Opposizione a sanzione amministrativa e obbligo di comunicazione ex art. 126 bis c.d.s.
Sanzione amministrativa, procedimento di opposizione, obbligo di comunicazione Giudice di Pace Bari, sentenza 08.04.2008 ( Alfredo Matranga ) Sanzione amministrativa: solo con la definizione del procedimento di opposizione alla contestazione principale scaturisce, in caso di rigetto, l’obbligo di eseguire la comunicazione prevista dall’art. 126/bis n. 2 C.d.S.. E’ questo il principio con cui il G.d.P. di Bari ha accolto il ricorso proposto da un automobilista sanzionato per non aver comunicato i dati del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 126/bis n. 2 C.d.S.. Per il Giudice adito, in virtù di quanto stabilito dall’art. 126/bis C.d.S., la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. In particolare, per il G.d.P. di Bari, ciò comporta che solo con la definizione del proc...