venerdì 23 gennaio 2009

Decreto Anti Crisi e Mutui prima casa


Mutui prima casa: le novità introdotte dal decreto anticrisi
Circolare Ministero Economia e finanze 29.12.2008 n° 17852

Per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
E' quanto spiega la Circolare 29 dicembre 2008, n. 17852 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze illustra alcune delle novità introdotte con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 in materia di mutui per la prima casa, precisando che la differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
In particolare, il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009 ed il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata (non solo al rateo riferibile al 2009).
(Altalex, 15 gennaio 2009)


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
CIRCOLARE 29 dicembre 2008, n. 17852

Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa.
Agli istituti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
Premessa
L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, e' posta a carico dello Stato.
E' previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalita' tecniche per il pagamento della differenza.Nelle more della procedura di conversione del decreto-legge n. 185, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.
Modalita' per la corresponsione del contributo
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 - ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 185/2008 - viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009.Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficolta' di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo gia' per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa l'obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui e' relativo.
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Roma, 29 dicembre 2008.
Il direttore generale del Tesoro: Grilli

Decreto Anti Crisi e Mutui prima casa


Mutui prima casa: le novità introdotte dal decreto anticrisi
Circolare Ministero Economia e finanze 29.12.2008 n° 17852

Per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
E' quanto spiega la Circolare 29 dicembre 2008, n. 17852 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze illustra alcune delle novità introdotte con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 in materia di mutui per la prima casa, precisando che la differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
In particolare, il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009 ed il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata (non solo al rateo riferibile al 2009).
(Altalex, 15 gennaio 2009)


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
CIRCOLARE 29 dicembre 2008, n. 17852

Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa.
Agli istituti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
Premessa
L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, e' posta a carico dello Stato.
E' previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definite le modalita' tecniche per il pagamento della differenza.Nelle more della procedura di conversione del decreto-legge n. 185, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate.
Modalita' per la corresponsione del contributo
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 - ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 185/2008 - viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009.Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficolta' di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo gia' per le prime rate in scadenza nel 2009. Si ravvisa l'obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui e' relativo.
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Roma, 29 dicembre 2008.
Il direttore generale del Tesoro: Grilli

martedì 20 gennaio 2009

Traffiphot: Incompetenza Polizia Municipale su strada provinciale


Traffiphot, incompetenza Polizia Municipale su strada provinciale


lunedì 19 gennaio 2009
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 13 gennaio 2009
.
Sanzione amministrativa – Violazione al Codice della strada
.
TRAFFIPHOT – ECCESSO DI VELOCITA’ SU STRADA PROVINCIALE – RILEVAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – INCOMPETENZA - ASSENZA AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE - ILLEGITTIMITA’
.
[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 13 gennaio 2009]
.
.
Nella Sentenza
>> “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S., con apparecchiature elettroniche di rilevamento, su strade i cui tracciati non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.
.
>> “Troppo frequentemente, gli strumenti di rilevazione automatica delle violazioni assumono funzioni diverse, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti, di ridurre o evitare gli incidenti da circolazione stradale”.
.
.
.
.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA - 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.ro 9779/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a verbale della Polizia Muni-cipale, ai sensi della L. 689/81:
TRA
Meviox, nato …, elettivamente domiciliato in … , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; (opponente)
E
Comune di Xxxx , in persona del Sindaco p. t.; (opposto)
