lunedì 9 febbraio 2009

Illegittimià degli incarici conferiti al dipendente con procedura interna con criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni

Appalti pubblici, incarichi di progettazione e direzione dei lavori, consulenti esterni
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 22.10.2008 n° 5175

Appalti pubblici - incarichi di progettazione e direzione dei lavori - consulenti esterni - dipendenti ufficio tecnico del Comune - procedure di affidamento - criteri di remunerazione - differente regime [art. 17, L. 109/1994]

In tema di appalti pubblici, gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori possono essere conferiti dalle stazioni appaltanti sia a dipendenti sia a professionisti esterni, secondo un regime diverso quanto ai meccanismi di affidamento e di remunerazione.
Ne deriva l'illegittimita dell'incarico conferito al dipendente con procedura di affidamento interna, ma secondo i criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni.
(Fonte: Altalex Massimario 41/2008. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto e nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 1 luglio - 22 ottobre 2008, n. 5175
(Presidente Varrone - Relatore Atzeni)

Sul seguente ricorso in appello n. 7271/2003, proposto dal Comune di Force in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici e Sergio Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 38controil Ministero dei Lavori Pubblici in persona del Ministro in carica e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Servizio Ispettivo, Settore Vigilanza, Accertamenti, Ispezioni, Area Geografica Marche e Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliatiper l’annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo per le Marche n. 203/2003 in data 31 marzo 2003, resa inter partes;Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv.to Del Vecchio e l’avv.to dello Stato Greco;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per le Marche il Comune di Force in persona del Sindaco in carica impugnava la delibera n. 149 in data 29/5/2002 con la quale il Consiglio dell’Autorità per i Lavori Pubblici, interessata dall’esposto di alcuni consiglieri di minoranza del predetto Comune, aveva accertato profili di illegittimità nell’affidamento di incarichi di progettazione e di direzioni di lavori ad un libero professionista, responsabile del procedimento legato al Comune da rapporto di lavoro autonomo assimilabile nella sostanza a quello di dipendente (collaborazione coordinata e continuativa) ed affermato che la stessa Amministrazione non aveva operato in conformità alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del D.P.R. 554/1999 con riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza nelle procedure di selezione dei soggetti esterni, censurando pertanto il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme in materia di affidamento di servizi di ingegneria.Lamentava:1. - Violazione della seconda preposizione del primo periodo del 6° comma dell’art. 4 della legge n. 109/94 e succ. mod. in riferimento al contenuto della determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 a cura dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativa alla “individuazione della nozione di «chiunque vi abbia interesse» per le richieste di ispezione”;violazione dell’art. 3 e dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in riferimento al contenuto della ridetta determinazione dell’Autorità n. 11/99 per difetto di legittimazione attiva in capo ad “alcuni consiglieri di minoranza” che hanno richiesto l’intervento ispettivo ed in riferimento alla violazione degli artt. 42, 43, 44, 48 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché per difetto assoluto di interesse e di motivazione della richiesta;violazione dell’art. 4, comma 4° della legge n. 109/94 in riferimento alla violazione dell’art. 1 della stessa legge per incompetenza dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ad interventi che esulano dalle materie per le quali l’organo è stato creato nonché per scopi diversi da quelli per i quali esso organo è stato demandato ad apprestare tutela;eccesso di potere sotto più profili (del difetto di motivazione, della carenza dei presupposti della falsa rappresentazione della realtà, dell’ingiustizia manifesta);2. - violazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in riferimento alla violazione dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e della circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. 448; eccesso di potere sotto più profili.Chiedeva quindi l’annullamento della deliberazione impugnata unitamente ove occorra, agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, la relazione redatta dal Servizio Ispettivo e l’atto di regolazione in data 8 novembre 1999.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per le Marche respingeva il ricorso.Avverso la predetta sentenza insorge il Comune di Force in persona del Sindaco in carica, chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.In data 3 luglio 2008 è stato depositato il dispositivo (n. 523/2008: respinge).
Diritto
1. L’appello è infondato.Il Comune, odierno appellante, a suo tempo ha conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, un incarico per l’espletamento di prestazioni di natura tecnica ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolgendo le mansioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale; l’incarico, per sua natura a termine, è stato più volte prorogato.Il Comune ha poi affidato allo stesso architetto, di solito congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.Alcuni consiglieri di minoranza di quel Comune hanno segnalato i fatti appena riassunti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.Quest’ultima ha aperto istruttoria ai sensi dell’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha accertato l’illegittimità dell’operato del Comune per violazione delle norme in materia di conferimento di servizi di ingegneria ed architettura con particolare riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza da garantire nella selezione dei soggetti esterni, censurando il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme relative, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti.Il suddetto provvedimento è stato impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo per le Marche, che ha respinto il ricorso, e la questione viene ora portata all’attenzione della Sezione.La difesa erariale sostiene l’inammissibilità del gravame negando il contenuto provvedimentale degli atti impugnati.La questione - riguardo alla quale appaiono condivisibili le osservazioni dei primi giudici - può essere assorbita, in quanto le ragioni dell’appellante sono infondate nel merito.2. Il Comune appellante sostiene in primo luogo che l’Autorità con propria determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 ha stabilito che costituisce utile presupposto per avviare le proprie istruttorie la segnalazione di soggetti titolari di interesse ad intervenire.Siffatto interesse non potrebbe essere riconosciuto in capo ai consiglieri comunali di minoranza, che agiscono sulla base del proprio interesse politico ad opporsi all’operato dell’amministrazione per il cui il procedimento di cui si discute sarebbe stato iniziato senza un valido presupposto.La tesi non può essere condivisa.L’Autorità in base all’art. 4, quarto comma lett. a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, aveva il compito di vigilare affinché fosse assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici e sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagine campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei medesimi.Lo svolgimento dei suddetti compiti costituiva per l’Autorità un obbligo, non una mera facoltà.L’adempimento del suddetto obbligo non era, evidentemente, condizionato dall’iniziativa di terzi, per cui palesemente l’Autorità era legittimata ad agire d’ufficio.L’assunto è rafforzato dall’art. 4, sesto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, giustamente richiamato dai primi giudici, il quale espressamente stabilisce che l’Autorità esercita i propri poteri ispettivi anche sulla base della segnalazione di chiunque vi abbia interesse, in tal modo evidenziando che tali segnalazioni costituiscono solo uno dei possibili atti d’impulso.Osserva, quindi, il collegio che la determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 costituisce lo strumento in base al quale l’Autorità seleziona le segnalazioni ricevute, individuando quelle alle quali attribuire maggiore credibilità; non può peraltro costituire lo strumento mediante il quale l’Autorità possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi.Il riferimento all’interesse del quale deve essere portatore l’autore della segnalazione non può quindi essere inteso nei termini stretti nei quali l’interesse legittima la proposizione di ricorsi alla giurisdizione amministrativa, costituendo un semplice strumento di valutazione preventiva della serietà della segnalazione stessaOsserva, inoltre, il collegio che l’esigenza di razionalizzazione che ha ispirato la determinazione di cui ora si tratta recede di fronte all’obbligo, dell’Autorità, di assolvere i propri obblighi.Di conseguenza l’Autorità di fronte ad una segnalazione seria e circostanziata deve intervenire, nell’assolvimento della sua missione istituzionale, anche se la stessa proviene da soggetto il cui interesse nella vicenda debba essere accertato.3. Il Comune appellante obietta peraltro che la vicenda esula dall’ambito dei poteri dell’Autorità, in quanto non avente direttamente ad oggetto lavori pubblici ma un incarico conferito ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.Tale ricostruzione non è esatta.Il problema evidenziato nella presente fattispecie è costituito dalla possibilità di conferire a collaboratore incaricato ai sensi del richiamato art. 110 incarichi libero professionali, nonché del regime eventualmente applicabile.Potrebbe essere affermato che i poteri dell’Autorità attengono all’affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici, mentre non comprendono le problematiche relative all’affidamento ed esecuzione degli incarichi di progettazione e direzione lavori, ma tale prospettazione non sarebbe condivisibile.Invero, anche il momento della progettazione e della direzione dei lavori attiene all’economicità dei lavori pubblici, ed i meccanismi di assegnazione dei relativi incarichi soggiacciono agli stessi principi che presiedono all’assegnazione dei contratti di appalto, per cui giustamente l’Autorità ha ritenuto li ha ricompresi nel proprio ambito di cognizione.4. Infine, l’appellante contesta l’esattezza dei rilievi formulati dall’Autorità.La tesi non può essere condivisa.In base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti potevano affidare gli incarichi di cui si tratta (oltre che con alcuni sistemi che ora interessano) a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione.Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.Gli incarichi interni vengono affidati qualora venga riscontrata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 17, quarto comma, della legge 109, più volte citata, e sono retribuiti secondo la disciplina di cui all’art. 18.Nel caso di specie il Comune appellante ha affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura.Il Comune ha quindi confuso i due regimi, giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.Il Comune nega che l’incaricato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possa essere assoggettato al regime proprio dei dipendenti, ed afferma che comunque tale valutazione non rientra nei compiti dell’Autorità.Quest’ultima osservazione deve essere disattesa in quanto l’Autorità ha delibato la configurazione del rapporto intercorrente fra il professionista di cui ora si discute ed il Comune come presupposto incidentale delle proprie valutazioni in ordine all’attività di gestione dei lavori pubblici.Nel merito, l’osservazione dell’Autorità deve essere condivisa.Nel caso di specie il Comune appellante ha conferito al professionista di cui si discute l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, e quindi lo ha incardinato nell’ambito della propria struttura, attribuendogli i compiti, le responsabilità ed i poteri propri di tale collocazione.Giustamente quindi l’Autorità ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del suddetto professionista deve avvenire nel rispetto della normativa dettata per l’affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti.Il Comune, come già sottolineato, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalità riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.La suddetta confusione di procedimenti ha quindi portato a conferire incarichi esterni sulla base di un mero intuitus personae.Le osservazioni dell’Autorità devono, pertanto, essere condivise.5. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell’appellata, di spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Illegittimià degli incarici conferiti al dipendente con procedura interna con criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni

Appalti pubblici, incarichi di progettazione e direzione dei lavori, consulenti esterni
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 22.10.2008 n° 5175

Appalti pubblici - incarichi di progettazione e direzione dei lavori - consulenti esterni - dipendenti ufficio tecnico del Comune - procedure di affidamento - criteri di remunerazione - differente regime [art. 17, L. 109/1994]

In tema di appalti pubblici, gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori possono essere conferiti dalle stazioni appaltanti sia a dipendenti sia a professionisti esterni, secondo un regime diverso quanto ai meccanismi di affidamento e di remunerazione.
Ne deriva l'illegittimita dell'incarico conferito al dipendente con procedura di affidamento interna, ma secondo i criteri di remunerazione previsti per i consulenti esterni.
(Fonte: Altalex Massimario 41/2008. Cfr. nota di Alessandro Del Dotto e nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 1 luglio - 22 ottobre 2008, n. 5175
(Presidente Varrone - Relatore Atzeni)

Sul seguente ricorso in appello n. 7271/2003, proposto dal Comune di Force in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici e Sergio Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 38controil Ministero dei Lavori Pubblici in persona del Ministro in carica e l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Servizio Ispettivo, Settore Vigilanza, Accertamenti, Ispezioni, Area Geografica Marche e Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliatiper l’annullamentodella sentenza del Tribunale Amministrativo per le Marche n. 203/2003 in data 31 marzo 2003, resa inter partes;Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;Visti gli atti tutti della causa;Relatore alla pubblica udienza del 1 luglio 2008 il consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv.to Del Vecchio e l’avv.to dello Stato Greco;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per le Marche il Comune di Force in persona del Sindaco in carica impugnava la delibera n. 149 in data 29/5/2002 con la quale il Consiglio dell’Autorità per i Lavori Pubblici, interessata dall’esposto di alcuni consiglieri di minoranza del predetto Comune, aveva accertato profili di illegittimità nell’affidamento di incarichi di progettazione e di direzioni di lavori ad un libero professionista, responsabile del procedimento legato al Comune da rapporto di lavoro autonomo assimilabile nella sostanza a quello di dipendente (collaborazione coordinata e continuativa) ed affermato che la stessa Amministrazione non aveva operato in conformità alle norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del D.P.R. 554/1999 con riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza nelle procedure di selezione dei soggetti esterni, censurando pertanto il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme in materia di affidamento di servizi di ingegneria.Lamentava:1. - Violazione della seconda preposizione del primo periodo del 6° comma dell’art. 4 della legge n. 109/94 e succ. mod. in riferimento al contenuto della determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 a cura dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici relativa alla “individuazione della nozione di «chiunque vi abbia interesse» per le richieste di ispezione”;violazione dell’art. 3 e dell’art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in riferimento al contenuto della ridetta determinazione dell’Autorità n. 11/99 per difetto di legittimazione attiva in capo ad “alcuni consiglieri di minoranza” che hanno richiesto l’intervento ispettivo ed in riferimento alla violazione degli artt. 42, 43, 44, 48 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché per difetto assoluto di interesse e di motivazione della richiesta;violazione dell’art. 4, comma 4° della legge n. 109/94 in riferimento alla violazione dell’art. 1 della stessa legge per incompetenza dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ad interventi che esulano dalle materie per le quali l’organo è stato creato nonché per scopi diversi da quelli per i quali esso organo è stato demandato ad apprestare tutela;eccesso di potere sotto più profili (del difetto di motivazione, della carenza dei presupposti della falsa rappresentazione della realtà, dell’ingiustizia manifesta);2. - violazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in riferimento alla violazione dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e della circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. 448; eccesso di potere sotto più profili.Chiedeva quindi l’annullamento della deliberazione impugnata unitamente ove occorra, agli atti presupposti tra i quali, segnatamente, la relazione redatta dal Servizio Ispettivo e l’atto di regolazione in data 8 novembre 1999.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo per le Marche respingeva il ricorso.Avverso la predetta sentenza insorge il Comune di Force in persona del Sindaco in carica, chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell’appello.Alla pubblica udienza dell’1 luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.In data 3 luglio 2008 è stato depositato il dispositivo (n. 523/2008: respinge).
Diritto
1. L’appello è infondato.Il Comune, odierno appellante, a suo tempo ha conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, un incarico per l’espletamento di prestazioni di natura tecnica ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, svolgendo le mansioni di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento finale; l’incarico, per sua natura a termine, è stato più volte prorogato.Il Comune ha poi affidato allo stesso architetto, di solito congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente.Alcuni consiglieri di minoranza di quel Comune hanno segnalato i fatti appena riassunti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.Quest’ultima ha aperto istruttoria ai sensi dell’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha accertato l’illegittimità dell’operato del Comune per violazione delle norme in materia di conferimento di servizi di ingegneria ed architettura con particolare riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza da garantire nella selezione dei soggetti esterni, censurando il suo operato e richiamandolo ad una corretta osservanza delle norme relative, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti.Il suddetto provvedimento è stato impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo per le Marche, che ha respinto il ricorso, e la questione viene ora portata all’attenzione della Sezione.La difesa erariale sostiene l’inammissibilità del gravame negando il contenuto provvedimentale degli atti impugnati.La questione - riguardo alla quale appaiono condivisibili le osservazioni dei primi giudici - può essere assorbita, in quanto le ragioni dell’appellante sono infondate nel merito.2. Il Comune appellante sostiene in primo luogo che l’Autorità con propria determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 ha stabilito che costituisce utile presupposto per avviare le proprie istruttorie la segnalazione di soggetti titolari di interesse ad intervenire.Siffatto interesse non potrebbe essere riconosciuto in capo ai consiglieri comunali di minoranza, che agiscono sulla base del proprio interesse politico ad opporsi all’operato dell’amministrazione per il cui il procedimento di cui si discute sarebbe stato iniziato senza un valido presupposto.La tesi non può essere condivisa.L’Autorità in base all’art. 4, quarto comma lett. a) e b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, aveva il compito di vigilare affinché fosse assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici e sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con indagine campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei medesimi.Lo svolgimento dei suddetti compiti costituiva per l’Autorità un obbligo, non una mera facoltà.L’adempimento del suddetto obbligo non era, evidentemente, condizionato dall’iniziativa di terzi, per cui palesemente l’Autorità era legittimata ad agire d’ufficio.L’assunto è rafforzato dall’art. 4, sesto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, giustamente richiamato dai primi giudici, il quale espressamente stabilisce che l’Autorità esercita i propri poteri ispettivi anche sulla base della segnalazione di chiunque vi abbia interesse, in tal modo evidenziando che tali segnalazioni costituiscono solo uno dei possibili atti d’impulso.Osserva, quindi, il collegio che la determinazione n. 11/99 del 17 novembre 1999 costituisce lo strumento in base al quale l’Autorità seleziona le segnalazioni ricevute, individuando quelle alle quali attribuire maggiore credibilità; non può peraltro costituire lo strumento mediante il quale l’Autorità possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi.Il riferimento all’interesse del quale deve essere portatore l’autore della segnalazione non può quindi essere inteso nei termini stretti nei quali l’interesse legittima la proposizione di ricorsi alla giurisdizione amministrativa, costituendo un semplice strumento di valutazione preventiva della serietà della segnalazione stessaOsserva, inoltre, il collegio che l’esigenza di razionalizzazione che ha ispirato la determinazione di cui ora si tratta recede di fronte all’obbligo, dell’Autorità, di assolvere i propri obblighi.Di conseguenza l’Autorità di fronte ad una segnalazione seria e circostanziata deve intervenire, nell’assolvimento della sua missione istituzionale, anche se la stessa proviene da soggetto il cui interesse nella vicenda debba essere accertato.3. Il Comune appellante obietta peraltro che la vicenda esula dall’ambito dei poteri dell’Autorità, in quanto non avente direttamente ad oggetto lavori pubblici ma un incarico conferito ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.Tale ricostruzione non è esatta.Il problema evidenziato nella presente fattispecie è costituito dalla possibilità di conferire a collaboratore incaricato ai sensi del richiamato art. 110 incarichi libero professionali, nonché del regime eventualmente applicabile.Potrebbe essere affermato che i poteri dell’Autorità attengono all’affidamento ed esecuzione dei lavori pubblici, mentre non comprendono le problematiche relative all’affidamento ed esecuzione degli incarichi di progettazione e direzione lavori, ma tale prospettazione non sarebbe condivisibile.Invero, anche il momento della progettazione e della direzione dei lavori attiene all’economicità dei lavori pubblici, ed i meccanismi di assegnazione dei relativi incarichi soggiacciono agli stessi principi che presiedono all’assegnazione dei contratti di appalto, per cui giustamente l’Autorità ha ritenuto li ha ricompresi nel proprio ambito di cognizione.4. Infine, l’appellante contesta l’esattezza dei rilievi formulati dall’Autorità.La tesi non può essere condivisa.In base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti potevano affidare gli incarichi di cui si tratta (oltre che con alcuni sistemi che ora interessano) a propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione.Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale.Gli incarichi interni vengono affidati qualora venga riscontrata l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 17, quarto comma, della legge 109, più volte citata, e sono retribuiti secondo la disciplina di cui all’art. 18.Nel caso di specie il Comune appellante ha affidato ad un professionista incardinato, sebbene a termine, nella propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni alla struttura.Il Comune ha quindi confuso i due regimi, giungendo ad affidare contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne alla gestione della propria struttura.Il Comune nega che l’incaricato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possa essere assoggettato al regime proprio dei dipendenti, ed afferma che comunque tale valutazione non rientra nei compiti dell’Autorità.Quest’ultima osservazione deve essere disattesa in quanto l’Autorità ha delibato la configurazione del rapporto intercorrente fra il professionista di cui ora si discute ed il Comune come presupposto incidentale delle proprie valutazioni in ordine all’attività di gestione dei lavori pubblici.Nel merito, l’osservazione dell’Autorità deve essere condivisa.Nel caso di specie il Comune appellante ha conferito al professionista di cui si discute l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, e quindi lo ha incardinato nell’ambito della propria struttura, attribuendogli i compiti, le responsabilità ed i poteri propri di tale collocazione.Giustamente quindi l’Autorità ha affermato che l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione nei confronti del suddetto professionista deve avvenire nel rispetto della normativa dettata per l’affidamento dei suddetti incarichi a dipendenti dell’ente e gli stessi devono essere retribuiti secondo il sistema normativo proprio dei dipendenti.Il Comune, come già sottolineato, ha affidato gli incarichi in questione utilizzando l’ampia sfera di discrezionalità riconosciuta dall’art. 17 quando intenda avvalersi dei propri dipendenti, ed anzi nemmeno afferma di avere esplicitato le valutazioni richieste dall’art. 17; gli incarichi in parola sono stati poi pagati sulla base della tariffa professionale, senza impostare alcun raffronto fra professionisti.La suddetta confusione di procedimenti ha quindi portato a conferire incarichi esterni sulla base di un mero intuitus personae.Le osservazioni dell’Autorità devono, pertanto, essere condivise.5. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore dell’appellata, di spese ed onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

