lunedì 2 febbraio 2009

R.C.A.: danno morale ed esistenziale


Risarcimento danni a minore, rca, danno morale, esistenziale


domenica 01 febbraio 2009
Tribunale di Nola, sentenza del 30 ottobre 2008

Risarcimento danni - Rca

AZIONE RISARCITORIA DA SINISTRO STRADALE - PERDITA DELL'OCCHIO DA PARTE DI UN DANNEGGIATO DI 2 ANNI DI ETÀ - DANNO MORALE DI MISURA PARI A QUELLO BIOLOGICO - INSUSSISTENZA DI DANNO ESISTENZIALE - DANNO DA INCAPACITÀ LAVORATIVA - DANNO MORALE GENITORI - CRITERI DI DETERMINAZIONE
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[Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 30 ottobre 2008]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dr. Alfonso Scermino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5169 del Ruolo Generale dell’anno 1999, vertente
TRA
Tiziox Axxx e Meviaxo, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tiziox Bxxx, rappresentati e difesi dall’avv. …, giusta procura a margine dell’atto di citazione, con i quali elettivamente domiciliano in … -attori-
CONTRO
KKKK Ass.ni s.p.a. nonché Caio , contumaci; -convenuti-
avente ad oggetto: risaricimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: all’udienza dell’ 8.7.2008 il procuratore di parte attrice concludeva riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 e 14 dicembre 1999 Tiziox Axxx e Meviaxo , in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tiziox Bxxx, esponevano: che in data … , alle ore … in …. alla via …, il figlio minore Tiziox Bxxx , mentre trovavasi in braccio alla madre Meviaxo nello spazio antistante la loro abitazione, veniva investito da una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro; che, in particolare, l’autocarro Fiat tg. NA… di proprietà di Caio, assicurato per la R.C.A. con KKKK Ass.ni s.p.a., impegnando con velocità eccessiva una curva ivi presente, rovesciava sui malcapitati materiale di risulta da esso trasportato, tanto che era colpito con violenza l’occhio sinistro del piccolo Bxxx; che in conseguenza del sinistro, il minore riportava un danno gravissimo all’apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell’iride dell’occhio sinistro; che inutili si erano rivelate le richieste risarcitorie avanzate.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Caio nonché KKKK Ass.ni s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni “patrimoniali e non” subiti dagli istanti in conseguenza del sinistro.
I convenuti restavano contumaci nonostante rituale citazione e notifica.
Ammessa ed espletata prova testi, era disposta CTU medico-legale a mezzo del dott. Cxx, che depositava relativo elaborato in data 9.11.2005.
La causa era chiamata per conclusioni all’udienza dell’8.7.2008, ove era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge alla parte attrice per deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Responsabilità
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagna di Assicurazione è gravato, preliminarmente, dell’onere di fornire adeguata prova in ordine all’avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate ( Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
Tale prova è stata raggiunta.
I testi addotti da parte attrice (Pzz, …., Szz, …), all’esito di articolata escussione, confermavano congruamente, con deposizioni prive di reali e concreti elementi contraddittori che consentissero di ritenerle inattendibili, che il sinistro era avvenuto sostanzialmente nei termini indicati dagli attori in citazione, cioè a causa di un autocarro Fiat tg. … (quello di controparte, cfr libretto di circolazione in atti) che, percorrendo via …. in …., giunto all’altezza di una curva a gomito posta nei prezzi dell’abitazione degli istanti, per l’eccessiva velocità di marcia rovesciava pietrisco e materiale di risulta, che stava trasportando, addosso al piccolo Tiziox Bxxx, che era sul ciglio della strada in braccio alla madre.
Ed era evidente la responsabilità del proprietario del mezzo in ordine a tale fatto lesivo.
Infatti, affinché operi la fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., è indefettibile che il danno sia stato cagionato dalla “circolazione dei veicoli senza guida di rotaie” , laddove per circolazione, può intendersi, secondo un’accezione ampia del concetto, sia il movimento del veicolo, sia la fermata e la sosta dello stesso in mancanza di momento dinamico (tra le tante, Cass. Civ. 17 giugno 1993 n. 6750) .
Nella specie, allora, il pregiudizio derivava proprio da una cattiva ed imprudente condotta di guida del conducente dell’autocarro, il quale non solo non teneva verosimilmente una velocità adeguata al grado di angolazione della curva percorsa (cfr, testi), tanto da far cadere addosso a degli inermi pedoni parte del materiale da lui trasportato, ma soprattutto, in grave violazione dell’art. 164 C.d.S., non adempieva all’obbligo per cui “il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso”, atteso che parte di tale carico, con grande – e certamente eccessiva – facilità, andava a rovesciarsi sui malcapitati Tiziox Bxxx e Meviaxo .
Dal che non può che derivare de plano la condanna del proprietario del mezzo e della sua compagnia di assicurazione (cfr , deposizione testi) all’integrale risarcimento del danno arrecato.
II) Danno Biologico e morale di Tiziox Bxxx
Dalla perizia medico-legale disposta è emerso – con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni – che in conseguenza dell’evento traumatico il Tiziox Bxxx riportava lesioni consistenti in “OS visus spento. Postumi di trauma perforante con trapianto di cornea esitato in glaucoma secondario e leucoma corneale”, i cui postumi permanenti erano valutati in 30 punti percentuali di danno biologico; erano poi riconosciuti al danneggiato, anche per trattamenti già ricevuti, una I.T.T. (Invalidità Temporanea Totale) di giorni 30 (come documentato dagli atti ),nonché una I.T.P. (Invalidità Temporanea Parziale) al 50% di giorni 30 nonché al 25% di altri 30 giorni.
Orbene, la predetta lesione all’interesse costituzionalmente garantito dell’integrità fisica, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.), integrava un danno biologico da ristorare per quanto di ragione (Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003 ).
Va perciò corrisposta la complessiva somma di Euro ... per il danno biologico occorso all’attore sia in conseguenza della invalidità permanente che della invalidità, parziale e totale, temporanea (cfr, Cassazione civile , sez. III, 16 aprile 1996, n. 3563).
Tale importo deriva da una quantificazione equitativa del pregiudizio in parola, sulla base di un parametro monetario (cd. liquidazione a punto) ricavabile secondo coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell’infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all’età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr ultime Tabelle elaborate da questo Tribunale).
Sul punto, va rilevato come la giurisprudenza abbia ormai ampiamente optato a favore dell’utilizzo del “valore medio del punto di invalidità” secondo i criteri standardizzati e predeterminati del sistema tabellare (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 31/07/2002).
La liquidazione ha pertanto seguito i seguenti passaggi:
Invalidità Permanente: Euro 3.143,00 Valore punto X 1,00 (nessun coefficiente di riduzione, visto che trattavasi di un bambino di nemmeno 2 anni ) = 3.143,00 X 30% Grado di invalidità = Euro 94.290,00;
Invalidità Temporanea Totale: 45 Euro X 30 = Euro 1.350,00;
Invalidità Temporanea Parziale al 50%: Euro 45/2 X 30 = Euro 675,00;
Invalidità Temporanea Parziale al 25%: Euro 45/4 X 30 = Euro 337,5.
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Atteso, inoltre, che nell’astratta previsione dell’art. 2059 c.c. deve essere ricompreso, oltre al danno biologico, anche il danno morale soggettivo, cd. pretium doloris, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo e della tranquillità psichica dell’individuo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005), non vi è dubbio che all’attore – come rappresentato – vada riconosciuta anche tale tipologia di danno.
Tale pregiudizio, come detto consistente nel “dolore o patema d’animo interiore” subito in conseguenza del sinistro (Cass. 24/4/07 n. 9861, in Guida al Diritto, 2007, 28, 51), va però nella specie attentamente valutato.
E’ noto, infatti, come la promulgazione delle prime tabelle di liquidazione del danno biologico e morale, redatte dal Tribunale di Milano nel 1995 e poi da diversi altri Tribunali italiani negli anni successivi, abbia portato da tempo ad un opportuno riordino dei criteri risarcitori del danno morale subiettivo, atteso che, fino a quel momento, essi erano lasciati all’assoluto arbitrio degli operatori.
Ed invero, tale tipo di danno, prima dell’avvento delle Tabelle Giudiziarie, era svincolato da ogni parametro di riferimento ed era quasi sempre risarcito con una somma simbolica, quasi mai satisfattiva, che rappresentava, quindi, un simulacro o una parvenza di risarcimento.
Esso, tuttavia, ormai da tempo è stato parametrato (così come anche in questo Ufficio) ad una percentuale, oscillante da un quarto alla metà, del danno biologico, temporaneo e permanente.
E tale criterio di liquidazione, pari ad una frazione del danno biologico, da un lato si è profilato indubbiamente quale garanzia di una certa uniformità di trattamenti, dall’altro, però, talvolta ha portato, in determinate peculiari situazioni, ad una certa sottovalutazione del relativo pregiudizio.
Ciò soprattutto nei casi in cui il Giudice ometteva di verificare caso per caso le peculiarità della situazione concreta, rifugiandosi – troppo frettolosamente – in operazioni matematiche fredde , meccaniche e ingiustamente astratte.
Tanto è vero che la Suprema Corte non mancava più volte di ricordare come, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione equitativa del danno morale, pur potendo essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale in misura pari a una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, doveva pur sempre venire personalizzata sulle condizioni specifiche dell’individuo da risarcire , in modo che il risultato raggiunto riflettesse davvero la particolarità del caso specifico e la reale entità del danno da compensare (solo da ultimo, ex multis, Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 4 dicembre 2006-11 gennaio 2007 n. 394).
Sennonchè, gli automatismi valutativi ricorrenti presso diversi Uffici, unitamente ad una più attenta valorizzazione del danno morale, induceva di recente la Corte ad andare anche oltre i principi appena espressi.
Così, la S.C., pochi mesi fa, stigmatizzando la abituale sottovalutazione del danno morale subiettivo, affermava ancora che:
- il danno morale “in relazione alla rilevante entità della lesione conserva un’autonomia ontologica di valutazione e pertanto non può essere liquidato pro quota in relazione al danno biologico in quanto la costituzione italiana non stabilisce il minor valore del danno morale rispetto alla valutazione del danno alla salute” (Cass. 6/6/08 n. 15029);
- “il risarcimento integrale del danno morale, dopo la lettu­ra costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del codi­ce civile, è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti. Inoltre è da­to rilevare che la sfera della integrità morale (art. 2 e 3 della Costituzione come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art. 32 Cost.), ma non è di minor valore risarcitorio (inteso da alcuni giudici del merito come valo­re quota, per agevolare la rapidità dei calcoli), posto che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale” (Cass. 10/3/08 n. 6288, in Resp. Civ. Prev., 2008, 6, 1311);
- “nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica” (Cass. 4/3/08 n. 5795);
Orbene, dovendosi attingere a piene mani dalle chiare direttive provenienti dal Giudice di Legittimità, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, vi siano tutte le condizioni per riconoscere a Tiziox Bxxx un danno morale subiettivo in misura pari (e non frazionata) a quello biologico appena liquidatogli.
Depone a favore di una tale liquidazione:
- da un lato, la particolare gravità della lesione fisica cagionata al danneggiato (perdita dell’occhio sinistro), la quale, incidendo in termini negativi permanenti sulla normale esplicazione di ogni momento della vita autonoma e relazionale del Tiziox , aggravava in modo eccezionale la sofferenza emotiva dello stesso, e ciò sia nell’immediatezza del fatto che nei momenti successivi di degenza e cura, così come, infine, nel suo percorso di crescita;