.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2008, veniva proposta opposizione avversa il verbale n. …./2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di Xxxx, notificato in data 16.9.2008, con il quale si contestava la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. per aver il conducente del veicolo Honda, tg. …, superato il limite di velocità di 70 km/h, in Xxxx, alla SP 336 km. 23+830, Direzione Caserta, in data 5.6.2008, al-le ore 18,52, poiché circolava alla velocità di 96 km/h che, detratta la tolleranza del 5%, aveva superato il detto limite di 21 km/h. La violazione comportava la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. La rilevazione era avvenuta con apparecchio Traffiphot III SR, omolog. 4130 del 24.12.2004. Matr. Post. 593-206/61409 Matr. Mis. 593-100/60926. Cert. Tar. N. 2282-2008 SIT del 15.5.2008.
Deduceva, tra l'altro, l’opponente che era omessa la detrazione della percentuale forfetaria del 5% nel calcolo della velocità. Il dispositivo di misurazione della velocità non era stato adeguatamente segnala-to, con segnale luminoso. Era stato violato l’art. 81 del regolamento al C.d.S. poiché la segnaletica non rispetta le distanze laterali dal bordo della strada. Il segnale era coperto, nella prospettiva di marcia dell’utente, da alberi e cartellonistica stradale. Secondo il comma 6, dell’art. 142, C.d.S., sono conside-rate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La norma va interpretata nel senso che il rilevatore della velocità deve essere in grado di misurare sia la velocità istantanea che quel-la media il che è possibile solo con l’apparecchiatura “Tutor”. Era necessaria la prescritta autorizzazione del Prefetto per l’installazione dell’apparecchio Traffiphot. La violazione non era stata immediatamente contestata. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, annullare il verbale di accertamento impugnato.
Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l'udienza di comparizione delle parti stesse.
Si costitutiva il Comune di Xxxx che resisteva alla proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata.
All'esito della detta udienza, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Invero, indipendentemente da taluni motivi di opposizione, palesemente inconsistenti e pretestuosi, l’art. 12, c. 3, lett. c), C.d.S., sancisce che l’attribuzione ai corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell’ambito del territorio di competenza. Anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge 7.3.1986 n. 65, stabilisce che la Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale dell’Ente (Comune) di appartenenza.
Nel caso di specie, invece, l’accertamento è stato effettuato sulla S.P. 336 (Strada Provinciale di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta), dalla Polizia Muncipale di Xxxx il cui Comune (a cui fa capo la detta Polizia Municipale) non è proprietario, né gestore.
Peraltro, è ampiamente noto che la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che: “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.
Sicché, l’accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di Xxxx deve ritenersi illegittimo in quanto eseguito su un tratto stradale di proprietà di altro Ente (la Provincia) e, soprattutto, in quanto relativo ad una struttura rilevatrice (Traffiphot III SR) ad impianto fisso per la quale nessuna autorità amministrativa, almeno per quanto risulta dal verbale impugnato, ha mai concesso l’autorizzazione all’installazione.
Sul piano generale, poi, è significativa la nota prot. n. 6729/12B.2/GAB del 17.12.2008, resa dal Prefetto di Caserta ed inviata ai Sindaci ed ai Commissari di tutti i Comuni della Provincia, con la quale, tra l’altro, il Prefetto afferma testualmente: “Non è ammissibile che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti”.
Anche la Provincia di Caserta (proprietaria della strada in cui è avvenuta la rilevazione di che trattasi), Settore Viabilità, ha inviato a vari Comuni e tra questi il Comune di Xxxx, la nota prot. n. 0188822 del 2.12.1008, che recita testualmente: “Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate da questo Settore Viabilità per gli impianti autovelox (rectius: traffiphot) installati lungo le strade di competenza, si prescrive che le stesse vengano adeguate a quanto disposto dalla normativa vigente (D.L. 3.8.2007 n. 117). In particolare si prescrive la segnalazione attraverso l’impiego di dispositivi luminosi. Per quanto sopra, nell’attesa di detto adeguamento, gli stessi devono essere disattivati”.
Per quanto a conoscenza, il Comune di Xxxx, sulla S.P. 336, ha installato due postazioni Traffiphot, ad una distanza tra loro di circa 500 mt., senza però che siano stati conseguiti miglioramenti significativi per la sicurezza stradale, salvo le maggiori entrate nelle casse comunali, come opportunamente segnalato dal Prefetto di Caserta.
Consegue che la proposta opposizione va accolta con l’annullamento del verbale impugnato.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, annulla il verbale n. …../2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di Xxxx;
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all'udienza del 13 Gennaio 2009
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
.
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Traffiphot: Incompetenza Polizia Municipale su strada provinciale


