martedì 6 luglio 2010

Ordinanze. quando è competente il Sindaco???

L'ordinanza di rimozione rifiuti compete al Sindaco


TAR Lombardia-Milano, sez. VI, sentenza 09.06.2010 n° 1764 (Aurelio Schiavone)


In ordine alla competenza ad emanare l’ordinanza di rimozione rifiuti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 d.lgs. n. 152 del 2006 (TUA) si sono sviluppati, in giurisprudenza, due orientamenti.

Da un lato, un orientamento minoritario ritiene che il previgente art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. decreto Ronchi) sebbene affidasse già al Sindaco il potere di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati, tuttavia - in virtù del principio sulla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali di cui all’art. 107 del T. U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - la norma va ora letta alla luce del nuovo principio per il quale spetta ai dirigenti tutta l’attività di gestione, tra cui è ricompresa quella sulla rimozione dei rifiuti abbandonati. La soluzione non cambia neppure dopo l’adozione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il cui articolo 192, comma 3, ultima parte, riproduce, con identica formulazione, la disposizione di cui al citato art. 14, comma 3, ultimo periodo[1].

Tuttavia, secondo un altro più condivisibile e seducente indirizzo giurisprudenziale, largamente condiviso e recepito dalla pronuncia in esame, la competenza ad emanare le ordinanze di rimozione rifiuti spetta a Sindaco per espressa disposizione dell’art. 192, comma 3, TUA.

Invero, pur essendo l’ordinanza di rimozione rifiuti ex art.192 cit. astrattamente suscettibile di poter rientrare nella sfera di competenza del responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 107, comma 5, TUEL, a mente del quale l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, essa viene attribuita al Sindaco dall’insuperabile dato testuale sancito dal citato art. 192, comma 3, secondo periodo, in coerente applicazione del canone ermeneutico lex posterior specialis derogat anteriori generali, nonché ai sensi dello stesso art. 107, comma 4, TUEL, il quale consente che “Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 4°, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”[2].

Altrimenti detto, l’art. 192, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) - che è norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) - attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2 e, in base agli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000[3].





(Altalex, 22 giugno 2010. Nota di Aurelio Schiavone)


_______________

[1] Così, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 4 novembre 2009, n. 1598, in Giurisprudenza di merito, fasc. n. 1 del 2010. Si veda, altresì, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 giugno 2009, n. 3159, in www.ambientediritto.it, secondo cui: “Ai sensi dell’art. 107 comma 5 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l’adozione dell’ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un’area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati”. Nello stesso senso, T.A.R. Basilicata, 23 maggio 2007, n. 457, in http://www.giustizia-amministrativa.it/.


[2] Cfr., a tal proposito, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118, in www.giustizia-amministrativa.it e in corso di pubblicazione su Giurisprudenza di merito con nota di A. Mezzotero.

[3] Cfr., oltre alla pronuncia in rassegna, Cons. St., Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061, in www.lexitalia.it. Nello stesso senso, T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 novembre 2009, n. 2968, in www.ambientediritto.it, secondo cui: “L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000”; Id., 20 ottobre 2009, n. 2623, ivi; Id., 29 settembre 2009, n. 2454, ivi; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 2 settembre 2009, n. 4598, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Veneto, sez. III, 14 gennaio 2009, n. 40, ivi.

Aurelio Schiavone




T.A.R.

Lombardia - Milano

Sezione VI

Sentenza 9 giugno 2010, n. 1764


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente


SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2076 del 1999, proposto da:
Avila S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Dalla Libera, Luigi Sangiorgio, con domicilio eletto presso l’avv. Benedetto Dalla Libera in Milano, via Losanna,29;
contro
Comune di Lomagna non costituito in giudizio;
per l'annullamento


dell’ordinanza nr. 10 del 2.3.99 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lomagna che ordina di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con smaltimento delle macerie secondo la normativa in tema di rifiuti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
Con ricorso regolarmente notificato e depositato la società ha impugnato l’atto indicato in epigrafe.
Il ricorso si articola su quattro motivi.
Il primo lamenta l’incompetenza del funzionario in quanto l’ordinanza in questione doveva essere emanata dal Sindaco o da un assessore delegato.


Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241\90 poiché non era stato comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento.
Il terzo motivo contesta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto lo scarico del materiale è avvenuto ad opera della s.r.l. Marcos che ha sede nel medesimo luogo della Avila tramite una terza ditta.


Il quarto motivo eccepisce lo stesso vizio per il fatto che il materiale esistente nella scarpata è ivi presente da lungo tempo e non è possibile stabilire chi sia il responsabile dell’abbandono di rifiuti.


Il Comune di Lomagna non si costituiva in giudizio.


Il ricorso è fondato.


E’ assorbente il primo motivo che eccepisce l’incompetenza del funzionario alla emanazione dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti.
L’art. 14 D.lgs 22\97 attualmente riprodotto senza modifiche nell’art. 192 Codice dell’Ambiente affida il compito di emanare tali ordinanza ripristinatorie al Sindaco e trattandosi di norma speciale rispetto all’art. 107 D.lgs 267\00 che deroga alla ordinaria competenza dei funzionari per i provvedimenti di ordinaria amministrazione.
L'art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 poi è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 ed attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e per quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25.8.2008, n. 4061).


Il provvedimento va, pertanto, annullato per incompetenza rimanendo assorbiti gli altri profili di illegittimità che dovranno essere valutati dall’organo competente, e cioè il Sindaco, nel momento in cui dovrà riesercitare il potere.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso epigrafato, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Lomagna alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente


Ugo De Carlo, Referendario, Estensore


Alberto Di Mario, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09/06/2010.






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