- la giovanissima età del piccolo Bxxx quando subiva la lesione (nemmeno 2 anni compiuti al momento del sinistro), laddove tale aspetto anagrafico, postulando una struttura psichica del soggetto di totale ed assoluta fragilità, in quanto solo all’inizio della sua formazione, non poteva che aver accentuato ancora una volta in termini gravissimi ed eccezionali la sofferenza interiore di esso danneggiato, essendosi questi trovato completamente sprovvisto, al momento del fatto, del benchè minimo strumento cognitivo/psichico in grado di fargli elaborare e/o superare il trauma emotivo che stava vivendo.
Insomma, le particolare contingenze dell’ipotesi in esame consentono certamente di operare una liquidazione nei termini indicati, atteso che ivi il danno morale sofferto (e da patire in prosieguo) dall’attore per nessuna ragione poteva essere considerato minore di quello alla sua salute.
III) Danno esistenziale Tiziox Bxxx
Gli attori, poi, nel richiedere tutti “i danni patrimoniali e non” non esimevano questo Giudice dal valutare se potesse essere concesso al Tiziox Bxxx ulteriore risarcimento per “danno esistenziale” o “danno alla vita di relazione” in conseguenza del sinistro.
Qui sono necessarie talune precisazioni sul tema, in quanto la figura richiamata è stata al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Secondo i più recenti arresti della Cassazione (partiti dalle note pronunce n.ri 8827 e 8828 del 2003 e sostanzialmente seguiti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità) la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente di accordare una tutela risarcitoria della persona che, sulla base del sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, dovrebbe far articolare quest'ultimo nel:
- danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica);
- nel danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo);
- nei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto (cfr, Corte Costituzionale 233/2003).
Ebbene, proprio nell’ambito di tale ultima voce di danno si è fatto refluire, mediante una sintesi di varie “etichette definitorie” corrispondenti a pur giuste esigenze di tutela, il concetto di danno non patrimoniale “esistenziale”, da intendersi quest’ultimo come quello conseguente alla lesione di interessi essenziali ed intangibili dell’individuo, attinenti alla sfera degli affetti, alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrice della persona umana, trovanti tutti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2,29,39 Cost.
Invero, la stessa Suprema Corte, nel corso del 2005, aveva inizialmente negato la sussistenza del danno esistenziale come voce autonoma di danno, in quanto, fermo che il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, avrebbe dovuto escludersi che era oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cod.civ. (per tutte, Cassazione 15 luglio 2005 n. 15022).
Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione, intervenivano sul tema, affermando la legittimità del danno esistenziale come autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno all'articolo 2059 del Cc, con la precisazione che «il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni» (Cassazione, sezioni Unite, 24 marzo 2006 n. 6572).E ancora, successivamente, sempre la Cassazione nuovamente si soffermava sul punto (Cassazione 12 giugno 2006 n. 13546), ribadendo la legittimità e la fondatezza di tale categoria giuridica.
Si sarebbe acclarato, in definitiva, che il danno non patrimoniale non potrebbe più essere inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (si vedano Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/1/2005, n. 729) né con il mero danno biologico, laddove lo stesso fosse recepito in una più restrittiva accezione, venendo ad essere fissato nel significato di mera lesione statica dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828).
La categoria del danno non patrimoniale, invece, avrebbe dovuto essere arricchita di quelle molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale soggettivo né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.
Ed erano proprio queste le situazioni che in dottrina sono state indicate nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso e sono state racchiuse nella sintesi verbale di “danno esistenziale”, sempre che si sia in presenza della lesione di interessi essenziali della persona.
Sennonché, l'armonia dell'iter ricostruttivo ipotizzato dalle sezioni unite nel marzo 2006 si dissolveva bruscamente per effetto di successive sentenze della Suprema Corte (Cass. 17/7/2006 n. 15760; Cass. 9/11/2006 n. 23918) che davano nuovamente voce alla cd. teorie anti-esistenzialiste che si contendevano il campo nel dibattito giuridico sul tema.
Secondo tali pronunce, in sostanza, ai fini dell'art. 2059 non potrebbe farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale “poiché attraverso questa via si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pur attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale”
Dunque, mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporterebbe un'atipicità dell'illecito, “eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile, visto che la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge”.
Da ascriversi, ancora, all'orientamento anti-esistenzialista post 2003, sono state nondimeno le successive sentenze della III sezione civile della Cassazione (nn. 23918 del 2006, 9510 e 9514 del 2007, 14846 del 2007), laddove si aveva modo di affermare financo che “in presenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (così come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alle peculiarità del caso”.
A fronte di tanto, tuttavia, va dato atto di come anche il filone esistenzialista abbia trovato nuova linfa in altre pronunce della Suprema Corte che, seguendo la scia delle SS.UU del 2006, ( Cass. n. ri 13546/2006 e 2311/2007) , affermavano che in tema di danni alla persona, la perdita o la compromissione di una normalità relazionale nella propria sfera affettiva, psichica e/o relazionale - il cui diritto rientra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) -, oltre che componente del danno biologico consequenziale alla lesione per fatto illecito altrui, “costituirebbe di per sè danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali”.
Ed è evidente che dinanzi ad una giurisprudenza di legittimità così’ oscillante vada salutata con estremo favore la scelta di rimettere la (si spera definitiva) ricostruzione dell’istituto ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, che attende di essere depositata in questi mesi (Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza interlocutoria 19 dicembre 2007-25 febbraio 2008 n. 4712).
Ciò posto, dopo aver dato adeguatamente conto dello stato dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema, va rilevato come in ogni caso la domanda degli attori – pur a volere accedere alla “teorie esistenzialiste” - non poteva trovare assolutamente accoglimento, in quanto nessuna prova è stata fornita in ordine all’esistenza del pregiudizio “esistenziale” lamentato.
Il danno esistenziale, infatti, quale “danno conseguenza” avrebbe dovuto essere oggetto – oltre che di espressa allegazione, peraltro mancante – di specifica dimostrazione.
Ma nulla era offerto al Tribunale a riprova di un presunto sconvolgimento delle abitudini e della quotidianità del Tiziox Bxxx in seguito al sinistro (cfr, Cass. SS.UU. n.6572/2006; Cassazione civile , sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546).
Peraltro, a ben vedere erano le stesse peculiari circostanze in cui si verificava la lesione a dover far escludere la sussistenza di tale danno.
Ciò in quanto, avendo il povero Bxxx perso l’occhio all’età di nemmeno due anni, egli non aveva avuto neanche il tempo di acquisire delle “abitudini o una quotidianità” esistenziale suscettibile di essere negativamente incisa dal pregiudizio riportato.
Sicchè, non essendosi il danneggiato ancora costruito un suo proprio mondo relazionale/affettivo, è evidente che quest’ultimo non poteva essere in radice nemmeno sconvolto dall’evento.
Il che lascia comprendere come sia stato ancora più opportuno dare adeguato spazio (anche in sede di liquidazione) al danno morale soggettivo (sub. II), per sua natura invece destinato a prolungarsi nel tempo ed a condizionare in termini presuntivi la futura quotidianità del ragazzo.
IV) Del danno da perdita di capacità lavorativa di Tiziox Bxxx
Nella avanzata domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante sia mancata un espresso riferimento alla relativa voce, doveva ritenersi sempre compresa la richiesta relativa alla diminuzione della capacità lavorativa, che, quale lucro cessante, costituiva, insieme con il danno emergente, componente del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile , sez. III, 07 agosto 2002, n. 1190; cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8787 del 26/10/1994).
Dovrà, dunque, statuirsi anche su tale voce di danno.
Ora, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, nè è in procinto presumibilmente di svolgerla, va risarcita, essendo però già ricompresa nel danno biologico, che ingloba tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato.
Tuttavia, laddove a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione di una capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo, anche in prospettiva, ad una futura e certa riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale ulteriore ( in materia, Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20321 ; Corte di cassazione, Sezione III civile, 1° giugno-19 ottobre 2006 n. 22390; Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1230).
Nel caso in esame, allora, la perdita di capacità lavorativa specifica dell’attore è solare.
Invero, è pacifico che il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico - fisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacita di lavoro specifica, unica a legittimare una domanda risarcitoria ex art. 2056 2° comma c.c..
Ma tale principio deve necessariamente trovare un suo temperamento nei casi in cui – come quello in esame - l'elevata percentuale di invalidità permanente (nella specie, 30%) rende altamente probabile, se non addirittura certa, una menomazione della capacità di lavoro (specifica), recando necessariamente con sé quest’ultima ed il danno che da essa consegue: il tutto, pur in mancanza di espressa prova sul punto.
In sostanza, di fronte a lesioni di particolare gravità della salute la distinzione tra capacita di lavoro generica (danno biologico) e capacità di lavoro specifica (danno patrimoniale) viene a sfumarsi ed a perdere di rilevanza, atteso che la rilevante incidenza di un grave danno alla persona sulle attitudini fisiche del danneggiato non può non diminuire oggettivamente anche le sue normali idoneità lavorative, quanto meno con riguardo a tutte quelle che richiedono un minimum di prestanza fisica.
Dunque, in tali casi la perdita di capacità lavorativa specifica è praticamente in re ipsa. (cfr, Cassazione civile , sez. III, 07 novembre 2005, n. 21497)
Il pregiudizio, invero, poteva escludersi soltanto laddove fosse emerso che il Tiziox poteva svolgere un’attività capace di rimanere insensibile, sul piano professionale, ai postumi fisici occorsigli.
Ma questo non poteva di certo affermarsi nel caso che ci occupa.
Infatti, qualsiasi attività avesse potuto svolgere in futuro Tiziox Bxxx, egli non potrà non risentire in termini pesantissimi del fatto di aver perso la normale funzionalità di un occhio (quello sinistro).
Ciò posto, in tema di risarcimento del danno alla persona, l’eventuale mancanza di un reddito al momento dell’infortunio – come nella fattispecie - non comporta, di per sé, l’assenza di un danno da lucro cessante legato alla invalidità permanente, il quale, invece, proiettandosi nel futuro, verrà a incidere o sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa svolgerà una attività remunerativa (Cass. Civ. Sezione III, sentenza 24 novembre 2005 n. 24808 ; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 9 novembre 2005 n. 21685) oppure sulle chances lavorative del soggetto, che si vedrà verosimilmente preclusa la possibilità di accesso a determinati impieghi in quanto fisicamente non idoneo.
Quest’ultima conclusione, poi , è argomentata dal seguente ragionamento: una grave invalidità, riducendo in modo significativo le energie psico-fisiche dell’infortunato, non soltanto diminuisce le energie che questi può dedicare ad una attività lavorativa, ma, nella prospettiva di mobilità auspicata dall’odierno mercato del lavoro, oggettivamente limita le chances di una nuova o prima occupazione di chi non lavori nell’attualità, giacché abbassa la capacità di adattamento e di rapido trasferimento del lavoratore sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista delle mansioni svolte (cfr, da ultimo Cass. Civ. n. 2311/2007).