Traffiphot, incompetenza Polizia Municipale su strada provinciale


lunedì 19 gennaio 2009
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 13 gennaio 2009
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Sanzione amministrativa – Violazione al Codice della strada
.
TRAFFIPHOT – ECCESSO DI VELOCITA’ SU STRADA PROVINCIALE – RILEVAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – INCOMPETENZA - ASSENZA AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE - ILLEGITTIMITA’
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[Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 13 gennaio 2009]
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Nella Sentenza
>> “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S., con apparecchiature elettroniche di rilevamento, su strade i cui tracciati non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.
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>> “Troppo frequentemente, gli strumenti di rilevazione automatica delle violazioni assumono funzioni diverse, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti, di ridurre o evitare gli incidenti da circolazione stradale”.
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REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA - 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.ro 9779/08 R.G., avente ad oggetto: opposizione a verbale della Polizia Muni-cipale, ai sensi della L. 689/81:
TRA
Meviox, nato …, elettivamente domiciliato in … , presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; (opponente)
E
Comune di Xxxx , in persona del Sindaco p. t.; (opposto)
.
CONCLUSIONI: come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.9.2008, veniva proposta opposizione avversa il verbale n. …./2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di Xxxx, notificato in data 16.9.2008, con il quale si contestava la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. per aver il conducente del veicolo Honda, tg. …, superato il limite di velocità di 70 km/h, in Xxxx, alla SP 336 km. 23+830, Direzione Caserta, in data 5.6.2008, al-le ore 18,52, poiché circolava alla velocità di 96 km/h che, detratta la tolleranza del 5%, aveva superato il detto limite di 21 km/h. La violazione comportava la decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. La rilevazione era avvenuta con apparecchio Traffiphot III SR, omolog. 4130 del 24.12.2004. Matr. Post. 593-206/61409 Matr. Mis. 593-100/60926. Cert. Tar. N. 2282-2008 SIT del 15.5.2008.
Deduceva, tra l'altro, l’opponente che era omessa la detrazione della percentuale forfetaria del 5% nel calcolo della velocità. Il dispositivo di misurazione della velocità non era stato adeguatamente segnala-to, con segnale luminoso. Era stato violato l’art. 81 del regolamento al C.d.S. poiché la segnaletica non rispetta le distanze laterali dal bordo della strada. Il segnale era coperto, nella prospettiva di marcia dell’utente, da alberi e cartellonistica stradale. Secondo il comma 6, dell’art. 142, C.d.S., sono conside-rate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. La norma va interpretata nel senso che il rilevatore della velocità deve essere in grado di misurare sia la velocità istantanea che quel-la media il che è possibile solo con l’apparecchiatura “Tutor”. Era necessaria la prescritta autorizzazione del Prefetto per l’installazione dell’apparecchio Traffiphot. La violazione non era stata immediatamente contestata. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, annullare il verbale di accertamento impugnato.
Il Giudice, con decreto notificato alle parti, fissava l'udienza di comparizione delle parti stesse.
Si costitutiva il Comune di Xxxx che resisteva alla proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata.
All'esito della detta udienza, il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
Invero, indipendentemente da taluni motivi di opposizione, palesemente inconsistenti e pretestuosi, l’art. 12, c. 3, lett. c), C.d.S., sancisce che l’attribuzione ai corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell’ambito del territorio di competenza. Anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge 7.3.1986 n. 65, stabilisce che la Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale dell’Ente (Comune) di appartenenza.
Nel caso di specie, invece, l’accertamento è stato effettuato sulla S.P. 336 (Strada Provinciale di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta), dalla Polizia Muncipale di Xxxx il cui Comune (a cui fa capo la detta Polizia Municipale) non è proprietario, né gestore.
Peraltro, è ampiamente noto che la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che: “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.
Sicché, l’accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di Xxxx deve ritenersi illegittimo in quanto eseguito su un tratto stradale di proprietà di altro Ente (la Provincia) e, soprattutto, in quanto relativo ad una struttura rilevatrice (Traffiphot III SR) ad impianto fisso per la quale nessuna autorità amministrativa, almeno per quanto risulta dal verbale impugnato, ha mai concesso l’autorizzazione all’installazione.
Sul piano generale, poi, è significativa la nota prot. n. 6729/12B.2/GAB del 17.12.2008, resa dal Prefetto di Caserta ed inviata ai Sindaci ed ai Commissari di tutti i Comuni della Provincia, con la quale, tra l’altro, il Prefetto afferma testualmente: “Non è ammissibile che i predetti strumenti di rilevazione automatica assumano invece diverse funzioni, in difformità dallo spirito e dalla lettera della normativa, divenendo, in pratica, soltanto una fonte atipica di incremento per le entrate comunali e finendo per non assolvere allo scopo per il quale sono stati previsti”.
Anche la Provincia di Caserta (proprietaria della strada in cui è avvenuta la rilevazione di che trattasi), Settore Viabilità, ha inviato a vari Comuni e tra questi il Comune di Xxxx, la nota prot. n. 0188822 del 2.12.1008, che recita testualmente: “Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate da questo Settore Viabilità per gli impianti autovelox (rectius: traffiphot) installati lungo le strade di competenza, si prescrive che le stesse vengano adeguate a quanto disposto dalla normativa vigente (D.L. 3.8.2007 n. 117). In particolare si prescrive la segnalazione attraverso l’impiego di dispositivi luminosi. Per quanto sopra, nell’attesa di detto adeguamento, gli stessi devono essere disattivati”.
Per quanto a conoscenza, il Comune di Xxxx, sulla S.P. 336, ha installato due postazioni Traffiphot, ad una distanza tra loro di circa 500 mt., senza però che siano stati conseguiti miglioramenti significativi per la sicurezza stradale, salvo le maggiori entrate nelle casse comunali, come opportunamente segnalato dal Prefetto di Caserta.
Consegue che la proposta opposizione va accolta con l’annullamento del verbale impugnato.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la proposta opposizione e, per l’effetto, annulla il verbale n. …../2008 del 5.6.2008, reso dalla Polizia Municipale di Xxxx;
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all'udienza del 13 Gennaio 2009
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
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venerdì 16 gennaio 2009

Ritenuta di Acconto sulle spese legali

22.09.06 - Agenzia delle Entrate: ritenuta d'acconto spese legali della parte che si è difesa personalmente

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di applicabilità della ritenuta d'acconto con riferimento al risarcimento delle spese legali.Secondo l'Agenzia, "Le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base all'art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all'associazione professionale".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2006, n.106/E: Istanza di Interpello – Società Alfa. - Articolo 25 del D.P.R. n.600 del 1975, somme corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio che avendo la qualità di avvocato si è difesa personalmente).

Ritenuta di Acconto sulle spese legali

22.09.06 - Agenzia delle Entrate: ritenuta d'acconto spese legali della parte che si è difesa personalmente

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime di applicabilità della ritenuta d'acconto con riferimento al risarcimento delle spese legali.Secondo l'Agenzia, "Le spese rimborsate alla parte vittoriosa che ha agito come privato cittadino (ai sensi dell'art. 82, comma 1 del c.p.c.) non rivestono alcuna rilevanza reddituale data la loro natura risarcitoria; invece, le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese di giudizio (comprensive degli onorari professionali) all'avvocato che ha agito in base all'art. 86 del c.p.c., mantengono la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscale propri delle somme corrisposte normalmente dalla parte soccombente direttamente all'avvocato della parte vittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione delle spese processuali a suo diretto favore. La parte soccombente che paga i suddetti compensi professionali, nella sua qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600 del 1973. Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato esercita la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute, dovranno essere imputate all'associazione professionale".

