giovedì 4 febbraio 2010

Giochi scommesse e diritto comunitario

ORDINANZA N. 2993 UD. 10 NOVEMBRE 2009 - DEPOSITO DEL 25 GENNAIO 2010


LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) – GIOCO E SCOMMESSE - ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE DELL'A.A.M.S. E SENZA LICENZA DI P.S. -


COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.
Testo Completo: Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 25 gennaio 2010
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini)






Giochi scommesse e diritto comunitario

ORDINANZA N. 2993 UD. 10 NOVEMBRE 2009 - DEPOSITO DEL 25 GENNAIO 2010

LEGGI PENALI SPECIALI (ALTRE) – GIOCO E SCOMMESSE - ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE SENZA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE DELL'A.A.M.S. E SENZA LICENZA DI P.S. -

COMPATIBILITA' DELLA DISCIPLINA NAZIONALE CON QUELLA COMUNITARIA - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. Con la decisione in esame (e con altra, di identico contenuto, recante il n. 2994, assunta alla medesima udienza camerale e depositata in pari data), la Corte, in una fattispecie nella quale era contestata all’indagato la violazione dell’art. 4 della L. n. 401/1989, ha rimesso alla Corte di Giustizia U.E. - ai sensi dell’art. 234, comma terzo, Trattato C.E. - la questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale (in particolare, l’art. 38 del d.l. n. 223/2006, c.d. decreto Bersani, conv. con modd. in L. n. 248/2006) con gli artt. 43 e 49 del Trattato C.E., ritenendo che permangano, nonostante i plurimi interventi del giudice comunitario e della giurisprudenza di legittimità sul punto, dubbi interpretativi circa l’estensione delle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, essendovi la necessità di chiarire se le predette libertà possano trovare limitazione nell’ordinamento italiano fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di P.S.
Testo Completo: Ordinanza n. 2993 del 10 novembre 2009 - depositata il 25 gennaio 2010
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini)



Infrazioni al Codice della Strada: Percezioni sensoriali errate dei verbalizzanti.

Cassazione sez II civile del 4.12.2009 n. 25676


Circolazione stradale,contravvenzioni,querela di falso, testimonianza, percezioni sensoriali


Commento alla fonte:


"secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto)."
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.3.2004 l'avvocato C.G. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo del 16.10.2003 con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 - 141 e 146 C.d.S.; il ricorrente assumeva di non aver commesso l'infrazione contestata, perchè nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava con il proprio veicolo Piaggio tg. **** in tutt'altro luogo.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 17.12.2004 ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; il Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè insufficiente motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha avvertito la differenza tra l'assunto di colui che, contestando il verbale, afferma che i verbalizzanti hanno coscientemente alterato il numero di targa del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione al Codice della Strada, e di colui che invece rileva, come aveva fatto l'esponente, che nella lettura della targa del veicolo i verbalizzanti erano caduti in errore; il C. aggiunge che, poichè la nozione di falso comporta necessariamente il dolo, una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l'infrazione contestata è frutto di un errore nella lettura della targa del veicolo.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che il Giudice di Pace adito non ha ritenuto di desumere nessun argomento a favore dell'esponente dall'atteggiamento totalmente passivo e negativo del Comune di Palermo, che si è astenuto dal depositare in cancelleria il rapporto di servizio con gli atti relativi all'accertamento dai quali, se presentati, sarebbero emersi elementi sufficienti per valutare la deposizione del teste F., deposizione del tutto ignorata dal giudicante nonostante l'avvenuta ammissione della relativa prova.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione per cui è causa comportava una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dal C. non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto del verbalizzante nella lettura della targa"; in proposito ha peraltro affermato che le dichiarazioni di un pubblico ufficiale contenute in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, confermando così la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento e del provvedimento sanzionatorio, Tale convincimento non può essere condiviso.
Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto).
Del resto la stessa sentenza impugnata ha aderito almeno implicitamente a tale indirizzo, avendo infatti ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opponente ed avendo quindi acquisito la deposizione del teste F.G. che aveva affermato, secondo quanto dalla stesso giudicante riferito, che nel giorno e nell'ora indicati nel verbale dei Vigili Urbani l'avvocato C. si trovava nel proprio studio legale; nondimeno il Giudice di Pace adito, pur avendo ritenuto ammissibile provare l'errore di fatto da parte dei verbalizzanti circa il rilevamento del numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione contestata, ha contraddittoriamente omesso ogni valutazione sulla prova espletata e sulla sua idoneità a concorrere alla formazione del suo convincimento in ordine all'accertamento di una circostanza decisiva della controversia, ovvero l'esatta identificazione del veicolo oggetto dell'infrazione rilevata dalla Polizia Municipale di Palermo.
Pertanto il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni sopra espresse ad altro Giudice di Pace di Palermo che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di Pace di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009.


