venerdì 25 dicembre 2009

Copia per uso privato: news da Milano

Tribunale di Milano, sez. specializzata, n. 8787 del 14 maggio 2009 - (259)



Diritto d'autore, Dvd, copia privata,divieto



La copia sprotetta costituisce un pregiudizio per il titolare dei diritti d'autore.



"Nel quadro delle concrete possibilità offerte dalla tecnica – quantomeno all’epoca dell’acquisto del DVD da parte dell’ attore -l’apposizione di una misura tecnologica di protezione impeditiva di qualsiasi possibilità di riproduzione dell’opera non può dunque essere ritenuta illegittima, posto che l’alternativa di una libera riproducibilità dell’ opera stessa che avrebbe soddisfatto la possibilità di eseguire anche la copia privata – avrebbe determinato proprio quell’obbiettivo contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera, nonchè un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell’opera che escludono – a mente del più volte menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. – l’esercizio del diritto di copia privata."

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale

nella seguente composizione:

dott. Stefano Rosa pres.

dott. Domenico Bonaretti giud.

dott. Claudio Marangoni giud. rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA



nella causa civile iscritta n. 50121 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2006 vertente TRA



TIZIO elett. dom.to.to in Milano, Viale Premuda 21, presso lo studio dei procuratori avv. Ferdinando CIONTI e Lorenzo CIONTI che lo rappresentano e difendono; – attore



UNIVERSAL PICTURES ITALIA s. r .l., in persona del legale rappr. pro tempore elett. dom.ta in Milano, Via Visconti di Modrone 2, presso lo studio dei procuratori avv. Giorgio MONDINI e Giacomo BONELLI che la rappresentano e difendono; – convenuta



OGGETTO: diritto d’autore.



CONCLUSIONI



All’udienza di precisazione delle conclusioni del 7.1.2009 i procuratori delle parti così concludevano:



per l’attore: “Nel merito:



accertare e dichiarare che UniversaI Pictures Italia s.r.l., con riferimento all’opera contenuta nel DVD intitolato Pink Floyd live at Pompei acquistato dal sig. TIZIO, ha violato quanto prescritto dall’art. 71 sexies, comma 4, l.d.a mediante l’apposizione di misure tecnologiche atte ad escludere la realizzazione di una copia privata; condannare Universal Pictures Italia S.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore, a porre in essere – immediatamente – immediatamente tutti gli atti, comportamenti e i provvedimenti idonei affinchè la copia privata del suddetto DVD possa essere realizzata dal signor TIZIO;



condannare Universal Pictures Italia s.r.l., in persona del legale rappr.te tempore, al risarcimento dei danni patiti dal signor TIZIO per effetto della descritta condotta nella misura che sarà accertata in corso di causa, da determinarsi anche in via equitativa; condannare Universal Pictures Italia s. r.l. in persona del rappr.te tempore, al pagamento in favore del signor TIZIO di una somma, equitativamente ritenuta congrua dall’Ill.mo Giudicante, quale risarcimento del danno sofferto per ogni giorno di ritardo nell’ adempimento del provvedimento giurisdizionale richiesto da parte del soccombente e condannare UniversaI Pictures Italia s.r.l., in persona del legale rappr. pro tempore, in caso di mancata ottemperanza entro 60 giorni dalla pubblicazione della pronuncia, a fornire direttamente la copia privata del DVD Pink Floyd live at Pompei e a consegnarla al signor TIZIO



disporre, a cura e spese di Universal Pictures Italia s.r.l., pubblicità della sentenza di condanna entro 30 giorni dal relativo deposito, mediante inserzione del dispositivo nei seguenti quotidiani di interesse nazionale: “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”; in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”



Per la convenuta: “Preliminarmente in rito:



dichiarare la propria incompetenza per materia essendo competente a conoscere della causa la Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale; dichiarare la nullità dell’atto di citazione per omessa o insufficiente indicazione del petitum e della causa petendi,



nel merito:



rigettare le domande dell’attore in quanto infondate in fatto e in diritto;



in ogni caso: condannare l’attore a rifondere alla convenuta le spese di lite;

in via istruttoria:

ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:

vero che a partire dal novembre 2003 e fino a tutto il febbraio 2006 il videogramma “Pink Floyd Live at Pompei” è stato distribuito in Italia anche su videocassetta;

vero che sulla versione in video cassetta di “Pink Floyd Live at Pompei” non è presente alcuna misura tecnica di protezione volta a impedire la effettuazione di una copia analogica;

vero che il filme “Pink Floyd live at Pompei” è stato trasmesso, su licenza della Universal, per due volte, una nel corso del 2001 e una nel corso del 2004, sul canale satellitare “Jimmy”, facente parte del pacchetto Sky, e che in tali occasioni è stato possibile per il pubblico effettuare una copia analogica del film.

Si indicano a testimoni il sig. sig. CAIO, c/o Universal Pictures Italia s.r.l. sul cap. 1; sig. SEMPRONIO c/o Universal Pictures International, Prospect House 80 -110 New Oxford street, Londra sul cap. 2; la sig.ra MEVIA, c/o Digicast, via Egidio Galbani 87/89, Roma sul cap. 3;

disporre consulenza tecnica di ufficio onde verificare:

a) la assenza sul mercato, al momento in cui il DVD “Pink FIoyd Live at Pompei” acquistato dall’attore venne materialmente prodotto, di misure tecniche di protezione che consentissero ai titolari dei diritti di fare effettuare dal privato una sola copia analogica;

b) la possibilità di effettuare una copia analogica a partire dalla videocassetta “Pink Floyd Live at Pompei””.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.7.2006 TIZIO conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Universal Pictures Italia s.r.l., esponendo

di avere acquistato in data 28.11.2004 presso un esercizio commerciale in XXXXX un DVD contenente l’opera cinematografica Pink Floyd Live at Pompei; di avere tentato di eseguire con i propri mezzi una copia privata di detta opera per uso esclusivamente personale, senza successo;

di avere più volte chiesto spiegazioni alla società convenuta sulle modalità per eseguire la copia privata di cui all’art. 71 sexies L.A., senza ottenere però alcuna risposta; che, a seguito di ulteriore richiesta trasmessa dal proprio procuratore, la società convenuta aveva quindi dichiarato che sussistevano condizioni che escludevano la possibilità di realizzare la copia privata;

che detto comportamento costituiva violazione del diritto alla copia privata di cui all’art. 71 sexies L.A. Chiedeva pertanto che, accertata la violazione al diritto dell’attore all’esecuzione di copia privata, la società convenuta fosse condannata ad attivarsi al fine di consentire l’esecuzione della copia dell’opera in questione nonché al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Si è costituita nel giudizio Universal Pictures Italia s.r.l., contestando in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni e dell’oggetto della domanda

nel merito rilevava che

l’apposizione da parte della titolare dei diritti di misure tecnologiche di protezione sulle opere immesse in commercio su supporto DVD era consentita dal disposto dell’art. 102 quater L.A., a tutela del diritto esclusivo di riproduzione e rispetto al quale la facoltà di copia privata costituisce deroga da interpretarsi in misura restrittiva,

che l’apposizione di tali misure è giustificata dalla necessità di impedire la violazione dei diritti esistenti sull’opera, risultando in caso contrario possibile una duplicazione illimitata di copie identiche all’originale per qualità;

che il diritto di copia privata stabilito dall’art. 71 sexies L.A. è condizionato alla possibilità tecnica di consentire l’esecuzione di una sola copia dell’opera stessa;

che le misure tecnologiche di protezione esistenti all’epoca in cui il DVD in questione era stato commercializzato non consentivano tale possibilità;

che pertanto un corretto bilanciamento degli interessi in gioco determinava necessariamente la prevalenza dell’interesse dei titolari dei diritti patrimoniali sulle opere.