giovedì 5 febbraio 2009

Colpa in vigilando, casus fortuitus et causalis nexus

Cassazione civile sez. III 30 ottobre 2008 n. 26051 - (884)

Condominio,risarcimento danni,parti comuni,allagamento,immobili,civile

Fonte del testo e della sintesi: avv. Gallucci, http://www.civile.it/condominio

"Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. "

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(…), in persona del legale rappresentante pro tempore (…), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato (…), giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell'amministratore pro tempore C.A., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio
dell'avvocato (…), difeso dagli avvocati (…), giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2466/04 della Corte d'Appello di NAPOLI,
quarta sezione civile, emessa il 9/07/04, depositata il 21/07/04,
R.G. 1294/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Con atto di citazione notificato nell'aprile 1991 la (…) s.p.a.
conveniva in giudizio il condominio di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che gli allagamenti non erano dovuti a sua incuria o colpa, bensì alla cattiva realizzazione della rete fognaria proprio da parte della Ice Snei. Chiedeva di conseguenza la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli per azione temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 agosto 2001, rigettava la domanda di parte attrice condannandola alle spese processuali.
Proponeva appello la soccombente deducendo la mancata contestazione, nei termini di legge, dei difetti nella costruzione della rete fognaria; la errata valutazione delle cause degli allagamenti, la mancata considerazione del comportamento omissivo del condominio, l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi a seguito del rifacimento della condotta fognaria di proprietà del comune, l'ampiezza del lasso di tempo trascorso dall'epoca della realizzazione delle fogne condominiali, i risultati della consulenza di parte, la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.. Aggiungeva l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto di quale fosse il sistema di costruzione delle fogne al momento della loro realizzazione e che, nella liquidazione delle spese del giudizio, non aveva preso in considerazione la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La Ice Snei chiedeva perciò di accogliere la sua domanda proposta in primo grado, previo eventuale rinnovo della C.t.u..
Il Condominio chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la (…) al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.
Proponeva ricorso per cassazione la (…).
Resisteva con controricorso il Condominio di (OMISSIS).
Con l'unico motivo del ricorso la (…) s.p.a. denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1667, 1669, 2051 e 2697 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5".
Illustrando il motivo la ricorrente afferma che la Corte di merito, pur avendo correttamente sussunto la fattispecie concreta nell'ambito della norma di cui all'art. 2051 c.c., la ha poi erroneamente interpretata non considerando: a) che il dovere di custodia dell'immobile grava sullo stesso Condominio, quale ente di gestione della proprietà condominiale; b) che non possono essere equiparati caso fortuito e fatto del danneggiato.
Come ha più volte affermato questa Corte, prosegue parte ricorrente, il dovere di custodire, vigilare e mantenerne il controllo sulla cosa in modo da impedire che essa arrechi danni ai terzi incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico cosa stessa; e tale soggetto può vincere la presunzione di colpa a suo carico solo dimostrando che 1 ' evento dannoso sia derivato da caso fortuito; il fatto del terzo acquista efficacia di fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. solo quando nella determinazione dell'evento dannoso risulti dotato di impulso causale autonomo rispetto alla sfera d'azione del custode e si presenti per il custode stesso imprevedibile ed inevitabile. Il condominio, prosegue la (…), pur essendo a conoscenza dei dedotti difetti delle fogne, non ha mai fatto nulla per eliminarli ed ha così violato gli obblighi di custodia, manutenzione e riparazione degli elementi potenzialmente dannosi verso i terzi che gli derivavano dal rapporto con l'immobile.
In senso contrario la Corte distrettuale, considerato che gli allagamenti si verificarono nonostante il Condominio avesse provveduto nel corso degli anni a frequenti espurghi della fogna, è giunta alla conclusione che fu la cattiva realizzazione dell'impianto da parte della società costruttrice a causare i ripetuti inconvenienti: altrimenti, precisa la Corte, l'eliminazione dell'intasamento occasionale mediante l'espurgo avrebbe ripristinato il regolare funzionamento, dell'impianto stesso. Nessuna "rottura" della fogna addebitabile al custode è stata dunque dimostrata in corso causa, nè rilevata dai due C.T.U. che si sono susseguiti nell'esaminare i luoghi e le cause dei danni lamentati.
Gli argomenti della Corte distrettuale sono convincenti. Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno è perciò lo stesso condominio che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorchè tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile 2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507). La responsabilità del condominio nei confronti del terzo non esclude però che il custode possa rivalersi nei confronti del costruttore (Cass., 2^, 25 marzo 1991, n. 3209; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236;
Cass, 20 agosto 2003, n. 12219).
In questo processo il costruttore ha agito nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dei guasti all'impianto fognario. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata il condominio, in quanto custode dell'impianto, deve essere considerato responsabile di tali danni e tale sua responsabilità verso i terzi non può essere esclusa dalla pur accertata responsabilità del costruttore. Il costruttore non è però un terzo qualsiasi bensì il soggetto contro il quale il condominio ha diritto di rivalersi.
La (…) nell'atto di citazione chiedeva "condannarsi esso Condominio al risarcimento dei danni" in suo favore. Considerato che il costruttore è responsabile nei confronti del Condominio, il ricorso del ricorrente non può che essere respinto.
Va peraltro osservato che il condominio ha adempiuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalità tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti (Cass., 13 gennaio 1982, n. 182).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008

