mercoledì 24 febbraio 2010

Mediazione obbligatoria: anche x i sinistri. ecco il decreto Legislativo. prossimamente in G.U.

La Mediazione sarà obbligatoria. Il Governo ha approvato D.Lgs.


lunedì 22 febbraio 2010


Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 L. 69/09 , approvato il 19 febbraio 2010


Processo civile


Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione


di tutte le controversie in materia civile e commerciale

La Mediazione sarà obbligatoria

Il Governo, in data 19 febbraio 2010 ha approvato D.Lgs.


Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 Legge 69/2009


(in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)


Alcune NOVITA’:


>>-Sarà annullabile e non nullo il contratto tra l'Avvocato che ha omesso di fornire l'informativa ed il proprio cliente;


>>-Tra le materie obbligatorie verrà ricompresa anche la Responsabilità civile auto;


>>-L'esperimento del tentativo di mediazione diventerà obbligatorio, nelle materie per cui è previsto, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della norma;


>>-L’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza


>>-Il mediatore non sarà obbligato a formulare un'ipotesi conciliativa se non su istanza concorde delle parti


>>-Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio


>>-Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Mediazione obbligatoria: anche x i sinistri. ecco il decreto Legislativo. prossimamente in G.U.

La Mediazione sarà obbligatoria. Il Governo ha approvato D.Lgs.

lunedì 22 febbraio 2010

Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 L. 69/09 , approvato il 19 febbraio 2010

Processo civile

Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione

di tutte le controversie in materia civile e commerciale
La Mediazione sarà obbligatoria
Il Governo, in data 19 febbraio 2010 ha approvato D.Lgs.

Decreto attuativo, delega di cui all’art. 60 Legge 69/2009

(in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Alcune NOVITA’:

>>-Sarà annullabile e non nullo il contratto tra l'Avvocato che ha omesso di fornire l'informativa ed il proprio cliente;

>>-Tra le materie obbligatorie verrà ricompresa anche la Responsabilità civile auto;

>>-L'esperimento del tentativo di mediazione diventerà obbligatorio, nelle materie per cui è previsto, dopo 12 mesi dall'entrata in vigore della norma;

>>-L’improcedibilità deve essere rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza

>>-Il mediatore non sarà obbligato a formulare un'ipotesi conciliativa se non su istanza concorde delle parti

>>-Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio

>>-Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

giovedì 18 febbraio 2010

I CONTRATTI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA C.C.V.:


INTERMEDIARIO ED ORGANIZZAIZONE E RELATIVO REGIME DI RESPONSABILITA’








Tra i cc.dd. contratti di viaggio si annovera, in primo luogo, quello cd. d’intermediario di viaggio previsto dall’art. 1, n. 3., della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (di seguito, C.c.v.), resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, che così lo definisce:


“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.


Accanto al citato contratto d’intermediario, la C.C.V. prevede, nell’ambito dei contratti di viaggio (art. 1, n.1), il contratto di organizzazione di viaggio, così definito dall’art. 1, n. 1.:


“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca”.


Deriva da quanto detto che:


a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente;


b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome proprio,


Per quel che riguarda il regime risarcitorio del contratto d’intermediazione, l’art. 17 della C.c.v. esonera da responsabilità l’intermediario per danni che derivassero dal contratto che egli stipula con l’organizzatore di viaggi, ovvero con i fornitori dei servizi separati:


«Qualunque contratto – dispone il citato art. 17 –, stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è come se fosse stato concluso dal viaggiatore».


A tale norma, fa eco l’art. 22, comma 3, che così dispone:


«L’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto».


In tal modo, il rapporto tra consumatore ed intermediario viene assimilato al mandato con rappresentanza, ed ogni rischio d’inadempimento legato al servizio turistico viene sopportato soltanto dal fornitore, e non già dall’intermediario.


Cfr., sul punto, Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004 (in Foro It., 2004, I, 2555):


“La riconducibilità del rapporto tra turista e venditore od intermediario al contratto di mandato, cui generalmente si accompagna il potere di rappresentanza, è stata costantemente affermata in giurisprudenza e trova significative conferme normative (cfr. art. 17 C.c.v., secondo il quale qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati è come se fosse stato concluso dal viaggiatore);


In base all’art. 22., comma 3, C.c.v, a seguito dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto, il viaggiatore danneggiato potrà avanzare le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti dell’organizzatore o del prestatore del singolo servizio».


Conf., Trib. Palermo 5 ottobre 2006:


«Il contratto di intermediazione di viaggio, in base al quale il venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio, va configurato come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato».