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 19 settembre 2006, n.106/E: Istanza di Interpello – Società Alfa. - Articolo 25 del D.P.R. n.600 del 1975, somme corrisposte alla parte vittoriosa di un giudizio che avendo la qualità di avvocato si è difesa personalmente).

giovedì 15 gennaio 2009

I delitti preveduti dal Codice Privacy

08.01.2009
Lettura di e-mail altrui e diffusione di dati telefonici via web: il reato c’è
In casi del genere si configura il delitto contemplato dal Testo Unico Privacy, di cui la sentenza ha riconosciuto anche la continuità normativa con la precedente fattispecie, solo formalmente abrogata.
Sentenza Cassazione penale 16/12/2008, n. 46203

lA MASSIMA
La Sezione terza della S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha compiuto due importanti affermazioni.
La prima, del tutto nuova: la condotta di chi apre un indirizzo di posta elettronica all’insaputa di una donna di cui diffonda il numero telefonico su internet, accompagnandolo con l’invito al contatto con finalità sessuali, configura sia l’illecito di cui all’art. 35 della legge n. 675 del 1996 (vigente all’epoca della condotta, anteriore alla modifica legislativa del 2003, abrogatrice della legge in questione), sia l’istigazione alla molestia (artt. 48 e 660 c.p.).
La seconda: conformemente all’indirizzo consolidatosi attraverso soli due precedenti (v. sez. 3, sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008, in C.E.D. Cass., n. 239898 e Sez. III, 26 marzo 2004, ivi, n. 229465) il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tutt'ora punibile con la stessa pena ai sensi dell'art. 167, comma secondo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità.
Va, precisato che la nuova norma, comunque, se meno favorevole delle precedente sotto l’aspetto delle condotte oggettive in essa sussumibili, sembra più favorevole sotto il profilo della sua maggiore aderenza al principio di offensività, veicolato attraverso la previsione di una condizione obiettiva di punibilità.

Fulvio Baldi. Magistrato del Massimario della Suprema Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Ipsoa 2008


I delitti preveduti dal Codice Privacy

08.01.2009
Lettura di e-mail altrui e diffusione di dati telefonici via web: il reato c’è
In casi del genere si configura il delitto contemplato dal Testo Unico Privacy, di cui la sentenza ha riconosciuto anche la continuità normativa con la precedente fattispecie, solo formalmente abrogata.
Sentenza Cassazione penale 16/12/2008, n. 46203

lA MASSIMA
La Sezione terza della S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha compiuto due importanti affermazioni.
La prima, del tutto nuova: la condotta di chi apre un indirizzo di posta elettronica all’insaputa di una donna di cui diffonda il numero telefonico su internet, accompagnandolo con l’invito al contatto con finalità sessuali, configura sia l’illecito di cui all’art. 35 della legge n. 675 del 1996 (vigente all’epoca della condotta, anteriore alla modifica legislativa del 2003, abrogatrice della legge in questione), sia l’istigazione alla molestia (artt. 48 e 660 c.p.).
La seconda: conformemente all’indirizzo consolidatosi attraverso soli due precedenti (v. sez. 3, sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008, in C.E.D. Cass., n. 239898 e Sez. III, 26 marzo 2004, ivi, n. 229465) il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tutt'ora punibile con la stessa pena ai sensi dell'art. 167, comma secondo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità.
Va, precisato che la nuova norma, comunque, se meno favorevole delle precedente sotto l’aspetto delle condotte oggettive in essa sussumibili, sembra più favorevole sotto il profilo della sua maggiore aderenza al principio di offensività, veicolato attraverso la previsione di una condizione obiettiva di punibilità.

Fulvio Baldi. Magistrato del Massimario della Suprema Corte di CassazioneTratto da Quotidiano Ipsoa 2008


mercoledì 14 gennaio 2009

Telelaser: Avvistabilità degli operatori

Eccesso di velocità, multa, Telelaser, avvistabilità degli operatori, necessità
Tribunale Modena, sentenza 25.11.2008

Eccesso di velocità – multa – Telelaser – avvistabilità degli operatori - necessità - conseguenze [D.P.R. 16/12/1992, n. 495]
Nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata. (1) (2)
(1) In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU.,
sentenza 29.07.2008, n. 20544.(2) Si veda anche il focus PLENTEDA, Multe: omessa contestazione immediata e annullamento del verbale.
(Fonte:
Altalex Massimario 2/2009)