Colpa in vigilando, casus fortuitus et causalis nexus

Cassazione civile sez. III 30 ottobre 2008 n. 26051 - (884)

Condominio,risarcimento danni,parti comuni,allagamento,immobili,civile

Fonte del testo e della sintesi: avv. Gallucci, http://www.civile.it/condominio

"Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, è responsabile dei danni cagionati alle porzioni di proprietà esclusiva andando esente da responsabilità solo in presenza di un caso fortuito. Non può essere considerato tale il vizio di costruzione. Tale circostanza consente di chiamare in causa anche il costruttore ma non esime il condominio dalle proprie colpe. "

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
(…), in persona del legale rappresentante pro tempore (…), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato (…), giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona
dell'amministratore pro tempore C.A., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio
dell'avvocato (…), difeso dagli avvocati (…), giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2466/04 della Corte d'Appello di NAPOLI,
quarta sezione civile, emessa il 9/07/04, depositata il 21/07/04,
R.G. 1294/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/06/08 dal Consigliere Dott. Paolo D'AMICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Con atto di citazione notificato nell'aprile 1991 la (…) s.p.a.
conveniva in giudizio il condominio di (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'allagamento di immobili di sua proprietà, siti in quel condominio, invasi dalla fuoriuscita di acque luride dalla rete fognaria condominiale e perciò divenuti inagibili con conseguenti, notevoli danni ed impossibilità di una loro locazione a terzi.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccepiva che gli allagamenti non erano dovuti a sua incuria o colpa, bensì alla cattiva realizzazione della rete fognaria proprio da parte della Ice Snei. Chiedeva di conseguenza la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti, compresi quelli per azione temeraria ex art. 96 c.p.c..
All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Napoli, con sentenza del 24 agosto 2001, rigettava la domanda di parte attrice condannandola alle spese processuali.
Proponeva appello la soccombente deducendo la mancata contestazione, nei termini di legge, dei difetti nella costruzione della rete fognaria; la errata valutazione delle cause degli allagamenti, la mancata considerazione del comportamento omissivo del condominio, l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi a seguito del rifacimento della condotta fognaria di proprietà del comune, l'ampiezza del lasso di tempo trascorso dall'epoca della realizzazione delle fogne condominiali, i risultati della consulenza di parte, la presunzione di cui all'art. 2051 c.c.. Aggiungeva l'appellante che il Tribunale non aveva tenuto conto di quale fosse il sistema di costruzione delle fogne al momento della loro realizzazione e che, nella liquidazione delle spese del giudizio, non aveva preso in considerazione la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta. La Ice Snei chiedeva perciò di accogliere la sua domanda proposta in primo grado, previo eventuale rinnovo della C.t.u..
Il Condominio chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello e condannava la (…) al rimborso delle spese processuali in favore di controparte.
Proponeva ricorso per cassazione la (…).
Resisteva con controricorso il Condominio di (OMISSIS).
Con l'unico motivo del ricorso la (…) s.p.a. denuncia "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123, 1667, 1669, 2051 e 2697 c.c., omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione (in relazione agli art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5".
Illustrando il motivo la ricorrente afferma che la Corte di merito, pur avendo correttamente sussunto la fattispecie concreta nell'ambito della norma di cui all'art. 2051 c.c., la ha poi erroneamente interpretata non considerando: a) che il dovere di custodia dell'immobile grava sullo stesso Condominio, quale ente di gestione della proprietà condominiale; b) che non possono essere equiparati caso fortuito e fatto del danneggiato.
Come ha più volte affermato questa Corte, prosegue parte ricorrente, il dovere di custodire, vigilare e mantenerne il controllo sulla cosa in modo da impedire che essa arrechi danni ai terzi incombe sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico cosa stessa; e tale soggetto può vincere la presunzione di colpa a suo carico solo dimostrando che 1 ' evento dannoso sia derivato da caso fortuito; il fatto del terzo acquista efficacia di fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. solo quando nella determinazione dell'evento dannoso risulti dotato di impulso causale autonomo rispetto alla sfera d'azione del custode e si presenti per il custode stesso imprevedibile ed inevitabile. Il condominio, prosegue la (…), pur essendo a conoscenza dei dedotti difetti delle fogne, non ha mai fatto nulla per eliminarli ed ha così violato gli obblighi di custodia, manutenzione e riparazione degli elementi potenzialmente dannosi verso i terzi che gli derivavano dal rapporto con l'immobile.
In senso contrario la Corte distrettuale, considerato che gli allagamenti si verificarono nonostante il Condominio avesse provveduto nel corso degli anni a frequenti espurghi della fogna, è giunta alla conclusione che fu la cattiva realizzazione dell'impianto da parte della società costruttrice a causare i ripetuti inconvenienti: altrimenti, precisa la Corte, l'eliminazione dell'intasamento occasionale mediante l'espurgo avrebbe ripristinato il regolare funzionamento, dell'impianto stesso. Nessuna "rottura" della fogna addebitabile al custode è stata dunque dimostrata in corso causa, nè rilevata dai due C.T.U. che si sono susseguiti nell'esaminare i luoghi e le cause dei danni lamentati.
Gli argomenti della Corte distrettuale sono convincenti. Per radicato orientamento della giurisprudenza di questa Corte la norma di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa, ma individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno è perciò lo stesso condominio che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorchè tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile 2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507). La responsabilità del condominio nei confronti del terzo non esclude però che il custode possa rivalersi nei confronti del costruttore (Cass., 2^, 25 marzo 1991, n. 3209; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236;
Cass, 20 agosto 2003, n. 12219).
In questo processo il costruttore ha agito nei confronti del condominio per il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dei guasti all'impianto fognario. Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata il condominio, in quanto custode dell'impianto, deve essere considerato responsabile di tali danni e tale sua responsabilità verso i terzi non può essere esclusa dalla pur accertata responsabilità del costruttore. Il costruttore non è però un terzo qualsiasi bensì il soggetto contro il quale il condominio ha diritto di rivalersi.
La (…) nell'atto di citazione chiedeva "condannarsi esso Condominio al risarcimento dei danni" in suo favore. Considerato che il costruttore è responsabile nei confronti del Condominio, il ricorso del ricorrente non può che essere respinto.
Va peraltro osservato che il condominio ha adempiuto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore e che sussisteva un esclusivo nesso di causalità tra il comportamento dei costruttore ed i danni da lui stesso subiti (Cass., 13 gennaio 1982, n. 182).
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008

lunedì 2 febbraio 2009

cassazione Sezioni Unite del 14 gennaio 2009 n. 533: Dopo la risoluzione non più il recesso


Caparra confirmatoria, risoluzione, risarcimento, recesso


martedì 27 gennaio 2009
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009

Contratti

PRELIMINARE DI VENDITA – CAPARRA CONFIRMATORIA
.
Proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
.

QUESTIONI:
RELAZIONE DI ACCESSORIETA’, COMPLEMENTARIETA’, (IN)DIPENDENZA, INTERCORRENTE TRA LE AZIONI RISOLUTORIO/RISARCITORIA E LE AZIONI RECESSO/RITENZIONE DELLA CAPARRA – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI RECESSO – RAPPORTI TRA RISOLUZIONE EX LEGE, RINUNCIA ALL’EFFETTO RISOLUTORIO (IN IPOTESI DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E SUCCESSIVA “RITRATTAZIONE” DOPO L’INUTILE DECORSO DEL TERMINE), RECESSO – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE E AZIONE VOLTA ALLA RITENZIONE DELLA CAPARRA – PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE DI RITENZIONE DELLA CAPARRA IN ASSENZA DI AZIONE RISARCITORIA, A PRESCINDERE DAL RIMEDIO CADUCATORIO PRESCELTO (RISOLUZIONE/RECESSO)
.
. [Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009]
.
(Fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it)
.
.
.
Nella Sentenza
.
a)- I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilimente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b)- L’azione di risoluzione avente natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest’ultimo aspetto, la trasformazione dell’azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c)- Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell’una nell’altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d)- La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e)- I rapporti tra l’azione di risarcimento integrale e l’azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f)- La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove. >


Per saperne di più (alla fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it):

Massima
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2347
.
Testo Sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/553.pdf

cassazione Sezioni Unite del 14 gennaio 2009 n. 533: Dopo la risoluzione non più il recesso


Caparra confirmatoria, risoluzione, risarcimento, recesso


martedì 27 gennaio 2009
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009

Contratti

PRELIMINARE DI VENDITA – CAPARRA CONFIRMATORIA
.
Proposta la domanda di risoluzione e risarcimento integrale del danno, non può ritenersi consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
.