Per cui non può che procedersi ad un accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, attesa anche la difficoltà di previsione specifica della futura attività lavorativa del giovane Tiziox (in materia, Cassazione civile , sez. III, 07 novembre 2005, n. 21497; Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2005, n. 26081; Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317).
La liquidazione, tuttavia, non potrà non prendere le mosse da un primo computo che faccia applicazione dei criteri ex art. 4, terzo comma del D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977.
Infatti, è noto come, in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inabilità permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 - convertito in legge n. 39 del 1977 -, dopo avere indicato (commi primi e secondo) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato, allorché stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai detti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione proprio l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stato riportato da soggetti che non siano lavoratori dipendenti o autonomi: ed è il nostro caso, visto che il Tiziox era un bambino al momento del sinistro (cfr, Cass. Civ. Sezione III, sentenza 23 gennaio 2006 n. 1215 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15823 del 28/07/2005 (casalinga); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 18/05/1999 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 09/02/1998; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 10/06/1994).
In sostanza qui deve ricordarsi come sia ormai ampia prassi giurisprudenziale quella di utilizzare il parametro del triplo della pensione sociale quale riferimento specifico per la determinazione anche equitativa dei danni patrimoniali da illecito e, in particolare, dei danni da perdita della capacità lavorativa: e ciò in tutti i casi in cui (disoccupato, casalinga, minore) manchi un sicuro parametro reddituale di riferimento nell’attualità.
Ed allora, ai valori monetari attuali del 2008, l'importo mensile della pensione sociale è di 326,02 euro, per una annualità di 3.912,00, che moltiplicato per tre darà 11.736,00.
Sicchè, potendosi assumere essere venuta meno al Tiziox una capacità di lavoro tendenzialmente pari al suo danno biologico (per la perdita di un occhio), il guadagno che verrebbe meno al danneggiato sul reddito presuntivamente calcolato come sopra sarebbe pari a circa il 30% di Euro 11.736,00, cioè Euro 3.251,00.
Andando capitalizzata tale perdita, deve poi farsi riferimento – come è prassi nelle Corti – ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal R.D. n. 1403 / 1922 per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, laddove, non essendo previsto un coefficiente di capitalizzazione per un soggetto dall’età di meno di due anni, non potrà che applicarsi quello indicato per l’età più giovane (12 anni): 20,048.
Quindi si moltiplicherà Euro 3.251 X 20,048 , in modo da ottenere Euro 70.589,00.
Tale somma, indicativa sempre in linea di massima del guadagno sottratto al Tiziox a causa della lesione, dovrebbe essere decurtata di un 10%, affinchè si tenga conto dello scarto della vita fisica (cui si correla la rendita vitalizia ed i relativi coefficienti) e vita lavorativa (giacchè la percezione del reddito presuntivo indicato avrebbe comunque interessato solo il lasso temporale sino all’età pensionabile e non già tutto il residuo periodo di sopravvivenza): onde si otterrebbe la somma di Euro 63.530,00.
Siamo così giunti ad una prima base monetaria di partenza - sufficientemente oggettiva - per la liquidazione che ci occupa.
Ma non ci si può affatto fermare qui.
E’ necessario, infatti, integrare tale liquidazione mediante aggiustamenti equitativi – prevalentemente verso l’alto - che tengano conto di svariati elementi.
Il primo di questi, anzitutto, attiene al fatto che i coefficienti di cui al RD 1403/1922 sono palesemente anacronistici, in quanto si riferiscono ad una durata della vita di gran lunga inferiore a quella di oggi (sono informate ai censimenti del 1901 e 1911 e alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912).
Basti pensare che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di soli diciotto anni è:
- 19,383, sia per gli uomini che per le donne, in base al R.D. 9/10/22 n. 1403; tale coefficiente tiene conto, quindi, di una presumibile vita complessiva del soggetto diciottenne di soli trentasette anni; il che è oggi fuori dalla storia.
- 54,64, per gli uomini, invece in base ai coefficienti di una rendita unitaria anticipata immediata ed intera redatti in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981 (in Resp. Civ., Prev. 1992, 691 e in G. Giannini e M. Pogliani, L’Assicurazione Obbligatoria dei Veicoli e Natanti, 1994, 175); tale coefficiente tiene conto, quindi, di una presumibile vita complessiva del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di circa settantadue anni.
Il che lascia comprendere come la automatica applicazione del RD 1403/1922 si risolverebbe in una forte ingiustizia.
Tanti è vero che la più attenta giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha dovuto porre rimedio a tale discrasia ed ha affermato che con riferimento al r.d. n. 403/1922 “ il criterio di liquidazione del danno attraverso la capitalizzazione di una rendita ben può essere opportunamente corretto: una prima volta sulla base dell’elemento concreto costituito dal protrarsi della vita del danneggiato fino all’epoca della decisione (si tratta infatti di danno attuale e non futuro, esattamente accertabile); una seconda volta sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla decisione in poi” (Cass. 6/6/08 n. 15029; conf. Cass. 11/6/98 n. 5795, in Guida al Diritto, 1998, 31, 62; Cass. 23/5/96 n. 4756, in Mass. Foro It., 1996, 5, 443; Cass. 28/11/88 n. 6403, in Giust. civ. Mass., 1988, 11; App. Venezia 2/3/88 n. 183, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1988, 627; Cass. 30/10/80 n. 5850, in Giust. civ. Mass., 1980, 10): e così si è aperta la porta ad una necessaria correzione equitativa del computo.
Non solo.
Proprio di recente la Suprema Corte ha sottolineato come la domanda di ristoro patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica in soggetto minore si fonda sul danno ingiusto da lesione della salute ed è scientificamente provata dalla valutazione della gravità delle lesioni e dalla loro possibile evoluzione negativa nella fase successiva alla crescita: onde la valutazione equitativa deve essere a carattere satisfattivo e deve tendere alla integralità del risarcimento (Cassazione civile , sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288; Cass. Civ. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16639)
Nondimeno, poi, deve valutarsi che la liquidazione in parola avviene in anticipo rispetto all'inizio dell'attività lavorativa e, pertanto, deve essere opportunamente ridotta in proporzione del relativo scarto temporale (Cassazione civile , sez. III, 01 dicembre 1999, n. 13358).
Per cui, in definitiva, questo Tribunale non può non tener ulteriormente conto, in un’ottica di attenta personalizzazione della determinazione del danno de quo, da un lato,
- della giovanissima età della vittima al momento del fatto (2 anni);
- della gravità della lesione;
- della sua incidenza su qualsiasi attività fisica o intellettuale che il Tiziox intraprenderà;
- della perdita di chance che è derivata al danneggiato secondo un giudizio di prognosi postuma informato a criteri di verosimiglianza, potendosi assumere con ragionevole certezza che un soggetto cieco ad un occhio potrà avere notevoli difficoltà lavorative (anche di progressione di eventuale futura carriera) a causa della sua menomazione;
- della verosimile entità del reddito futuro (così come calcolato ex l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 e RD 1423/1922) , così come corretta per l’anacronismo dei coefficienti di capitalizzazione;
dall’altro,
- del vantaggio derivante dalla capitalizzazione anticipata di un danno ancora a verificarsi e, in particolare, di un anticipato riconoscimento rispetto all'inizio dell'attività lavorativa;
- della maggiore facilità di inserimento di cui potrà verosimilmente godere il Tiziox per accedere a taluni lavori, potendo egli rientrare, in futuro, tra le categorie già oggi protette dalla normativa di settore.
Insomma, all’esito di quanto osservato, ponderati adeguatamente tutti i richiamati elementi, può riconoscersi al Tiziox l’ulteriore complessiva somma di Euro 100.000,00 quale danno da lucro cessante per la perdita di capacità di lavoro dal medesimo sofferta in conseguenza del fatto illecito.
V) Del danno morale genitori
Gli attori ivi agivano anche iure proprio per il risarcimento del danno da loro sofferto in conseguenza del sinistro occorso al figlio.
Ed è noto che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile (Cass.Civ. Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006).
Andrà perciò liquidato a Tiziox Axxx e Meviaxo tale danno morale.
In tal caso, avendo costituito tale danno un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non era accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo se avesse assunto connotazioni eclatanti avrebbe potuto e dovuto essere provato in modo diretto.
Per cui, come avviene il più delle volte, anche nella specie il danno in questione andrà accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003).
Va allora affermato che, a fronte di un figlio minore dall’età di meno di due anni, che riportava lesioni pesantissime a seguito di sinistro stradale, è sufficiente la prova della malattia derivatane e della gravità dei postumi riportati (sussistente per tabulas) : laddove da tale aspetti non può che trarsi ragionevolmente pure la sussistenza del danno morale dei genitori, in proprio, sulla base dell’ “id quod plerumque accidit”.
E la valutazione di esso, da operarsi con criteri equitativi, tenuto conto della drammaticità delle lesioni in esame, della durata della malattia e della giovanissima età della vittima, può stimarsi nella metà del danno morale sofferto direttamente dal piccolo Bxxx: sicchè andrà riconosciuto a ciascun genitore l’importo di Euro 48.326,00 (cfr, Cassazione civile , sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23298; Cass. 14.11.2000, n. 14752).
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L’importo riconosciuto in favore di tutti gli attori è indicato in valori monetari riferiti al 2006 (anno della redazione della Tabelle del Tribunale).
Esso va perciò rivalutato all’attualità come in dispositivo, sulla base degli indici ufficiali ISTAT ed in considerazione dell’ultimo incremento rilevato tra il settembre 2007 ed il settembre 2008 – 3,7 % - cui va aggiunto il valore dell’1,5% intervenuto tra il 2006 ed il 2007.
Può farsi ricorso, poi, al tasso degli interessi al 2,0% annuo (stimato ragionevole, alla luce dell'intervenuta inflazione) per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui i danneggiati ottengono la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso del 2,0% annuo dovranno calcolarsi , con riferimento all’arco temporale intercorso tra l’illecito e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data del sinistro e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712).
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
- accertata la responsabilità esclusiva di Caio per i danni conseguenti al sinistro verificatosi in data … 1999 alla via …. in …., condanna solidalmente Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a. al risarcimento dei danni:
1) in favore di Tiziox Bxxx liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell'importo di € ….., oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
2) In favore di Tiziox Axxx liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell’importo di € ….., oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
3) In favore di Meviaxo liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell’importo di € ………, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna solidalmente Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a. a rimborsare a Tiziox Axxx e Meviaxo le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.980,00, di cui € 2460,00 per diritti, Euro 384,00 per spese, il residuo per onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge; con attribuzione a favore dell’ avv.to …, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa solidalmente a carico di Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a., da ripartirsi in pari misura.
Così deciso in Nola il 30.10.2008
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino.

