Silenzio sulla richiesta di permesso di costruire: sostanza e rimedi TAR Lazio-Roma, sez. II bis, sentenza 03.01.2008 n° 14 ( Alessandro Del Dotto ) Per giurisprudenza consolidata, il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una grave limitazione delle facoltà del cittadino di esercitare il diritto di edificare, espressione tipica del diritto dominicale. Il rifiuto implicito sia per propria natura sempre illegittimo, specie se connesso a situazioni di diritto degradate, come si verifica nel caso di richiesta di concessione edilizia, rispetto alla quale il proprietario del bene fa valere un diritto soggettivo condizionato in attesa di espansione, dal momento che tale comportamento omissivo e di inerzia, oltre a rivelarsi elusi...
Post
- Ottieni link
- X
- Altre app
Silenzio sulla richiesta di permesso di costruire: sostanza e rimedi TAR Lazio-Roma, sez. II bis, sentenza 03.01.2008 n° 14 ( Alessandro Del Dotto ) Per giurisprudenza consolidata, il silenzio serbato integra la violazione di un preciso dovere giuridico sanzionabile in sede giurisdizionale con l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di esitare con provvedimento esplicito la richiesta del privato, atteso che il rifiuto di provvedere, senza alcuna giustificazione, si risolve in una grave limitazione delle facoltà del cittadino di esercitare il diritto di edificare, espressione tipica del diritto dominicale. Il rifiuto implicito sia per propria natura sempre illegittimo, specie se connesso a situazioni di diritto degradate, come si verifica nel caso di richiesta di concessione edilizia, rispetto alla quale il proprietario del bene fa valere un diritto soggettivo condizionato in attesa di espansione, dal momento che tale comportamento omissivo e di inerzia, oltre a rivelarsi elusi...
D.M, 37/08: istallazione e sicurezza degli impianti all'interno degli edifici
- Ottieni link
- X
- Altre app
Articolo 04/06/2008 Disciplina dell'attività di installazione e di sicurezza degli impianti all'interno di edifici L'introduzione del D.M. 37/2008 e i suoi risvolti applicativi Dott.ssa Spina Luciana reperito in http://www.filodiritto.com Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 è stato emanato al fine di riordinare tutte le disposizioni in tema di attività di installazione e di sicurezza degli impianti all’interno di edifici di diversa tipologia. Il riordino delle disposizioni vigenti in materia ha comportato l’abrogazione delle norme contenute:- nella Legge n. 46 del 5 marzo 1990 “Norme sulla sicurezza degli impianti” (ad eccezione degli articoli 8, 14, 16 sulle sanzioni applicabili);- nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 6 dicembre 1991 “Regolamento di attuazione della legge 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti”;- nel Capo V parte II artt. dal 107 al 121 “Norme per la sicurezza degli impianti” del Testo Unico in materia edilizia di ...
D.M, 37/08: istallazione e sicurezza degli impianti all'interno degli edifici
- Ottieni link
- X
- Altre app
Articolo 04/06/2008 Disciplina dell'attività di installazione e di sicurezza degli impianti all'interno di edifici L'introduzione del D.M. 37/2008 e i suoi risvolti applicativi Dott.ssa Spina Luciana reperito in http://www.filodiritto.com Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 è stato emanato al fine di riordinare tutte le disposizioni in tema di attività di installazione e di sicurezza degli impianti all’interno di edifici di diversa tipologia. Il riordino delle disposizioni vigenti in materia ha comportato l’abrogazione delle norme contenute:- nella Legge n. 46 del 5 marzo 1990 “Norme sulla sicurezza degli impianti” (ad eccezione degli articoli 8, 14, 16 sulle sanzioni applicabili);- nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 6 dicembre 1991 “Regolamento di attuazione della legge 46/1990 in materia di sicurezza degli impianti”;- nel Capo V parte II artt. dal 107 al 121 “Norme per la sicurezza degli impianti” del Testo Unico in materia edilizia di ...
- Ottieni link
- X
- Altre app
05.06.2008 Esdebitazione, norme incostituzionali nella parte in cui non prevedono la notifica del fallito ai creditori insoddisfatti E' costituzionalmente illegittimo l'art. 143, R.D. n. 267/1942 - nel testo introdotto dal D.Lgs n. 5/2006 -, limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio. Corte Costituzionale Sentenza 30/05/2008, n. 181 Considerato che il riferimento, contenuto nel già menzionato ultimo comma dell’art. 143 della legge fallimen...
- Ottieni link
- X
- Altre app
Utilizzo del computer dell'ufficio per fini personali Il reato di peculato tutela, oltre al patrimonio della Pubblica amministrazione, anche il buon andamento degli uffici basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente: pertanto la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l'uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici. Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 21/05/2008, n. 20326 - M.M.D.A. La Corte di Cassazione, VI sezione penale, ribadisce il principio della natura plurioffensiva del delitto di peculato, attraverso la cui previsione il legislatore intende sia salvaguardare il patrimonio della pubblica amministrazione che l’interesse al buon andamento dei pubblici uffici, vulnerato, questo, da comportamenti del pubblico ufficiale che implichino un uso della cosa pubblica di cui il medesimo abbia la disponibi...
- Ottieni link
- X
- Altre app
Utilizzo del computer dell'ufficio per fini personali Il reato di peculato tutela, oltre al patrimonio della Pubblica amministrazione, anche il buon andamento degli uffici basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente: pertanto la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l'uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici. Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 21/05/2008, n. 20326 - M.M.D.A. La Corte di Cassazione, VI sezione penale, ribadisce il principio della natura plurioffensiva del delitto di peculato, attraverso la cui previsione il legislatore intende sia salvaguardare il patrimonio della pubblica amministrazione che l’interesse al buon andamento dei pubblici uffici, vulnerato, questo, da comportamenti del pubblico ufficiale che implichino un uso della cosa pubblica di cui il medesimo abbia la disponibi...