QUESTIONI:
RELAZIONE DI ACCESSORIETA’, COMPLEMENTARIETA’, (IN)DIPENDENZA, INTERCORRENTE TRA LE AZIONI RISOLUTORIO/RISARCITORIA E LE AZIONI RECESSO/RITENZIONE DELLA CAPARRA – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISOLUZIONE E AZIONE DI RECESSO – RAPPORTI TRA RISOLUZIONE EX LEGE, RINUNCIA ALL’EFFETTO RISOLUTORIO (IN IPOTESI DI DIFFIDA AD ADEMPIERE E SUCCESSIVA “RITRATTAZIONE” DOPO L’INUTILE DECORSO DEL TERMINE), RECESSO – RAPPORTI TRA AZIONE DI RISARCIMENTO INTEGRALE E AZIONE VOLTA ALLA RITENZIONE DELLA CAPARRA – PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE DI RITENZIONE DELLA CAPARRA IN ASSENZA DI AZIONE RISARCITORIA, A PRESCINDERE DAL RIMEDIO CADUCATORIO PRESCELTO (RISOLUZIONE/RECESSO)
.
. [Cassazione, Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Travaglino, sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009]
.
(Fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it)
.
.
.
Nella Sentenza
.
a)- I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall’altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola di recesso non connesse alle relative azioni “risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilimente alla parte non inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b)- L’azione di risoluzione avente natura costitutiva e l’azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest’ultimo aspetto, la trasformazione dell’azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c)- Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell’una nell’altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d)- La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e)- I rapporti tra l’azione di risarcimento integrale e l’azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f)- La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell’incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell’introdurre l’azione “caducatoria” degli effetti del contratto: se quest’azione dovesse essere definita “di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l’ulteriore corredo di qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente integrata, nell’ulteriore sviluppo del processo, con domande “complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove. >


Per saperne di più (alla fonte: sito della Corte di Cassazione www.cortedicassazione.it):

Massima
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=2347
.
Testo Sentenza
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/553.pdf