R.C.A.: danno morale ed esistenziale


Risarcimento danni a minore, rca, danno morale, esistenziale


domenica 01 febbraio 2009
Tribunale di Nola, sentenza del 30 ottobre 2008

Risarcimento danni - Rca

AZIONE RISARCITORIA DA SINISTRO STRADALE - PERDITA DELL'OCCHIO DA PARTE DI UN DANNEGGIATO DI 2 ANNI DI ETÀ - DANNO MORALE DI MISURA PARI A QUELLO BIOLOGICO - INSUSSISTENZA DI DANNO ESISTENZIALE - DANNO DA INCAPACITÀ LAVORATIVA - DANNO MORALE GENITORI - CRITERI DI DETERMINAZIONE
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[Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 30 ottobre 2008]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dr. Alfonso Scermino, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5169 del Ruolo Generale dell’anno 1999, vertente
TRA
Tiziox Axxx e Meviaxo, in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tiziox Bxxx, rappresentati e difesi dall’avv. …, giusta procura a margine dell’atto di citazione, con i quali elettivamente domiciliano in … -attori-
CONTRO
KKKK Ass.ni s.p.a. nonché Caio , contumaci; -convenuti-
avente ad oggetto: risaricimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: all’udienza dell’ 8.7.2008 il procuratore di parte attrice concludeva riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 e 14 dicembre 1999 Tiziox Axxx e Meviaxo , in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Tiziox Bxxx, esponevano: che in data … , alle ore … in …. alla via …, il figlio minore Tiziox Bxxx , mentre trovavasi in braccio alla madre Meviaxo nello spazio antistante la loro abitazione, veniva investito da una pioggia di detriti e brecciame provenienti dal cassone di un autocarro; che, in particolare, l’autocarro Fiat tg. NA… di proprietà di Caio, assicurato per la R.C.A. con KKKK Ass.ni s.p.a., impegnando con velocità eccessiva una curva ivi presente, rovesciava sui malcapitati materiale di risulta da esso trasportato, tanto che era colpito con violenza l’occhio sinistro del piccolo Bxxx; che in conseguenza del sinistro, il minore riportava un danno gravissimo all’apparato visivo, consistente nella perforazione corneale con perdita dell’iride dell’occhio sinistro; che inutili si erano rivelate le richieste risarcitorie avanzate.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Caio nonché KKKK Ass.ni s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni “patrimoniali e non” subiti dagli istanti in conseguenza del sinistro.
I convenuti restavano contumaci nonostante rituale citazione e notifica.
Ammessa ed espletata prova testi, era disposta CTU medico-legale a mezzo del dott. Cxx, che depositava relativo elaborato in data 9.11.2005.
La causa era chiamata per conclusioni all’udienza dell’8.7.2008, ove era trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge alla parte attrice per deposito della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Responsabilità
Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagna di Assicurazione è gravato, preliminarmente, dell’onere di fornire adeguata prova in ordine all’avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate ( Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).
Tale prova è stata raggiunta.
I testi addotti da parte attrice (Pzz, …., Szz, …), all’esito di articolata escussione, confermavano congruamente, con deposizioni prive di reali e concreti elementi contraddittori che consentissero di ritenerle inattendibili, che il sinistro era avvenuto sostanzialmente nei termini indicati dagli attori in citazione, cioè a causa di un autocarro Fiat tg. … (quello di controparte, cfr libretto di circolazione in atti) che, percorrendo via …. in …., giunto all’altezza di una curva a gomito posta nei prezzi dell’abitazione degli istanti, per l’eccessiva velocità di marcia rovesciava pietrisco e materiale di risulta, che stava trasportando, addosso al piccolo Tiziox Bxxx, che era sul ciglio della strada in braccio alla madre.
Ed era evidente la responsabilità del proprietario del mezzo in ordine a tale fatto lesivo.
Infatti, affinché operi la fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., è indefettibile che il danno sia stato cagionato dalla “circolazione dei veicoli senza guida di rotaie” , laddove per circolazione, può intendersi, secondo un’accezione ampia del concetto, sia il movimento del veicolo, sia la fermata e la sosta dello stesso in mancanza di momento dinamico (tra le tante, Cass. Civ. 17 giugno 1993 n. 6750) .
Nella specie, allora, il pregiudizio derivava proprio da una cattiva ed imprudente condotta di guida del conducente dell’autocarro, il quale non solo non teneva verosimilmente una velocità adeguata al grado di angolazione della curva percorsa (cfr, testi), tanto da far cadere addosso a degli inermi pedoni parte del materiale da lui trasportato, ma soprattutto, in grave violazione dell’art. 164 C.d.S., non adempieva all’obbligo per cui “il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso”, atteso che parte di tale carico, con grande – e certamente eccessiva – facilità, andava a rovesciarsi sui malcapitati Tiziox Bxxx e Meviaxo .
Dal che non può che derivare de plano la condanna del proprietario del mezzo e della sua compagnia di assicurazione (cfr , deposizione testi) all’integrale risarcimento del danno arrecato.
II) Danno Biologico e morale di Tiziox Bxxx
Dalla perizia medico-legale disposta è emerso – con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni – che in conseguenza dell’evento traumatico il Tiziox Bxxx riportava lesioni consistenti in “OS visus spento. Postumi di trauma perforante con trapianto di cornea esitato in glaucoma secondario e leucoma corneale”, i cui postumi permanenti erano valutati in 30 punti percentuali di danno biologico; erano poi riconosciuti al danneggiato, anche per trattamenti già ricevuti, una I.T.T. (Invalidità Temporanea Totale) di giorni 30 (come documentato dagli atti ),nonché una I.T.P. (Invalidità Temporanea Parziale) al 50% di giorni 30 nonché al 25% di altri 30 giorni.
Orbene, la predetta lesione all’interesse costituzionalmente garantito dell’integrità fisica, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.), integrava un danno biologico da ristorare per quanto di ragione (Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003 ).
Va perciò corrisposta la complessiva somma di Euro ... per il danno biologico occorso all’attore sia in conseguenza della invalidità permanente che della invalidità, parziale e totale, temporanea (cfr, Cassazione civile , sez. III, 16 aprile 1996, n. 3563).
Tale importo deriva da una quantificazione equitativa del pregiudizio in parola, sulla base di un parametro monetario (cd. liquidazione a punto) ricavabile secondo coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell’infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all’età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo ed il valore economico ad esso attribuibile (cfr ultime Tabelle elaborate da questo Tribunale).
Sul punto, va rilevato come la giurisprudenza abbia ormai ampiamente optato a favore dell’utilizzo del “valore medio del punto di invalidità” secondo i criteri standardizzati e predeterminati del sistema tabellare (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 31/07/2002).
La liquidazione ha pertanto seguito i seguenti passaggi:
Invalidità Permanente: Euro 3.143,00 Valore punto X 1,00 (nessun coefficiente di riduzione, visto che trattavasi di un bambino di nemmeno 2 anni ) = 3.143,00 X 30% Grado di invalidità = Euro 94.290,00;
Invalidità Temporanea Totale: 45 Euro X 30 = Euro 1.350,00;
Invalidità Temporanea Parziale al 50%: Euro 45/2 X 30 = Euro 675,00;
Invalidità Temporanea Parziale al 25%: Euro 45/4 X 30 = Euro 337,5.
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Atteso, inoltre, che nell’astratta previsione dell’art. 2059 c.c. deve essere ricompreso, oltre al danno biologico, anche il danno morale soggettivo, cd. pretium doloris, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo e della tranquillità psichica dell’individuo (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005), non vi è dubbio che all’attore – come rappresentato – vada riconosciuta anche tale tipologia di danno.
Tale pregiudizio, come detto consistente nel “dolore o patema d’animo interiore” subito in conseguenza del sinistro (Cass. 24/4/07 n. 9861, in Guida al Diritto, 2007, 28, 51), va però nella specie attentamente valutato.
E’ noto, infatti, come la promulgazione delle prime tabelle di liquidazione del danno biologico e morale, redatte dal Tribunale di Milano nel 1995 e poi da diversi altri Tribunali italiani negli anni successivi, abbia portato da tempo ad un opportuno riordino dei criteri risarcitori del danno morale subiettivo, atteso che, fino a quel momento, essi erano lasciati all’assoluto arbitrio degli operatori.
Ed invero, tale tipo di danno, prima dell’avvento delle Tabelle Giudiziarie, era svincolato da ogni parametro di riferimento ed era quasi sempre risarcito con una somma simbolica, quasi mai satisfattiva, che rappresentava, quindi, un simulacro o una parvenza di risarcimento.
Esso, tuttavia, ormai da tempo è stato parametrato (così come anche in questo Ufficio) ad una percentuale, oscillante da un quarto alla metà, del danno biologico, temporaneo e permanente.
E tale criterio di liquidazione, pari ad una frazione del danno biologico, da un lato si è profilato indubbiamente quale garanzia di una certa uniformità di trattamenti, dall’altro, però, talvolta ha portato, in determinate peculiari situazioni, ad una certa sottovalutazione del relativo pregiudizio.
Ciò soprattutto nei casi in cui il Giudice ometteva di verificare caso per caso le peculiarità della situazione concreta, rifugiandosi – troppo frettolosamente – in operazioni matematiche fredde , meccaniche e ingiustamente astratte.
Tanto è vero che la Suprema Corte non mancava più volte di ricordare come, in tema di risarcimento del danno, la liquidazione equitativa del danno morale, pur potendo essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale in misura pari a una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, doveva pur sempre venire personalizzata sulle condizioni specifiche dell’individuo da risarcire , in modo che il risultato raggiunto riflettesse davvero la particolarità del caso specifico e la reale entità del danno da compensare (solo da ultimo, ex multis, Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 4 dicembre 2006-11 gennaio 2007 n. 394).
Sennonchè, gli automatismi valutativi ricorrenti presso diversi Uffici, unitamente ad una più attenta valorizzazione del danno morale, induceva di recente la Corte ad andare anche oltre i principi appena espressi.
Così, la S.C., pochi mesi fa, stigmatizzando la abituale sottovalutazione del danno morale subiettivo, affermava ancora che:
- il danno morale “in relazione alla rilevante entità della lesione conserva un’autonomia ontologica di valutazione e pertanto non può essere liquidato pro quota in relazione al danno biologico in quanto la costituzione italiana non stabilisce il minor valore del danno morale rispetto alla valutazione del danno alla salute” (Cass. 6/6/08 n. 15029);
- “il risarcimento integrale del danno morale, dopo la lettu­ra costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del codi­ce civile, è pur sempre un risarcimento integrale, che tende a reintegrare la lesione della sfera morale della persona in relazione a patimenti e sofferenze che non sono necessariamente fisici o transeunti. Inoltre è da­to rilevare che la sfera della integrità morale (art. 2 e 3 della Costituzione come dignità e pari dignità) è ontologicamente diversa dalla sfera individuale della salute (art. 32 Cost.), ma non è di minor valore risarcitorio (inteso da alcuni giudici del merito come valo­re quota, per agevolare la rapidità dei calcoli), posto che la Costituzione non prevede il maggior valore della salute rispetto alla menomazione della sfera morale” (Cass. 10/3/08 n. 6288, in Resp. Civ. Prev., 2008, 6, 1311);
- “nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione della integrità morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignità anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identità biologica e genetica) non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico, e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l’integrità morale valga la metà di quella fisica” (Cass. 4/3/08 n. 5795);
Orbene, dovendosi attingere a piene mani dalle chiare direttive provenienti dal Giudice di Legittimità, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, vi siano tutte le condizioni per riconoscere a Tiziox Bxxx un danno morale subiettivo in misura pari (e non frazionata) a quello biologico appena liquidatogli.
Depone a favore di una tale liquidazione:
- da un lato, la particolare gravità della lesione fisica cagionata al danneggiato (perdita dell’occhio sinistro), la quale, incidendo in termini negativi permanenti sulla normale esplicazione di ogni momento della vita autonoma e relazionale del Tiziox , aggravava in modo eccezionale la sofferenza emotiva dello stesso, e ciò sia nell’immediatezza del fatto che nei momenti successivi di degenza e cura, così come, infine, nel suo percorso di crescita;