Tribunale di Modena
Sentenza 25 novembre 2008
(Giudice Pagliani)
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e sopraesteso verbale d'udienza.
Motivi della decisione
A M. A. è stata contestata dalla Polizia Municipale di Cavezzano (MO) la violazione dell'art. 142, 9° c., Codice della strada, per eccesso di velocità rilevato con apparecchio elettronico.A. M. con il ricorso in opposizione ha sollevato diversi motivi di censura avverso il verbale contestatogli il 14 marzo 2007:
1) l'inaffidabilità dello strumento rilevatore utilizzato (Telelaser LTI 20.20);
2) l'errata compilazione del verbale opposto (in quanto non veniva indicato il risultato della riduzione del 5% della velocità rilevata pur essendo indicata tale tolleranza);
3) la violazione dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495 (in base al quale gli agenti operanti sulle strade devono essere visibili);
4) la mancanza di valore probatorio del verbale impugnato. L'opposizione è stata decisa, con contestuale pubblica lettura del dispositivo, in base alla seguente motivazione: "ritenuto fondato ed assorbente il motivo del ricorso attinente il posizionamento disposto non in forma visibile del nucleo di rilevamento, accoglie il ricorso stesso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione...".L'amministrazione comunale appellante svolge diversi motivi di appello:
con il primo motivo censura deduce violazione delle regole sull'onere della prova da parte del giudice di prime cure, in relazione alla circostanza della visibilità degli agenti operanti, ai sensi dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495;
con gli altri motivi esamina gli altri punti dell'impugnazione del verbale di contestazione svolgendo le medesime obiezioni già proposte nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado.Quanto, dunque, al primo motivo di opposizione, esso riguarda la motivazione del primo giudicante sulla prova della non visibilità degli agenti, indefettibile presupposto della legittimità dell'ordinanza. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, benché necessariamente sintetica in quanto resa con pronuncia contestuale in udienza, è corretta. Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge con certezza che la pattuglia non era visibile. L'orario dell'accertamento è indicato 20,58 del 14 Marzo 2007. Dunque, era buio. Nel verbale non vi è alcun riferimento alla presenza di illuminazione pubblica. Dalla deposizione resa in primo grado dall'agente Caleffi risulta che la pattuglia era posizionata a circa cento metri dal punto del rilevamento della velocità, e sul lato opposto della carreggiata rispetto alla direzione di marcia di M.; tanto che per intimargli l'alt l'agente si è portato al centro della strada, per poi attraversarla e contestare la violazione.
In tale condizione, né gli agenti di polizia municipale, né la vettura potevano essere avvistabili e riconoscibili da un conducente nelle condizioni di M.. Infatti, in zona con limite di velocità urbano, si presume che M. procedesse con le luci anabbaglianti, e non certo con i proiettori abbaglianti azionati, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non è mai stata riferita né verbalizzata. Nelle descritte condizioni di marcia, non è possibile avvistare chi si trova a cento metri di distanza dall'altra parte della strada; sia per la distanza che per il fatto che i fari anabbaglianti sono orientati verso destra, e non verso il lato sinistro della direzione di marcia. In ragione delle esposte considerazioni, il ricorrente in primo grado aveva fornito la prova del fatto fondante l'illegittimità dell'accertamento, e spettava all'amministrazione fornire la contraria prova positiva dell'avvistabilità concreta degli operanti; prova che, tuttavia, non solo non è stata fornita, ma che non poteva essere fornita perché non contenuta nel verbale di accertamento, nel quale infatti non erano state indicate: le condizioni di illuminazione della strada; la posizione della pattuglia e degli operanti; la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia; la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio; elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell'accertamento, e dare conto dell'elemento specifico dell'avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell'accertamento; specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.Sulla base delle soprastanti considerazioni, quindi, deve riscontrarsi la corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio e la correttezza e sufficienza della motivazione da parte del primo giudicante e, viceversa, l'infondatezza dell'appello.Ogni altro motivo di appello è, infatti, superato ed assorbito dall'accoglimento del motivo di ricorso che, per le ragioni sopra esposte, conduce all'annullamento dell'accertamento.Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Comune di Cavezzo verso la sentenza n. 21/08 del giudice di pace di Mirandola;dichiara tenuto e condanna il Comune di Cavezzo a rifondere a M. A. le spese processuali che liquida nella misura di complessivi euro 1.721,90, di cui euro 15,48 per spese, euro 515,00 per competenze, euro 720,00 per onorari, euro 156,31 per rimborso spese generali.

Telelaser: Avvistabilità degli operatori

Eccesso di velocità, multa, Telelaser, avvistabilità degli operatori, necessità
Tribunale Modena, sentenza 25.11.2008

Eccesso di velocità – multa – Telelaser – avvistabilità degli operatori - necessità - conseguenze [D.P.R. 16/12/1992, n. 495]
Nel caso di accertamento dell’eccesso di velocità tramite apparecchiatura Telelaser (LTI 20.20), gli agenti devono essere visibili dall’autista, soprattutto se l’infrazione avviene di notte; diversamente la multa così irrogata va annullata. (1) (2)
(1) In materia di multe e decurtazione di punti, si veda Cassazione civile, SS.UU.,
sentenza 29.07.2008, n. 20544.(2) Si veda anche il focus PLENTEDA, Multe: omessa contestazione immediata e annullamento del verbale.
(Fonte:
Altalex Massimario 2/2009)

Tribunale di Modena
Sentenza 25 novembre 2008
(Giudice Pagliani)
Svolgimento del processo
Come da atti di causa e sopraesteso verbale d'udienza.
Motivi della decisione
A M. A. è stata contestata dalla Polizia Municipale di Cavezzano (MO) la violazione dell'art. 142, 9° c., Codice della strada, per eccesso di velocità rilevato con apparecchio elettronico.A. M. con il ricorso in opposizione ha sollevato diversi motivi di censura avverso il verbale contestatogli il 14 marzo 2007:
1) l'inaffidabilità dello strumento rilevatore utilizzato (Telelaser LTI 20.20);
2) l'errata compilazione del verbale opposto (in quanto non veniva indicato il risultato della riduzione del 5% della velocità rilevata pur essendo indicata tale tolleranza);
3) la violazione dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495 (in base al quale gli agenti operanti sulle strade devono essere visibili);
4) la mancanza di valore probatorio del verbale impugnato. L'opposizione è stata decisa, con contestuale pubblica lettura del dispositivo, in base alla seguente motivazione: "ritenuto fondato ed assorbente il motivo del ricorso attinente il posizionamento disposto non in forma visibile del nucleo di rilevamento, accoglie il ricorso stesso e per l'effetto annulla il verbale di contestazione...".L'amministrazione comunale appellante svolge diversi motivi di appello:
con il primo motivo censura deduce violazione delle regole sull'onere della prova da parte del giudice di prime cure, in relazione alla circostanza della visibilità degli agenti operanti, ai sensi dell'art. 183 DPR 14/12/1992 n. 495;
con gli altri motivi esamina gli altri punti dell'impugnazione del verbale di contestazione svolgendo le medesime obiezioni già proposte nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado.Quanto, dunque, al primo motivo di opposizione, esso riguarda la motivazione del primo giudicante sulla prova della non visibilità degli agenti, indefettibile presupposto della legittimità dell'ordinanza. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata, benché necessariamente sintetica in quanto resa con pronuncia contestuale in udienza, è corretta. Dalle risultanze istruttorie acquisite emerge con certezza che la pattuglia non era visibile. L'orario dell'accertamento è indicato 20,58 del 14 Marzo 2007. Dunque, era buio. Nel verbale non vi è alcun riferimento alla presenza di illuminazione pubblica. Dalla deposizione resa in primo grado dall'agente Caleffi risulta che la pattuglia era posizionata a circa cento metri dal punto del rilevamento della velocità, e sul lato opposto della carreggiata rispetto alla direzione di marcia di M.; tanto che per intimargli l'alt l'agente si è portato al centro della strada, per poi attraversarla e contestare la violazione.
In tale condizione, né gli agenti di polizia municipale, né la vettura potevano essere avvistabili e riconoscibili da un conducente nelle condizioni di M.. Infatti, in zona con limite di velocità urbano, si presume che M. procedesse con le luci anabbaglianti, e non certo con i proiettori abbaglianti azionati, circostanza quest'ultima che, in ogni caso, non è mai stata riferita né verbalizzata. Nelle descritte condizioni di marcia, non è possibile avvistare chi si trova a cento metri di distanza dall'altra parte della strada; sia per la distanza che per il fatto che i fari anabbaglianti sono orientati verso destra, e non verso il lato sinistro della direzione di marcia. In ragione delle esposte considerazioni, il ricorrente in primo grado aveva fornito la prova del fatto fondante l'illegittimità dell'accertamento, e spettava all'amministrazione fornire la contraria prova positiva dell'avvistabilità concreta degli operanti; prova che, tuttavia, non solo non è stata fornita, ma che non poteva essere fornita perché non contenuta nel verbale di accertamento, nel quale infatti non erano state indicate: le condizioni di illuminazione della strada; la posizione della pattuglia e degli operanti; la distanza tra il punto di accertamento e la posizione della pattuglia; la concreta avvistabilità, in definitiva, degli operanti e della vettura di servizio; elementi tutti che devono essere indicati nel verbale per esplicare in concreto le condizioni di fatto dell'accertamento, e dare conto dell'elemento specifico dell'avvistabilità degli agenti, presupposto di legittimità dell'accertamento; specie in caso di verbale relativo ad un accertamento in orario notturno.Sulla base delle soprastanti considerazioni, quindi, deve riscontrarsi la corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio e la correttezza e sufficienza della motivazione da parte del primo giudicante e, viceversa, l'infondatezza dell'appello.Ogni altro motivo di appello è, infatti, superato ed assorbito dall'accoglimento del motivo di ricorso che, per le ragioni sopra esposte, conduce all'annullamento dell'accertamento.Ne consegue il rigetto dell'appello e la condanna alle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto dal Comune di Cavezzo verso la sentenza n. 21/08 del giudice di pace di Mirandola;dichiara tenuto e condanna il Comune di Cavezzo a rifondere a M. A. le spese processuali che liquida nella misura di complessivi euro 1.721,90, di cui euro 15,48 per spese, euro 515,00 per competenze, euro 720,00 per onorari, euro 156,31 per rimborso spese generali.

La resurrezione del danno morale

Danno morale, sussistenza, quantificazione, percentuale del danno biologico
Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.12.2008 n° 29191
La Definizione:
Danno morale – sussistenza – legittimità – quantificazione – percentuale del danno biologico - illegittimità [art. 2059 c.c.]
Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute.
Il Giudicante non può applicare d'ufficio la riduzione del quantum debeatur, in relazione ad un evento accaduto nel corso del giudizio di merito e non dedotto come causa estintiva di parte del debito per il danno biologico. (1-8)

Ndr: la presente sentenza si segnala per importanza, perché affronta il tema del danno morale che si credeva estinto a seguito del colpo inferto dalle Sezioni Unite 11.11.2008, n. 26972.
LE SENTENZE RILEVANTI
(1) Tra le sentenze di merito più recenti sul tema del danno non patrimoniale, si veda Tribunale Lecce, sez. Maglie, sentenza 29.11.2008 n° 368, con nota di MAGGIULLI.(2) In tema di danno non patrimoniale, si veda Cassazione Civile, SS.UU., 11.11.2008, n. 26972.(3) Per la lettura dell’ordinanza di rimessione, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 25.02.2008, n. 4712 (vedi video-riflessioni di VIOLA e video-riflessioni di CESARI). (4) Si veda anche Cassazione civile SS.UU. 21934/2008 in materia di spot illegittimo.(5) In favore del danno esistenziale, si veda Cassazione civile 2379/2008.(6) In materia di danno parentale e prova, si veda Cassazione civile 20987/2007.(7) In dottrina, si veda anche PLENTEDA, il Danno esistenziale bagattellare e transeunte e VIOLA,. Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale.(8) Sul tema del danno tanatologico, si veda il focus di D’APOLLO, Danno tanatologico: la giurisprudenza recente, nonché VIOLA-TESTINI-MARSEGLIA, Il danno tanatologico.
Altresì, per approfondimenti in dottrina, si vedano:- VIOLA, Il mancato guadagno esistenziale, in Studium Iuris, 2/2006, pag. 131;- DE GIORGI, Lesione del diritto all'ordine e risarcimento del danno esistenziale, Studium Iuris, 2008, n. 2, CEDAM, p. 224;- ZAULI, L'impotenza è danno esistenziale: va risarcito chi, a causa di un incidente, ha perduto il suo vigore sessuale, in Responsabilità civile (La), 2008, n. 1, UTET, p. 25;- CARBONE P., Ulteriori riflessioni sul danno esistenziale, in Danno e responsabilità, 2008, n. 1, IPSOA, p. 210;- CASSANO, Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabile. La rivoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni alla luce del danno esistenziale, in Vita notarile, 2007, n. 1, EDIZIONI GIURIDICHE BUTTITTA, parte II, p. 315;- LIBERATI, Il danno esistenziale nella giurisprudenza amministrativa, 2007, GIUFFRÈ;- CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, 2007, CEDAM.
(Fonte: Altalex Massimario 1/2009)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 12 dicembre 2008, n. 29191
(Pres. Varrone – est. Petti)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per il secondo e quinto motivo, assorbito il sesto, rigettandosi i restanti motivi in quanto infondati. Secondo l'ordine logico precede l'esame dei motivi non meritevoli di accoglimento.
A. ESAME DEI MOTIVI INFONDATI (primo, terzo e quarto).
Nel primo motivo si deduce error in iudicando (per la violazione degli artt.123 bis disp.att.c.p.c.,168 secondo comma c.p.c. e 347 terzo comma c.p.c.) per la incompleta valutazione del materiale probatorio, per non avere il difensore della parte ora ricorrente allegato il fascicolo di parte. Si deduce inoltre il vizio della motivazione su tale punto.
Il motivo è infondato in ordine all'error in iudicando (rectius: error in procedendo), posto che la Corte (ff 12 rigo 18 e seguenti) ha dichiarato di dover decidere allo stato degli atti, tenuto conto della produzione del fascicolo di parte contenente anche una riproduzione del fascicolo di primo grado. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme processuali richiamate (cfr: Cass 1995 n.6628; 1998 n.4576; 2000 n.11201 per casi simili).
E' invece inammissibile in ordine al vizio della motivazione, non risultando specificato il punto argomentativo in cui il vizio si colloca.
Nel terzo motivo si deduce error in iudicando e vizio della motivazione per il ridotto riconoscimento del danno da invalidità temporanea ed il relativo vizio della motivazione, sul rilievo che tale liquidazione andava fatta al tempo della sentenza e non all'epoca del sinistro con la aggiunta di interessi compensativi e legali.
Il motivo è inammissibile vuoi come error in iudicando vuoi come difettosa motivazione, sul rilievo che non risultano censurati i passi della sentenza (ff 36 e 37) che invece considerano tale voce di danno al tempo della seconda decisione, allorché è stato determinato globalmente il ristoro (sia pure in maniera errata, ma per altre ragioni, di cui diremo più innanzi).
Nel quarto motivo si deduce ancora error in iudicando e vizio della motivazione con riferimento alla mancata rideterminazione e rivalutazione del danno patrimoniale, in relazione alla attività lavorativa di commerciante e armatore di un peschereccio, che avrebbe risentito come lucro cessante.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti: la Corte (ff 34 e 35 della sentenza) invero ha motivato adeguatamente in ordine a tale valutazione, considerando anche la morte sopravvenuta il 7 gennaio 2002 in corso di causa, e non sussiste alcuna sottovalutazione di tale danno.
ESAME DEI MOTIVI FONDATI (SECONDO E QUINTO, ASSORBITO IL SESTO).
Nel secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione e conseguente violazione del principio, di rilievo costituzionale, del risarcimento integrale del danno alla persona".
Il motivo ampiamente illustrato (ff 10 a 35 del ricorso) evidenzia, in modo autosufficiente, la attività difensiva svolta in appello per dimostrare l'aggravamento delle condizioni di salute del pedone, e l'error in iudicando commesso dalla Corte di appello, la quale, pur persistendo l'inadempimento del responsabile civile del danno e dell'assicuratore solidale, non ha considerato come insita nella domanda risarcitoria la rivalutazione del danno comunque rideterminato ai valori attuali come debito dì valore.
Poiché la censura è in punto di diritto e riproduce diffusamente il ragionamento della Corte di appello (ff 16 e 24 della motivazione) occorre considerare i punti della decisione alla luce di alcuni principi di diritto ormai universalmente condivisi dal diritto vivente (Cassazione e Corte Costituzionale inclusa) in ordine al fondamento costituzionale del diritto alla salute come diritto inviolabile della persona e in ordine alla tutela integrale della lesione in sede di risarcimento del danno ingiusto che deve essere liquidato tenendo conto delle sue conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, ma pur sempre come debito di valore, da considerare all'attualità della liquidazione in via transattiva o in via giudiziaria.
La Corte di appello (ff 20 della sentenza) conferma la valutazione della entità del danno biologico, nella misura del 62% sulla scorta dell'esito peritale consacrato dalla stabilizzazione di postumi accertata in primo grado, ma si pronuncia sulla richiesta di valutazione di aggravamento (ff 20 in fine pagina, su tale punto la esclusione del nesso eziologico tra la neoplasia sopravvenuta e le lesioni originarie costituisce apprezzamento in fatto congruamente motivato) e poi procede (ff 26) ad ulteriore ridimensionamento del danno biologico (da 340 a 200 milioni ai valori attuali, in ordine a lesioni gravissime determinanti la perdita totale della capacità lavorativa generica oltre che specifica) sul rilievo che il Villani è sopravvissuto per nove anni e tre mesi a tali gravissime menomazioni subendo un danno psichico rilevante.
Il criterio di valutazione del danno biologico appare pertanto in violazione dei principi consolidati che esigono, nel caso di lesioni gravissime con perdita totale della capacità lavorativa generica e con concorrenti danni psichici, una analitica indicazione e valutazione delle componenti di tale danno non patrimoniale, anche con la applicazione di tabelle medico legali ed attuariali, ma sempre con una necessaria personalizzazione del danno tenendo conto del possibile aggravamento, secondo le indicazioni scientifiche e la documentazione medica prodotta, anche nella fase dell'appello. Ma un secondo error in iudicando si evidenzia dalla lettura della motivazione (ff. 24 a 26), là dove la Corte di appello dichiara di applicare i criteri di liquidazione (citando Cass.1995 n. 6196 e 2000 n. 9182, ma il principio appare consolidato) che governano la fattispecie nel caso in cui la parte danneggiata deceda per cause sopravvenute indipendenti dal fatto lesivo, e calcola i danni futuri rapportandoli alla sopravvivenza (di anni 9 e tre mesi dal fatto) e detraendo dal danno biologico statico, valutato al tempo dello evento lesivo (ff 24) in lire 340 milioni, la somma di 140 milioni, senza tener conto che l'importo del danno statico (come perdita della salute staticamente accertata per il consolidarsi dei postumi invalidanti) è stato liquidato ai valori del 1992 (tempo del sinistro) mentre andava rivalutato sino al tempo della morte (7 gennaio 2002) e su tale debito di valore doveva poi considerarsi l'effetto estintivo della morte in relazione al cd. danno futuro.
L'effetto della illogica applicazione dei precedenti, senza considerare la fattispecie concreta e la mancata deduzione, da parte dell'appellante incidentale (assicuratore), di una richiesta di riduzione del danno biologico liquidato, mentre l'altro responsabile civile ( proprietario assicurato) restava contumace, ha determinato una grave riduzione del danno risarcibile, in violazione al ricordato principio del risarcimento integrale del danno reale subito dalla vittima e trasmissibile iure hereditatis ai suoi eredi.
Il principio di diritto che vincola il giudice del rinvio è dunque il seguente: nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale (2054 c.c.) con perdita della salute, quantificata nella misura del 62% cui si aggiunge la perdita della capacità lavorativa totale sia per la capacità generica (concorrenziale) che per quella specifica, il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico (peraltro accertato a ff 22 della motivazione unitamente al danno estetico e per la perdita della vita di relazione), (cfr.Cass 8 giugno 2007 n.13391 e 25 giugno 2007 n,12247), sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno (valutata al 62%) devono aggiungersi in aumento le altre componenti, secondo un prudente apprezzamento, che tenga conto del tempo della liquidazione (nella specie nuovamente effettuata dalla Corte di appello) e dell'eventuale probabile aggravamento verificatosi nel decennio successivo, ove documentato e scientificamente provato. La morte della vittima per cause indipendenti dalla lesione originaria, incide sulla valutazione del danno biologico futuro, che resta tale nella sua integrità sino al tempo del decesso, come debito di valore. Pertanto la riduzione non opera sulla determinazione del danno biologico statico (consolidamento dei postumi al tempo della vita e riconoscimento della invalidità) ma solo sulla determinazione del danno biologico globale, considerato ai valori attuali al tempo della decisione (di primo grado o di appello ove sia in discussione la determinazione del danno in tale grado) in relazione alla estinzione del danno futuro a seguito della vita.
Inoltre la Corte non può applicare d'ufficio la riduzione del quantum debeatur, in relazione ad un evento accaduto nel corso del giudizio di merito e non dedotto come causa estintiva di parte del debito per il danno biologico (v.le conclusioni formulate nella udienza del 14 aprile 2002). (cfr. art. 112 c.p.c. e Cass. 12 marzo 2004 n. 5134 e 14 gennaio 2004 n. 387).
Nel quinto motivo si lamenta error in iudicando e vizio della motivazione, in punto di ridotta liquidazione del danno morale, peraltro rivalutato dalla Corte di appello (ff 37 a 38) in lire 110 milioni all'epoca del fatto.
Il motivo deve essere accolto in relazione all'error in iudicando consistito nel valutare tale danno pro quota del danno biologico, sottostimato per le considerazioni che precedono. Si aggiunge che, nella fattispecie in esame, trattandosi di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal punto di vista psichico, la autonomia ontologia del danno morale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persona, escludendo meccanismi semplificativi di tipo automatico.
Il principio vincolante per il giudice del rinvio è dunque il seguente: nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (la sua integrità morale: art.2 della Costituzione in relazione allo art.l della Carta di Nizza, che il Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n.190, collocando la Dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica) deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute. (Cass. 19 agosto 2003 n.12124; Cass.27 giugno 2007 n.14846 tra le più significative vedi ora SU 11 novembre 2008 n.9672 - punto 2.10).
Resta assorbito il sesto motivo sulla condanna dell'assicuratrice oltre i limiti del massimale, atteso che la rideterminazione del danno, tenendo conto degli acconti versati, potrà considerare il superamento di tali limiti ove si accerti l'inadempimento dell'assicuratore in ordine al completo risarcimento del danno (ed. malagestio nei confronti del danneggiato: cfr. Cass. 2006 n.315, Cass. 1999 n.10773, Cass. 2006 n. 17460 tra le tante).
All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Salerno, che si atterrà ai principi di diritto come sopra indicati e provvedere anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione, secondo i principi di soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso in relazione al primo, terzo e quarto motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il quinto, assorbito il sesto, cassa in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli.

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