R.C.A.: danno morale ed esistenziale


Risarcimento danni a minore, rca, danno morale, esistenziale


domenica 01 febbraio 2009
Tribunale di Nola, sentenza del 30 ottobre 2008

Risarcimento danni - Rca

AZIONE RISARCITORIA DA SINISTRO STRADALE - PERDITA DELL'OCCHIO DA PARTE DI UN DANNEGGIATO DI 2 ANNI DI ETÀ - DANNO MORALE DI MISURA PARI A QUELLO BIOLOGICO - INSUSSISTENZA DI DANNO ESISTENZIALE - DANNO DA INCAPACITÀ LAVORATIVA - DANNO MORALE GENITORI - CRITERI DI DETERMINAZIONE
.
[Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 30 ottobre 2008]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dr. Alfonso Scermino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5169 del Ruolo Generale dell’anno 1999, vertente
TRA
Tiziox Axxx e Meviaxo, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tiziox Bxxx, rappresentati e difesi dall’avv. …, giusta procura a margine dell’atto di citazione, con i quali elettivamente domiciliano in … -attori-
CONTRO
KKKK Ass.ni s.p.a. nonché Caio , contumaci; -convenuti-
avente ad oggetto: risaricimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: all’udienza dell’ 8.7.2008 il procuratore di parte attrice concludeva riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 e 14 dicembre 1999 Tiziox Axxx e Meviaxo , in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tiziox Bxxx, esponevano: che in data … , alle ore … in …. alla via …, il figlio minore Tiziox Bxxx , mentre trovavasi in braccio alla madre Meviaxo nello spazio antistante la loro abitazione, veniva investito da una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro; che, in particolare, l’autocarro Fiat tg. NA… di proprietà di Caio, assicurato per la R.C.A. con KKKK Ass.ni s.p.a., impegnando con velocità eccessiva una curva ivi presente, rovesciava sui malcapitati materiale di risulta da esso trasportato, tanto che era colpito con violenza l’occhio sinistro del piccolo Bxxx; che in conseguenza del sinistro, il minore riportava un danno gravissimo all’apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell’iride dell’occhio sinistro; che inutili si erano rivelate le richieste risarcitorie avanzate.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Caio nonché KKKK Ass.ni s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni “patrimoniali e non” subiti dagli istanti in conseguenza del sinistro.
I convenuti restavano contumaci nonostante rituale citazione e notifica.
Ammessa ed espletata prova testi, era disposta CTU medico-legale a mezzo del dott. Cxx, che depositava relativo elaborato in data 9.11.2005.
La causa era chiamata per conclusioni all’udienza dell’8.7.2008, ove era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge alla parte attrice per deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Responsabilità
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagna di Assicurazione è gravato, preliminarmente, dell’onere di fornire adeguata prova in ordine all’avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate ( Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
Tale prova è stata raggiunta.
I testi addotti da parte attrice (Pzz, …., Szz, …), all’esito di articolata escussione, confermavano congruamente, con deposizioni prive di reali e concreti elementi contraddittori che consentissero di ritenerle inattendibili, che il sinistro era avvenuto sostanzialmente nei termini indicati dagli attori in citazione, cioè a causa di un autocarro Fiat tg. … (quello di controparte, cfr libretto di circolazione in atti) che, percorrendo via …. in …., giunto all’altezza di una curva a gomito posta nei prezzi dell’abitazione degli istanti, per l’eccessiva velocità di marcia rovesciava pietrisco e materiale di risulta, che stava trasportando, addosso al piccolo Tiziox Bxxx, che era sul ciglio della strada in braccio alla madre.
Ed era evidente la responsabilità del proprietario del mezzo in ordine a tale fatto lesivo.
Infatti, affinché operi la fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., è indefettibile che il danno sia stato cagionato dalla “circolazione dei veicoli senza guida di rotaie” , laddove per circolazione, può intendersi, secondo un’accezione ampia del concetto, sia il movimento del veicolo, sia la fermata e la sosta dello stesso in mancanza di momento dinamico (tra le tante, Cass. Civ. 17 giugno 1993 n. 6750) .
Nella specie, allora, il pregiudizio derivava proprio da una cattiva ed imprudente condotta di guida del conducente dell’autocarro, il quale non solo non teneva verosimilmente una velocità adeguata al grado di angolazione della curva percorsa (cfr, testi), tanto da far cadere addosso a degli inermi pedoni parte del materiale da lui trasportato, ma soprattutto, in grave violazione dell’art. 164 C.d.S., non adempieva all’obbligo per cui “il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso”, atteso che parte di tale carico, con grande – e certamente eccessiva – facilità, andava a rovesciarsi sui malcapitati Tiziox Bxxx e Meviaxo .
Dal che non può che derivare de plano la condanna del proprietario del mezzo e della sua compagnia di assicurazione (cfr , deposizione testi) all’integrale risarcimento del danno arrecato.
II) Danno Biologico e morale di Tiziox Bxxx
Dalla perizia medico-legale disposta è emerso – con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni – che in conseguenza dell’evento traumatico il Tiziox Bxxx riportava lesioni consistenti in “OS visus spento. Postumi di trauma perforante con trapianto di cornea esitato in glaucoma secondario e leucoma corneale”, i cui postumi permanenti erano valutati in 30 punti percentuali di danno biologico; erano poi riconosciuti al danneggiato, anche per trattamenti già ricevuti, una I.T.T. (Invalidità Temporanea Totale) di giorni 30 (come documentato dagli atti ),nonché una I.T.P. (Invalidità Temporanea Parziale) al 50% di giorni 30 nonché al 25% di altri 30 giorni.
Orbene, la predetta lesione all’interesse costituzionalmente garantito dell’integrità fisica, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.), integrava un danno biologico da ristorare per quanto di ragione (Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003 ).
Va perciò corrisposta la complessiva somma di Euro ... per il danno biologico occorso all’attore sia in conseguenza della invalidità permanente che della invalidità, parziale e totale, temporanea (cfr, Cassazione civile , sez. III, 16 aprile 1996, n. 3563).
Tale importo deriva da una quantificazione equitativa del pregiudizio in parola, sulla base di un parametro monetario (cd. liquidazione a punto) ricavabile secondo coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell’infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all’età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr ultime Tabelle elaborate da questo Tribunale).
Sul punto, va rilevato come la giurisprudenza abbia ormai ampiamente optato a favore dell’utilizzo del “valore medio del punto di invalidità” secondo i criteri standardizzati e predeterminati del sistema tabellare (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 31/07/2002).
La liquidazione ha pertanto seguito i seguenti passaggi:
Invalidità Permanente: Euro 3.143,00 Valore punto X 1,00 (nessun coefficiente di riduzione, visto che trattavasi di un bambino di nemmeno 2 anni ) = 3.143,00 X 30% Grado di invalidità = Euro 94.290,00;
Invalidità Temporanea Totale: 45 Euro X 30 = Euro 1.350,00;
Invalidità Temporanea Parziale al 50%: Euro 45/2 X 30 = Euro 675,00;
Invalidità Temporanea Parziale al 25%: Euro 45/4 X 30 = Euro 337,5.
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Atteso, inoltre, che nell’astratta previsione dell’art. 2059 c.c. deve essere ricompreso, oltre al danno biologico, anche il danno morale soggettivo, cd. pretium doloris, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo e della tranquillità psichica dell’individuo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005), non vi è dubbio che all’attore – come rappresentato – vada riconosciuta anche tale tipologia di danno.
Tale pregiudizio, come detto consistente nel “dolore o patema d’animo interiore” subito in conseguenza del sinistro (Cass. 24/4/07 n. 9861, in Guida al Diritto, 2007, 28, 51), va però nella specie attentamente valutato.
E’ noto, infatti, come la promulgazione delle prime tabelle di liquidazione del danno biologico e morale, redatte dal Tribunale di Milano nel 1995 e poi da diversi altri Tribunali italiani negli anni successivi, abbia portato da tempo ad un opportuno riordino dei criteri risarcitori del danno morale subiettivo, atteso che, fino a quel momento, essi erano lasciati all’assoluto arbitrio degli operatori.
Ed invero, tale tipo di danno, prima dell’avvento delle Tabelle Giudiziarie, era svincolato da ogni parametro di riferimento ed era quasi sempre risarcito con una somma simbolica, quasi mai satisfattiva, che rappresentava, quindi, un simulacro o una parvenza di risarcimento.
Esso, tuttavia, ormai da tempo è stato parametrato (così come anche in questo Ufficio) ad una percentuale, oscillante da un quarto alla metà, del danno biologico, temporaneo e permanente.
E tale criterio di liquidazione, pari ad una frazione del danno biologico, da un lato si è profilato indubbiamente quale garanzia di una certa uniformità di trattamenti, dall’altro, però, talvolta ha portato, in determinate peculiari situazioni, ad una certa sottovalutazione del relativo pregiudizio.
Ciò soprattutto nei casi in cui il Giudice ometteva di verificare caso per caso le peculiarità della situazione concreta, rifugiandosi – troppo frettolosamente – in operazioni matematiche fredde , meccaniche e ingiustamente astratte.
Tanto è vero che la Suprema Corte non mancava più volte di ricordare come, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione equitativa del danno morale, pur potendo essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale in misura pari a una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, doveva pur sempre venire personalizzata sulle condizioni specifiche dell’individuo da risarcire , in modo che il risultato raggiunto riflettesse davvero la particolarità del caso specifico e la reale entità del danno da compensare (solo da ultimo, ex multis, Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 4 dicembre 2006-11 gennaio 2007 n. 394).
Sennonchè, gli automatismi valutativi ricorrenti presso diversi Uffici, unitamente ad una più attenta valorizzazione del danno morale, induceva di recente la Corte ad andare anche oltre i principi appena espressi.
Così, la S.C., pochi mesi fa, stigmatizzando la abituale sottovalutazione del danno morale subiettivo, affermava ancora che:
- il danno morale “in relazione alla rilevante entità della lesione conserva un’autonomia ontologica di valutazione e pertanto non può essere liquidato pro quota in relazione al danno biologico in quanto la costituzione italiana non stabilisce il minor valore del danno morale rispetto alla valutazione del danno alla salute” (Cass. 6/6/08 n. 15029);
- “il risarcimento integrale del danno morale, dopo la lettu­ra costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del codi­ce civile, è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti. Inoltre è da­to rilevare che la sfera della integrità morale (art. 2 e 3 della Costituzione come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art. 32 Cost.), ma non è di minor valore risarcitorio (inteso da alcuni giudici del merito come valo­re quota, per agevolare la rapidità dei calcoli), posto che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale” (Cass. 10/3/08 n. 6288, in Resp. Civ. Prev., 2008, 6, 1311);
- “nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica” (Cass. 4/3/08 n. 5795);
Orbene, dovendosi attingere a piene mani dalle chiare direttive provenienti dal Giudice di Legittimità, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, vi siano tutte le condizioni per riconoscere a Tiziox Bxxx un danno morale subiettivo in misura pari (e non frazionata) a quello biologico appena liquidatogli.
Depone a favore di una tale liquidazione:
- da un lato, la particolare gravità della lesione fisica cagionata al danneggiato (perdita dell’occhio sinistro), la quale, incidendo in termini negativi permanenti sulla normale esplicazione di ogni momento della vita autonoma e relazionale del Tiziox , aggravava in modo eccezionale la sofferenza emotiva dello stesso, e ciò sia nell’immediatezza del fatto che nei momenti successivi di degenza e cura, così come, infine, nel suo percorso di crescita;