Concludeva dunque per il rigetto delle domande di parte attrice.

Con provvedimento del 14.6.2007 il Tribunale ha proceduto alla conversione del rito speciale cui era soggetta la presente causa in quello ordinario, stante il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 170/07 nel frattempo intervenuta a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 134 comma 1 C. P. I. nella parte in cui “assoggettava i procedimenti assegnati alla Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale al rito di cui al D.Lgs.vo 5/03.

Con provvedimento del 10.12.2007 il giudice riteneva la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già prodotta dalle parti.

Precisate conclusioni dalle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

All’udienza del 14.5.2009 si è quindi proceduto alla discussione orale del causa dinanzi al Collegio, così come richiesto dalla parte attrice ai sensi dell’art. 275 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che domande svolte dall’attore non possano essere accolte.

Esse si fondano sul disposto dell’ art.71 sexies L.A., che consente la riproduzione privata di videogrammi per uso esclusivamente personale, nel caso di specie reso inapplicabili in ragione dell’apposizione da parte della società convenuta sul supporto da esso acquistato un DVD contenente l’opera cinematografica “Pink Floyd Live at Pompei”.

Deve rammentarsi, a tale proposito, che il comma 4 della medesima disposizione di legge se, per un verso, conferma che “i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102 quater, la persona fisica che abbia acquistato il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica per uso personale”, tuttavia dispone che l’esercizio di tale diritto è subordinato alla “condizione che tale possibilità non sia in contrasto con 1o sfruttamento normale dell’ opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”. E’ ben noto alle parti che l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 71 sexies L.A. è conseguente alla scelta del legislatore nazionale di avvalersi della facoltà ad esso attribuita dall’art. 5, comma 2, letto b) della Direttiva 2001/29/CE di disporre “eccezioni o limitazioni” al diritto di riproduzione dei titolari dei diritti (in questo caso) sulle opere cinematografiche, diritto comunque avente in via generale carattere di esclusività quale specifico aspetto del più ampio diritto di sfruttamento economico dell’opera in ogni forma e modalità (art. 2 Dir. 2001/29/CE).

Il riferimento alla normativa comunitaria di cui la norma invocata costituisce attuazione nell’ordinamento interno – riferimento evidentemente essenziale ai fini interpretativi della disposizione interna stessa – consente dunque di identificare il diritto alla copia privata così introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento quale eccezione o limitazione diritto esclusivo di riproduzione che costituisce uno dei profili più significativi ed economicamente rilevanti dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette.

In tale prospettiva non sembra possa ritenersi che tra il diritto di riproduzione ed il diritto alla copia privata sussista una parità di condizione in base alla quale procedere in caso di conflitto ad individuare in quali casi e circostanze l’uno debba prevalere sull’altro, ma piuttosto una situazione per cui l’assolutezza del diritto del titolare dei diritti di utilizzazione economica sull’opera può ritenersi limitata da quello del legittimo possessore dell’esemplare dell’opera a condizione che sussistano i presupposti specificamente indicati dal menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. che ripropone testualmente il contenuto del comma 5 dell’ art. 5 della dir 2001/29/CE (e cioè il cd. “three step test” destinato a verificare l’ammissibilità di una eccezione al diritto d’autore) .

Per ciò che riguarda il caso di specie, non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti e le condizioni che rendono esercitabile in concreto il diritto alla copia privata dell’opera cinematografica contenuta nel DVD prodotto e commercializzato dalla parte convenuta. Sotto il profilo strettamente tecnico, Universal Pictures Italia s.r.l. ha confermato che il supporto in questione è munito del sistema di protezione Macrovision che non consente di eseguire una singola copia dell’opera, anche in formato analogico, in quanto all’epoca in cui supporto è stato acquistato dall’attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente consentissero tale possibilità. A tal fine parte convenuta ha sostenuto tale argomentazione producendo una consulenza di parte esplicativa dell’inesistenza di misure tecniche di protezione atte a consentire riproduzione di una sola copia, risultando di fatto possibile la sola alternativa tra l’esclusione in toto di ogni possibilità di eseguire copie dell’opera ed invece l’opposta soluzione di non applicare alcuna misura di protezione e dunque consentire la possibilità di riprodurre con facilità da un solo esemplare dell’opera un numero tendenzialmente infinito di copie identiche per qualità a quella dell’ esemplare oggetto riproduzione (v. doc. 5 fasc. conv.).

