Insufficiente ed illogica è anche la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le
esigenze personali della comodante, perché non imprevedibili in quanto legate al progredire dell'età.
Prevedibile è il progredire dell'età. Non le condizioni di salute in cui ci si arriva; non il fatto di
restare vedova; non il fatto di venirsi a trovare in condizioni fisiche tali da non poter vivere sola in
luogo isolato: in una parola, non il peculiare stato di bisogno che nella specie è stato addotto al fine
di giustificare lo scioglimento anticipato del rapporto, ai sensi dell'art. 1809, 2 comma, cod. civ..
6.- La sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di
Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia con congrua e logica motivazione.
7.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte
di appello di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
alle gennaio 12, 2015
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