venerdì 23 gennaio 2009

L'occupazione acquisitiva non esiste più

Non può ritenersi vigente l’istituto della c.d. occupazione acquisitiva
TAR Sicilia-Palermo, sez. III, sentenza 08.01.2009 n° 10

I Giudici siciliani, con l’arresto in esame, ribadiscono il tramonto dell’istituto, di creazione giurisprudenziale, noto come occupazione acquisitiva o occupazione espropriativa (od ancora come accessione invertita).
Sulla scia di quanto recentemente affermato dai colleghi di Palazzo Spada, il TAR Sicilia- Palermo ritiene che la mera trasformazione di un bene, seppur finalizzata al suo uso pubblico, non ne comporta l’acquisizione al patrimonio dell’ente pubblico che lo utilizza, il quale può divenirne proprietario esclusivamente ove esperisca il particolare procedimento previsto ex art. 43
d.P.R. n. 327/2001 (cfr. Cons.di Stato. A.P. n. 2/2005; Cons. di Stato, IV, n. 5830/2007 e Cons. di Stato, IV, n. 3752/2007).
I Giudici di prime cure richiamano testualmente le parole del Supremo Consesso: "L'istituto giurisprudenziale dell'occupazione espropriativa - secondo il quale, anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l'amministrazione acquisirebbe a titolo originario la proprietà dell'area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilità, con conseguente decorso, dalla data in cui si verifica tale acquisto, del termine quinquennale per il risarcimento del danno - non può ritenersi vigente, sia in quanto non è conforme ai principi della convenzione europea del diritti dell'uomo e del diritto comunitario, che precludono di ravvisare un'espropriazione "indiretta" o "sostanziale" in assenza di un idoneo titolo legale, sia in quanto è incompatibile con l'art. 43
d.P.R. 327/2001, che attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale di acquisire in sanatoria, con atto ablativo formale, la proprietà delle aree occupate nell'interesse pubblico in carenza di titolo, escludendo così che una simile acquisizione possa avvenire in via di mero fatto" (Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582).
Il TAR, inoltre, afferma che rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell’art. 34 del
d.lgs. 80/1998, come modificato dall’art. 7, legge 205/2000 - sul punto non inciso dalla sentenza della Consulta n. 204/2004 - un’azione promossa dai proprietari di un’area occupata dalla P.A. nell’ambito di una procedura espropriativa, a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di p.u. .
Il Collegio, successivamente, alla luce dei principi testé esposti, specifica che, nella fattispecie de qua, non è intervenuto alcun acquisto da parte del Comune dei terreni di proprietà dei ricorrenti, oggetto di causa, in conseguenza delle opere di trasformazione realizzate su tali beni.
Pertanto, non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento danni per la c.d. "occupazione acquisitiva", in assenza dell’avvenuta acquisizione dei terreni dei ricorrenti in favore del Comune (rectius in mancanza di apposito provvedimento di acquisizione sanante ex art. 43,
T.U. espropriazioni per p.u.).
Tuttavia, proprio alla luce della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato è, invece, fondata la domanda, proposta in via alternativa a quella risarcitoria, di restituzione dei beni di loro proprietà, illegittimamente occupati e detenuti sine titulo dall’amministrazione resistente.
Va, altresì, accolta la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima occupazione dell’area da parte dell’ amministrazione, a decorrere dalla data di immissione in possesso, atteso che, a seguito dell’annullamento in s.g. degli atti del procedimento espropriativo - segnatamente del decreto di occupazione di tali terreni - è venuto meno il titolo che legittimava il Comune a detenere l’area; conseguentemente la sua detenzione, senza titolo, è fonte di un credito risarcitorio in favore dei proprietari che sono stati ingiustamente privati dell’uso degli stessi terreni.
(Altalex, 15 gennaio 2009. Nota di Francesco Logiudice)