- la giovanissima età del piccolo Bxxx quando subiva la lesione (nemmeno 2 anni compiuti al momento del sinistro), laddove tale aspetto anagrafico, postulando una struttura psichica del soggetto di totale ed assoluta fragilità, in quanto solo all’inizio della sua formazione, non poteva che aver accentuato ancora una volta in termini gravissimi ed eccezionali la sofferenza interiore di esso danneggiato, essendosi questi trovato completamente sprovvisto, al momento del fatto, del benchè minimo strumento cognitivo/psichico in grado di fargli elaborare e/o superare il trauma emotivo che stava vivendo.
Insomma, le particolare contingenze dell’ipotesi in esame consentono certamente di operare una liquidazione nei termini indicati, atteso che ivi il danno morale sofferto (e da patire in prosieguo) dall’attore per nessuna ragione poteva essere considerato minore di quello alla sua salute.
III) Danno esistenziale Tiziox Bxxx
Gli attori, poi, nel richiedere tutti “i danni patrimoniali e non” non esimevano questo Giudice dal valutare se potesse essere concesso al Tiziox Bxxx ulteriore risarcimento per “danno esistenziale” o “danno alla vita di relazione” in conseguenza del sinistro.
Qui sono necessarie talune precisazioni sul tema, in quanto la figura richiamata è stata al centro di un intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Secondo i più recenti arresti della Cassazione (partiti dalle note pronunce n.ri 8827 e 8828 del 2003 e sostanzialmente seguiti dalla prevalente giurisprudenza di legittimità) la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente di accordare una tutela risarcitoria della persona che, sulla base del sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, dovrebbe far articolare quest'ultimo nel:
- danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica);
- nel danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo);
- nei pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto (cfr, Corte Costituzionale 233/2003).
Ebbene, proprio nell’ambito di tale ultima voce di danno si è fatto refluire, mediante una sintesi di varie “etichette definitorie” corrispondenti a pur giuste esigenze di tutela, il concetto di danno non patrimoniale “esistenziale”, da intendersi quest’ultimo come quello conseguente alla lesione di interessi essenziali ed intangibili dell’individuo, attinenti alla sfera degli affetti, alla reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrice della persona umana, trovanti tutti fondamento e garanzia costituzionale negli artt. 2,29,39 Cost.
Invero, la stessa Suprema Corte, nel corso del 2005, aveva inizialmente negato la sussistenza del danno esistenziale come voce autonoma di danno, in quanto, fermo che il danno non patrimoniale dovesse essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, avrebbe dovuto escludersi che era oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 cod.civ. (per tutte, Cassazione 15 luglio 2005 n. 15022).
Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione, intervenivano sul tema, affermando la legittimità del danno esistenziale come autonoma e legittima categoria dogmatica giuridica in seno all'articolo 2059 del Cc, con la precisazione che «il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni» (Cassazione, sezioni Unite, 24 marzo 2006 n. 6572).E ancora, successivamente, sempre la Cassazione nuovamente si soffermava sul punto (Cassazione 12 giugno 2006 n. 13546), ribadendo la legittimità e la fondatezza di tale categoria giuridica.
Si sarebbe acclarato, in definitiva, che il danno non patrimoniale non potrebbe più essere inteso, come viceversa in precedenza, in termini di sostanziale coincidenza con il (solo) danno morale, e limitatamente all'ipotesi in cui il fatto illecito integri una fattispecie di reato (si vedano Cass., 21/10/2005, n. 20355; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 19/10/2005, n. 20205; Cass., 15/1/2005, n. 729) né con il mero danno biologico, laddove lo stesso fosse recepito in una più restrittiva accezione, venendo ad essere fissato nel significato di mera lesione statica dell'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828).
La categoria del danno non patrimoniale, invece, avrebbe dovuto essere arricchita di quelle molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale soggettivo né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.
Ed erano proprio queste le situazioni che in dottrina sono state indicate nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso e sono state racchiuse nella sintesi verbale di “danno esistenziale”, sempre che si sia in presenza della lesione di interessi essenziali della persona.
Sennonché, l'armonia dell'iter ricostruttivo ipotizzato dalle sezioni unite nel marzo 2006 si dissolveva bruscamente per effetto di successive sentenze della Suprema Corte (Cass. 17/7/2006 n. 15760; Cass. 9/11/2006 n. 23918) che davano nuovamente voce alla cd. teorie anti-esistenzialiste che si contendevano il campo nel dibattito giuridico sul tema.
Secondo tali pronunce, in sostanza, ai fini dell'art. 2059 non potrebbe farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale “poiché attraverso questa via si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pur attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale”
Dunque, mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c. comporterebbe un'atipicità dell'illecito, “eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile, visto che la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge”.
Da ascriversi, ancora, all'orientamento anti-esistenzialista post 2003, sono state nondimeno le successive sentenze della III sezione civile della Cassazione (nn. 23918 del 2006, 9510 e 9514 del 2007, 14846 del 2007), laddove si aveva modo di affermare financo che “in presenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona, il danno alla vita di relazione (così come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nell’impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a un livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tenere conto per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alle peculiarità del caso”.
A fronte di tanto, tuttavia, va dato atto di come anche il filone esistenzialista abbia trovato nuova linfa in altre pronunce della Suprema Corte che, seguendo la scia delle SS.UU del 2006, ( Cass. n. ri 13546/2006 e 2311/2007) , affermavano che in tema di danni alla persona, la perdita o la compromissione di una normalità relazionale nella propria sfera affettiva, psichica e/o relazionale - il cui diritto rientra tra i diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) -, oltre che componente del danno biologico consequenziale alla lesione per fatto illecito altrui, “costituirebbe di per sè danno esistenziale, la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in termini non patrimoniali”.
Ed è evidente che dinanzi ad una giurisprudenza di legittimità così’ oscillante vada salutata con estremo favore la scelta di rimettere la (si spera definitiva) ricostruzione dell’istituto ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, che attende di essere depositata in questi mesi (Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza interlocutoria 19 dicembre 2007-25 febbraio 2008 n. 4712).
Ciò posto, dopo aver dato adeguatamente conto dello stato dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema, va rilevato come in ogni caso la domanda degli attori – pur a volere accedere alla “teorie esistenzialiste” - non poteva trovare assolutamente accoglimento, in quanto nessuna prova è stata fornita in ordine all’esistenza del pregiudizio “esistenziale” lamentato.
Il danno esistenziale, infatti, quale “danno conseguenza” avrebbe dovuto essere oggetto – oltre che di espressa allegazione, peraltro mancante – di specifica dimostrazione.
Ma nulla era offerto al Tribunale a riprova di un presunto sconvolgimento delle abitudini e della quotidianità del Tiziox Bxxx in seguito al sinistro (cfr, Cass. SS.UU. n.6572/2006; Cassazione civile , sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546).
Peraltro, a ben vedere erano le stesse peculiari circostanze in cui si verificava la lesione a dover far escludere la sussistenza di tale danno.
Ciò in quanto, avendo il povero Bxxx perso l’occhio all’età di nemmeno due anni, egli non aveva avuto neanche il tempo di acquisire delle “abitudini o una quotidianità” esistenziale suscettibile di essere negativamente incisa dal pregiudizio riportato.
Sicchè, non essendosi il danneggiato ancora costruito un suo proprio mondo relazionale/affettivo, è evidente che quest’ultimo non poteva essere in radice nemmeno sconvolto dall’evento.
Il che lascia comprendere come sia stato ancora più opportuno dare adeguato spazio (anche in sede di liquidazione) al danno morale soggettivo (sub. II), per sua natura invece destinato a prolungarsi nel tempo ed a condizionare in termini presuntivi la futura quotidianità del ragazzo.
IV) Del danno da perdita di capacità lavorativa di Tiziox Bxxx
Nella avanzata domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante sia mancata un espresso riferimento alla relativa voce, doveva ritenersi sempre compresa la richiesta relativa alla diminuzione della capacità lavorativa, che, quale lucro cessante, costituiva, insieme con il danno emergente, componente del danno risarcibile ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cassazione civile , sez. III, 07 agosto 2002, n. 1190; cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8787 del 26/10/1994).
Dovrà, dunque, statuirsi anche su tale voce di danno.
Ora, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttiva di reddito, nè è in procinto presumibilmente di svolgerla, va risarcita, essendo però già ricompresa nel danno biologico, che ingloba tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sè considerato.
Tuttavia, laddove a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione di una capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo, anche in prospettiva, ad una futura e certa riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale ulteriore ( in materia, Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20321 ; Corte di cassazione, Sezione III civile, 1° giugno-19 ottobre 2006 n. 22390; Cassazione civile , sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1230).
Nel caso in esame, allora, la perdita di capacità lavorativa specifica dell’attore è solare.
Invero, è pacifico che il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico - fisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente, nè tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacita di lavoro specifica, unica a legittimare una domanda risarcitoria ex art. 2056 2° comma c.c..
Ma tale principio deve necessariamente trovare un suo temperamento nei casi in cui – come quello in esame - l'elevata percentuale di invalidità permanente (nella specie, 30%) rende altamente probabile, se non addirittura certa, una menomazione della capacità di lavoro (specifica), recando necessariamente con sé quest’ultima ed il danno che da essa consegue: il tutto, pur in mancanza di espressa prova sul punto.
In sostanza, di fronte a lesioni di particolare gravità della salute la distinzione tra capacita di lavoro generica (danno biologico) e capacità di lavoro specifica (danno patrimoniale) viene a sfumarsi ed a perdere di rilevanza, atteso che la rilevante incidenza di un grave danno alla persona sulle attitudini fisiche del danneggiato non può non diminuire oggettivamente anche le sue normali idoneità lavorative, quanto meno con riguardo a tutte quelle che richiedono un minimum di prestanza fisica.
Dunque, in tali casi la perdita di capacità lavorativa specifica è praticamente in re ipsa. (cfr, Cassazione civile , sez. III, 07 novembre 2005, n. 21497)
Il pregiudizio, invero, poteva escludersi soltanto laddove fosse emerso che il Tiziox poteva svolgere un’attività capace di rimanere insensibile, sul piano professionale, ai postumi fisici occorsigli.
Ma questo non poteva di certo affermarsi nel caso che ci occupa.
Infatti, qualsiasi attività avesse potuto svolgere in futuro Tiziox Bxxx, egli non potrà non risentire in termini pesantissimi del fatto di aver perso la normale funzionalità di un occhio (quello sinistro).
Ciò posto, in tema di risarcimento del danno alla persona, l’eventuale mancanza di un reddito al momento dell’infortunio – come nella fattispecie - non comporta, di per sé, l’assenza di un danno da lucro cessante legato alla invalidità permanente, il quale, invece, proiettandosi nel futuro, verrà a incidere o sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa svolgerà una attività remunerativa (Cass. Civ. Sezione III, sentenza 24 novembre 2005 n. 24808 ; Cass. Civ. Sezione III, sentenza 9 novembre 2005 n. 21685) oppure sulle chances lavorative del soggetto, che si vedrà verosimilmente preclusa la possibilità di accesso a determinati impieghi in quanto fisicamente non idoneo.
Quest’ultima conclusione, poi , è argomentata dal seguente ragionamento: una grave invalidità, riducendo in modo significativo le energie psico-fisiche dell’infortunato, non soltanto diminuisce le energie che questi può dedicare ad una attività lavorativa, ma, nella prospettiva di mobilità auspicata dall’odierno mercato del lavoro, oggettivamente limita le chances di una nuova o prima occupazione di chi non lavori nell’attualità, giacché abbassa la capacità di adattamento e di rapido trasferimento del lavoratore sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista delle mansioni svolte (cfr, da ultimo Cass. Civ. n. 2311/2007).
