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Saggio d'Interesse. dal 1° gennaio è all'1%

Interessi legali ridotti all'1% a partire dal 1° gennaio 2010 Decreto Ministero Economia e finanze 04.12.2009, G.U. 15.12.2009 Interessi legali all'1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. (Altalex, 16 dicembre 2009. Vedi anche la Tabella del saggio di interesse legale dal 1942 ad oggi) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 4 dicembre 2009 Modifica del saggio di interesse legale. (09A14939) (GU n. 291 del 15-12-2009) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Mini...

Saggio d'Interesse. dal 1° gennaio è all'1%

Interessi legali ridotti all'1% a partire dal 1° gennaio 2010 Decreto Ministero Economia e finanze 04.12.2009, G.U. 15.12.2009 Interessi legali all'1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2010. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2009 il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. (Altalex, 16 dicembre 2009. Vedi anche la Tabella del saggio di interesse legale dal 1942 ad oggi) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 4 dicembre 2009 Modifica del saggio di interesse legale. (09A14939) (GU n. 291 del 15-12-2009) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del codice civile,...

Il Decreto Salvaleggi ...........

Decreto salva-leggi: la normativa anteriore al 1970 che rimane in vigore Decreto legislativo 01.12.2009 n° 179 , G.U. 14.12.2009 Sono state individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore a norma dell'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246. Lo prevede il Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 (c.d. decreto "salva-leggi") pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 291. In particolare il provvedimento ha individuato come indispensabili al funzionamento della macchina statale 2.400 leggi salvandole dal taglio previsto dagli interventi di semplificazione normativa previsti dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200. Con gli interventi legislativi di semplificazione sono state abrogate complessivamente circa 39 mila leggi, portando il totale delle leggi attualmente in...

Il Decreto Salvaleggi ...........

Decreto salva-leggi: la normativa anteriore al 1970 che rimane in vigore Decreto legislativo 01.12.2009 n° 179 , G.U. 14.12.2009 Sono state individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore a norma dell'articolo 14, Legge 28 novembre 2005, n. 246. Lo prevede il Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 (c.d. decreto "salva-leggi") pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2009, n. 291. In particolare il provvedimento ha individuato come indispensabili al funzionamento della macchina statale 2.400 leggi salvandole dal taglio previsto dagli interventi di semplificazione normativa previsti dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200. Con gli interventi legislativi di semplificazione sono state abrogate complessivamente circa 39 mila leggi, portando il totale delle leggi attu...

Copia per uso privato: news da Milano

Tribunale di Milano, sez. specializzata, n. 8787 del 14 maggio 2009 - (259) Diritto d'autore, Dvd, copia privata,divieto La copia sprotetta costituisce un pregiudizio per il titolare dei diritti d'autore. "Nel quadro delle concrete possibilità offerte dalla tecnica – quantomeno all’epoca dell’acquisto del DVD da parte dell’ attore -l’apposizione di una misura tecnologica di protezione impeditiva di qualsiasi possibilità di riproduzione dell’opera non può dunque essere ritenuta illegittima, posto che l’alternativa di una libera riproducibilità dell’ opera stessa che avrebbe soddisfatto la possibilità di eseguire anche la copia privata – avrebbe determinato proprio quell’obbiettivo contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera, nonchè un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell’opera che escludono – a mente del più volte menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. – l’esercizio del diritto di copia privata." REPUBBLICA ITALIA...

Copia per uso privato: news da Milano

Tribunale di Milano, sez. specializzata, n. 8787 del 14 maggio 2009 - (259) Diritto d'autore, Dvd, copia privata,divieto La copia sprotetta costituisce un pregiudizio per il titolare dei diritti d'autore. "Nel quadro delle concrete possibilità offerte dalla tecnica – quantomeno all’epoca dell’acquisto del DVD da parte dell’ attore -l’apposizione di una misura tecnologica di protezione impeditiva di qualsiasi possibilità di riproduzione dell’opera non può dunque essere ritenuta illegittima, posto che l’alternativa di una libera riproducibilità dell’ opera stessa che avrebbe soddisfatto la possibilità di eseguire anche la copia privata – avrebbe determinato proprio quell’obbiettivo contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera, nonchè un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti di utilizzazione economica dell’opera che escludono – a mente del più volte menzionato comma 4 dell’art. 71 sexies L.A. – l’esercizio del diritto di copia privata." REPUBBLICA...

.... vacanze di Natale: ecco qualcosina sul danno da vacanza rovinata

Cassazione, SEZ. III CIVILE - 6 luglio 2009, n.15798 - (2177) Viaggi,turismo,vacanza rovinata,eventi eccezionali,prospettivo informativo "Di vero, l'assunto dell'attuale ricorrente, secondo il quale vi sarebbe stata omessa informazione di un pericolo e di un danno alla sua pelle, dovuti alla interazione tra la bassa marea e la presenza dell'alga ustionante, che, invece, la compagnia era tenuta a rappresentarli, non comporta, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, alcun nesso di causalita' tra l'asserita negligenza informativa e la fotodermatite, determinata, peraltro, da un raro, a dire della ricorrente, microrganismo." Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e 360 n. 5 c.p.c. “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con...