Infrazioni al Codice della Strada: Percezioni sensoriali errate dei verbalizzanti.

Cassazione sez II civile del 4.12.2009 n. 25676

Circolazione stradale,contravvenzioni,querela di falso, testimonianza, percezioni sensoriali

Commento alla fonte:

"secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto)."
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.3.2004 l'avvocato C.G. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Palermo avverso il verbale della Polizia Municipale di Palermo del 16.10.2003 con il quale gli era stata applicata una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 41 - 141 e 146 C.d.S.; il ricorrente assumeva di non aver commesso l'infrazione contestata, perchè nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto verbale egli si trovava con il proprio veicolo Piaggio tg. **** in tutt'altro luogo.
Il Giudice di Pace adito con sentenza del 17.12.2004 ha rigettato il ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; il Comune di Palermo non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., nonchè insufficiente motivazione, sostiene che la sentenza impugnata non ha avvertito la differenza tra l'assunto di colui che, contestando il verbale, afferma che i verbalizzanti hanno coscientemente alterato il numero di targa del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione al Codice della Strada, e di colui che invece rileva, come aveva fatto l'esponente, che nella lettura della targa del veicolo i verbalizzanti erano caduti in errore; il C. aggiunge che, poichè la nozione di falso comporta necessariamente il dolo, una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l'infrazione contestata è frutto di un errore nella lettura della targa del veicolo.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo contraddittorietà e difetto di motivazione, afferma che il Giudice di Pace adito non ha ritenuto di desumere nessun argomento a favore dell'esponente dall'atteggiamento totalmente passivo e negativo del Comune di Palermo, che si è astenuto dal depositare in cancelleria il rapporto di servizio con gli atti relativi all'accertamento dai quali, se presentati, sarebbero emersi elementi sufficienti per valutare la deposizione del teste F., deposizione del tutto ignorata dal giudicante nonostante l'avvenuta ammissione della relativa prova.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono fondate.
La sentenza impugnata, dopo aver premesso che la mancata contestazione immediata della infrazione per cui è causa comportava una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento, ha rilevato che peraltro l'opposizione proposta dal C. non era basata su una critica ai meccanismi di rilevazione, ma "sull'errore netto del verbalizzante nella lettura della targa"; in proposito ha peraltro affermato che le dichiarazioni di un pubblico ufficiale contenute in un verbale fanno piena prova fino a querela di falso, confermando così la legittimità formale e sostanziale dell'accertamento e del provvedimento sanzionatorio, Tale convincimento non può essere condiviso.
Se invero il C. con l'opposizione proposta aveva contestato un errore di fatto da parte del verbalizzante in ordine al numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione, come ritenuto dal Giudice di Pace adito, il riferimento di quest'ultimo all'efficacia probatoria privilegiata del verbale sopra richiamato della Polizia Municipale di Palermo è erroneo, considerato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un'auto).
Del resto la stessa sentenza impugnata ha aderito almeno implicitamente a tale indirizzo, avendo infatti ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opponente ed avendo quindi acquisito la deposizione del teste F.G. che aveva affermato, secondo quanto dalla stesso giudicante riferito, che nel giorno e nell'ora indicati nel verbale dei Vigili Urbani l'avvocato C. si trovava nel proprio studio legale; nondimeno il Giudice di Pace adito, pur avendo ritenuto ammissibile provare l'errore di fatto da parte dei verbalizzanti circa il rilevamento del numero di targa dell'auto con la quale era stata commessa l'infrazione contestata, ha contraddittoriamente omesso ogni valutazione sulla prova espletata e sulla sua idoneità a concorrere alla formazione del suo convincimento in ordine all'accertamento di una circostanza decisiva della controversia, ovvero l'esatta identificazione del veicolo oggetto dell'infrazione rilevata dalla Polizia Municipale di Palermo.
Pertanto il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame della controversia alla luce delle considerazioni sopra espresse ad altro Giudice di Pace di Palermo che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altro Giudice di Pace di Palermo.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2009.

Risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo

Cassazione III civile n. 1688 del 27-01-2010


Assicurativo,risarcimento,preventivi,fattura,riparazioni,iva, fermo tecnico


" il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740)."




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14069/2005 proposto da:
*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente -


contro


***** ASSIC. SPA, ***** SRL; - intimati -


avverso la sentenza n. 637/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 24/10/2004, depositata il 10/02/2005, R.G.N. 2013/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..
Svolgimento del processo
Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta ***** e della ***** Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno, il ***** propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'anticipazione dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonchè del danno da "fermo tecnico".
Il Tribunale di Manduria respinse l'impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all'avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.
Il ***** propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.
Non si difendono gli intimati.
Motivi della decisione


I primi due motivi - attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonchè la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico - sono fondati.
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
La sentenza, che non s'è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.


P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni e del danno da c.d. "fermo tecnico" e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi per tali voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

Risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo

Cassazione III civile n. 1688 del 27-01-2010

Assicurativo,risarcimento,preventivi,fattura,riparazioni,iva, fermo tecnico

" il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740)."


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14069/2005 proposto da:
*****, elettivamente domiciliato in ROMA, *****, presso lo studio dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ***** giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente -

contro

***** ASSIC. SPA, ***** SRL; - intimati -

avverso la sentenza n. 637/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, 3^ SEZIONE CIVILE, emessa il 24/10/2004, depositata il 10/02/2005, R.G.N. 2013/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..
Svolgimento del processo
Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta ***** e della ***** Ass.ni s.p.a. al risarcimento del danno, il ***** propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'anticipazione dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sul veicolo, nonchè del danno da "fermo tecnico".
Il Tribunale di Manduria respinse l'impugnazione sul presupposto della mancata prova sia in ordine all'avvenuta riparazione del veicolo, sia in ordine al suo mancato utilizzo.
Il ***** propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.
Non si difendono gli intimati.
Motivi della decisione

I primi due motivi - attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni da effettuare sulla vettura, nonchè la mancata liquidazione del danno da fermo tecnico - sono fondati.
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perchè l'autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
La sentenza, che non s'è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., può emettere la decisione nel merito, come da dispositivo.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa, dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell'intero processo.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell'IVA sulle riparazioni e del danno da c.d. "fermo tecnico" e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore degli importi per tali voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

lunedì 25 gennaio 2010

Semaforo Rosso: 384 cds quando non serve la contestazione immediata

Cassazione civile sez II, 17 novembre 2009, n. 24248 - (1107)























Semaforo rosso,incrocio,circolazione stradale,contestazione immediata





fonte:











" l'art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell'attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi"











SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



che con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l'opposizione del sig. P.V. a verbale di contestazione della violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Pontassieve perchè il veicolo "proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo che proiettava luce rossa";



che, in particolare, il Giudice di pace ha affermato che non era nella specie necessaria la contestazione immediata dell'illecito, ricorrendo l'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa, di cui all'art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b);



che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui resiste con controricorso il Comune intimato. Motivi della decisione che il ricorrente, premesso che nella specie il semaforo non era posto a presidio di alcun incrocio, essendo la strada ove era stato accertato l'illecito priva di intersezioni, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 reg. C.d.S. e degli artt. 210 e 146 C.d.S., osservando che l'art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) prevede, come ipotesi tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata, soltanto quella dell'attraversamento "di un incrocio" con il semaforo indicante la luce rossa;



che il motivo è manifestamente fondato, atteso che, come giustamente osservato dal ricorrente, l'art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell'attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi,;



che a tale principio di diritto, invece, il giudice di pace non si è attenuto, avendo ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) senza aver previamente accertato se l'illecito fosse stato commesso ad un incrocio; che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Pontassieve in persona di altro giudicante.



Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.



Depositata in Cancelleria il 17 novembre 09.

Semaforo Rosso: 384 cds quando non serve la contestazione immediata

Cassazione civile sez II, 17 novembre 2009, n. 24248 - (1107)











Semaforo rosso,incrocio,circolazione stradale,contestazione immediata


fonte:





" l'art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell'attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi"





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che con la sentenza indicata in epigrafe è stata respinta l'opposizione del sig. P.V. a verbale di contestazione della violazione dell'art. 146 C.d.S., comma 3, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Pontassieve perchè il veicolo "proseguiva la marcia nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo che proiettava luce rossa";

che, in particolare, il Giudice di pace ha affermato che non era nella specie necessaria la contestazione immediata dell'illecito, ricorrendo l'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa, di cui all'art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. b);

che il soccombente ha dunque proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura, cui resiste con controricorso il Comune intimato. Motivi della decisione che il ricorrente, premesso che nella specie il semaforo non era posto a presidio di alcun incrocio, essendo la strada ove era stato accertato l'illecito priva di intersezioni, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 384 reg. C.d.S. e degli artt. 210 e 146 C.d.S., osservando che l'art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) prevede, come ipotesi tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata, soltanto quella dell'attraversamento "di un incrocio" con il semaforo indicante la luce rossa;

che il motivo è manifestamente fondato, atteso che, come giustamente osservato dal ricorrente, l'art. 384 reg. C.d.S., lett. b) contempla non qualsiasi ipotesi di mancato rispetto del segnale costituito dalla luce rossa di un semaforo, bensì soltanto quella dell'attraversamento di un incrocio in presenza di detto segnale, onde la relativa causa tipica di esclusione dell'obbligo della contestazione immediata non ricorre in tutte le altre ipotesi,;

che a tale principio di diritto, invece, il giudice di pace non si è attenuto, avendo ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 384 reg. C.d.S. cit., lett. b) senza aver previamente accertato se l'illecito fosse stato commesso ad un incrocio; che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Pontassieve in persona di altro giudicante.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 09.

Danni cagionati da cani randagi: chi paga?????

Randagismo, Comune, responsabilità, sussistenza, precisazioni







Giudice di Pace Fasano, sentenza 07.01.2010 n° 2









Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, in materia di prevenzione del randagismo, che ha attribuito all’Asl territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. (1)











(1) Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 dicembre 2005, n. 27001 e Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8137.













(Fonte: Massimario.it - 3/2010. Si ringrazia Ottavio Carparelli)

















Giudice di Pace di Fasano



Sentenza 7 gennaio 2010, n. 2



(G.P.: Dott. Avv. Giovanni Quaranta)







REPUBBLICA ITALIANA



In Nome del Popolo Italiano



Ufficio del Giudice di Pace di Fasano (BR)



*****



Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta,



ha pronunciato la seguente



SENTENZA



Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 1455 dell’anno 2007



TRA



- C. S., elettivamente domiciliata in Fasano alla via C. Alberto n. 6, c/o lo studio dell’avv. Oronzo DE LEONARDIS, che la rappresenta e difende;



PARTE ATTRICE



CONTRO



- A.S.L. BR – Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del suo legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Piccinni n.33, c/o lo studio dell’avv. Luigi DI LEO, che la rappresenta e difende;



CONVENUTA



NONCHE’



- Comune di Fasano (Br), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Fasano, P.zza Ciaia, Palazzo Municipale; rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio CARPARELLI, dirigente dell’Avvocatura Comunale;



TERZO CHIAMATO



OGGETTO: Risarcimento danni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata, e, pertanto, si deve accogliere.



Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva della convenuta: infatti, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass. N. 8137/2009).



La Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto con la legge n. 281/1991 (“legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”), ha approvato la L.R. n. 12/1995 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, laddove con l’art. 6 si dispone che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”, da ricoverarsi, una volta catturati, presso canili per i quali, l’art. 6 prevede che “I Comuni … provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani …”.



Trattandosi, nella fattispecie, di lesioni provocate da un cane randagio, direttamente ricollegabili ad una condotta omissiva di chi era obbligato al recupero (cioè all’ASL succeduta alle USL ex d.lgs. n. 502/92) e dovendosi escludere, come si vedrà, una responsabilità del Comune, anche per omessa custodia di detto cane nell’esistente canile, ne consegue, come prima detto, la esclusiva legittimazione passiva della convenuta.



Quanto al merito:



Premesso che ex art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e che ex art. 115 c.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione la prove proposte dalle parti, parte attrice ha fornito valida prova sulla esclusiva responsabilità della convenuta.

E’ risultato certo che in data 25/06/2007 alle ore 15,00 circa l’attrice, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore condotto da Sacco Lucio, la via Appia di Torre Canne, veniva morsa al piede sinistro da un cane randagio, che le provocava lesioni, per le quali ora chiede un risarcimento di € 1.018,00 oltre interessi e spese.



Tanto è risultato provato a mezzo del teste Sacco, il quale, ha confermato la dinamica del fatto, come dedotto in citazione, senza contraddizioni od incongruenze, in mancanza di prova contraria, aggiungendo di avere accompagnato l’attrice in Ospedale a mezzo di un veicolo di un suo conoscente.



Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il piede indicato come morso, nel Referto medico, è il sinistro e non il destro, per cui, alcuna contraddizione c’è con quanto riferito dall’attrice in sede di interrogatorio formale.



Inoltre, quest’ultima coerentemente afferma di aver visto il cane senza collare mentre transitava sul ciclomotore, prima di perdere i sensi, che detto cane rincorreva, essendo stata, quindi, in grado di scorgerlo chiaramente, come, del resto, risulta avere dichiarato il Sacco.



Le ferite al piede dell’attrice, rilevate al Pronto Soccorso, come da referto in atti, sono state rilevate, sia pure come esiti cicatriziali, dal C.T.U. dott. Giuseppe Maggi, il quale, le ha ritenute compatibili con l’evento traumatico da morso di cane.



Il cane risulta descritto dal teste come “di media altezza, pelo di media lunghezza, di colore bianco con macchie marroncine ed era privo di collare. Ricordo di non avere mai visto nessuno dar da mangiare al suddetto cane. Ricordo di avere visto detto cane sempre solo …”, e ciò in chiara corrispondenza con quanto dichiarato dall’attrice “Non sono in grado di dire di chi fosse il cane, ma ricordo di averli visto altre volte, … sempre solo e senza collare, non ho mai visto nessuno che gli desse da mangiare”.



Pertanto, mentre parte attrice, in ottemperanza al 1° comma dell’art. 2697 cod. civ., ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio assunto, e cioè che il cane appariva randagio, senza collare e senza padrone, la convenuta, ai sensi del 2° comma, non ha provato la esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi che assume, e cioè, ad es. che detto cane un padrone lo avesse, o lo avesse avuto (in tali casi dovendone rispondere quest’ultimo ex art. 2052 cod. civ.), al contrario, è emersa la condotta omissiva dell’ASL, eziologicamente collegata all’evento dannoso de qua, consistente nel non aver provveduto autonomamente, come possibile nell’anno 2006 (cfr. deposizione Pinto), ad azioni concretamente finalizzate alla prevenzione del randagismo, e , quindi, alla cattura di quel cane, che pure da diversi giorni risultava aggirarsi nella zona di via Appia a Torre Canne.



Alla stregua di tali emergenze deve, quindi, affermarsi la responsabilità della convenuta ASL, dovendosi escludere la responsabilità della regione, stante l’emanazione della cit. L.R. n. 12/95.



Deve, tuttavia, dichiararsi la infondatezza della chiamata in causa, da parte della convenuta, del Comune di Fasano: infatti, in presenza della legge regionale anzidetta con la quale è stata affidata all’ASL territorialmente competente, in particolare ai suoi servizi veterinari, la lotta al randagismo, sarà la sola ASL stessa a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi (cfr. in tal senso Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009).



A maggior ragione, in considerazione del fatto che il Comune di Fasano ha predisposto e mantenuto funzionale il canile fin dal marzo 2001, come riferito dai testi Carrieri e Virgilio, così come previsto dal cit. art. 6 della legge regionale n. 12/95, adempiendo, in tal maniera, all’obbligo impostogli in materia, ed escludendo, così, una responsabilità solidale con l’ASL (cfr. Cass. n. 10638/2002).



Gli Ermellini hanno infatti disposto con la predetta sent. n. 8137/2009 in un caso analogo, che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.



Non rileva a giustificare una responsabilità del Comune il richiamo all’art. 2 della L.R. n. 26/2006, in base al quale “Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”, stante l’evidente incongruenza e apoditticità della norma, in cui il riferimento agli eventuali danni non risulta provenire da una univoca fonte legislativa di responsabilità dei Comuni, in materia.



Ed inoltre, anche perché il periodo che contiene detto art. 2 fa riferimento soltanto ad attività demandate alle ASL, e poiché queste ultime risultano avere una configurazione giuridica autonoma, non essendo considerate più strutture operative dei Comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per la erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, risulta reciso il cordone ombelicale fra Comuni ed USL prima esistente, con la conseguente ultroneità dell’inciso normativo ora detto.



Quanto ai danni fisici, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta al dr. Maggi ha chiarito a questo giudice l’esatta entità delle lesioni subite dalla ricorrente: l’Ausiliare, infatti, ritenendo compatibile con l’occorso sinistro la “FLC piede sinistro da morso di cane”, ha valutato il protrarsi della conseguente malattia per gg. 8 di invalidità totale, di gg. 24 di invalidità parziale al 50%.



Non essendoci motivi per disattendere tali conclusioni, il giudicante le fa proprie, così determinando il relativo danno risarcibile, comprensivo dell’aumento del 30% della invalidità temporanea, per danno morale, come più avanti si dirà:







- I.T.T. di gg. 8 x € 42,48 + 30% = € 442,00





- I.T.P. 50% di gg. 24 x € 21,24 + 30% = € 663,00





per un totale, quindi, di € 1.105,00 da contenersi entro il limite della domanda, pari ad € 1.018,00.







- Quanto al dedotto danno morale:







le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.



Quindi, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all’idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, come affermato da ben 4 pronunce gemelle delle SS.UU. (26972–26973–26974-26975 dell’11/11/08 le quali si riportano espressamente alle precedenti n. 8827/2003– 8828/2003), che può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente qualificati.



In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente psichica, in quanto “Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” (26972/08)



Poiché la lesione è in re ipsa , ne discende che incombe al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza.



In particolare le sentenze gemelle, pur avendo ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l’integrale risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva.

D’altronde nel senso della reviviscenza della categoria del danno morale, sia pure nella sua anzidetta accezione, depone la sentenza successiva della S.C. n. 29191 del 12/12/2008, secondo cui: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, …deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”.



La recente sentenza n. 479 del 13/01/2009 ha ribadito sostanzialmente tale assunto, affermando che il danno morale deve essere risarcito come danno non patrimoniale, secondo equità circostanziata in relazione alla gravità del danno cagionato.



Valorizzando, pertanto, anche la componente di sofferenza del pregiudizio biologico, è d’uopo maggiorare del 30% gli importi relativi a quest’ultimo danno temporaneo.



Inoltre, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore…sono dovuti interessi e rivalutazione…” (Cass. 5234/2006).



Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo



P.Q.M.

Il Giudice di pace di Fasano, in persona del dr. Giovanni Quaranta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. S. nei confronti della ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, così provvede:







DICHIARA il sinistro per cui è causa verificato per responsabilità e colpa ascrivibili esclusivamente alla ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nel contempo dichiarando il difetto di legittimazione passiva del chiamato Comune di Fasano;





CONDANNA per l’effetto, l’ ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi al pagamento in favore di C. S. della somma di €. 1.018,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;





CONDANNA, inoltre, l’ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore di C. S., liquidate nella complessiva somma di €. 1.590,00 di cui €.600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti ed €. 290,00 per borsuali e c.t.u., oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.





CONDANNA, inoltre, ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate nella complessiva somma di €. 1300,00 di cui €. 600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti, oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.





Così deciso in Fasano addì 31/12/2009







Il Giudice di Pace







(dr. Giovanni Quaranta)







Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2010.







Il Cancelliere B3







(Agnese D’Arienzo)

Danni cagionati da cani randagi: chi paga?????

Randagismo, Comune, responsabilità, sussistenza, precisazioni



Giudice di Pace Fasano, sentenza 07.01.2010 n° 2




Secondo quanto previsto dalla legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12, in materia di prevenzione del randagismo, che ha attribuito all’Asl territorialmente competente ed ai suoi servizi veterinari la lotta al randagismo, deve ritenersi che obbligata a rispondere delle richieste di risarcimento dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi, sia la sola stessa ASL,e non anche il comune nel cui territorio si è verificato l’evento dannoso. (1)





(1) Cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, sentenza 7 dicembre 2005, n. 27001 e Cass. Civ., Sez. III, sentenza 3 aprile 2009, n. 8137.






(Fonte: Massimario.it - 3/2010. Si ringrazia Ottavio Carparelli)








Giudice di Pace di Fasano

Sentenza 7 gennaio 2010, n. 2

(G.P.: Dott. Avv. Giovanni Quaranta)



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Ufficio del Giudice di Pace di Fasano (BR)

*****

Il Giudice di Pace di Fasano, dott. Giovanni Quaranta,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 1455 dell’anno 2007

TRA

- C. S., elettivamente domiciliata in Fasano alla via C. Alberto n. 6, c/o lo studio dell’avv. Oronzo DE LEONARDIS, che la rappresenta e difende;

PARTE ATTRICE

CONTRO

- A.S.L. BR – Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del suo legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Bari alla via Piccinni n.33, c/o lo studio dell’avv. Luigi DI LEO, che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

NONCHE’

- Comune di Fasano (Br), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Fasano, P.zza Ciaia, Palazzo Municipale; rappresentato e difeso dall’avv. Ottavio CARPARELLI, dirigente dell’Avvocatura Comunale;

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: Risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, e, pertanto, si deve accogliere.

Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione passiva della convenuta: infatti, sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge n. 157 del 1992 ha attribuito alle Regioni l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, obbligandole, quindi, ad adottare le misure idonee ad evitare che detta fauna arrechi danni a terzi, pena la responsabilità dell’ente regionale al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. N. 8953/2008 e Cass. N. 8137/2009).

La Regione Puglia, in esecuzione di quanto previsto con la legge n. 281/1991 (“legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”), ha approvato la L.R. n. 12/1995 “Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, laddove con l’art. 6 si dispone che “Spetta ai Servizi veterinari delle USL il recupero dei cani randagi”, da ricoverarsi, una volta catturati, presso canili per i quali, l’art. 6 prevede che “I Comuni … provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani …”.

Trattandosi, nella fattispecie, di lesioni provocate da un cane randagio, direttamente ricollegabili ad una condotta omissiva di chi era obbligato al recupero (cioè all’ASL succeduta alle USL ex d.lgs. n. 502/92) e dovendosi escludere, come si vedrà, una responsabilità del Comune, anche per omessa custodia di detto cane nell’esistente canile, ne consegue, come prima detto, la esclusiva legittimazione passiva della convenuta.