Per cui non può che procedersi ad un accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, attesa anche la difficoltà di previsione specifica della futura attività lavorativa del giovane Tiziox (in materia, Cassazione civile , sez. III, 07 novembre 2005, n. 21497; Cassazione civile , sez. III, 30 novembre 2005, n. 26081; Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20317).
La liquidazione, tuttavia, non potrà non prendere le mosse da un primo computo che faccia applicazione dei criteri ex art. 4, terzo comma del D.L. n. 857 del 1976 convertito nella legge n. 39 del 1977.
Infatti, è noto come, in tema di determinazione del reddito da considerare ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inabilità permanente, l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 - convertito in legge n. 39 del 1977 -, dopo avere indicato (commi primi e secondo) i criteri da adottarsi con riguardo ai casi di lavoro, rispettivamente, autonomo e subordinato, allorché stabilisce (terzo comma) che "in tutti gli altri casi" il reddito da considerare ai detti fini non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, ricomprende in tale ultima previsione proprio l'ipotesi in cui l'invalidità permanente ed il conseguente danno futuro sia stato riportato da soggetti che non siano lavoratori dipendenti o autonomi: ed è il nostro caso, visto che il Tiziox era un bambino al momento del sinistro (cfr, Cass. Civ. Sezione III, sentenza 23 gennaio 2006 n. 1215 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15823 del 28/07/2005 (casalinga); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4801 del 18/05/1999 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 09/02/1998; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 5669 del 10/06/1994).
In sostanza qui deve ricordarsi come sia ormai ampia prassi giurisprudenziale quella di utilizzare il parametro del triplo della pensione sociale quale riferimento specifico per la determinazione anche equitativa dei danni patrimoniali da illecito e, in particolare, dei danni da perdita della capacità lavorativa: e ciò in tutti i casi in cui (disoccupato, casalinga, minore) manchi un sicuro parametro reddituale di riferimento nell’attualità.
Ed allora, ai valori monetari attuali del 2008, l'importo mensile della pensione sociale è di 326,02 euro, per una annualità di 3.912,00, che moltiplicato per tre darà 11.736,00.
Sicchè, potendosi assumere essere venuta meno al Tiziox una capacità di lavoro tendenzialmente pari al suo danno biologico (per la perdita di un occhio), il guadagno che verrebbe meno al danneggiato sul reddito presuntivamente calcolato come sopra sarebbe pari a circa il 30% di Euro 11.736,00, cioè Euro 3.251,00.
Andando capitalizzata tale perdita, deve poi farsi riferimento – come è prassi nelle Corti – ai coefficienti di capitalizzazione previsti dal R.D. n. 1403 / 1922 per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, laddove, non essendo previsto un coefficiente di capitalizzazione per un soggetto dall’età di meno di due anni, non potrà che applicarsi quello indicato per l’età più giovane (12 anni): 20,048.
Quindi si moltiplicherà Euro 3.251 X 20,048 , in modo da ottenere Euro 70.589,00.
Tale somma, indicativa sempre in linea di massima del guadagno sottratto al Tiziox a causa della lesione, dovrebbe essere decurtata di un 10%, affinchè si tenga conto dello scarto della vita fisica (cui si correla la rendita vitalizia ed i relativi coefficienti) e vita lavorativa (giacchè la percezione del reddito presuntivo indicato avrebbe comunque interessato solo il lasso temporale sino all’età pensionabile e non già tutto il residuo periodo di sopravvivenza): onde si otterrebbe la somma di Euro 63.530,00.
Siamo così giunti ad una prima base monetaria di partenza - sufficientemente oggettiva - per la liquidazione che ci occupa.
Ma non ci si può affatto fermare qui.
E’ necessario, infatti, integrare tale liquidazione mediante aggiustamenti equitativi – prevalentemente verso l’alto - che tengano conto di svariati elementi.
Il primo di questi, anzitutto, attiene al fatto che i coefficienti di cui al RD 1403/1922 sono palesemente anacronistici, in quanto si riferiscono ad una durata della vita di gran lunga inferiore a quella di oggi (sono informate ai censimenti del 1901 e 1911 e alle statistiche mortuarie del triennio 1910-1912).
Basti pensare che il coefficiente di capitalizzazione di un soggetto di soli diciotto anni è:
- 19,383, sia per gli uomini che per le donne, in base al R.D. 9/10/22 n. 1403; tale coefficiente tiene conto, quindi, di una presumibile vita complessiva del soggetto diciottenne di soli trentasette anni; il che è oggi fuori dalla storia.
- 54,64, per gli uomini, invece in base ai coefficienti di una rendita unitaria anticipata immediata ed intera redatti in base alle tavole di mortalità della popolazione italiana del 1981 (in Resp. Civ., Prev. 1992, 691 e in G. Giannini e M. Pogliani, L’Assicurazione Obbligatoria dei Veicoli e Natanti, 1994, 175); tale coefficiente tiene conto, quindi, di una presumibile vita complessiva del soggetto diciottenne, di sesso maschile, di circa settantadue anni.
Il che lascia comprendere come la automatica applicazione del RD 1403/1922 si risolverebbe in una forte ingiustizia.
Tanti è vero che la più attenta giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha dovuto porre rimedio a tale discrasia ed ha affermato che con riferimento al r.d. n. 403/1922 “ il criterio di liquidazione del danno attraverso la capitalizzazione di una rendita ben può essere opportunamente corretto: una prima volta sulla base dell’elemento concreto costituito dal protrarsi della vita del danneggiato fino all’epoca della decisione (si tratta infatti di danno attuale e non futuro, esattamente accertabile); una seconda volta sulla base della presumibile vita futura del danneggiato dalla decisione in poi” (Cass. 6/6/08 n. 15029; conf. Cass. 11/6/98 n. 5795, in Guida al Diritto, 1998, 31, 62; Cass. 23/5/96 n. 4756, in Mass. Foro It., 1996, 5, 443; Cass. 28/11/88 n. 6403, in Giust. civ. Mass., 1988, 11; App. Venezia 2/3/88 n. 183, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1988, 627; Cass. 30/10/80 n. 5850, in Giust. civ. Mass., 1980, 10): e così si è aperta la porta ad una necessaria correzione equitativa del computo.
Non solo.
Proprio di recente la Suprema Corte ha sottolineato come la domanda di ristoro patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica in soggetto minore si fonda sul danno ingiusto da lesione della salute ed è scientificamente provata dalla valutazione della gravità delle lesioni e dalla loro possibile evoluzione negativa nella fase successiva alla crescita: onde la valutazione equitativa deve essere a carattere satisfattivo e deve tendere alla integralità del risarcimento (Cassazione civile , sez. III, 10 marzo 2008, n. 6288; Cass. Civ. sez. III, 19 giugno 2008, n. 16639)
Nondimeno, poi, deve valutarsi che la liquidazione in parola avviene in anticipo rispetto all'inizio dell'attività lavorativa e, pertanto, deve essere opportunamente ridotta in proporzione del relativo scarto temporale (Cassazione civile , sez. III, 01 dicembre 1999, n. 13358).
Per cui, in definitiva, questo Tribunale non può non tener ulteriormente conto, in un’ottica di attenta personalizzazione della determinazione del danno de quo, da un lato,
- della giovanissima età della vittima al momento del fatto (2 anni);
- della gravità della lesione;
- della sua incidenza su qualsiasi attività fisica o intellettuale che il Tiziox intraprenderà;
- della perdita di chance che è derivata al danneggiato secondo un giudizio di prognosi postuma informato a criteri di verosimiglianza, potendosi assumere con ragionevole certezza che un soggetto cieco ad un occhio potrà avere notevoli difficoltà lavorative (anche di progressione di eventuale futura carriera) a causa della sua menomazione;
- della verosimile entità del reddito futuro (così come calcolato ex l'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976 e RD 1423/1922) , così come corretta per l’anacronismo dei coefficienti di capitalizzazione;
dall’altro,
- del vantaggio derivante dalla capitalizzazione anticipata di un danno ancora a verificarsi e, in particolare, di un anticipato riconoscimento rispetto all'inizio dell'attività lavorativa;
- della maggiore facilità di inserimento di cui potrà verosimilmente godere il Tiziox per accedere a taluni lavori, potendo egli rientrare, in futuro, tra le categorie già oggi protette dalla normativa di settore.
Insomma, all’esito di quanto osservato, ponderati adeguatamente tutti i richiamati elementi, può riconoscersi al Tiziox l’ulteriore complessiva somma di Euro 100.000,00 quale danno da lucro cessante per la perdita di capacità di lavoro dal medesimo sofferta in conseguenza del fatto illecito.
V) Del danno morale genitori
Gli attori ivi agivano anche iure proprio per il risarcimento del danno da loro sofferto in conseguenza del sinistro occorso al figlio.
Ed è noto che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile (Cass.Civ. Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002 ; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13754 del 14/06/2006).
Andrà perciò liquidato a Tiziox Axxx e Meviaxo tale danno morale.
In tal caso, avendo costituito tale danno un patema d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non era accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo se avesse assunto connotazioni eclatanti avrebbe potuto e dovuto essere provato in modo diretto.
Per cui, come avviene il più delle volte, anche nella specie il danno in questione andrà accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8546 del 03/04/2008; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 14/07/2003).
Va allora affermato che, a fronte di un figlio minore dall’età di meno di due anni, che riportava lesioni pesantissime a seguito di sinistro stradale, è sufficiente la prova della malattia derivatane e della gravità dei postumi riportati (sussistente per tabulas) : laddove da tale aspetti non può che trarsi ragionevolmente pure la sussistenza del danno morale dei genitori, in proprio, sulla base dell’ “id quod plerumque accidit”.
E la valutazione di esso, da operarsi con criteri equitativi, tenuto conto della drammaticità delle lesioni in esame, della durata della malattia e della giovanissima età della vittima, può stimarsi nella metà del danno morale sofferto direttamente dal piccolo Bxxx: sicchè andrà riconosciuto a ciascun genitore l’importo di Euro 48.326,00 (cfr, Cassazione civile , sez. III, 14 dicembre 2004, n. 23298; Cass. 14.11.2000, n. 14752).
.
L’importo riconosciuto in favore di tutti gli attori è indicato in valori monetari riferiti al 2006 (anno della redazione della Tabelle del Tribunale).
Esso va perciò rivalutato all’attualità come in dispositivo, sulla base degli indici ufficiali ISTAT ed in considerazione dell’ultimo incremento rilevato tra il settembre 2007 ed il settembre 2008 – 3,7 % - cui va aggiunto il valore dell’1,5% intervenuto tra il 2006 ed il 2007.
Può farsi ricorso, poi, al tasso degli interessi al 2,0% annuo (stimato ragionevole, alla luce dell'intervenuta inflazione) per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui i danneggiati ottengono la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso del 2,0% annuo dovranno calcolarsi , con riferimento all’arco temporale intercorso tra l’illecito e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data del sinistro e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995 n. 1712).
Sulla totale somma risarcitoria così determinata, poi, spetteranno gli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe,
- accertata la responsabilità esclusiva di Caio per i danni conseguenti al sinistro verificatosi in data … 1999 alla via …. in …., condanna solidalmente Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a. al risarcimento dei danni:
1) in favore di Tiziox Bxxx liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell'importo di € ….., oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
2) In favore di Tiziox Axxx liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell’importo di € ….., oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
3) In favore di Meviaxo liquidati, secondo valori monetari attuali come in motivazione, nell’importo di € ………, oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito al tasso annuo del 2,0% e calcolati sul valore delle somme originarie via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell’importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;
- condanna solidalmente Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a. a rimborsare a Tiziox Axxx e Meviaxo le spese processuali sostenute nel presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.980,00, di cui € 2460,00 per diritti, Euro 384,00 per spese, il residuo per onorari, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge; con attribuzione a favore dell’ avv.to …, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU già liquidate in corso di causa solidalmente a carico di Caio e la KKKK Ass.ni s.p.a., da ripartirsi in pari misura.
Così deciso in Nola il 30.10.2008
Il Giudice
Dott. Alfonso Scermino.