Ritiene il Collegio che non vi siano elementi in atti idonei a porre in discussione tale prospettazione tecnica, tenuto conto che parte attrice non ha in alcun modo contestato tali conclusioni. Né -evidentemente – in tale contesto Collegio potrebbe dare corso ad accertamenti tecnici d’ufficio sul punto, in quanto l’eventuale indagine avrebbe un indubbio carattere esplorativo in quanto il CTU dovrebbe autonomamente verificare l’esistenza di sistemi di protezione alternativi a quello apposto sul DVD in questione ed assolverebbe dunque ad uno specifico onere probatorio incombente invece sulla parte attrice. Nel quadro delle concrete possibilità offerte dalla tecnica – quantomeno all’epoca dell’acquisto del DVD da parte dell’ attore -l’apposizione di una misura tecnologica di protezione impeditiva di qualsiasi possibilità di riproduzione dell’opera non può dunque essere ritenuta illegittima, posto che l’alternativa di una libera riproducibilità dell’ opera stessa che avrebbe soddisfatto la possibilità di eseguire anche la copia privata – avrebbe determinato proprio quell’obbiettivo contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera, nonchè un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell’opera che escludono – a mente del più volte menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. – l’esercizio del diritto di copia privata.

L’effettiva sussistenza di tali pregiudizi – che evidentemente non può essere verificata in relazione alla specifica posizione individuale del solo attore, ancorchè legittimo possessore dell’esemplare dell’opera ed interessato ad un uso esclusivamente personale della copia privata -va ricercata nell’obbiettivo contesto in cui si inseriscono in le aspettative dei titolari dei diritti di utilizzazione economica del opere in questione, caratterizzato dall’utilizzazione diffusa e prevalente della tecnica digitale in sé suscettibile di creare copie del tutto identiche – in qualità – agli originali e dall’esistenza di un fenomeno di pirateria diffusa di nota ed indubbia rilevanza. Invero tale fenomeno è oggetto da tempo di specifiche iniziative di contrasto (tra le quali sul piano interno la modifica dell’ art. 171 ter L.A. ad opera della L. 248/00) e risulta espressamente oggetto della normativa comunitaria ed internazionale (v. ad esempio il quindicesimo considerando della Direttiva 2001/29/CE), in un quadro normativo teso a garantire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale sia al fine di salvaguardia e sviluppo della creatività nell’interesse degli autori, interpreti, produttori sia dell’ industria e della cultura in generale, per garantire un soddisfacente rendimento degli investimenti nonché la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro (in tal senso v. quarto, nono e decimo considerando della Direttiva 2001/29/CE) .

Deve dunque ritenersi che allo stato della tecnica quantomeno riferibile al 2004 l’apposizione di misure tecnologiche di protezione che impediscono anche l’esecuzione di una sola copia dell’opera non costituisce violazione del diritto di copia privata di cui all’art. 71 sexies L .A. Stima equo il Collegio provvedere all’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, tenuto conto della sostanziale assenza di precedenti sulla questione sollevata da parte attrice e dei contrasti giurisprudenziali rilevabili in altri Paesi europei e documentati in atti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

respinge le domande avanzate da TIZIO nei confronti di UNIVERSAL PICTURES ITALIA s. r .l . con atto di citazione notificato in data 26.7.2006;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio



Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 14 maggio 2009.

Il Giudice est. Il Presidente

Tribunale di Milano

Depositato 1 luglio 2009

Il cancelliere

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