Quanto al merito:

Premesso che ex art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e che ex art. 115 c.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione la prove proposte dalle parti, parte attrice ha fornito valida prova sulla esclusiva responsabilità della convenuta.
E’ risultato certo che in data 25/06/2007 alle ore 15,00 circa l’attrice, mentre percorreva a bordo di un ciclomotore condotto da Sacco Lucio, la via Appia di Torre Canne, veniva morsa al piede sinistro da un cane randagio, che le provocava lesioni, per le quali ora chiede un risarcimento di € 1.018,00 oltre interessi e spese.

Tanto è risultato provato a mezzo del teste Sacco, il quale, ha confermato la dinamica del fatto, come dedotto in citazione, senza contraddizioni od incongruenze, in mancanza di prova contraria, aggiungendo di avere accompagnato l’attrice in Ospedale a mezzo di un veicolo di un suo conoscente.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il piede indicato come morso, nel Referto medico, è il sinistro e non il destro, per cui, alcuna contraddizione c’è con quanto riferito dall’attrice in sede di interrogatorio formale.

Inoltre, quest’ultima coerentemente afferma di aver visto il cane senza collare mentre transitava sul ciclomotore, prima di perdere i sensi, che detto cane rincorreva, essendo stata, quindi, in grado di scorgerlo chiaramente, come, del resto, risulta avere dichiarato il Sacco.

Le ferite al piede dell’attrice, rilevate al Pronto Soccorso, come da referto in atti, sono state rilevate, sia pure come esiti cicatriziali, dal C.T.U. dott. Giuseppe Maggi, il quale, le ha ritenute compatibili con l’evento traumatico da morso di cane.

Il cane risulta descritto dal teste come “di media altezza, pelo di media lunghezza, di colore bianco con macchie marroncine ed era privo di collare. Ricordo di non avere mai visto nessuno dar da mangiare al suddetto cane. Ricordo di avere visto detto cane sempre solo …”, e ciò in chiara corrispondenza con quanto dichiarato dall’attrice “Non sono in grado di dire di chi fosse il cane, ma ricordo di averli visto altre volte, … sempre solo e senza collare, non ho mai visto nessuno che gli desse da mangiare”.

Pertanto, mentre parte attrice, in ottemperanza al 1° comma dell’art. 2697 cod. civ., ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio assunto, e cioè che il cane appariva randagio, senza collare e senza padrone, la convenuta, ai sensi del 2° comma, non ha provato la esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi che assume, e cioè, ad es. che detto cane un padrone lo avesse, o lo avesse avuto (in tali casi dovendone rispondere quest’ultimo ex art. 2052 cod. civ.), al contrario, è emersa la condotta omissiva dell’ASL, eziologicamente collegata all’evento dannoso de qua, consistente nel non aver provveduto autonomamente, come possibile nell’anno 2006 (cfr. deposizione Pinto), ad azioni concretamente finalizzate alla prevenzione del randagismo, e , quindi, alla cattura di quel cane, che pure da diversi giorni risultava aggirarsi nella zona di via Appia a Torre Canne.

Alla stregua di tali emergenze deve, quindi, affermarsi la responsabilità della convenuta ASL, dovendosi escludere la responsabilità della regione, stante l’emanazione della cit. L.R. n. 12/95.

Deve, tuttavia, dichiararsi la infondatezza della chiamata in causa, da parte della convenuta, del Comune di Fasano: infatti, in presenza della legge regionale anzidetta con la quale è stata affidata all’ASL territorialmente competente, in particolare ai suoi servizi veterinari, la lotta al randagismo, sarà la sola ASL stessa a dover rispondere delle richieste dei danni alle persone che si assume aver subito da cani randagi (cfr. in tal senso Cass. n. 27001/2005 e Cass. n. 8137/2009).

A maggior ragione, in considerazione del fatto che il Comune di Fasano ha predisposto e mantenuto funzionale il canile fin dal marzo 2001, come riferito dai testi Carrieri e Virgilio, così come previsto dal cit. art. 6 della legge regionale n. 12/95, adempiendo, in tal maniera, all’obbligo impostogli in materia, ed escludendo, così, una responsabilità solidale con l’ASL (cfr. Cass. n. 10638/2002).

Gli Ermellini hanno infatti disposto con la predetta sent. n. 8137/2009 in un caso analogo, che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.

Non rileva a giustificare una responsabilità del Comune il richiamo all’art. 2 della L.R. n. 26/2006, in base al quale “Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”, stante l’evidente incongruenza e apoditticità della norma, in cui il riferimento agli eventuali danni non risulta provenire da una univoca fonte legislativa di responsabilità dei Comuni, in materia.

