mercoledì 24 febbraio 2010

Difesa personale della parte, spese liquidate e ritenuta di acconto

PROPRIETA’. Azione di nunciazione. La violazione delle norme edilizie costituisce illecito civile ai sensi dell’art.872 c.c., sanzionato con la condanna al risarcimento dei danni causati. Sussiste il diritto a chiedere la riduzione in pristino, art.957 c.c. – le norme del piano regolatore non tendono soltanto a realizzare il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico ma sono integrative dell’art.873 c.c. , disciplinano anche i rapporti intersoggettivi di vicinato e i limiti legali della proprietà, art.872 – la concessione edilizia non può autorizzare comportamenti lesivi dell’altrui diritto di proprietà - sussiste la giurisdizione del G.O. quando non si tratta di atti amministrativi o di potestà pubbliche – gli edifici insistenti in zone urbanisticamente non omogenee sono soggetti a due diversi regimi di distanze costruttive – ai fini della proponibilità dell’azione l’opera si considera terminata quando l’intero edificio è completato – la concessione in sanatoria mentre rileva per le conseguenze penali e amministrative, non rileva per quelle civili – il piano seminterrato dell’edificio non totalmente interrato è tenuto al rispetto delle distanze di costruzione la violazione della volumetria non consente la demolizione dell’opera ma solo il risarcimento del danno – la distanza di rispetto dalle strade pubbliche non rientra nelle distanze tra edifici o confini alieni tutelate dall’art.873 c.c. . [Tribunale di Nola, ordinanza del 19.02.04]






_________________________________________________________________














TRIBUNALE DI NOLA






seconda sezione civile






Il Giudice Delegato






nel giudizio N.4362/02 R.G. contenzioso civile, ha emesso la seguente














ORDINANZA


Sciolta la riserva disposta all'udienza del 15.1.04, osserva quanto segue.






La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Palma Campania, Via Xxxx ed afferma che su un fondo finitimo i resistenti hanno iniziato la costruzione di un fabbricato urbanisticamente illegittimo sia perché difforme dalla C.E. ottenuta, sia perché tale C.E. ha assentito una volumetria superiore a quella consentita dal R.E., sia perché il fabbricato non rispetta le distanze di costruzione previste dal R.E..






Chiedono, pertanto, la sospensione dei lavori di costruzione del medesimo.






Ciò premesso si osserva che il ctu ha rilevato quanto segue.






L’immobile della ricorrente, costituito da un piano terra ed un piano primo, si trova in zona classificata come D2 (artigianale) nel vigente R.E. comunale.






Tale immobile è stato oggetto di vari atti concessori ed in sanatoria ed è da considerarsi, in sostanza, urbanisticamente regolare.






Il R.E. prevede che in zona D2 debba rispettarsi la distanza di costruzione prevista dalla tabella generale.






Tale distanza è pari alla metà dell’altezza del fabbricato dal confine, salva la possibilità di costruire sul confine o in aderenza.






Il fabbricato in questione è alto m 11,25, pertanto dovrebbe distare dal confine m 5,625.






Esso si trova, invece, ad una distanza dal confine col fondo dei resistenti variabile tra m 4,90 e m 5,00.






L’immobile dei resistenti è costituito da un piano seminterrato destinato a deposito ed autorimessa, un piano terra destinato a strutture produttive, un piano primo destinato ad abitazione ed un sottotetto avente caratteristiche di abitabilità.






Dell’immobile risultano completate le sole strutture e tompagnature.






Esso si trova in zona classificata come E (agricola) nel vigente R.E. comunale.






L’edificio è oggetto della C.E. n. 133/02.






Per quanto riguarda la sua regolarità urbanistica l’immobile, allo stato, risulta grosso modo conforme alla C.E..






La C.E., invece, risulta illegittima in quanto assente una cubatura superiore a quella consentita dal R.E. (3.773 mc anziché 2.137); inoltre sono stati destinati a residenza mc 500 laddove ne erano assentibili mc 165 non avendo il resistente dimostrato le proprie necessità abitative quale imprenditore agricolo e non potendo, quindi, operare l’accorpamento dei volumi insistenti su comuni limitrofi.






Per quanto riguarda le distanze di costruzione il R.E. prevede che in zona E debba essere rispettata la distanza dal confine pari a metà dell’altezza del fabbricato con un minimo di m 5,00 per la parte residenziale e di m 20,00 per la parte produttiva.






L’immobile è ubicato alla distanza di m 10,20 dal confine ed è alto m 7,30.






La distanza da rispettare è, quindi, di m 20,00 per la parte produttiva e di m 5,00 per quella abitativa mentre la parte seminterrata non è soggetta al rispetto di distanze.






I resistenti eccepiscono quanto segue:






1. il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, modificato dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di edilizia e, nella fattispecie, si controverte proprio della validità di una concessione edilizia;






2. gli edifici in questione insistono su zone di terreno urbanisticamente non omogenee, pertanto non possono applicarsi le distanze previste dal R.E. ma, in assenza di una disposizione specifica del R.E. suddetto, deve applicarsi in via suppletiva l’art. 41 quinquies l. 1150/42, norma che prevede la distanza minima di m 10,00 tra edifici confinanti;






3. il piano seminterrato ed il piano terraneo dell’edificio erano già completati al momento della proposizione del ricorso, pertanto l’azione proposta è inammissibile;






4. l’art. 32 comma 25 d.l. 269/03 consente la sanatoria di opere abusive ultimate entro il 31.3.03 mentre l’art. 44 d.l. cit. dispone la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in corso in relazione a tali opere sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande di condono, 31.3.04.






Pertanto i resistenti chiedevano il rigetto della domanda o, in subordine, la sospensione del procedimento.






La ricorrente, a sua volta contestava le conclusioni del ctu dai seguenti punti di vista:






5. il piano seminterrato dell’edificio dei resistenti è tenuto al rispetto delle distanze trattandosi di piano non totalmente interrato;






6. l’accorpamento di fondi non contigui, operato ai fini del rilascio della concessione in esame, è consentito al solo fine di soddisfare le necessità abitative dell’imprenditore agricolo e non anche per fini produttivi, pertanto la cubatura realizzabile è ancora minore;






7. l’edificio in questione non rispetta neppure la distanza di m 30,00 dalla confinante strada provinciale Via Xxxx prevista dal Codice della Strada.






Tutto ciò premesso quanto al punto 1. si osserva che la violazione delle norme edilizie costituisce illecito civile ai sensi dell’art. 872 cc. sanzionato con la condanna al risarcimento dei danni causati.






Inoltre, all’art. 873, il codice civile riconosce un vero e proprio diritto soggettivo al rispetto delle distanze di costruzione la cui violazione è sanzionata col diritto a chiedere la riduzione in pristino.






Tali facoltà sono estrinsecazione della pienezza del diritto di proprietà, la cui integrità è lesa anche da comportamenti che riducano il valore commerciale del bene in proprietà.






Infatti le norme del piano regolatore non tendono soltanto a realizzare il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico ma sono integrative dell'art. 873 c.c.; pertanto disciplinano anche i rapporti intersoggettivi di vicinato nonché, in virtù del rinvio stabilito dall'art. 872 del c.c., i limiti legali della proprietà.






Tra i limiti suddetti si annoverano le norme che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra i contrapposti edifici o dal confine del fondo.






Pertanto la classificazione di un terreno in una determinata zona del piano regolatore, oltre ad imprimere al terreno stesso determinate caratteristiche di edificabilità, influisce sui rapporti di vicinato facendo sorgere diritti ed obblighi reciproci nei confronti dei proprietari limitrofi.






Ne consegue che la concessione edilizia non può autorizzare comportamenti lesivi dell’altrui diritto di proprietà poiché si tradurrebbe, altrimenti, in un atto espropriativo.






La sua sussistenza e regolarità sono, quindi, irrilevanti nelle cause inerenti ai rapporti di vicinato in quanto il proprietario confinante è titolare di un autonomo diritto soggettivo al rispetto delle norme urbanistiche che non può essere leso dal provvedimento concessorio.






Al riguardo la Suprema Corte è chiara; citiamo, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1984 n. 4519 secondo cui Il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile ad una norma del piano regolatore non deriva dall'inderogabilità della stessa, ma dallo scopo della norma regolamentare, con la conseguenza che la stessa è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate dagli art. 873 ss. c.c. e tende a completare, rafforzare e armonizzare col pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato; mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente etc. Appartengono pertanto alle norme integrative del codice civile, che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, le disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo, anziché fra i contrapposti edifici, pur ammettendo la possibilità di costruzione in aderenza sull'accordo delle parti (da tradurre in atto notarile con intervento del comune), trattandosi di disposizioni che tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati.






Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario per la causa in esame non riguardando la suddetta, in realtà, atti amministrativi o potestà pubbliche.






Quanto al punto 2. si osserva che gli edifici in questione insistono su zone di terreno urbanisticamente non omogenee e, pertanto, sono soggetti a due diversi regimi di distanze costruttive.






La ricorrente afferma che i resistenti sono tenuti a rispettare le distanze previste per la zona su cui insiste il loro immobile.






I resistenti affermano che la mancanza di una previsione specifica costituisce una lacuna del R.E. che va colmata con il ricorso alle norme suppletive della cd. legge – ponte.






Tale ultimo assunto non è accoglibile perché il R.E. ha compiutamente regolato i criteri costruttivi da seguire in tutto il territorio comunale, fornendo un’adeguata pianificazione urbanistica della zona; pertanto non può parlarsi di lacune ma si porrà soltanto un problema di coordinamento interpretativo delle norme in questione.






Occorre, pertanto, coordinare le normative previste in tema di distanze per le diverse zone su cui insistono i fabbricati finitimi.






La ricorrente cita Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1984 n. 4519 la quale enuncia che in ogni zona del piano regolatore vanno rispettate le norme dettate per ciascuna di esse e pertanto, afferma la ricorrente, ogni edificio deve rispettare le distanze previste per la zona di terreno su cui insiste.






In realtà la sentenza citata non si attaglia precisamente alla fattispecie in questione poiché riguarda il caso in cui un fondo si estenda in più zone omogenee; in tal caso, afferma la Suprema Corte, si dovrà tener conto della zona in cui ricade il confine tra i fondi dei litiganti.






Nella fattispecie, invece, il confine ricade proprio sulla linea di demarcazione tra i due fondi.






Tuttavia la sentenza citata esprime la seguente regola di giudizio: Per stabilire quale sia la distanza applicabile nei singoli casi, occorre fare riferimento alla zona in cui è situato il confine fra i due fondi, in modo da valutare con lo stesso criterio le limitazioni imposte ai due proprietari, mentre non ha rilevanza il fatto che uno dei terreni o degli edifici si estenda in altra zona del piano regolatore, sottoposta a diversa disciplina, dal momento che in ogni zona del piano regolatore vanno rispettate le norme dettate per ciascuna di esse, senza alcuna possibilità di applicare il criterio di prevalenza che si risolve in danno del proprietario confinante allorché il terreno sia compreso in più zone.






Se tale regola è corretta ne consegue che non dovrà utilizzarsi il criterio della prevalenza, che potrebbe portare a conseguenze inique per il proprietario di uno dei due fondi limitrofi, bensì quello della reciprocità, per cui ogni proprietario avrà il diritto di pretendere che il vicino rispetti, nell'esercizio della facoltà di edificare, le norme edilizie disciplinanti l'area di propria appartenenza.






Pertanto l’edificio dei resistenti dovrà rispettare le distanze di costruzione previste per la zona su cui insiste.






Quanto al punto 3. si osserva che l’intero edificio deve essere completato perché il ricorrente sia decaduto dall’azione.






In ogni caso dei piani seminterrato e terraneo dell’edificio sono state realizzate le sole strutture e tompagnature, laddove perché l’opera sia terminata è necessario che essa sia ad uno stadio tale da poter essere utilizzata.






Quanto al punto 4. si osserva che la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in corso disposta dall’art. 44 comma 25 d.l. 269/03 non si applica alle cause civili.






La concessione in sanatoria ottenibile in base alla legge citata, infatti, elimina le conseguenze penali ed amministrative dell’illecito commesso ma non quelle civili poiché, come abbiamo visto, il rispetto della normativa urbanistica da parte dei proprietari confinanti costituisce un diritto soggettivo del proprietario del fondo finitimo che non può venir limitato da atti amministrativi non aventi carattere ablatorio.






Pertanto è evidente che la norma in esame non può riferirsi a controversie relative a diritti sui quali la sanatoria non incide.






Quanto al punto 5. si osserva che, effettivamente, il piano seminterrato dell’edificio dei resistenti non è totalmente interrato e, pertanto, è tenuto al rispetto delle distanze di costruzione come affermato da Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 2000, n. 45 che recita Ai fini dell'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni, prescritte dall'art. 873 c.c. e dalle norme di questo integrative, alla nozione di "costruzione" deve essere ricondotto, avuto riguardo alle finalità della disciplina di regolare i rapporti intersoggettivi di vicinato assicurando in modo equo l'utilizzazione dei fondi limitrofi, qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica.






Quanto al punto 6. si osserva che la questione della legittimità della volumetria realizzata è irrilevante in questa sede in quanto la violazione di norme urbanistiche che non siano integrative del codice civile in tema di distanze non legittima la proposizione delle azioni di nunciazione poiché non consente la demolizione dell’opera ma solo il risarcimento dei danni.






Quanto al punto 7. si osserva che i ricorrenti non sono legittimati a proporre tale doglianza in quanto la distanza di rispetto da strade pubbliche non rientra nelle distanze tra edifici o confini alieni tutelate dall’art. 873 cc.






In conclusione, considerato tutto quanto sopra esposto e ritenute condivisibili le conclusioni raggiunte dal ctu nei limiti indicati, la costruzione dei resistenti viola le distanze previste dal R.E. in quanto si trova a m 10,00 circa dal confine laddove il piano interrato ed il primo piano dovrebbero trovarsi a m 20,00.






Il ricorso va quindi accolto.






Spese al definitivo.














P.Q.M.






1. ordina ai resistenti di sospendere i lavori di costruzione dell’edificio in questione;






2. fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’inizio del giudizio di merito;






3. nulla per le spese;






4. manda alla Cancelleria di darne avviso alle parti costituite.






Nola, 19.2.04






Il Giudice Delegato






dott. Ciro Caccaviello










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Difesa personale della parte, spese liquidate e ritenuta di acconto

PROPRIETA’. Azione di nunciazione. La violazione delle norme edilizie costituisce illecito civile ai sensi dell’art.872 c.c., sanzionato con la condanna al risarcimento dei danni causati. Sussiste il diritto a chiedere la riduzione in pristino, art.957 c.c. – le norme del piano regolatore non tendono soltanto a realizzare il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico ma sono integrative dell’art.873 c.c. , disciplinano anche i rapporti intersoggettivi di vicinato e i limiti legali della proprietà, art.872 – la concessione edilizia non può autorizzare comportamenti lesivi dell’altrui diritto di proprietà - sussiste la giurisdizione del G.O. quando non si tratta di atti amministrativi o di potestà pubbliche – gli edifici insistenti in zone urbanisticamente non omogenee sono soggetti a due diversi regimi di distanze costruttive – ai fini della proponibilità dell’azione l’opera si considera terminata quando l’intero edificio è completato – la concessione in sanatoria mentre rileva per le conseguenze penali e amministrative, non rileva per quelle civili – il piano seminterrato dell’edificio non totalmente interrato è tenuto al rispetto delle distanze di costruzione la violazione della volumetria non consente la demolizione dell’opera ma solo il risarcimento del danno – la distanza di rispetto dalle strade pubbliche non rientra nelle distanze tra edifici o confini alieni tutelate dall’art.873 c.c. . [Tribunale di Nola, ordinanza del 19.02.04]



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TRIBUNALE DI NOLA



seconda sezione civile



Il Giudice Delegato



nel giudizio N.4362/02 R.G. contenzioso civile, ha emesso la seguente







ORDINANZA

Sciolta la riserva disposta all'udienza del 15.1.04, osserva quanto segue.



La ricorrente è proprietaria di un immobile sito in Palma Campania, Via Xxxx ed afferma che su un fondo finitimo i resistenti hanno iniziato la costruzione di un fabbricato urbanisticamente illegittimo sia perché difforme dalla C.E. ottenuta, sia perché tale C.E. ha assentito una volumetria superiore a quella consentita dal R.E., sia perché il fabbricato non rispetta le distanze di costruzione previste dal R.E..



Chiedono, pertanto, la sospensione dei lavori di costruzione del medesimo.



Ciò premesso si osserva che il ctu ha rilevato quanto segue.



L’immobile della ricorrente, costituito da un piano terra ed un piano primo, si trova in zona classificata come D2 (artigianale) nel vigente R.E. comunale.



Tale immobile è stato oggetto di vari atti concessori ed in sanatoria ed è da considerarsi, in sostanza, urbanisticamente regolare.



Il R.E. prevede che in zona D2 debba rispettarsi la distanza di costruzione prevista dalla tabella generale.



Tale distanza è pari alla metà dell’altezza del fabbricato dal confine, salva la possibilità di costruire sul confine o in aderenza.



Il fabbricato in questione è alto m 11,25, pertanto dovrebbe distare dal confine m 5,625.



Esso si trova, invece, ad una distanza dal confine col fondo dei resistenti variabile tra m 4,90 e m 5,00.



L’immobile dei resistenti è costituito da un piano seminterrato destinato a deposito ed autorimessa, un piano terra destinato a strutture produttive, un piano primo destinato ad abitazione ed un sottotetto avente caratteristiche di abitabilità.



Dell’immobile risultano completate le sole strutture e tompagnature.



Esso si trova in zona classificata come E (agricola) nel vigente R.E. comunale.



L’edificio è oggetto della C.E. n. 133/02.



Per quanto riguarda la sua regolarità urbanistica l’immobile, allo stato, risulta grosso modo conforme alla C.E..



La C.E., invece, risulta illegittima in quanto assente una cubatura superiore a quella consentita dal R.E. (3.773 mc anziché 2.137); inoltre sono stati destinati a residenza mc 500 laddove ne erano assentibili mc 165 non avendo il resistente dimostrato le proprie necessità abitative quale imprenditore agricolo e non potendo, quindi, operare l’accorpamento dei volumi insistenti su comuni limitrofi.



Per quanto riguarda le distanze di costruzione il R.E. prevede che in zona E debba essere rispettata la distanza dal confine pari a metà dell’altezza del fabbricato con un minimo di m 5,00 per la parte residenziale e di m 20,00 per la parte produttiva.



L’immobile è ubicato alla distanza di m 10,20 dal confine ed è alto m 7,30.



La distanza da rispettare è, quindi, di m 20,00 per la parte produttiva e di m 5,00 per quella abitativa mentre la parte seminterrata non è soggetta al rispetto di distanze.



I resistenti eccepiscono quanto segue:



1. il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto ai sensi dell’art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, modificato dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di edilizia e, nella fattispecie, si controverte proprio della validità di una concessione edilizia;



2. gli edifici in questione insistono su zone di terreno urbanisticamente non omogenee, pertanto non possono applicarsi le distanze previste dal R.E. ma, in assenza di una disposizione specifica del R.E. suddetto, deve applicarsi in via suppletiva l’art. 41 quinquies l. 1150/42, norma che prevede la distanza minima di m 10,00 tra edifici confinanti;



3. il piano seminterrato ed il piano terraneo dell’edificio erano già completati al momento della proposizione del ricorso, pertanto l’azione proposta è inammissibile;



4. l’art. 32 comma 25 d.l. 269/03 consente la sanatoria di opere abusive ultimate entro il 31.3.03 mentre l’art. 44 d.l. cit. dispone la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in corso in relazione a tali opere sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande di condono, 31.3.04.



Pertanto i resistenti chiedevano il rigetto della domanda o, in subordine, la sospensione del procedimento.



La ricorrente, a sua volta contestava le conclusioni del ctu dai seguenti punti di vista:



5. il piano seminterrato dell’edificio dei resistenti è tenuto al rispetto delle distanze trattandosi di piano non totalmente interrato;



6. l’accorpamento di fondi non contigui, operato ai fini del rilascio della concessione in esame, è consentito al solo fine di soddisfare le necessità abitative dell’imprenditore agricolo e non anche per fini produttivi, pertanto la cubatura realizzabile è ancora minore;



7. l’edificio in questione non rispetta neppure la distanza di m 30,00 dalla confinante strada provinciale Via Xxxx prevista dal Codice della Strada.



Tutto ciò premesso quanto al punto 1. si osserva che la violazione delle norme edilizie costituisce illecito civile ai sensi dell’art. 872 cc. sanzionato con la condanna al risarcimento dei danni causati.



Inoltre, all’art. 873, il codice civile riconosce un vero e proprio diritto soggettivo al rispetto delle distanze di costruzione la cui violazione è sanzionata col diritto a chiedere la riduzione in pristino.



Tali facoltà sono estrinsecazione della pienezza del diritto di proprietà, la cui integrità è lesa anche da comportamenti che riducano il valore commerciale del bene in proprietà.



Infatti le norme del piano regolatore non tendono soltanto a realizzare il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico ma sono integrative dell'art. 873 c.c.; pertanto disciplinano anche i rapporti intersoggettivi di vicinato nonché, in virtù del rinvio stabilito dall'art. 872 del c.c., i limiti legali della proprietà.



Tra i limiti suddetti si annoverano le norme che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni tra i contrapposti edifici o dal confine del fondo.



Pertanto la classificazione di un terreno in una determinata zona del piano regolatore, oltre ad imprimere al terreno stesso determinate caratteristiche di edificabilità, influisce sui rapporti di vicinato facendo sorgere diritti ed obblighi reciproci nei confronti dei proprietari limitrofi.



Ne consegue che la concessione edilizia non può autorizzare comportamenti lesivi dell’altrui diritto di proprietà poiché si tradurrebbe, altrimenti, in un atto espropriativo.



La sua sussistenza e regolarità sono, quindi, irrilevanti nelle cause inerenti ai rapporti di vicinato in quanto il proprietario confinante è titolare di un autonomo diritto soggettivo al rispetto delle norme urbanistiche che non può essere leso dal provvedimento concessorio.



Al riguardo la Suprema Corte è chiara; citiamo, tra le tante, Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1984 n. 4519 secondo cui Il carattere di norma integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile ad una norma del piano regolatore non deriva dall'inderogabilità della stessa, ma dallo scopo della norma regolamentare, con la conseguenza che la stessa è integrativa se è dettata nelle materie disciplinate dagli art. 873 ss. c.c. e tende a completare, rafforzare e armonizzare col pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato; mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente etc. Appartengono pertanto alle norme integrative del codice civile, che, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, le disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo, anziché fra i contrapposti edifici, pur ammettendo la possibilità di costruzione in aderenza sull'accordo delle parti (da tradurre in atto notarile con intervento del comune), trattandosi di disposizioni che tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati.



Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario per la causa in esame non riguardando la suddetta, in realtà, atti amministrativi o potestà pubbliche.



Quanto al punto 2. si osserva che gli edifici in questione insistono su zone di terreno urbanisticamente non omogenee e, pertanto, sono soggetti a due diversi regimi di distanze costruttive.



La ricorrente afferma che i resistenti sono tenuti a rispettare le distanze previste per la zona su cui insiste il loro immobile.



I resistenti affermano che la mancanza di una previsione specifica costituisce una lacuna del R.E. che va colmata con il ricorso alle norme suppletive della cd. legge – ponte.



Tale ultimo assunto non è accoglibile perché il R.E. ha compiutamente regolato i criteri costruttivi da seguire in tutto il territorio comunale, fornendo un’adeguata pianificazione urbanistica della zona; pertanto non può parlarsi di lacune ma si porrà soltanto un problema di coordinamento interpretativo delle norme in questione.



Occorre, pertanto, coordinare le normative previste in tema di distanze per le diverse zone su cui insistono i fabbricati finitimi.



La ricorrente cita Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1984 n. 4519 la quale enuncia che in ogni zona del piano regolatore vanno rispettate le norme dettate per ciascuna di esse e pertanto, afferma la ricorrente, ogni edificio deve rispettare le distanze previste per la zona di terreno su cui insiste.



In realtà la sentenza citata non si attaglia precisamente alla fattispecie in questione poiché riguarda il caso in cui un fondo si estenda in più zone omogenee; in tal caso, afferma la Suprema Corte, si dovrà tener conto della zona in cui ricade il confine tra i fondi dei litiganti.



Nella fattispecie, invece, il confine ricade proprio sulla linea di demarcazione tra i due fondi.



Tuttavia la sentenza citata esprime la seguente regola di giudizio: Per stabilire quale sia la distanza applicabile nei singoli casi, occorre fare riferimento alla zona in cui è situato il confine fra i due fondi, in modo da valutare con lo stesso criterio le limitazioni imposte ai due proprietari, mentre non ha rilevanza il fatto che uno dei terreni o degli edifici si estenda in altra zona del piano regolatore, sottoposta a diversa disciplina, dal momento che in ogni zona del piano regolatore vanno rispettate le norme dettate per ciascuna di esse, senza alcuna possibilità di applicare il criterio di prevalenza che si risolve in danno del proprietario confinante allorché il terreno sia compreso in più zone.



Se tale regola è corretta ne consegue che non dovrà utilizzarsi il criterio della prevalenza, che potrebbe portare a conseguenze inique per il proprietario di uno dei due fondi limitrofi, bensì quello della reciprocità, per cui ogni proprietario avrà il diritto di pretendere che il vicino rispetti, nell'esercizio della facoltà di edificare, le norme edilizie disciplinanti l'area di propria appartenenza.



Pertanto l’edificio dei resistenti dovrà rispettare le distanze di costruzione previste per la zona su cui insiste.



Quanto al punto 3. si osserva che l’intero edificio deve essere completato perché il ricorrente sia decaduto dall’azione.



In ogni caso dei piani seminterrato e terraneo dell’edificio sono state realizzate le sole strutture e tompagnature, laddove perché l’opera sia terminata è necessario che essa sia ad uno stadio tale da poter essere utilizzata.



Quanto al punto 4. si osserva che la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in corso disposta dall’art. 44 comma 25 d.l. 269/03 non si applica alle cause civili.



La concessione in sanatoria ottenibile in base alla legge citata, infatti, elimina le conseguenze penali ed amministrative dell’illecito commesso ma non quelle civili poiché, come abbiamo visto, il rispetto della normativa urbanistica da parte dei proprietari confinanti costituisce un diritto soggettivo del proprietario del fondo finitimo che non può venir limitato da atti amministrativi non aventi carattere ablatorio.



Pertanto è evidente che la norma in esame non può riferirsi a controversie relative a diritti sui quali la sanatoria non incide.



Quanto al punto 5. si osserva che, effettivamente, il piano seminterrato dell’edificio dei resistenti non è totalmente interrato e, pertanto, è tenuto al rispetto delle distanze di costruzione come affermato da Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 2000, n. 45 che recita Ai fini dell'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni, prescritte dall'art. 873 c.c. e dalle norme di questo integrative, alla nozione di "costruzione" deve essere ricondotto, avuto riguardo alle finalità della disciplina di regolare i rapporti intersoggettivi di vicinato assicurando in modo equo l'utilizzazione dei fondi limitrofi, qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad una preesistente fabbrica.



Quanto al punto 6. si osserva che la questione della legittimità della volumetria realizzata è irrilevante in questa sede in quanto la violazione di norme urbanistiche che non siano integrative del codice civile in tema di distanze non legittima la proposizione delle azioni di nunciazione poiché non consente la demolizione dell’opera ma solo il risarcimento dei danni.



Quanto al punto 7. si osserva che i ricorrenti non sono legittimati a proporre tale doglianza in quanto la distanza di rispetto da strade pubbliche non rientra nelle distanze tra edifici o confini alieni tutelate dall’art. 873 cc.



In conclusione, considerato tutto quanto sopra esposto e ritenute condivisibili le conclusioni raggiunte dal ctu nei limiti indicati, la costruzione dei resistenti viola le distanze previste dal R.E. in quanto si trova a m 10,00 circa dal confine laddove il piano interrato ed il primo piano dovrebbero trovarsi a m 20,00.



Il ricorso va quindi accolto.



Spese al definitivo.







P.Q.M.



1. ordina ai resistenti di sospendere i lavori di costruzione dell’edificio in questione;



2. fissa il termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’inizio del giudizio di merito;



3. nulla per le spese;



4. manda alla Cancelleria di darne avviso alle parti costituite.