Opposizione a fermo amministrativo: va proposta non solum nei confronti dell'agente della riscossione, sed etiam nei cofronti dell'ente creditore


Preavviso fermo amministrativo, opposizione, improcedibilità


martedì 27 gennaio 2009
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 22 gennaio 2009

Preavviso fermo amministrativo

L’OPPOSIZIONE AL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO NON PUÒ ESSERE PROPOSTA NEI SOLI CONFRONTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, SEPPUR ABILITATO IN EXECUTIVIS, MA DEVE ESSERE PROPOSTA ANCHE NEI CONFRONTI DELL’ENTE CREDITORE
.
GIURISDIZIONE – CREDITI TRIBUTARI, GIUDICE TRIBUTARIO – CREDITI NON TRIBUTARI, GIUDICE ORDINARIO
.
[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 22 gennaio 2009]
.
.
.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – Ia SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7348/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo, introitata in decisione il 16.1.2009, vertente
TRA
MEVIAX , nata a Napoli …, elettivamente domiciliata in … presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; (opponente)
E
EQUITALIA POLIS S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria C. V. (CE) alla Via ..., presso lo studio dell’Avv. ... che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; (opposta)
.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviax , rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia la Equitalia Polis S.p.A., Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: a) dichiarare l’illegittimità, vessatorietà e inammissibilità dell’operato della convenuta nella procedura del fermo amministrativo, con relative spese e more, in danno dell’istante; b) per l’effetto, previo provvedimento di sospensione, dichiarare l’inammissibilità ed inefficacia del dello stesso fermo amministrativo opposto, per mancanza di legittimazione e per mancanza del presupposto impositivo; c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e personali, esistenziali e morali; d) vinte le spese e competenze di giudizio, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1. che esso non aveva alcun debito nei confronti della convenuta, né era inadempiente; 2. esso non era proprietario dell’auto tg. …. per averla alienata in data 29.11.2007 a tale Meviox, come da certificato di proprietà; 3. il fermo eventuale si baserebbe su carichi di ruolo e cartelle di pagamento nei confronti delle quali pende ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, non ancora definiti; 4. il regolamento di attuazione ex comma IV dell’art. 86 DPR 602/73 non è stato ancora emanato, rendendo inapplicabile la normativa vigente in tema di fermo amministrativo; 5. vi era assoluta carenza di potere della convenuta ad emanare provvedimenti di fermo amministrativo; 6. tutte le pretese impositive alla base del fermo amministrativo sono genericamente quantificate a danno dell’istante, in palese violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi; 7. è legittimo opporsi e chiedere il risarcimento dei danni in via equitativa; 8) la convenuta dimostra di ignorare una serie di norme di legge in merito al tassativo contenuto della cartella esattoriale; 9. a nulla erano valsi i reiterati tentativi, né le telefonate, file, attese e reclami proposti al fine di giungere ad un bonario componimento ed archiviazione della controversia.
Si costituiva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda introduttiva e chiedeva: a. in via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la cognizione della materia affidata, in via esclusiva, alla Commissione Tributaria; b. sempre in rito, in via subordinata, si dichiari l’illegittimità ed inammissibilità dell’azione per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.; c. in via gradata, si dichiari l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 57 DPR n. 602/72 e art. 617 c.p.c.; d. si rigetti la domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto; e. vinte le spese e competenze di giudizio, con distrazione.
A sostegno delle proprie tesi, la Equitalia Polis S.p.A. deduceva, tra l’altro: 1) vi era il difetto di giurisdizione per essere competente la Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter del D.Lgs. 546/92, come modificato dall’art. 35, comma quinquies del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006; 2) l’azione era stata introdotta esclusivamente contro l’Agente della riscossione, mentre non sono stati chiamati in giudizio, quali litisconsorti necessari, gli enti impositori; 3) la domanda, così come formulata, ha natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.; 4) la notificazione dell’atto introduttivo era avvenuta oltre il termine perentorio di gg. 20 richiesti dal codice di rito; 5) la doglianza avanzata ex adverso relativamente alla presunta inesistenza dei titoli per nullità della notifica delle cartelle è del tutto infondata e come tale non merita accoglimento. Invero, parte attrice, da un lato, assume di non aver mai avuto la notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, asserisce che avverso le stesse cartelle pendono i rispettivi giudizi dinanzi al giudice di pace di Napoli.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è improcedibile.
Preliminarmente, deve chiarirsi che, effettivamente, la Legge 4.8.2006 n. 248, di conversione con modificazioni del D.L. 4.7.2006, n. 223, all’art. 35, comma 26 quinquies, ha statuito che all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dopo la lettera e), sono state aggiunte le seguenti: e-bis) “l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”; e-ter) “il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Non v’è, dunque, alcun dubbio che la citata norma ha statuito la competenza del giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Tuttavia, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, ha sancito la ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati, stabilendo che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”. (Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 05/06/2008, n. 14831).
E poiché nel caso di specie, almeno per quanto si legge dal preavviso di fermo amministrativo, si verte in tema di crediti non tributari, per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza del giudice ordinario.
Pertanto, l’eccezione sul difetto di giurisdizione, proposta da parte convenuta va rigettata.
Deve, inoltre, osservarsi che nel caso in esame non si tratta specificatamente di fermo amministrativo di autoveicolo ma di preavviso di fermo amministrativo e, dunque, di preavviso di esecuzione forzata o, comunque, di misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo conseguenti a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S..
E’, invece, condivisibile che il 4° c., l’art. 86, DPR 602/73, prevede che “con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i ministri dell’In-terno e dei lavori Pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”, quindi anche, e soprattutto, la disciplina del fermo amministrativo.
Senonché, tale ultimo decreto non é mai stato emanato, ma ciò mai potrebbe dar luogo all’ipotesi del cd. “vuoto normativo”, poiché l’unico regolamento tuttora in vigore é rimasto quello di cui al D.M. n. 503/98, relativo però al fermo previsto dall’art. 91bis del DPR n.602/73, prima della riforma del-l’art. 86 del DPR n. 602/73, di cui al D.Lgs n.46/99, ulteriormente modificato dal D.Lgs 27.4.2001 n.193, che, all’art.1, c. 1°, lett. Q), prevede che: “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 c. 1°, il concessionario (60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ndr) può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate (DRE) ed alla Regione di residenza (del debitore)”.
Deve, dunque, affermarsi che il fermo amministrativo può essere regolarmente attuato anche senza il regolamento previsto dal 4 comma dell’art. 86 DPR n. 602/73, modificato dal D.Lgs n. 46/99 e dal D.Lgs n.193/01, ed è corretta la soluzione di ritenere tuttora applicabili le norme del precedente regolamento, di cui al D.M. n. 503/98, in quanto compatibili con la nuova disciplina.
Orbene, se é vero che si può ancora applicare il vecchio regolamento (per non creare vuoti normativi), é anche vero che deve, però, esaminarsi lo spirito di quest’ultimo, ovvero lo scopo per cui era stato disciplinato il fermo amministrativo con il D.M. n. 503/98.
Con la nuova norma, di cui al D.Lgs n. 193/01 é stato, tra l’altro, eliminato ogni riferimento al mancato reperimento del bene e il fermo é disposto direttamente dal concessionario della riscossione - che ora non deve ricercare, obbligatoriamente prima del fermo, il bene da pignorare - ma la natura del fermo amministrativo non muta solo per questo, perché esso é sempre diretto a garantire l’esecuzione forzata sui beni del debitore ed ha natura cautelare e rafforzativa dell’obbligo di pagamento già accertato e non più discutibile.
Nella fattispecie, peraltro, l’atto impugnato non attiene ad un fermo amministrativo già avvenuto, ma si tratta di un semplice “avviso di fermo amministrativo”, con l’indicazione di un termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il Concessionario del Servizio riscossione si riserva o provvederà al fermo di che trattasi.
Ciò posto, il preavviso di azione esecutiva, emesso dalla Equitalia Polis S.p.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, reca semplicemente l’invito al pagamento della somma di € 1.487,81 sul presupposto che alla data del 5.9.2007 risulterebbero, a nome dell’opponente, le cartelle di pagamento insolute delle quali sono riportati i numeri (esattamente le n. … e n. ….), entrambe relative a infrazioni del codice della strada; Ente creditore: il Comune di Napoli.
In sostanza, manca il titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva. Non si rileva, infatti, né è dimostrato se le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate.
Tale ultimo profilo, però, è superato dalle affermazioni della stessa opponente che, pur senza offrire alcun dato probatorio sul punto, assume che le due dette cartelle di pagamento sarebbero state oggetto di ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ammettendo, implicitamente, che le ripetute cartelle di pagamento sono state ad essa regolarmente notificate.
Per altro verso, giova sottolineare che il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato, non può essere confuso o ritenuto identico all’atto di precetto di pagamento, poiché mancante del titolo esecutivo ad esso allegato e, quindi, la disquisizione di parte opposta, secondo cui si tratterebbe di opposizione ex art. 617 c.p.c. e non ex art. 615 c.p.c., ha solo valore teorico poiché non è in discussione la qualificazione dell’azione, comunque proposta con evidente approssimazione.
Il dato saliente è che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può essere proposta nei soli confronti dell’Agente della Riscossione, seppur abilitato in executivis, ma deve essere proposta anche nei confronti dell’Ente creditore, nel caso di specie il Comune di Napoli, in litisconsorzio necessario con l’Agente della Riscossione.
E poiché la vocatio in ius è avvenuta nei soli confronti della Equitalia Polis S.p.A., va dichiarata l’improcedibilità dell’azione di che trattasi.
La natura della controversia ed i motivi che hanno portato alla declaratoria di improcedibilità dell’azione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Meviax , contro la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l’improcedibilità della domanda;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, lì 22 Gennaio 2009
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
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Opposizione a fermo amministrativo: va proposta non solum nei confronti dell'agente della riscossione, sed etiam nei cofronti dell'ente creditore


Preavviso fermo amministrativo, opposizione, improcedibilità


martedì 27 gennaio 2009
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 22 gennaio 2009