Nell’intermediazione di viaggio, quindi, il viaggiatore che lamenti l’inadempimento dei servizi turistici non potrà giammai agire nei confronti dell’intermediario, responsabile soltanto per l’inadempimento al contratto interno di mandato, ma solo ed esclusivamente nei confronti del fornitore (Giud. pace Acireale 21 agosto 2006), ovvero extracontrattuale per il caso in cui i disguidi forieri di danno ingiusto siano imputabili a dolo o colpa di un dato soggetto (Trib. Torino, 21 novembre 2003).


Ad ogni buon conto, questo il regime di responsabilità da illecito legato al contratto d’ organizzazione di viaggio (art. 1, n. 2, C.c.v.), regolato dall’art. 13 della C.c.v.:


«L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente».


Su tale ultimo punto, si consideri che l’unanime giurisprudenza, perché l’organizzatore vada esente da responsabilità nella scelta del terzo fornitore del servizio al turista, ritiene necessario e sufficiente che il primo si avvalga di una struttura idonea ad assicurare al turista il servizio promesso, nel che si esaurisce il suo compito (cfr. ex plurr., Cass. 6 novembre 1996 n. 9643).


In particolare, Trib. Milano 11 dicembre 2003 ha esentato da colpa l’organizzatore per inadempienze del vettore, considerato che il compito del primo si era esaurito con l’aver esso provveduto, per un viaggio a Cuba, alla scelta di un vettore radicato sul territorio quale la compagnia di linea cubana.


In termini, Cass., 24 maggio 1997 n. 4636:


«La normativa ex artt. 14, e 15 l. 1084/1977 non configura, certamente, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio turistico,, dato che egli non assume un’obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, ma di esecuzione della prestazione secondo diligenza» (nella specie, è stato negato il risarcimento dei danni nei confronti dell’operatore turistico per danni al turista in un sinistro su taxi, non potendo configurarsi il conducente di quest’ultimo né dipendente né commesso dell’operatore turistico).


Ancora, atteso che la responsabilità ex artt. 13 C.c.v. è una responsabilità per colpa, e non già oggettiva, la giurisprudenza ritiene che, secondo i principi generali, spetterebbe all’attore provare l’operato negligente, imprudente e/o imperito del terzo fornitore:


Cfr., sul punto, Cass. 27 giugno 2007 n. 14837:


«In tema di contratto di viaggio turistico - disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 -, la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore del viaggio che affidi a terzi l'esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l'organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l'esecuzione del servizio. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull'autobus messo a disposizione dall'organizzazione, condotto dall'autista da questa prescelto, a causa dell'incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti».




I CONTRATTI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA C.C.V.:

INTERMEDIARIO ED ORGANIZZAIZONE E RELATIVO REGIME DI RESPONSABILITA’




Tra i cc.dd. contratti di viaggio si annovera, in primo luogo, quello cd. d’intermediario di viaggio previsto dall’art. 1, n. 3., della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (di seguito, C.c.v.), resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, che così lo definisce:

“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.

Accanto al citato contratto d’intermediario, la C.C.V. prevede, nell’ambito dei contratti di viaggio (art. 1, n.1), il contratto di organizzazione di viaggio, così definito dall’art. 1, n. 1.:

“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca”.

Deriva da quanto detto che:

a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente;

b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome proprio,

Per quel che riguarda il regime risarcitorio del contratto d’intermediazione, l’art. 17 della C.c.v. esonera da responsabilità l’intermediario per danni che derivassero dal contratto che egli stipula con l’organizzatore di viaggi, ovvero con i fornitori dei servizi separati:

«Qualunque contratto – dispone il citato art. 17 –, stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è come se fosse stato concluso dal viaggiatore».

A tale norma, fa eco l’art. 22, comma 3, che così dispone:

«L’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto».

In tal modo, il rapporto tra consumatore ed intermediario viene assimilato al mandato con rappresentanza, ed ogni rischio d’inadempimento legato al servizio turistico viene sopportato soltanto dal fornitore, e non già dall’intermediario.

Cfr., sul punto, Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004 (in Foro It., 2004, I, 2555):

“La riconducibilità del rapporto tra turista e venditore od intermediario al contratto di mandato, cui generalmente si accompagna il potere di rappresentanza, è stata costantemente affermata in giurisprudenza e trova significative conferme normative (cfr. art. 17 C.c.v., secondo il quale qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati è come se fosse stato concluso dal viaggiatore);

In base all’art. 22., comma 3, C.c.v, a seguito dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto, il viaggiatore danneggiato potrà avanzare le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti dell’organizzatore o del prestatore del singolo servizio».

Conf., Trib. Palermo 5 ottobre 2006:

«Il contratto di intermediazione di viaggio, in base al quale il venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio, va configurato come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato».

Nell’intermediazione di viaggio, quindi, il viaggiatore che lamenti l’inadempimento dei servizi turistici non potrà giammai agire nei confronti dell’intermediario, responsabile soltanto per l’inadempimento al contratto interno di mandato, ma solo ed esclusivamente nei confronti del fornitore (Giud. pace Acireale 21 agosto 2006), ovvero extracontrattuale per il caso in cui i disguidi forieri di danno ingiusto siano imputabili a dolo o colpa di un dato soggetto (Trib. Torino, 21 novembre 2003).

Ad ogni buon conto, questo il regime di responsabilità da illecito legato al contratto d’ organizzazione di viaggio (art. 1, n. 2, C.c.v.), regolato dall’art. 13 della C.c.v.:

«L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente».

Su tale ultimo punto, si consideri che l’unanime giurisprudenza, perché l’organizzatore vada esente da responsabilità nella scelta del terzo fornitore del servizio al turista, ritiene necessario e sufficiente che il primo si avvalga di una struttura idonea ad assicurare al turista il servizio promesso, nel che si esaurisce il suo compito (cfr. ex plurr., Cass. 6 novembre 1996 n. 9643).

In particolare, Trib. Milano 11 dicembre 2003 ha esentato da colpa l’organizzatore per inadempienze del vettore, considerato che il compito del primo si era esaurito con l’aver esso provveduto, per un viaggio a Cuba, alla scelta di un vettore radicato sul territorio quale la compagnia di linea cubana.

In termini, Cass., 24 maggio 1997 n. 4636:

«La normativa ex artt. 14, e 15 l. 1084/1977 non configura, certamente, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio turistico,, dato che egli non assume un’obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, ma di esecuzione della prestazione secondo diligenza» (nella specie, è stato negato il risarcimento dei danni nei confronti dell’operatore turistico per danni al turista in un sinistro su taxi, non potendo configurarsi il conducente di quest’ultimo né dipendente né commesso dell’operatore turistico).

Ancora, atteso che la responsabilità ex artt. 13 C.c.v. è una responsabilità per colpa, e non già oggettiva, la giurisprudenza ritiene che, secondo i principi generali, spetterebbe all’attore provare l’operato negligente, imprudente e/o imperito del terzo fornitore:

Cfr., sul punto, Cass. 27 giugno 2007 n. 14837:

«In tema di contratto di viaggio turistico - disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 -, la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore del viaggio che affidi a terzi l'esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l'organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l'esecuzione del servizio. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull'autobus messo a disposizione dall'organizzazione, condotto dall'autista da questa prescelto, a causa dell'incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti».


giovedì 11 febbraio 2010

Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009



Segnalazione alla centrale rischi


Art. 700 c.p.c.


Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (Centrale d'allarme interbancario)

- Rigetto per mancanza disponibilità -



[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009]


TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE


Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007,

-considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata;

-rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009;

-che, al momento in cui i due assegni in questione sono stati staccati, l’assegno a favore della Meviax, tratto su altro istituto di credito, con il quale era stata ricostituita la provvista, sebbene precedentemente negoziato, difettava della cd. disponibilità;

-considerato che, infatti, nel caso in cui venga versato assegno da accreditare sul proprio conto, per prassi bancaria occorre che la banca verifichi il buon fine dell’operazione nei tempi previsti e resi noti tramite adeguate forme di pubblicità, prima che il correntista possa disporre delle relative somme;

-che l’onere di vigilare sulla presenza della provvista durante tutto il tempo per la presentazione utile al pagamento, non può che gravare sulla parte che ha emesso l’assegno;

-che, infatti, l’art.2 della legge n.386 del 1990 fa riferimento proprio alla presentazione in tempo utile del titolo, di tal che è necessario che sia garantita la presenza della provvista per l’intero periodo, ben potendosi verificare che questo sia presentato dal suo beneficiario sollecitamente per il pagamento;

-rilevato che nel caso in esame la resistente ha evidenziato che gli assegni sono stati presentati il 2.2.2009, in epoca in cui difettava la disponibilità della somma relativa all’assegno con cui era stata ricostituita la provvista, sicché i titoli sono stati pagati soltanto in data 11.2.2009, pertanto in ritardo e con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione, circostanza che avrebbe potuto portare anche al protesto immediato dell’assegno;

-che le annotazioni da parte dell’istituto di credito avvengono tramite una procedura informatizzata che assicura un elevato grado di verosimiglianza dei dati annotati;

-considerato che è certamente possibile offrire la prova del contrario, ma che, in base al principio di vicinanza della prova e in considerazione della circostanza che trattandosi di titoli non trasferibili, la persona del presentatore, beneficiario degli assegni, era ben conosciuta dalla ricorrente, tale onere gravava sulla Meviax, mentre non è stata fornita alcuna utile indicazione riguardo ai testi informatori e alla loro conoscenza della data di prima presentazione;

-che, nella specie, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al mancato pagamento di titoli presentati per l’incasso e successivamente ritirati, deve ritenersi che, stante le finalità spiccatamente pubblicistiche della disciplina di cui alla legge n.386 del 1990, non possa stimarsi illegittima la segnalazione alla CAI in mancanza del pagamento delle penali e degli accessori previsti dall’art.8, secondo le modalità e le forme vincolanti dettate dalla medesima disposizione, incentrandosi la verifica della presenza della provvista, al momento di presentazione del titolo;

-che anche i bonifici effettuati dalla Meviax a tal fine non possono ritenersi ‘efficaci’, non essendo stati vincolati a vantaggio del portatore dell’assegno, come richiesto dal comma 2 del citato art.2, unica modalità che permette di far ritenere la somma uscita dalla disponibilità di colui che lo ha ordinato a favore del bonificato;

-considerato, sotto altro profilo, che, anche volendo stimare illegittime le segnalazioni relative agli assegni emessi il 30.1.2009, non potrebbero ritenersi illegittime le ulteriori segnalazioni, sebbene il mancato pagamento degli assegni successivamente emessi trovassero origine dalla pregressa procedura, asseritamente ritenuta illegittima;

-che, infatti, in presenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, la ricorrente, ritenendola illegittima, avrebbe dovuto comunque attivare i rimedi previsti dall’ordinamento, se del caso provvedendo poi ad avanzare richiesta risarcitoria alla banca resistente per i danni eventualmente prodottisi, desistendo, però, nel frattempo dall’emettere titoli che, a quel punto, ontologicamente non sarebbero stati pagati per difetto di autorizzazione, con ogni conseguenza in ordine all’interesse pubblicistico volto a “proteggere e favorire l’utilizzazione dei titoli di credito, agevolando la speditezza e l’efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche”;

-considerato, infine, che la particolarità in fatto della situazione venutasi a determinare, valutata unitamente ad evidenti ragioni di equità, induce a compensare integralmente le spese della fase


P.Q.M.


Rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese tra le parti;


Nola, 29 luglio 2009


Il Giudice


dott. Francesco Notaro

Cancellazione dalla CAI (Centrale Allarme Interbancario)

Tribunale di Nola, ordinanza del 29 luglio 2009

Segnalazione alla centrale rischi

Art. 700 c.p.c.

Ricorso per la cancellazione del nominativo dalla C.A.I. (Centrale d'allarme interbancario)
- Rigetto per mancanza disponibilità -

[Tribunale di Nola, Dott. Francesco Notaro, ordinanza del 29 luglio 2009]

