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Danno allacasalinga: Quantum est??? Dice la Cassazione .....

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito dalla casalinga Richiamando alcune precedenti pronunce, la Cassazione ha elaborato due principi in materia di risarcimento del danno della casalinga: 1) "Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art.1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art.2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente" (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004); 2) "Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della p...

Danno allacasalinga: Quantum est??? Dice la Cassazione .....

Cassazione Civile: risarcimento del danno patito dalla casalinga Richiamando alcune precedenti pronunce, la Cassazione ha elaborato due principi in materia di risarcimento del danno della casalinga: 1) "Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art.1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art.2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente" (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004); 2) "Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo de...
RIORDINO PROCESSO AMMINISTRATIVO E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7.7.2010 –supplemento ordinario n. 148- il Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 avente ad oggetto il riordino delle norme sul processo amministrativo. Il testo ufficiale e completo è qui disponibile: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=010G0127&tmstp=1279635166924
RIORDINO PROCESSO AMMINISTRATIVO E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7.7.2010 –supplemento ordinario n. 148- il Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 avente ad oggetto il riordino delle norme sul processo amministrativo. Il testo ufficiale e completo è qui disponibile: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-07-07&task=dettaglio&numgu=156&redaz=010G0127&tmstp=1279635166924
La mediazione familiare alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Articolo di Rossana Novati di Rossana Novati Questo contributo costituisce un tentativo di verificare se e in quale misura la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, possa trovare applicazione in tema di diritto di famiglia, e con quali conseguenze. Sommario: 1. La cornice normativa - 2. I diritti disponibili in materia di separazione e divorzio - 3. Conseguenze - 4. L’obbligo di informativa di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 1. La cornice normativa 1.1. Il libro verde europeo della mediazione Nel 2002 la Commissione Europea pubblicava il “Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”. Con il “Libro verde” la Commissione si prefiggeva lo scopo di rispondere al mandato politico del Consiglio di: “fare il punto della situ...
La mediazione familiare alla luce del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Articolo di Rossana Novati di Rossana Novati Questo contributo costituisce un tentativo di verificare se e in quale misura la mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, possa trovare applicazione in tema di diritto di famiglia, e con quali conseguenze. Sommario: 1. La cornice normativa - 2. I diritti disponibili in materia di separazione e divorzio - 3. Conseguenze - 4. L’obbligo di informativa di cui all’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. 1. La cornice normativa 1.1. Il libro verde europeo della mediazione Nel 2002 la Commissione Europea pubblicava il “Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale”. Con il “Libro verde” la Commissione si prefiggeva lo scopo di rispondere al mandato politico del Consiglio di: “fare il punto dell...
L’art. 151 disp. att. c.p.c. e la riunibilità delle “cause seriali” Articolo di Cataldo Bevacqua 19.01.2010  Cataldo Bevacqua L’art. 151 disp. att. c.p.c. e la riunibilità delle "cause seriali" di Cataldo Bevacqua In base all’art. 151 disp. att. c.p.c., per come novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, “la riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. Le ...