Nola, 19.2.04



Il Giudice Delegato



dott. Ciro Caccaviello





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Riceviamo e gentilmente pubblichiamo .... una breve carrellata di sentenze su proprietà e possesso

Proprietà - Possesso - Successione - Divisione


domenica 25 febbraio 2007


PROPRIETA' - POSSESSO - SUCCESSIONE - DIVISIONE (Sentenze Tribunale Nola da iussit.it, fino al 24.02.07)








PROPRIETA' - POSSESSO - SUCCESSIONE - DIVISIONE






(Sentenze Tribunale di Nola fino al 24.02.07)






pubblicate da : www.iussit.it






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24.02.07 - Denuncia di nuova opera dopo la riforma del c.p.c. - Atto emulativo - Reclamo [Tribunale di Nola , decisoni di ott. e dic. 2006]






14.02.07 - Reintegra nel possesso di fondo occupato d'urgenza - giurisdizione - assenza di animus spoliandi - (…) [Tribunale di Nola, ordinanza]




 
14.01.07 - Risoluzione per inadempimento. Domanda di risoluzione ordinaria - gravità dell'inadempimento, valutazione (mancato pagamento, entro 30 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza) - dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine di trenta giorni - pubblicazione della decisione - comunicazione -offerta reale - esperibilità dell'azione di risoluzione - azione di risoluzione per grave inadempimento - azione di risoluzione per mancato rispetto del termine essenziale - mutatio libelli - emendatio - condizione sospensiva - ammissibilità della cd. pronuncia condizionata - domanda riconvenzionale di convalida dell'offerta reale - offerta formale - deposito - breve ritardo nell'adempimento della prestazione - principio di buona fede [Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, sentenza del 5 maggio 2004]






26.12.06 - Condominio - Necessità esecuzione lavori su parti comuni - art. 700 c.p.c. - inammissibilità - Reclamo ex art 669/13 c.p.c. - rigetto [Tribunale di Nola, Dott. Giuliano Perpetua Presidente - Dott. Enrico Quaranta Giudice-Relatore ed estensore - Dott. ssa Ubalda Macrì Giudice, ordinanza del 26.07.2006]






26.09.06 - Azione di rivendicazione - condanna al rilascio di immobile: accertamento della proprietà dell'immobile - contratto preliminare - contratto definitivo - descrizione immobile senza riferimenti catastali - altri elementi (descrizione minuziosa dei vani, corrispondenza prezzo tra preliminare e contratto definitivo) - sufficienza - diritto al rilascio - abusiva occupazione - diritto al risarcimento [Tribunale di Nola, Giudice Dott.ssa Rosanna De Rosa, sentenza del 21.02.2006]






08.06.06 - Denunzia di danno temuto- Ricorso ex artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. - Eliminazione o messa in sicurezza di canna fumaria di esercizio panetteria - sostituzione di canna fumaria in corso di giudizio - cessata materia del contendere - pronuncia di rigetto - soccombenza virtuale - statuizione sulle spese, compensazione parziale - rilevanza del comportamento tenuto da parte resistente - valore della controversia [Tribunale di Nola, ordinanza del 07.03.2005, G.D. Dott. Francesco Notaro]






20.03.06 - Possesso - Servitù di passaggio . Estensione del giudicato possessorio - ordinanza ex art. 669 duodecies c.p.c. - per problemi attuativi sorti in sede di attuazione dell'interdetto possessorio per l'apposizione di una catena che impedisce l'esercizio della servitù -[Tribunale di Nola, ordinanza del 14.09.2005 - Dott. Raffaele Califano, Presidente relatore - Dott.ssa Marina Tafuri, Giudice - Dott.ssa Laura Alfano, Giudice]






30.01.06 - Edilizia - violazione di distanze - giurisdizione. Costruzione a confine eseguita dalla P.A.: violazione di distanze - approvazione progetti di opere pubbliche da parte di competenti organi - dichiarazione pubblica utilità - equivalenza - difetto di giurisdizione del giudice ordinario. [Tribunale di Nola, sentenza del 27.09.2005- G.U. Dott. Giovanni Scotto di Carlo]






30.12.05 - Possesso - Azione di reintegrazione - Parcheggio autovettura - reintegra nel posto auto : assenza di possesso uti dominus - animus possidendi - apprensione della res - atteggiamento di tolleranza del proprietario - servitù di parcheggio - atipicità - sommarietà ambulatorietà - utilità - apparenza - realità - fase interdittale - sommarietà dell'accertamento [ Tribunale di Nola, ordinanza del 27 settembre 2005 - Dott. Giuliano Perpetua, Presidente - Dott. Giovanni Scotto Di Carlo, Giudice - Dott. Francesco Notaro, Giudice Rel. Est.]






27.11.05 - Possesso/Detenzione - Azione di reintegrazione. Tutela della detenzione ( reintegra nell'appartamento) : animus detinendi - titolo - rilevanza sul piano probatorio - relazione di fatto con la cosa. - [Tribunale di Nola, ordinanza del 25.02.2005, G.D. Dott. Raffaele Califano]






11.11.05 - Possesso. Tutela della detenzione (parcheggio autovettura - reintegra nel posto auto) : animus detinendi - titolo - validità ed efficacia - non necessità - rilevanza sul piano probatorio - relazione di fatto con la cosa - mancanza dello ius detinendi - conseguenze in sede petitoria. [Tribunale di Nola, ordinanza dell' 11 novembre 2004, G.D. Dott. Raffaele Califano]






01.09.05 - Contratto preliminare di compravendita, inadempimento. Acquisto appartamento con mutuo agevolato ai sensi della l. 457/98 – inadempimenti – prezzo, variazioni, questione di invalidità del contratto - lavori di ultinazione affidati a nuova società – eccezioni – opponibilità - tardività – invito ad adempiere - certificato di abitabilità – transazione, efficacia. [ Tribunale di Nola, sentenza del 20.04.2004]


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21.07.05 - Difetto di giurisdizione. Richiesta restituzione immobile sociale (cooperativa) - qualità di socio – controversie (devoluzione, ai sensi art. 131 r.d. 1165/38, alle Commissioni di vigilanza con possibilità di impugnazione successiva innanzi al G.A) – difetto di giurisdizione del G.O. – sussistenza. [Tribunale di Nola, sentenza del 15/7/04]






Divisione ereditaria: provvedimento ex art. 700 c.p.c. per autorizzazione di atti conservativi a causa di un condividente: ammisssibilità - caratteri e natura giuridica dell'atto conservativo - differenza con atti di amministrazione ed atti di utilizzazione della res comune ex art. 1102 c.c.. [Tribunale di Nola, ordinanza del 08.03.2005]






Successione ereditaria. >>Differenza tra legato e disposizione di erede: interpretazione soggettiva ed oggettiva della scheda; rinuncia al legato: effetti.


