I CONTRATTI DI VIAGGIO PREVISTI DALLA C.C.V.:
INTERMEDIARIO ED ORGANIZZAIZONE E RELATIVO REGIME DI RESPONSABILITA’
Tra i cc.dd. contratti di viaggio si annovera, in primo luogo, quello cd. d’intermediario di viaggio previsto dall’art. 1, n. 3., della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 (di seguito, C.c.v.), resa esecutiva in Italia con la legge 27 dicembre 1977 n. 1084, che così lo definisce:
“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a procurare ad un'altra, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio, sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi”.
Accanto al citato contratto d’intermediario, la C.C.V. prevede, nell’ambito dei contratti di viaggio (art. 1, n.1), il contratto di organizzazione di viaggio, così definito dall’art. 1, n. 1.:
“Qualunque contratto tramite il quale una persona si impegna a suo nome a procurare ad un'altra per mezzo di un prezzo globale, un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che, ad essi si riferisca”.
Deriva da quanto detto che:
a) nel contratto di intermediazione un soggetto si obbliga a procurare ad altro, sempre verso corrispettivo e presso terzi erogatori, un contratto di organizzazione di viaggio, oppure un servizio turistico separato funzionale ad un viaggio o ad un soggiorno, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome del cliente;
b) nel contratto di organizzazione, invece, un soggetto si obbliga verso corrispettivo a procurare ad altro soggetto, presso terzi erogatori, un insieme di prestazioni turistiche, spendendo nei confronti dei detti terzi il nome proprio,
Per quel che riguarda il regime risarcitorio del contratto d’intermediazione, l’art. 17 della C.c.v. esonera da responsabilità l’intermediario per danni che derivassero dal contratto che egli stipula con l’organizzatore di viaggi, ovvero con i fornitori dei servizi separati:
«Qualunque contratto – dispone il citato art. 17 –, stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono dei servizi separati, è come se fosse stato concluso dal viaggiatore».
A tale norma, fa eco l’art. 22, comma 3, che così dispone:
«L’intermediario di viaggi non risponde dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto».
In tal modo, il rapporto tra consumatore ed intermediario viene assimilato al mandato con rappresentanza, ed ogni rischio d’inadempimento legato al servizio turistico viene sopportato soltanto dal fornitore, e non già dall’intermediario.
Cfr., sul punto, Trib. Reggio Emilia, 21 febbraio 2004 (in Foro It., 2004, I, 2555):
“La riconducibilità del rapporto tra turista e venditore od intermediario al contratto di mandato, cui generalmente si accompagna il potere di rappresentanza, è stata costantemente affermata in giurisprudenza e trova significative conferme normative (cfr. art. 17 C.c.v., secondo il quale qualunque contratto stipulato dall’intermediario di viaggi con un organizzatore di viaggi o con persone che gli forniscono servizi separati è come se fosse stato concluso dal viaggiatore);
In base all’art. 22., comma 3, C.c.v, a seguito dell’inadempimento totale o parziale di viaggi o soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto, il viaggiatore danneggiato potrà avanzare le proprie pretese risarcitorie direttamente nei confronti dell’organizzatore o del prestatore del singolo servizio».
Conf., Trib. Palermo 5 ottobre 2006:
«Il contratto di intermediazione di viaggio, in base al quale il venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio, va configurato come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore, con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato».
Nell’intermediazione di viaggio, quindi, il viaggiatore che lamenti l’inadempimento dei servizi turistici non potrà giammai agire nei confronti dell’intermediario, responsabile soltanto per l’inadempimento al contratto interno di mandato, ma solo ed esclusivamente nei confronti del fornitore (Giud. pace Acireale 21 agosto 2006), ovvero extracontrattuale per il caso in cui i disguidi forieri di danno ingiusto siano imputabili a dolo o colpa di un dato soggetto (Trib. Torino, 21 novembre 2003).
Ad ogni buon conto, questo il regime di responsabilità da illecito legato al contratto d’ organizzazione di viaggio (art. 1, n. 2, C.c.v.), regolato dall’art. 13 della C.c.v.:
«L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale e parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente».
Su tale ultimo punto, si consideri che l’unanime giurisprudenza, perché l’organizzatore vada esente da responsabilità nella scelta del terzo fornitore del servizio al turista, ritiene necessario e sufficiente che il primo si avvalga di una struttura idonea ad assicurare al turista il servizio promesso, nel che si esaurisce il suo compito (cfr. ex plurr., Cass. 6 novembre 1996 n. 9643).
In particolare, Trib. Milano 11 dicembre 2003 ha esentato da colpa l’organizzatore per inadempienze del vettore, considerato che il compito del primo si era esaurito con l’aver esso provveduto, per un viaggio a Cuba, alla scelta di un vettore radicato sul territorio quale la compagnia di linea cubana.
In termini, Cass., 24 maggio 1997 n. 4636:
«La normativa ex artt. 14, e 15 l. 1084/1977 non configura, certamente, una responsabilità oggettiva dell’organizzatore del viaggio turistico,, dato che egli non assume un’obbligazione di garanzia circa il risarcimento dei danni subiti dal passeggero, ma di esecuzione della prestazione secondo diligenza» (nella specie, è stato negato il risarcimento dei danni nei confronti dell’operatore turistico per danni al turista in un sinistro su taxi, non potendo configurarsi il conducente di quest’ultimo né dipendente né commesso dell’operatore turistico).
Ancora, atteso che la responsabilità ex artt. 13 C.c.v. è una responsabilità per colpa, e non già oggettiva, la giurisprudenza ritiene che, secondo i principi generali, spetterebbe all’attore provare l’operato negligente, imprudente e/o imperito del terzo fornitore:
Cfr., sul punto, Cass. 27 giugno 2007 n. 14837:
«In tema di contratto di viaggio turistico - disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 -, la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all'organizzatore del viaggio che affidi a terzi l'esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l'organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l'esecuzione del servizio. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull'autobus messo a disposizione dall'organizzazione, condotto dall'autista da questa prescelto, a causa dell'incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti».