domenica 20 dicembre 2009

Finanziaria 2010: Eccolaaaa!!!!

Legge Finanziaria 2010: il testo approvato dalla Camera



Disegno di legge approvato dalla Camera 16.12.2009 n° 2936-A









E' composta di soli due articoli (per un totale di 247 commi) il testo della Finanziaria per il 2010 approvato dalla Camera dei Deputati il 16 dicembre 2009 con 307 si, 271 no e 2 astenuti.
Con la manovra varata l’azione del Governo prosegue nel percorso avviato per stimolare la crescita mantenendo al contempo la stabilità dei conti pubblici.
In continuità con l’azione intrapresa, il disegno di legge finanziaria per il 2010 prevede, tra l’altro, l’utilizzo delle maggiori risorse derivanti dalla misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale senza dar luogo ad un peggioramento dei saldi di finanza pubblica.
Sono previsti i seguenti stanziamenti:


adeguamento antisismico delle scuole: 300 milioni di euro;


sostegno al settore dell'autotrasporto: 400 milioni di euro;


costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di vecchie strutture: 500 milioni di euro;


incremento del fondo 2010 per il finanziamento dell'università: 400 milioni di euro;


incremento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: 50 milioni di euro;


stabilizzazione di lavoratori Asu: 370 milioni di euro;


finanziamento di emittenti radiotelevisive locali: 50 milioni di euro;


scuole private: 130 milioni di euro.


Tra le principali novità in arrivo:






creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno S.p.a.;


proroga della detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2010;


assessori e consiglieri comunali: taglio del 20%;


norme di attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012);


invalidità civile: incremento di 100 mila verifiche Inps al fine di prevenire le frodi;


acconto Irpef 2009: riduzione del 20%.


(Altalex, 17 dicembre 2009)





legge finanziaria
Finanziaria 2010



DISEGNO DI LEGGE Camera 2936-A


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010).


Art. 1.


(Risultati differenziali)


1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.


2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.


3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.


Art. 2.


(Disposizioni diverse)


1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:


a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);


b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.


2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).


3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.


4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:


a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;


b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.


5-bis. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.


5-ter. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.


5-quater. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.


6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;


b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;


c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».


8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».


9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:


«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;


b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:


«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».


10. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.


11. In relazione a quanto previsto al comma 10, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


12. Le somme di cui ai commi 10 e 11, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.


13. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 10 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.


14. Fermo restando quanto previsto al comma 13, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.


15. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 10 a 13 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


16. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 10 a 17 del presente articolo.


17. Al termine della fase di cui al comma 10, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.


18. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1 gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.


19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.


20. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.


20-bis. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.


21. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.


22. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.


23. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.


24. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.


25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.


26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.


27. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.


28. La società di cui al comma 23, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.


29. La società di cui al comma 23, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.


30. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 23. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:


a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;


b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;


c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;


d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;


f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.


31. Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.


32. La pubblicazione del decreto di cui al comma 30 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 23 e da 28 a 31 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.


33. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.


33-bis. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo.


34. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:


a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1 settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;


b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».


35. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.


36. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.


37. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.


38. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.


39. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italyagroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.


40. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010».


41. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.


42. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.


43. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.


44. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.


45. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.


46. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.


47. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:


«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita»;


2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.


2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4»;


b) il comma 4 è sostituito dal seguente:


«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;


c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:


«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».


48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.


48-bis. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


48-ter. Per le necessità del settore agricolo il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


48-quater. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) n. 13669/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


49. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.


50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.


51. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.


52. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:


«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».


53. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.


53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.


53-ter. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nellaGazzetta Ufficiale. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.


54. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


55. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.


56. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.


57. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 13 e 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.


58. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:


a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;


b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;


c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;


d) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;


e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;


f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, e compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


59. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.


60. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


61. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a)per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


62. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:


a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;


b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.


63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.


64. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 61, 62 e 63 del presente articolo.


65. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 66 a 81.


66. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al quinto periodo:


1) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;


2) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;


b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».


67. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.


68. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.


69. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario ad actaper la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta:


a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;


b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario ad acta, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


70. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.


71. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.


72. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


73. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione quale commissario ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:


a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 69, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;


b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.


74. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.


75. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.


76. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge.


77. Le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.


78. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definiti nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, e ai commi da 70 a 76 del presente articolo.


79. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.


80. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.


81. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:


a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;


b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla presente legge, le disposizioni di cui al comma 76 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.


82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.


83. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.


84. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 83 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


85. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.


86. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.


87. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.


88. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranche successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisorcontabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.


90. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2011».


91. Al comma 8-bis dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».


92. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.


93. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:


a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;


b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni;


c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;


d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.


94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto.


95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».


96. Le disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.


97. A decorrere dal 1 gennaio 2010 al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;


b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;


c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:


1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;


2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:


«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;


d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:


«Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;


e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:


«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;


f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente:


«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;


g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:


«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale e affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.


2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.


3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)»;


h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:


«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:


a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;


b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;


c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;


d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.


2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.


3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.


4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai princìpi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;


i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:


«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.


1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;


l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:


«Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;


m) all'articolo 83, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».


98. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011, sono riversate, dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.


99. A decorrere dal 1 gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.


100. A decorrere dal 1 gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.


101. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 97, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.


102. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.


103. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.


104. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.


105. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.


106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.


107. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.


108. Ai fini dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto da:


a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;


b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;


c) un rappresentante del Ministro dell'interno;


d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;


e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;


f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.


109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.


110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:


a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;


b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;


c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;


d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;


e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;


f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;


g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;


h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;


i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;


l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.


111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


112. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei princìpi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dalla presente legge.


113. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.


114. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei princìpi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c)del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.


115. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1 gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dalla presente legge.


116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 96 a 115 affluiscono al fondo di cui al comma 240, con le medesime modalità ivi previste.


117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è integrato:


a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;


b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.


118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.


119. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.


120. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:


«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b)abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».


121. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:


«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».


122. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.


123. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 122. Tale beneficio è concesso a domanda nei limiti di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.


124. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.


125. Il beneficio di cui al comma 124 è concesso a domanda nei limiti di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 124 e del presente comma.


126. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».


127. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.


128. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 130, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.


129. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.


130. Gli oneri derivanti dai commi da 126 a 129 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


131. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:


«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;


b) al comma 7:


1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;


2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».


132. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;


b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:


«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».


133. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:






a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;






b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:






«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».






134. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 135 e 136, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.


135. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 134 del presente articolo:


a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;


b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;


c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.


136. Gli incentivi di cui al comma 135 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.


137. La gestione delle misure di cui ai commi da 134 a 136 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 134 a 136, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.


138. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;


b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:


«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;


c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;


d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;


e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:


«h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;


f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;


g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».


139. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente:


«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».


140. Con effetto dal 1 gennaio 2010 ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.


141. In via sperimentale per l'anno 2010, nei limiti di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.


142. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».


143. L'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso articolo, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.


144. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «nonché di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».


145. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:


«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».


146. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;


b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

147. Ai fini dell'applicazione del comma 146, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.


148. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.


149. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefìci economici di invalidità civile».


150. Agli oneri derivanti dai commi da 120 a 147, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 148 e 149, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.


151. Le disposizioni dei commi da 152 a 172 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.


152. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 155 a 172 mirano:


a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;


b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.


153. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 151 a 172, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.


154. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 155 a 161 e da 168 a 172 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


155. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.


156. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 159. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.


157. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.


158. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.


159. La Banca opera con la rete di cui al comma 158 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può:


a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 168 a 171;


b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;


c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;


d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;


e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.


160. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


161. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.


162. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.


163. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.


164. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 162 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.


165. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.


166. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.


167. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 162 a 166.


168. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno:


a) le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;


b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.


169. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 168 a 172, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 168 e le caratteristiche dei progetti etici.


170. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 168 a 172 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 169. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.


171. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 168 a 172 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.


172. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area euro» sono inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».


173. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 174 a 177 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.


174. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.


175. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

176. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 173, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:


a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;


c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;


d) soppressione della figura del direttore generale;


e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.


177. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

178. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 173 e 177 confluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto- legge 23 novembre 2009, n. 168.


179. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 180.


180. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 179 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella Gazzetta Ufficiale, fermi restando gli altri rimedi di legge.


181. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 180, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.


182. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 180, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 179, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 180 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.


183. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 179 a 181 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.


184. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 185, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 179, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.


185. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 180, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 179, un importo pari a 600 milioni di euro.


186. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 185 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 180, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.


187. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per il 2010 e di 12 milioni di euro per il 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.


188. All'articolo 25 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 2:


1) dopo le parole: «6 giugno 2009,» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2009»;


2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;


3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;


b) al comma 3:


1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;


2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».


189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 187. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 188 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 187, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 187 e 188, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.


190. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera CIPE n.38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2001, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:


a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un'istanza corredata da un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;


b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);


c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:


1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;


2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;


d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;


e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;


f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.


191. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c) del comma 190 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera CIPE di cui al comma 190. Qualora nei termini di cui alla lettera f) del comma 190 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 190 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 190. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.


192. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;


b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:


«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».


193. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia ed il continente - opera di preminente interesse nazionale - si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».


194. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo ad ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.


195. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.


196. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».


197. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».


198. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:


«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate nel corso dell'anno precedente».


199. Per le finalità di cui ai commi da 196 a 198 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


200. Agli oneri derivanti dai commi da 196 a 199, si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.


201. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».


202. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;


b) all'articolo 10:


1) i commi 4 e 5 sono abrogati;


2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:


«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;


c) all'articolo 13:


1) il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;


2) al comma 2-bis, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-bis,»;


3) il comma 4 è abrogato.


203. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:


a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;


b) iscrizione a ruolo del credito.


204. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.


205. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 203 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.


206. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzointernet del sito del Ministero della giustizia».


207. Al comma 4 dell'articolo 171-ter della legge 21 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:


«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».


208. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».


209. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.


210. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.


211. I risparmi di spesa derivanti dai commi 201, 202 e da 206 a 208, affluiscono al fondo di cui al comma 240, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.


212. A decorrere dal 1 gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato;c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d)consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.


213. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:


«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; b)mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.


437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita».


214. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 212 e 213 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.


215. La società Consip Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


216. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 215 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società Consip Spa.


217. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società Consip Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 215 e 216 del presente articolo dalla società Consip Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.


218. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.


219. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al primo periodo, le parole: «1 gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2010»;


b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;


c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».


220. Le maggiori entrate derivanti dal comma 219 affluiscono al fondo di cui al comma 240 con le modalità ivi previste.


221. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.


222. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:


a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;


b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;


c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.


223. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 222, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.


224. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 222 e 223, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 223.


225. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione».


226. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.


227. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.


228. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 227 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 227 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 227 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


229. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.


230. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.


231. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.


232. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.


233. La disposizione di cui al comma 232 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


234. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.


235. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.


236. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.


237. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.


238. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.


239. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 238, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


240. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.


241. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.
 
242. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
243. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2010.


giovedì 17 dicembre 2009

Danni al veicolo nell'ipotesi di detentore non proprietario

Danni al veicolo quando l'attore è detentore non proprietario: secondo la Cassazione è ugualmente legittimato a richiedere il risarcimento del pregiudizio incidente nella sua sfera patrimoniale, ma deve provare il titolo, vale a dire una relazione qualificata con il veicolo, e di aver sopportato le spese di riparazione. La pronuncia n°22602 pubblicata dalla terza Sezione il 26 ottobre 2009 è assai istruttiva perché chiarisce bene il predetto, duplice presupposto, ponendo l'accento sul fatto che in base a quel titolo il detentore ha adempiuto l’obbligazione nei confronti del proprietario. Già Cassazione 3^ n°4003 del 23 febbraio 2006 aveva affermato che "il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire di un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all'esercizio di quel potere". Traspare tra le righe dell espressioni degli Ermellini l'esigenza delle compagnie assicurative di essere certe di pagare bene senza incappare nel rischio di risarcire il terzo detentore e poi, in un secondo momento, vedere il proprietario farsi sotto per conseguire anch'egli la refusione dell'identico pregiudizio . Ribadisce la Cassazione che la trascrizione al PRA costituisce pubblicità notizia solo dichiarativa che mira a dirimere il conflitto tra successivi acquirenti del medesimo veicolo, con valenza di presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova.







Avv. Paolo M. Storani (civilista e penalista, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile)













(Data: 16/12/2009 9.39.00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani)

Decreto flussi: le istruzioni per le domande di nulla osta per il lavoro in somministrazione

Le agenzie per il lavoro possono fare domanda di nulla osta per l’ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro in somministraz...