T.A.R.
Sicilia - Palermo
Sezione III
Sentenza 8 gennaio 2009, n. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2004, proposto da:
C. M. (nata il ****), C. Maria (nata il ****), C. A., C. F. e C. L., rappresentati e difesi dall'avv. Franco Lupo, con domicilio eletto in Palermo, piazza G. Amendola 43 presso lo studio dell’avv. Tommaso Raimondo;
contro
Comune di Bagheria, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Rizzo, elettivamente domiciliato in Palermo, via Caltanissetta N.1 presso lo studio dell’avv. Massimo Fricano;
quanto al ricorso principale:
richiesta risarcimento danni per illecito acquisto di terreno a seguito di accessione invertita, nonché per l’illegittima reiterazione del vincolo destinato all’esproprio;
quanto ai motivi aggiunti:
richiesta di rilascio dei fondi in questione, in alternativa al già richiesto risarcimento;
richiesta risarcimento per l’illegittima occupazione dei fondi in questione a far data dall’agosto 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bagheria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/11/2008 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 19.7.2004 e depositato il successivo 21.7 i ricorrenti hanno chiesto che il Comune di Bagheria venisse condannato al risarcimento, in loro favore dei danni conseguenti all’illecito acquisto da parte del Comune, del terreno di loro proprietà sito in Bagheria, via ****, a seguito di accessione invertita, nonché per l’illegittima reiterazione del vincolo destinato all’esproprio su detto terreno.
Il Comune si è costituito in giudizio, replicando con memoria alle tesi articolate in ricorso e chiedendo che venga dichiarato inammissibile o comunque respinto.
Successivamente con motivi aggiunti, notificati e depositati nel giugno 2008 i ricorrenti hanno modificato le domande originariamente proposte in quanto: hanno chiesto la restituzione dei terreni indebitamente occupati dal Comune di Bagheria, in alternativa al risarcimento danni per occupazione acquisitiva degli stessi; hanno espressamente rinunziato alla domanda di risarcimento danni per l’illegittima reiterazione del vincolo destinato all’esproprio; hanno chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima occupazione dei terreni in questione a far data dall’agosto 2002.
All’udienza fissata per la trattazione del ricorso i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive posizioni ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
La presente controversia trova origine da un procedimento di espropriazione posto in essere dal Comune di Bagheria, con riguardo ad alcuni terreni dei ricorrenti, per la realizzazione di un parcheggio, in esecuzione delle prescrizioni del p.r.g. - adottato con delibera del commissario ad acta n. 238 del 23.11.1998 ed approvato con decreto dell’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente dell’8 aprile 2002 - nonchè del piano parcheggi del Comune.
Sia gli atti di carattere programmatorio che quelli esecutivi dell’espropriazione sono stati impugnati dagli odierni ricorrenti, in via giurisdizionale, ed annullati da questo Tribunale con sentenza, divenuta definitiva, n. 1159/2003.
A seguito di quest’ultima pronunzia i ricorrenti hanno quindi proposto l’attuale controversia con la quale hanno chiesto, con l’iniziale ricorso, il risarcimento del danno conseguente all’occupazione acquisitiva del loro terreno da parte del Comune di Bagheria, nonché di quello derivante dalla reiterazione dei vincoli espropriativi; con i motivi aggiunti hanno poi modificato le domande già proposte, chiedendo la restituzione dei terreni indebitamente occupati dal Comune di Bagheria, in alternativa al risarcimento danni per occupazione acquisitiva degli stessi, nonchè il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima occupazione dei terreni in questione a far data dall’agosto 2002.
In via preliminare, anche con riferimento alla relativa eccezione sollevata dalla difesa del Comune di Bagheria, deve essere chiarito che la presente controversia rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, in virtù dell’art. 34 del D.Lvo. n. 80/1998 come modificato dall’art. 5 della legge n. 205/2000, sul punto non inciso dalla pronunzia della Corte Costituzionale n. 204/2004.
Invero l’occupazione dei terreni dei ricorrenti è comunque conseguente ad una dichiarazione di p.u., poi annullata in sede giurisdizionale (cfr. Cons. di Stato, IV 3.9.2008 n. 4112, Cons. di Stato, IV, 16.11.2007 n. 5830), ed anche a seguito dell’assetto conseguente all’intervento del Giudice delle leggi, tali casi rientrano nella giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. di Stato A. P. n. 2/2006).