- la giovanissima età del piccolo Bxxx quando subiva la lesione (nemmeno 2 anni compiuti al momento del sinistro), laddove tale aspetto anagrafico, postulando una struttura psichica del soggetto di totale ed assoluta fragilità, in quanto solo all’inizio della sua formazione, non poteva che aver accentuato ancora una volta in termini gravissimi ed eccezionali la sofferenza interiore di esso danneggiato, essendosi questi trovato completamente sprovvisto, al momento del fatto, del benchè minimo strumento cognitivo/psichico in grado di fargli elaborare e/o superare il trauma emotivo che stava vivendo.
Insomma, le particolare contingenze dell’ipotesi in esame consentono certamente di operare una liquidazione nei termini indicati, atteso che ivi il danno morale sofferto (e da patire in prosieguo) dall’attore per nessuna ragione poteva essere considerato minore di quello alla sua salute.
III) Danno esistenziale Tiziox Bxxx
Gli attori, poi, nel richiedere tutti “i danni patrimoniali e non” non esimevano questo Giudice dal valutare se potesse essere concesso al Tiziox Bxxx ulteriore risarcimento per “danno esistenziale” o “danno alla vita di relazione” in conseguenza del sinistro.
Qui sono necessarie talune precisazioni sul tema, in quanto la figura richiamata è stata al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Secondo i più recenti arresti della Cassazione (partiti dalle note pronunce n.ri 8827 e 8828 del 2003 e sostanzialmente seguiti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità) la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente di accordare una tutela risarcitoria della persona che, sulla base del sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, dovrebbe far articolare quest'ultimo nel:
- danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica);
- nel danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo);
- nei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto (cfr, Corte Costituzionale 233/2003).
Ebbene, proprio nell’ambito di tale ultima voce di danno si è fatto refluire, mediante una sintesi di varie “etichette definitorie” corrispondenti a pur giuste esigenze di tutela, il concetto di danno non patrimoniale “esistenziale”, da intendersi quest’ultimo come quello conseguente alla lesione di interessi essenziali ed intangibili dell’individuo, attinenti alla sfera degli affetti, alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrice della persona umana, trovanti tutti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2,29,39 Cost.
Invero, la stessa Suprema Corte, nel corso del 2005, aveva inizialmente negato la sussistenza del danno esistenziale come voce autonoma di danno, in quanto, fermo che il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, avrebbe dovuto escludersi che era oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cod.civ. (per tutte, Cassazione 15 luglio 2005 n. 15022).
Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione, intervenivano sul tema, affermando la legittimità del danno esistenziale come autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno all'articolo 2059 del Cc, con la precisazione che «il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni» (Cassazione, sezioni Unite, 24 marzo 2006 n. 6572).E ancora, successivamente, sempre la Cassazione nuovamente si soffermava sul punto (Cassazione 12 giugno 2006 n. 13546), ribadendo la legittimità e la fondatezza di tale categoria giuridica.
Si sarebbe acclarato, in definitiva, che il danno non patrimoniale non potrebbe più essere inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (si vedano Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/1/2005, n. 729) né con il mero danno biologico, laddove lo stesso fosse recepito in una più restrittiva accezione, venendo ad essere fissato nel significato di mera lesione statica dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828).
La categoria del danno non patrimoniale, invece, avrebbe dovuto essere arricchita di quelle molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale soggettivo né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.
Ed erano proprio queste le situazioni che in dottrina sono state indicate nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso e sono state racchiuse nella sintesi verbale di “danno esistenziale”, sempre che si sia in presenza della lesione di interessi essenziali della persona.
Sennonché, l'armonia dell'iter ricostruttivo ipotizzato dalle sezioni unite nel marzo 2006 si dissolveva bruscamente per effetto di successive sentenze della Suprema Corte (Cass. 17/7/2006 n. 15760; Cass. 9/11/2006 n. 23918) che davano nuovamente voce alla cd. teorie anti-esistenzialiste che si contendevano il campo nel dibattito giuridico sul tema.
Secondo tali pronunce, in sostanza, ai fini dell'art. 2059 non potrebbe farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale “poiché attraverso questa via si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pur attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale”
Dunque, mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporterebbe un'atipicità dell'illecito, “eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile, visto che la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge”.
Da ascriversi, ancora, all'orientamento anti-esistenzialista post 2003, sono state nondimeno le successive sentenze della III sezione civile della Cassazione (nn. 23918 del 2006, 9510 e 9514 del 2007, 14846 del 2007), laddove si aveva modo di affermare financo che “in presenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (così come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alle peculiarità del caso”.
A fronte di tanto, tuttavia, va dato atto di come anche il filone esistenzialista abbia trovato nuova linfa in altre pronunce della Suprema Corte che, seguendo la scia delle SS.UU del 2006, ( Cass. n. ri 13546/2006 e 2311/2007) , affermavano che in tema di danni alla persona, la perdita o la compromissione di una normalità relazionale nella propria sfera affettiva, psichica e/o relazionale - il cui diritto rientra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) -, oltre che componente del danno biologico consequenziale alla lesione per fatto illecito altrui, “costituirebbe di per sè danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali”.
Ed è evidente che dinanzi ad una giurisprudenza di legittimità così’ oscillante vada salutata con estremo favore la scelta di rimettere la (si spera definitiva) ricostruzione dell’istituto ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, che attende di essere depositata in questi mesi (Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza interlocutoria 19 dicembre 2007-25 febbraio 2008 n. 4712).
Ciò posto, dopo aver dato adeguatamente conto dello stato dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema, va rilevato come in ogni caso la domanda degli attori – pur a volere accedere alla “teorie esistenzialiste” - non poteva trovare assolutamente accoglimento, in quanto nessuna prova è stata fornita in ordine all’esistenza del pregiudizio “esistenziale” lamentato.
Il danno esistenziale, infatti, quale “danno conseguenza” avrebbe dovuto essere oggetto – oltre che di espressa allegazione, peraltro mancante – di specifica dimostrazione.
Ma nulla era offerto al Tribunale a riprova di un presunto sconvolgimento delle abitudini e della quotidianità del Tiziox Bxxx in seguito al sinistro (cfr, Cass. SS.UU. n.6572/2006; Cassazione civile , sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546).
Peraltro, a ben vedere erano le stesse peculiari circostanze in cui si verificava la lesione a dover far escludere la sussistenza di tale danno.
Ciò in quanto, avendo il povero Bxxx perso l’occhio all’età di nemmeno due anni, egli non aveva avuto neanche il tempo di acquisire delle “abitudini o una quotidianità” esistenziale suscettibile di essere negativamente incisa dal pregiudizio riportato.
Sicchè, non essendosi il danneggiato ancora costruito un suo proprio mondo relazionale/affettivo, è evidente che quest’ultimo non poteva essere in radice nemmeno sconvolto dall’evento.
Il che lascia comprendere come sia stato ancora più opportuno dare adeguato spazio (anche in sede di liquidazione) al danno morale soggettivo (sub. II), per sua natura invece destinato a prolungarsi nel tempo ed a condizionare in termini presuntivi la futura quotidianità del ragazzo.
IV) Del danno da perdita di capacità lavorativa di Tiziox Bxxx
Nella avanzata domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante sia mancata un espresso riferimento alla relativa voce, doveva ritenersi sempre compresa la richiesta relativa alla diminuzione della capacità lavorativa, che, quale lucro cessante, costituiva, insieme con il danno emergente, componente del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile , sez. III, 07 agosto 2002, n. 1190; cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8787 del 26/10/1994).
Dovrà, dunque, statuirsi anche su tale voce di danno.
Ora, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, nè è in procinto presumibilmente di svolgerla, va risarcita, essendo però già ricompresa nel danno biologico, che ingloba tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato.
Tuttavia, laddove a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione di una capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo, anche in prospettiva, ad una futura e certa riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale ulteriore ( in materia, Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20321 ; Corte di cassazione, Sezione III civile, 1° giugno-19 ottobre 2006 n. 22390; Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1230).
Nel caso in esame, allora, la perdita di capacità lavorativa specifica dell’attore è solare.
Invero, è pacifico che il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico - fisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacita di lavoro specifica, unica a legittimare una domanda risarcitoria ex art. 2056 2° comma c.c..
Ma tale principio deve necessariamente trovare un suo temperamento nei casi in cui – come quello in esame - l'elevata percentuale di invalidità permanente (nella specie, 30%) rende altamente probabile, se non addirittura certa, una menomazione della capacità di lavoro (specifica), recando necessariamente con sé quest’ultima ed il danno che da essa consegue: il tutto, pur in mancanza di espressa prova sul punto.
In sostanza, di fronte a lesioni di particolare gravità della salute la distinzione tra capacita di lavoro generica (danno biologico) e capacità di lavoro specifica (danno patrimoniale) viene a sfumarsi ed a perdere di rilevanza, atteso che la rilevante incidenza di un grave danno alla persona sulle attitudini fisiche del danneggiato non può non diminuire oggettivamente anche le sue normali idoneità lavorative, quanto meno con riguardo a tutte quelle che richiedono un minimum di prestanza fisica.
Dunque, in tali casi la perdita di capacità lavorativa specifica è praticamente in re ipsa. (cfr, Cassazione civile , sez. III, 07 novembre 2005, n. 21497)
Il pregiudizio, invero, poteva escludersi soltanto laddove fosse emerso che il Tiziox poteva svolgere un’attività capace di rimanere insensibile, sul piano professionale, ai postumi fisici occorsigli.
Ma questo non poteva di certo affermarsi nel caso che ci occupa.
Infatti, qualsiasi attività avesse potuto svolgere in futuro Tiziox Bxxx, egli non potrà non risentire in termini pesantissimi del fatto di aver perso la normale funzionalità di un occhio (quello sinistro).
Ciò posto, in tema di risarcimento del danno alla persona, l’eventuale mancanza di un reddito al momento dell’infortunio – come nella fattispecie - non comporta, di per sé, l’assenza di un danno da lucro cessante legato alla invalidità permanente, il quale, invece, proiettandosi nel futuro, verrà a incidere o sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa svolgerà una attività remunerativa (Cass. Civ. Sezione III, sentenza 24 novembre 2005 n. 24808 ; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 9 novembre 2005 n. 21685) oppure sulle chances lavorative del soggetto, che si vedrà verosimilmente preclusa la possibilità di accesso a determinati impieghi in quanto fisicamente non idoneo.
Quest’ultima conclusione, poi , è argomentata dal seguente ragionamento: una grave invalidità, riducendo in modo significativo le energie psico-fisiche dell’infortunato, non soltanto diminuisce le energie che questi può dedicare ad una attività lavorativa, ma, nella prospettiva di mobilità auspicata dall’odierno mercato del lavoro, oggettivamente limita le chances di una nuova o prima occupazione di chi non lavori nell’attualità, giacché abbassa la capacità di adattamento e di rapido trasferimento del lavoratore sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista delle mansioni svolte (cfr, da ultimo Cass. Civ. n. 2311/2007).
