SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TERZA CIVILE, ORDINANZA N. 9599 DEL 22 APRILE 2009
ESECUZIONE PER RILASCIO – LA FUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 609 COD. PROC. CIV. E LE CONSEGUENZE DEL LORO INQUADRAMENTO IN ORDINE AI RIMEDI IMPUGNATORI
Nell'ambito dell'esecuzione forzata per rilascio di immobili, i provvedimenti adottati dal giudice ai sensi dell'art. 609 cod. proc. civ. non sono propriamente funzionali al rilascio, ma solo ad assicurare la custodia di beni che non costituiscono oggetto dell'esecuzione forzata, e sono, dunque, rivolti a superare contingenti e temporanee difficoltà attinenti all'esecuzione del rilascio stesso senza poterlo impedire, con la conseguenza che essi non risolvono, di norma, questioni relative all'"an"o al "quomodo" di detta esecuzione, che risultano, invece, rispettivamente deducibili con i rimedi dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione con cui lo stesso si era limitato a revocare un precedente ordine dato all'ufficiale giudiziario di asportare determinati beni dall'immobile oggetto del rilascio forzato, escludendosi, pertanto, che potesse ad esso attribuirsi la natura giuridica di sentenza resa su opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi).
Testo Completo:
Ordinanza n. 9599 del 22 aprile 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente e Relatore P. Vittoria)