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

Il g.d., sul ricorso proposto ex art.700 c.p.c. da Meviax Lxx, nei confronti della Banca Mediolanum s.p.a., decorsi i richiesti termini per note, sciogliendo la riserva incamerata all’udienza del 7.7.2007,
-considerato, in via pregiudiziale, che l’eccezione di incompetenza non appare suscettibile di positivo apprezzamento, giacché, per il tipo di pregiudizio allegato e avuto riguardo al luogo in cui presumibilmente si verifica la lesione riguardante il discredito commerciale, la stessa non è adeguatamente formulata;
-rilevato che la parte ricorrente ha emesso due assegni bancari in data 30.1.2009;
-che, al momento in cui i due assegni in questione sono stati staccati, l’assegno a favore della Meviax, tratto su altro istituto di credito, con il quale era stata ricostituita la provvista, sebbene precedentemente negoziato, difettava della cd. disponibilità;
-considerato che, infatti, nel caso in cui venga versato assegno da accreditare sul proprio conto, per prassi bancaria occorre che la banca verifichi il buon fine dell’operazione nei tempi previsti e resi noti tramite adeguate forme di pubblicità, prima che il correntista possa disporre delle relative somme;
-che l’onere di vigilare sulla presenza della provvista durante tutto il tempo per la presentazione utile al pagamento, non può che gravare sulla parte che ha emesso l’assegno;
-che, infatti, l’art.2 della legge n.386 del 1990 fa riferimento proprio alla presentazione in tempo utile del titolo, di tal che è necessario che sia garantita la presenza della provvista per l’intero periodo, ben potendosi verificare che questo sia presentato dal suo beneficiario sollecitamente per il pagamento;
-rilevato che nel caso in esame la resistente ha evidenziato che gli assegni sono stati presentati il 2.2.2009, in epoca in cui difettava la disponibilità della somma relativa all’assegno con cui era stata ricostituita la provvista, sicché i titoli sono stati pagati soltanto in data 11.2.2009, pertanto in ritardo e con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione, circostanza che avrebbe potuto portare anche al protesto immediato dell’assegno;
-che le annotazioni da parte dell’istituto di credito avvengono tramite una procedura informatizzata che assicura un elevato grado di verosimiglianza dei dati annotati;
-considerato che è certamente possibile offrire la prova del contrario, ma che, in base al principio di vicinanza della prova e in considerazione della circostanza che trattandosi di titoli non trasferibili, la persona del presentatore, beneficiario degli assegni, era ben conosciuta dalla ricorrente, tale onere gravava sulla Meviax, mentre non è stata fornita alcuna utile indicazione riguardo ai testi informatori e alla loro conoscenza della data di prima presentazione;
-che, nella specie, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza in relazione al mancato pagamento di titoli presentati per l’incasso e successivamente ritirati, deve ritenersi che, stante le finalità spiccatamente pubblicistiche della disciplina di cui alla legge n.386 del 1990, non possa stimarsi illegittima la segnalazione alla CAI in mancanza del pagamento delle penali e degli accessori previsti dall’art.8, secondo le modalità e le forme vincolanti dettate dalla medesima disposizione, incentrandosi la verifica della presenza della provvista, al momento di presentazione del titolo;
-che anche i bonifici effettuati dalla Meviax a tal fine non possono ritenersi ‘efficaci’, non essendo stati vincolati a vantaggio del portatore dell’assegno, come richiesto dal comma 2 del citato art.2, unica modalità che permette di far ritenere la somma uscita dalla disponibilità di colui che lo ha ordinato a favore del bonificato;
-considerato, sotto altro profilo, che, anche volendo stimare illegittime le segnalazioni relative agli assegni emessi il 30.1.2009, non potrebbero ritenersi illegittime le ulteriori segnalazioni, sebbene il mancato pagamento degli assegni successivamente emessi trovassero origine dalla pregressa procedura, asseritamente ritenuta illegittima;
-che, infatti, in presenza della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, la ricorrente, ritenendola illegittima, avrebbe dovuto comunque attivare i rimedi previsti dall’ordinamento, se del caso provvedendo poi ad avanzare richiesta risarcitoria alla banca resistente per i danni eventualmente prodottisi, desistendo, però, nel frattempo dall’emettere titoli che, a quel punto, ontologicamente non sarebbero stati pagati per difetto di autorizzazione, con ogni conseguenza in ordine all’interesse pubblicistico volto a “proteggere e favorire l’utilizzazione dei titoli di credito, agevolando la speditezza e l’efficienza dei traffici commerciali e delle transazioni economiche”;
-considerato, infine, che la particolarità in fatto della situazione venutasi a determinare, valutata unitamente ad evidenti ragioni di equità, induce a compensare integralmente le spese della fase

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese tra le parti;

Nola, 29 luglio 2009

Il Giudice

dott. Francesco Notaro

martedì 9 febbraio 2010

Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico



(09/02/2010)



Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286



Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto
Compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico

(09/02/2010)

Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 25 gennaio 2010, n. 1286

Il decoro architettonico, quale estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata armonica fisionomia, deve essere valutato, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c., con riferimento al fabbricato condominiale nella sua totalità e non già rispetto all'impatto con l'ambiente circostante. A tal fine, compete al giudice del merito accertare in concreto se una determinata innovazione costituisca o meno alterazione del decoro architettonico, per cui la sentenza che affermi o neghi l'esistenza di tale alterazione è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione sul punto
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune



(09/02/2010)



T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565



Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.).

Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota.
Inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, diritto di superficie acquisito dal comune

(09/02/2010)

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I Sent., 14/12/2009 n. 2565

Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione delle parti abusivamente realizzate, acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.).
Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota.

giovedì 4 febbraio 2010

Giochi scommesse e diritto comunitario

ORDINANZA N. 2993 UD. 10 NOVEMBRE 2009 - DEPOSITO DEL 25 GENNAIO 2010


LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) – GIOCO E SCOMMESSE - ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE DELL'A.A.M.S. E SENZA LICENZA DI P.S. -


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.
Testo Completo: Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 25 gennaio 2010
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini)






Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...