Per cui non può che procedersi ad un accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, attesa anche la difficoltà di previsione specifica della futura attività lavorativa del giovane Tiziox (in materia, Cassazione civile , sez. III, 07 novembre 2005, n. 21497; Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2005, n. 26081; Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317).
La liquidazione, tuttavia, non potrà non prendere le mosse da un primo computo che faccia applicazione dei criteri ex art. 4, terzo comma del D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977.
Infatti, è noto come, in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inabilità permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 - convertito in legge n. 39 del 1977 -, dopo avere indicato (commi primi e secondo) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato, allorché stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai detti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione proprio l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stato riportato da soggetti che non siano lavoratori dipendenti o autonomi: ed è il nostro caso, visto che il Tiziox era un bambino al momento del sinistro (cfr, Cass. Civ. Sezione III, sentenza 23 gennaio 2006 n. 1215 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15823 del 28/07/2005 (casalinga); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 18/05/1999 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 09/02/1998; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 10/06/1994).
In sostanza qui deve ricordarsi come sia ormai ampia prassi giurisprudenziale quella di utilizzare il parametro del triplo della pensione sociale quale riferimento specifico per la determinazione anche equitativa dei danni patrimoniali da illecito e, in particolare, dei danni da perdita della capacità lavorativa: e ciò in tutti i casi in cui (disoccupato, casalinga, minore) manchi un sicuro parametro reddituale di riferimento nell’attualità.
Ed allora, ai valori monetari attuali del 2008, l'importo mensile della pensione sociale è di 326,02 euro, per una annualità di 3.912,00, che moltiplicato per tre darà 11.736,00.
Sicchè, potendosi assumere essere venuta meno al Tiziox una capacità di lavoro tendenzialmente pari al suo danno biologico (per la perdita di un occhio), il guadagno che verrebbe meno al danneggiato sul reddito presuntivamente calcolato come sopra sarebbe pari a circa il 30% di Euro 11.736,00, cioè Euro 3.251,00.
Andando capitalizzata tale perdita, deve poi farsi riferimento – come è prassi nelle Corti – ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal R.D. n. 1403 / 1922 per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, laddove, non essendo previsto un coefficiente di capitalizzazione per un soggetto dall’età di meno di due anni, non potrà che applicarsi quello indicato per l’età più giovane (12 anni): 20,048.
Quindi si moltiplicherà Euro 3.251 X 20,048 , in modo da ottenere Euro 70.589,00.
Tale somma, indicativa sempre in linea di massima del guadagno sottratto al Tiziox a causa della lesione, dovrebbe essere decurtata di un 10%, affinchè si tenga conto dello scarto della vita fisica (cui si correla la rendita vitalizia ed i relativi coefficienti) e vita lavorativa (giacchè la percezione del reddito presuntivo indicato avrebbe comunque interessato solo il lasso temporale sino all’età pensionabile e non già tutto il residuo periodo di sopravvivenza): onde si otterrebbe la somma di Euro 63.530,00.
Siamo così giunti ad una prima base monetaria di partenza - sufficientemente oggettiva - per la liquidazione che ci occupa.
Ma non ci si può affatto fermare qui.
E’ necessario, infatti, integrare tale liquidazione mediante aggiustamenti equitativi – prevalentemente verso l’alto - che tengano conto di svariati elementi.
Il primo di questi, anzitutto, attiene al fatto che i coefficienti di cui al RD 1403/1922 sono palesemente anacronistici, in quanto si riferiscono ad una durata della vita di gran lunga inferiore a quella di oggi (sono informate ai censimenti del 1901 e 1911 e alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912).
Basti pensare che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di soli diciotto anni è:
- 19,383, sia per gli uomini che per le donne, in base al R.D. 9/10/22 n. 1403; tale coefficiente tiene conto, quindi, di una presumibile vita complessiva del soggetto diciottenne di soli trentasette anni; il che è oggi fuori dalla storia.
- 54,64, per gli uomini, invece in base ai coefficienti di una rendita unitaria anticipata immediata ed intera redatti in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981 (in Resp. Civ., Prev. 1992, 691 e in G. Giannini e M. Pogliani, L’Assicurazione Obbligatoria dei Veicoli e Natanti, 1994, 175); tale coefficiente tiene conto, quindi, di una presumibile vita complessiva del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di circa settantadue anni.
Il che lascia comprendere come la automatica applicazione del RD 1403/1922 si risolverebbe in una forte ingiustizia.
Tanti è vero che la più attenta giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha dovuto porre rimedio a tale discrasia ed ha affermato che con riferimento al r.d. n. 403/1922 “ il criterio di liquidazione del danno attraverso la capitalizzazione di una rendita ben può essere opportunamente corretto: una prima volta sulla base dell’elemento concreto costituito dal protrarsi della vita del danneggiato fino all’epoca della decisione (si tratta infatti di danno attuale e non futuro, esattamente accertabile); una seconda volta sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla decisione in poi” (Cass. 6/6/08 n. 15029; conf. Cass. 11/6/98 n. 5795, in Guida al Diritto, 1998, 31, 62; Cass. 23/5/96 n. 4756, in Mass. Foro It., 1996, 5, 443; Cass. 28/11/88 n. 6403, in Giust. civ. Mass., 1988, 11; App. Venezia 2/3/88 n. 183, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1988, 627; Cass. 30/10/80 n. 5850, in Giust. civ. Mass., 1980, 10): e così si è aperta la porta ad una necessaria correzione equitativa del computo.
Non solo.
Proprio di recente la Suprema Corte ha sottolineato come la domanda di ristoro patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica in soggetto minore si fonda sul danno ingiusto da lesione della salute ed è scientificamente provata dalla valutazione della gravità delle lesioni e dalla loro possibile evoluzione negativa nella fase successiva alla crescita: onde la valutazione equitativa deve essere a carattere satisfattivo e deve tendere alla integralità del risarcimento (Cassazione civile , sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288; Cass. Civ. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16639)
Nondimeno, poi, deve valutarsi che la liquidazione in parola avviene in anticipo rispetto all'inizio dell'attività lavorativa e, pertanto, deve essere opportunamente ridotta in proporzione del relativo scarto temporale (Cassazione civile , sez. III, 01 dicembre 1999, n. 13358).
Per cui, in definitiva, questo Tribunale non può non tener ulteriormente conto, in un’ottica di attenta personalizzazione della determinazione del danno de quo, da un lato,
- della giovanissima età della vittima al momento del fatto (2 anni);
- della gravità della lesione;
- della sua incidenza su qualsiasi attività fisica o intellettuale che il Tiziox intraprenderà;
- della perdita di chance che è derivata al danneggiato secondo un giudizio di prognosi postuma informato a criteri di verosimiglianza, potendosi assumere con ragionevole certezza che un soggetto cieco ad un occhio potrà avere notevoli difficoltà lavorative (anche di progressione di eventuale futura carriera) a causa della sua menomazione;
- della verosimile entità del reddito futuro (così come calcolato ex l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 e RD 1423/1922) , così come corretta per l’anacronismo dei coefficienti di capitalizzazione;
dall’altro,
- del vantaggio derivante dalla capitalizzazione anticipata di un danno ancora a verificarsi e, in particolare, di un anticipato riconoscimento rispetto all'inizio dell'attività lavorativa;
- della maggiore facilità di inserimento di cui potrà verosimilmente godere il Tiziox per accedere a taluni lavori, potendo egli rientrare, in futuro, tra le categorie già oggi protette dalla normativa di settore.
Insomma, all’esito di quanto osservato, ponderati adeguatamente tutti i richiamati elementi, può riconoscersi al Tiziox l’ulteriore complessiva somma di Euro 100.000,00 quale danno da lucro cessante per la perdita di capacità di lavoro dal medesimo sofferta in conseguenza del fatto illecito.
V) Del danno morale genitori
Gli attori ivi agivano anche iure proprio per il risarcimento del danno da loro sofferto in conseguenza del sinistro occorso al figlio.
Ed è noto che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile (Cass.Civ. Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006).
Andrà perciò liquidato a Tiziox Axxx e Meviaxo tale danno morale.
In tal caso, avendo costituito tale danno un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non era accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo se avesse assunto connotazioni eclatanti avrebbe potuto e dovuto essere provato in modo diretto.
Per cui, come avviene il più delle volte, anche nella specie il danno in questione andrà accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003).
Va allora affermato che, a fronte di un figlio minore dall’età di meno di due anni, che riportava lesioni pesantissime a seguito di sinistro stradale, è sufficiente la prova della malattia derivatane e della gravità dei postumi riportati (sussistente per tabulas) : laddove da tale aspetti non può che trarsi ragionevolmente pure la sussistenza del danno morale dei genitori, in proprio, sulla base dell’ “id quod plerumque accidit”.
E la valutazione di esso, da operarsi con criteri equitativi, tenuto conto della drammaticità delle lesioni in esame, della durata della malattia e della giovanissima età della vittima, può stimarsi nella metà del danno morale sofferto direttamente dal piccolo Bxxx: sicchè andrà riconosciuto a ciascun genitore l’importo di Euro 48.326,00 (cfr, Cassazione civile , sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23298; Cass. 14.11.2000, n. 14752).
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L’importo riconosciuto in favore di tutti gli attori è indicato in valori monetari riferiti al 2006 (anno della redazione della Tabelle del Tribunale).
Esso va perciò rivalutato all’attualità come in dispositivo, sulla base degli indici ufficiali ISTAT ed in considerazione dell’ultimo incremento rilevato tra il settembre 2007 ed il settembre 2008 – 3,7 % - cui va aggiunto il valore dell’1,5% intervenuto tra il 2006 ed il 2007.
Può farsi ricorso, poi, al tasso degli interessi al 2,0% annuo (stimato ragionevole, alla luce dell'intervenuta inflazione) per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui i danneggiati ottengono la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso del 2,0% annuo dovranno calcolarsi , con riferimento all’arco temporale intercorso tra l’illecito e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data del sinistro e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712).
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
- accertata la responsabilità esclusiva di Caio per i danni conseguenti al sinistro verificatosi in data … 1999 alla via …. in …., condanna solidalmente Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a. al risarcimento dei danni:
1) in favore di Tiziox Bxxx liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell'importo di € ….., oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
2) In favore di Tiziox Axxx liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell’importo di € ….., oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
3) In favore di Meviaxo liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell’importo di € ………, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna solidalmente Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a. a rimborsare a Tiziox Axxx e Meviaxo le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.980,00, di cui € 2460,00 per diritti, Euro 384,00 per spese, il residuo per onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge; con attribuzione a favore dell’ avv.to …, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa solidalmente a carico di Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a., da ripartirsi in pari misura.
Così deciso in Nola il 30.10.2008
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino.

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