Preavviso fermo amministrativo

L’OPPOSIZIONE AL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO NON PUÒ ESSERE PROPOSTA NEI SOLI CONFRONTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE, SEPPUR ABILITATO IN EXECUTIVIS, MA DEVE ESSERE PROPOSTA ANCHE NEI CONFRONTI DELL’ENTE CREDITORE
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GIURISDIZIONE – CREDITI TRIBUTARI, GIUDICE TRIBUTARIO – CREDITI NON TRIBUTARI, GIUDICE ORDINARIO
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[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 22 gennaio 2009]
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – Ia SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7348/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo, introitata in decisione il 16.1.2009, vertente
TRA
MEVIAX , nata a Napoli …, elettivamente domiciliata in … presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; (opponente)
E
EQUITALIA POLIS S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria C. V. (CE) alla Via ..., presso lo studio dell’Avv. ... che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; (opposta)
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CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Meviax , rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva innanzi a questa Giustizia la Equitalia Polis S.p.A., Agente per la Riscossione dei Tributi per la Provincia di Caserta, in persona del l.r.p.t., per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: a) dichiarare l’illegittimità, vessatorietà e inammissibilità dell’operato della convenuta nella procedura del fermo amministrativo, con relative spese e more, in danno dell’istante; b) per l’effetto, previo provvedimento di sospensione, dichiarare l’inammissibilità ed inefficacia del dello stesso fermo amministrativo opposto, per mancanza di legittimazione e per mancanza del presupposto impositivo; c) condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e personali, esistenziali e morali; d) vinte le spese e competenze di giudizio, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c., con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1. che esso non aveva alcun debito nei confronti della convenuta, né era inadempiente; 2. esso non era proprietario dell’auto tg. …. per averla alienata in data 29.11.2007 a tale Meviox, come da certificato di proprietà; 3. il fermo eventuale si baserebbe su carichi di ruolo e cartelle di pagamento nei confronti delle quali pende ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, non ancora definiti; 4. il regolamento di attuazione ex comma IV dell’art. 86 DPR 602/73 non è stato ancora emanato, rendendo inapplicabile la normativa vigente in tema di fermo amministrativo; 5. vi era assoluta carenza di potere della convenuta ad emanare provvedimenti di fermo amministrativo; 6. tutte le pretese impositive alla base del fermo amministrativo sono genericamente quantificate a danno dell’istante, in palese violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi; 7. è legittimo opporsi e chiedere il risarcimento dei danni in via equitativa; 8) la convenuta dimostra di ignorare una serie di norme di legge in merito al tassativo contenuto della cartella esattoriale; 9. a nulla erano valsi i reiterati tentativi, né le telefonate, file, attese e reclami proposti al fine di giungere ad un bonario componimento ed archiviazione della controversia.
Si costituiva la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda introduttiva e chiedeva: a. in via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la cognizione della materia affidata, in via esclusiva, alla Commissione Tributaria; b. sempre in rito, in via subordinata, si dichiari l’illegittimità ed inammissibilità dell’azione per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c.; c. in via gradata, si dichiari l’improcedibilità ed inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 57 DPR n. 602/72 e art. 617 c.p.c.; d. si rigetti la domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto; e. vinte le spese e competenze di giudizio, con distrazione.
A sostegno delle proprie tesi, la Equitalia Polis S.p.A. deduceva, tra l’altro: 1) vi era il difetto di giurisdizione per essere competente la Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-ter del D.Lgs. 546/92, come modificato dall’art. 35, comma quinquies del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006; 2) l’azione era stata introdotta esclusivamente contro l’Agente della riscossione, mentre non sono stati chiamati in giudizio, quali litisconsorti necessari, gli enti impositori; 3) la domanda, così come formulata, ha natura di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.; 4) la notificazione dell’atto introduttivo era avvenuta oltre il termine perentorio di gg. 20 richiesti dal codice di rito; 5) la doglianza avanzata ex adverso relativamente alla presunta inesistenza dei titoli per nullità della notifica delle cartelle è del tutto infondata e come tale non merita accoglimento. Invero, parte attrice, da un lato, assume di non aver mai avuto la notifica delle cartelle di pagamento e, dall’altro, asserisce che avverso le stesse cartelle pendono i rispettivi giudizi dinanzi al giudice di pace di Napoli.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata a sentenza sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e della discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è improcedibile.
Preliminarmente, deve chiarirsi che, effettivamente, la Legge 4.8.2006 n. 248, di conversione con modificazioni del D.L. 4.7.2006, n. 223, all’art. 35, comma 26 quinquies, ha statuito che all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dopo la lettera e), sono state aggiunte le seguenti: e-bis) “l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”; e-ter) “il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Non v’è, dunque, alcun dubbio che la citata norma ha statuito la competenza del giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati.
Tuttavia, il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, ha sancito la ripartizione della competenza tra giudice ordinario e giudice tributario nei casi di fermo amministrativo di beni mobili registrati, stabilendo che: “Con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”. (Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 05/06/2008, n. 14831).
E poiché nel caso di specie, almeno per quanto si legge dal preavviso di fermo amministrativo, si verte in tema di crediti non tributari, per infrazioni al codice della strada, sussiste la competenza del giudice ordinario.
Pertanto, l’eccezione sul difetto di giurisdizione, proposta da parte convenuta va rigettata.
Deve, inoltre, osservarsi che nel caso in esame non si tratta specificatamente di fermo amministrativo di autoveicolo ma di preavviso di fermo amministrativo e, dunque, di preavviso di esecuzione forzata o, comunque, di misura cautelare tendente ad ottenere la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo conseguenti a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S..
E’, invece, condivisibile che il 4° c., l’art. 86, DPR 602/73, prevede che “con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i ministri dell’In-terno e dei lavori Pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”, quindi anche, e soprattutto, la disciplina del fermo amministrativo.
Senonché, tale ultimo decreto non é mai stato emanato, ma ciò mai potrebbe dar luogo all’ipotesi del cd. “vuoto normativo”, poiché l’unico regolamento tuttora in vigore é rimasto quello di cui al D.M. n. 503/98, relativo però al fermo previsto dall’art. 91bis del DPR n.602/73, prima della riforma del-l’art. 86 del DPR n. 602/73, di cui al D.Lgs n.46/99, ulteriormente modificato dal D.Lgs 27.4.2001 n.193, che, all’art.1, c. 1°, lett. Q), prevede che: “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50 c. 1°, il concessionario (60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ndr) può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate (DRE) ed alla Regione di residenza (del debitore)”.
Deve, dunque, affermarsi che il fermo amministrativo può essere regolarmente attuato anche senza il regolamento previsto dal 4 comma dell’art. 86 DPR n. 602/73, modificato dal D.Lgs n. 46/99 e dal D.Lgs n.193/01, ed è corretta la soluzione di ritenere tuttora applicabili le norme del precedente regolamento, di cui al D.M. n. 503/98, in quanto compatibili con la nuova disciplina.
Orbene, se é vero che si può ancora applicare il vecchio regolamento (per non creare vuoti normativi), é anche vero che deve, però, esaminarsi lo spirito di quest’ultimo, ovvero lo scopo per cui era stato disciplinato il fermo amministrativo con il D.M. n. 503/98.
Con la nuova norma, di cui al D.Lgs n. 193/01 é stato, tra l’altro, eliminato ogni riferimento al mancato reperimento del bene e il fermo é disposto direttamente dal concessionario della riscossione - che ora non deve ricercare, obbligatoriamente prima del fermo, il bene da pignorare - ma la natura del fermo amministrativo non muta solo per questo, perché esso é sempre diretto a garantire l’esecuzione forzata sui beni del debitore ed ha natura cautelare e rafforzativa dell’obbligo di pagamento già accertato e non più discutibile.
Nella fattispecie, peraltro, l’atto impugnato non attiene ad un fermo amministrativo già avvenuto, ma si tratta di un semplice “avviso di fermo amministrativo”, con l’indicazione di un termine per il pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla cui scadenza, in caso di mancato pagamento, il Concessionario del Servizio riscossione si riserva o provvederà al fermo di che trattasi.
Ciò posto, il preavviso di azione esecutiva, emesso dalla Equitalia Polis S.p.A., quale Agente della Riscossione per la Provincia di Caserta, reca semplicemente l’invito al pagamento della somma di € 1.487,81 sul presupposto che alla data del 5.9.2007 risulterebbero, a nome dell’opponente, le cartelle di pagamento insolute delle quali sono riportati i numeri (esattamente le n. … e n. ….), entrambe relative a infrazioni del codice della strada; Ente creditore: il Comune di Napoli.
In sostanza, manca il titolo idoneo alla preavvisata azione esecutiva. Non si rileva, infatti, né è dimostrato se le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate.
Tale ultimo profilo, però, è superato dalle affermazioni della stessa opponente che, pur senza offrire alcun dato probatorio sul punto, assume che le due dette cartelle di pagamento sarebbero state oggetto di ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, ammettendo, implicitamente, che le ripetute cartelle di pagamento sono state ad essa regolarmente notificate.
Per altro verso, giova sottolineare che il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato, non può essere confuso o ritenuto identico all’atto di precetto di pagamento, poiché mancante del titolo esecutivo ad esso allegato e, quindi, la disquisizione di parte opposta, secondo cui si tratterebbe di opposizione ex art. 617 c.p.c. e non ex art. 615 c.p.c., ha solo valore teorico poiché non è in discussione la qualificazione dell’azione, comunque proposta con evidente approssimazione.
Il dato saliente è che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo non può essere proposta nei soli confronti dell’Agente della Riscossione, seppur abilitato in executivis, ma deve essere proposta anche nei confronti dell’Ente creditore, nel caso di specie il Comune di Napoli, in litisconsorzio necessario con l’Agente della Riscossione.
E poiché la vocatio in ius è avvenuta nei soli confronti della Equitalia Polis S.p.A., va dichiarata l’improcedibilità dell’azione di che trattasi.
La natura della controversia ed i motivi che hanno portato alla declaratoria di improcedibilità dell’azione giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Meviax , contro la Equitalia Polis S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l’improcedibilità della domanda;
2) Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, lì 22 Gennaio 2009
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
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giovedì 29 gennaio 2009

Le multe e gli ausiliari del traffico

Circolazione stradale,contravvenzioni,ausiliari del traffico,competenza,limiti,motorini,aree
fonte:
http://www.eius.it/giurisprudenza/2009/001.asp

"Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133."
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Fatto e Diritto
G.L. impugna per cassazione la sentenza 3 novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della città per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale XII Giugno.
Parte intimata resiste con controricorso.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo la reiezione del ricorso per sua manifesta infondatezza.
Il Collegio, condividendo precedenti pronunzie di legittimità in controversie analoghe (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1565, 7 aprile 2005, n. 7336, 17 febbraio 2006, n. 18186, 27 luglio 2007, n. 16777 e recentemente su ricorso 16954/06 deciso il 10 novembre 2008) ritiene di non poter recepire le opinioni e le conclusioni espresse dal P.G.
Né ciò osta alla procedura - ed alla pronunzia - in camera di consiglio, la cui inesperibilità è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all'opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (ex pluribus, Cass. 11 giugno 2005, n. 12384, 3 novembre 2005, n. 21291 SS.UU.).
La l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione".
Al comma 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che "le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla l. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".
La l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile" (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 158, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3).
Il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, ha stabilito con le norme sopra richiamate che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Corte cost., ord. n. 157 del 2001).
Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal succitato personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.
L'art. 17, commi 132 e 133, tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio della funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12 c.d.s.), vengono con provvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (Cass. 7 aprile 2005, n. 7336 cit.).
Il legislatore, evidentemente conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni, per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi, riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei posteggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.
In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, la l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, come interpretato dalla l. n. 488 del 1999, art. 68, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di "sosta nelle aree oggetto di concessione", ove ne siano state concesse alle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, ed "inoltre" di "circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico" attribuite al personale ispettivo delle dette aziende.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, dell'una e dell'altra categoria, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all'attività svolta dall'impresa - di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone - dalla quale dipendono ove l'ordinato e corretto esercizio di tale attività impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse - quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un'area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici - l'accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all'art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.
Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada è stata accertata da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi della l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento dell'opposizione e la condanna del Comune di Bologna al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimità, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori.

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