domenica 15 febbraio 2009

Interpretazione, integrazione del contratto, e diritto comunitario





sabato 07 febbraio 2009
Articolo - Domenico Annunziato Modaffari
in www.iussit.eu

INTERPRETAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO ALLA LUCE DEI PRINCIPI E DELLE NORME DI SIRITTO COMUNITARIO


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Oggetto dell’interpretazione del contratto è la comune intenzione delle parti, che va ricercata al di là di quanto risulti dal senso letterale delle parole (art. 1362 c. 1 c.c.), nonché dal comportamento complessivo tenuto dalle stesse parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362 c. 2 c.c.). Tale disciplina contenuta negli artt. 1362 ss. c.c., mantenendo inalterata la valenza generale di precetti che fondano un ordine di tipo logico – gerarchico tra regole ermeneutiche, risponde ad una precisa concezione del significato dell’accordo, connotata da un procedimento graduale che attraverso reciproche rinunzie e concessioni conduce ad una manifestazione di volontà da parte dei soggetti dotati di uguale potere negoziale.
Il principio ermeneutico che impone all’interprete di ricercare “quale sia stata la comune intenzione delle parti”, superando lo stesso significato letterale delle parole usate e tenendo conto del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, vieta l’accesso ai canoni legali di interpretazione oggettiva (artt. 1367-1371 c.c.) ove non siano state in precedenza percorse tutte le strade indicate dalle regole di interpretazione soggettiva (artt. 1362-1365 c.c.).
Invece, quantunque siano note le perplessità di una certa dottrina, non sembra trovare posto nel nostro ordinamento il principio in claris non fit interpretatio, poiché l’interpretazione letterale non può condurre alla certezza. Non esiste una sola espressione del linguaggio anche comune che non sia suscettibile di interpretazione, nel contesto del comportamento tenuto dalle parti ex art. 1362 comma 2 c.c., salvo casi particolari, come ad esempio nel caso di contratti per i quali si prevede la forma scritta ad substantiam.
In tal modo le norme di interpretazione sono riconosciute come norme di legge a tutti gli effetti. Da ciò ne deriva che l’operazione ermeneutica è regolarmente condotta quando dette regole siano correttamente applicate, qualunque sia il risultato a cui perviene il giudice, sempre che la motivazione sia immune da vizi logici, per il cui controllo interviene ex art. 360, n. 3 c.p.c. la Suprema Corte.
L’evoluzione del diritto comunitario nel panorama delle fonti attuali ha condotto al riconoscimento ormai consolidato, del principio di priorità della fonte sovranazionale su quella interna, anche se di rango costituzionale. La prevalenza dell’ordinamento comunitario sulle fonti normative interne, che trova sostegno nell’art. 11 Cost., consente una limitazione della sovranità nazionale al precipuo scopo di promuovere e favorire organizzazioni sovranazionali. Da ciò discende che le norme comunitarie (Trattato, regolamenti, direttive, fonti normative interne di recepimento di direttive comunitarie) sono idonee a derogare non solo a disposizioni di legge ordinaria, bensì a quelle di rango costituzionale, purché rispettose dei principi fondamentali del sistema giuridico nazionale e dei diritti inalienabili della persona, con conseguente obbligo per i giudici nazionali di applicare le disposizioni del diritto comunitario, garantendone la piena efficacia delle stesse e disapplicando, ove fosse necessario, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale anche posteriore, senza aspettare la previa rimozione in via legislativa ovvero per mano del giudice delle Leggi.
Tutto ciò, impone una rilettura moderna dei tradizionali criteri ermeneutici e dei meccanismi integrativi dell’accordo, conforme agli obiettivi di armonizzazione della disciplina di interi settori dei rapporti tra privati all’interno dell’Unione europea. In assenza di espresse previsioni legislative, il principio di conservazione del contratto impone all’interprete di ricercare all’interno di ciascun testo normativo, i criteri cui improntare l’opera di sostituzione della divergente volontà delle parti, così da accompagnare alla sanzione della invalidità una misura positiva in grado di far salva l’effettiva volontà delle parti.
Nell’ambito delle ipotesi di patologia dell’atto negoziale è importante sottolineare la portata innovatrice manifestata dal diritto sovranazionale, i cui principi finiscono con il porre in discussione alcune categorie dogmatiche e principi ormai consolidati nel diritto positivo, come le varie ipotesi di invalidità, il tema della nullità, l’imprescrittibilità dell’azione.
Innanzitutto ciò che colpisce di alcune direttive è che il legislatore sovranazionale preferisce ignorare le tradizionali figure di invalidità, nullità ed annullabilità, già sul piano terminologico, per accentrare l’attenzione sulle conseguenze della sanzione contrattuale connessa alla condotta vietata del contraente. Basti pensare le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro. La ratio della norma è evidente: tutelare la posizione del non predisponente, che si trova in posizione di debolezza per l’inesistenza di trattative.
Il sistema di tutela previsto dalla legge, i meccanismi integrativi e sostitutivi assieme al principio di conservazione del contratto, impone di limitare la regola dell’estensione della nullità parziale in ossequio all’effettività del principio di protezione degli interessi sostanziali del contraente debole. Le nullità di derivazione comunitaria, in un sistema normativo di tutela che predilige gli interessi di alcuni soggetti del rapporto contrattuale e che tende più che a sanzionare l’atto, a sanzionare il comportamento abusivo del contraente più forte, si fanno carico delle maggiori conseguenze pregiudizievoli per il soggetto meritevole di protezione connesse a forme di nullità assoluta che, permettendo l’azzeramento dell’intera operazione negoziale anche su input dell’altro contraente, mortificherebbero le esigenze sostanziali del consumatore dirette al soddisfacimento di quegli interessi primari sottesi all’operazione economica stessa dedotta nella fattispecie.
Ma oltre alla relatività, le nuove nullità presentano il carattere della sanabilità e della irretroattività degli effetti, almeno nella misura in cui il soggetto destinatario di tutela, decidendo di non avvalersi dell’invalidità, di fatto conferma l’efficacia del contratto, essendo precluso al giudice qualsiasi intervento che mira a vincolare i privati ad una regola che non consegua ad una manifestazione di manifestazione comune.
Trattasi di nullità le cui modalità operative sono peraltro guidate dal superiore principio di conservazione del contratto che impone di relegare il precetto della estensione della nullità parziale ai margini dello strumentario giuridico riconosciuto al giudice, in nome del medesimo principio di tutela sostanziale che impone di favorire meccanismi anche impliciti di sostituzione – integrazione delle clausole nulle.
La distanza tra nullità ed annullabilità si è perciò notevolmente ridotta, apparendo sempre meno vero che entrambe configurano forme di invalidità causate da “un’anomalia della fattispecie” ma produttive di effetti diversi. Anche l’ultimo criterio di distinzione fondato sugli effetti mostra, tutti i suoi limiti ove rapportato alle nullità di derivazione comunitaria. Ben più gravi limiti presentano gli altri criteri tradizionali di distinzione riferiti alla natura del vizio invalidante ed al carattere generale o particolare degli interessi sottesi all’invalidità.
Il sistema che va delineandosi, con la estrema varietà di modelli che oggi sembra connotare il sistema nazionale delle nullità e l’inversione di tendenza rispetto al passato provocato da direttive e relative norme di attuazione operanti nel diritto interno, spingono verso distinte forme di invalidità, a volte già note seppure diversamente denominate, molto più spesso dai contorni labili e sfumati derivanti dalla predetta commistione di principi normativi ed elementi propri del diritto nazionale.

Reggio Calabria, 6 febbraio 2009
Dott. Domenico Annunziato Modaffari

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