Ciò precisato, le domande proposte dai ricorrenti con i motivi aggiunti sono fondate e devono essere accolte, nei sensi che verranno precisati.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “L'istituto giurisprudenziale dell'occupazione espropriativa - secondo il quale, anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l'amministrazione acquisirebbe a titolo originario la proprietà dell'area altrui, quando su di essa ha realizzato in tutto o in parte un'opera pubblica, in attuazione della dichiarazione della pubblica utilità, con conseguente decorso, dalla data in cui si verifica tale acquisto, del termine quinquennale per il risarcimento del danno - non può ritenersi vigente, sia in quanto non è conforme ai principi della convenzione europea del diritti dell'uomo e del diritto comunitario, che precludono di ravvisare un'espropriazione "indiretta" o "sostanziale" in assenza di un idoneo titolo legale, sia in quanto è incompatibile con l'art. 43 d.P.R. 327/2001, che attribuisce all'amministrazione il potere discrezionale di acquisire in sanatoria, con atto ablativo formale, la proprietà delle aree occupate nell'interesse pubblico in carenza di titolo, escludendo così che una simile acquisizione possa avvenire in via di mero fatto” (Consiglio Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582).
Conseguentemente la mera trasformazione di un bene, seppur finalizzata al suo uso pubblico, non ne comporta la sua acquisizione al patrimonio dell’ente pubblico che lo utilizza, che ne può divenire proprietario solo ove esperisca il particolare procedimento previsto dall’art. 43 D.P.R. n. 327/2001 (Cons.di Stato. A.P. n. 2/2005; Cons. di Stato, IV, 16.11.2007 n. 5830 e Cons. di Stato, IV, 27.6.2007 n. 3752).
Alla luce di tali principi che il Collegio ritiene condivisibili, e dai quali non ritiene pertanto di doversi discostare, nella fattispecie per cui è causa non è intervenuto alcun acquisto da parte del Comune di Bagheria dei terreni di proprietà dei ricorrenti, oggetto di causa, in conseguenza dalle opere di trasformazione realizzate su tali beni.
Conseguentemente non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere il risarcimento danni per la così detta“occupazione acquisitiva”, in assenza dell’avvenuta acquisizione dei terreni dei ricorrenti in favore del Comune di Bagheria.
Proprio alla luce della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, è invece fondata la domanda, proposta in via alternativa a quella risarcitoria, di restituzione dei beni di loro proprietà, illegittimamente occupati e detenuti sine titulo dall’amministrazione resistente.
Invero non risulta che il Comune abbia attivato il particolare procedimento previsto dall’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, volto all’acquisizione dei beni occupati e trasformati, neanche dopo che i ricorrenti hanno avanzato nel presente giudizio – con i motivi aggiunti notificati nel giugno 2008 – espressa domanda di restituzione dei terreni di loro proprietà, oggetto di controversia.
Peraltro, sembra utile precisare, proprio al fine di non pregiudicare le eventuali iniziative di spettanza del Comune resistente, è stata differita la trattazione del presente ricorso, che era già fissata per il 1° luglio 2008, prima che fossero maturati i termini di difesa per tale amministrazione, con riferimento alla proposizione dei motivi aggiunti.
In definitiva è fondata la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti di restituzione dei beni in questione di cui sono sempre rimasti proprietari.
Altresì fondata è la domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima occupazione di tali terreni da parte del Comune di Bagheria a decorrere dall’agosto 2002.
Infatti a seguito dell’annullamento giurisdizionale degli atti del procedimento espropriativo intentato dall’amministrazione resistente, e segnatamente del decreto di occupazione di tali terreni, è venuto meno il titolo che legittimava Comune di Bagheria a detenerli; conseguentemente la loro detenzione, senza titolo, è fonte di un credito risarcitorio in favore dei proprietari che sono stati ingiustamente privati dell’uso degli stessi terreni.
La quantificazione del risarcimento spettante ai ricorrenti, sulla base del valore venale dell’utilità sottratta ai proprietari, dovrà essere effettuato dal Comune di Bagheria, ai sensi del secondo comma dell’art. 35 del D.Lvo n. 80/1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205/2000, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In conclusione le pretese azionate dai ricorrenti con il ricorso in epigrafe possono essere accolte, nei sensi indicati.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in favore dei ricorrenti nella misura di €. 2.500,00 oltre I.V.A. e c.p.a.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.
Pone a carico dell’amministrazione intimata le spese del giudizio, che liquida, in favore dei ricorrenti, nella misura di €. 2.500,00, oltre I.V.A. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Nicola Maisano, Primo Referendario, Estensore
Maria Cappellano, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08/01/2009.

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...