Ed inoltre, anche perché il periodo che contiene detto art. 2 fa riferimento soltanto ad attività demandate alle ASL, e poiché queste ultime risultano avere una configurazione giuridica autonoma, non essendo considerate più strutture operative dei Comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per la erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale, risulta reciso il cordone ombelicale fra Comuni ed USL prima esistente, con la conseguente ultroneità dell’inciso normativo ora detto.

Quanto ai danni fisici, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta al dr. Maggi ha chiarito a questo giudice l’esatta entità delle lesioni subite dalla ricorrente: l’Ausiliare, infatti, ritenendo compatibile con l’occorso sinistro la “FLC piede sinistro da morso di cane”, ha valutato il protrarsi della conseguente malattia per gg. 8 di invalidità totale, di gg. 24 di invalidità parziale al 50%.

Non essendoci motivi per disattendere tali conclusioni, il giudicante le fa proprie, così determinando il relativo danno risarcibile, comprensivo dell’aumento del 30% della invalidità temporanea, per danno morale, come più avanti si dirà:



- I.T.T. di gg. 8 x € 42,48 + 30% = € 442,00


- I.T.P. 50% di gg. 24 x € 21,24 + 30% = € 663,00


per un totale, quindi, di € 1.105,00 da contenersi entro il limite della domanda, pari ad € 1.018,00.



- Quanto al dedotto danno morale:



le Sezioni Unite della S.C. hanno ritenuto che nella ipotesi in cui il fatto illecito si configura anche solo astrattamente come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa, nella sua ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Quindi, superata la tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo come sofferenza meramente transitoria, deve farsi riferimento all’idea di un danno non patrimoniale onnicomprensivo, come affermato da ben 4 pronunce gemelle delle SS.UU. (26972–26973–26974-26975 dell’11/11/08 le quali si riportano espressamente alle precedenti n. 8827/2003– 8828/2003), che può essere riconosciuto dal Giudice soltanto sulla base di violazione dei diritti costituzionalmente qualificati.

In tale concetto di danno non patrimoniale vanno, quindi, ricompresi sia il danno biologico accertabile nella sua componente fisica che nella sua componente psichica, in quanto “Ove siano state dedotte siffatte conseguenze si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” (26972/08)

Poiché la lesione è in re ipsa , ne discende che incombe al danneggiato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di allegare circostanze concrete che ne consentano la prova, anche presuntiva, della sua esistenza.

In particolare le sentenze gemelle, pur avendo ritenuto che la categoria del danno morale non esiste più, tranne nel caso di reato e danno morale terminale, hanno rafforzato ed esteso la sua portata oltre che nel caso si configuri anche astrattamente un reato, anche in occasione di altri casi previsti, ovvero in caso di puro sentire il danno, così da garantire sempre e comunque l’integrale risarcimento del danno in ogni sua espressione, oggettiva e soggettiva.
D’altronde nel senso della reviviscenza della categoria del danno morale, sia pure nella sua anzidetta accezione, depone la sentenza successiva della S.C. n. 29191 del 12/12/2008, secondo cui: “nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce, …deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute”.

La recente sentenza n. 479 del 13/01/2009 ha ribadito sostanzialmente tale assunto, affermando che il danno morale deve essere risarcito come danno non patrimoniale, secondo equità circostanziata in relazione alla gravità del danno cagionato.

Valorizzando, pertanto, anche la componente di sofferenza del pregiudizio biologico, è d’uopo maggiorare del 30% gli importi relativi a quest’ultimo danno temporaneo.

Inoltre, “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore…sono dovuti interessi e rivalutazione…” (Cass. 5234/2006).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo

P.Q.M.
Il Giudice di pace di Fasano, in persona del dr. Giovanni Quaranta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. S. nei confronti della ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, così provvede:



DICHIARA il sinistro per cui è causa verificato per responsabilità e colpa ascrivibili esclusivamente alla ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, nel contempo dichiarando il difetto di legittimazione passiva del chiamato Comune di Fasano;


CONDANNA per l’effetto, l’ ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi al pagamento in favore di C. S. della somma di €. 1.018,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;


CONDANNA, inoltre, l’ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore di C. S., liquidate nella complessiva somma di €. 1.590,00 di cui €.600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti ed €. 290,00 per borsuali e c.t.u., oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.


CONDANNA, inoltre, ASL BR Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune di Fasano, liquidate nella complessiva somma di €. 1300,00 di cui €. 600,00 per onorari, di €. 700,00 per diritti, oltre Iva, CAP e 12,50% L.P., come per legge.


Così deciso in Fasano addì 31/12/2009



Il Giudice di Pace



(dr. Giovanni Quaranta)



Depositata in Cancelleria il 7 gennaio 2010.



Il Cancelliere B3



(Agnese D’Arienzo)

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...