>>Divisio inter liberos: fonte: 734 cc – caratteri della disposizione – differenze con 733 cc – natura ed effetti della disposizione: attribuzione diretta all’erede e quindi mancanza di comunione – frutti e rendiconto: nessun diritto.


>>Azione di riduzione: caratteri e presupposti (verifica della lesione di legittima) - azione personale: effetti sotto il profilo processuale - effetti sotto il profilo sostanziale: la restituzione - frutti: onere probatorio, limiti di decorrenza solo dalla domanda giudiziale. [Tribunale di Nola, sentenza del 09.03.2005]






CONTRATTO PRELIMINARE, inadempimento, risoluzione. Ai sensi dell’art. 1346 cc l’oggetto del contratto dev’essere determinato o determinabile; ai sensi dell’art. 1482 cc il compratore può sospendere il pagamento del prezzo se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali e può far fissare dal giudice un termine alla scadenza del quale se la cosa non è liberata il contratto è risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno; ai sensi dell’art. 1455 cc il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra. Ai fini della determinazione dell’immobile oggetto della vendita, i dati catastali hanno valore soltanto sussidiario e la loro inesattezza non è rilevante qualora l’immobile sia stato precisamente individuato con l’indicazione dei confini o con altri elementi idonei ad identificarlo con precisione. La non avvenuta cancellazione dell’ipoteca nei termini per la stipula del contratto non può essere considerato inadempimento di gravità tale da legittimare la richiesta di risoluzione del contratto se non esperendo previamente la specifica procedura di messa in mora prevista dall’art. 1482 cc. Accettare di riunirsi innanzi al notaio per stipula del definitivo in data successiva a quella precedentemente fissata, sta ad indicare implicitamente la concessione di una proroga al termine per la stipula del rogito. Tribunale di Nola, sentenza del 11.05.04






MUTUO, mancata erogazione – danni - non sussistenza. Stipula preliminare per acquisto immobile - Richiesta mutuo - Mancato pagamento assegni - Segnalazione alla Centrale Rischi – Rifiuto erogazione prestito Spetta al cliente della banca che assuma l'illegittimità della segnalazione "a sofferenza" del proprio nominativo alla centrale dei rischi dare la prova di aver subito in conseguenza di ciò un pregiudizio. Tribunale di Nola, sentenza del 20.01.04


CONTRATTI. Contratto preliminare di vendita, risoluzione.Il promittente acquirente non è tenuto ad osservare i termini di decadenza di cui all'art.1495 cc per la denuncia dei vizi della cosa venduta. Vertendosi in ipotesi di contratto preliminare di vendita caratterizzato dalla mancanza dell'effetto traslativo non trovano applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, che hanno come presupposto l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene. Sussiste l'inadempimento grave nel caso in cui i vizi dell'immobile siano tali da rendere il bene offerto del tutto difforme rispetto a quello promesso in vendita ed inidoneo ad essere utilizzato come abitazione. Tribunale di Nola, sentenza del 15.09.2004






PROPRIETA'. Denunzia di nuova opera. Servitù, vedute, distanze. Esperibilità della tutela possessoria per il proprietario dell'edificio che abbia acquisito il diritto di avere e di esercitare vedute ai sensi dell'art.907 c.c. - proponibilità di eccezioni petitorie in sede possessoria - temperamenti - diritto a edificare sul confine o in aderenza - criterio della prevenzione - pericolosità dell'opera - normativa antisismica - adeguamento - sospensione della costruzione - demolizione e arretramento trave di fondazione di fabbricato in costruzione.Tribunale di Nola, ordinanza del 02.03.04






PROPRIETA'. Provvedimenti cautelari. Distanze, vedute. La regolare concessione edilizia è irrilevante ai fini della valutazione dei diritti dei terzi; essa non può comprimerli arbitrariamente - vanno rispettate le distanze previste dallo strumento urbanistico vigente - il diritto di costruire in aderenza può essere utilizzato anche superando in altezza il fabbricato finitimo - la scelta che spetta al preveniente di costruire sul confine è definitiva e resta ferma anche per le sopraelevazioni - la finestra aperta nel torrino scala ha tutte le caratteristiche di una veduta e impone il rispetto della distanza - il torrino scala non può qualificarsi volume tecnico - Sussistono le condizioni per la sospensione dell'opera. Tribunale di Nola, ordinanza del 04.11.03






PROPRIETA'. Azione di nunciazione. La violazione delle norme edilizie costituisce illecito civile ai sensi dell'art.872 c.c., sanzionato con la condanna al risarcimento dei danni causati. Sussiste il diritto a chiedere la riduzione in pristino, art.957 c.c. - le norme del piano regolatore non tendono soltanto a realizzare il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico ma sono integrative dell'art.873 c.c. , disciplinano anche i rapporti intersoggettivi di vicinato e i limiti legali della proprietà, art.872 - la concessione edilizia non può autorizzare comportamenti lesivi dell'altrui diritto di proprietà - sussiste la giurisdizione del G.O. quando non si tratta di atti amministrativi o di potestà pubbliche - gli edifici insistenti in zone urbanisticamente non omogenee sono soggetti a due diversi regimi di distanze costruttive - ai fini della proponibilità dell'azione l'opera si considera terminata quando l'intero edificio è completato - la concessione in sanatoria mentre rileva per le conseguenze penali e amministrative, non rileva per quelle civili - il piano seminterrato dell'edificio non totalmente interrato è tenuto al rispetto delle distanze di costruzione la violazione della volumetria non consente la demolizione dell'opera ma solo il risarcimento del danno - la distanza di rispetto dalle strade pubbliche non rientra nelle distanze tra edifici o confini alieni tutelate dall'art.873 c.c. . Tribunale di Nola, ordinanza del 19.02.04






OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA di suoli. Difetto di giurisdizione del G.O. - Nell’occupazione di porzioni di fondi – attigue (e ulteriori rispetto) a quelle oggetto di occupazione legittima - con mezzi, materiali ed opere funzionali e collegate, all’esecuzione dell’opera pubblica, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (artt. 34 e 35 d.lgs. N.80 del 1998; art. 7 legge n.205/2000). Tribunale di Nola, sentenza del 06.5.2004






DIVISIONE EREDITARIA. Incompatibilità tra domanda di divisione e domanda di usucapione - domanda riconvenzionale svolta in via subordinata rispetto a domanda principale: trasformazione in sede di conclusioni in riconvenzionale piena - mutatio: inammissibilità- miglioramenti a beni della massa da parte di alcuni dei condividenti: diritto a rimborso delle spese sostenute e non all'aumento di valore della cosa migliorata - inapplicabilità art. 1150 c.c. - natura di diritto di credito della pretesa ai miglioramenti - onere probatorio sull'an e sul quantum a carico del richiedente - inammissibilità di detto accertamento al ctu. Tribunale di Nola, sentenza del 04.11.03






CONTRATTI. Risoluzione di contratto preliminare di compravendita. Previsione di diritto di recesso a carico di una sola parte per il caso di mancata approvazione del piano regolatore nei termini – condizione risolutiva ammissibile - contratto stipulato allo scopo di acquisire un’area edificabile - mancata approvazione nei termini del piano regolatore - esercizio del diritto di recesso – dichiarazione di risoluzione per recesso del promittente acquirente – restituzione delle somme ricevute. Tribunale di Nola, sentenza, 20.03.01






RETROCESSIONE DI IMMOBILE L’espropriazione per pubblica utilità costituisce atto di gestione del territorio che rientra nella nozione di urbanistica. L’art. 34 d.lgs. 31.3.98 n.80 (confermato da art.3, comma 7, L.205/00, e successivamente da dpr 8.6.01 n.327) è applicabile agli atti dei soggetti equiparati alla P.A. – Se l’opera pubblica è stata realizzata in maniera più limitata si versa in ipotesi di retrocessione parziale. Va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Tribunale di Nola, sentenza, 22.11.01 (lancio 22.12.03)






CONTRATTI. Multiproprietà. Risoluzione contrattuale di preliminare di acquisto di quota di godimento turnario - Competenza territoriale - Luogo della conclusione del contratto - Competenza territoriale ex art.10 d.lgs 9.11.98 n.427 - Mandato senza rappresentanza - Presunzione di agire per se stesso - Mancanza dei requisiti previsti dal d.lgs.427/98 - Diritto di recesso senza penalità - Termini - Sussistenza - Risoluzione per inadempimento - Effetto retroattivo. Tribunale di Nola, sentenza, 09.01.2003 (lancio 01.12.03)






DIVISIONE EREDITARIA. Scrittura privata sottoscritta da tutti gli eredi – Riconoscimento della sottoscrizione – Divisione bonaria - Validità – Contratto a effetti obbligatori - Esclusione - Attribuibilità immediata della proprietà delle quote – Presenza di immobili abusivi - Validità della scrittura – Inapplicabilità dell’art.17 L. 28 febbraio 1985 n. 47. Tribunale di Nola, sentenza, 27.3.02 (lancio, 21.11.03)






NOTAIO, omissione visure ipotecarie e catastali - Responsabilità - Atto pubblico - Dispensa orale dall'effettuazione delle visure - Irrilevanza - Procura rilasciata a nuovo difensore su foglio singolo - Validità. Tribunale di Nola, sentenza, 11.07.00 (lancio, 14.11.03)






TESTAMENTO, annullamento. Incapacità naturale del testatore – Nullità del testamento - Devoluzioni subordinate a condizione – Mancato avveramento della condizione - Inefficacia - Successione legittima. Tribunale di Nola, sentenza del 9.7.2003.






PROPRIETA’, servitù, azione negatoria. Servitù di passaggio - Non sussiste - Esistenza accesso - Servitù coattiva - Mancanza presupposti - Usucapione - Mancanza requisiti - Danni per illegittimo passaggio - Servitù di veduta - Esercizio affaccio - Opere visibili e permanenti - Decorso del termine - Usucapione - Sussiste - Tribunale di Nola, sentenzadel 8.7.2003 .






POSSESSO , Reintegra Tribunale di Nola sentenza n.259/03 . Giudizio possessorio - Sezione specializzata agraria - Incompetenza - Sussistenza






OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA. Risarcimento danni. Tribunale di Nola, Sez. II Civ., sentenza n. 256/03. Difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del giudice amministrativo (art. 34 D.Lgs. 80/98, art. 7 L. n.205/2000)






CONTRATTI. Tribunale di Nola, Sez. II civ., 29.05.2002, sentenza . Rescissione contratto di compravendita. Sproporzione tra valore di vendita e valore effettivo del bene venduto - Stato di bisogno (non coincidenza con indigenza, deficienza di mezzi pecuniari) - Consapevolezza dello stato di bisogno da parte dell'acquirente - Sussistenza - Art.1448 cc.






POSSESSO. - Tribunale Nola, Sez. II civ., Collegio, 20.02.2002 ordinanza . Servitù di passaggio - Azione di reintegra - Rigetto - Reclamo al Collegio ex at. 669 tredicies c.p.c.- Restringimento stradina di accesso - Mancanza della volontà del possessore - Spoglio parziale - Sussistenza

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...